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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 12327/2024 R.G. promossa da
(avv.ti Nicoletta Lardini ed Elisabetta Sacchetto) Parte_1
RICORRENTE contro
(avv. Antonella Podavitte) Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Fra le parti – che avevano contratto matrimonio in Chiari (BS), il 28 luglio 1990
e ora sono divorziate – è intercorso un ampio contenzioso, che si è dipanato, a partire dall'anno 2011, in sede separativa, revisionale ex art. 710 c.p.c., divorzile ed esecutiva.
I contrasti non sono ancora cessati, poiché vi è dibattito circa l'adempimento, da parte del sig. delle obbligazioni di volta in volta statuite nel corso o all'esito dei Pt_1
diversi procedimenti.
A detta del ricorrente, egli nulla più dovrebbe «alla sig.ra a nessun CP_1
titolo e/o ragione» e, di ciò, ha chiesto formale declaratoria, «con conseguente cessazione di ogni obbligo dei terzi pignorati di corrispondere alla sig.ra le somme assegnate CP_1
in virtù di titolo ormai inesistente».
1 La resistente, di contro, giudica inammissibile l'azione avversaria, perché volta a sovvertire precedenti decisioni passate in giudicato, e la ritiene altresì infondata, in quanto l'attore sarebbe ben lungi dall'avere estinto tutti i suoi debiti.
Non è stata svolta attività istruttoria, di cui nessuna delle parti ha chiesto l'espletamento. La decisione, quindi, ha base interamente documentale.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. Acquisite le note scritte conclusive, viene pronunziata la presente sentenza.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'iniziativa attorea è ammissibile, perché sorretta da un adeguato interesse ad agire, consistente nell'esigenza di stabilire se, ed in quale misura, sia intervenuta l'estinzione delle obbligazioni relative al versamento di assegni di mantenimento.
Come anticipato al paragrafo §1, fra le parti si sono susseguiti più giudizi, che hanno progressivamente alterato le obbligazioni gravanti sul ricorrente, sino a decretarne la definitiva cessazione. Al fine di stabilire in quale misura l'attore vi abbia adempiuto, occorre operare una ricostruzione dei diversi titoli e delle relative decorrenze.
La prima vicenda è quella separativa. Le parti sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in data 18 febbraio 2011, concordando il versamento di due assegni da parte del sig. (i) euro 2.200,00 a favore della moglie, quale mantenimento ex art. 156 Pt_1
comma 1 c.c.; (ii) euro 1.800,00 quale concorso al mantenimento delle due figlie (euro
900,00 cadauna). La separazione consensuale è stata omologata con decreto n. 3406/2011 in data 23 febbraio 2011. Quando un assegno si basa su un accordo, è da esso che decorre, salva diversa intesa delle parti. Nel caso di specie, il verbale è silente. Pertanto, si deve ritenere che gli assegni siano dovuti a partire dalla prima mensilità successiva all'accordo, vale a dire quella del mese di marzo 20111. Si può, quindi, fissare un primo punto fermo: dal mese di marzo 2011, il ricorrente doveva versare alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 4.000,00 (di cui euro 2.200,00 per la moglie ed euro 1.800,00 per le figlie).
È, poi, seguito il giudizio revisionale ex art. 710 c.p.c. rubricato al n. R.G.
3545/2012. Esso si è concluso con un accordo divenuto operativo per effetto del suo recepimento nel decreto collegiale – steso a verbale – del 9 ottobre 2012. Dal mese di ottobre 2012, il sig. doveva dunque versare una somma mensile di euro 2.000,00, Pt_1
di cui euro 1.500,00 per la moglie ed euro 500,00 per la figlia;
nulla, da allora, Per_1
era più dovuto per la figlia divenuta economicamente indipendente. Per_2
Il terzo procedimento da considerare è quello di divorzio (R.G. n. 4882/2019). In tale sede, sono anzitutto da segnalare i provvedimenti temporanei ed urgenti, con i quali
è stata disposta la riduzione ad euro 1.000,00 mensili dell'assegno di mantenimento per la moglie. È appena il caso di evidenziare che, al tempo, i coniugi erano ancora tali, sicché
l'assegno conservava natura separativa (e non divorzile). L'ordinanza presidenziale è dell'11 novembre 2019, ma, secondo i principi generali, i suoi effetti retroagiscono alla data della domanda. Ne deriva che, a decorrere dal mese di aprile 2019 (il ricorso era stato depositato il 1° aprile 2019), l'unico assegno dovuto dal ricorrente era quello di mantenimento per la moglie, nell'ammontare ridotto di euro 1.000,00 mensili. A quel tempo, anche era diventata indipendente (nell'atto di precetto del 26 gennaio 2018 Per_1
si dava atto che la figlia era diventata autosufficiente a far data dal 1° gennaio 2015).
