Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 27/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2025, proposto da GI MU, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
a) per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Castellabate sulla istanza, inviata a mezzo pec il 12.11.2024 prot. n. 25208; b) per l’accertamento del silenzio assenso formatosi sulla SCIA ex art. 37 DPR n. 380/2001 del 25.5.2023 prot. n. 11567 presentata dal ricorrente; c) per la condanna del Comune di Castellabate al rilascio dell’attestazione ai sensi dell’art. 36 bis DPR n. 380/2001, nonché d) in via subordinata, per l’accertamento, con decisione da rendere ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Castellabate sulla predetta SCIA ex art. 37 DPR n. 380/2001 25.05.2023 presentata dal ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, premesso di essere proprietario di un fabbricato con annesso giardino pertinenziale nel Comune di Castellabate alla via Nazario Sauro, meglio distinto in catasto al foglio 25, particelle nn. 698, 717, 818 (ora 765 sub 1), per averlo acquistato con atto per Notaio Mauro Tommasetta del 19.07.2021 rep. n. 3668, ha allegato e dedotto che: l’immobile è stato realizzato in virtù di permesso di costruire n. 4975 del 27.09.2019 e di successivo permesso di costruire n. 5086 del 22.06.2021, volturato a suo favore, nel frattempo divenuto proprietario, con atto prot. n. 15903 del 5.8.2021; tuttavia, in fase di esecuzione delle opere, sul giardino pertinenziale, sono state eseguite delle lavorazioni in parziale difformità dai titoli edilizi; trattandosi di opere sanabili, ha fatto istanza per l’accertamento della conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica delle opere minimali realizzate sulla corte esterna; avviata l’istruttoria, il Comune di Castellabate, con nota prot. n. 18821 del 4.9.2023, ha fatto richiesta al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni del prescritto nulla osta; con nota prot. n. 1345 del 18.01.2024 il Responsabile dell’Area VII Ambiente Patrimonio e Manutentivo ha richiesto, invece, alla Soprintendenza di esprime il parere di propria competenza; con atto prot. n. 13061 del 14.09.2023, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed Alburni ha espresso nulla osta favorevole, sia pure con delle prescrizioni; di contro nulla ha fatto pervenire la Soprintendenza nel termine perentorio di 90 giorni; il Responsabile dell’Ufficio, benché sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica si fosse già consolidato il silenzio assenso ex art. 36 bis, comma 4, DPR n. 380/2001- essendo abbondantemente decorso il termine di 180 giorni dall’inoltro dell’istanza al competente ufficio, ha lasciato decorrere anche il termine di cui al secondo periodo del comma 6 dell’art. 36 bis cit. senza adottare alcun provvedimento, così determinando l’accoglimento dell’istanza (primo periodo del comma 6 dell’art. 36 bis cit.); perdurando l’inadempimento del Comune, ha richiesto, con istanza inviata a mezzo pec il 9.10.2024 prot. n. 22500, il rilascio - ex art. 36 bis DPR n. 380/2001, in via telematica, di una attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e l’intervenuta formazione dei titoli abilitativi sull’istanza di SCIA in sanatoria ex art. 37 DPR n. 380/2001 prot. n. 11567 del 25.5.2023; ad oggi, però, l’amministrazione resistente, benchè fosse decorso anche l’ulteriore termine di 10 giorni assegnato dal comma 6, penultimo periodo, dell’art. 36 bis cit., non ha né rilasciato l’attestato richiesto, né tantomeno concluso il procedimento, serbando un evidente, illegittimo comportamento omissivo dell’obbligo a provvedere che va prontamente rimosso.
Sulla scorta di tali causali, ha chiesto al Tribunale di: accertare l’illegittimità del silenzio – rifiuto serbato dal Comune di Castellabate sull’istanza del 12.11.2024 prot. n. 25208; accertare l’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla SCIA del 25.5.2023 prot. n. 11567 e, conseguentemente, condannare il Comune di Castellabate a rilasciare - ex art. 36 bis DPR n. 380/2001, in via telematica, una attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e l’intervenuta formazione dei titoli abilitativi sull’istanza di SCIA in sanatoria ex art. 37 DPR n. 380/2001 prot. n. 11567 del 25.5.2023, con conseguente adozione delle misure più idonee, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.., ivi compresa la nomina di un commissario ad acta; in via subordinata, accertare l’illegittimità del silenzio – rifiuto serbato dal Comune di Castellabate sulla SCIA del 25.5.2023 prot. n. 11567, con conseguente adozione delle misure più idonee, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.., ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.
Si è costituito il Comune resistente, eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda, in quanto la presentazione dell’istanza di autotutela per l’annullamento dell’ordinanza n. 2160 del 9 maggio 2023 dimostrerebbe una carenza di interesse.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto.
All’udienza camerale del 26 marzo 2025, la causa è stata assegnata a sentenza. e) con condanna alle spese di giudizio.
DIRITTO
In primo luogo, va detto che priva di pregio si rivela la preliminare eccezione di improcedibilità sollevata dal resistente Comune, avendo il ricorrente allegato e documentato di avere interesse all’accoglimento del presente ricorso al fine di legittimare le minimali opere esterne realizzate in parziale difformità dai titoli edilizi.
Venendo al merito, vale osservare quanto segue.
In primo luogo, il Collegio ritiene di dover anzitutto esaminare le questioni relative al silenzio formatosi sull’istanza di accertamento di conformità, essendo ancora discussa, nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa, l’operatività della c.d. “scia in sanatoria” prevista dall’art. 37, D.P.R. 380/2001.
In particolare, la disposizione normativa da ultimo richiamata distingue la scia in sanatoria ad intervento concluso (art. 37, comma 4), che prevede che il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possano ottenere la sanatoria dell’intervento ove sussista la doppia conformità (l’intervento realizzato deve risultare conforme tanto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento, quanto a quella vigente alla presentazione della domanda), versando una somma il cui valore è stabilito dal responsabile del procedimento (non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro), dalla scia in sanatoria presentata con intervento in corso di esecuzione (art. 37, comma 5), che comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro (Consiglio di Stato, sentenza 2 maggio 2022, n. 3437).
Tuttavia, a differenza di quanto previsto per l’accertamento di conformità di cui all’art. 36, D.P.R. 380/2001 per il quale, in caso inerzia a seguito della presentazione della domanda, è la stessa norma che qualifica espressamente l’eventuale silenzio dell’amministrazione come diniego, l’art. 37, D.P.R. 380/2001 nulla dispone sul punto.
Orbene, in assenza di un chiaro dato normativo, la giurisprudenza ha adottato orientamenti non sempre univoci.
Secondo un primo filone giurisprudenziale “il silenzio sull’istanza di sanatoria di cui agli artt. 36 e 37, comma 4, D.P.R n. 380/2001” sarebbe da qualificarsi come silenzio rigetto.
Pertanto, anche qualora la procedura del c.d. accertamento di conformità sia esperita in relazione ad intervento edilizio oggetto di s.c.i.a., e non come nel caso dell’art. 36 cit. di permesso di costruire, “la mancata pronuncia dell’amministrazione sulla relativa domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento ha il valore di diniego tacito della sanatoria» (cfr., TAR Milano, Sez. I, 21.3.2017, n.676; TAR Campania, Sez. III, 18.5.2020, n.1824; T.A.R. Campania, Sez. II, 10.6.2019, n.3146).
Il corollario processuale di tale ipotesi interpretativa non è di poco momento.
Ne scaturisce, infatti, un onere di impugnazione, da parte del privato interessato, qualora, a fronte del decorso del termine, non vi sia una pronuncia espressa della P.A. procedente, onde evitare il consolidamento della posizione lesiva a proprio sfavore.
Un altro orientamento è nel senso di ritenere che il silenzio della PA debba qualificarsi come assenso (ex multis, Tar Campania, ER, sentenza n. 809/2022).
Infine, a mente di un terzo orientamento, invece, il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell’amministrazione procedente, pena la sussistenza di un’ipotesi di silenzio inadempimento” (cfr.; TAR ER, Sez. II, 23.8.2019, n.1480; TAR Napoli, Sez. III, 23.5.2019, n. 2755).
Ebbene, il Collegio ritiene di dover aderire a tale ultima impostazione ermeneutica, dal momento che l'art. 37 non solo non prevede esplicitamente un'ipotesi di silenzio significativo, a differenza dell'art. 36 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001, ma al contrario stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento. Dalla lettura della norma emerge che la definizione della procedura di sanatoria non può prescindere dall'intervento del responsabile del procedimento competente a determinare, in caso di esito favorevole, il quantum della somma dovuta sulla base della valutazione dell'aumento di valore dell'immobile compiuta dall'Agenzia del Territorio (TAR Roma, Sez. II quater, 9.4.2020, n. 3851).
Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere respinto in relazione alla domanda con cui il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare l’intervenuta formazione del silenzio assenso, laddove, invece, merita accoglimento in relazione alla domanda con cui lo stesso ha chiesto di accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del silenzio inadempimento, dovendosi precisare che, in mancanza di una nuova istanza sostitutiva, l’istanza de qua non può che ritenersi presentata ex art. 37, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 36-bis del dpr 380/2001.
Ne deriva che il Comune dovrà pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla sanatoria in questione, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui al citato art. 37 D.P.R. n. 380/2001(cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 23/05/2019, n.2755; sez. II, 23/04/2019, n.2233).
Le spese di lite possono essere compensate, alla luce della controvertibilità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui alla parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO