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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12447/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente
SENTENZA
a verbale a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 12447/2019
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Armando Marasco, procuratore domiciliatario;
ATTRICE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Controparte_1 C.F._2
Cocciolo, procuratrice domiciliataria;
CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 20.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 30.12.2019, Parte_1 esponeva: - che, in data 02.02.2010, sottoscriveva con parte convenuta una scrittura privata con la quale definivano i reciproci diritti sull'immobile sito in Cavallino alla via Trieste n. 42 e sull'adiacente lotto di suolo edificatorio;
- che, in particolare, riconoscevano espressamente, in primo luogo, il suo contributo di € 46.000,00 ai fini del versamento del prezzo della compravendita degli immobili in questione;
in secondo luogo, il diritto di proprietà dei suddetti beni nella misura del 50% ciascuno, stante la titolarità solo formale del diritto di piena proprietà in capo al in terzo luogo, l'impegno di quest'ultimo a CP_1 trasferire in suo favore, entro il mese di febbraio 2020, una quota di proprietà pari al 50% delle porzioni immobiliari in questione;
in quarto luogo, infine, la sua facoltà di agire giudizialmente onde ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo assunto in caso di inadempimento del - che il tentativo di mediazione esperito dava esito negativo CP_1 per mancata partecipazione senza giustificato motivo di parte convenuta;
- che il CP_1 senza nessuna preventiva consultazione, poneva in vendita i suddetti beni immobili pubblicizzandoli su portali di annunci immobiliari;
- che, al fine di tutelare il suo diritto, chiedeva ed otteneva con provvedimento del 18.10.2019 il sequestro giudiziario del bene immobile, venendo altresì nominata custode dello stesso;
- che, pertanto, aveva un interesse
1 concreto ed attuale, ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c. di trasferimento in suo favore della quota pari al 50% dell'immobile oggetto di causa. Tanto premesso citava in giudizio chiedendo accertarsi e dichiararsi Controparte_1
l'inadempimento contrattuale di parte convenuta alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 02.02.2010 e, per l'effetto, emettere sentenza costituiva ex art. 2932 c.c. trasferendo il diritto di proprietà dell'immobile in esame nella misura del ½ in suo favore, con conseguente ordine di trascrizione al Conservatore dei registri immobiliari. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata in data 14.05.2020 si costituiva il quale, Controparte_1 evidenziando la mancata contribuzione di parte attrice al pagamento delle rate di mutuo, avendo infatti provveduto solamente lui con denaro proprio, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, condizionare il trasferimento della quota al versamento da parte della ell'importo monetario pari alla metà delle somme da lui versate per Pt_1
l'acquisto dell'immobile. Con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 24.11.2020, svolta in modalità cartolare, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con le memorie n. 1, depositate in data 30.01.2021, parte attrice chiedeva altresì la condanna di parte convenuta alla sanzione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010, per non aver partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e interrogatorio formale di parte attrice.
Il Giudice, all'udienza del 07.12.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. Parte attrice, nelle note conclusive, rappresentando l'intervenuta vendita all'incanto dell'immobile in esame, rinunciava alla domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e chiedeva solo l'accertamento dell'inadempimento di parte convenuta. Quest'ultima non provvedeva al deposito delle note conclusive.
**** **** ****
Preliminarmente questo Tribunale dà atto dell'intervenuta vendita all'incanto dell'immobile in esame e della consequenziale rinuncia di parte attrice alla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
Oggetto del presente giudizio è, pertanto, la sola domanda volta all'accertamento e alla dichiarazione di inadempimento contrattuale del alle obbligazioni assunte con la CP_1 scrittura privata del 02.02.2010.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ora, l'inadempimento contrattuale si verifica quando un soggetto non rispetta l'obbligazione contrattuale assunta. Dunque, è necessario che sussistano i seguenti presupposti: i)
l'esistenza di una obbligazione;
ii) la mancata realizzazione della prestazione pattuita;
iii) il nesso causale tra il mancato adempimento e il comportamento tenuto dal debitore.
2 Nel caso di specie, sussiste tra le parti una precisa obbligazione contrattuale in forza della quale - riconoscendo espressamente che l'immobile in esame seppur intestato formalmente al solo ra da intendersi di proprietà comune di entrambe le parti - parte convenuta CP_1 si obbligava a trasferire a parte attrice entro il mese di febbraio 2020 una quota di proprietà pari al 50% dell'immobile acquistato. Davano altresì atto che la orrispondeva Pt_1 la somma di € 46.000,00, mentre la restante somma di € 105.000,00 sarebbe stata corrisposta mediante accensione di un mutuo ipotecario intestato al solo ed dai CP_1 Parte_2 proventi di un conto formalmente intestato a quest'ultimo ma comune ad entrambe le parti
(cfr. scrittura privata del 02.02.2010).
Premessa la sussistenza della suddetta obbligazione, appare pacifica la mancata esecuzione della prestazione da parte del ossia il trasferimento del 50% dell'immobile in CP_1 favore della Tale trasferimento non solo non è mai avvenuto, ma parte Pt_1 convenuta già prima della scadenza del termine pattuito per il trasferimento immobiliare si
è adoperata per mettere in vendita a terzi, autonomamente, l'abitazione oggetto della scrittura privata (circostanza non contestata). Tale comportamento, pertanto, denota una volontà univoca di non dare corso alle obbligazioni assunte e, dunque, di disattendere completamente il rapporto obbligatorio con parte attrice (per tale motivo, infatti, in sede cautelare è stato disposto il sequestro giudiziario dell'immobile con nomina della uale custode Pt_1 dello stesso, cfr. provvedimento del Tribunale di Lecce depositato in data 22.10.2019).
Circa la mancata contribuzione di parte attrice al pagamento del mutuo ipotecario, non solo il on ha provato quanto rappresentato, ossia che ha provveduto con denaro proprio CP_1 al pagamento delle rate (nessuna documentazione risulta agli atti), ma lo stesso punto n.3) della scrittura privata risulta generico in merito. In particolare, in tale punto si legge “le parti si danno altresì atto che la sig.ra ha corrisposto la somma di € 46.000,00 mentre Pt_1 la residua somma di € 105.000,00 verrà corrisposta mediante accensione di un mutuo ipotecario di € 105.000,00 intestato al solo ed alimentato dai proventi di un conto CP_2 corrente formalmente intestato a quest'ultimo ma comune ad entrambe le parti”. Di conseguenze, nessun obbligo preciso e determinato (tanto nell'ammontare, tanto nelle modalità) di contribuzione si può ritenere che sia stato previsto in capo a parte attrice.
Infine, risulta provato anche il nesso causale tra il mancato adempimento e il comportamento tenuto dal il quale, ponendo autonomamente in vendita a terzi l'immobile in esame CP_1
(oltre a non averlo in parte successivamente trasferito entro il termine pattuito), si è sottratto volontariamente alla scrittura privata redatta in data 02.02.2010.
Pertanto, alla luce del provato inadempimento contrattuale, la domanda della Pt_1 va accolta.
Analogamente merita accoglimento la richiesta di parte attrice alla condanna di parte convenuta alla sanzione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010, per non aver partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione.
Il comma cinque di tale norma, a tal fine, prevede espressamente che “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento
3 senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Ora, trattandosi di materia (diritti reali) per la quale è previsto l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione (art. 5 d.lgs. n. 28/2010) e non avendo parte convenuta partecipato a tale procedimento senza giustificato motivo (cfr. verbale di mediazione del 15.03.2019), quest'ultima va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio che, nel caso di spece, ammonta ad € 518,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'applicazione dei valori minimi per le fasi svolte, in favore della parte attrice, non avendo quest'ultimo provveduto al deposito della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo, accoglie la domanda di Parte_1
e dichiara l'inadempimento del convenuto agli obblighi assunti con scrittura privata
[...] del 2.02.2010.
Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma Controparte_1 di € 518,00.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 23.05.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente
SENTENZA
a verbale a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 12447/2019
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Armando Marasco, procuratore domiciliatario;
ATTRICE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Controparte_1 C.F._2
Cocciolo, procuratrice domiciliataria;
CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 20.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 30.12.2019, Parte_1 esponeva: - che, in data 02.02.2010, sottoscriveva con parte convenuta una scrittura privata con la quale definivano i reciproci diritti sull'immobile sito in Cavallino alla via Trieste n. 42 e sull'adiacente lotto di suolo edificatorio;
- che, in particolare, riconoscevano espressamente, in primo luogo, il suo contributo di € 46.000,00 ai fini del versamento del prezzo della compravendita degli immobili in questione;
in secondo luogo, il diritto di proprietà dei suddetti beni nella misura del 50% ciascuno, stante la titolarità solo formale del diritto di piena proprietà in capo al in terzo luogo, l'impegno di quest'ultimo a CP_1 trasferire in suo favore, entro il mese di febbraio 2020, una quota di proprietà pari al 50% delle porzioni immobiliari in questione;
in quarto luogo, infine, la sua facoltà di agire giudizialmente onde ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo assunto in caso di inadempimento del - che il tentativo di mediazione esperito dava esito negativo CP_1 per mancata partecipazione senza giustificato motivo di parte convenuta;
- che il CP_1 senza nessuna preventiva consultazione, poneva in vendita i suddetti beni immobili pubblicizzandoli su portali di annunci immobiliari;
- che, al fine di tutelare il suo diritto, chiedeva ed otteneva con provvedimento del 18.10.2019 il sequestro giudiziario del bene immobile, venendo altresì nominata custode dello stesso;
- che, pertanto, aveva un interesse
1 concreto ed attuale, ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c. di trasferimento in suo favore della quota pari al 50% dell'immobile oggetto di causa. Tanto premesso citava in giudizio chiedendo accertarsi e dichiararsi Controparte_1
l'inadempimento contrattuale di parte convenuta alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 02.02.2010 e, per l'effetto, emettere sentenza costituiva ex art. 2932 c.c. trasferendo il diritto di proprietà dell'immobile in esame nella misura del ½ in suo favore, con conseguente ordine di trascrizione al Conservatore dei registri immobiliari. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata in data 14.05.2020 si costituiva il quale, Controparte_1 evidenziando la mancata contribuzione di parte attrice al pagamento delle rate di mutuo, avendo infatti provveduto solamente lui con denaro proprio, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, condizionare il trasferimento della quota al versamento da parte della ell'importo monetario pari alla metà delle somme da lui versate per Pt_1
l'acquisto dell'immobile. Con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 24.11.2020, svolta in modalità cartolare, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con le memorie n. 1, depositate in data 30.01.2021, parte attrice chiedeva altresì la condanna di parte convenuta alla sanzione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010, per non aver partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e interrogatorio formale di parte attrice.
Il Giudice, all'udienza del 07.12.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. Parte attrice, nelle note conclusive, rappresentando l'intervenuta vendita all'incanto dell'immobile in esame, rinunciava alla domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e chiedeva solo l'accertamento dell'inadempimento di parte convenuta. Quest'ultima non provvedeva al deposito delle note conclusive.
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Preliminarmente questo Tribunale dà atto dell'intervenuta vendita all'incanto dell'immobile in esame e della consequenziale rinuncia di parte attrice alla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
Oggetto del presente giudizio è, pertanto, la sola domanda volta all'accertamento e alla dichiarazione di inadempimento contrattuale del alle obbligazioni assunte con la CP_1 scrittura privata del 02.02.2010.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ora, l'inadempimento contrattuale si verifica quando un soggetto non rispetta l'obbligazione contrattuale assunta. Dunque, è necessario che sussistano i seguenti presupposti: i)
l'esistenza di una obbligazione;
ii) la mancata realizzazione della prestazione pattuita;
iii) il nesso causale tra il mancato adempimento e il comportamento tenuto dal debitore.
2 Nel caso di specie, sussiste tra le parti una precisa obbligazione contrattuale in forza della quale - riconoscendo espressamente che l'immobile in esame seppur intestato formalmente al solo ra da intendersi di proprietà comune di entrambe le parti - parte convenuta CP_1 si obbligava a trasferire a parte attrice entro il mese di febbraio 2020 una quota di proprietà pari al 50% dell'immobile acquistato. Davano altresì atto che la orrispondeva Pt_1 la somma di € 46.000,00, mentre la restante somma di € 105.000,00 sarebbe stata corrisposta mediante accensione di un mutuo ipotecario intestato al solo ed dai CP_1 Parte_2 proventi di un conto formalmente intestato a quest'ultimo ma comune ad entrambe le parti
(cfr. scrittura privata del 02.02.2010).
Premessa la sussistenza della suddetta obbligazione, appare pacifica la mancata esecuzione della prestazione da parte del ossia il trasferimento del 50% dell'immobile in CP_1 favore della Tale trasferimento non solo non è mai avvenuto, ma parte Pt_1 convenuta già prima della scadenza del termine pattuito per il trasferimento immobiliare si
è adoperata per mettere in vendita a terzi, autonomamente, l'abitazione oggetto della scrittura privata (circostanza non contestata). Tale comportamento, pertanto, denota una volontà univoca di non dare corso alle obbligazioni assunte e, dunque, di disattendere completamente il rapporto obbligatorio con parte attrice (per tale motivo, infatti, in sede cautelare è stato disposto il sequestro giudiziario dell'immobile con nomina della uale custode Pt_1 dello stesso, cfr. provvedimento del Tribunale di Lecce depositato in data 22.10.2019).
Circa la mancata contribuzione di parte attrice al pagamento del mutuo ipotecario, non solo il on ha provato quanto rappresentato, ossia che ha provveduto con denaro proprio CP_1 al pagamento delle rate (nessuna documentazione risulta agli atti), ma lo stesso punto n.3) della scrittura privata risulta generico in merito. In particolare, in tale punto si legge “le parti si danno altresì atto che la sig.ra ha corrisposto la somma di € 46.000,00 mentre Pt_1 la residua somma di € 105.000,00 verrà corrisposta mediante accensione di un mutuo ipotecario di € 105.000,00 intestato al solo ed alimentato dai proventi di un conto CP_2 corrente formalmente intestato a quest'ultimo ma comune ad entrambe le parti”. Di conseguenze, nessun obbligo preciso e determinato (tanto nell'ammontare, tanto nelle modalità) di contribuzione si può ritenere che sia stato previsto in capo a parte attrice.
Infine, risulta provato anche il nesso causale tra il mancato adempimento e il comportamento tenuto dal il quale, ponendo autonomamente in vendita a terzi l'immobile in esame CP_1
(oltre a non averlo in parte successivamente trasferito entro il termine pattuito), si è sottratto volontariamente alla scrittura privata redatta in data 02.02.2010.
Pertanto, alla luce del provato inadempimento contrattuale, la domanda della Pt_1 va accolta.
Analogamente merita accoglimento la richiesta di parte attrice alla condanna di parte convenuta alla sanzione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010, per non aver partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione.
Il comma cinque di tale norma, a tal fine, prevede espressamente che “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento
3 senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Ora, trattandosi di materia (diritti reali) per la quale è previsto l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione (art. 5 d.lgs. n. 28/2010) e non avendo parte convenuta partecipato a tale procedimento senza giustificato motivo (cfr. verbale di mediazione del 15.03.2019), quest'ultima va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio che, nel caso di spece, ammonta ad € 518,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'applicazione dei valori minimi per le fasi svolte, in favore della parte attrice, non avendo quest'ultimo provveduto al deposito della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo, accoglie la domanda di Parte_1
e dichiara l'inadempimento del convenuto agli obblighi assunti con scrittura privata
[...] del 2.02.2010.
Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma Controparte_1 di € 518,00.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 23.05.2025
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