Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Terza Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa
Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 339/2021, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Patti Pierpaolo, giusta procura in atti
- Attore/opponente- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Dragone, giusta procura in atti;
- Convenuta/opposta –
Conclusioni:
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.3.2024, che qui si intendono richiamate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione con contestuale istanza di sospensione del 14.1.2021,
conveniva in giudizio in seguito alla notificazione Parte_1 Controparte_1 da parte di quest'ultima di atto di precetto redatto sulla base del decreto di omologa della separazione coniugale tra le parti n. 19515 Trib. Lecce del 14.11.2017, munito di formula esecutiva in data 15.10.2020, nonché della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1871 Trib. Lecce del 8.09.2020 munita di formula esecutiva in data 15.10.2020, per la somma omnicomprensiva di € 6.852,09, di cui € 3.500,00 per mantenimento ordinario pagina 1 di 5
competenze del medesimo atto e interessi fino al soddisfo.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente eccepiva la nullità del precetto per mancanza di idoneo titolo esecutivo, in quanto gli atti che avrebbero costituito il credito non venivano giudizialmente accertati;
in subordine, il mancato accordo in merito alle spese straordinarie, mai preventivamente comunicate allo Parte_1
Concludeva, quindi, chiedendo testualmente al Tribunale di voler: “- sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli su cui è fondata la pretesa creditoria odiernamente opposta;
- dichiarare la nullità parziale/totale del precetto, con ogni conseguente statuizione;
- per l'effetto, dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in considerazione dei motivi esposti;
- in subordine, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
[...]
a titolo di spese straordinarie, in quanto le stesse non sono state provate dalla Parte_1 sig.ra , sia nell'an che nel quantum e, comunque, non sono state Controparte_1
preventivamente comunicate dalla sig.ra e, dunque, non possono Controparte_1
considerarsi concordate tra i coniugi;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il sig. è tenuto a corrispondere alla sig.ra solo quanto Parte_1 Controparte_1
oggetto di prova;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1
effettuato spese necessarie e indefettibili per far fronte alle esigenze primarie della figlia minore, nonché spese di carattere straordinario e, per l'effetto, condannare la sig.ra
al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
797,35., ovvero della somma maggiore o minore che Codesto On.le Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi fino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.”
Si è costituita in giudizio , la quale ha impugnato e contestato Controparte_1
l'opposizione ritenuta infondata e ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di voler: “1.
Preliminarmente, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la richiesta di sospensione della “esecutività dei titoli su cui è fondata la pretesa creditoria odiernamente opposta;
2.
Accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile e gradatamente rigettare ogni domanda contenuta nell'atto di citazione, in opposizione ad atto di precetto, del 08.01.2021 e notificato il giorno 11.01.2021;
3. Accertare e dichiarare che il sig. sia tenuto al pagamento delle somme Parte_1 di cui all'atto precetto opposto o di quelle che saranno accertate in corso di causa;
4. In
pagina 2 di 5 subordine, qualora fosse accertato che il sig. abbia titolo al rimborso di spese Parte_1 anticipate nell'interesse della minore compensare le stesse con il maggior Persona_2 credito vantato dall'opposta e che sarà accertato in corso di causa;
5. Condannare
l'opponente al pagamento di spese e compensi di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'udienza del 7 luglio 2021 il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.12.2021 ammetteva la prova per interpello dedotta dalla convenuta nelle prove istruttorie, che si teneva il 2.3.2022 mediante l'ascolto dell'opponente Parte_1
Dopo vari rinvii atti al raggiungimento di una soluzione transattiva mai concretizzatasi, con provvedimento del 9.5.2023 la presente causa veniva assegnata al sottoscritto magistrato, il quale, tratteneva la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1.- Va innanzitutto verificata l'idoneità esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto, da ritenersi un passo preliminare logico per decidere sui motivi di opposizione.
Dopo aver registrato un'oscillazione giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15697 del 5.6.2023 ha ribadito che l'accordo di separazione omologato rientra tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3, e può essere legittimamente posto a base dell'atto di precetto, qualora consenta la determinazione della somma dovuta e, dunque, indichi un credito determinato o determinabile. Ciò porta a concludere che, come già chiarito dalla Sez. III della Suprema Corte con la pronuncia n. 21241/2016, a mente della quale “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione: ma ciò solo
a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità" (Sez. 3, Sentenza n. 11316 del 23/05/2011, Rv. 618151)”; l'allegazione e documentazione “va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto.
pagina 3 di 5 La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti
(successivi alla formazione del titolo esecutive giudiziale) in base ai quali è stato determinato
l'importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del quomodo dell'esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare le mende dell'atto di precetto.”
2. Nel caso di specie bisogna operare un distinguo tra le spese richieste a titolo di mantenimento ordinario (certe, in quanto quantificate mensilmente ab origine, il mancato pagamento delle quali non è stato contestato dall'opponente, il quale tantomeno ha provato il pagamento delle stesse, se non in corso di causa relativamente alla somma di € 1.600,00), e le spese ritenute straordinarie. In particolare, per queste ultime, rileva questo giudice la mancanza – nell'atto di precetto – di idonea documentazione giustificativa, così come pure di una semplice elencazione esemplificativa, che consentisse alla controparte, e pure al giudice, di comprendere la corrispondenza della somma richiesta a titolo di spese straordinarie e la loro imputazione. Vieppiù che, dalla prova per interpello, è emerso che l'odierno opponente non avesse nemmeno prestato il consenso affinché le cure per la figlia minore venissero Per_1
prestate presso una struttura a pagamento, non potendosi configurare così la condizione fondamentale per l'imputazione del 50% di dette spese in capo al precettato.
In conclusione, non può dichiararsi che, per la parte relativa alle spese straordinarie, il titolo azionato dall'opposta avesse vis executiva sufficiente, in quanto il relativo credito indicato nel precetto non era preciso né quantificabile: l'odierna ricorrente ha ingiunto al debitore, con l'atto di precetto, il pagamento della somma richiesta senza ulteriori precisazioni, distinzioni o allegazioni documentali. Solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ha ritenuto di precisare quali fossero i titoli di spesa straordinaria.
3. Per le medesime ragioni, ossia l'indeterminatezza e la mancanza di prova, non può accogliersi la richiesta dell'opponente relativa alle presunte spese da lui sostenute per la figlia e richieste alla opposta nella somma di € 797,35.
4. In definitiva, l'opposizione va accolta per quanto di ragione, e la somma portata nel precetto ricalcolata in € 1.900, al netto delle richieste spese straordinarie, non dovute, e della somma di
€ 1.600,00 a titolo di spese di mantenimento versata nelle more dall'opponente Parte_1
Ogni altra questione resta assorbita.
pagina 4 di 5 3.- Le spese, stante la parziale soccombenza reciproca, vanno parzialmente compensate e poste a carico dell'opponente nella misura del 50%, e sono liquidate come da dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'opposizione;
2) dichiara la nullità parziale del precetto e per l'effetto ricalcola la somma precettata in €
1.900,00, oltre spese e interessi;
3) condanna alla rifusione, a favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, in misura della metà, liquidate in € 1.270,00, oltre, Iva,
Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, avv. Francesco Dragone.
Lecce, 27.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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