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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 10/06/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 1.3.1971, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Matteo Benedetti
E
, n. a Lanciano il 1.6.1972, CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Alessandro Di Martino
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il
17.3.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 9.6.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso depositato il 17.3.2025, rinunciando ad ogni ulteriore, reciproca pretesa;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge. pagina 1 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 142/2025 V.G., così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Lanciano il 18.10.1997 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno
1997 n. 109 - Parte II Serie A - Ufficio 1);
Assegna la casa coniugale sita al piano primo dell'immobile sito al civico n. 30 di c.da S.Amato di Lanciano di proprietà della madre del sig. Parte_3
, sig.ra , alla sig.- ra che continuerà
[...] Controparte_1 Parte_1 ad abitarvi unitamente ai figli;
Il sig. si impegna a versare direttamente e a titolo di contributo Pt_2 di mantenimento per la figlia la somma mensile pari ad € Persona_1
200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie fino al raggiungimento della sua indipendenza economica (tasse universitarie, spese mediche ecc.);
A titolo di assegno divorzile, il sig. si impegna a versare la Pt_2 somma una tantum pari ad € 2.100,00 in favore della sig.ra entro 15 Pt_1 giorni dalla pronuncia di divorzio e un assegno pari ad € 200,00 mensili per un totale di n. 48 mesi decorrenti dal giorno 5 del mese immediatamente successivo alla pronuncia di divorzio, salvo ulteriori e diversi accordi tra le parti dopo detto termine;
Il sig. si impegna a manlevare e garantire la sig.ra da ogni Pt_2 Pt_1
e qualsivoglia responsabilità o da eventuali richieste di pagamento di debiti relative alla proprietà delle quote della società General Services S.r.l.s., già trasferite al sig. in adempimento dell'accordo in sede di separazione. Pt_2
Con il presente accordo di divorzio, le parti si danno reciproco atto e riconoscono che gli accordi e le statuizioni di cui alla sentenza di separazione sono stati puntualmente adempiuti.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 10.6.2025 pagina 2 di 3
Il Presidente Massimo Canosa
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