Il giudizio di divorzio si è concluso colla sentenza definitiva n. 2885/2023 pubblicata il 10 novembre 2023, che ha respinto la domanda di assegno post- matrimoniale avanzata dalla moglie e l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite.
Nella sentenza, nulla si dice circa il destino dei provvedimenti provvisori. È, però, agevole ricostruirne la sorte. L'assegno di mantenimento e quello divorzile hanno, notoriamente, presupposti differenti. Pertanto, la negazione delle condizioni di attribuzione dell'assegno divorzile non implica affatto la contemporanea negazione dei requisiti di riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Dunque, salvo che il giudice disponga diversamente, il rigetto della domanda di assegno divorzile non travolge i provvedimenti provvisori di carattere separativo, che restano vigenti sino a quando sussiste il vincolo coniugale. Ciò posto in termini generali, il rapporto coniugale fra le parti si è estinto con la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio n. 424/2022, pubblicata in data 22 febbraio 2022
(e immediatamente passata in giudicato, poiché vi era unità di intenti tra i coniugi circa la pronunzia sullo status). Ergo, l'ultima mensilità di assegno di mantenimento dovuta è quella del mese di febbraio 2022. Tale assegno non può essere sopravvissuto oltre, perché da tale data in poi le parti non erano più coniugate. Da marzo 2022, l'unica prestazione che il ricorrente avrebbe potuto essere obbligato a versare era quella dell'assegno divorzile, ma, poiché la relativa domanda è stata respinta, si può concludere che da tale mese è cessata ogni obbligazione in capo al sig. Pt_1
Da quanto esposto emerge, schematicamente, il seguente quadro:
3 i. da marzo 2011 a settembre 2012: euro 2.200,00 quale assegno di mantenimento per il coniuge + euro 1.800,00 quale assegno periodico per il mantenimento delle due figlie (euro 900,00 a figlia);
ii. da ottobre 2012 a marzo 2019: euro 1.500,00 quale assegno di mantenimento per il coniuge + euro 500,00 quale assegno periodico per il mantenimento della figlia (quest'ultimo dovuto, però, solo fino al Per_1
mese di dicembre 2014);
iii. da aprile 2019 a febbraio 2022: euro 1.000,00 quale assegno di mantenimento per il coniuge;
iv. da marzo 2022 in poi: non vige alcuna obbligazione di versamento d'assegni.
Le problematiche legate al regolare adempimento delle obbligazioni sono insorte dal mese di dicembre 2012 (il precetto del 26 gennaio 2018 concerne, infatti, assegni di mantenimento, per coniuge e figlia, da dicembre 2012 a dicembre 2017). Occorre, quindi, quantificare la totalità delle somme dovute per assegni di mantenimento a partire dal mese di dicembre 2012 sino all'attualità, sulla base della scansione dei titoli sopra riassunta.
Il totale è di euro 161.500,00 ed è così composto:
1. 76 mensilità di assegno di mantenimento per il coniuge di euro 1.500,00
mensili (dicembre 2012 – marzo 2019): euro 114.000,00;
2. 25 mensilità di assegno di mantenimento per la figlia di euro Per_1
500,00 mensili (dicembre 2012 – dicembre 2014): euro 12.500,00;
3. 35 mensilità di assegno di mantenimento per il coniuge di euro 1.000,00 mensili (aprile 2019 – febbraio 2022): euro 35.000,00.
Una larghissima parte di tale debito è stata oggetto di provvedimenti di assegnazione in sede esecutiva. Si tratta, in particolare, degli importi dettagliati in appresso:
a. euro 16.600,00 con ordinanza in data 13 maggio 2021 nel procedimento esecutivo n. 2678/2020;
b. euro 84.886,13 con ordinanza in data 2 dicembre 2021 nel procedimento esecutivo n. 2679/2020;
c. euro 43.282,22 con ordinanza in data 27 settembre 2023 nel procedimento esecutivo n. 1340/2023.
