Art. 10.
Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari dei fondi sui quali si intenda imporre la servitu', potranno essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sara' competente il magistrato del luogo ove e' il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.
Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari dei fondi sui quali si intenda imporre la servitu', potranno essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sara' competente il magistrato del luogo ove e' il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.