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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7741 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Anna Pagotto, all'udienza del 5.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., nella causa n. 8339/2023 R. Gen., emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte 1
e ricorrente Controparte_1
avv.ti Salvatore Giannattasio e EA Giannattasio
e resistente Controparte_2
Funz. Maria Grassi, Controparte 3 , LE SE e ES AV
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza le istanti chiedono l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la c.d. carta elettronica del docente di cui alla legge 107/2015 e la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di € 2.500,00 in favore di Parte 1 e € 1.000,00 in favore di Controparte 1 per il servizio prestato negli anni scolastici in cui hanno svolto la propria attività lavorativa con contratti di lavoro a tempo determinato. Parte 1 premette di essere stata per il periodo al quale si riferisce la richiesta docente precaria e quindi di avere svolto attività quale docente non di ruolo per negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ed in particolare nei seguenti periodi: a.s. 2018/19
-a.s. 2020/21 dal dal 12/09/2018 al 30/06/2019; a.s. 2019/20 dal 20/09/2019 al 30/06/2020;
a.s. 2022/23 dal 11/09/2020 al 30/06/2021; a.s. 2021/22 dal 07/09/2021 al 30/06/2022;
-
12/09/2022 al 30/06/2023.
Controparte 1 altresì premette di essere stata per il periodo al quale si riferisce la richiesta docente precaria e quindi di avere svolto attività quale docente non di ruolo per negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 ed in particolare nei seguenti periodi: a.s. 2020/21 dal 03/11/2020 al
31/08/2021; a.s. 2021/22 dal 07/09/2021 al 30/06/2022.
Rappresentano quindi che le mansioni svolte durante il periodo di precariato sono identiche a quelle dei colleghi che hanno prestato servizio con contratti a tempo indeterminato. Richiamano la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia in materia a fronte della Legge
107/2015 che prevede il bonus da utilizzare richiesto solamente per i docenti di ruolo, in spregio ai principi costituzionalmente garantiti.
Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 5.06.2025 nelle quali, peraltro è specificato che al momento entrambe le docenti sono di ruolo.
Il ricorso è fondato.
Entrambe le ricorrenti sono attualmente interne ai circuiti scolastici, come confermato nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle quali risulta che sono docenti di ruolo.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121».
L'art. 2 del DPCM di data 23 settembre 2015 ha disposto che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova".
Il successivo DPCM di data novembre 2016 ha ribadito che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Le ricorrenti, per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo state sottoposte agli stessi obblighi formativi non hanno goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del [...]
Controparte 2, e non al personale docente a tempo determinato di tale CP 2 il beneficio di un "
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) "è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP 2 e di valorizzarne le competenze professionali" (punto 36); ha ribadito che la sola natura و
temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva" (punto 47).
È noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di
Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).
Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati.
Peraltro, di recente è intervenuta in materia anche la giurisprudenza di legittimità della Suprema
Corte, chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale.
Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 2 che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 1. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della
"carta docente", nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza solamente nel caso in cui possa dirsi, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estenda durante l'intero anno scolastico. Diversamente, nel caso in cui venga stipulato un contratto che comporti un impegno con un orizzonte temporale limitato non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
D'altra parte, la stessa Cassazione, adita nuovamente con rinvio pregiudiziale avente ad oggetto proprio detta specifica questione, pur dichiarando inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale, ha fatto riferimento alla specificità delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n.
124/1999, non pienamente comparabili con l'attività di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (di cui al comma 1 e 2 del medesimo art. 4), valorizzando il criterio stabilito da Cass. n. 29961/2023 (resa come detto all'esito del primo rinvio pregiudiziale) per cui "la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente deve svolgere" e valorizzando altresì quanto messo in luce dallo stesso giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, “ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi ... situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (così, Cass. 19.3.2024, n. 7254).
Ciò premesso, si ritiene che entrambe le ricorrenti, al momento interne al sistema scolastico, abbiano il diritto di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ( Parte 1 e per gli anni scolastici 2020/2021, e 2021/2022
( Controparte 1 ) in quanto i contratti a termine sono stati stipulati con decorrenza di poco successiva all'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, ovvero il 30 giugno o fino al termine delle lezioni.
Sussistono pertanto tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del diritto di Parte 1 e di Controparte 1 ad ottenere il beneficio in esame per l'importo nominale rispettivamente di € 2.500,00 e di € 1.000,00 per tutti gli anni scolastici richiesti. Si rappresenta che le ricorrenti sono incorse in alcuna decadenza biennale, poiché il mancato utilizzo della carta, in tanto può ipotizzarsi, in quanto essa sia stata ritualmente e regolarmente attribuita alla docente.
L' accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali - liquidate come da dispositivo e diminuite per la serialità.
PQM
dichiara che Parte 1 ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo nominale di € 2.500,00; dichiara che Controparte 1 ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale di € 1.000,00; condanna il CP 2 convenuto alla attribuzione della carta docente a favore delle ricorrenti,
per tali anni scolastici, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto al pagamento a favore delle ricorrenti delle spese processuali che liquida in € 852,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Roma, 30.6.2025
IL GIUDICE
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Urbani, UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Anna Pagotto, all'udienza del 5.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., nella causa n. 8339/2023 R. Gen., emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte 1
e ricorrente Controparte_1
avv.ti Salvatore Giannattasio e EA Giannattasio
e resistente Controparte_2
Funz. Maria Grassi, Controparte 3 , LE SE e ES AV
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza le istanti chiedono l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la c.d. carta elettronica del docente di cui alla legge 107/2015 e la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di € 2.500,00 in favore di Parte 1 e € 1.000,00 in favore di Controparte 1 per il servizio prestato negli anni scolastici in cui hanno svolto la propria attività lavorativa con contratti di lavoro a tempo determinato. Parte 1 premette di essere stata per il periodo al quale si riferisce la richiesta docente precaria e quindi di avere svolto attività quale docente non di ruolo per negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ed in particolare nei seguenti periodi: a.s. 2018/19
-a.s. 2020/21 dal dal 12/09/2018 al 30/06/2019; a.s. 2019/20 dal 20/09/2019 al 30/06/2020;
a.s. 2022/23 dal 11/09/2020 al 30/06/2021; a.s. 2021/22 dal 07/09/2021 al 30/06/2022;
-
12/09/2022 al 30/06/2023.
Controparte 1 altresì premette di essere stata per il periodo al quale si riferisce la richiesta docente precaria e quindi di avere svolto attività quale docente non di ruolo per negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 ed in particolare nei seguenti periodi: a.s. 2020/21 dal 03/11/2020 al
31/08/2021; a.s. 2021/22 dal 07/09/2021 al 30/06/2022.
Rappresentano quindi che le mansioni svolte durante il periodo di precariato sono identiche a quelle dei colleghi che hanno prestato servizio con contratti a tempo indeterminato. Richiamano la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia in materia a fronte della Legge
107/2015 che prevede il bonus da utilizzare richiesto solamente per i docenti di ruolo, in spregio ai principi costituzionalmente garantiti.
Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 5.06.2025 nelle quali, peraltro è specificato che al momento entrambe le docenti sono di ruolo.
Il ricorso è fondato.
Entrambe le ricorrenti sono attualmente interne ai circuiti scolastici, come confermato nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle quali risulta che sono docenti di ruolo.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121».
L'art. 2 del DPCM di data 23 settembre 2015 ha disposto che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova".
Il successivo DPCM di data novembre 2016 ha ribadito che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Le ricorrenti, per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo state sottoposte agli stessi obblighi formativi non hanno goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del [...]
Controparte 2, e non al personale docente a tempo determinato di tale CP 2 il beneficio di un "
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) "è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP 2 e di valorizzarne le competenze professionali" (punto 36); ha ribadito che la sola natura و
temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva" (punto 47).
È noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di
Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).
Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati.
Peraltro, di recente è intervenuta in materia anche la giurisprudenza di legittimità della Suprema
Corte, chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale.
Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 2 che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 1. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della
"carta docente", nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza solamente nel caso in cui possa dirsi, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estenda durante l'intero anno scolastico. Diversamente, nel caso in cui venga stipulato un contratto che comporti un impegno con un orizzonte temporale limitato non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
D'altra parte, la stessa Cassazione, adita nuovamente con rinvio pregiudiziale avente ad oggetto proprio detta specifica questione, pur dichiarando inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale, ha fatto riferimento alla specificità delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n.
124/1999, non pienamente comparabili con l'attività di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (di cui al comma 1 e 2 del medesimo art. 4), valorizzando il criterio stabilito da Cass. n. 29961/2023 (resa come detto all'esito del primo rinvio pregiudiziale) per cui "la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente deve svolgere" e valorizzando altresì quanto messo in luce dallo stesso giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, “ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi ... situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (così, Cass. 19.3.2024, n. 7254).
Ciò premesso, si ritiene che entrambe le ricorrenti, al momento interne al sistema scolastico, abbiano il diritto di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ( Parte 1 e per gli anni scolastici 2020/2021, e 2021/2022
( Controparte 1 ) in quanto i contratti a termine sono stati stipulati con decorrenza di poco successiva all'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, ovvero il 30 giugno o fino al termine delle lezioni.
Sussistono pertanto tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del diritto di Parte 1 e di Controparte 1 ad ottenere il beneficio in esame per l'importo nominale rispettivamente di € 2.500,00 e di € 1.000,00 per tutti gli anni scolastici richiesti. Si rappresenta che le ricorrenti sono incorse in alcuna decadenza biennale, poiché il mancato utilizzo della carta, in tanto può ipotizzarsi, in quanto essa sia stata ritualmente e regolarmente attribuita alla docente.
L' accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali - liquidate come da dispositivo e diminuite per la serialità.
PQM
dichiara che Parte 1 ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo nominale di € 2.500,00; dichiara che Controparte 1 ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale di € 1.000,00; condanna il CP 2 convenuto alla attribuzione della carta docente a favore delle ricorrenti,
per tali anni scolastici, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto al pagamento a favore delle ricorrenti delle spese processuali che liquida in € 852,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Roma, 30.6.2025
IL GIUDICE
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Urbani, UPP.