Tali provvedimenti, aventi carattere definitivo e non contestabili in questa sede, certificano il mancato pagamento, in linea capitale, di euro 144.768,35.
4 Detratti tali importi – già oggetto di decisioni che non possono essere poste in discussione – il debito residuo del ricorrente, in linea capitale, è pari ad euro 10.731,65
(euro 161.500,00 – euro 144.768,35 = euro 16.731,65). Quest'ultimo importo, però va posto in compensazione col credito di euro 9.609,78, vantato dal ricorrente per le spese legali relative al procedimento di divorzio. Restano, in definitiva, euro 7.121,87, in linea capitale, da saldare al di fuori delle procedure esecutive. Non è, invece, questa la sede per accertare e dichiarare quanta parte del credito cristallizzato in sede esecutiva sia stato – ad oggi – soddisfatto grazie ai versamenti dei terzi obbligati, né per quanto ancora tali versamenti dovranno proseguire. Si tratta, a tacer d'altro, di un calcolo che non è possibile svolgere sulla base degli elementi forniti dalle parti, mancando l'atto di precetto notificato il 19 novembre 2021 e gli atti completi relativi alle diverse procedure esecutive.
Restano impregiudicati gli ulteriori crediti citati dalla resistente ai punti da 1) a 6) delle pagine 18 e 19 della comparsa di risposta, poiché non sono stati oggetto di alcuna precisa domanda o eccezione da parte della convenuta (che, anzi, si è riservata di azionarli in separato procedimento).
4.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che il ricorrente – detratti gli importi oggetto di assegnazione in sede esecutiva e compensato il credito per spese legali del procedimento R.G. n. 4882/2019 –
è debitore verso la resistente, per assegni di mantenimento, della somma di euro 7.121,87, in linea capitale;
2. compensa le spese di lite.
Brescia, 11 aprile 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non si assume, quale parametro, il mese di febbraio 2011, perché al momento dell'accordo (23 febbraio), il termine di pagamento, previsto al 10 di ogni mese, era già passato.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 12327/2024 R.G. promossa da
(avv.ti Nicoletta Lardini ed Elisabetta Sacchetto) Parte_1
RICORRENTE contro
(avv. Antonella Podavitte) Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Fra le parti – che avevano contratto matrimonio in Chiari (BS), il 28 luglio 1990
e ora sono divorziate – è intercorso un ampio contenzioso, che si è dipanato, a partire dall'anno 2011, in sede separativa, revisionale ex art. 710 c.p.c., divorzile ed esecutiva.
I contrasti non sono ancora cessati, poiché vi è dibattito circa l'adempimento, da parte del sig. delle obbligazioni di volta in volta statuite nel corso o all'esito dei Pt_1
diversi procedimenti.
A detta del ricorrente, egli nulla più dovrebbe «alla sig.ra a nessun CP_1
titolo e/o ragione» e, di ciò, ha chiesto formale declaratoria, «con conseguente cessazione di ogni obbligo dei terzi pignorati di corrispondere alla sig.ra le somme assegnate CP_1
in virtù di titolo ormai inesistente».
1 La resistente, di contro, giudica inammissibile l'azione avversaria, perché volta a sovvertire precedenti decisioni passate in giudicato, e la ritiene altresì infondata, in quanto l'attore sarebbe ben lungi dall'avere estinto tutti i suoi debiti.
Non è stata svolta attività istruttoria, di cui nessuna delle parti ha chiesto l'espletamento. La decisione, quindi, ha base interamente documentale.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. Acquisite le note scritte conclusive, viene pronunziata la presente sentenza.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'iniziativa attorea è ammissibile, perché sorretta da un adeguato interesse ad agire, consistente nell'esigenza di stabilire se, ed in quale misura, sia intervenuta l'estinzione delle obbligazioni relative al versamento di assegni di mantenimento.
Come anticipato al paragrafo §1, fra le parti si sono susseguiti più giudizi, che hanno progressivamente alterato le obbligazioni gravanti sul ricorrente, sino a decretarne la definitiva cessazione. Al fine di stabilire in quale misura l'attore vi abbia adempiuto, occorre operare una ricostruzione dei diversi titoli e delle relative decorrenze.
