Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5007/2023 R.G.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
dott.ssa Elena Contessi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado di modifica delle condizioni di divorzio ex art. art. 473-bis.29 c.p.c. promossa con ricorso depositato il 24.7.23 da
C.F. 1 assistito e difeso dall'avvocato MASSEROLI Parte 1 c.f. '
SIMONA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
C.F. 2 assistita e difesa dall'avvocato Controparte_1 c.f.
,
QUARANTA ANTONIO, come da procura in atti;
RESISTENTE
E
nella persona dell'avv. LOCATELLI BRUNELLA del Controparte_2 foro di Bergamo
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
per le parti come da precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 25.2.25 ex art. 473bis-28 cpc che si intendono trascritte
Con ricorso volto a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio delle parti il ricorrente conveniva in giudizio la ex moglie,
.Controparte_1 Premetteva, in fatto, di aver avuto dal matrimonio due figlie, Per 1 nata il [...], e Per_2 nata il 27 novembre del 2014, assumeva che i coniugi si erano separati con un accordo di separazione nel 2000, con separazione consensuale, omologata
1'11 luglio 2017, le cui condizioni venivano modificate nel 2018 ove, dopo esperita una CTU familiare, le figlie erano state affidate ai Servizi Sociali con il monitoraggio di questi ultimi.
Ricordava come, successivamente, era stato introdotto il giudizio per il divorzio che si era concluso con la conferma dell'affido delle minori ai Servizi Sociali, il monitoraggio del nucleo familiare ed il contributo, a suo carico, di € 350,00 a figlia, oltre al 50% della delle spese straordinarie, con la successiva modifica, ottenuta in sede di appello della sentenza nel 2021 per quanto concerneva il diritto di visita. Il ricorrente affermava che la situazione di conflitto e la relazione disfunzionale tra i genitori non era mutata rispetto a quella già evidenziata nei giudizi precedenti relativi alla crisi di coppia e come la coppia fosse stata addirittura dichiarata non mediabile per tale alta conflittualità, rilevava come anche gli stessi servizi sociali non erano riusciti ad incidere nell'ambito dei rapporti tra le parti, ciò con grossi problemi per lui, visto che la resistente, collocatrice delle figlie, continuava a porre problemi sulle modalità di visita senza rispettare neppure quanto statuito dalla Corte d'Appello di Brescia per es. per la visita nei fine settimana che doveva partire dal venerdì sera: previsione che mai era mai stato possibile attuare proprio perché, inspiegabilmente, la mamma poneva degli ostacoli, allo stesso modo di quanto avveniva per le telefonate che non rispettavano la frequenza indicata e si svolgevano con difficoltà. Egli richiamava quindi il contenuto delle relazioni svolte nel giudizio precedente avanti il Tribunale di Bergamo ove si evidenziava una situazione di disagio per entrambe le minori: Per 1 appariva iper- controllante, mentre Per 2 si isolava dal gruppo. Sottolineava la difficoltà di disciplinare i periodi più lunghi di visita, per esempio il periodo estivo o il periodo di vacanza, dolendosi, in particolare, del fatto che sembrava esservi una preferenza nel garantire il rapporto con i nonni materni, e la correlata permanenza delle minori a Selvino ove detti nonni avevano casa, piuttosto che quello paterno. Dal punto poi di vista economico, sottolineava di avere avuto, il
19 luglio 2020, una figlia dalla nuova compagna e così di sostenere costi molto alti, pari ad € 3.800,00 annui per le spese di trasporto, necessarie per recarsi dalla propria abitazione a quella delle figlie, di fatto molto diversa dalla situazione della resistente che, oltre ad essere proprietaria della casa ove abitava, lavorava e detenere per intero l'Assegno Unico di oltre 400,00, percepiva l'alto mantenimento riconosciuto a suo favore in sentenza ( 700,00). Concludeva chiedendo la modifica dell'affido da riconoscere in via condivisa ad entrambi i genitori, con monitoraggio dei Servizi Sociali
e con un percorso di coordinamento genitoriale, la conferma della previsione delle videochiamate giornaliere da fare alle h 19.00 alle figlie, chiedeva inoltre di poter stare per almeno un fine settimana al mese, dal venerdì orario scolastico fino alla domenica sera, per quattro settimane estive, anche non consecutive, e quindi la diminuzione ad € 250,00 a figlia dell'assegno a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria chiedeva l'espletamento di una CTU e, eventualmente, all'esito,
l'ammonizione della madre per avere sistematicamente e ingiustificatamente limitato il diritto di visita e quindi l'esercizio della sua del suo diritto alla genitorialità.
Si costituiva la resistente che dopo aver sottolineato come il presente procedimento fosse l'ennesima iniziativa giudiziaria dell'ex marito privo di reale fondamento;
rilevava come le doglianze del ricorso non esistevano davvero: la frequenza minori/padre era del tutto regolare proprio dal venerdì pomeriggio come indicato nella modifica ricordata della sentenza di appello, mentre a volte era capitato che le figlie non avessero accettato di andare dal venerdì per motivi scolastici, cosa evidenziata dal dato che tale giorno veniva rispettato durante le vacanze scolastiche estive.
Evidenziava la poca fede del ricorrente che aveva rievocato frasi della CTU svoltasi anni prima, non riportando, viceversa, le indicazioni più recenti proprio dei Servizi Sociali affidatari che invece riferivano di una sorta di “immunità” odierna delle minori alla conflittualità genitoriale. Assumeva che le vere ragioni sottese al ricorso proposto erano sia di tipo economico essendo di fatto l'ennesimo tentativo da parte dell'ex marito di ridurre l'assegno di mantenimento per la prole da 350 a 250 euro e sia per esigenze di comodità personale, visto che indicava a suo piacimento gli orari di visita e soprattutto avrebbe così potuto evitare di recarsi a Selvino in estate, superando di fatto ciò che era stato specificato in seno alla pronuncia della Corte d'Appello. Riferiva che questo procedimento era stato intentato durante la Coordinazione familiare che, proprio per questo, veniva sospesa. Si doleva dell'essere creditrice di diverse spese straordinarie riportandosi al Protocollo di Milano, per quanto riguardava in modo particolare per esempio il pagamento della mensa piuttosto che le sedute di logopedia relative a Per_1 alle spese dentistiche per le figlie, spese tutte che erano state soltanto parzialmente rimborsate. Assumeva di non avere nessun tipo di problema relativamente alla previsione del fine settimana prolungato dal venerdì, dicendosi solo preoccupata che così facendo era possibile che le bambine saltassero il Catechismo. Relativamente ai riportati “mondi separati” riteneva che ciò era collegato alla difficoltà del padre di creare qualcosa insieme alle figlie e riportava infatti come qualunque tipo di iniziativa, per esempio dalla sera di quartiere alle riunioni collegate Contr alla confessione o alla serata teatrale del il padre fosse rimasto sempre assente, opponendosi peraltro alla possibilità che egli stesso facesse attivamente qualcosa del genere con le minori. Asseriva che le richieste quattro settimane di visita nelle vacanze estive erano fondamentalmente collegate al fine di evitare di recarsi a Selvino presso i nonni materni, ove peraltro esse erano sempre andate e ove avevano buoni rapporti amicali con ragazze e ragazzi della stessa età; a maggior ragione poi contestava tale perché, lavorando in uno studio legale, aveva delle vacanze prestabilite in maniera fissa cosicchè riconoscere all'ex marito quattro settimane consecutive in estate significava non avere alcun periodo da trascorrere con le figlie. vacanza alcuna con la figlia. Riferiva relativamente alle telefonate che era stato il padre a spostare l'orario serale senza possibilità neppure per lei di indicare eventuali problemi, visto che il marito aveva bloccato il suo numero di cellulare. Non si opponeva al coordinamento genitoriale né al monitoraggio. mentre si rimetteva relativamente alla richiesta di modifica della forma di affido. Contestava invece in maniera decisa qualunque tipo di riduzione dell'assegno riportando, come già evidenziato nei precedenti giudizi, il grosso divario reddituale era ancora molto elevato, il ricorrente abitasse in un immobile dato a comodato gratuito dal fratello di lui e convivesse con una compagna, da cui era nata la figlia di quattro anni, che lavorava a sua volta rispetto invece a lei che aveva un reddito di 900 € mensili che gravato peraltro da un mutuo di €
221,43, si soffermava sugli investimenti finanziari del marito stesso, quindi su tale argomento chiedeva il rigetto.
Dopo la comparizione delle parti e l'esito negativo del tentativo di raggiungere un accordo, il Giudice, senza modificare in via urgente alcunchè, nominava alle minori un Curatore speciale che le rappresentasse. Il Giudice quindi, anche alla luce delle contestazioni svolte dal ricorrente, specificava analiticamente i compiti dei SS affidatari e si discutevano, anche sulla base delle istanze presentate, le problematiche collegate alla possibilità di frequentare sport
Le parti si sottoponevano durante il giudizio ad un progetto di Coordinazione Genitoriale ed i SS aggiornavano la situazione dell'intero nucleo familiare e della specifica condizione delle minori con le relazioni allegate. All'esito dell'ultimo deposito la causa si rinviava per la rimessione in decisione.
Sull'affido delle minori
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Il ricorrente ha instaurato il giudizio chiedendo inizialmente l'affido condiviso delle due figlie invece affidate in seno alle sentenze, sia di primo che di secondo grado, ai SS competenti per territorio. Va detto che in seno alla precisazione delle condizioni egli ha modificato la domanda così concludendo
"affidare le minori ai servizi sociali per la durata di anni due disponendo la prosecuzione del monitoraggio in atto dell'intero nucleo familiare al fine di vigilare in ordine al benessere psicofisico delle minori attuando, se ritenuto necessario, ogni sostegno utile per le minori ed i genitori anche sotto forma di ADM e/o sostegno psicologico per le minori"
La Curatrice ha anch'ella terminato per la conferma per 24 mesi dall'affido ai SS. Effettivamente tale forma di affido è quella che ancora oggi tutela maggiormente le due figlie minori della coppia. D'altra parte giustifica e fonda il mantenimento dell'affido ai SS la stessa ultima relazione degli operatori che ha ribadito “le preoccupazioni riguardanti le minori che sono esposte ad una situazione conflittuale che permane e perdura nel tempo”, così come per quanto concerne il mantenimento del collocamento presso la madre, non avendosi elementi per modificarlo, né peraltro trovando in seno alle precisazioni dello stesso ricorrente alcun tipo di domanda di modifica.
Deve essere confermato la disposizione per un ulteriore periodo di due anni del monitoraggio dell'intero nucleo con la autorizzazione agli operatori di rivolgersi alla Procura in caso di situazioni pregiudizievoli per le minori che non si riesca a superare con l'intervento del Servizio stesso.
Nulla deve pertanto essere modificato relativamente all'affido, mentre per i compiti dei SS si rimanda a quanto già individuato dall'ordinanza dell'11.12.2023 e cioè sono riconosciuti i seguenti compiti: - le decisioni più importanti da assumersi nell'interesse della prole, in punto di istruzione, educazione, salute e collocamento, verranno assunte direttamente dall'Ente Affidatario, dopo aver sentito entrambi i genitori ed essersi confrontati con il nominato Curatore Speciale;
- attribuisce al Servizio
Sociale affidatario- Servizio Minori e Famiglie Ambito di Bergamo Polo 4 - per i Comuni di Torre
Boldone anche il potere di tenere i rapporti con le istituzioni scolastiche frequentate dalle minori e
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con le Autorità Sanitarie (es. pediatra); - - dispone che l'Ente Affidatario mantenga il collocamento delle minori presso il domicilio materno,- Resta inteso che, nell'esercizio delle loro prerogative genitoriali, i genitori non affidatari della prole hanno il diritto ad essere informati sulle questioni di massima importanza che riguardano la vita dei figli (art. 337-quater, ultimo comma c.c.). Resta, altresì, inteso che se le decisioni dell'Ente Parte_2 , in tema di educazione, istruzione e salute dei figli, dovessero comportare delle spese di natura straordinaria, queste ultime dovranno essere sostenute dai genitori al 50%; - Dispone che l'Ente affidatario ponga in essere, laddove reputati necessari o opportuni per le due minori, tutti i percorsi di tipo psicologico e di supporto indispensabili al fine del corretto ed equilibrato sviluppo e crescita e del superamento della disfunzionalità genitoriale e conflittualità ancora in atto tra i genitori;
- Riconosce al Servizio Sociale affidatario altresì il potere di ricalendarizzare le visite tra il padre e le minori laddove esse possano creare disagio a queste ultime"
Sul diritto di visita
Le parti hanno dato atto, in particolare dopo la conclusione del percorso di Coordinazione genitoriale di riuscire a gestire meglio le visite tra padre e minori.
Si è dato atto della inconsistenza della problematica relativa al venerdì di fatto giustificata da esigenze scolastiche delle figlie piuttosto che per motivi di diversa natura. Il procuratore di parte ricorrente, in seno alla comparsa conclusionale ha riconosciuto che il padre ha rinunciato al venerdì per le esigenze delle minori, così che, a maggior ragione, non può che prendersi atto di questa situazione. Se poi a ciò si aggiunga che tra i compiti dei SS affidatari si è lasciata anche la possibilità di una calendarizzazione differente laddove risulti meglio consona agi interessi delle minori è chiaro che l'AGO non abbia motivo di interferire laddove gli stessi affidatari giungano a ipotizzare modalità diverse, rispetto a quelle attuali anche, per esempio, riformulare la previsione per le vacanze estive per le quali, anche per garantire una migliore distribuzione di tempi tra genitori, potranno essere riconosciute le 4 settimane, di cui solo due da poter godere continuativamente.
Sulla riduzione dell'assegno di mantenimento
Il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno in sede di ricorso ad € 250,00 mensile, in sede di pc in € 300,00 a figlia che si doveva però ridurre a € 250,00 laddove non vi fosse la partecipazione al
50% dell'onere economico per gli spostamenti che egli doveva compiere per il raggiungimento ed il riaccompagnamento delle figlie, soprattutto durante le vacanze estive.
Ebbene sulla riduzione dell'assegno questo Collegio rileva come non siano intervenute tra le parti quei mutamenti patrimoniali che soli giustificano una rideterminazione dell'assegno in parola.
Né la domanda di considerazione delle spese del viaggio appare nuova: su di essa infatti si era già avuta la decisione della Corte d'Appello ed oggi non sembra vi sia stato nuovo elemento per una nuova e diversa considerazione di tale elemento.
La domanda di riduzione pertanto non può essere accolta.
Sulle spese di lite
Alla luce della totale soccombenza le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo: quelle correlate alla difesa della resistente a suo favore mentre quelle correlate al Curatore vengono disposte a favore dello Stato peraltro computate con la percentuale di aumento correlata al numero di minori rappresentate. Si liquidano applicando i parametri di cui alle tabelle forensi vigenti (causa di valore indeterminato, di complessità minima ai valori minimi)
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso
- conferma l'affido per il periodo di 24 mesi delle minori ai Servizi Sociali come è allo stato
- conferma la disposizione, per un ulteriore periodo di due anni, del monitoraggio dell'intero nucleo con la autorizzazione agli Operatori sociali di rivolgersi alla Procura in caso di situazioni pregiudizievoli per le minori che non si riesca a superare con l'intervento del Servizio stesso;
specifica, come da ordinanza assunta nel corso del giudizio, i compiti affidati ai SS affidatari nei seguenti termini: 1) le decisioni più importanti da assumersi nell'interesse della prole, in punto di istruzione, educazione, salute e collocamento, verranno assunte direttamente dall'Ente Affidatario,
dopo aver sentito entrambi i genitori ed essersi confrontati con il nominato Curatore Speciale;
2) attribuisce al Servizio Sociale affidatario- Servizio Minori e Famiglie Ambito di Bergamo Polo 4 - per il Comuni di Torre Boldone - anche il potere di tenere i rapporti con le istituzioni scolastiche frequentate dalle minori e con le Autorità Sanitarie (es. pediatra); - 3) - dispone che l'Ente Affidatario mantenga il collocamento delle minori presso il domicilio materno, 4)- Resta inteso che, nell'esercizio delle loro prerogative genitoriali, i genitori non affidatari della prole hanno il diritto ad essere informati sulle questioni di massima importanza che riguardano la vita dei figli (art. 337-quater, ultimo comma c.c.). 5) Resta, altresì, inteso che se le decisioni dell'Ente Affidatario, in tema di educazione, istruzione e salute dei figli, dovessero comportare delle spese di natura straordinaria, queste ultime dovranno essere sostenute dai genitori al 50%; 6) - Dispone che l'Ente affidatario ponga in essere, laddove reputati necessari o opportuni per le due minori, tutti i percorsi di tipo psicologico e di supporto indispensabili al fine del corretto ed equilibrato sviluppo e crescita e del superamento della disfunzionalità genitoriale e conflittualità ancora in atto tra i genitori;
7)- Riconosce al Servizio
Sociale affidatario altresì il potere di ricalendarizzare le visite tra il padre e le minori laddove esse possano creare disagio a queste ultime;
- pone a carico del ricorrente le spese di lite che si liquidano: - a favore della resistente in € 3.809,00
(di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, - a favore dell'Erario per il Curatore che si liquidano in € 4.951,70 (di cui € 851,00 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale
+ aumento del 30% per il numero di rappresentati ex art. 4) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
15%,
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 10/4/2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino