Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1015/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'11.9.2023 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via B.Buozzi, 4, nello studio dell'avv. POLIMENI NATALE , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Sant'Anna, II° Tronco, P.zzo CeDir, presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv.SPATARO PALMA giusta procura in atti,
APPELLATO OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.1003/2018, pubblicata il 21.06.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva davanti al Tribunale di Reggio Calabria Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.380/2015 con cui su ricorso del Controparte_1
gli veniva richiesta la restituzione di euro 12.439,96 indebitamente pagata
[...] dall'TE a dante causa dell'opponente, in forza di D.I.n.1372/1990 Parte_2 esecutivo ma annullato con sentenza n.8/2006 dello stesso Tribunale. Rilevava che deceduto nel corso del giudizio conclusosi con la Parte_2 sentenza n.8/2006 , era contumace per cui la sentenza avrebbe dovuto essergli notificata personalmente ai sensi dell'art.292, ultimo comma, c.p.c.c Di conseguenza
, avrebbe dovuto ricevere la notifica della sentenza quale erede in Parte_2 modo da poter proporre appello e difendersi nel rispetto della garanzia del contraddittorio. Il Comune opposto si costituiva rilevando che il D.I. era stato emesso nei confronti dell'opponente quale erede di rivendicava la legittimità del proprio Parte_2 diritto di credito provato documentalmente e concludeva per il rigetto dell'opposizione o, in via subordinata e in caso di revoca del D.I. , per la condanna dell'opponente al pagamento dell'intera somma o di quella diversa, maggiore o minore, che sarebbe risultata di giustizia all'esito dell'istruttoria . Il procedimento si concludeva con la sentenza n. 1003/2018 con cui il Tribunale, qualificata la domanda come indebito oggettivo e rilevato che l'opponente si era dichiarato unico erede di rigettava l'opposizione e lo condannava al Parte_2 pagamento delle spese di lite.
, con atto di citazione notificato con PEC del 18.12.2018, Parte_1 impugna la sentenza e rileva che: 1)La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.8/2006 è nulla perché essendo contumace avrebbe dovuto essergli notificata ai sensi dell'art.292, Parte_2 ultimo comma, c.p.c. , cosa mai avvenuta. Inoltre era deceduto in Parte_2 corso di causa per cui la decisione avrebbe dovuto essere a lui notificata quale erede del padre defunto , anche questa cosa mai avvenuta . Tale omissione non solo gli aveva impedito di conoscere l'esito del giudizio e precluso la possibilità di proporre appello, ma determina ipso iure la nullità della decisione che è da considerarsi tamquam non esset e, quindi, inidonea a produrre effetti giuridici e nella fattispecie, a determinare il venir meno degli atti esecutivi fondati su di essa. Tale circostanza era stata rappresentata all'attento primo giudice istruttore che la recepiva tanto da non concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto scrivendo nella relativa ordinanza che “……non vi è allo stato certezza che la sentenza su cui si fonda la pretesa creditoria sia passata in giudicato nei confronti di “. Parte_1
Il G.I. estensore della decisione, non solo non si avvedeva della circostanza, ma non la trattava minimamente per cui non si comprende come , in assenza di un regolare procedimento notificatorio, ed ancora in mancanza di effettiva conoscenza in capo alle parti (al padre, prima della sua morte, ed al figlio successivamente ) Pt_2 Pt_2 risulti possibile ritenere la pronuncia valido titolo opponibile a per la Parte_1 restituzione di somme. 2) Secondo il ragionamento compiuto dal giudice di prime cure la domanda di restituzione di somme avanzata dal è fondata in quanto la Controparte_1 sentenza n.8/2006, revocando il D.I. n.1372/1990, privava del diritto a Parte_1 ritenere preso di sé la somma stessa. Il ragionamento è errato in quanto è di evidenza lapalissiana che, ove la sentenza n.8/2006 fosse stata regolarmente notificata a tutte le parti processuali o, in caso di parte deceduta, agli eredi collettivamente ed impersonalmente a norma degli artt. 286 e 303 c.p.c., l'appellante avrebbe potuto esperire già da allora appello per contestare la pretesa creditoria dell'TE. Così non è stato e ad oggi non è dato sapere se , ove fosse stato proposto appello per la riforma della sentenza il suo esito sarebbe stato positivo . In questa evenienza il D.I. ottenuto da , annullato dalla sentenza n.8/2006, sarebbe rivissuto Parte_2 confermando la legittima attribuzione della somma allo stesso.
