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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/1/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANGELA MIA Parte_1 C.F._1
PISANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi n.
147, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FEDERICO Parte_2 C.F._2
ROSELLINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pescia (PT), Piazza Matteotti
n. 11, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: Per_ «- Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre. I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia.
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi presi congiuntamente dai genitori, il padre potrà vedere e tenere con la figlia: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera prima o dopo cena in base agli impegni dei genitori
1 riconducendoli alla casa materna. Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio
a settimana dall'uscita da scuola sino a dopo cena riconducendola alla casa materna. Il diritto di visita potrà essere esercitato anche previo contatto telefonico con la madre. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Le parti hanno facoltà di deroga a quanto sopra statuito con previo consenso. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- Il signor provvederà al concorso al mantenimento della figlia in via indiretta Parte_2 mediante versamento a favore della signora dell'importo di euro 300,00 mensili per Parte_1 dodici mensilità da versarsi in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note e concordate tra le parti, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate in forma scritta. Il contributo al mantenimento è soggetto
a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo con periodicità annuale.
- Per le spese ordinarie e straordinarie le parti rinviano al Protocollo del Tribunale di Lucca.
- Le parti convengono che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico e universale, Pt_1 previsto a sostegno economico per le famiglie con figli a carico ed attribuito per ogni figlio.
- I comparenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica. Pertanto, non hanno personalmente nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio ivi compreso il mantenimento dell'altro coniuge ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro.
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RI (LU) il 28/9/2008, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
22/3/2009), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
2 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 in RI (LU) in data 28/9/2008, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di RI (LU) all'Atto Numero 120, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2008;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di RI (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/1/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANGELA MIA Parte_1 C.F._1
PISANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi n.
147, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FEDERICO Parte_2 C.F._2
ROSELLINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pescia (PT), Piazza Matteotti
n. 11, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: Per_ «- Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre. I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia.
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi presi congiuntamente dai genitori, il padre potrà vedere e tenere con la figlia: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera prima o dopo cena in base agli impegni dei genitori
1 riconducendoli alla casa materna. Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio
a settimana dall'uscita da scuola sino a dopo cena riconducendola alla casa materna. Il diritto di visita potrà essere esercitato anche previo contatto telefonico con la madre. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Le parti hanno facoltà di deroga a quanto sopra statuito con previo consenso. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- Il signor provvederà al concorso al mantenimento della figlia in via indiretta Parte_2 mediante versamento a favore della signora dell'importo di euro 300,00 mensili per Parte_1 dodici mensilità da versarsi in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note e concordate tra le parti, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate in forma scritta. Il contributo al mantenimento è soggetto
a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo con periodicità annuale.
- Per le spese ordinarie e straordinarie le parti rinviano al Protocollo del Tribunale di Lucca.
- Le parti convengono che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico e universale, Pt_1 previsto a sostegno economico per le famiglie con figli a carico ed attribuito per ogni figlio.
- I comparenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica. Pertanto, non hanno personalmente nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio ivi compreso il mantenimento dell'altro coniuge ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro.
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RI (LU) il 28/9/2008, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
22/3/2009), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
2 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 in RI (LU) in data 28/9/2008, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di RI (LU) all'Atto Numero 120, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2008;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di RI (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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