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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 29/04/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 868/2024 R. G. introdotta da
- ( , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Flavio Bindi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Alessandro Guidoni
n. 12, Firenze
PARTE ATTRICE nei confronti di
e Controparte_1 C.F._1 CP_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta
[...] C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Antonio
Bubici ed elettivamente domiciliati in Via Flavia n. 47, Roma (RM)
PARTI CONVENUTE
Innanzi al Giudice Giulia Capannoli alle h.
9.21 sono comparsi per parte attrice l'Avv. Alfredo Fiorindi in sostituzione dell'Avv. Flavio Bindi e per parte convenuta l'Avv. Antonio Bubici.
È presente la dott.ssa Serena Angiolini, CP_3
Il giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni.
Parte attrice conclude come da prima memoria integrativa;
parte convenuta conclude come da comparsa di costituzione e risposta, ivi incluso l'accoglimento dell'eccezione preliminare.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'Avv. Fiorindi si riporta ai propri atti;
l'Avv. Bubici si riporta agli atti e contesta le deduzioni di controparte, con particolare riferimento alle deduzioni svolte nella terza memoria integrativa in ordine all'art. 363 bis c.p.c.. Entrambe le parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice esaurita la discussione si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...] ha adito l'intestato Tribunale al fine di: 1) accertare la Parte_3 legittimità della risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa per fatto e colpa dei convenuti, dichiarare la risoluzione del contratto sin dalla data del 12.9.2023 e per l'effetto condannarli: - al risarcimento del danno causato dal loro inadempimento, da quantificarsi in € 62.825,00 in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- al pagamento della somma di €
30.458,40 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo residuo delle opere di appalto realizzate dalla società attrice,
e al rilascio del cantiere;
2) in subordine, accertata la gravità e rilevanza degli inadempimenti contrattuali da parte dei convenuti, dichiarare la risoluzione del contratto stesso e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento del danno causato dal loro inadempimento e al pagamento del corrispettivo residuo delle opere di appalto realizzate dalla società attrice sino alla data dell'intervenuta risoluzione del contratto e del rilascio del cantiere;
3) in ogni caso, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme che saranno ritenute di giustizia per il ristoro dei danni subiti dalla società
2 attrice, con condanna dei convenuti alla rifusione in favore della società attrice delle spese e dei compensi di causa e al pagamento di una somma determinata in via equitativa per non aver partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo.
Nel merito parte attrice ha dedotto che: - con contratto di appalto del
27/04/2022 i committenti e le Controparte_2 Controparte_1 affidavano l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del loro immobile rurale “Podere Spazzavento” sito in ON d'OR (SI), Località
Madonna delle Querce;
- all'art. 16 del contratto era previsto il corrispettivo dei lavori, pari a € 250.000,00 e all'art. 11 era stabilito che tutti i materiali necessari alla realizzazione dell'opera dovessero essere forniti dai committenti, rispondendo, pertanto, quest'ultimi degli eventuali ritardi nella consegna dei materiali;
- nel rispetto del contratto, i lavori iniziati il 7.5.2022 si sarebbero dovuti concludere entro il 31.12.2023; - sin dall'inizio dei lavori si verificavano, a causa dei committenti, ritardi nell'approvvigionamento dei materiali e nei pagamenti dovuti alla società;
- in due occasioni, il 13.8.2022 e il 14.10.2022, a causa dell'omesso ordine della fornitura, la società era costretta a sospendere i lavori;
- a causa di alcuni omessi pagamenti dei corrispettivi da parte dei committenti, ad ottobre 2022 la società promuoveva un giudizio monitorio per ottenere un'ingiunzione di pagamento;
- il 21.10.2022 i committenti sollevavano l'Arch. (Direttore dei Lavori e Controparte_4
Responsabile della Sicurezza) dall'incarico conferitogli con conseguente ulteriore sospensione del cantiere;
- dopo oltre tre mesi, e nominati i nuovi professionisti, veniva effettuato un sopralluogo per la ripresa dei lavori cui seguiva, però, una nuova sospensione con ripresa a marzo
2023; - il 18.4.2023 la società otteneva dal D.L. la certificazione asseverata del primo S.A.L., per aver eseguito il 76% delle opere della fase di progetto, e quindi il riconoscimento del corrispettivo di €
147.430,08; - alla data del 13.09.2023 la società maturava un ulteriore credito verso i committenti pari a € 48.200,00, quest'ultimo saldato parzialmente per € 30.000,00; - a causa dei rapporti deteriorati tra le
3 parti, da settembre 2023 gli inviti all'approvvigionamento dei materiali e al pagamento del corrispettivo residuo avvenivano per mezzo dei legali, e allo spirare del termine stabilito per la consegna dei materiali, a fronte dell'inadempimento dei committenti, la società comunicava il 13.9.2023 la risoluzione del contratto di appalto;
- il 18.9.2023 avveniva, nel contraddittorio tra le parti, la verifica dello stato dei luoghi, la redazione dell'inventario dei materiali edili presenti nel cantiere, la quantificazione dei lavori eseguiti e la riconsegna del cantiere con quanto in esso contenuto;
- alcun pagamento veniva effettuato dai committenti, di talché la società si trovava costretta ad adire l'intestato Tribunale.