3) Il giudice di prime cure ha trascurato di valutare la compromissione del fondamentale principio costituzionale del diritto di difesa e di quello codicistico relativo alla garanzia del derivante dal vizio procedurale di omessa notifica della summenzionata pronuncia . Da qui la violazione degli artt.24 e 111 della Costituzione.
4) Il primo giudice ha errato nel ritenere applicabile la disciplina dell'att.2033 c.c., inquadrando la fattispecie nell'indebito oggettivo. Come ampiamente rilevato in primo grado le somme oggetto di contestazione , pari ad euro 12.439,46( oltre interessi legali decorrenti dalla data della quietanza sono al soddisfo ) si fondano su un valido titolo giudiziale quale era il D.I. n.1372/90 esecutivo con cui il Tribunale, riconoscendo come legittima la corresponsione di tale importo , aveva intimato al Controparte_1
il relativo pagamento in favore di a titolo di interessi al tasso
[...] Parte_2 ufficiale di sconto sulla cessione volontaria del fabbricato oggetto d'esproprio.
[...] aveva quindi legittimamente posto in esecuzione il D.I. poi opposto dal Pt_2
CP_1
Conclude chiedendo di ritenere e dichiarare nullo e, in subordine , annullare o revocare il decreto ingiuntivo n.380/2015, reso dal Tribunale di Reggio Calabria il 14.5.2015; in subordine , di revocare il decreto ingiuntivo nella parte in cui ingiunge a il pagamento dell'intero debito compresa la porzione imputabile ad Parte_1
. Il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado CP_2 di giudizio.
Il nella comparsa di costituzione, dopo la ricostruzione Controparte_1 cronologica dei fatti di causa ( pagine da 1 a 4 ) rileva :
1)L'improcedibilità e l'inammissibilità del gravame per carenza degli elementi essenziali quali la specificità dei motivi d'appello e la critica adeguata e specifica della decisione alla luce dell'art.342 c.p.c.
2) L'incensurabilità dell'iter logico giuridico e della motivazione della sentenza di primo grado che ricostruiva i fatti di causa e valutava correttamente i mezzi istruttori attraverso un'accurata disamina della documentazione prodotta , nonché delle eccezioni formulate dall'TE.
3) Sull'asserita nullità della sentenza n.8/2006 conseguente all'omessa notifica al contumace deceduto, deduce che il meccanismo processuale che regola l'evento morte non opera automaticamente , ma per operare e produrre effetti deve essere formalizzato mediante dichiarazione in udienza o con atto notificato alle altre parti. Seppure mai formalmente costituito nel giudizio di opposizione , il procuratore di partecipava alle udienze di trattazione, era a conoscenza dei fatti di Parte_2 causa e ben avrebbe potuto dichiarare il decesso avvenuto esattamente 11 anni prima della pubblicazione della sentenza . Quando si verifica la morte di una delle parti ma il decesso non è dichiarato nel procedimento, l'evento morte non produce effetti processuali. Questa fase di non rilevanza dell'effetto morte potrebbe essere breve, ma potrebbe durare anni ed essere scoperta solo in gradi successivi al primo . Naturalmente gli eredi del deceduto non possono beneficiare della mancata dichiarazione del decesso, né invocare la lesione del diritto di difesa, per cui la morte o la perdita di capacità della parte comportano la validità dell'attività processuale. Ciò detto , come argomentato in primo grado, il ha agito per ottenere la CP_1 restituzione delle somme dovute da in conseguenza della sentenza n. Parte_2
8/2006, ormai irrevocabile , emessa all'esito di un giudizio dove il Tribunale aveva dichiarato la contumacia del dante causa dell'appellane, deceduto nelle more Pt_2 del giudizio. L'istituto dell'interruzione ex art.300, quarto comma , c.p.c. trova applicazione nell'ipotesi di morte della parte contumace e determina l'interruzione solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art 292, comma primo , c.p.c.; l'interruzione trova quindi limiti di applicazione ben precisi in relazione alla fase processuale in cui intervengono i fatti interruttivi. Il giudizio si è definito ritualmente considerato che si sarebbe potuto interrompere solo se il decesso fosse stato conosciuto dalla parte attrice che, non avendone contezza , non l'ha rilevata. Nella fattispecie la sentenza n.8/2006 , resa nei confronti del contumace
[...]
è stata impugnata da , moglie in seconde nozze del contumace Pt_2 CP_2 deceduto. Secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale , la possibilità di notificare l'atto di impugnazione agli eredi in forma collettiva ed impersonale prevista dall'art.330 c.p.c., deve estendersi anche nell'ipotesi di morte della parte prima della notifica della sentenza da impugnare : la notifica , ove venga effettuata presso il domicilio del defunto è nulla ma sanabile per la costituzione di uno dei coeredi. 4)Sulla lesione del diritto di difesa osserva che si verifica quando la sentenza venga calata ex abrupto sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse . Invero il ha ritenuto di agire nei confronti di CP_1 Parte_1 dichiaratosi unico erede di ( pag. 7 sentenza appellata ) per il Parte_2 recupero delle somme in forza della sentenza n.8/2006 in considerazione del fatto che:
è figlio di nato a [...] il [...] , ivi Parte_1 Parte_2 deceduto il 20.7.1994 e nata a [...] il [...] e deceduta il Per_1
23.7.1999;
MB PP ha contratto matrimonio con il 27.4.1989 e CP_2 dall'unione non sono nati figli;
- ha proposto appello avverso la sentenza n.8./06 e il relativo giudizio si è CP_2 interrotto per il decesso della avvenuto il 21.10.2012. CP_2
Vero è che gli eredi sono tutti tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti del defunto in proporzione alla loro quota ereditaria , ma la norma deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento ha l'onere di indicare al creditore la propria quota , indicando gli eredi non raggiunti dall'azione intrapresa dal creditore . In mancanza il creditore può legittimamente richiedere il pagamento dell'intero. La sentenza n.8/2006 tra il e fa stato ad Controparte_1 Parte_2 ogni effetto dell'accertamento ivi contenuto nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa. Lo scopo della norma di cui all'art.2909 c.c. è quello di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti. Alla luce delle predette argomentazioni il coerede convenuto , sul presupposto che la sua obbligazione abbia natura parziaria e non solidale , aveva l'onere di eccepire i limiti entro i quali è tenuto al pagamento del debito ereditario specificando la quota in percentuale sull'intero asse. Il Comune ha specificato nel ricorso che richiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di nella qualità di erede di Parte_1 Parte_2
Di contro non ha documentato quale sia la quota di sua spettanza se Parte_1 non menzionando genericamente l'art.581 c.c., né ha indicato in che misura sia stato chiamato a succedere e quali siano gli altri eventuali eredi. A fronte di tale generica eccezione l'appellante deve rispondere del debito del padre nella stessa misura in cui questi ne avrebbe risposto fatto salvo il diritto di rivalersi nei confronti dei coeredi ai sensi dell'art. 754 c.c. Inoltre riscontrando l'atto di diffida e messa in mora Parte_1 notificato dal il 17.1.2014, manifestava l'intenzione di addivenire ad un CP_1 accordo transattivo chiedendo di portare in compensazione il credito dell'TE con ulteriori debiti, senza menzionare l'esistenza di coeredi e, quindi, operava un riconoscimento del debito del suo dante causa , determinando una presunzione di esistenza . La revoca del decreto ingiuntivo contenuta nella sentenza n.8/2006 costituisce presupposto giuridico della pretesa creditoria del che tuttavia necessita di CP_1 consacrazione in un titolo esecutivo giudiziale . A tale scopo il ha agito CP_1 avvalendosi del procedimento monitorio. Nessuna preclusione si pone alla possibilità del creditore che disponga di una sentenza di condanna generica di utilizzare la sentenza stessa quale atto scritto idoneo a fondare la pretesa del credito ai fini dell'acquisizione in sede monitoria di un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva . Il Comune deducente ha assolto l'onere di dimostrare la fonte del proprio credito con un meticoloso prospetto di calcolo contenuto e documentato nel ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo per cui l'appello non può trovare accoglimento. Conclude chiedendo di dichiarare preliminarmente inammissibile l'appello; nel merito di rigettarlo perché infondato confermando la sentenza impugnata;
in via subordinata e in caso di riforma della decisione, di condannare l'opponente ala pagamento della somma di euro 12.439,46, oltre accessori, o di quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria. Il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
Per l'udienza dell'11.9.2023, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni . Successivamente, con ordinanza del 4.10.2023, la causa è stata posta in decisione con i termini alle parti ex art.190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
E' principio consolidato di diritto che chi ha eseguito un pagamento non dovuto , o ha eseguito il pagamento in base ad un titolo valido al momento dell'esborso ma poi dichiarato nullo o annullato, ha diritto alla restituzione delle somme da chi le ha percepite o dagli eredi dello stesso a titolo di indebito oggettivo. Nel caso in esame il pagamento delle somme di cui il Controparte_1 chiede la restituzione a è avvenuto sulla base del D.I. Parte_1
n.1372/90 eseguito da padre e dante causa dell'appellante, con Parte_2 pignoramento presso il tesoriere dell'TE, decreto poi dichiarato nullo dalla sezione stralcio del Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n.8/2006. Che le somme derivanti dal D.I. n. 1372/1990 sono state incassate da Parte_2
è fatto ammesso dalle parti. Quello che continua ad essere in discussione per l'appellante è se la sentenza n.8/2006 costituisce giudicato nei suo confronti e poteva, quindi, essere utilizzata come titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo n.380/2015 ,oggetto d'opposizione, posto che non è stata notificata al nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art.292 Parte_2
c.p.c. per la parte contumace, né è stata notificata a lui quale erede essendo il genitore deceduto in corso di causa . Il sostiene il contrario, ossia che la sentenza ha CP_1 valore di giudicato sia perchè non impugnata dall'opponente nel c.d. termine lungo, sia perchè alla richiesta di restituzione inviata dal nel gennaio del 2014 , CP_1 risponde riconoscendo il debito tanto da richiedere di transigere la controversia con la compensazione del debito con suoi crediti verso l'TE . Inoltre , nell'opposizione non indica altri eredi , non specifica in percentuale la propria quota ereditaria con la conseguenza che è obbligato a restituire l'intera somma. Orbene, l'art.292 , ultimo comma , c.p.c. prevede la notifica della sentenza personalmente al contumace al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione . Tale norma qui non trova ingresso stante il decesso in corso di causa ( riconosciuto dalle parti ) di decesso che non determinava l'interruzione del Parte_2 processo in quanto l'evento riguardava la parte contumace e il quanto comma dell'art.300 c.p.c., nella formulazione antecedente alla legge n.69/2009, non consentiva la richiesta d'interruzione alla parte avversa al contumace . La circostanza addotta dall'appellante secondo cui la sentenza n.8/2006 non poteva essere dal posta a base della richiesta di emissione del D.I. opposto perché CP_1 mai notificata a o lui quale erede, è infondata atteso che a mente Parte_2 dell'art. 327 c.p.c. nella formulazione antecedente alla legge n.69/2009 ( non applicabile al giudizio concluso con la sentenza n.8/2006), indipendentemente dalla notificazione, le impugnazioni non possono essere proposte decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Per la sentenza n.8/2006 il summenzionato termine annuale di decadenza dall'impugnazione era già abbondantemente decorso alla data di richiesta di emissione del D.I. 380/2015, oggetto di questo giudizio, con la conseguenza che la stessa è divenuta cosa giudicata . La ripetutamente menzionata sentenza n.8/2006 dichiarando nullo il D.I. n.1379/90, accerta che nulla era dovuto dal a per la causale esposta nel CP_1 Parte_2 relativo ricorso. Tuttavia non contiene una condanna alla restituzione delle somme già incassate da . Da qui la necessità per l'TE di fornirsi di un titolo Parte_2 valido per procedere in executivis nei confronti degli eredi del per il recupero Per_2 delle somme corrisposte e non dovute esibendo la sentenza n.8/2006 passata in giudicato e, quindi, definitiva .
Quanto all'entità della somma da restituire al appellato deve tenersi conto di CP_1 quanto documentato da circa l'impugnazione della sentenza Parte_1 da parte di , seconda moglie ed erede di ( l'atto CP_2 Parte_2
d'appello è contenuto nel fascicolo di parte appellante unitamente alla sentenza n. 8/2006 ) e di quanto su tale fatto affermato dall'TE . Dall'atto di citazione l'appello risulta notificato al nel marzo del 2007, entro CP_1
l'anno dalla pubblicazione della sentenza;
il Comune afferma che il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso della . A tanto consegue non solo che se CP_2 all'interruzione non è seguita la riassunzione la sentenza è divenuta definitiva nei confronti degli eredi di ( tra i quali non rientra certamente CP_2 [...]
che non è figlio dell ) ma soprattutto che il Comune era a Parte_1 CP_2 conoscenza sin dal 2007 che era erede di come lo era CP_2 Parte_2
l'unico figlio nato dal precedente matrimonio, . E che dal Parte_1 matrimonio di con non erano nati figli e che Parte_2 CP_2 [...]
era l'unico figlio nato dal matrimonio di e è lo Pt_1 Parte_2 Per_1 stesso Comune riconoscerlo a pagina 8 della comparsa di costituzione in appello . Conoscendo sin dal 2007 l'esistenza della coniuge superstite concorrente , ai sensi dell'art.581 c.c., in ragione del 50% all'eredità di data la presenza di Parte_2 un unico figlio di quest'ultimo , il avrebbe dovuto Controparte_1 richiedere l'emissione del D.I. nei confronti di Parte_1 limitatamente alla sua quota, pari al 50 %, e non per l'intero. Da ultimo è appena il caso di rilevare che la proposta dell'appellante di transazione della vertenza a condizione della compensazione con suoi crediti verso l'TE , comunicata con la lettera del 23.12.2014, di risposa alla diffida dell'TE del 17.1.2014, non ha valore di riconoscimento di debito perché rifiutata. Pertanto, il D.I. n.380/2015 va revocato e la sentenza riformata con la condanna di alla restituzione al di euro Parte_1 Controparte_1
6.219,98 , pari alla metà della somma ingiunta , oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora al soddisfo. Per quanto attiene al regolamento delle spese processuali ,tenuto conto che le somme che il avrebbe avuto il diritto di richiedere in restituzione a CP_1 [...]
, quale erede di erano sin da prima della Parte_1 Parte_2 ione del D.I. n.38 età del debito ereditario ma che, comunque , risulta un debito dell'appellante verso l'appellato, si compensano interamente tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato con PEC del 18.12.2018 nei
[...] confronti del ,in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) riforma la sentenza impugnata e revoca il D.I. opposto n.380/2015;
2) condanna quale erede di alla Parte_1 Parte_2 restituzione di euro 6.219,98 al in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore per le ragioni di cui
3) compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Reggio Calabria, 20/03/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)