La prima vicenda è quella separativa. Le parti sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in data 18 febbraio 2011, concordando il versamento di due assegni da parte del sig. (i) euro 2.200,00 a favore della moglie, quale mantenimento ex art. 156 Pt_1
comma 1 c.c.; (ii) euro 1.800,00 quale concorso al mantenimento delle due figlie (euro
900,00 cadauna). La separazione consensuale è stata omologata con decreto n. 3406/2011 in data 23 febbraio 2011. Quando un assegno si basa su un accordo, è da esso che decorre, salva diversa intesa delle parti. Nel caso di specie, il verbale è silente. Pertanto, si deve ritenere che gli assegni siano dovuti a partire dalla prima mensilità successiva all'accordo, vale a dire quella del mese di marzo 20111. Si può, quindi, fissare un primo punto fermo: dal mese di marzo 2011, il ricorrente doveva versare alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 4.000,00 (di cui euro 2.200,00 per la moglie ed euro 1.800,00 per le figlie).
È, poi, seguito il giudizio revisionale ex art. 710 c.p.c. rubricato al n. R.G.
3545/2012. Esso si è concluso con un accordo divenuto operativo per effetto del suo recepimento nel decreto collegiale – steso a verbale – del 9 ottobre 2012. Dal mese di ottobre 2012, il sig. doveva dunque versare una somma mensile di euro 2.000,00, Pt_1
di cui euro 1.500,00 per la moglie ed euro 500,00 per la figlia;
nulla, da allora, Per_1
era più dovuto per la figlia divenuta economicamente indipendente. Per_2
Il terzo procedimento da considerare è quello di divorzio (R.G. n. 4882/2019). In tale sede, sono anzitutto da segnalare i provvedimenti temporanei ed urgenti, con i quali
è stata disposta la riduzione ad euro 1.000,00 mensili dell'assegno di mantenimento per la moglie. È appena il caso di evidenziare che, al tempo, i coniugi erano ancora tali, sicché
l'assegno conservava natura separativa (e non divorzile). L'ordinanza presidenziale è dell'11 novembre 2019, ma, secondo i principi generali, i suoi effetti retroagiscono alla data della domanda. Ne deriva che, a decorrere dal mese di aprile 2019 (il ricorso era stato depositato il 1° aprile 2019), l'unico assegno dovuto dal ricorrente era quello di mantenimento per la moglie, nell'ammontare ridotto di euro 1.000,00 mensili. A quel tempo, anche era diventata indipendente (nell'atto di precetto del 26 gennaio 2018 Per_1
si dava atto che la figlia era diventata autosufficiente a far data dal 1° gennaio 2015).
Il giudizio di divorzio si è concluso colla sentenza definitiva n. 2885/2023 pubblicata il 10 novembre 2023, che ha respinto la domanda di assegno post- matrimoniale avanzata dalla moglie e l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite.
Nella sentenza, nulla si dice circa il destino dei provvedimenti provvisori. È, però, agevole ricostruirne la sorte. L'assegno di mantenimento e quello divorzile hanno, notoriamente, presupposti differenti. Pertanto, la negazione delle condizioni di attribuzione dell'assegno divorzile non implica affatto la contemporanea negazione dei requisiti di riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Dunque, salvo che il giudice disponga diversamente, il rigetto della domanda di assegno divorzile non travolge i provvedimenti provvisori di carattere separativo, che restano vigenti sino a quando sussiste il vincolo coniugale. Ciò posto in termini generali, il rapporto coniugale fra le parti si è estinto con la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio n. 424/2022, pubblicata in data 22 febbraio 2022
(e immediatamente passata in giudicato, poiché vi era unità di intenti tra i coniugi circa la pronunzia sullo status). Ergo, l'ultima mensilità di assegno di mantenimento dovuta è quella del mese di febbraio 2022. Tale assegno non può essere sopravvissuto oltre, perché da tale data in poi le parti non erano più coniugate. Da marzo 2022, l'unica prestazione che il ricorrente avrebbe potuto essere obbligato a versare era quella dell'assegno divorzile, ma, poiché la relativa domanda è stata respinta, si può concludere che da tale mese è cessata ogni obbligazione in capo al sig. Pt_1
Da quanto esposto emerge, schematicamente, il seguente quadro:
3 i. da marzo 2011 a settembre 2012: euro 2.200,00 quale assegno di mantenimento per il coniuge + euro 1.800,00 quale assegno periodico per il mantenimento delle due figlie (euro 900,00 a figlia);
ii. da ottobre 2012 a marzo 2019: euro 1.500,00 quale assegno di mantenimento per il coniuge + euro 500,00 quale assegno periodico per il mantenimento della figlia (quest'ultimo dovuto, però, solo fino al Per_1
mese di dicembre 2014);
iii. da aprile 2019 a febbraio 2022: euro 1.000,00 quale assegno di mantenimento per il coniuge;
iv. da marzo 2022 in poi: non vige alcuna obbligazione di versamento d'assegni.
Le problematiche legate al regolare adempimento delle obbligazioni sono insorte dal mese di dicembre 2012 (il precetto del 26 gennaio 2018 concerne, infatti, assegni di mantenimento, per coniuge e figlia, da dicembre 2012 a dicembre 2017). Occorre, quindi, quantificare la totalità delle somme dovute per assegni di mantenimento a partire dal mese di dicembre 2012 sino all'attualità, sulla base della scansione dei titoli sopra riassunta.
Il totale è di euro 161.500,00 ed è così composto:
1. 76 mensilità di assegno di mantenimento per il coniuge di euro 1.500,00
mensili (dicembre 2012 – marzo 2019): euro 114.000,00;
2. 25 mensilità di assegno di mantenimento per la figlia di euro Per_1
500,00 mensili (dicembre 2012 – dicembre 2014): euro 12.500,00;
3. 35 mensilità di assegno di mantenimento per il coniuge di euro 1.000,00 mensili (aprile 2019 – febbraio 2022): euro 35.000,00.
Una larghissima parte di tale debito è stata oggetto di provvedimenti di assegnazione in sede esecutiva. Si tratta, in particolare, degli importi dettagliati in appresso:
a. euro 16.600,00 con ordinanza in data 13 maggio 2021 nel procedimento esecutivo n. 2678/2020;
b. euro 84.886,13 con ordinanza in data 2 dicembre 2021 nel procedimento esecutivo n. 2679/2020;
c. euro 43.282,22 con ordinanza in data 27 settembre 2023 nel procedimento esecutivo n. 1340/2023.
Tali provvedimenti, aventi carattere definitivo e non contestabili in questa sede, certificano il mancato pagamento, in linea capitale, di euro 144.768,35.
4 Detratti tali importi – già oggetto di decisioni che non possono essere poste in discussione – il debito residuo del ricorrente, in linea capitale, è pari ad euro 10.731,65
(euro 161.500,00 – euro 144.768,35 = euro 16.731,65). Quest'ultimo importo, però va posto in compensazione col credito di euro 9.609,78, vantato dal ricorrente per le spese legali relative al procedimento di divorzio. Restano, in definitiva, euro 7.121,87, in linea capitale, da saldare al di fuori delle procedure esecutive. Non è, invece, questa la sede per accertare e dichiarare quanta parte del credito cristallizzato in sede esecutiva sia stato – ad oggi – soddisfatto grazie ai versamenti dei terzi obbligati, né per quanto ancora tali versamenti dovranno proseguire. Si tratta, a tacer d'altro, di un calcolo che non è possibile svolgere sulla base degli elementi forniti dalle parti, mancando l'atto di precetto notificato il 19 novembre 2021 e gli atti completi relativi alle diverse procedure esecutive.
Restano impregiudicati gli ulteriori crediti citati dalla resistente ai punti da 1) a 6) delle pagine 18 e 19 della comparsa di risposta, poiché non sono stati oggetto di alcuna precisa domanda o eccezione da parte della convenuta (che, anzi, si è riservata di azionarli in separato procedimento).
4.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che il ricorrente – detratti gli importi oggetto di assegnazione in sede esecutiva e compensato il credito per spese legali del procedimento R.G. n. 4882/2019 –
è debitore verso la resistente, per assegni di mantenimento, della somma di euro 7.121,87, in linea capitale;
2. compensa le spese di lite.
Brescia, 11 aprile 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non si assume, quale parametro, il mese di febbraio 2011, perché al momento dell'accordo (23 febbraio), il termine di pagamento, previsto al 10 di ogni mese, era già passato.
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