Si sono costituiti e eccependo Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore di quello di Roma e l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione, contestando nel merito la fondatezza delle avverse domande e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'inadempimento della società appaltatrice con condanna al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa e comunque mediante il pagamento di una somma pari ad € 5.700,00, calcolato moltiplicando 114 giorni (dall'8 settembre 2023 al 31 dicembre 2023) per € 50/00 di penale giornaliera prevista dall'art. 15 del contratto di appalto, ovvero in quell'altra, maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In particolare i convenuti hanno dedotto che: - la risoluzione per inadempimento è stata provocata dalla diffida ad adempiere ricevuta dai committenti l'8 settembre 2023; - i lavori dovevano terminare entro il
31.12.2023 e che il ritardo, anche per consegna materiali, comportava per contratto un prolungamento dei giorni di consegna dell'opera; - al marzo del 2023 i committenti avevano sostenuto costi per il 76% degli importi previsti;
- nonostante anch'essi avessero sollevato una diffida ad adempiere alla società, i medesimi ordinavano il materiale richiesto con la diffida effettuata dalla società; - preso atto della volontà della ditta di non voler proseguire i lavori, reperivano una nuova impresa edile per concludere le opere entro il 31.12.2023, ma che quest'ultime non
4 venivano terminate alla predetta data, non potendo, pertanto, godere dei bonus edilizi previsti dal c.d. Decreto Rilancio.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.1.2025, ritenute astrattamente idonee a definire il giudizio le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale all'odierna udienza.
2. In ordine di priorità logico–giuridica deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Siena sollevata dai convenuti, che è fondata e merita accoglimento.
A sostegno della predetta eccezione i convenuti hanno invocato la disciplina consumeristica, applicabile anche al contratto appalto osservando che, in assenza di pattuizione di una clausola derogatoria al foro del consumatore, essendo entrambi residenti in [...], il Tribunale di
Siena è incompetente.
Occorre premettere che la nozione di consumatore, ai sensi dell'art. 2, lettera b), della direttiva 93/13 e dell'art. 18 Codice del Consumo ha un carattere oggettivo e va valutata alla luce di un criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il soggetto abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (CGUE, 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c -
534/15).
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 206/2005, rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del predetto decreto, spetta alle sole persone fisiche,
5 allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenza della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. Civ. n. 17848/2017, Cass. Civ. n.
5705/2014).
Nel caso in esame la domanda avanzata da parte attrice attiene alla risoluzione di un contratto di appalto, sottoscritto da e Controparte_1
in qualità di committenti e dalla società Controparte_2 [...] in qualità di appaltatrice, ed alla richiesta di risarcimento Parte_3 del danno causato dall'inadempimento del predetto contratto da parte dei committenti.
È, quindi, pacifico che le parti convenute, persone fisiche, abbiano agito, nello stipulare i contratti in questione, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e che invece l'attrice abbia agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale essendo, pertanto, qualificabili rispettivamente come
“consumatore” e “professionista” ai sensi dell'art. 3 del Codice del
Consumo.
Ebbene, per i contratti conclusi tra consumatore e professionista l'art. 66 bis del Codice del Consumo prevede: “1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato” statuendo, quindi, che la causa debba essere incardinata presso il foro del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
L'art. 33 lett. u. del predetto Codice prevede, inoltre, l'esclusività del foro del consumatore, presumendo vessatorie e perciò nulle le clausole aventi per oggetto o per effetto di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
Sul tema della natura del foro del consumatore, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di
6 trattiva tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 181/2015, Cass. Civ. n. 5703/2014,
Cass. Civ. n. 17083/2013), e ciò anche in presenza di una clausola di deroga del foro del consumatore (cfr. Cass. Civ. n. 1951/2018).
