Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello Bruno - Presidente
Dott.ssa Valeria Albino - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura Morello - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2614/2023 del Tribunale di Genova promossa da:
, e , in persona dei Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova, presso i cui uffici siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati;
Appellanti contro
, e , CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Rossi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, piazza Cattaneo 26/11, come da mandato in atti
Appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
“1. Domanda già formulata in atto di appello: “Voglia Codesta Ill. ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata in accoglimento delle proposte censure. 2.
Domanda aggiuntiva da considerarsi ammissibile e non nuova secondo la giurisprudenza di
Cassazione: “Voglia Codesta Ill. ma Corte di Appello, dichiarare tenuti e condannare gli appellati alla restituzione degli importi versati dai appellanti nelle procedure Parte_1
esecutive mobiliari sopra indicate in esecuzione della sentenza di primo grado (oltre interessi legali dai pagamenti alla restituzione), nella misura totale in caso di integrale accoglimento dell'appello, ovvero in diversa determinanda misura, in funzione dell'eventuale parziale accoglimento del gravame”. Con il favore delle spese.”
Per gli appellati:
“Piaccia alla Corte d'Appello ill.ma, contrariis rejectis, 1) dichiarare inammissibile l'appello per le ragioni specificate nell'atto di costituzione in appello;
2) dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata;
3) in subordine voglia imputare quota parte dell'indennizzo del danno morale liquidato dalla
CEDU nella quota parte del 50% al solo danno morale ed al danno dinamico relazionale connesso alla lesione alla salute psicofisica degli appellati liquidato dalla sentenza di primo grado. 4) In ulteriore subordine, voglia comunque determinare la quota parte dell'indennizzo percepito dalla da imputarsi al risarcimento dei danni civili oggetto del presente Pt_2 giudizio, al netto delle provvisionali già compensate in sede di liquidazione dell'indennizzo
CEDU, ovvero 20.000 euro per e (per e ), euro 15.000 per CP_6 CP_7 Pt_3 Parte_4
(5000,00 per e 10.000,00 per ) ed euro 10.000 per (per la CP_4 Pt_3 Parte_4 CP_5
sola ). 5) Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore Pt_3 per averle integralmente anticipate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , CP_4 CP_5 Controparte_6
e convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, il
[...] Controparte_7
, il e il per vederli Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni subiti nel corso del G8 a Genova, durante la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, presso la Scuola DI e successivamente presso la RM di
. Parte_4 Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: -nel mese di luglio 2001, partecipavano a Genova alle manifestazioni indette in occasione del summit dei G8 che si era svolto nei giorni dal 19 al 22 luglio;
-nella notte tra il 21 ed il 22 luglio, si trovavano nella scuola DI di via Cesare Battisti a Genova, in occasione della nota incursione delle Forze dell'Ordine che portò all'arresto della totalità dei 93 occupanti, 87 dei quali aveva riportato ferite, tra cui gli stessi attori;
-successivamente all'arresto, CP_4 CP_5
e venivano condotti direttamente nella caserma di , adibita Controparte_6 Parte_4
a luogo di immatricolazione per gli arresti di manifestanti nel corso del G8, dove subivano ulteriori maltrattamenti e percosse, per tutta la durata della permanenza, fino al trasferimento in carcere;
- , in ragione delle ferite riportate, veniva Controparte_7 dapprima trasferito in ospedale per le prime cure, e quindi portato anch'egli presso la
RM di;
-a seguito di tali fatti, venivano avviati procedimenti penali tanto a Parte_4 carico degli occupanti della scuola che degli agenti e funzionari responsabili dell'irruzione nella scuola e della detenzione presso la caserma di;
-le denunce a carico degli Parte_4
occupanti venivano archiviate, mentre i funzionari e gli operatori responsabili della perquisizione, all'esito dei tre gradi di giudizio, venivano condannati penalmente per i delitti di falso contestati, e solo agli effetti civili per tutti gli altri reati contestati nei capi di imputazione (in particolare lesioni, calunnia, porto abusivo di armi da guerra, abuso d'ufficio), in ragione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
-all'esito dei giudizi penali, gli attori proponevano ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani che accertava la violazione dell'art. 3 della Convenzione Cedu, con due distinte sentenze, una per i fatti della scuola DI ed una per i fatti della RM di , e condannava lo Parte_4
Stato italiano al risarcimento del danno per l'inadeguatezza dell'ordinamento interno ad assicurare giustizia in ordine alla repressione e prevenzione di fatti di tortura.
Deducevano, altresì, di essere stati oggetto di provvedimenti di espulsione amministrativa, con accompagnamento coatto alla frontiera, annullati dal Tribunale, di essere stati sottoposti a procedimento penale per i reati di cui erano stati calunniati fino all'archiviazione avvenuta in data 03.02.2004, e di aver subito il sequestro di un furgone e degli effetti personali ivi contenuti, dissequestrati solo in data 24.07.2006, in parte gravemente danneggiati.
Si costituivano in giudizio il , il e il Controparte_1 Controparte_3 [...]
, i quali domandavano il rigetto delle domande attoree. Deducevano che gli CP_2 attori, in seguito al ricorso presentato innanzi alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, avevano ottenuto un risarcimento di € 45.000,00 per i danni sofferti presso la scuola Pt_3 ed uno di € 80.000,00 in relazione ai danni patiti presso la RM , entrambi a Parte_4 titolo di danno morale e che gli importi riconosciuti a titolo di provvisionale avrebbero dovuto essere detratti da qualsiasi altro importo ad essi riconosciuto. Osservavano che le sentenze penali richiamate dagli attori a fondamento e prova delle proprie allegazioni non avevano efficacia nel giudizio civile, trattandosi di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, e che le richieste risarcitorie svolte dagli attori erano viziate da inammissibile duplicazione delle poste attive, oltre ad essere carenti sotto il profilo probatorio e precisavano che non ricorreva solidarietà tra i convenuti. Parte_1
La causa veniva istruita tramite CTU medico legale per la quantificazione del danno biologico all'esito della quale veniva accertata la sussistenza di un danno biologico in capo a tutti gli attori.
Il Tribunale rilevava che la sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, potendo contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile. Stante la condanna degli imputati per i delitti di falso ideologico aggravato, di lesioni personali, porto abusivo di armi da guerra ed arresto illegale, il Tribunale affermava il diritto degli attori ad ottenere il risarcimento del danno in relazione alla lesione dei beni giuridici pregiudicati dalla commissione di plurimi reati, alla lesione dell'integrità psicofisica nonché alle perdite patrimoniali patite dagli stessi.
Pertanto, il Giudice di primo grado, con l'impugnata sentenza così statuiva: “▪ condanna per le condotte realizzate presso la scuola DI il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore al pagamento in favore di dell'importo di euro 65.000,00, oltre CP_4
interessi corrispettivi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
in favore di dell'importo di euro 90.000,00, oltre interessi corrispettivi al tasso legale CP_5 dalla data della presente decisione al saldo;
in favore di dell'importo Controparte_6
di euro 65.000,00, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
in favore di dell'importo di euro 65.000,00, oltre Controparte_7 interessi corrispettivi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
▪ condanna, per le condotte realizzate presso la caserma di , in solido il Parte_4 Controparte_1
e il , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al pagamento in Controparte_3 favore di dell'importo di euro 80.000,00, oltre interessi corrispettivi al tasso CP_4 legale dalla data della presente decisione al saldo;
in favore di dell'importo CP_5 di euro 80.000,00, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
in favore di dell'importo di euro 80.000,00, oltre Controparte_6
interessi corrispettivi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
in favore di dell'importo di euro 80.000,00, oltre interessi corrispettivi al tasso Controparte_7 legale dalla data della presente decisione al saldo;
▪ in relazione ai danni che in motivazione vengono riassuntivamente trattati e definiti come danni all'integrità psicofisica, condanna in solido il , il e il , in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al pagamento ▪ in favore di CP_4 dell'importo di euro 77.673,00; all'importo capitale come sopra individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall'1.1.2021 alla data della presente sentenza, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale
- previamente devalutata dall'1.1.2021 al 23.7.2001 - progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dal 23.7.2001 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale
(capitale+rivalutazione+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
▪ in favore di dell'importo di euro 33.242,40; all'importo capitale come sopra CP_5 individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall'1.1.2021 alla data della presente sentenza, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale - previamente devalutata dall'1.1.2021 al 23.7.2001 - progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dal 23.7.2001 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale (capitale+rivalutazione+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
▪ in favore di dell'importo di euro 76.510,80; Controparte_6 all'importo capitale come sopra individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall'1.1.2021 alla data della presente sentenza, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale - previamente devalutata dall'1.1.2021 al 23.7.2001 - progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici
ISTAT dal 23.7.2001 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale (capitale+rivalutazione+interessi
Co compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
▪ in favore di Controparte_7 dell'importo di euro 59.317,20; all'importo capitale come sopra individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall'1.1.2021 alla data della presente sentenza, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale
- previamente devalutata dall'1.1.2021 al 23.7.2001 - progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dal 23.7.2001 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale
(capitale+rivalutazione+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
▪ dagli importi come sopra riconosciuti in favore di ciascun attore, andranno dedotte le somme che i predetti abbiano concretamente percepito per effetto delle provvisionali in loro favore disposte in sede penale;
▪ condanna il , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, a pagare a e l'importo di euro 200,00 oltre CP_4 CP_5 interessi di legge dalla presente decisione al saldo;
▪ pone in via definitiva a carico solidale del , del e del , in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
persona dei rispettivi Ministri pro tempore - e in parti uguali nei rapporti interni - il pagamento delle spese di ctu come liquidate in corso di giudizio;
▪ condanna in solido il
[...]
, il e il , in persona dei rispettivi CP_1 Controparte_3 Controparte_2
Ministri pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore di , CP_4 CP_5
e , con distrazione in favore dell'avv. Dario Rossi Controparte_6 Controparte_7 dichiaratosi antistatario;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 52.000,01
a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22), considerati gli importi medi e applicato l'aumento di cui all'art.4co.2 D.M.n.55/14 nel testo vigente (pari al 30% per ciascun soggetto oltre il primo), per avere il difensore assistito più soggetti aventi la stessa posizione processuale - si liquidano in € 26.795,70 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.”
Avverso la pronuncia proponevano appello il , il Controparte_1 CP_1 [...]
e il domandando, previa sospensione dell'esecutorietà della CP_3 Controparte_2
sentenza impugnata, la riforma della stessa.
In particolare, gli appellanti censuravano la statuizione di primo grado lamentando: 1) erroneità della sentenza in punto danno da reato – duplicazione risarcitoria. 2) erroneità della sentenza in punto danno sull'integrità psicofisica, difetto di allegazione, duplicazioni risarcitorie;
3) omessa considerazione degli indirizzi liquidati dalla CEDU, da compensarsi con il risarcimento complessivo riconosciuto.
Si costituivano in giudizio , e CP_4 CP_5 Controparte_6 [...] domandando, previo rigetto dell'istanza di sospensione, dichiarare CP_7 inammissibile ed infondato l'appello, con la conseguenziale conferma della sentenza impugnata. Con ordinanza del 13.03.2024, questa Corte accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla somma di € 62.500 liquidata a favore degli appellati e formulava proposta conciliativa nei medesimi termini.
Le Amministrazioni appellanti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata da questa Corte, mentre gli appellati non vi aderivano.
Indi le Amministrazioni chiedevano nuovamente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza integralmente o quantomeno nella misura del 50% delle somme liquidate in sentenza. Con ordinanza del 31.10.2024, la Corte, rilevata l'assenza di mutamenti nelle circostanze, non potendosi ritenere tali la mancata accettazione della proposta transattiva, dichiarava l'istanza inammissibile.
Indi l'udienza all'udienza dell'11.3.2025, tenutasi alla presenza dei procuratori delle parti, il
Consigliere istruttore, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo, riservava la decisione al Collegio sulle conclusioni precisate dalle parti ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i appellanti deducono l'erroneità della sentenza in quanto, Parte_1
riconoscendo agli odierni appellati il risarcimento per danni morali da reato, ha preso in considerazione il danno-evento, in assenza di allegazione da parte dei danneggiati. Posto che sia con riferimento alla vicenda DI, sia con riferimento alla vicenda il Parte_4
risarcimento è stato riconosciuto a titolo di danno da reato in assenza al riguardo di una compromissione dinamico/relazionale, tali danni, secondo l'assunto degli appellanti, vanno ricondotti alla sola categoria del danno morale, che non può essere un danno in re ipsa.
Ciascuno degli attori in primo grado avrebbe dovuto allegare la propria sofferenza interna, il proprio dolore nel rapporto con sé stesso, lo stato d'ansia, di angoscia, di vergogna che – in ipotesi – avesse attinto la propria persona in conseguenza dei fatti del G8.
Altrimenti si verificherebbe una duplicazione di poste risarcitorie, rispetto all'ulteriore riconoscimento di danni morali.
Gli appellati lamentano l'inammissibilità del motivo non avendo parte appellante specificato le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel merito ne rilevano l'infondatezza in quanto il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto quando il fatto illecito che lo ha prodotto è configurabile come reato, quando è previsto espressamente dalla legge e quando vengono violati diritti fondamentali.
Sottolineano che per i fatti della scuola la sentenza appellata liquida distintamente il Pt_3
danno conseguente i reati di calunnia, falso, arresto illegale, porto abusivo di armi, indicando i criteri utilizzati per valutare la gravità del danno, così come per i fatti della caserma di
(precedenti di sezione, ruoli e responsabilità degli aggressori, il riconoscimento Parte_4
della fattispecie di tortura).
La sentenza appellata sul punto ha così statuito: “la sentenza n.38085/2012 della Corte di
Cassazione ha definitivamente confermato la penale responsabilità di alcuni degli imputati per i delitti di falso ideologico aggravato commesso per precostituirsi le prove per giustificare gli arresti dei presenti alla DI tra i quali gli attori e la loro denuncia per devastazione, saccheggio, resistenza aggravata, possesso di congegni esplosivi ed armi improprie
(bombe molotov ed altro), resistenza aggravata, tentato omicidio (avendo detto uno degli imputati di essere stato attinto da una coltellata ed altri imputati di aver assistito al presunto accoltellamento), avendo creato con tale attività un articolato compendio probatorio falso
(capo G dell'imputazione); lesioni personali in danno di tutti gli odierni attori esclusa la sig.ra
(capo H), calunnia (collegata ai falsi, avendo incolpato gli arrestati tra i quali gli attori, CP_4
sapendoli innocenti, di gravissimi delitti simulando tracce o comunque elementi materiali di prova a loro carico e procedendo al sequestro quali corpi di reato di numerosi oggetti rilevanti nella consapevolezza della impossibilità, anche dolosamente preordinata, di poterne attribuire ad alcun soggetto il possesso ovvero, determinando, inducendo e comunque consentendo le false attestazioni indicate nel capo di accusa - circa gli atti di resistenza armata e di massa o condotte di resistenza attiva e violenta - a giustificare l'uso della forza da parte degli operatori di polizia che avevano proceduto alla irruzione nell'edificio e il conseguente elevatissimo numero di feriti presenti tra gli arrestati;
capo O); porto abusivo di armi da guerra (capo Q); arresto illegale (capo E)”.
Indi, ha provveduto alla liquidazione del danno non patrimoniale da reato nell'importo Co complessivo di € 65.000,00 per (considerandosi unitariamente i reati Controparte_7
subiti e, anche, la durata del procedimento penale subito, pari a circa 3 anni, oltre ai 3 giorni di detenzione patiti e alle successive procedure di espulsione amministrativa); € 65.000,00 per (considerandosi unitariamente i reati subiti e, anche, la durata Controparte_6
del procedimento penale subito, pari a circa 3 anni, oltre ai 3 giorni di detenzione patiti e alle successive procedure di espulsione amministrativa); € 65.000,00 per CP_4 (considerandosi unitariamente i reati subiti e, anche, la durata del procedimento penale subito, pari a circa 3 anni, oltre ai 3 giorni di detenzione patiti e alle successive procedure di espulsione amministrativa); ed € 90.000,00 per (considerandosi CP_5
unitariamente i reati subiti e, anche, la durata del procedimento penale subito, pari a circa 3 anni, oltre ai 19 giorni di detenzione patiti e alle successive procedure di espulsione amministrativa).
E' quindi evidenziato che nella liquidazione si sono prese in considerazione le circostanze dell'arresto patito dagli attori e della relativa durata, della durata del procedimento penale subito dagli attori fino all'archiviazione, della particolare gravità del contesto in cui i reati sono stati consumati e dei diritti di rilievo costituzionale risultati lesi dalla commissione degli illeciti penali;
sottolineandosi in particolare il fatto che le condotte incriminate hanno comportato atti di perquisizione e di arresto illeciti con violazione di diritti della persona a protezione costituzionale quali il domicilio, la libertà, l'onore, l'immagine e la reputazione degli attori, violazioni di cui vi è ampio riscontro nelle motivazioni delle decisioni penali.
Per quanto riguarda i fatti verificatisi presso la caserma di , la statuizione di primo Parte_4 grado chiarisce che “- per quanto interessa nel presente giudizio, la sentenza 1865/2013 della Corte di Cassazione, emessa in relazione alle statuizioni di cui alla sentenza n.678/2010 della Corte di Appello di Genova, conduce alla definitiva affermazione di responsabilità ai fini civili di alcuni degli imputati per i delitti di abuso d'ufficio, abuso di autorità su detenuti, percosse, lesioni aggravate, minacce, ingiurie, falso in atto pubblico, omissione di referto, omissione di atti di ufficio, omessa denuncia di reato, tutti commessi ai danni degli odierni attori”.
Indi ha liquidato l'importo di € 80.000,00 per ciascuno degli attori, specificando anche in questo trattarsi di importo che tiene conto, oltre che degli specifici precedenti di sezione e della natura unitaria e comunque sostanzialmente contestuale, dal punto di vista civilistico, del fatto generatore di danno, degli elementi in precedenza diffusamente richiamati, della eccezionale gravità del contesto in cui i reati sono stati consumati, del fatto che a commetterli sono stati soggetti con ruoli di responsabilità e di rappresentanza della Pubblica
Autorità, dei diritti di rilievo costituzionale che sono risultati profondamente lesi, tanto da potersi configurare la sussistenza di condotte di vera e propria tortura, con compromissione del diritto alla dignità ed alla tutela giudiziaria”.
Va sottolineato che per entrambi (scuola DI e caserma di ) il Tribunale ha Parte_4
chiarito di volere considerare il delitto di lesioni personali nella separata sede dedicata al danno biologico e relativo danno morale e relazionale, per l'esigenza di evitare duplicazione di posta risarcitoria.
Orbene, si richiama la pronuncia resa da questa Corte all'esito del procedimento Rg
1307/17: Le percosse, i maltrattamenti, le vessazioni e tutte le coercizioni fisiche e morali subite dagli attori oltre al fatto di essere stati ingiustamente privati della libertà personale e trattenuti in arresto, hanno cagionato loro un danno non patrimoniale non coperto dal risarcimento del danno biologico. Questo è inteso come lesione dell'integrità psicofisica del soggetto suscettibile di valutazione medico legale. Diversamente, maltrattamenti e torture offendono il diritto all'integrità fisica e psichica della vittima, inteso – il sentimento della propria integrità fisica e psichica - come un valore morale unitario e come emanazione diretta della personalità del soggetto.
Non rileva per negare la risarcibilità del danno il fatto che il nostro ordinamento penale non prevedesse la tortura come reato, trattandosi pur sempre di un illecito complesso che offende un bene essenziale – come la personalità del soggetto – avente sicura rilevanza e tutela costituzionale. La tortura è vietata dall'art.3 CEDU, che sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti.
Nell'arco di tempo e nelle varie fasi attraverso le quali la polizia ha consumato violenze ed abusi infierendo contro soggetti inermi – con crudeltà ed in maniera totalmente gratuita - si sono create le condizioni di sofferenza fisica e psicologica tipici della tortura. Questi danni dipendenti da reato e dalla lesione di diritti inviolabili della persona di cui la Corte
Costituzionale ha sancito la risarcibilità possono essere liquidati a parte, quando per la speciale gravità dei fatti non possano essere compresi in una maggiorazione percentuale del danno biologico, con un criterio equitativo, che tenga debito conto da una parte di tutte le circostanze particolari del caso concreto che consentano di apprezzare appieno l'entità della lesione e la gravità del danno.
Il Tribunale nella sentenza appellata ha dato conto delle plurime violazioni subite da parte degli appellati dei propri diritti costituzionali (artt. 2, 3, 13, 14, 24 Cost.); ha ben dato conto del fatto che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna duplicazione risarcitoria;
infatti, ha descritto ulteriore condotte, causa di diverse conseguenze, che nulla hanno a che vedere con la lesione del danno alla salute. Sul punto, del resto, si richiama l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte di Appello che, in fattispecie analoghe alle presenti, ha ripetutamente affermato che, nel caso di illeciti plurioffensivi, ogni singolo danno a valoro costituzionali deve essere risarcito, (sul punto ex plurimis, Corte di Appello Genova, sent.
n. 838/19;Corte di Appello di Genova n 162/2021; Cass. 7315/18). Si è quindi determinata una diversa sofferenza morale all'evidenza derivante dalle condotte ben evidenziate da parte di soggetti qualificati ai danni degli appellati, lesi dai reati perpetrati dei quali è stata ben evidenziata dalla pronuncia appellata la intrinseca valenza causativa del danno in capo a chi tali abusi è venuto a subire. Si tratta di lesione che necessita di autonoma tutela, in quanto non può ritenersi che il danno non patrimoniale finisca con il coincidere unicamente con il danno alla salute e con le conseguenze derivanti da questo.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il secondo motivo è dedotta l'erroneità della sentenza con riferimento alla liquidazione del danno all'integrità psicofisica per difetto di allegazione ed asserite duplicazioni risarcitorie.
In particolare parte appellante lamenta: che l'invalidità temporanea, da collocarsi sulla base di tabelle milanesi aggiornate, nella forbice fra €. 99,00 ed €. 149,00, viene più che raddoppiata rispetto al valore minimo e portata ad €. 300,00 in quanto “si tratta di compromissione psicofisica conseguita alla commissione di reati dolosi con apprezzabili ricadute soggettive di shock per la brutalità, la repentinità alla DI e per la perduranza a
e l'irrazionalità delle aggressioni, che hanno determinato patimenti immediati di Parte_4
intuibile e significativa consistenza; che la sentenza ha parificato ed appiattito tutte le posizioni riconoscendo un incremento del 70% a ciascuno, “…in considerazione della assoluta eccezionalità della fattispecie e dei conseguenti perturbamenti esitati in dolore, vergogna, disistima di sé,paura e disperazione…”, addivenendosi ad una duplicazione del danno morale già riconosciuto in sede di accertamento e liquidazione del danno “da reato”,
e comunque con un aumento ulteriore rispetto alle tabelle di liquidazione in uso .
La medesima doglianza riguarda l'ulteriore incremento – pari per tutti gli attori al 100% - motivato “…in considerazione della più volte richiamata assoluta eccezionalità della fattispecie e degli effetti certamente incidenti in modo gravissimo sul piano dinamico- relazionale e quindi nella quotidianità dell'esistenza e nelle ordinarie relazioni di vita…”.
