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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14976/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 14976/23 promosso con ricorso depositato in data 7/7/2023 da:
, nata il [...] a [...], Usa, residente in 59, Sylvan Road No. Parte_1
Westport, Connecticut, Usa rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Ruggeri (C.F.
), e dall'Avvocato Stabilito Abogado Simona Guerra del Foro di Roma (C.F. C.F._1
), che dichiara di agire di intesa col predetto Avv. Ruggeri, come da C.F._2
dichiarazione in allegato, elettivamente domiciliato presso la PEC del sopra menzionato Avvocato: in virtù di procura speciale in atti;
Email_1
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 19.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di , nata ad [...] in data [...], Persona_1 che in data 07. In data 16.09.1929 a New York, la predetta cittadina italiana, nel frattempo emigrata negli Usa, si univa in matrimonio con il sig. anch'egli cittadino italiano, che in data 08.04.1932, dal Persona_2
1 matrimonio dei due predetti giovani nasceva in New Jersey (Usa) il sig. († Persona_3
10.12.1987), che l'antenata italiana sig.ra si naturalizzava cittadina statunitense solamente dopo Persona_1 la nascita del figlio, in data 20.08.1943, che il figlio dell'antenata italiana, Sig. Persona_3 contraeva matrimonio in data 12.05.1957 con la sig.ra . Dal matrimonio anzidetto nasceva in data Parte_2
03.07.1958 l'odierna ricorrente, Persona_4
Il nonostante la regolarità della notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Afragola (NA), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che la sig.ra non avrebbe potuto Persona_1
trasmettere la cittadinanza italiana al figlio essendo il figlio nato prima del Persona_3
1948 (Data nascita: 08.04.1932). Nella linea genealogica del caso di specie si rileva quindi un passaggio di cittadinanza per linea femminile intervenuto in epoca pre-costituzionale.
Infatti, in virtù della norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». È noto, inoltre, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto
2 ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima dell'01.01.1948. pertanto, essendo nato da madre cittadina italiana, Persona_3
acquisiva alla nascita, oltre alla cittadinanza statunitense iure soli, anche la cittadinanza italiana iure sanguinis che ha successivamente trasmesso ai propri discendenti. Posto che Persona_3
è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, di conseguenza anche suo figlio legittimo, padre dell'odierna ricorrente.
Per quanto suesposto possiamo concludere che l'istante è cittadina italiana iure sanguinis per essere diretta discendente di Persona_1
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 17.1.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 14976/23 promosso con ricorso depositato in data 7/7/2023 da:
, nata il [...] a [...], Usa, residente in 59, Sylvan Road No. Parte_1
Westport, Connecticut, Usa rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Ruggeri (C.F.
), e dall'Avvocato Stabilito Abogado Simona Guerra del Foro di Roma (C.F. C.F._1
), che dichiara di agire di intesa col predetto Avv. Ruggeri, come da C.F._2
dichiarazione in allegato, elettivamente domiciliato presso la PEC del sopra menzionato Avvocato: in virtù di procura speciale in atti;
Email_1
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 19.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di , nata ad [...] in data [...], Persona_1 che in data 07. In data 16.09.1929 a New York, la predetta cittadina italiana, nel frattempo emigrata negli Usa, si univa in matrimonio con il sig. anch'egli cittadino italiano, che in data 08.04.1932, dal Persona_2
1 matrimonio dei due predetti giovani nasceva in New Jersey (Usa) il sig. († Persona_3
10.12.1987), che l'antenata italiana sig.ra si naturalizzava cittadina statunitense solamente dopo Persona_1 la nascita del figlio, in data 20.08.1943, che il figlio dell'antenata italiana, Sig. Persona_3 contraeva matrimonio in data 12.05.1957 con la sig.ra . Dal matrimonio anzidetto nasceva in data Parte_2
03.07.1958 l'odierna ricorrente, Persona_4
Il nonostante la regolarità della notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Afragola (NA), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che la sig.ra non avrebbe potuto Persona_1
trasmettere la cittadinanza italiana al figlio essendo il figlio nato prima del Persona_3
1948 (Data nascita: 08.04.1932). Nella linea genealogica del caso di specie si rileva quindi un passaggio di cittadinanza per linea femminile intervenuto in epoca pre-costituzionale.
Infatti, in virtù della norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». È noto, inoltre, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto
2 ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima dell'01.01.1948. pertanto, essendo nato da madre cittadina italiana, Persona_3
acquisiva alla nascita, oltre alla cittadinanza statunitense iure soli, anche la cittadinanza italiana iure sanguinis che ha successivamente trasmesso ai propri discendenti. Posto che Persona_3
è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, di conseguenza anche suo figlio legittimo, padre dell'odierna ricorrente.
Per quanto suesposto possiamo concludere che l'istante è cittadina italiana iure sanguinis per essere diretta discendente di Persona_1
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 17.1.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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