La Cassazione, sul punto, ha specificato che “in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, l'art. 1469 bis, terzo comma, n.
19, cod. civ., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza
o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti solo con trattativa individuale” (Cass.
16336/2004, Cass. 18290/2003) e che “la disposizione dettata dall'art.
1469-bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - applicabile nella specie
"ratione temporis" - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente;
tale criterio, che implica il superamento dei fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ., si applica anche se la pretesa azionata si fondi su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma, determinando un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", non dispensano il creditore dall'onere di proporre la domanda davanti al giudice competente” (Cass. 12872/2011).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, esteso i predetti principi anche al contratto di appalto, oggetto della presente controversia, affermando che “Diversamente dall'onerosità di cui all'art. 1341 c.c., comma 2, che attiene a contratti unilateralmente disposti in base a moduli o formulari da impiegare per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà di cui all'art.
33 del d.lg. 6 settembre 2005 n. 206, può riguardare un contratto come
l'appalto che sia stato singolarmente e individualmente negoziato per uno specifico affare, purché il consumatore fornisca prova dell'applicabilità delle norme di cui al d.l.g. n. 206 del 2005 in base ad un'interpretazione
7 sistematica e funzionale delle stesse. In difetto di prova da parte del professionista della trattativa individuale, nonché in difetto di prova idonea
a vincere la presunzione di relativa vessatorietà, la clausola inserita in un contratto di appalto stipulato tra un professionista ed un consumatore che deroghi al foro del consumatore è nulla, anche laddove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt.
18, 19 e 20 c.c.” (Cass. 6802/2010).
Ebbene, dalla documentazione in atti (doc. 1, fasc. convenuti) risulta che entrambi i committenti risiedono a Roma, Via Amipsia n. 40; così come dal contratto di appalto (docc. 3 e 4, fasc. attrice) si evince che alcuna deroga al foro del consumatore sia stata pattuita e sottoscritta dalle parti.
Invero, parte attrice ha dedotto che i committenti, pur essendo residenti a [...], avrebbero domicilio a ON d'OR (SI), comune in cui hanno acquistato l'immobile oggetto del contratto di appalto.
Sul punto occorre richiamare il principio enunciato dalla Corte di
Cassazione secondo cui “Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 cod. civ.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso” (Cass.
10832/2011), così come “non ha rilevanza l'individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività lavorativa” (Cass. 181/2015, ripresa da Cass. 21153/2024).
D'altra parte, diversamente opinando, ossia consentendo al consumatore di eleggere domicilio, dopo la stipula del contratto, in un qualsivoglia luogo, si consentirebbe allo stesso di scegliersi il foro per la
8 trattazione della lite, del tutto al di fuori del collegamento con la stipulazione del contratto e della logica di tutela del consumatore in relazione ad esso, con violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (Cass. 42116/2021 secondo cui “L'elezione di domicilio in un luogo del tutto privo di qualsiasi collegamento con uno specifico atto o negozio giuridico non costituisce presupposto di fatto idoneo ad individuare il giudice territorialmente competente sulla controversia”).
Applicando i predetti principi non rileva, quindi, la deduzione di parte attrice in ordine all'eventuale domicilio effettivo del consumatore, ovvero della sede principale degli affari e interessi dei committenti (ex art. 43
c.c.) che comunque, per compiutezza, non si ritiene che sia GL
d'OR (SI) ma Roma, luogo in cui è presente il nucleo familiare anagrafico dei convenuti: ove quest'ultimo esercita la Controparte_1 propria attività professionale, e , casalinga, e della Controparte_2 figlia che frequenta l'Istituto paritario con indirizzo internazionale
Highlands Institute, in Viale della Scultura n. 15, Roma. (docc. 26-30, fasc. convenuti).
Ebbene, considerato che alcuna elezione di domicilio da parte dei committenti è stata fatta in sede di sottoscrizione del contratto di appalto, la competenza territoriale deve radicarsi con esclusivo riferimento al luogo di residenza dei consumatori al momento dell'introduzione della domanda, da identificarsi nel foro di Roma.
Deve, pertanto, accogliersi l'eccezione di incompetenza territoriale con conseguenziale assorbimento di ogni ulteriore questione.
3. Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei minimi per le restanti fasi stante la natura documentale del giudizio (scaglione di riferimento € 52.001,00 -€ 260.000,00), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice.
9
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta e per l'effetto dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Roma;
- fissa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa nel termine di tre mesi;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_4
e delle spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio che liquida in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge.
Siena, 29/04/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
Chiamata la causa iscritta al N. 868/2024 R. G. introdotta da
- ( , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Flavio Bindi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Alessandro Guidoni
n. 12, Firenze
PARTE ATTRICE nei confronti di
e Controparte_1 C.F._1 CP_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta
[...] C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Antonio
Bubici ed elettivamente domiciliati in Via Flavia n. 47, Roma (RM)
PARTI CONVENUTE
Innanzi al Giudice Giulia Capannoli alle h.
9.21 sono comparsi per parte attrice l'Avv. Alfredo Fiorindi in sostituzione dell'Avv. Flavio Bindi e per parte convenuta l'Avv. Antonio Bubici.
È presente la dott.ssa Serena Angiolini, CP_3
Il giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni.
Parte attrice conclude come da prima memoria integrativa;
parte convenuta conclude come da comparsa di costituzione e risposta, ivi incluso l'accoglimento dell'eccezione preliminare.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'Avv. Fiorindi si riporta ai propri atti;
l'Avv. Bubici si riporta agli atti e contesta le deduzioni di controparte, con particolare riferimento alle deduzioni svolte nella terza memoria integrativa in ordine all'art. 363 bis c.p.c.. Entrambe le parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice esaurita la discussione si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...] ha adito l'intestato Tribunale al fine di: 1) accertare la Parte_3 legittimità della risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa per fatto e colpa dei convenuti, dichiarare la risoluzione del contratto sin dalla data del 12.9.2023 e per l'effetto condannarli: - al risarcimento del danno causato dal loro inadempimento, da quantificarsi in € 62.825,00 in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- al pagamento della somma di €
30.458,40 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo residuo delle opere di appalto realizzate dalla società attrice,
e al rilascio del cantiere;
2) in subordine, accertata la gravità e rilevanza degli inadempimenti contrattuali da parte dei convenuti, dichiarare la risoluzione del contratto stesso e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento del danno causato dal loro inadempimento e al pagamento del corrispettivo residuo delle opere di appalto realizzate dalla società attrice sino alla data dell'intervenuta risoluzione del contratto e del rilascio del cantiere;
3) in ogni caso, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme che saranno ritenute di giustizia per il ristoro dei danni subiti dalla società
2 attrice, con condanna dei convenuti alla rifusione in favore della società attrice delle spese e dei compensi di causa e al pagamento di una somma determinata in via equitativa per non aver partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo.
Nel merito parte attrice ha dedotto che: - con contratto di appalto del
27/04/2022 i committenti e le Controparte_2 Controparte_1 affidavano l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del loro immobile rurale “Podere Spazzavento” sito in ON d'OR (SI), Località
Madonna delle Querce;
- all'art. 16 del contratto era previsto il corrispettivo dei lavori, pari a € 250.000,00 e all'art. 11 era stabilito che tutti i materiali necessari alla realizzazione dell'opera dovessero essere forniti dai committenti, rispondendo, pertanto, quest'ultimi degli eventuali ritardi nella consegna dei materiali;
- nel rispetto del contratto, i lavori iniziati il 7.5.2022 si sarebbero dovuti concludere entro il 31.12.2023; - sin dall'inizio dei lavori si verificavano, a causa dei committenti, ritardi nell'approvvigionamento dei materiali e nei pagamenti dovuti alla società;
- in due occasioni, il 13.8.2022 e il 14.10.2022, a causa dell'omesso ordine della fornitura, la società era costretta a sospendere i lavori;
- a causa di alcuni omessi pagamenti dei corrispettivi da parte dei committenti, ad ottobre 2022 la società promuoveva un giudizio monitorio per ottenere un'ingiunzione di pagamento;
- il 21.10.2022 i committenti sollevavano l'Arch. (Direttore dei Lavori e Controparte_4
Responsabile della Sicurezza) dall'incarico conferitogli con conseguente ulteriore sospensione del cantiere;
- dopo oltre tre mesi, e nominati i nuovi professionisti, veniva effettuato un sopralluogo per la ripresa dei lavori cui seguiva, però, una nuova sospensione con ripresa a marzo
2023; - il 18.4.2023 la società otteneva dal D.L. la certificazione asseverata del primo S.A.L., per aver eseguito il 76% delle opere della fase di progetto, e quindi il riconoscimento del corrispettivo di €
147.430,08; - alla data del 13.09.2023 la società maturava un ulteriore credito verso i committenti pari a € 48.200,00, quest'ultimo saldato parzialmente per € 30.000,00; - a causa dei rapporti deteriorati tra le
3 parti, da settembre 2023 gli inviti all'approvvigionamento dei materiali e al pagamento del corrispettivo residuo avvenivano per mezzo dei legali, e allo spirare del termine stabilito per la consegna dei materiali, a fronte dell'inadempimento dei committenti, la società comunicava il 13.9.2023 la risoluzione del contratto di appalto;
- il 18.9.2023 avveniva, nel contraddittorio tra le parti, la verifica dello stato dei luoghi, la redazione dell'inventario dei materiali edili presenti nel cantiere, la quantificazione dei lavori eseguiti e la riconsegna del cantiere con quanto in esso contenuto;
- alcun pagamento veniva effettuato dai committenti, di talché la società si trovava costretta ad adire l'intestato Tribunale.
Si sono costituiti e eccependo Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore di quello di Roma e l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione, contestando nel merito la fondatezza delle avverse domande e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'inadempimento della società appaltatrice con condanna al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa e comunque mediante il pagamento di una somma pari ad € 5.700,00, calcolato moltiplicando 114 giorni (dall'8 settembre 2023 al 31 dicembre 2023) per € 50/00 di penale giornaliera prevista dall'art. 15 del contratto di appalto, ovvero in quell'altra, maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In particolare i convenuti hanno dedotto che: - la risoluzione per inadempimento è stata provocata dalla diffida ad adempiere ricevuta dai committenti l'8 settembre 2023; - i lavori dovevano terminare entro il
31.12.2023 e che il ritardo, anche per consegna materiali, comportava per contratto un prolungamento dei giorni di consegna dell'opera; - al marzo del 2023 i committenti avevano sostenuto costi per il 76% degli importi previsti;
- nonostante anch'essi avessero sollevato una diffida ad adempiere alla società, i medesimi ordinavano il materiale richiesto con la diffida effettuata dalla società; - preso atto della volontà della ditta di non voler proseguire i lavori, reperivano una nuova impresa edile per concludere le opere entro il 31.12.2023, ma che quest'ultime non
4 venivano terminate alla predetta data, non potendo, pertanto, godere dei bonus edilizi previsti dal c.d. Decreto Rilancio.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.1.2025, ritenute astrattamente idonee a definire il giudizio le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale all'odierna udienza.
2. In ordine di priorità logico–giuridica deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Siena sollevata dai convenuti, che è fondata e merita accoglimento.
A sostegno della predetta eccezione i convenuti hanno invocato la disciplina consumeristica, applicabile anche al contratto appalto osservando che, in assenza di pattuizione di una clausola derogatoria al foro del consumatore, essendo entrambi residenti in [...], il Tribunale di
Siena è incompetente.
Occorre premettere che la nozione di consumatore, ai sensi dell'art. 2, lettera b), della direttiva 93/13 e dell'art. 18 Codice del Consumo ha un carattere oggettivo e va valutata alla luce di un criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il soggetto abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (CGUE, 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c -
534/15).
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 206/2005, rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del predetto decreto, spetta alle sole persone fisiche,
5 allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenza della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. Civ. n. 17848/2017, Cass. Civ. n.
5705/2014).
Nel caso in esame la domanda avanzata da parte attrice attiene alla risoluzione di un contratto di appalto, sottoscritto da e Controparte_1
in qualità di committenti e dalla società Controparte_2 [...] in qualità di appaltatrice, ed alla richiesta di risarcimento Parte_3 del danno causato dall'inadempimento del predetto contratto da parte dei committenti.
È, quindi, pacifico che le parti convenute, persone fisiche, abbiano agito, nello stipulare i contratti in questione, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e che invece l'attrice abbia agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale essendo, pertanto, qualificabili rispettivamente come
“consumatore” e “professionista” ai sensi dell'art. 3 del Codice del
Consumo.
Ebbene, per i contratti conclusi tra consumatore e professionista l'art. 66 bis del Codice del Consumo prevede: “1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato” statuendo, quindi, che la causa debba essere incardinata presso il foro del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
L'art. 33 lett. u. del predetto Codice prevede, inoltre, l'esclusività del foro del consumatore, presumendo vessatorie e perciò nulle le clausole aventi per oggetto o per effetto di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
Sul tema della natura del foro del consumatore, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di
6 trattiva tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 181/2015, Cass. Civ. n. 5703/2014,
Cass. Civ. n. 17083/2013), e ciò anche in presenza di una clausola di deroga del foro del consumatore (cfr. Cass. Civ. n. 1951/2018).
La Cassazione, sul punto, ha specificato che “in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, l'art. 1469 bis, terzo comma, n.
19, cod. civ., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza
o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti solo con trattativa individuale” (Cass.
16336/2004, Cass. 18290/2003) e che “la disposizione dettata dall'art.
1469-bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - applicabile nella specie
"ratione temporis" - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente;
tale criterio, che implica il superamento dei fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ., si applica anche se la pretesa azionata si fondi su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma, determinando un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", non dispensano il creditore dall'onere di proporre la domanda davanti al giudice competente” (Cass. 12872/2011).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, esteso i predetti principi anche al contratto di appalto, oggetto della presente controversia, affermando che “Diversamente dall'onerosità di cui all'art. 1341 c.c., comma 2, che attiene a contratti unilateralmente disposti in base a moduli o formulari da impiegare per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà di cui all'art.
33 del d.lg. 6 settembre 2005 n. 206, può riguardare un contratto come
l'appalto che sia stato singolarmente e individualmente negoziato per uno specifico affare, purché il consumatore fornisca prova dell'applicabilità delle norme di cui al d.l.g. n. 206 del 2005 in base ad un'interpretazione
7 sistematica e funzionale delle stesse. In difetto di prova da parte del professionista della trattativa individuale, nonché in difetto di prova idonea
a vincere la presunzione di relativa vessatorietà, la clausola inserita in un contratto di appalto stipulato tra un professionista ed un consumatore che deroghi al foro del consumatore è nulla, anche laddove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt.
18, 19 e 20 c.c.” (Cass. 6802/2010).
Ebbene, dalla documentazione in atti (doc. 1, fasc. convenuti) risulta che entrambi i committenti risiedono a Roma, Via Amipsia n. 40; così come dal contratto di appalto (docc. 3 e 4, fasc. attrice) si evince che alcuna deroga al foro del consumatore sia stata pattuita e sottoscritta dalle parti.
Invero, parte attrice ha dedotto che i committenti, pur essendo residenti a [...], avrebbero domicilio a ON d'OR (SI), comune in cui hanno acquistato l'immobile oggetto del contratto di appalto.
Sul punto occorre richiamare il principio enunciato dalla Corte di
Cassazione secondo cui “Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 cod. civ.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso” (Cass.
10832/2011), così come “non ha rilevanza l'individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività lavorativa” (Cass. 181/2015, ripresa da Cass. 21153/2024).
D'altra parte, diversamente opinando, ossia consentendo al consumatore di eleggere domicilio, dopo la stipula del contratto, in un qualsivoglia luogo, si consentirebbe allo stesso di scegliersi il foro per la
8 trattazione della lite, del tutto al di fuori del collegamento con la stipulazione del contratto e della logica di tutela del consumatore in relazione ad esso, con violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (Cass. 42116/2021 secondo cui “L'elezione di domicilio in un luogo del tutto privo di qualsiasi collegamento con uno specifico atto o negozio giuridico non costituisce presupposto di fatto idoneo ad individuare il giudice territorialmente competente sulla controversia”).
Applicando i predetti principi non rileva, quindi, la deduzione di parte attrice in ordine all'eventuale domicilio effettivo del consumatore, ovvero della sede principale degli affari e interessi dei committenti (ex art. 43
c.c.) che comunque, per compiutezza, non si ritiene che sia GL
d'OR (SI) ma Roma, luogo in cui è presente il nucleo familiare anagrafico dei convenuti: ove quest'ultimo esercita la Controparte_1 propria attività professionale, e , casalinga, e della Controparte_2 figlia che frequenta l'Istituto paritario con indirizzo internazionale
Highlands Institute, in Viale della Scultura n. 15, Roma. (docc. 26-30, fasc. convenuti).
Ebbene, considerato che alcuna elezione di domicilio da parte dei committenti è stata fatta in sede di sottoscrizione del contratto di appalto, la competenza territoriale deve radicarsi con esclusivo riferimento al luogo di residenza dei consumatori al momento dell'introduzione della domanda, da identificarsi nel foro di Roma.
Deve, pertanto, accogliersi l'eccezione di incompetenza territoriale con conseguenziale assorbimento di ogni ulteriore questione.
3. Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei minimi per le restanti fasi stante la natura documentale del giudizio (scaglione di riferimento € 52.001,00 -€ 260.000,00), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice.
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P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta e per l'effetto dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Roma;
- fissa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa nel termine di tre mesi;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_4
e delle spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio che liquida in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge.
Siena, 29/04/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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