La pronuncia appellata, sulla scorta della ctu, ha riconosciuto il seguenti dnni in capo agli attori/appellati: invalidità permanente al 10%; invalidità temporanea al 75% CP_4
per 60gg, al 50% per 60gg, al 25% per 60gg; : invalidità permanente al 4%; CP_5
invalidità temporanea al 50% per 90gg, al 25% per 90gg; invalidità Controparte_6
permanente al 10%; invalidità temporanea al 75% per 30gg, al 50% per 60gg, al 25% per
90gg; : invalidità permanente all'8%; invalidità temporanea al 75% per Controparte_7
30gg, al 50% per 60gg, al 25% per 90gg;. E quindi a per danno da invalidità temporanea, complessivi (€ 225,00 x 60gg CP_4
+ € 150,00 x 60gg + € 75,00 x 60gg=) euro 27.000,00; ▪ a per danno da CP_5 invalidità temporanea, complessivi (€ 150,00 x 90gg + € 75,00 x 90gg=) euro 20.250,00; a
per danno da invalidità temporanea, complessivi (€ 225,00 x 30gg + € Controparte_6
150,00 x 60gg + € 75,00 x 90gg=) euro 22.500,00; a per danno da Controparte_7 invalidità temporanea, complessivi (€ 225,00 x 30gg + € 150,00 x 60gg + € 75,00 x 90gg=) euro 22.500,00; - per danno non patrimoniale da invalidità permanente, considerata la percentuale di invalidità rispettivamente accertata e l'età di ciascun attore al momento dei fatti, e considerate le peculiarità più volte sottolineate della fattispecie in esame:
- a (con una invalidità permanente del 10% in soggetto che al momento dei CP_4
fatti aveva 34 anni) per danno biologico euro 18.768,00; per incremento correlato alla sofferenza soggettiva - con un incremento pari al 70% in considerazione della assoluta eccezionalità della fattispecie e dei conseguenti perturbamenti esitati in dolore, vergogna, disistima di sé, paura e disperazione, secondo quanto discende per massima di esperienza
e presunzione in ordine ai fatti lesivi come accertati – euro 13.137,60; per personalizzazione
- con un incremento pari al 100% in considerazione della più volte richiamata assoluta eccezionalità della fattispecie e degli effetti certamente incidenti in modo gravissimo sul piano dinamico-relazionale e quindi nella quotidianità dell'esistenza e nelle ordinarie relazioni di vita - euro 18.768,00; e così complessivi euro 50.673,60; - a CP_5
(con una invalidità permanente del 4% in soggetto che al momento dei fatti aveva 32 anni) per danno biologico euro 4.812,00; per incremento correlato alla sofferenza soggettiva - con un incremento pari al 70% in considerazione della assoluta eccezionalità della fattispecie e dei conseguenti perturbamenti esitati in dolore, vergogna, disistima di sé, paura e disperazione, secondo quanto discende per massima di esperienza e presunzione in ordine ai fatti lesivi come accertati – euro 3.368,40; per personalizzazione - con un incremento pari al 100% in considerazione della più volte richiamata assoluta eccezionalità della fattispecie
e degli effetti certamente incidenti in modo gravissimo sul piano dinamico-relazionale e quindi nella quotidianità dell'esistenza e nelle ordinarie relazioni di vita - euro 4.812,00; e così complessivi euro 12.992,40; - a (con una invalidità permanente del Parte_5
10% in soggetto che al momento dei fatti aveva 23 anni) per danno biologico euro 20.004,00; per incremento correlato alla sofferenza soggettiva - con un incremento pari al 70% in considerazione della assoluta eccezionalità della fattispecie e dei conseguenti perturbamenti esitati in dolore, vergogna, disistima di sé, paura e disperazione, secondo quanto discende per massima di esperienza e presunzione in ordine ai fatti lesivi come accertati - euro 14.002,80; per personalizzazione - con un incremento pari al 100% in considerazione della più volte richiamata assoluta eccezionalità della fattispecie e degli effetti certamente incidenti in modo gravissimo sul piano dinamico-relazionale e quindi nella quotidianità dell'esistenza e nelle ordinarie relazioni di vita - euro 20.004,00; e così complessivi euro 54.010,80; - a (con una invalidità permanente dell'8% Controparte_7
in soggetto che al momento dei fatti aveva 26 anni) per danno biologico euro 13.636,00; per incremento correlato alla sofferenza soggettiva - con un incremento pari al 70% in considerazione della assoluta eccezionalità della fattispecie e dei conseguenti perturbamenti esitati in dolore, vergogna, disistima di sé, paura e disperazione, secondo quanto discende per massima di esperienza e presunzione in ordine ai fatti lesivi come accertati - euro 9.545,20; per personalizzazione - con un incremento pari al 100% in considerazione della più volte richiamata assoluta eccezionalità della fattispecie e degli effetti certamente incidenti in modo gravissimo sul piano dinamico-relazionale e quindi nella quotidianità dell'esistenza e nelle ordinarie relazioni di vita - euro 13.636,00; e così complessivi euro 36.817,20; - trattandosi di debito di valore, sul capitale come liquidato in favore di ciascun attore spetta anche la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo.
E' stato già statuito da questa Corte (Sentenza n. 162/2021) che “come più recentemente chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando le sentenze rese a Sezioni
Unite dalla Cassazione n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008 hanno sostenuto che la nozione del danno non patrimoniale è unitaria, e deve procedersi alla sua liquidazione in un'unica voce di danno non patrimoniale, individuata e ponderata, in modo tale da ricomprendervi unitariamente tutti i pregiudizi risarcibili, hanno semplicemente affermato che non vi è alcuna differenza sul piano dell'accertamento e della liquidazione del danno in ragione del tipo di situazione soggettiva presa in considerazione, purchè si tratti di un interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica (sul punto, si vedano, tra le altre, Cass. 2788/19; Cass. 7513/18; Cass. 901/18; Cass. 7766/16; Cass.
11851/15; Cass. 20292/12; Cass. n. 18641/11; Cass 22585/13).
Secondo tali sentenze, in particolare, il fatto illecito può produrre nella sfera umana due tipologie di sofferenze: vi sono, infatti, pregiudizi dinamico-relazionali e sofferenze morali. I primi corrispondono al radicale sconvolgimento della dimensione della vita quotidiana, e cioè di quel rapporto dell'essere umano con la realtà esterna (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Questi vengono “misurati” dalla medicina legale che indica quali sono il complesso delle privazioni che la vittima dovrà subire nella vita quotidiana, lavorativa e sociale per effetto della menomazione e che, per convenzione, viene misurato in misura percentuale, ipotizzando per fictio iuris che la validità d'una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età della vittima sia pari a "100". Alla diminuzione della capacità della persona, le tabelle di Milano ricollegano un certo importo risarcitorio standard, inteso a ristorare la perdita delle attività che normalmente quella menomazione comporta per la vittima.
Le sofferenze morali, invece, sono quei pregiudizi che scaturiscono dalla diversa ed intimistica relazione del soggetto con se stesso e rappresentano, quindi, il dolore interiore.
Si tratta, in sostanza, per usare le parole della Corte di Cassazione, del disagio psicologico che non compromette il “funzionamento dell'Io” nelle sue funzioni di adattamento e di organizzazione e controllo e non si traduce, quindi, nella compromissione di attività quotidiane e di interazioni dinamico relazionali, ma comporta, comunque, intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto, e rilevanti strategie di adattamento Danni diversi e perciò autonomamente risarcibili, senza necessità di una liquidazione unitaria.”
Da quanto precede, ne discende che “Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Si deve, quindi, escludere che la scelta di distinguere le due sottocategorie, ai fini del risarcimento sia stata di per sé illegittima.
L'incremento liquidato dal Tribunale, trova giustificazione in relazione “al fatto che le lesioni in questione si sono verificate ed hanno avuto origine in un contesto di inaudita violenza determinata da Operatori della Polizia di Stato, con riferimento, dunque, ad una percezione di dolore, rabbia ed impotenza in alcun modo paragonabile ad episodi di lesioni "comuni",
Detta peculiare componente del danno in esame, d'altra parte, trova ulteriore riscontro se si osserva che gli attori a trovarsi in una condizione in cui le condotte violente erano, con piena percezione del soggetto, diffuse, gratuite, arbitrariamente punitive, incontrollate ed incontrollabili, sì da acuire la percezione di impotenza, paura e sopruso patito, allo stesso tempo dovendo prendere atto la vittima di aver riportato, per detti fatti, un condizionamento permanente del proprio stile di vita che, attesi gli eventi causativi, appare inconcepibile, come tale inaccettabile e, dunque, foriero di un perenne, speciale, patimento”.
Il Tribunale ha, quindi, identificato un danno ulteriore e diverso, privo di base medico legale, attinente alla sfera intima e corrispondente a quel senso “di impotenza, paura e sopruso patito” e di “dolore, rabbia” nei tragici momenti descritti. In particolare, il Giudice di primo grado ha dato atto del fatto che si era in presenza di una situazione eccezionale, dal momento che la violenza proveniva da soggetti deputati alla tutela della collettività e si rivolgeva nei confronti di chi stava solo esercitando un proprio diritto costituzionale.
Né si può dire che tale voce fosse già considerata all'interno della liquidazione standard.
Infatti, questa è parametrata sul grado di invalidità permanente e sui giorni di invalidità temporanea che, se normalmente, sono associate ad un proporzionale grado di sofferenze fisiche (temporanee o permanenti), non sono sempre in grado di rappresentare in modo adeguato le sofferenze attinenti esclusivamente alla sfera interiore (sul punto, Cass.
2788/19).
Il Giudice di primo grado ha indicato le ragioni per cui il disagio interiore fu, in questo caso, anomalo ed eccezionale, ben descrivendo il contesto di violenza e sopraffazione subito dall'appellato, tanto da costituire un'esperienza (negativa) unica ed irripetibile.
Sul punto, recentemente, la giurisprudenza (Cass. 2461/20) ha sostenuto che “Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Nella valutazione del danno alla salute il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita. Mentre costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del c.d. danno esistenziale (che può essere liquidato solo in presenza in presenza di conseguenze dannose che determino una personalizzazione del danno biologico), non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Che realmente l'appellato abbia patito tali sofferenze morali è circostanza che ben può essere desunta sul piano presuntivo, alla luce del contesto drammaticamente eccezionale nell'ambito del quale si sono esplicate le sopraffazioni patite.
Del resto, la giurisprudenza ha ritenuto, in più occasioni, che la gravità della condotta giustifichi un incremento del danno nella misura in cui la condotta ha avuto incidenza sul danno effettivamente subito dalla vittima, senza che, perciò, solo si attribuisca alla responsabilità extracontrattuale una finalità sanzionatoria e non compensativa In questi termini, del resto, si è espressa Cass. 12717/15.
Da questo punto di vista, un conto è lo stato di prostrazione che subisce una persona danneggiata sul piano fisico e morale da un terzo per una minima disattenzione altrui, altro conto è subire dolose vessazioni da chi è deputato istituzionalmente a garantire la sicurezza dei cittadini e ciò solo per aver esercitato i propri diritti costituzionali.
Sul punto, del resto, si richiama Cass. 32787/19, per la quale non sussiste duplicazione risarcitoria neppure nell'ipotesi in cui siano stato liquidato un importo ulteriore rispetto ai massimi tabellari delle tabelle milanesi, “quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto”, situazione che può verificarsi, ad esempio, quando l'illecito sia stato commesso con dolo («la Corte di merito non ha considerato se il fatto illecito violento, di natura dolosa, da cui è derivata la lesione della persona, meriti una particolare e separata valutazione in termini di danno morale, e la fattispecie dunque integri le ipotesi particolari che giustificano, in ipotesi, anche uno sconfinamento dai parametri ordinari»).
L'aumento della liquidazione non ha, quindi, lo scopo di punire il colpevole, finalità perseguita dalla legislazione e dal processo penale, ma di compensare un maggior danno subito. È il danno che aumenta in funzione della condotta del danneggiante, la quale rientra tra le "circostanze del caso" di cui all'art. 2056 c.c.
Nel quantificare il danno subito, il Giudice di primo grado ha dato atto della gravità delle condotte perpetrate dalle Forze dell'Ordine, tanto più grave perché commesse da rappresentanti di Polizia, che hanno fatto sì che gli appellati fossero coinvolti in un procedimento penale, fosse arrestato illegittimamente, in precarie condizioni di salute causate dalle violenze subite, in ulteriore condizione di minorità per lo stato di detenzione.
Occorre prendere atto, in relazione all'assoluta specialità della fattispecie, quindi, della necessità di apportare ai criteri liquidatori in uso correttivi, che tengano segnatamente conto del fatto che le lesioni in questione si sono verificate ed hanno avuto origine in un contesto di inaudita violenza scientemente determinata da rappresentanti dello Stato. Il motivo è infondato alla luce dell' accertamento medico, le cui risultanze non sono in sé oggetto di contestazione, e del fatto che non vi è stata alcuna indebita duplicazione risarcitoria.
Ne consegue quindi la congruità della somma liquidata, la cui entità non risulta inficiata dalla doglianze della parte appellante appunto riguardati il riconoscimento del danno morale e l'asserita duplicazione di poste risarcitorie in ragione del riconosciuto danno da reato, seppure dovendosi rilevare nella motivazione l'impropria indicazione della personalizzazione, che presupporrebbe invece una peculiare conseguenza in termini di sofferenza in capo al singolo, derivante dalla sua personale condizione, essendo piuttosto nello specifico da riconoscersi, secondo quanto in precedenza esposto, la peculiarità connessa ai descritti eventi, come tali idonei però a riverberarsi su ciascun danneggiato che ha subito tale inaudita ed ingiustificata violenza.
Con il terso motivo è dedotta l'omessa considerazione degli indennizzi liquidati dalla , Pt_2
da compensarsi con il risarcimento complessivo riconosciuto nel giudizio in corso.
La sentenza appellata ha sul punto ritenuto che la “…la Corte Europea – indipendentemente dalle locuzioni utilizzate – ha riconosciuto indennizzi per le carenze strutturali del sistema penale italiano (che non hanno consentito la punizione dei responsabili, rimasti in gran parte ignoti e privi di sanzione) e per la violazione da parte dello Stato italiano dell'obbligo di dotarsi degli strumenti idonei a garantire una tutela adeguata rispetto ai crimini di tortura;
deve pertanto affermarsi che gli indennizzi in questione (e gli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto agli stessi) non attengono al danno non patrimoniale oggetto di accertamento e liquidazione nella presente sede…”.
Secondo l'assunto degli appellanti le somme di denaro riconosciute dalla Corte di
Strasburgo alle controparti (Euro 80.000,00 ciascuna della sentenza “Azzolina c. Italia” e
Euro 45.000,00 ciascuna dalla sentenza HI GA c. Italia”) devono essere integralmente scomputate da quanto eventualmente riconosciuto loro a titolo di danno non patrimoniale.
Asseriscono quindi che la somma di denaro accordata dalla Corte E.D.U. agli appellati non
è un indennizzo, bensì un vero e proprio risarcimento. In altri termini, ai sensi dell'art. 41
C.E.D.U., l'equa soddisfazione che la Corte di Strasburgo riconosce ai ricorrenti (al di là del nomen iuris) non risponde ad una logica indennitaria, ma risarcitoria, ossia di integrale ristoro del danno, essendo accordata “solo se il diritto interno non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di una violazione. Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità del motivo e l'infondatezza dello stesso nel merito, assumendo che l'indennizzo riconosciuto dalla concerne esclusivamente le carenze Pt_2
strutturali del sistema penale interno. Sarebbe dunque corretta la sentenza impugnata laddove afferma che indipendentemente dalle locuzioni utilizzate, l'indennizzo riconosciuto dalla Corte Europea non è destinato al risarcimento del danno morale conseguente i reati e le violazioni dei diritti fondamentali di cui al presente giudizio. In subordine gli appellati chiedono che la Corte “voglia imputare quota parte dell'indennizzo del danno morale liquidato dalla CEDU nella quota parte del 50% al solo danno morale ed al danno dinamico relazionale connesso alla lesione alla salute psicofisica degli appellati liquidato dalla sentenza di primo grado. 4) In ulteriore subordine, voglia comunque determinare la quota parte dell'indennizzo percepito dalla da imputarsi al risarcimento dei danni civili Pt_2
oggetto del presente giudizio, al netto delle provvisionali già compensate in sede di liquidazione dell'indennizzo CEDU, ovvero 20.000 euro per e (per e CP_6 CP_7 Pt_3
), euro 15.000 per (5000,00 per e 10.000,00 per ) ed euro Parte_4 CP_4 Pt_3 Parte_4
10.000 per (per la sola ). CP_5 Pt_3
Va anzitutto rilevato che la sentenza appellata ha affermato che “andranno comunque dedotte le somme che i predetti abbiano concretamente percepito per effetto delle provvisionali in loro favore disposte in sede penale” e tale statuizione (richiamata anche in dispositivo: “ dagli importi come sopra riconosciuti in favore di ciascun attore, andranno dedotte le somme che i predetti abbiano concretamente percepito per effetto delle provvisionali in loro favore disposte in sede penale”) non è oggetto d'appello incidentale.
Si tratta, quindi di valutare se dagli importi riconosciuti dal Tribunale, e ritenuti congrui dalla
Corte, possano detrarsi le somme riconosciute dalla prodotte dai ed in Pt_2 Parte_1 particolare nella sentenza del 22/6/2017 emessa nella causa HI GA e altri c.
Italia”, in forza della quale per i fatti subiti alla agli appellati sono stati riconosciuti € Pt_3
45.000,00 e la sentenza del 26/10/2017 emessa nella causa “Azzolina e altri c. Italia”, in forza della quale per i fatti subiti a agli appellati sono stati riconosciuti € 80.000,00. Parte_4
Dette sentenze, come già rilevato da questa Corte nella pronuncia 838/2019, “seguono, e in più parti richiamano, la precedente del 7/4/2015 emessa nella causa “ ”, in Parte_6 cui la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 41 della Convenzione («Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta
Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»), in relazione particolarmente all'art. 3 della Convenzione, che recita: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.». Con detta sentenza la
Corte ha messo in luce che la legislazione dello Stato Italiano si è rivelata “inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e al tempo stesso priva dell'effetto dissuasivo necessario per prevenire altre violazioni simili dell'articolo 3 in futuro”, ed ha affermato che “la reazione delle autorità non sia stata adeguata tenuto conto della gravità dei fatti. Di conseguenza, ciò la rende incompatibile con gli obblighi procedurali che derivano dall'articolo 3”, aggiungendo che “in questo quadro, la Corte ritiene necessario che l'ordinamento giuridico italiano si doti degli strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti rispetto all'art. 3 e ad impedire che questi possano beneficiare di misure che contrastano con la giurisprudenza della Corte”, ciò dopo aver affermato come la legislazione italiana, con gli istituti della prescrizione e dell'indulto, di fatto, abbia finito per impedire la punizione dei responsabili degli atti di «tortura» ed anche degli autori dei «trattamenti inumani» e «degradanti», nonostante tutti gli sforzi dispiegati dalle autorità procedenti e giudicanti;
e dopo aver altresì affermato che “non risulta dalla documentazione che i responsabili degli atti di tortura subiti
La sentenza “Azzolina” inerente i fatti di , nel paragrafo 171, e dopo ampia Parte_4
dissertazione sulla violazione da parte dello Stato Italiano degli artt. 3 e 41 della
Convenzione, afferma che “la gravità degli atti di violenza accertati nelle presenti cause, … hanno condotto alla sua conclusione di violazione sia dell'elemento materiale che dell'elemento procedurale dell'articolo 3 della Convenzione, specificando che: “La Corte precisa nondimeno che le somme da essa accordate per il danno morale sono dovute soltanto in funzione dello stato di versamento delle indennità riconosciute a titolo provvisionale a livello nazionale. Perciò nell'ipotesi che venissero effettivamente pagate ai ricorrenti dalle autorità italiane, tali somme dovrebbero essere detratte dalle somme che il
Governo dovrà versare alle parti ricorrenti a titolo di equa soddisfazione in virtù della presente sentenza”, affermazione da cui ancor più si ricava la, quanto meno, parziale identità del danno oggetto di ristoro. Nella suddetta sentenza, la Corte di Giustizia ha tenuto altresì in considerazione, nella liquidazione del danno, il fatto che le provvisionali accordate a titolo di risarcimento del danno ai ricorrenti non erano, a quel momento, ancora state versate dal Governo, precisando quindi che nell'ipotesi di pagamento esse avrebbero essere detratte, così confermando la parziale identità dei due danni liquidati. La Corte reputa, quindi, nell'esercizio dei poteri equitativi ex art. 1226 c.c. che le somme riconosciute in sede europea siano da imputarsi per una parte, equitativamente valutata nella misura del
50%, a ristoro del medesimo danno morale oggetto della presente causa, mentre la residua frazione, liquidato sempre a titolo morale, che risulta riconosciuto quale indennizzo per la violazione dell'elemento procedurale dell'art. 3 della Convenzione, ossia per la non adeguatezza della legislazione italiana che non ha consentito l'identificazione e la giusta punizione del responsabili degli illeciti, non potrà essere oggetto di scomputo.
La successiva sentenza HI” ribadisce che vi è stata violazione dell'elemento procedurale di cui all'art. 3 “per quanto riguarda la carenza dell'ordinamento giuridico italiano in materia di repressione della tortura”, ma mette in rilievo, altresì, la sussistenza della violazione dell'elemento materiale del medesimo articolo. In particolare, la sentenza
HI” afferma che le aggressioni inflitte a ciascun individuo lo sono state in un contesto generale di uso eccessivo, indiscriminato e manifestamente sproporzionato della forza”.
Ed ancora quindi vi è da dire che nella parte liquidatoria della sentenza, la Corte poi liquida un risarcimento di euro 45.000,00 che qualifica “morale” in considerazione della “violazione sia dell'elemento materiale che dell'elemento procedurale dell'art. 3 della Convenzione”. Da ciò non può che ricavarsi la conclusione che una parte del danno riconosciuto, ossia quello per la violazione dell'elemento materiale dell'art. 3, corrisponde allo stesso danno oggetto del presente giudizio civile risarcitorio richiesto a puro titolo morale per le vessazioni, i soprusi, le lesioni subite, riferibili anch'esse sul piano sostanziale al concetto di tortura riconosciuto in sede CEDU. Nella sostanza, quindi, il giudizio davanti la CEDU ha, almeno parzialmente, lo stesso oggetto del presente, ed il risarcimento copre in parte il medesimo analogo danno, come è stato riconosciuti in precedenti di questa Sezione (sentenze Corte di Appello n. 1107/2020 n. 100/2021 Ministero Controparte_8 dell'Interno/Perrone Vito;
n. 838/2019 ) in cui la Persona_1
Corte, nell'esercizio dei poteri equitativi ex art. 1226 c.c., ha reputato che le somme riconosciute in ede europea siano da imputarsi per una parte, equitativamente valutata nella misura del 50%, a ristoro del medesimo danno morale oggetto della causa civilistica risarcitoria, mentre la residua frazione, liquidata sempre a titolo morale, che risulta riconosciuta quale indennizzo per la violazione dell'elemento procedurale dell'art. 3 della
Convenzione, ossia per la non adeguatezza della legislazione italiana che non ha consentito l'identificazione e la giusta punizione del responsabili degli illeciti, non potrà essere oggetto di scomputo.
Pertanto, dalla somma riconosciuta dal Tribunale per i fatti alla DI deve essere detratta la somma di € 22.500,00 (pari al 50% di € 45.000,00 riconosciuta in sede europea) e dalla somma riconosciuta per i fatti a , deve essere detratta la somma di € 40.000,00 ( Parte_4 pari al 50% di € 80.000,00 riconosciuta sempre in sede europea).
Pertanto, in accoglimento di detto motivo di appello ed in riforma della sentenza impugnata, la somma cui è condannata parte appellante va rideterminata nel senso sopra indicato.
Nessuna restituzione deve essere disposta in favore dei che hanno subito Parte_1 procedura esecutiva all'esito della sospensione del titolo giudiziale proprio limitatamente alla somma di € 62500,00 oggetto dell'odierna riduzione.
Quanto alle spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM
55/2014 tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e del fatto che parte appellata, al contrario di parte appellante, non ha accettato la proposta conciliativa dell'Ufficio in data 13.3.2024 che rispecchia il contenuto dell'odierna pronuncia comportante la complessiva riduzione di 62.500 € rispetto alla condanna risarcitoria di primo grado, la
Corte ravvisa le ragioni per la condanna dell'appellante alla refusione delle stesse in favore della parte appellata, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ad esclusione della fase decisoria, le cui spese devono invece essere imputate alla parte appellata che vi ha dato corso ai sensi dell'art. 91 cpc
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza N. 2614/2023 del
Tribunale di Genova così decide:
-In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, tenuto conto di quanto ricevuto dagli appellati in sede Cedu, riduce della somma di € 22.5000 il risarcimento riconosciuto dal Tribunale per i fatti di cui alla scuola e della somma di € 40.000,00 il risarcimento riconosciuto dal Tribunale per Pt_3
i fatti di Bolzaneto, per ciascuno degli appellati.
nel resto l'appello. CP_9
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del grado in favore degli appellati limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e trattazione, che liquida in € 9000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Condanna gli appellati alla refusione delle spese di lite del grado in favore della parte appellante limitatamente alla fase decisoria, che liquida in € 5000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
Genova, 13.3.2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Morello
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno