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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2025 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/05/2024 da:
1) n. a LIMBIATE (MB) il 25/10/1967 (C.F. Parte_1
; residente in [...]n. 21/H, SAN STINO DI C.F._1
LIVENZA; con l'Avv. CANCIAN KATIA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. a MOTTA DI LIVENZA (TV) il 04/03/1969 (C.F. Controparte_1
); residente in [...]. ZOVATTO, n. 30, 30020, ANNONE VENETO;
C.F._2 con l'Avv. SEGAT ALESSANDRA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 12/10/1991 a Ceriano Laghetto, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 1991; atto n. 2; parte 1 ; serie -);
con i seguenti figli:
- nata il [...] a [...]; Persona_1
- nato il [...] a [...] al Tagliamento (PN), maggiorenne ma affetto Persona_2 da disabilità, rilevante ex art. 473-bis.9 c.p.c.;
separati con sentenza n. 105/2024, passata in giudicato in data 11/3/2025;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/05/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere, dopo la separazione, la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per_ B) Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la madre;
il padre potrà vederlo
e tenerlo con sé ogni fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera. Durante le festività Per_ natalizie, Capodanno, Carnevale e Pasqua starà con la madre o il padre previa intesa fra gli stessi;
durante le vacanze estive il figlio starà con il padre fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Per_ C) Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio nell'ammontare di € 200,00
(duecento/00) mensili, che il padre verserà alla signora Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese e che sarà aggiornato
[...] automaticamente di anno in anno secondo l'indica Istat, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. Per_ D) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, beneficiando i genitori in pari misura delle relative detrazioni fiscali, ove applicabili.
E) Confermare la percezione da parte della madre dell'Assegno Unico Universale per il figlio Per_
.
F) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto nulla si debbono reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
G) e dichiarano altresì di aver regolato ogni aspetto Parte_1 Controparte_1 patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e di non avere nulla a pretendere reciprocamente, per nessuna ragione, titolo e/o causa derivante dal matrimonio.
H) I coniugi prestano l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio. I) Le parti dichiarano di prestare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
L) Spese e compensi di lite integralmente compensati tra le parti.
M) Ordinarsi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Ceriano Laghetto di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, ulteriormente accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio portatore di handicap grave, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al figlio portatore di handicap grave e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di CERIANO
LAGHETTO il 12/10/1991 tra;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Da atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERIANO LAGHETTO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Pordenone, il 15/4/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/05/2024 da:
1) n. a LIMBIATE (MB) il 25/10/1967 (C.F. Parte_1
; residente in [...]n. 21/H, SAN STINO DI C.F._1
LIVENZA; con l'Avv. CANCIAN KATIA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. a MOTTA DI LIVENZA (TV) il 04/03/1969 (C.F. Controparte_1
); residente in [...]. ZOVATTO, n. 30, 30020, ANNONE VENETO;
C.F._2 con l'Avv. SEGAT ALESSANDRA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 12/10/1991 a Ceriano Laghetto, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 1991; atto n. 2; parte 1 ; serie -);
con i seguenti figli:
- nata il [...] a [...]; Persona_1
- nato il [...] a [...] al Tagliamento (PN), maggiorenne ma affetto Persona_2 da disabilità, rilevante ex art. 473-bis.9 c.p.c.;
separati con sentenza n. 105/2024, passata in giudicato in data 11/3/2025;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/05/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere, dopo la separazione, la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per_ B) Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la madre;
il padre potrà vederlo
e tenerlo con sé ogni fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera. Durante le festività Per_ natalizie, Capodanno, Carnevale e Pasqua starà con la madre o il padre previa intesa fra gli stessi;
durante le vacanze estive il figlio starà con il padre fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Per_ C) Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio nell'ammontare di € 200,00
(duecento/00) mensili, che il padre verserà alla signora Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese e che sarà aggiornato
[...] automaticamente di anno in anno secondo l'indica Istat, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. Per_ D) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, beneficiando i genitori in pari misura delle relative detrazioni fiscali, ove applicabili.
E) Confermare la percezione da parte della madre dell'Assegno Unico Universale per il figlio Per_
.
F) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto nulla si debbono reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
G) e dichiarano altresì di aver regolato ogni aspetto Parte_1 Controparte_1 patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e di non avere nulla a pretendere reciprocamente, per nessuna ragione, titolo e/o causa derivante dal matrimonio.
H) I coniugi prestano l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio. I) Le parti dichiarano di prestare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
L) Spese e compensi di lite integralmente compensati tra le parti.
M) Ordinarsi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Ceriano Laghetto di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, ulteriormente accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio portatore di handicap grave, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al figlio portatore di handicap grave e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di CERIANO
LAGHETTO il 12/10/1991 tra;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Da atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERIANO LAGHETTO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Pordenone, il 15/4/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa