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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1078/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1078/2025 V.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Nardacchione Rosa Controparte_1
Carla e dell'avvocato Rossetto Massimo
e
, con il patrocinio dell'avvocato Nardacchione Rosa Carla e dell'avvocato Controparte_2
Rossetto Massimo
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“In via principale e nel merito:
1. A modifica dei raggiunti accordi in sede di divorzio, i ricorrenti concordano che il signor CP_2
cesserà da febbraio 2025 a versare alla signora il contributo per il Controparte_1
mantenimento delle figlie , avendo la stessa raggiunto una propria autonomia economica e di Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che da oltre un anno vive stabilmente con Per_2
il padre presso la sua residenza;
pagina 1 di 3
2. Conseguentemente e correlativamente al punto 1, il signor provvederà e si farà carico CP_2
dell'intero mantenimento della figlia rinunciando sin d'ora a richiedere alla signora Per_2 [...]
la restituzione di quanto corrispostole nel corso dell'anno 2024 per il Controparte_1
mantenimento della figlia, già con lui convivente;
3. Il signor provvederà, altresì, e si farà carico dell'intero pagamento delle spese straordinarie CP_2
per così come contemplate nel protocollo del Tribunale di Padova, con l'eccezione di quelle Per_2
inerenti le spese di salute rimborsabili con la polizza sanitaria di cui gode la signora SO EL
Fernande Gobert, a cui provvederà la stessa, salvo la corresponsione paritaria tra i genitori dell'eccedenza non rimborsata;
4. revocarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita a Sant'Angelo di Piove di CO (PD) in via Cav.
Maria Artusi n. 30, alla sig.ra SO EL Fernande Gobert, con possibilità in ogni caso per la stessa di continuare a viverci sino all'effettiva vendita della abitazione, che non potrà avvenire prima dell'1.01.2028;
5. le parti concordano sin d'ora che verrà effettuata in tempi prossimi sulla abitazione coniugale la verifica della doppia conformità e, all'esito, procederanno alle eventuali sanatorie e/o sistemazioni e/o variazioni catastali che si renderanno necessarie;
i costi relativi verranno anticipati dal signor e CP_2
verranno dallo stesso recuperati in quota parte all'atto della vendita, il cui ricavato, al netto di eventuali oneri e/o spese sarà suddiviso paritariamente tra le parti:
6. reta inteso tra le parti che prima dell'1.01.2028, verrà concordato anche con l'aiuto di competenze specifiche il prezzo di vendita dell'immobile in questione”.
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 3.2.2025, e Controparte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.5.2002, che dal CP_2
matrimonio sono nate due figlie, (in data 16.6.2004) e (in data 8.1.2007), che con Per_1 Per_2
decreto 4.2.2021 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e che con sentenza n.1575/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno chiesto la modifica della condizioni di divorzio riportate in epigrafe allegando che ha raggiunto Per_1
l'autonomia economica, mentre ha espresso la volontà di vivere stabilmente con il padre, come Per_2
già da oltre un anno.
pagina 2 di 3 Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, pertanto, va preso atto Per_2
degli stessi, fatta eccezione per le condizioni di cui ai punti 5 e 6, che costituiscono espressione dell'autonomia negoziale delle parti in materia di diritti disponibili e, pertanto, non occorre che siano recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così dispone:
- a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.1575/2023 depositata in data 21.7.2023 del Tribunale di Padova, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1078/2025 V.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Nardacchione Rosa Controparte_1
Carla e dell'avvocato Rossetto Massimo
e
, con il patrocinio dell'avvocato Nardacchione Rosa Carla e dell'avvocato Controparte_2
Rossetto Massimo
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“In via principale e nel merito:
1. A modifica dei raggiunti accordi in sede di divorzio, i ricorrenti concordano che il signor CP_2
cesserà da febbraio 2025 a versare alla signora il contributo per il Controparte_1
mantenimento delle figlie , avendo la stessa raggiunto una propria autonomia economica e di Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che da oltre un anno vive stabilmente con Per_2
il padre presso la sua residenza;
pagina 1 di 3
2. Conseguentemente e correlativamente al punto 1, il signor provvederà e si farà carico CP_2
dell'intero mantenimento della figlia rinunciando sin d'ora a richiedere alla signora Per_2 [...]
la restituzione di quanto corrispostole nel corso dell'anno 2024 per il Controparte_1
mantenimento della figlia, già con lui convivente;
3. Il signor provvederà, altresì, e si farà carico dell'intero pagamento delle spese straordinarie CP_2
per così come contemplate nel protocollo del Tribunale di Padova, con l'eccezione di quelle Per_2
inerenti le spese di salute rimborsabili con la polizza sanitaria di cui gode la signora SO EL
Fernande Gobert, a cui provvederà la stessa, salvo la corresponsione paritaria tra i genitori dell'eccedenza non rimborsata;
4. revocarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita a Sant'Angelo di Piove di CO (PD) in via Cav.
Maria Artusi n. 30, alla sig.ra SO EL Fernande Gobert, con possibilità in ogni caso per la stessa di continuare a viverci sino all'effettiva vendita della abitazione, che non potrà avvenire prima dell'1.01.2028;
5. le parti concordano sin d'ora che verrà effettuata in tempi prossimi sulla abitazione coniugale la verifica della doppia conformità e, all'esito, procederanno alle eventuali sanatorie e/o sistemazioni e/o variazioni catastali che si renderanno necessarie;
i costi relativi verranno anticipati dal signor e CP_2
verranno dallo stesso recuperati in quota parte all'atto della vendita, il cui ricavato, al netto di eventuali oneri e/o spese sarà suddiviso paritariamente tra le parti:
6. reta inteso tra le parti che prima dell'1.01.2028, verrà concordato anche con l'aiuto di competenze specifiche il prezzo di vendita dell'immobile in questione”.
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 3.2.2025, e Controparte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.5.2002, che dal CP_2
matrimonio sono nate due figlie, (in data 16.6.2004) e (in data 8.1.2007), che con Per_1 Per_2
decreto 4.2.2021 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e che con sentenza n.1575/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno chiesto la modifica della condizioni di divorzio riportate in epigrafe allegando che ha raggiunto Per_1
l'autonomia economica, mentre ha espresso la volontà di vivere stabilmente con il padre, come Per_2
già da oltre un anno.
pagina 2 di 3 Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, pertanto, va preso atto Per_2
degli stessi, fatta eccezione per le condizioni di cui ai punti 5 e 6, che costituiscono espressione dell'autonomia negoziale delle parti in materia di diritti disponibili e, pertanto, non occorre che siano recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così dispone:
- a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.1575/2023 depositata in data 21.7.2023 del Tribunale di Padova, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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