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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/08/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 93/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Saioni) n. 5753/2024 promossa da
Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Balestro e Giulia Moroni, presso il cui studio in
Milano, via Orti n. 2, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia All' Ecc.ma Corte di Appello ed al Suo Presidente Previa fissazione dell'udienza di discussione in via principale, nel merito, annullare la Sentenza del Tribunale di Milano D.ssa Francesca Saioni n 5753/24 e per
l'effetto rigettare integralmente tutte le avverse domande svolte contro l' da Pt_1 CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
[...] dichiarare tenuto il sig. alla restituzione all' la somma di € Controparte_1 Pt_1
10.070,26 indebitamente percepita per le ragioni in narrativa esposte.
Con vittoria di spese di lite
Salvis juribus”.
Appellato: “Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare
1. dichiarare l'appello inammissibile, per violazione dei requisiti di specificità di cui all'art. 434 c.p.c.; nel merito
2. rigettare l'appello proposto da confermando la sentenza di primo grado, per Pt_1 tutte le ragioni di cui alla presente memoria;
3. correggere il dispositivo di cui a sentenza sostituendo le statuizioni:
“1. accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine;
2. per l'effetto, condanna, il al pagamento, in Controparte_2 favore del ricorrente di un'indennità onnicomprensiva ex art. 28, comma 2, d.lgs.
81/2015 pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€2.248,94) oltre alla maggior somma tra interessi o rivalutazione dal deposito del ricorso al saldo;
3. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi
€2.618,50 euro di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari oltre al 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A.; da distrarsi a favore del procuratore antistatario” con le seguenti:
“1. accerta e dichiara che il ricorrente nulla deve a con ogni conseguenza di legge Pt_1 in ordine all'importo sin qui illegittimamente trattenuto dall' , da restituire al CP_3 ricorrente medesimo in uno con interessi legali e rivalutazione, come per legge;
2. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in Pt_1 euro 2.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie”.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con dispositivo pronunciato all'udienza del 18 dicembre 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n.
9189/2024 R.G. promossa da contro l' in accoglimento Controparte_1 Pt_1 delle domande del ricorrente ha così deciso: “1) accerta e dichiara che il ricorrente
pag. 2/10 nulla deve a con ogni conseguenza di legge in ordine all'importo sin qui Pt_1 illegittimamente trattenuto dall' , da restituire al ricorrente medesimo in uno con CP_3 interessi legali e rivalutazione, come per legge;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, Pt_1 liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA; con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie”. Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato, premesso:
- di avere cessato l'attività lavorativa in data 31 marzo 2005 e di essere stato titolare di assegno sociale dall'1 ottobre 2022;
- di avere ottenuto l'accesso alla pensione di vecchiaia, con decorrenza 1 gennaio 2023, avendo perfezionato il requisito contributivo mediante versamenti volontari di contributi;
- di avere espressamente dichiarato, nella domanda di pensione, di essere percettore di assegno sociale;
- che, a seguito della liquidazione della pensione di vecchiaia, l' aveva Pt_1 continuato a corrispondere i ratei di assegno sociale in aggiunta ai ratei di pensione;
- di essersi, quindi, recato personalmente presso gli uffici dell' , CP_3 segnalando la circostanza, come anche si evinceva da comunicazione dell' Pt_1 del 14 settembre 2023;
- che in data 13 febbraio 2024, per la prima volta, l' gli aveva comunicato la Pt_1 riliquidazione dell'assegno n. 078-490004019421, Cat. AS, a decorrere dall'1 agosto 2022, precisando che “il ricalcolo comprende la: rideterminazione della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione); titolarità di altra pensione”, per un importo a debito a carico del ricorrente di € 10.070,26;
- di avere promosso ricorso amministrativo avverso il provvedimento di accertamento dell'indebito, rilevando di aver percepito il relativo importo senza alcun dolo;
- che, tuttavia, il Comitato Provinciale di Milano aveva respinto il ricorso con Pt_1 la seguente motivazione: “In data 13 febbraio2024 la Sede di competenza Pt_1 ha ricostituito l'assegno sociale e dal ricalcolo è scaturito un importo a debito pari a € 10.070,26. Da una verifica procedurale si evidenzia che in data 4 gennaio 2023 è stata liquidata all'interessato la pensione di vecchiaia categoria VO n. 11097671 decorrenza 1° gennaio 2023 il cui importo lordo annuo è stato rilevato ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale ed ha determinato il superamento del limite reddituale stabilito dal legislatore per poter beneficiare dell'assegno sociale e della maggiorazione sociale. Inoltre, per l'anno 2022 si rileva la presenza di un reddito da terreni e fabbricati che sommato all'importo dell'assegno sociale ha comportato la rideterminazione dell'importo della maggiorazione per il suddetto anno”;
- di essere comproprietario, insieme ai due fratelli ed Controparte_4 Per_1
pag. 3/10 , di un immobile ricevuto nel 1984 per successione mortis causa dalla CP_1 nonna degli stessi, , da anni in stato di abbandono;
Persona_2
- che l'immobile, sito in Bisignano (CS), è costituito da un vano e da esso non deriva alcuna rendita o reddito;
tanto premesso, ha chiesto di dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' a titolo di ripetizione di indebito, con conseguente condanna dell'ente alla Pt_1 restituzione di quanto dallo stesso nelle more trattenuto o compensato.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la Pt_1 fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale, richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di ripetibilità dell'indebito assistenziale (connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione della tutela dell'affidamento del percettore in buona fede), ha rilevato che, nel caso di specie, “la motivazione posta a fondamento del provvedimento di riliquidazione del 13 febbraio 2024 (doc. 7) è errata perché si fonda sull'applicazione tout court dell'art.
2033 c.c., principio pacificamente superato dalla giurisprudenza di legittimità”.
Ha evidenziato che detta norma “è da considerarsi residuale e applicabile solo
a quei casi in cui la prestazione è erogata a soggetti che non l'avevano neppure domandata, a chi non sia parte di un rapporto previdenziale, in caso di incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” e che il ricorrente non rientrava in alcuna delle predette ipotesi.
Egli, infatti, aveva diritto all'assegno sociale e, dalla data di maturazione dei relativi requisiti, alla pensione di vecchiaia. Parte dell'indebito, ha osservato il primo giudice, derivava “dalla corresponsione contemporanea da parte dell' dell'assegno Pt_1 sociale e della pensione di vecchiaia, dunque da un errore dell' che il ricorrente ha Pt_1 prontamente segnalato”; in relazione a tale circostanza, pertanto, andava senz'altro escluso il dolo del ricorrente.
Quanto, poi, alla pretesa presenza, nel 2022, di un reddito da terreni e fabbricati che, sommato all'importo dell'assegno sociale, aveva comportato la rideterminazione dell'importo della maggiorazione per il suddetto anno, il primo giudice ha così statuito: “si tratta di ulteriore affermazione infondata. Il signor
era titolare di 1/3 di un immobile, costituito da un singolo vano sito in CP_1
Bisignano (CS), dal quale non derivava alcun reddito e che pertanto non può aver influito sulla determinazione dell'assegno sociale. Peraltro, l' non ha contestato in causa l'affermazione che il ricorrente CP_3 abbia donato al in corso di causa, l'immobile di cui si verte, per la sua quota”. CP_5
Sulla base di tali argomenti il Tribunale ha dichiarato non ripetibile nei confronti del ricorrente l'importo di € 10.070,26, preteso dall' per il periodo 1 Pt_1 agosto 2022-31 marzo 2024, e ha dichiarato il diritto del ricorrente medesimo alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto o compensato dall' Pt_1
pag. 4/10 Avverso la sentenza, pubblicata in data 13 gennaio 2025, ha proposto appello l' con ricorso depositato il 28 gennaio 2025. Pt_1
Premesso che la sentenza pubblicata e notificata contiene un errore materiale, in quanto “il dispositivo è frutto di un copia ed incolla e riguarderebbe altro giudizio”, parte appellante dà atto di aver comunque “deciso di impugnare la sentenza ben chiara nella parte in fatto e motiva”. Ciò premesso, con un unico articolato motivo censura la pronuncia perché contraria ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale ed assistenziale, cui pure il giudice di prime cure aveva dichiarato di volersi uniformare.
In particolare, si duole che il Tribunale, dopo aver elencato i presupposti che escludono l'applicabilità dell'art 2033 c.c. (assenza di dolo dell'accipiens; buona fede dell'accipiens; affidamento dell'accipiens; destinazione delle somme indebite al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia), abbia ritenuto sufficiente, ai fini dell'irripetibilità dell'indebito, l'assenza di dolo, laddove, invece,
“l'eccezione alla regola dell'art. 2033 cod civ è una ricostruzione giurisprudenziale articolata, che richiede il concorso di tutte le condizioni sopra riportate”.
Deduce che, se è pur vero che nel caso di specie non ricorre il dolo dell'accipiens (dal momento che , all'atto della presentazione Controparte_1 della domanda di pensione, aveva segnalato all' la circostanza della titolarità Pt_1 dell'assegno sociale), tuttavia mancherebbero la buona fede ed il legittimo affidamento, in quanto “il sig. sapeva benissimo che avrebbe dovuto CP_1 restituire quanto non spettante”. Inoltre, difetterebbe anche l'ulteriore condizione che le somme percepite indebitamente siano servite ai bisogni alimentari dell'accipiens e della sua famiglia, in quanto “l'indebito deriva dalla percezione della VO da parte del ricorrente il cui importo era incompatibile con i limiti reddituali per la AS e relative maggiorazioni, quindi, alle esigenze alimentari dell'accipiens già sopperiva la pensione VO di importo superiore alla AS”.
Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante ha chiesto la riforma Pt_1 della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame avversario per violazione dei requisiti di specificità di cui all'art. 434 c.p.c.; nel merito ne ha chiesto il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Ha proposto contestuale istanza di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza, difforme dal dispositivo emesso all'udienza del 18 dicembre 2024.
All'udienza del 14 maggio 2025 la difesa di parte appellante ha aderito all'istanza di correzione di errore materiale formulata dalla controparte ed il Collegio - rilevata l'evidenza dell'errore materiale contenuto nella parte dispositiva della sentenza appellata, difforme dal dispositivo pronunciato all'udienza del 18 dicembre pag. 5/10 2024 e priva di attinenza con l'oggetto della controversia - ha provveduto in conformità.
Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c.. Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n.
13535).
I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che il gravame proposto dall' Pt_1 indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in particolare, in esso si critica la decisione del primo giudice per aver fatto non corretta applicazione dei principi che regolano la ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni assistenziali.
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi. Tanto premesso, l'appello si ritiene infondato.
L' non ha impugnato il capo di sentenza che ha dichiarato infondata la Pt_1 richiesta dell' di ripetizione della maggiorazione dell'assegno sociale per l'anno CP_3
2022 in ragione della pretesa presenza in tale anno di redditi da terreni e fabbricati, avendo il giudice di prime cure accertato che dalla comproprietà dell'immobile sito in Bisignano (CS) non era derivato alcun reddito a . Controparte_1
Tale statuizione, quindi, ha assunto la definitività propria del giudicato.
pag. 6/10 Il gravame investe, invece, la statuizione del primo giudice che ha dichiarato irripetibili gli importi indebitamente erogati dall' a titolo di assegno sociale Pt_1 nell'anno 2023, quando era titolare di pensione di vecchiaia. Controparte_1
Nel procedere alla disamina del gravame, giova preliminarmente richiamare gli arresti della giurisprudenza di legittimità che hanno sancito il “principio per cui “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa
Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (cfr. ex multis Cass., 4 agosto 2022 n. 24180).
La sussistenza di un principio di settore in materia di prestazioni economiche di natura assistenziale, in virtù del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile, è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale, dapprima con l'ordinanza n. 264/2004 e da ultimo con la sentenza n. 8/2023 (che ha respinto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevate, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. Cedu).
La Consulta ha evidenziato come in relazione a tale tipologia di prestazioni indebite “il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva”: in questi casi “non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993)” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 8/2023).
Alla luce dei principi richiamati, va condivisa la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto irripetibile l'indebito di cui si controverte.
Non è in discussione l'assenza di dolo dell'accipiens, di cui dà atto anche l Pt_1 nelle proprie difese: , infatti, ha espressamente segnalato, sin Controparte_1 dalla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia in data 15 dicembre 2022, di essere percettore di assegno sociale (cfr. domanda allegata sub doc. 3 fascicolo appellato di primo grado: “perfeziona il requisito contributivo con versamenti volontari.
pag. 7/10 Si chiede decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Attualmente titolare di AS dal 01.08.2022”).
L' contesta, invece, la buona fede ed il legittimo affidamento dell'odierno Pt_1 appellato, il quale sarebbe stato pienamente consapevole della non spettanza delle somme percepite a titolo di assegno sociale.
La censura, ad avviso del Collegio, non coglie nel segno. Anche a tale riguardo si richiama in primo luogo la giurisprudenza di legittimità, che valorizza l'assenza di dolo e l'adempimento dei doveri di correttezza dell'accipiens (nel caso di specie, come detto, pacifici) quali fondamentali indici dello stato soggettivo di buona fede (cfr. Cass. 22 febbraio 2021 n. 4668: “rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)”). Si evidenzia, inoltre, che, oltre ad aver segnalato di percepire l'assegno sociale all'atto della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, CP_1
ha effettuato un'ulteriore segnalazione in tal senso all' in data 12
[...] Pt_1 settembre 2023, recandosi personalmente presso gli uffici dell'ente in Milano, via
Circo.
L'Istituto previdenziale ha riscontrato detta segnalazione mediante sms in data 14 settembre 2023, avente il seguente tenore: “si prende atto della segnalazione Pa ai fini della ricostituzione dell'assegno sociale in considerazione della ” (cfr. doc. 6 fascicolo appellato di primo grado). A seguito di tale comunicazione l' ha Pt_1 continuato per diversi mesi ad erogare a l'assegno sociale. Controparte_1
La condotta dell'ente appare idonea ad ingenerare nell'appellato un legittimo affidamento circa la spettanza delle somme corrisposte, tanto più meritevole di tutela alla luce del rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n.
8/2023, “in sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.
Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti […]. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il
pag. 8/10 tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra
è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Alla luce del richiamato arresto della Corte costituzionale e dei principi ivi enunciati, si ritiene configurabile in capo a un legittimo Controparte_1 affidamento in ordine alla correttezza delle somme erogate dall' Pt_1
In particolare, avvalorano lo stato soggettivo di buona fede dell'accipiens le seguenti circostanze:
- l'erogazione contestata come indebita non è addebitabile all'appellato, il quale non ha violato alcun dovere di correttezza, né ha contribuito ad ingenerare l'errore, che è da imputare interamente all'ente previdenziale;
- sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole, alla luce del fatto che l'assegno sociale ha continuato ad essere erogato, senza alcuna riserva, anche dopo che l'appellato aveva reiteratamente segnalato di essere titolare di pensione di vecchiaia;
- l'erogazione è proseguita per oltre un anno, e dunque ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una rivalutazione da parte dell' Pt_1
In sintesi, alla luce delle circostanze di fatto sopra evidenziate e dei principi di diritto richiamati, va condiviso il giudizio del Tribunale in punto di irripetibilità dell'indebito di cui è causa.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere, pertanto, respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come pag. 9/10 modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie ex art. 93 c.p.c..
