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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5691 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA
nella udienza di discussione del 9 luglio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 7222 / 2025 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Ambrosino e dell'avv. Gabriele Rinaldi Parte_1
RICORRENTE
E
• in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva nei confronti dell ne CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: I. accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire, per il periodo di Parte_1 fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il trattamento di cui all'art. 5 del D.M. n. 95269/2016, così come previsto dall'art. 40-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; II. per l'effetto, condannare Controparte_2
aereo sistema aereoportuale al
[...] CP_3 pagamento in favore del ricorrente del suddetto trattamento, pari ad €. 1.475,73, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
III. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c. In punto di fatto assumeva di essere dipendente della (già con Controparte_4 CP_5 mansioni di operaio di 5° livello, secondo il CCNL del Trasporto Aereo - Sezione Handlers, dal 18.11.2000e di essere stato unitamente a tutti i lavoratori in forza collocato in Controparte_4 cassa integrazione guadagni ex art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n.27 per i mesi da marzo a settembre 2020. In diritto richiamava il d.l. 5 ottobre 2004, n. 249, conv. in l. 3 dicembre 2004, n. 291; D.M. 7 aprile 2016, n. 95269; art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n.27; art. 40-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106 al fine di ottenere la Cassa Integrazione in deroga . Si costituiva l'Ente, che dichiarava di avere disposto pagamento in favore del ricorrente per i periodi oggetto del giudizio de quo, e di non avervi provveduto prima per il raggiungimento del plafond legale di 12 milioni di euro di cui all'art. 40-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 10 argomentazione per la quale riteneva non dovuti gli interessi legali.
. Pertanto, premesso che nelle more del giudizio veniva corrisposto quanto dovuto, come da documentazione prodotta e da dichiarazione della parte costituita, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). In ordine alle spese giudiziali deve applicarsi il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, pertanto il regime delle spese va regolamentato in ragione del verosimile esito della controversia. Il riconoscimento del diritto, in corso di giudizio in uno al pagamento dell'importo, determina la condanna dell'ente al pagamento delle spese con attribuzione.
PQM
così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 900,00 oltre IVA e CPA CP_1
e spese forfettarie con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2025 IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA
nella udienza di discussione del 9 luglio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 7222 / 2025 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Ambrosino e dell'avv. Gabriele Rinaldi Parte_1
RICORRENTE
E
• in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva nei confronti dell ne CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: I. accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire, per il periodo di Parte_1 fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il trattamento di cui all'art. 5 del D.M. n. 95269/2016, così come previsto dall'art. 40-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; II. per l'effetto, condannare Controparte_2
aereo sistema aereoportuale al
[...] CP_3 pagamento in favore del ricorrente del suddetto trattamento, pari ad €. 1.475,73, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
III. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c. In punto di fatto assumeva di essere dipendente della (già con Controparte_4 CP_5 mansioni di operaio di 5° livello, secondo il CCNL del Trasporto Aereo - Sezione Handlers, dal 18.11.2000e di essere stato unitamente a tutti i lavoratori in forza collocato in Controparte_4 cassa integrazione guadagni ex art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n.27 per i mesi da marzo a settembre 2020. In diritto richiamava il d.l. 5 ottobre 2004, n. 249, conv. in l. 3 dicembre 2004, n. 291; D.M. 7 aprile 2016, n. 95269; art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n.27; art. 40-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106 al fine di ottenere la Cassa Integrazione in deroga . Si costituiva l'Ente, che dichiarava di avere disposto pagamento in favore del ricorrente per i periodi oggetto del giudizio de quo, e di non avervi provveduto prima per il raggiungimento del plafond legale di 12 milioni di euro di cui all'art. 40-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 10 argomentazione per la quale riteneva non dovuti gli interessi legali.
. Pertanto, premesso che nelle more del giudizio veniva corrisposto quanto dovuto, come da documentazione prodotta e da dichiarazione della parte costituita, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). In ordine alle spese giudiziali deve applicarsi il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, pertanto il regime delle spese va regolamentato in ragione del verosimile esito della controversia. Il riconoscimento del diritto, in corso di giudizio in uno al pagamento dell'importo, determina la condanna dell'ente al pagamento delle spese con attribuzione.
PQM
così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 900,00 oltre IVA e CPA CP_1
e spese forfettarie con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2025 IL GIUDICE