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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 25/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1257 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 10.10.2024, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Ada Vita, presso il cui C.F._2
studio sito a Pesaro (PU), Via Milano n. 76 hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attori -
CONTRO
pagina 1 di 62
Liguori, presso il cui studio sito a San Demetrio Corone – via Mezzana n. 6 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. CP_2 C.F._3
Stefano Liguori presso il cui studio sito a San Demetrio Corone via Mezzana n. 6
ha eletto domicilio in virtù di procura speciale alla lite per atto del notaio Dr.
di Milano del 27 settembre 2024 n. 152999 di Rep.; Persona_1 [...]
(CF: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano CP_3 C.F._4
Liguori e Giulio presso il cui studio sito a San Demetrio Corone via Mezzana n. 6
ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_4 C.F._5
Andrea Giommi presso il cui studio sito a Pesaro (PU), Via Benucci n. 45, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._6
Maria Luisa Trippitelli presso il cui studio sito a Rimini, Viale Alfredo Cappellini
14, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CO P.IVA_2
Giovanni Bassi presso il cui studio in Milano, Via Crocefisso n. 5, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta pagina 2 di 62 - convenuti -
In punto a: risarcimento danni.
-----------
nella causa civile iscritta al n. 2893 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 10.10.2024, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Gabriele Gorini ed Ada C.F._2
Vita, presso il cui studio sito a Pesaro (PU), Via Milano n. 76 hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attori opponenti –
CONTRO
(cf. ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Controparte_1 P.IVA_1
Liguori, presso il cui studio sito a San Demetrio Corone – via Mezzana n. 6 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta opposta –
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Per : Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 62 [1257/21] si chiede, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in via
preliminare di rito, che l'Ill.mo G.I. Voglia rimettere la causa in istruttoria
ammettendo le prove richieste negli atti di parte attrice e non ammesse, con i testi
indicati in atti come di seguito specificate:1) “Vero che in data 25.05.2016 ha
riscontrato presso l'immobile sito in EF (PU) Via Tiziano n. 2 di proprietà
dei Sigg.ri la presenza dei vizi e difetti descritti nella perizia di cui Parte_4
al doc. n. 4 bis fascicolo attori che si mostra al teste”. 2) “Vero che in data
25.05.2016, all'atto della redazione della perizia commissionatale dai signori
sull'immobile sito in EF (PU) Via Tiziano n. 2, ha potuto Parte_5
visionare gli elaborati di progetto relativi al citato immobile”. 3) “Vero che i vizi e
difetti elencati nella perizia a firma dell'Arch. del 25.05.2016 sono Persona_2
stati comunicati a con lettera raccomandata del 6.06.2016 Controparte_1
come da documento n. 4 fascicolo attori che si mostra al teste e che detta
missiva è stata indirizzata per conoscenza anche al Geom. 4) CP_4
“Vero che nell'ottobre 2016, in seguito a sopralluoghi ed incontri effettuati dalle
parti presso l'immobile sito in EF (PU) Via Tiziano n. 2 e presso l'ufficio
della società i convenuti hanno riconosciuto i vizi e difetti elencati CP_1
nella missiva del 6 giugno 2016 che si mostra al teste (doc. 4 fasc. attori)
impegnandosi altresì ad eliminare gli stessi. Precisi il teste se a detti
pagina 4 di 62 incontri/sopralluoghi erano presenti il sig. , il Geom. Controparte_6 CP_4
e l'IN. ”. 6) “Vero che nell'incontro del 8.11.2016 l'IN.
[...] Parte_3
, al fine di risolvere la problematica relativa alla Parte_3
pavimentazione esterna all'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2 di cui alle
missive del 6.6.2016-25.10.2016 e 11.02.2017 che si mostrano al teste (doc.ti 4,
6 e 7), ha richiesto di eseguire dei sondaggi al fine di valutare la presenza
dell'impermeabilizzazione. Precisi il teste chi erano i soggetti presenti in
occasione del predetto incontro. 7) “Vero che nel mese di marzo 2017 ha
incontrato il Geom. e nell'occasione ha richiesto copia delle CP_4
fotografie e degli elaborati progettuali relativi all'immobile sito in EF, via
Tiziano n.
2. Precisi il teste se il Geom. le ha fornito detta CP_4
documentazione”. 8) “Vero che con relazione peritale del 4 novembre 2019
(depositata nella causa RGN 2044/2017 Tribunale di Pesaro) l'IN. Persona_3
ha accertato nell'immobile sito in EF (PU) Via Tiziano n. 2 di proprietà dei
Sigg.ri la presenza dei vizi descritti nella predetta perizia, nonché Parte_4
gli interventi ed i costi necessari, pari ad Euro 60.224,75, per l'eliminazione dei
citati vizi, come da documento n. 9 depositato dagli attori che si mostra al teste”.
9) “Vero che nel mese di maggio 2021 ha effettuato un sopralluogo presso
l'immobile sito in EF (PU) Via Tiziano n. 2 di proprietà dei Sigg.ri
pagina 5 di 62 ed ha accertato la presenza nel citato immobile dei vizi e difetti Parte_4
descritti nella relazione peritale datata 11 maggio 2021, come da documento n.
15 depositato dagli attori che si mostra al teste”. 17) “Vero che la planimetria
allegata al contratto preliminare di compravendita del 14.10.2011 sottoscritto tra i
signori e corrisponde al documento n. 33 del Parte_4 Controparte_1
fascicolo di parte attrice che si mostra al teste” 18) “Vero che la brochure
pubblicitaria e relativa planimetria allegata che le si mostrano sono stati
consegnati dal sig. al Dr. in occasione di un primo Controparte_6 Pt_1
incontro avvenuto tra i suddetti soggetti presso l'ufficio della nel CP_1
mese di settembre 2011 come da documento n. 34 che si mostra al teste. 19)
“Vero che l'assenza nell'immobile dei signori del tetto ventilato, Parte_4
come accertata dal CT IN. , determina un deprezzamento dell'immobile Per_4
oggetto di causa. Precisi il teste le ragioni tecniche di tale deprezzamento”. 20)
“Vero che l'assenza del tetto ventilato nell'immobile dei signori Parte_4
come accertata dal CT IN. , menoma il godimento del bene da parte dei Per_4
proprietari in quanto il tetto ventilato funge da protezione dagli agenti atmosferici
e da isolamento termico con conseguente limitazione delle dispersioni
energetiche”. 21) “Vero che l'installazione della c.d. 'linea vita' sul tetto
dell'edificio e sul tetto del garage dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2
pagina 6 di 62 è necessaria al fine di emendare i vizi presenti sull'immobile così come accertati
nella CT del 28.10.2022 a firma dell'IN. ”. 22) “Vero che il costo Persona_5
per la realizzazione della c.d. 'linea vita' sul tetto dell'edificio e sul tetto del garage
dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2 è pari a Euro 3.800,00 (più Iva
10%), oltre a Euro 1.500,00 (più Iva 10%) per l'apertura zenitale tipo velux,
nonché Euro 1.100,00 per spese tecniche per la progettazione, direzione dei
lavori e pratica della sicurezza del cantiere (oltre Cassa Previdenza 4% e Iva
22%), per un totale pari a Euro 7.333,20”. 23) “Vero che la guaina presente su un
tratto del marciapiede posto sulla fiancata dell'immobile sito in EF (PU),
via Tiziano n. 2 è stata posta in essere su incarico del dr. Pt_1
successivamente alla CT depositata dall'IN. in data 4.11.2019”. Persona_3
24) “Vero che la in persona del legale rappresentante p.t., ha Controparte_1
predisposto il progetto dell'edificio incaricando a tal fine i professionisti di sua
fiducia, Geom. IN. e IN. , CP_4 Parte_3 CP_7
mantenendo il controllo dell'esecuzione dei lavori anche mediante la nomina di
dette figure professionali. 25) Vero che i vizi di costruzione accertati dal CT IN.
nell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2, sono riconducibili Persona_5
ad un errata esecuzione dei lavori e direzione degli stessi”. 26) “Vero che le
modifiche strutturali alle strutture portanti del garage dell'immobile sito in
pagina 7 di 62 EF, via Tiziano n. 2, sono state eseguite dalla in Controparte_1
assenza di un titolo legittimante” 27) Vero che la l'IN. Controparte_1 Parte_3
, il Geom. e l'IN. hanno eluso, nella
[...] CP_4 CP_7
realizzazione dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2, incombenze
relative al rispetto della normativa di settore, nonché agli obblighi che la legge
assegna ai ruoli ricoperti dai vari soggetti. Precisi il rispondente le responsabilità
ascrivibili all'impresa ed ai professionisti sopra citati in relazione ai ruoli ricoperti
dai vari soggetti. 28) Vero che la ha eseguito presso l'immobile Controparte_1
sito in EF, via Tiziano n. 2, varianti strutturali alla struttura portante del
garage difformi dal progetto depositato”. 29) “Vero che l'IN. , Persona_6
quale progettista e direttore dei lavori strutturali, ha accettato e/o omesso di
controllare e certificato come regolari varianti strutturali alla struttura portante
dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2, difformi dal progetto depositato”
30) “Vero che l'IN. , quale collaudatore delle opere, ha accettato CP_7
e/o omesso di controllare e certificato come regolari varianti strutturali alla
struttura portante del garage dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2
difformi dal progetto depositato” 31) “Vero che il Geom. quale CP_4
progettista e direttore dei lavori generale e architettonico, ha accettato e/o
omesso di controllare e certificato come regolare il vespaio areato al piano
pagina 8 di 62 terreno realizzato dalla nell'immobile sito in EF, via Controparte_1
Tiziano n. 2 nonostante lo stesso contrasta con l'art. 76 comma 3 del REC del
Comune di EF” 32) Vero che la quale venditore Controparte_1
costruttore dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2, ha realizzato il
vespaio areato al piano terreno di detto immobile in violazione dell'art. 76 comma
3 del REC del Comune di EF” 33) “Vero che il Geom. quale CP_4
progettista e direttore dei lavori generale e architettonico, nonché l'IN. CP_7
quale Collaudatore delle opere, hanno attestato la corrispondenza dei
[...]