Atteso l'integrale rigetto del gravame, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso sentenza n. 5753/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore delle procuratrici antistatarie ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 14 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 93/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Saioni) n. 5753/2024 promossa da
Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Balestro e Giulia Moroni, presso il cui studio in
Milano, via Orti n. 2, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia All' Ecc.ma Corte di Appello ed al Suo Presidente Previa fissazione dell'udienza di discussione in via principale, nel merito, annullare la Sentenza del Tribunale di Milano D.ssa Francesca Saioni n 5753/24 e per
l'effetto rigettare integralmente tutte le avverse domande svolte contro l' da Pt_1 CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
[...] dichiarare tenuto il sig. alla restituzione all' la somma di € Controparte_1 Pt_1
10.070,26 indebitamente percepita per le ragioni in narrativa esposte.
Con vittoria di spese di lite
Salvis juribus”.
Appellato: “Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare
1. dichiarare l'appello inammissibile, per violazione dei requisiti di specificità di cui all'art. 434 c.p.c.; nel merito
2. rigettare l'appello proposto da confermando la sentenza di primo grado, per Pt_1 tutte le ragioni di cui alla presente memoria;
3. correggere il dispositivo di cui a sentenza sostituendo le statuizioni:
“1. accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine;
2. per l'effetto, condanna, il al pagamento, in Controparte_2 favore del ricorrente di un'indennità onnicomprensiva ex art. 28, comma 2, d.lgs.
81/2015 pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€2.248,94) oltre alla maggior somma tra interessi o rivalutazione dal deposito del ricorso al saldo;
3. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi
€2.618,50 euro di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari oltre al 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A.; da distrarsi a favore del procuratore antistatario” con le seguenti:
“1. accerta e dichiara che il ricorrente nulla deve a con ogni conseguenza di legge Pt_1 in ordine all'importo sin qui illegittimamente trattenuto dall' , da restituire al CP_3 ricorrente medesimo in uno con interessi legali e rivalutazione, come per legge;
2. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in Pt_1 euro 2.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie”.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con dispositivo pronunciato all'udienza del 18 dicembre 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n.
9189/2024 R.G. promossa da contro l' in accoglimento Controparte_1 Pt_1 delle domande del ricorrente ha così deciso: “1) accerta e dichiara che il ricorrente
pag. 2/10 nulla deve a con ogni conseguenza di legge in ordine all'importo sin qui Pt_1 illegittimamente trattenuto dall' , da restituire al ricorrente medesimo in uno con CP_3 interessi legali e rivalutazione, come per legge;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, Pt_1 liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA; con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie”. Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato, premesso:
- di avere cessato l'attività lavorativa in data 31 marzo 2005 e di essere stato titolare di assegno sociale dall'1 ottobre 2022;
- di avere ottenuto l'accesso alla pensione di vecchiaia, con decorrenza 1 gennaio 2023, avendo perfezionato il requisito contributivo mediante versamenti volontari di contributi;
- di avere espressamente dichiarato, nella domanda di pensione, di essere percettore di assegno sociale;
- che, a seguito della liquidazione della pensione di vecchiaia, l' aveva Pt_1 continuato a corrispondere i ratei di assegno sociale in aggiunta ai ratei di pensione;
- di essersi, quindi, recato personalmente presso gli uffici dell' , CP_3 segnalando la circostanza, come anche si evinceva da comunicazione dell' Pt_1 del 14 settembre 2023;
- che in data 13 febbraio 2024, per la prima volta, l' gli aveva comunicato la Pt_1 riliquidazione dell'assegno n. 078-490004019421, Cat. AS, a decorrere dall'1 agosto 2022, precisando che “il ricalcolo comprende la: rideterminazione della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione); titolarità di altra pensione”, per un importo a debito a carico del ricorrente di € 10.070,26;
- di avere promosso ricorso amministrativo avverso il provvedimento di accertamento dell'indebito, rilevando di aver percepito il relativo importo senza alcun dolo;
- che, tuttavia, il Comitato Provinciale di Milano aveva respinto il ricorso con Pt_1 la seguente motivazione: “In data 13 febbraio2024 la Sede di competenza Pt_1 ha ricostituito l'assegno sociale e dal ricalcolo è scaturito un importo a debito pari a € 10.070,26. Da una verifica procedurale si evidenzia che in data 4 gennaio 2023 è stata liquidata all'interessato la pensione di vecchiaia categoria VO n. 11097671 decorrenza 1° gennaio 2023 il cui importo lordo annuo è stato rilevato ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale ed ha determinato il superamento del limite reddituale stabilito dal legislatore per poter beneficiare dell'assegno sociale e della maggiorazione sociale. Inoltre, per l'anno 2022 si rileva la presenza di un reddito da terreni e fabbricati che sommato all'importo dell'assegno sociale ha comportato la rideterminazione dell'importo della maggiorazione per il suddetto anno”;
- di essere comproprietario, insieme ai due fratelli ed Controparte_4 Per_1
pag. 3/10 , di un immobile ricevuto nel 1984 per successione mortis causa dalla CP_1 nonna degli stessi, , da anni in stato di abbandono;
Persona_2
- che l'immobile, sito in Bisignano (CS), è costituito da un vano e da esso non deriva alcuna rendita o reddito;
tanto premesso, ha chiesto di dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' a titolo di ripetizione di indebito, con conseguente condanna dell'ente alla Pt_1 restituzione di quanto dallo stesso nelle more trattenuto o compensato.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la Pt_1 fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale, richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di ripetibilità dell'indebito assistenziale (connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione della tutela dell'affidamento del percettore in buona fede), ha rilevato che, nel caso di specie, “la motivazione posta a fondamento del provvedimento di riliquidazione del 13 febbraio 2024 (doc. 7) è errata perché si fonda sull'applicazione tout court dell'art.
2033 c.c., principio pacificamente superato dalla giurisprudenza di legittimità”.
Ha evidenziato che detta norma “è da considerarsi residuale e applicabile solo
a quei casi in cui la prestazione è erogata a soggetti che non l'avevano neppure domandata, a chi non sia parte di un rapporto previdenziale, in caso di incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” e che il ricorrente non rientrava in alcuna delle predette ipotesi.
Egli, infatti, aveva diritto all'assegno sociale e, dalla data di maturazione dei relativi requisiti, alla pensione di vecchiaia. Parte dell'indebito, ha osservato il primo giudice, derivava “dalla corresponsione contemporanea da parte dell' dell'assegno Pt_1 sociale e della pensione di vecchiaia, dunque da un errore dell' che il ricorrente ha Pt_1 prontamente segnalato”; in relazione a tale circostanza, pertanto, andava senz'altro escluso il dolo del ricorrente.
Quanto, poi, alla pretesa presenza, nel 2022, di un reddito da terreni e fabbricati che, sommato all'importo dell'assegno sociale, aveva comportato la rideterminazione dell'importo della maggiorazione per il suddetto anno, il primo giudice ha così statuito: “si tratta di ulteriore affermazione infondata. Il signor
era titolare di 1/3 di un immobile, costituito da un singolo vano sito in CP_1
Bisignano (CS), dal quale non derivava alcun reddito e che pertanto non può aver influito sulla determinazione dell'assegno sociale. Peraltro, l' non ha contestato in causa l'affermazione che il ricorrente CP_3 abbia donato al in corso di causa, l'immobile di cui si verte, per la sua quota”. CP_5
Sulla base di tali argomenti il Tribunale ha dichiarato non ripetibile nei confronti del ricorrente l'importo di € 10.070,26, preteso dall' per il periodo 1 Pt_1 agosto 2022-31 marzo 2024, e ha dichiarato il diritto del ricorrente medesimo alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto o compensato dall' Pt_1
pag. 4/10 Avverso la sentenza, pubblicata in data 13 gennaio 2025, ha proposto appello l' con ricorso depositato il 28 gennaio 2025. Pt_1
Premesso che la sentenza pubblicata e notificata contiene un errore materiale, in quanto “il dispositivo è frutto di un copia ed incolla e riguarderebbe altro giudizio”, parte appellante dà atto di aver comunque “deciso di impugnare la sentenza ben chiara nella parte in fatto e motiva”. Ciò premesso, con un unico articolato motivo censura la pronuncia perché contraria ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale ed assistenziale, cui pure il giudice di prime cure aveva dichiarato di volersi uniformare.
In particolare, si duole che il Tribunale, dopo aver elencato i presupposti che escludono l'applicabilità dell'art 2033 c.c. (assenza di dolo dell'accipiens; buona fede dell'accipiens; affidamento dell'accipiens; destinazione delle somme indebite al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia), abbia ritenuto sufficiente, ai fini dell'irripetibilità dell'indebito, l'assenza di dolo, laddove, invece,
“l'eccezione alla regola dell'art. 2033 cod civ è una ricostruzione giurisprudenziale articolata, che richiede il concorso di tutte le condizioni sopra riportate”.
Deduce che, se è pur vero che nel caso di specie non ricorre il dolo dell'accipiens (dal momento che , all'atto della presentazione Controparte_1 della domanda di pensione, aveva segnalato all' la circostanza della titolarità Pt_1 dell'assegno sociale), tuttavia mancherebbero la buona fede ed il legittimo affidamento, in quanto “il sig. sapeva benissimo che avrebbe dovuto CP_1 restituire quanto non spettante”. Inoltre, difetterebbe anche l'ulteriore condizione che le somme percepite indebitamente siano servite ai bisogni alimentari dell'accipiens e della sua famiglia, in quanto “l'indebito deriva dalla percezione della VO da parte del ricorrente il cui importo era incompatibile con i limiti reddituali per la AS e relative maggiorazioni, quindi, alle esigenze alimentari dell'accipiens già sopperiva la pensione VO di importo superiore alla AS”.
Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante ha chiesto la riforma Pt_1 della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame avversario per violazione dei requisiti di specificità di cui all'art. 434 c.p.c.; nel merito ne ha chiesto il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Ha proposto contestuale istanza di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza, difforme dal dispositivo emesso all'udienza del 18 dicembre 2024.
All'udienza del 14 maggio 2025 la difesa di parte appellante ha aderito all'istanza di correzione di errore materiale formulata dalla controparte ed il Collegio - rilevata l'evidenza dell'errore materiale contenuto nella parte dispositiva della sentenza appellata, difforme dal dispositivo pronunciato all'udienza del 18 dicembre pag. 5/10 2024 e priva di attinenza con l'oggetto della controversia - ha provveduto in conformità.
Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c.. Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n.
13535).
I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che il gravame proposto dall' Pt_1 indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in particolare, in esso si critica la decisione del primo giudice per aver fatto non corretta applicazione dei principi che regolano la ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni assistenziali.
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi. Tanto premesso, l'appello si ritiene infondato.
L' non ha impugnato il capo di sentenza che ha dichiarato infondata la Pt_1 richiesta dell' di ripetizione della maggiorazione dell'assegno sociale per l'anno CP_3
2022 in ragione della pretesa presenza in tale anno di redditi da terreni e fabbricati, avendo il giudice di prime cure accertato che dalla comproprietà dell'immobile sito in Bisignano (CS) non era derivato alcun reddito a . Controparte_1
Tale statuizione, quindi, ha assunto la definitività propria del giudicato.
pag. 6/10 Il gravame investe, invece, la statuizione del primo giudice che ha dichiarato irripetibili gli importi indebitamente erogati dall' a titolo di assegno sociale Pt_1 nell'anno 2023, quando era titolare di pensione di vecchiaia. Controparte_1
Nel procedere alla disamina del gravame, giova preliminarmente richiamare gli arresti della giurisprudenza di legittimità che hanno sancito il “principio per cui “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa
Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (cfr. ex multis Cass., 4 agosto 2022 n. 24180).
La sussistenza di un principio di settore in materia di prestazioni economiche di natura assistenziale, in virtù del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile, è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale, dapprima con l'ordinanza n. 264/2004 e da ultimo con la sentenza n. 8/2023 (che ha respinto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevate, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. Cedu).
La Consulta ha evidenziato come in relazione a tale tipologia di prestazioni indebite “il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva”: in questi casi “non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993)” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 8/2023).
Alla luce dei principi richiamati, va condivisa la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto irripetibile l'indebito di cui si controverte.
Non è in discussione l'assenza di dolo dell'accipiens, di cui dà atto anche l Pt_1 nelle proprie difese: , infatti, ha espressamente segnalato, sin Controparte_1 dalla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia in data 15 dicembre 2022, di essere percettore di assegno sociale (cfr. domanda allegata sub doc. 3 fascicolo appellato di primo grado: “perfeziona il requisito contributivo con versamenti volontari.
pag. 7/10 Si chiede decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Attualmente titolare di AS dal 01.08.2022”).
L' contesta, invece, la buona fede ed il legittimo affidamento dell'odierno Pt_1 appellato, il quale sarebbe stato pienamente consapevole della non spettanza delle somme percepite a titolo di assegno sociale.
La censura, ad avviso del Collegio, non coglie nel segno. Anche a tale riguardo si richiama in primo luogo la giurisprudenza di legittimità, che valorizza l'assenza di dolo e l'adempimento dei doveri di correttezza dell'accipiens (nel caso di specie, come detto, pacifici) quali fondamentali indici dello stato soggettivo di buona fede (cfr. Cass. 22 febbraio 2021 n. 4668: “rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)”). Si evidenzia, inoltre, che, oltre ad aver segnalato di percepire l'assegno sociale all'atto della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, CP_1
ha effettuato un'ulteriore segnalazione in tal senso all' in data 12
[...] Pt_1 settembre 2023, recandosi personalmente presso gli uffici dell'ente in Milano, via
Circo.
L'Istituto previdenziale ha riscontrato detta segnalazione mediante sms in data 14 settembre 2023, avente il seguente tenore: “si prende atto della segnalazione Pa ai fini della ricostituzione dell'assegno sociale in considerazione della ” (cfr. doc. 6 fascicolo appellato di primo grado). A seguito di tale comunicazione l' ha Pt_1 continuato per diversi mesi ad erogare a l'assegno sociale. Controparte_1
La condotta dell'ente appare idonea ad ingenerare nell'appellato un legittimo affidamento circa la spettanza delle somme corrisposte, tanto più meritevole di tutela alla luce del rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n.
8/2023, “in sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.
Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti […]. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il
pag. 8/10 tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra
è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Alla luce del richiamato arresto della Corte costituzionale e dei principi ivi enunciati, si ritiene configurabile in capo a un legittimo Controparte_1 affidamento in ordine alla correttezza delle somme erogate dall' Pt_1
In particolare, avvalorano lo stato soggettivo di buona fede dell'accipiens le seguenti circostanze:
- l'erogazione contestata come indebita non è addebitabile all'appellato, il quale non ha violato alcun dovere di correttezza, né ha contribuito ad ingenerare l'errore, che è da imputare interamente all'ente previdenziale;
- sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole, alla luce del fatto che l'assegno sociale ha continuato ad essere erogato, senza alcuna riserva, anche dopo che l'appellato aveva reiteratamente segnalato di essere titolare di pensione di vecchiaia;
- l'erogazione è proseguita per oltre un anno, e dunque ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una rivalutazione da parte dell' Pt_1
In sintesi, alla luce delle circostanze di fatto sopra evidenziate e dei principi di diritto richiamati, va condiviso il giudizio del Tribunale in punto di irripetibilità dell'indebito di cui è causa.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere, pertanto, respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come pag. 9/10 modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie ex art. 93 c.p.c..
Atteso l'integrale rigetto del gravame, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso sentenza n. 5753/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore delle procuratrici antistatarie ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 14 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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