Articolo 10 della Legge 13 giugno 1907, n. 403
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 luglio 1907
Art. 10.

Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari dei fondi sui quali si intenda imporre la servitu', potranno essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sara' competente il magistrato del luogo ove e' il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.

Entrata in vigore il 23 luglio 1907