lavori eseguiti presso l'immobile di EF, via Tiziano n. 2 alle previsioni della
Relazione ai sensi della L. 10/1991 e del Progetto acustico in assenza di detta
documentazione obbligatoria per legge” 34) “Vero che la ha Controparte_1
eseguito i lavori presso l'immobile di EF, via Tiziano n. 2 in assenza delle
previsioni della Relazione ai sensi della L. 10/1991 e del Progetto acustico
obbligatori per legge” 35) Vero che l'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2,
risulta in Classe energetica B e non in classe A come risulta dal documento n. 35
che si mostra al teste” 36) “Vero che la ha realizzato i pilatri Controparte_1
della loggia dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2, in difformità dal
progetto legittimato/depositato” 37) “Vero che l'IN. , quale Pt_3 Parte_3
progettista e direttore dei lavori strutturali, e l'IN. quale collaudatore delle CP_7
pagina 9 di 62 opere, hanno accettato e/o omesso di controllare e certificato come regolari i
pilatri della loggia dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2, realizzati dalla
in difformità dal progetto legittimato/depositato”. 38) “Vero che i Controparte_1
lavori necessari per emendare i vizi presenti nel garage dell'immobile siti in
EF, via Tiziano n. 2 come accertati dal CT IN. nella Persona_5
perizia in atti, comporterà una riduzione della larghezza del citato garage a mt.
2,36, con conseguente impossibilità di aprire la portiera di un'autovettura di
normali dimensioni ivi parcheggiata. Precisi il rispondente le ragioni tecniche che
conducono a tale conclusione e le conseguenze derivanti dalla minor larghezza
del garage” 39) “Vero che i costi relativi ai lavori necessari per emendare i vizi
presenti nel garage dell'immobile siti in EF, via Tiziano n. 2 come accertati
dal CT IN. nella perizia in atti, sono pari a Euro 23.140,80, oltre Persona_5
a Euro 7.280,00 per il deprezzamento del garage ed Euro 51.480,00 a titolo di
deprezzamento dell'immobile principale. Precisi il rispondente le ragioni tecniche
che hanno determinato la quantificazione dei costi sopra citati”. 40) Vero che a
seguito dei lavori necessari per emendare i vizi presenti nel garage dell'immobile
siti in EF, via Tiziano n. 2 come accertati dal CT IN. nella Persona_5
perizia in atti, sarà necessario l'aggiornamento catastale sia della planimetria
dell'alloggio, sia del garage tramite approntamento di una pratica docfa e che il
pagina 10 di 62 costo di tali pratiche è pari a Euro 1622,56. Precisi il rispondente le ragioni
tecniche poste a fondamento di tale conclusione”. 41) Vero che il Geom.
[...]
ha ricoperto i ruoli di Progettista Generale architettonico e direttore dei CP_4
lavori generale ed ha sottoscritto, in quanto tale, anche la denuncia delle strutture
in zona sismica. Precisi il rispondente le responsabilità ascrivibili a tale figura
professionale quale coordinatore generale dei lavori eseguiti presso l'immobile
sito in EF, via Tiziano n. 2”. Ferma la superiore domanda preliminare in
rito, i signori e , rappresentati e difesi come in atti, Parte_1 Parte_2
così precisano le proprie CONCLUSIONI Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni
contraria istanza disattesa, previa ogni opportuna declaratoria di rito e di legge,
accertati i vizi, difetti e le difformità nell'immobile oggetto di causa dedotte dagli
odierni attori, così provvedere:
1. accertare e dichiarare, per le causali in atti
spiegate e per quanto emerso all'esito dell'espletata istruttoria, la responsabilità
della in persona del Legale rappresentante p.t, ex artt. 1669 Controparte_1
e, in subordine, ex art. 2043 c.c., in qualità di venditore/costruttore e per ogni
ulteriore responsabilità alla stessa imputabile a qualsiasi titolo e causa;
2.
accertare e dichiarare, per le causali in atti spiegate e per quanto emerso all'esito
dell'espletata istruttoria, le responsabilità ascrivibili al Geom. ex CP_4
artt. 1669 e, in subordine, ex art. 2043 c.c, nella sua qualità di Progettista e
pagina 11 di 62 Direttore dei lavori generale ed architettonico e per ogni ulteriore responsabilità
allo stesso imputabile a qualsiasi titolo e causa;
3. accertare e dichiarare, per le
causali in atti spiegate e per quanto emerso all'esito dell'espletata istruttoria, le
responsabilità ascrivibili all'IN. , ex artt. 1669 e, in Parte_3
subordine, ex art. 2043 c.c, nella sua qualità di Progettista e Direttore dei lavori
strutturale e per ogni ulteriore responsabilità allo stesso imputabile a qualsiasi
titolo e causa;
4. accertare e dichiarare, per le causali in atti spiegate e per
quanto emerso all'esito dell'espletata istruttoria, le responsabilità ascrivibili all'IN.
e per quest'ultimo I PROPRI EREDI, ex artt. 1669 e, in CP_7
subordine, ex art. 2043 c.c, nella sua qualità di Collaudatore e per ogni ulteriore
responsabilità allo stesso imputabile a qualsiasi titolo e causa;
5. per l'effetto,
accertare e dichiarare i costi e le opere necessarie per l'eliminazione dei
vizi/difetti e difformità indicati in atti, nonché la perdita di valore subita dalla unità
immobiliare di proprietà degli odierni attori, il tutto secondo quanto accertato
nell'espletata istruttoria e nella C.T.U. a firma dell'IN. del Persona_5
28.10.2022 e della successiva integrazione di perizia del 20.12.2023, oltre alle
maggiori somme indicate ai paragrafi 2, 4, 5 (rinunciata la somma ivi indicata a
titolo di danno esistenziale) e 7 delle Osservazioni dei CTP di parte attrice del
17.10.2022 (doc. 26 fasc. attori), nella misura accertata e documentata all'esito
pagina 12 di 62 dell'espletata istruttoria;
6. conseguentemente, condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., il Geom. l'IN. CP_4
e l'IN. e per quest'ultimo I Parte_3 CP_7
PROPRI EREDI, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni tutti in favore
degli attori pari a Euro 156.003,37 (oltre Iva ove non conteggiata) come
determinati nella CT a firma dell'IN. del 28.10.2022 e nella Persona_5
successiva integrazione di perizia del 20.12.2023, oltre alle maggiori somme
indicate ai paragrafi 2, 4, 5 (rinunciata la somma indicata in detto paragrafo 5 a
titolo di danno esistenziale) e 7 delle Osservazioni dei CTP di parte attrice del
17.10.2022 (doc. 26 fasc. attori), ovvero alla maggiore o minor somma accertata
all'esito dell'espletata istruttoria e/o comunque ritenuta di giustizia e che il Giudice
vorrà determinare anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
7. in ogni caso
condannare la in persona del legale rappresentante p.t., il CP_1
Geom. l'IN. e l'IN. CP_4 Parte_3 CP_7
e per quest'ultimo I PROPRI EREDI, in via solidale tra loro, alla refusione
[...]
delle spese e competenze, nella misura provata e documentata in atti, che gli
attori hanno sostenuto per periti di parte, per spese e compensi inerenti la CT
svolta dall'IN. e successiva integrazione di perizia, ivi incluse le Persona_5
pagina 13 di 62 spese per i saggi disposti dall'ausiliario di cui agli all. da 8.1 a 8.5 della CT del
28.10.2022 a firma dell'IN. oltre interessi e rivalutazione Persona_5
monetaria;
8. in ogni caso condannare la in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., il Geom. l'IN. e CP_4 Parte_3
l'IN. e per quest'ultimo I PROPRI EREDI, in via solidale tra CP_7
loro, alla refusione in favore degli attori delle spese e competenze, nella misura
provata e documentata in atti, relative al procedimento per accertamento tecnico
preventivo per periti di parte e spese e competenze del CT, IN. Per_3
(Tribunale di Pesaro procedimento civile n. 2044/2017 R.G.), oltre interessi e
rivalutazione monetaria.
9. In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari
di lite, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva di legge. [2893/21] si richiede
nuovamente l'ammissione dei mezzi istruttori formulati dagli opponenti e non
ammessi. In particolare si chiede l'ammissione dei capitoli di prova – di seguito
specificati - formulati con la memoria istruttoria datata 9 gennaio 2023 dagli
odierni opponenti con i testi ivi indicati: 1)“Vero che in data 25.05.2016 ha
riscontrato presso l'immobile sito in EF (PU) Via Tiziano n. 2 di proprietà
dei Sigg.ri la presenza dei vizi e difetti descritti nella perizia di cui Parte_4
al doc. n. 6 bis fascicolo attori che si mostra al teste”. 2)“Vero che in data
25.05.2016, all'atto della redazione della perizia commissionatale dai signori
pagina 14 di 62 sull'immobile sito in EF (PU) Via Tiziano n. 2, ha potuto Parte_5
visionare gli elaborati di progetto relativi al citato immobile”. 3) “Vero che i vizi e
difetti elencati nella perizia a firma dell'Arch. del 25.05.2016 sono Persona_2
stati comunicati a con lettera raccomandata del 6.06.2016 Controparte_1
come da documento n. 6 fascicolo attori che si mostra al teste”. 4)“Vero che
nell'ottobre 2016, in seguito a sopralluoghi ed incontri effettuati dalle parti presso
l'immobile sito in EF (PU) Via Tiziano n. 2 e presso l'ufficio della società
, quest'ultima ha riconosciuto i vizi e difetti elencati nella missiva del CP_1
6 giugno 2016 che si mostra al teste (doc. 6 fasc. attori) impegnandosi altresì ad
eliminare gli stessi”. 5)“Vero che con relazione peritale del 4 novembre 2019
(depositata nella causa RGN 2044/2017 Tribunale di Pesaro) l'IN. Persona_3
ha accertato nell'immobile sito in EF (PU) Via Tiziano n. 2 di proprietà dei
Sigg.ri la presenza dei vizi descritti nella predetta perizia, nonché Parte_4
gli interventi ed i costi necessari, pari ad Euro 60.224,75, per l'eliminazione dei
citati vizi, come da documento n. 11 depositato dagli opponenti che si mostra al
teste”. 6)“Vero che nel mese di maggio 2021 ha effettuato un sopralluogo presso
l'immobile sito in EF (PU) Via Tiziano n. 2 di proprietà dei Sigg.ri
ed ha accertato la presenza nel citato immobile dei vizi e difetti Parte_4
descritti nella relazione peritale datata 11 maggio 2021, come da documento n.
pagina 15 di 62 17 depositato dagli attori che si mostra al teste” 14) “Vero che la planimetria
allegata al contratto preliminare di compravendita del 14.10.2011 sottoscritto tra i
signori e corrisponde al documento n. 30 del Parte_4 Controparte_1
fascicolo opponenti che si mostra al teste” 15) “Vero che la brochure pubblicitaria
e relativa planimetria allegata che le si mostrano sono stati consegnati dal sig.
al Dr. in occasione di un primo incontro avvenuto tra i Controparte_6 Pt_1
suddetti soggetti presso l'ufficio della nel mese di settembre 2011 CP_1
come da documento n. 31 fasc opponenti che si mostra al teste. 16) “Vero che
l'assenza nell'immobile dei signori del tetto ventilato, come Parte_4
accertata dal CT IN. , determina un deprezzamento dell'immobile Per_4
oggetto di causa. Precisi il teste le ragioni tecniche di tale deprezzamento”. 17)
“Vero che l'assenza del tetto ventilato nell'immobile dei signori Parte_4
come accertata dal CT IN. , menoma il godimento del bene da parte dei Per_4
proprietari in quanto il tetto ventilato funge da protezione dagli agenti atmosferici
e da isolamento termico con conseguente limitazione delle dispersioni
energetiche”. 18) “Vero che la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ha predisposto il progetto dell'edificio incaricando a tal fine i
professionisti di sua fiducia, progettista e direttore lavori strutturali e
architettonico, mantenendo il controllo dell'esecuzione dei lavori anche mediante
pagina 16 di 62 la nomina di dette figure professionali. 19) Vero che i vizi di costruzione accertati
dal CT IN. nell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2, sono Persona_5
riconducibili ad un'errata esecuzione dei lavori”. 20) “Vero che le modifiche
strutturali alle strutture portanti del garage dell'immobile sito in EF, via
Tiziano n. 2, sono state eseguite dalla in assenza di un titolo Controparte_1
legittimante” 21) Vero che la ha eluso, nella realizzazione Controparte_1
dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2, incombenze relative al rispetto
della normativa di settore, nonché agli obblighi che la legge assegna al ruolo
ricoperto. Precisi il rispondente le responsabilità ascrivibili all'impresa in relazione
al ruolo ricoperto di impresa venditrice-costruttrice. 22) Vero che la CP_1
ha eseguito presso l'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2, varianti
[...]
strutturali alla struttura portante del garage difformi dal progetto depositato”. 23)
“Vero che ha eseguito varianti strutturali alla struttura portante CP_1
dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2, difformi dal progetto depositato”
24) “Vero che ha eseguito varianti strutturali alla struttura CP_1
portante del garage dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2 difformi dal
progetto depositato” 25) Vero che la quale venditore Controparte_1
costruttore dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2, ha realizzato il
vespaio areato al piano terreno di detto immobile in violazione dell'art. 76 comma
pagina 17 di 62 3 del REC del Comune di EF”. 26) “Vero che la ha Controparte_1
eseguito i lavori presso l'immobile di EF, via Tiziano n. 2 in assenza delle
previsioni della Relazione ai sensi della L. 10/1991 e del Progetto acustico
obbligatori per legge” 27) Vero che l'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2,
risulta in Classe energetica B come risulta dal documento n. 32 che si mostra al
teste” 28) “Vero che la ha realizzato i pilatri della loggia Controparte_1
dell'immobile sito in EF, via Tiziano n. 2, in difformità dal progetto
legittimato/depositato” 29) “Vero che i lavori necessari per emendare i vizi
presenti nel garage dell'immobile siti in EF, via Tiziano n. 2 come accertati
dal CT IN. nella perizia in atti, comporterà una riduzione della Persona_5
larghezza del citato garage a mt. 2,36, con conseguente impossibilità di aprire la
portiera di un'autovettura di normali dimensioni ivi parcheggiata. Precisi il
rispondente le ragioni tecniche che conducono a tale conclusione e le
conseguenze derivanti dalla minor larghezza del garage” 30) “Vero che i costi
relativi ai lavori necessari per emendare i vizi presenti nel garage dell'immobile
siti in EF, via Tiziano n. 2 come accertati dal CT IN. nella Persona_5
perizia in atti, sono pari a Euro 23.140,80, oltre a Euro 7.280,00 per il
deprezzamento del garage ed Euro 51.480,00 a titolo di deprezzamento
dell'immobile principale. Precisi il rispondente le ragioni tecniche che hanno
pagina 18 di 62 determinato la quantificazione dei costi sopra citati”. 31) Vero che a seguito dei
lavori necessari per emendare i vizi presenti nel garage dell'immobile siti in
EF, via Tiziano n. 2 come accertati dal CT IN. nella Persona_5
perizia in atti, sarà necessario l'aggiornamento catastale sia della planimetria
dell'alloggio, sia del garage tramite approntamento di una pratica docfa e che il
costo di tali pratiche è pari a Euro 1.622,56. Precisi il rispondente le ragioni
tecniche poste a fondamento di tale conclusione”. Tanto premesso, i Sigg.ri
e , come sopra rappresentati, difesi e Parte_1 Parte_2
domiciliati CONCLUDONO Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria
istanza disattesa: 1) in via principale, premessa ogni necessaria ed utile
pronuncia, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto
ingiuntivo n. 807/2021 – procedimento civile n. 2308/21 RG emesso dal Tribunale
di Pesaro in data 20.10.2021, in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi
esposti in atti;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le causali in
narrativa spiegate l'insussistenza del credito azionato dall'odierna opposta con il
decreto ingiuntivo n. 807/2021 – procedimento civile n. 2308/21 RG emesso dal
Tribunale di Pesaro in data 20.10.2021, rigettandone comunque ogni domanda
ex adverso formulata nei confronti dei signori e in Parte_1 Parte_2
quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
3) IN VIA
pagina 19 di 62 RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi, difetti e le
difformità nell'immobile oggetto di causa denunciati dagli odierni opponenti come
descritti in atti e documentati nelle perizie allegate da parte opponente e nella
espletata ctu;
- accertare e dichiarare, per le causali in narrativa spiegate, la
responsabilità della in persona del Legale rappresentante Controparte_1
p.t, ex artt. 1669 e 2043 c.c., in qualità di venditore/costruttore e per ogni ulteriore
responsabilità alla stessa imputabile a qualsiasi titolo e causa;
- per l'effetto,
accertare e dichiarare i costi e le opere necessarie per l'eliminazione dei
vizi/difetti e difformità indicati in narrativa, nonché la perdita di valore subita dalla
unità immobiliare di proprietà degli odierni opponenti, il tutto secondo la
valutazione di cui alle perizie di parte opponente e C.T.U. versate in atti, ovvero
come emerso dall'istruttoria espletata;
- conseguentemente, condannare la
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei CP_1
danni in favore degli attori pari a Euro 156.003,37, oltre IVA, come da relazione
peritale dell'IN. depositata in data 28 ottobre 2022 e successiva Per_4
integrazione datata 20 dicembre 2023, somma necessaria per eliminare i vizi e
difetti per cui è causa, ovvero nella maggiore o minor somma emersa
dall'espletata istruttoria e/o ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo. Condannare altresì CP_1
pagina 20 di 62 per le causali in narrativa spiegate, al pagamento della somma corrispondente
alla perdita di valore subita dall'unità immobiliare, nonché al risarcimento dei
danni subiti e subendi conseguenti al disagio connesso e conseguente alla
necessaria effettuazione dei lavori di ripristino presso l'immobile per cui è causa
ed agli ulteriori danni accertati e quantificati nel corso del giudizio, come da CT
espletata e perizie di parte attrice allegate, così come emerso ad istruttoria
espletata, ovvero nella somma che il Giudice vorrà determinare anche in via
equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto sino al soddisfo. - sempre in via riconvenzionale, condannare la
in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione dei CP_1
costi che gli attori hanno sostenuto a titolo di compenso a professionisti per
incarichi di sopralluogo e redazione di elaborati peritali, sia per periti di parte
opponente sia per l'espletata CT, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-
condannare la in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
rifusione in favore degli attori delle spese e competenze relative al procedimento
per accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Pesaro procedimento civile n.
2044/2017 R.G.), oltre interessi e rivalutazione monetaria. 4) in via subordinata,
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande
formulate dalla dichiarare la compensazione a qualsiasi titolo Controparte_1
pagina 21 di 62 tra le somme eventualmente dovute dai signori e Parte_1 Parte_2
con quelle dovute dall'odierna opposta ai medesimi a titolo di risarcimento dei
danni per le causali di cui al punto sub. 3); 5) In ogni caso, con vittoria di spese,
funzioni ed onorari di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Per Nuova Casa CP_1
“voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare e pregiudiziale in
rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice per decadenza degli attori
dal diritto alla garanzia e per intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia, sia
ex art. 1669 c.c. che ex art. 1495 c.c.; in subordine e nel merito, in via preliminare
e pregiudiziale dichiarare che gli attori non hanno diritto alla garanzia per
esclusione convenzionale della stessa, ai sensi dell'art. 1487 c.c.; in via gradata e
nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto;
condannare,
inoltre, gli attori al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, compresi
quelli dovuti per il procedimento per accertamento tecnico preventivo, con gli
accessori di legge (rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Si chiede,
inoltre, la conferma del D.I. n.807/2021 del Tribunale di Pesaro in data
22/10/2021.”
Per , : CP_2 CP_3
pagina 22 di 62 “voglia l'On.Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e pregiudiziale in
rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice per decadenza degli attori
dal diritto alla garanzia e per intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia, sia
ex art. 1669 c.c. che ex art. 1495 c.c.; in subordine e nel merito, in via preliminare
e pregiudiziale dichiarare che gli attori non hanno diritto alla garanzia per
esclusione convenzionale della stessa, ai sensi dell'art. 1487 c.c.; in via gradata e
nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto, essendo il
concludente completamente estraneo ai rilievi ed agli addebiti descritti nell'atto di
citazione, con la condanna degli attori al pagamento delle spese e dei compensi
del giudizio, con gli accessori di legge e con distrazione in favore del sottoscritto
difensore anticipante ai sensi dell'art.93 c.p.c.”
Per : CP_4
“piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro, ogni contraria eccezione disattesa, in via
preliminare di rito rimettere la causa in istruttoria ed ammettere le seguenti
richieste istruttore come formulate in atti: A) Si chiede ammettersi interrogatorio
formale degli attori e delle altre parti convenute, legale rappresentante della
[...]
degli Eredi IN. e dell'IN. Controparte_8 Persona_7 Parte_3
, sui seguenti capitoli: 1) vero che il Sig. prima della
[...] Parte_1
sottoscrizione dell'atto di acquisto visionava l'immobile oggetto di causa;
2) vero
pagina 23 di 62 che il Sig. e la Sig.ra accettavano l'immobile, come Parte_1 Parte_2
da dichiarazione che si mostra al teste e prodotta come documento 2 nel
fascicolo di parte del Geom. B) Si chiede la rinnovazione della CP_4
consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni esposte dalla difesa della CP_8
e dell'IN. . La consulenza risulta viziata e
[...] Persona_7
radicalmente nulla, per non aver rispettato i principi del contradditorio e per aver
parte attrice ampliato l'oggetto dell'indagine a fatti mai dedotti negli atti di causa.
e per l'effetto in via preliminare di merito dichiarare l'intervenuta decadenza e/o
prescrizione dell'azione, e per l'effetto respingere la domanda attorea;
nel merito
dichiarare che il Geom. non ha responsabilità per i fatti di causa, e CP_4
conseguentemente respingere per le ragioni di cui in atti, la domanda attorea in
quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, accertato e dichiarato che ogni
responsabilità per i difetti o vizi ove in concreto sussistenti è imputabile alla CP_8
in persona del legale rappresentante p.t. dell'IN. Controparte_1 Parte_3
e dell'IN. , e per esso i propri eredi, condannando gli
[...] CP_7
stessi, in solido tra loro a tenere indenne il Geom. da ogni CP_4
conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare in capo al Geom.
[...]
per effetto delle domande giudiziali proposte avverso lo stesso per i fatti CP_4
per cui è causa. in ulteriore subordine nella denegata ipotesi di accoglimento
pagina 24 di 62 della domanda attorea dichiarare la compagnia assicuratrice CO
, in persona del legale rappresentante p.t., per le ragioni indicate in atti
[...]
tenuta a manlevare, garantire e tenere indenne il Geom. da ogni CP_4
conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare in capo al Geom.
[...]
per effetto delle domande giudiziali proposte avverso lo stesso per i fatti CP_4
per cui è causa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”
Per : Parte_3
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pesaro, contrariis reiectis ed in totale
accoglimento della domanda del convenuto IN. , in via Parte_3
assolutamente pregiudiziale e preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione
in relazione alle istanze spiegate dagli attori nei confronti dell'IN. Parte_3
medesimo per violazione del disposto del n. 4 dell'art. 163 c.p.c., e per l'effetto
condannare gli attori , in solido fra loro, alle spese Parte_1 Parte_2
e competenze del presente procedimento in favore dell'IN. . In Parte_3
denegata ipotesi, accertato che la domanda spiegata nei confronti del convenuto
è destituita da ogni fondamento in fatto ed in diritto, rigettare la domanda stessa
e, per l'effetto, condannare gli attori alle spese e competenze del presente
procedimento, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Per DAC: CO
pagina 25 di 62 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, previe le migliori declaratorie e statuizioni del caso: IN VIA
PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione
dall'azione da parte degli attori e, per l'effetto respingere le domande svolte da
questi ultimi nei confronti dell'Assicurato – Geom. con assorbimento CP_4
della domanda di manleva e indennizzo da esso avanzata nei confronti di
[...]
; - accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto CO
di citazione in quanto palesemente generica ed avente finalità esplorativa e, per
l'effetto, rigettare le domande attoree;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e
dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Geom. CP_4
per i fatti di causa e, pertanto, respingere tutte le domande proposte nei confronti
dello stesso in quanto infondate nell'an e nel quantum debeatur, con
assorbimento della domanda di manleva e indennizzo da esso avanzata nei
confronti di . IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e CO
non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte contro il Geom.
con accertamento di qualsivoglia sua responsabilità, accertare e CP_4
dichiarare che la polizza azionata non opera in favore dell'Assicurato per le
ragioni indicate in atti e, pertanto, respingere ogni domanda di manleva e
indennizzo svolta dal Geom. nei confronti di . CP_4 CO
pagina 26 di 62 IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento delle domande svolte contro il Geom. con accertamento di CP_4
qualsivoglia sua responsabilità, nonché di accoglimento della domanda di
manleva svolta nei confronti di , condannare CO
quest'ultima a manlevare e tenere indenne l'Assicurato, per la sola quota che
questo sarà tenuto a pagare in favore degli attori, comunque nei limiti del
massimale indicato in polizza, pari ad € 1.000.000,00, ferma l'applicazione della
franchigia pari ad Euro 5.000,00, nonché la riduzione dell'indennizzo per i motivi
meglio indicati al punto 3.2, lett. a) e b), e considerata l'operatività della polizza a
secondo rischio”.
MOTIVAZIONE
1 – Con atto di citazione in data 20.5.2021 Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio nonché il geometra , Controparte_1 CP_4
l'ingegnere e l'ingegnere , per sentirli Parte_3 CP_7
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni dai medesimi assunte.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano d'aver acquistato da il fabbricato di civile abitazione sito in EF, via Tiziano n. Controparte_1
2, con atto del 20.12.2013, costruito dalla stessa società convenuta, la quale pagina 27 di 62 aveva nominato il VI quale progettista e direttore dei lavori architettonici, il quale progettista e direttore dei lavori strutturali ed il quale Parte_3 CP_7
collaudatore; che all'esito dei lavori eseguiti l'edificio aveva mostrato difetti di costruzione analiticamente esposti nella citazione;
che in base ad una perizia fatta eseguire in sede di accertamento preventivo erano stati accertati i vizi e determinati i costi per gli interventi di rispristino, di cui chiedevano l'integrale ristoro ai sensi ai sensi dell'art. 1669 c.c., oltre a compensi di professionisti, oneri di sistemazione dei vizi emersi di seguito all'accertamento, danni da deprezzamento e “disagio” conseguente all'esecuzione dei lavori.
Si costituiva la quale contestava le domande, Controparte_1
eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto;
eccepiva, altresì, che i compratori avevano rilasciato una “dichiarazione liberatoria” come da allegata scrittura;
che i vizi erano insussistenti o imputabili al committente, nè incidevano sulla utilizzabilità dell'immobile. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande con il favore delle spese.
Si costituiva , il quale contestava le domande, eccependo CP_7
la decadenza e la prescrizione del diritto;
eccepiva, altresì, che i compratori avevano rilasciato una “dichiarazione liberatoria” come da allegata scrittura;
declinava altresì ogni responsabilità per aver unicamente certificato, come pagina 28 di 62 collaudatore, l'esecuzione dei calcoli statici e la resistenza dei materiali.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande con il favore delle spese.
Si costituiva , il quale contestava le domande, eccependo la CP_4
decadenza e prescrizione del diritto;
eccepiva, altresì, che i vizi erano insussistenti, né erano comunque a lui imputabili quale progettista architettonico.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande e, in subordine, per la condanna di e di a Controparte_1 Parte_3 CP_7
tenerlo indenne;
chiedeva, altresì, il differimento della prima udienza onde chiamare in causa di , per essere dalla stessa tenuto CO
indenne.
Si costituiva , il quale eccepiva la nullità della citazione Parte_3
per mancata determinazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda;
eccepiva anche che i vizi non erano ad esso imputabili quale progettista delle strutture.
Differita la prima udienza, si costituiva , la quale CO
contestava le domande, eccependo che l'azione era prescritta;
che la citazione era nulla per mancata esposizione degli elementi di fatto e diritto;
che gli attori avrebbero dovuto azionare la polizza decennale postuma, che era onere dell'assicurato provare il rischio coperto dal contratto;
che la polizza copriva solo il rischio di attività espletata in nome e per conto di associazioni professionali;
che pagina 29 di 62 il era decaduto dalla garanzia, in quanto non aveva osservato il termine CP_4
di trenta giorni per la denuncia del sinistro con conseguente decadenza e vizio del consenso della assicuratrice;
che si trattava, in ogni caso, di polizza di secondo rischio, con massimale e franchigia. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande e, in subordine, per la riduzione dell'indennizzo.
Con separato atto di citazione in data 22.12.2021 e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio proponendo opposizione al
[...] Controparte_1
decreto ingiuntivo che quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di
€.16.000,00 quale prezzo residuo della vendita dell'immobile. Eccepivano d'aver pagato la somma di €.1.600,00 e che nulla era dovuto in ragione dei vizi dell'immobile. Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo,
domandando in via riconvenzionale la condanna di al Controparte_1
risarcimento dei danni in misura pari ai costi di ripristino, oltre al risarcimento del danno da deprezzamento, “disagio” e costi per compensi a professionisti, con subordinata compensazione.
Si costituiva la quale, riconosciuto il pagamento di Controparte_1
€.1.600,00, deduceva che il credito residuo era liquido a differenza di quello risarcitorio, oggetto di separato giudizio. Concludeva, pertanto, per la conferma del decreto per la minor somma dovuta.
pagina 30 di 62 Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione, i procedimenti erano riuniti.
A seguito di decesso del convenuto riassunta la causa, si costituivano gli CP_7
eredi e , confermando le precedenti difese. CP_2 CP_3
In istruttoria erano assunte alcune prove testimoni ed aveva corso una consulenza tecnica.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 10.10.2024.
2 – L'eccezione processuale di nullità della citazione è infondata, giacché
nell'atto introduttivo è determinata la cosa oggetto della domanda (risarcimento dei danni) e sono esposte le ragioni della pretesa (con riferimento al contratto di acquisto, ai singoli incarichi professionali, ai difetti della costruzione analiticamente indicati con riferimento ai singoli inadempimenti).
3 – Nel merito, è documentato il contratto di compravendita concluso dagli attori con avente ad oggetto l'immobile indicato (v. doc. 1 attori) Controparte_1
con le caratteristiche costruttive di cui al “capitolato” sottoscritto dalle parti (v. doc.
5 attori).
Il consulente d'ufficio, esaminando analiticamente le opere allo scopo di verificare, secondo l'incarico ricevuto e nei limiti dei quesiti, la qualità
dell'esecuzione, ha riscontrato all'esito di approfondite indagini (v. relazione pagina 31 di 62 28.10.2022; relazione 20.12.23), la sussistenza di numerosi difetti quali: 1)
mancanza del tetto ventilato previsto dal contratto (v. doc. 5, punto 7); 2)
distacchi ed ammaccature delle scossaline poste lateralmente alle falde di copertura, imputabili ad errata posa in opera e montaggio (senza viti o con viti fissate male); 3) inesatta realizzazione della impermeabilizzazione sotto i pannelli fotovoltaici, in quanto la guaina bituminosa non ardesiata è esposta all'azione del sole con l'effetto di degrado del materiale non protetto, in difformità dal capitolato che prevede la posa di una guaina bituminosa sulla copertura (v. doc. 5 punto 7);
4) erronea realizzazione del tubo della cappa aspirante della cucina, che invece di essere portato sopra la falda di copertura, come prescritto dalle norme tecniche
(UNI 7129/2008), è stato fatto fuoriuscire sotto l'aggetto del cornicione, con effetto di annerimento all'intradosso del cornicione per il ristagno dei fumi aspirati;
5) sconnessione delle mattonelle del marciapiedi, in quanto posate, non a regola d'arte, su uno strato di ghiaino e sabbia di modestissimo spessore, anziché su soletta in cemento armato in difformità dal progetto (tavola A02 – All. 5.13; tavola
6 All. 5.36); 6) struttura portante del garage realizzata in difformità dal progetto
(era prevista una struttura autonoma con giunti che non esistono) ed in contrasto con la normativa urbanistica e sismica;
7) vespaio aerato al piano terreno realizzato senza griglie di uscita dei condotti di ventilazione (in contrasto con l'art.
pagina 32 di 62 76 comma 3 del REC); 8) mancanza di un apparato drenante al contorno dell'edificio quale opera compensativa ai difetti del vespaio;
9) sigillatura molto approssimativa delle tubazioni all'interno del foro che attraversa il tamponamento di copertura del garage;
10) degrado della parte terminale del tavolato dei balconi;
11) mancanza del prescritto progetto ex lege n. 10/1991 (si aggiunge che il pannello solare installato nella corte scoperta è troppo piccolo ed inoltre non è
dotato né di tubazioni sufficientemente isolate e resistenti agli agenti atmosferici,
né di accessori e sistemi di regolazione idonei a garantire un corretto funzionamento e rendimento di produzione di acqua calda sanitaria;
inoltre andrebbe recintato); 12) fessurazioni del rivestimento a cappotto per mancata prosecuzione della reticella da intonachino fino agli spigoli del fabbricato, con effetto di mancata protezione di zone della costruzione e penetrazione di insetti
(evento avvenuto: v. dep. ; 13) infiltrazioni per difetti della Testimone_1
impermeabilizzazione sotto la falda con impianto fotovoltaico e conseguente interessamento del quadro elettrico (v. seconda relazione;
zona A), del balcone
(zona B, zona C), nella copertura del garage (zona D); delle infiltrazioni hanno dato conferma anche i testimoni con riscontro documentale (video, fotografie tempestivamente depositati: v. dep. ; ; Testimone_2 Persona_2 Tes_3
); 14) riduzione della superficie utile del garage in dipendenza della
[...]
pagina 33 di 62 difformità sismica del garage (dovendo realizzarsi i giunti di 7 cm per parte ed i pannelli portanti di 9 cm per parte) pari a circa 34 cm in meno rispetto alla larghezza attuale;
15) le travi aggettanti “a mensola” dei balconi non esplicano una idonea funzione quali gocciolatoi con effetto di eccessiva percolazione di acqua lungo questi elementi che, inevitabilmente, si degradano in modo più
veloce rispetto a quanto sarebbe lecito attendersi;
16) gli archi della loggia, che sono apparentemente sostenuti da pilastri non sono strutture, essendo realizzati in polistirolo, mentre la parte soprastante gli archi è una struttura in legno a sbalzo (una pensilina); tra la casa e la base dei tre pilastri della loggia non prosegue la fondazione come indicato nei disegni di progetto, per cui tra i pilastri del portico non vi è la fondazione indicata nei disegni di progetto;
dagli elaborati progettuali non si evince alcunché circa le colonne del portico.
Si conferma, dunque, la sussistenza di vizi che hanno consistenza di gravi difetti rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c., giacché riguardano difformità strutturali,
attengono alla statica dell'edificio (v. garage;
portico; scossaline), all'osservanza della normativa sismica, al sistema di impermeabilizzazione del fabbricato (cfr. sul punto Cass. sez. un. 2017 n. 7756, secondo cui “sono gravi difetti dell'opera,
rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari
ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da
pagina 34 di 62 comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene,
secondo la destinazione propria di quest'ultimo”).
Secondo costante indirizzo, la responsabilità per “gravi difetti” posta dalla norma citata ha natura extracontrattuale (cfr. da ultimo Cass. 2023 n. 23470;
conformi Cass. 2019 n. 22093; Cass. 2019 n. 21719), e dunque ha un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione -
che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa -, perché operante anche a carico del progettista e del direttore dei lavori (cfr. Cass. 2002 n. 13158).
Dei vizi in discorso rispondono le parti convenute, e segnatamente
[...]
che, nell'incontestata qualità di venditore-costruttore (titolare del CP_1
permesso di costruire: v. doc. 2 attori), ha nominato (pacifico) il geometra CP_4
quale progettista e direttore dei lavori architettonici, l'ingegnere quale Parte_3
progettista e direttore dei lavori strutturali, l'ingegnere quale collaudatore. CP_7
In specifico si rileva, quanto a che, in base alla Controparte_1
giurisprudenza consolidata, l'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. può essere esercitata anche nei confronti del venditore che sia, al tempo stesso, costruttore
(venditore-costruttore) del bene e non solo nei confronti dell'appaltatore, essendo la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. sancita per una finalità di pagina 35 di 62 interesse generale, quale quella della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici e della pubblica incolumità (cfr. Cass. 2012 n. 2238; Cass. 2006 n. 7634;
Cass. 2002 n. 11947; Cass. 1998 n. 9853; Cass. 1998 n. 3146). Ne discende che la norma è applicabile nei confronti del venditore quando questi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità (cfr. Cass. 2012 n. 2238; Cass. 1994 n. 5514; Cass. 1987
n. 1618; Cass. 1986 n. 6585; Cass. 1985 n. 5463). La disciplina dell'art. 1669
c.c., relativa anche ai gravi difetti dell'opera, si applica, dunque, non solo nei confronti dell'appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari (cfr. Cass.
2000 n. 10719), essendo il venditore costruttore anche tenuto a riscontrare le eventuali carenze del progetto (cfr. Cass. 1986 n. 4531).
Quanto al direttore dei lavori, parimenti ben noti sono i principi della
Suprema Corte secondo cui «in tema di responsabilità conseguente a vizi o
difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente
presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di
risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti
l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse
intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di
pagina 36 di 62 realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire,
onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale
concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano
pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità
sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità
dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione
dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il
professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al
riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in
difetto, di riferirne al committente» (Cass. 2005 n. 15255; v. anche Cass. 2006 n.
4366 in cui si specifica altresì che «l'attività del direttore dei lavori per conto del
committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non
richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di
operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione
dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare,
attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da
attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole
dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati»).
pagina 37 di 62 Nella fattispecie, oltre alle rilevate carenze progettuali, si rilevano macroscopici errori esecutivi, taluni implicanti vistose difformità, non solo rispetto al contratto, ma anche e soprattutto rispetto al progetto, che avrebbero dovuto essere rilevate dal direttore dei lavori, prima, e dal collaudatore poi. Come
osservato dal c.t.u. “tutti hanno eluso specifiche incombenze relative al rispetto
della normativa di settore (eclatante il mancato deposito della verifica ai sensi
della Legge 10/1991) nonché agli obblighi che la legge assegna ai ruoli ricoperti
dai vari soggetti: si pensi all'esecuzione di varianti strutturali difformi dal progetto
da parte dell'esecutore e la loro accettazione – o mancato controllo – nonché
certificazione come regolari da parte del progettista/D.L. strutturale o del
Collaudatore; si pensi alla D.L. architettonica nella confermata (a verbale) non
conoscenza dei materiali che avrebbero dovuto comporre le stratigrafie e nella
mancata raccolta delle certificazioni;
si pensi ad alcuni palesi inadempimenti
contrattuali, e comunque anche alla responsabilità del proprietario/venditore in
eligendo et vigilando”.
3 – A fronte di quanto esposto i convenuti oppongono: a) la prescrizione e decadenza del diritto azionato;
b) l'effetto impeditivo della garanzia per vizi conseguente alla “dichiarazione liberatoria” rilasciata dagli attori a CP_1
con scrittura in atti (doc. 2 convenuta); c) l'esclusione della responsabilità in pagina 38 di 62 ragione della “possibilità” per gli attori di ottenere l'indennizzo in base alla polizza decennale postuma.
3.1 - Riguardo all'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dai convenuti ed , si rileva quanto a CP_1 CP_7 CP_4 CP_5
che la stessa ha espresso riconoscimento dei vizi con impegno Controparte_1
di emendare l'opera come da scrittura 25.10.2016 (v. doc. 6 attori), con l'effetto di esonero dall'onere di denuncia (art. 1667 comma 2 c.c., riferibile, "in parte qua",
anche ai gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c.: cfr. in tal senso Cass. 2000 n. 6682) e conseguente inapplicabilità dei termini brevi di prescrizione previsti in materia di appalto (cfr. sul punto Cass. 2022 n. 19343).
Quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizione dei restanti convenuti,
va ribadito, con la giurisprudenza di legittimità, che la denunzia dei vizi deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, “la quale si intende verificata
quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva
della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione
dell'opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto,
la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di
manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. 2023 n. 13707).
L'onere di denuncia sorge, dunque, “non già per effetto della semplice
pagina 39 di 62 manifestazione e percezione del difetto costruttivo, ma per effetto della
riconducibilità del difetto alla fattispecie legale, e cioè per effetto della rilevanza
del difetto stesso come segnale di rovina, di evidente pericolo di rovina o di gravi
vizi dell'opera e, ancora, dell'accertamento della sua dipendenza da insufficienza
della attività di progettazione o di esecuzione del suo autore e della imputabilità a
costui di tale insufficienza di attività”, talché qualora gli estremi dei difetti
“possano con certezza emergere soltanto da una consulenza tecnica, è dal
momento del deposito di quest'ultima che decorre il termine annuale per la
denunzia” (Cass. 1999 n. 14218).
Ciò posto, si rileva che la difesa del assume che la scoperta dei CP_7
vizi, da cui dovrebbe farsi decorrere il termine annuale di denuncia, sarebbe da individuarsi nella missiva in data 25.2.2015 (v. doc. 2 , ma il documento CP_7
non attiene ai vizi di cui è causa, se non relativamente alle infiltrazioni che non sono un vizio, ma una manifestazione di un difetto, mentre la conoscenza della gravità dei difetti e della loro derivazione causale è nella specie riscontrabile con l'accertamento peritale preventivo del 4.11.2019 (v. doc. 9 attori), cui è seguita la denuncia con missive 21.5.2020 e 9.6.2020 (v. doc. 11, 12 attori) e la richiesta di mediazione in data 4.9.2020 (v. doc. 13; con gli effetti della domanda giudiziale ex art. 5 comma 6 d.lvo n. 28 del 2010, ratione temporis vigente).
pagina 40 di 62 Medesime considerazioni vanno fatte per la comunicazione in data
6.6.2016 con allegata perizia del 25.5.2016 (v. doc. 4, 4 bis attori), da cui i convenuti ed pretendono di trarre la conoscenza dei CP_4 CP_5
difetti, rilevante agli effetti del termine legale di denuncia, atteso che la missiva e l'allegata relazione tecnica attengono unicamente alla manifestazione esteriore dei vizi, non anche alla loro derivazione causale (errori progettuali, errori esecutivi, omessa vigilanza, ecc.), né all'imputabilità ai singoli soggetti coinvolti,
né ancora alla rovina o pericolo di rovina del fabbricato.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione sono, dunque, infondate.
3.2 - Quanto alla “dichiarazione liberatoria, con cui gli attori hanno pattuito che la venditrice non sia soggetta alle garanzie attribuite al venditore (“parte
acquirente, con la sottoscrizione del presente verbale, ai sensi dell'art. 1487 c.c.,
esclude espressamente, rinunziandovi, a tutte le garanzie da parte alienante), si tratta di dichiarazione priva di effetto impeditivo dell'invocata responsabilità.
Proprio perché la responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. non si configura come responsabilità da inadempimento contrattuale ma come responsabilità
extracontrattuale legata ad esigenze di ordine pubblico di conservazione e funzionalità degli edifici, per essa non è ammessa la facoltà delle parti di pagina 41 di 62 apportarvi deroghe o limitazioni, e la clausola di esonero da responsabilità
eventualmente pattuita, come nella specie, non ha effetto.
In tal senso la costante giurisprudenza afferma che “in materia di appalto,
ove il committente agisca nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod.
civ., per il risarcimento dei danni conseguenti a gravi difetti di costruzione di un
immobile, non può operare tra le parti la clausola di esonero di responsabilità
eventualmente pattuita, trattandosi di responsabilità extracontrattuale” (Cass.
2008 n. 26609). Dunque, dalla circostanza che l'art. 1669 cod. civ. trascende il rapporto negoziale intercorrente tra le parti e gli interessi meramente privatistici sottesi alla sua instaurazione, per perseguire ragioni di interesse pubblico,
discende la nullità delle clausole di esclusione o limitazione della responsabilità
aggravata (cfr., in motivazione, Cass. 2024 n. 3659).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
3.3 – Quanto infine alla polizza decennale postuma, l'eccezione per cui gli attori avrebbero potuto azionare detta garanzia è, in primo luogo, priva di base fattuale non essendo prodotta detta polizza, di cui non è provata la stipulazione,
restandone ignoto il contenuto quanto alla copertura del rischio costituito dai vizi oggetto di causa;
l'eccezione è inoltre priva di rilievo, non essendo allegato quali pagina 42 di 62 sarebbero le implicazioni giuridiche dell'astratta possibilità di ricorso alla detta garanzia.
4 - Le eccezioni di decadenza, prescrizione ed esclusione della garanzia,
vanno dunque disattese, confermandosi che dei danni conseguenti ai vizi rispondono i convenuti nelle indicate qualità.
Riguardo alla responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, si rileva che tanto il geometra (progettista e direttore dei lavori architettonici), quanto CP_4
l'ingegnere (progettista e dei lavori strutturali) e l'ingegnere Parte_3 CP_7
(collaudatore strutturale ed attestatore della rispondenza energetica) negano la propria responsabilità per i vizi denunciati ex art. 1669 c.c., imputandoli all'impresa costruttrice o agli altri professionisti chiamati in giudizio (v. comparsa
VI pg. 8; comparsa pg. 6; comparsa pg. 9). Parte_3 CP_7
Con tali allegazioni le indicate parti convenute hanno eccepito l'esclusione del vincolo di solidarietà passiva (cfr., nel senso che la negazione a monte di ogni responsabilità in ordine ad alcuni degli eventi dannosi contestati ha valenza di eccezione di esclusione della solidarietà, Cass. 2024 n. 14502).
Questo in linea con il principio secondo cui l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza pagina 43 di 62 con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato,
sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi,
sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è
necessario verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione,
vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente, ponendosi quale suo antecedente causale necessario (cfr. Cass. 2021
n. 1842; Cass. 2014 n. 20192; Cass. 2020 n. 604).
Nella fattispecie, alla stregua delle risultanze peritali, è da ritenere che per alcuni difetti rilevati, avuto riguardo alle rispettive cause, vi è la responsabilità
dell'impresa costruttrice e del direttore dei lavori architettonici (tetto ventilato,
lattoniere, impermeabilizzazione sotto fotovoltaico, scarichi e ventilazione,
pagina 44 di 62 marciapiedi, drenaggio fondazioni, copertura garage, balconi, intonachino, testate a mensola balconi), per altri vizi vi è la responsabilità dell'impresa costruttrice, del progettista e direttore dei lavori strutturale, nonché del collaudatore (struttura portante garage, pilastri loggia), per altri dell'impresa costruttrice, del progettista e direttore dei lavori architettonici e del collaudatore (progetto Legge 10/1991), per altri infine dell'impresa costruttrice e del progettista-direttore dei lavori strutturali
(riduzione superficie utile del garage). Tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno conseguente alle limitazioni d'uso dell'immobile correlate all'esecuzione dei lavori di sistemazione.
5 – Per quanto esposto, gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni consistenti nei costi per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dell'edificio e delle condizioni di stabilità, avendo l'obbligazione risarcitoria per equivalente il fine del “totale ripristino dell'edificio” (Cass. 2017 n. 15846).
La relazione del consulente contiene la stima analitica di detti costi nell'importo complessivo, espresso ai lavori attuali, di €.156.003,37 (v. seconda relazione prospetto pg. 20), in cui sono inclusi l'i.v.a., che è dovuta al danneggiato (cfr. Cass. 2022 n. 33369, secondo cui “il risarcimento del danno si
estende agli oneri accessori e conseguenziali per cui, se lo stesso è stato
liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il
pagina 45 di 62 risarcimento deve comprendere anche l'Iva, pur se la riparazione non è ancora
avvenuta, a meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia
diritto alla detrazione o rimborso dell'Iva versata per tale riparazione”), nonché il danno per limitazioni all'uso dell'immobile conseguenti all'esecuzione dei lavori
(€.1.788,00), quello da deprezzamento del fabbricato per vizi non altrimenti emendabili (v. riduzione superficie garage;
classe energetica) ed il danno per costi di riparazione del quadro elettrico in €.2.134,00, danneggiato a seguito di infiltrazioni (v. dep. ; fattura doc. 22 attori). Testimone_3
Spetta, altresì, agli attori il risarcimento per costi di disinfestazione vespe in
€.183,00 (v. dep. , ; fattura doc. 25). Persona_2 Testimone_1
In ragione delle concorrenti responsabilità, la condanna va espressa come segue: e , in solido tra loro, per la somma di Controparte_1 CP_4
€.86.750,47 (€.41.148,28 + €.3.309,76 + €.2.918,50 + 2.134,00 + 183,00 +
€.805,66 + €.10.270,70 + 8.980,51 + 43,89 + €.1.085,17 + €.3.518,54 +
11.267,29 + 1.085,17); , Controparte_1 Parte_3 CP_7
(e per esso gli eredi e ), in solido tra loro, per la CP_2 CP_3
somma di €.29.159,02 (€.15.611,47 + €.13.547,55); Controparte_1 CP_4
(e per esso gli eredi e ), in
[...] CP_7 CP_2 CP_3
solido tra loro, per la somma di €.37.032,88; Controparte_1 Parte_3
pagina 46 di 62 , in solido tra loro, per la somma di €.1.456,00; Pt_3 Controparte_1
, , (e per esso gli eredi CP_4 Parte_3 CP_7 [...]
e ), in solido tra loro, per la somma di €.1.788,00. CP_2 CP_3
Su dette somma spettano agli attori la rivalutazione monetaria in base agli indici ST (per famiglie di operai ed impiegati) con decorrenza dalla stima del consulente tecnico (20.12.2023) - avendo il c.t.u. espresso la propria valutazione in moneta attuale alla data del deposito della relazione – sino alla data della presente sentenza.
In difetto di specifiche allegazioni circa l'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (cfr. Cass. 2007 n. 22347; Cass. 2010 n.
3355), si riconoscono gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
5 – Generica e non provata è la domanda di risarcimento relativa ai “costi
che gli attori hanno sostenuto e/o sosterranno a titolo di compenso a
professionisti per incarichi di sopralluogo e redazione di elaborati peritali”, con la precisazione che “le spese ed i compensi per la CT” non costituiscono un danno, ma spese processuali soggette al relativo regime (art. 91 c.p.c.).
pagina 47 di 62 6.1 – Quanto alla domanda di pagamento del residuo prezzo del contratto di compravendita, oggetto di ricorso monitorio e del riunito giudizio di opposizione, si rileva che parte opponente, oltre ad un'eccezione di pagamento parziale (per €.1.600,00) – fondata per espresso riconoscimento - eccepisce d'aver “sospeso” il pagamento del residuo, pari ad €.14.000,00, a causa dell'inadempimento della controparte rispetto all'obbligazione di eliminazione dei vizi.
In tal modo è proposta eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), che la parte opponente, a fronte del decreto ingiuntivo chiesto ed emesso per il pagamento del prezzo residuo del bene alienato, solleva per paralizzare la pretesa ex adverso azionata con la domanda d'ingiunzione, senza essere onerata dal proporre altre domande od eccezioni al fine d'ottenere lo scopo prefissosi di non corrispondere quanto ritiene non dovuto in ragione del dedotto inadempimento della controparte (cfr. sul punto Cass. 2002 n. 9517).
L'eccezione così proposta trova fondamento nella corrispettività delle prestazioni e nell'accertato inadempimento della venditrice per inesattezza dell'attribuzione traslativa, essendo risultato il bene affetto da gravi difetti di consistenza non solo materiale, ma anche giuridica (per le rilevate difformità
urbanistiche). Valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti,
pagina 48 di 62 l'eccezione è conforme a buona fede, considerato che il mancato pagamento del prezzo residuo da parte degli opponenti è di entità minimale rispetto alla parte pattuita, e consequenziale rispetto all'inadempimento della società venditrice,
rimasta, peraltro, totalmente inadempiente all'obbligo di emenda dei vizi, assunto in via convenzionale.
L'opposizione va, dunque, accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
6.2 – domanda che, accertata la responsabilità esclusiva dei CP_4
restanti convenuti, gli stessi siano condannati a tenerlo indenne da ogni conseguenza del giudizio.
La domanda (“riconvenzionale trasversale”) è inammissibile, in quanto avanzata in difetto di istanza di differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c.
e di successiva notifica della citazione (richiesta l'una ed eseguita l'altra nei soli confronti di ). CP_5
La giurisprudenza di legittimità afferma al riguardo il principio per cui “nel
processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990,
caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può
proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso
attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo
pagina 49 di 62 a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c.,
con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla
notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito” (cfr. Cass. 2021 n.
12662)
La diversa impostazione (espressa da Cass. 2022 n. 9441 senza alcun espresso dissenso critico rispetto al citato precedente), fondandosi sulla assimilazione della cd. domanda trasversale alla riconvenzionale, trascura le ragioni - esposte dalla citata decisione del 2021 n. 12662 – che attengono alla pacifica applicazione alla domanda “trasversale” dei limiti di ammissibilità cui all'art. 106 c.p.c. e, pertanto, del modello prefigurato da detta disposizione quanto alle modalità di proposizione della domanda ed alla tutela dei diritti di difesa del destinatario, cui non può negarsi il godimento di un termine a comparire,
soprattutto in considerazione delle decadenze che verrebbero a maturare.
6.3 – Venendo alla domanda di garanzia proposta dal VI, si rileva che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, il «fatto costitutivo» della pretesa dell'assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è l'avverarsi d'un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto (cfr. Cass. 2019 n. 26813).
pagina 50 di 62 L'affermazione va integrata con il principio per cui il creditore che agisca per l'adempimento deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza. Ne consegue che le eventuali limitazioni alla copertura assicurativa non costituiscono fatti generativi del credito dell'assicurato,
ma piuttosto fatti limitativi del debito dell'assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest'ultimo, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c.
Nella specie, è documentato il contratto di assicurazione avente ad oggetto la responsabilità civile verso terzi come da scrittura con efficacia dal 28.10.2013
al 28.10.2021 (v. doc. 3 doc. 2 ; comparsa di risposta CP_4 CP_5
pg. 10). CP_5
Il convenuto ha, inoltre, allegato il fatto generatore del diritto all'indennizzo,
ossia il sinistro posto a fondamento della domanda attrice, avente le caratteristiche (responsabilità professionale) descritte nel contratto (art 1 doc. 2
) che riguarda non solo “l'associazione professionale”, “lo studio CP_5
associato”, “la società”, ma anche la persona fisica del contraente (v. polizza pg.
1, doc. 2 ). Il convenuto ha dato, dunque, prova del titolo che CP_5
legittima il diritto di garanzia.
A fronte di ciò, la difesa dell'assicuratore formula diverse di eccezioni di inoperatività totale o parziale della polizza.
pagina 51 di 62 6.3.1 – E', anzitutto, invocata l'applicazione della clausola art. 5 sez. C,
laddove è previsto che “l'assicurato deve dare comunicazione scritta agli
assicuratori di ogni aggravamento o cambiamento del rischio. Gli aggravamenti o
cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1898 del
codice civile)”.
La difesa della Compagnia richiama la clausola per collegarla alla mancata comunicazione della richiesta di risarcimento (v. comparsa di risposta pg. 11), ma tale evento non costituisce “aggravamento” ai sensi della norma citata, atteso che
“ricorre ipotesi di aggravamento del rischio nel contratto di assicurazione, ai sensi
ed agli effetti di cui all'art 1898 cod civ, qualora una nuova situazione, non
prevista e non prevedibile, incida in via stabile e durevole sulla gravità ed
intensità del rischio assunto dall'assicuratore, si da alterare l'equilibrio fra questo
ed il premio pattuito, oltre il limite della normale alea contrattuale” (Cass. 1978 n.
2566).
L'eccezione è, dunque, priva di fondamento.
6.3.2 – Eccepisce, altresì, l'assicuratrice che, in base all'art. 6, l'assicurato avrebbe dovuto dare comunicazione scritta, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, della richiesta di risarcimento entro trenta giorni dalla data in cui pagina 52 di 62 sia venuto a conoscenza di qualsiasi richiesta di risarcimento a lui presentata, e richiama le numerose missive con le quali gli attori ebbero a manifestare la richiesta di risarcimento dal febbraio 2015 sino all'invito alla mediazione del
24.9.2020, avendo invece l'assicurato provveduto a denunciare il sinistro solo il
2.9.2021.
La clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, sancisce a carico dell'altro contraente (l'assicurato) una decadenza (dal diritto all'indennizzo), onde per cui costituisce una clausola vessatoria (art. 1341 comma
2 c.c.) priva di effetto in quanto non specificamente approvata.
In tal senso (con esplicito riferimento alla vessatorietà) si è affermato che
“in tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla la clausola che pone a
carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento la
decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà, atteso che una siffatta
clausola contrasta non solo con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le
clausole che impongono decadenze, ma, altresì, con l'art. 2965 c.c., che
commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono
eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto, tra le quali
rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del
terzo, autonoma e non calcolabile” (Cass. 2020 n. 8894)
pagina 53 di 62 L'eccezione è, dunque, infondata.
6.3.3 – Quanto all'asserita reticenza dell'assicurato al momento del
“rinnovo” della polizza circa la richiesta risarcitoria, si prospetta, nella sostanza,
che lo stesso convenuto avrebbe agito con dolo o colpa grave agli effetti dell'art. 1892 c.c.
E' noto che attraverso le dichiarazioni dell'assicurato l'assicuratore acquisisce, prima della stipulazione del contratto, la conoscenza di tutte quelle circostanze, difficilmente acquisibile aliunde, che possono influire sul rischio in modo da renderne possibile l'esatta individuazione. Se per effetto delle dichiarazioni inesatte o delle reticenze l'assicuratore si rappresenta il rischio in modo inesatto, la formazione del suo consenso rimane necessariamente influenzata. E qualora la divergenza tra la situazione di rischio rappresentata e quella reale è tale che l'assicuratore non avrebbe prestato il consenso o lo avrebbe prestato a condizioni diverse (la stessa assicuratrice deduce nella fattispecie l'”alterata percezione del rischio”), le conseguenze previste, che si risolvono in altrettante forme di tutela dell'assicuratore, sono l'annullamento del contratto, il recesso, la riduzione dell'indennizzo.
Il tipo di conseguenza e, corrispondentemente, di tutela dipende dallo stato soggettivo dell'assicurato nel senso che è data l'azione di annullamento, se le pagina 54 di 62 dichiarazioni inesatte o reticenti sono – come si prospetta nella fattispecie - frutto di dolo o colpa grave, ed il recesso o la riduzione dell'indennizzo nell'ipotesi inversa di dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave e, cioè, in buona fede. Al di fuori delle conseguenze sopra indicate l'ordinamento non ne prevede altre con riferimento alle dichiarazioni inesatte o reticenti, sicché
arbitrariamente la difesa del terzo collega, nella specie, ad esse l'inoperatività del contratto di assicurazione.
Al riguardo la corte di legittimità ha affermato che “l'art. 1892 cod. civ., in
tema di dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurato, prevede un'ipotesi di
annullamento del contratto sempreché al riguardo venga proposta apposita
domanda, in difetto della quale alla violazione della norma non può ricollegarsi
l'effetto - non previsto dalla norma in esame - della inoperatività del contratto
assicurativo” (Cass. 2001 n. 8139).
In difetto, dunque, di domanda di annullamento, all'asserita eventuale reticenza dell'assicurato circa la pregressa esistenza di richieste di risarcimento non può collegarsi l'effetto invocato dall'assicuratore di non operatività del contratto.
L'eccezione va, perciò, disattesa.
pagina 55 di 62 6.3.4 – Si eccepisce, altresì, l'inadempimento dell'obbligo dell'avviso (art. 1913 c.c.) e del salvataggio (art. 1914 c.c.) con conseguente decadenza dal diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).
Secondo la S.C., “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente
all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore,
occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che,
mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art.
1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in
ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe
le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a
dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che
l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio
sofferto” (Cass. 2019 n. 24210).
Nella specie, l'assicuratrice, nell'eccepire la perdita del diritto all'indennizzo
(“inoperatività della polizza”) in conseguenza della violazione degli obblighi di cui agli artt. 1913 e 1914 c.c., non ha provato, né a ben vedere neppure dedotto, il dolo dell'assicurato, donde l'eccezione si rivela priva di fondamento.
pagina 56 di 62 6.3.5 – Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'operatività della polizza “a secondo rischio”, in difetto di prova e specifica allegazione circa l'esistenza di “altra assicurazione per lo stesso rischio”.
6.3.6 – E' fondata, né specificamente contestata, l'eccezione relativa alla franchigia di €.5.000,00 (l'indennizzo è ampiamente nei limiti del massimale).
6.3.7 – In conclusione, le eccezioni della Compagnia sono infondate, e la domanda di manleva va accolta nei limiti della prevista franchigia
7 – Le spese di lite sono regolate come segue.
7.1. – I convenuti in ragione della soccombenza, sono obbligati in solido a rifondere quelle degli attori, liquidate in relazione a ciascun giudizio riunito (cfr.
Cass. 2022 n. 27295) come in dispositivo.
Si escludono le spese – di natura non giudiziale - del procedimento di consulenza preventiva ai fini della composizione della lite (ex art. 696 bis c.p.c.: v.
doc. 8 attori), in quanto non provate e non documentate (cfr. nel senso che “le
spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle
spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura
giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione
da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate
pagina 57 di 62 all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e
documentate, Cass. 2023 n. 30854).
7.2 – , quale soccombente sulla domanda di CO
garanzia, cui ha infondatamente resistito, è tenuta a rifondere le spese di lite in favore del chiamante CP_4
7.3 – Si compensano le spese di lite tra il d i restanti convenuti in CP_4
ragione della rilevata inammissibilità ex officio della domanda.
7.4 – Le spese di consulenza tecnica restano definitivamente a carico dei convenuti e del terzo in quote uguali.
7.5 – Va, infine, respinta la domanda di risarcimento per lite temeraria proposta dagli attori per mancanza di prova del danno genericamente allegato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_4
e , e per esso gli eredi
[...] Parte_3 CP_7 CP_2
e , con la chiamata in causa di , nonché CP_3 CO
sulla causa riunita promossa da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
così provvede: CP_1
pagina 58 di 62 1) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nonché , in solido tra loro, a risarcire a e CP_4 Parte_1
i danni patiti mediante pagamento in favore degli stessi Parte_2 Pt_1
e di €.86.750,47, oltre rivalutazione monetaria in base agli
[...] Parte_2
indici ST (per famiglie ed operai ed impiegati) dal 20.12.2023 alla data della presente sentenza e con gli interessi legali da quest'ultima data al saldo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nonché , , e per esso gli eredi Parte_3 CP_7
e , in solido tra loro, a risarcire a e CP_2 CP_3 Parte_1
i danni patiti mediante pagamento in favore degli stessi Parte_2 Pt_1
e di €.29.159,02, oltre rivalutazione monetaria in base agli
[...] Parte_2
indici ST (per famiglie ed operai ed impiegati) dal 20.12.2023 alla data della presente sentenza e con gli interessi legali da quest'ultima data al saldo;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nonché , , e per esso gli eredi CP_4 CP_7 [...]
e , in solido tra loro, a risarcire a e CP_2 CP_3 Parte_1 Pt_2
i danni patiti mediante pagamento in favore degli stessi e
[...] Parte_1
di €.37.032,88, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Parte_2
pagina 59 di 62 ST (per famiglie ed operai ed impiegati) dal 20.12.2023 alla data della presente sentenza e con gli interessi legali da quest'ultima data al saldo;
4) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nonché , in solido tra loro, a risarcire a Parte_3 Pt_1
e i danni patiti mediante pagamento in favore degli stessi
[...] Parte_2
e di €.1.456,00, oltre rivalutazione monetaria in Parte_1 Parte_2
base agli indici ST (per famiglie ed operai ed impiegati) dal 20.12.2023 alla data della presente sentenza e con gli interessi legali da quest'ultima data al saldo;
5) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nonché , e , e per CP_4 Parte_3 CP_7
esso gli eredi e , in solido tra loro, a risarcire a CP_2 CP_3
e i danni patiti mediante pagamento in favore degli Parte_1 Parte_2
stessi e di €.1.788,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 Parte_2
in base agli indici ST (per famiglie ed operai ed impiegati) dal 20.12.2023 alla data della presente sentenza e con gli interessi legali da quest'ultima data al saldo;
pagina 60 di 62 6) accoglie l'opposizione proposta da e e, Parte_1 Parte_2
pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 807/2021 emesso da questo tribunale;
7) respinge la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata da Pt_1
e ;
[...] Parte_2
8) condanna , in persona del legale rappresentante pro CO
tempore, a tenere indenne di quanto dovesse pagare a CP_4 Pt_1
e per capitale, interessi e spese in esecuzione della
[...] Parte_2
presente sentenza dedotta la franchigia nella misura di €.5.000,00;
9) dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta da nei CP_4
confronti di , , nonché Controparte_1 CP_4 Parte_3 [...]
, e per esso gli eredi e;
CP_7 CP_2 CP_3
10) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nonché , , , e per esso CP_4 Parte_3 CP_7
gli eredi e , a rifondere, in solido tra loro, a CP_2 CP_3 Pt_1
e le spese di lite del giudizio di merito RG 1257/2021, che si
[...] Parte_2
liquidano in €.14.103,00 per compensi, €.12.692,70 ex art. 4 comma 2 d.m.
55/2014 ed €.786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al pagina 61 di 62 11) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a rifondere a e le spese del giudizio di Parte_1 Parte_2
merito RG 2893/21, che si liquidano in €.4.180,00 per compensi ed €.379,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
12) condanna , in persona del legale rappresentante CO
pro tempore, a rifondere a le spese di lite che si liquidano in CP_4
€.14.103,00 per compensi ed €.25,29 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
13) compensa le spese di lite tra , CP_4 Controparte_1 Parte_3
, , e per esso gli eredi e;
[...] CP_7 CP_2 CP_3
14) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreti 26.1.2023
e 11.1.2024, definitivamente a carico di , Controparte_1 CP_4
, , e per esso gli eredi e Parte_3 CP_7 CP_2 [...]
, nonché in quote uguali. CP_3 CO
Così deciso a Pesaro il 25.3.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 62 di 62 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – Di seguito l'esame delle domande dei convenuti.
15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;