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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2° grado iscritta al N. 56735 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 5 novembre 2024, (con termini di legge alle parti di giorni sessanta e di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
, 00175 – Roma, in persona Parte_1
dell'amministratore in carica in persona del Parte_2
legale rappresentante Sig. elettivamente domiciliato Parte_3
in Roma, Via Germanico 101, presso lo Studio dell'Avv. Raffaella
Claroni, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
Sig. elettivamente domiciliato in Rieti, Viale C. Controparte_1
Verani 13, presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo De Fazio, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 novembre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
, 00175 – Roma, proponeva appello avverso la sentenza
[...]
resa dal Giudice di Pace di Roma n. 2637/22, depositata in data 10 febbraio 2022, e con cui era stata accolta l'opposizione presentata dal
Sig. revocato il decreto ingiuntivo emesso in data Controparte_1
28 febbraio 2019 e condannato l'opponente al pagamento della minor somma di euro 1.307,90, oltre interessi legali.
Contestava l'appellante le motivazioni della sentenza impugnata, evidenziando la vincolatività della delibera dell'11 dicembre 2018, posta a base dell'azione monitoria e in cui si era tenuto conto di tutti i versamenti effettuati da controparte;
né alcuna specifica domanda volta alla declaratoria di illegittimità della richiamata delibera era stata avanzata, in sede di opposizione, da parte del Sig. CP_1
Contestava in ogni caso i bonifici indicati da controparte, evidenziando che alcuni non erano mai entrate nelle proprie casse e che i pagamenti comunque effettuati erano stati correttamente registrati ed imputati prima della delibera dell'11 dicembre 2018.
Concludeva richiedendo, accertato l'ammontare del debito complessivo dell'appellato in euro 3.693,50, la condanna di quest'ultimo al pagamento, in suo favore, della differenza ancora dovuta di euro 2.385,60.
Si costituiva nella presente fase il Sig. che Controparte_1
richiamava l'erronea contabilizzazione degli importi pagati da parte dell'amministratore del condominio e contestava il credito azionato in sede monitoria, anche nella sua quantificazione, richiamando i versamenti effettuati;
la mancata contabilizzazione degli importi versati rendeva quindi illegittima la delibera di approvazione del bilancio, peraltro non notificata né inviata a mezzo raccomandata o trasmessa a mani.
Concludeva richiedendo il rigetto dell'appello.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 5 novembre 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare, per come emergente dalla documentazione in atti, che, a fondamento della domanda avanzata in sede monitoria, parte appellante ha posto la delibera assembleare dell'11 dicembre 2018, nella quale, come da verbale, venivano approvati i rendiconti della gestione 2017, della gestione termosifone
2016/2017 e 2017/2018, della gestione spese sostituzione rete fognante, dell'impianto pressurizzazione, della spesa riparazione canna fumaria, della ratifica quote condominiali 2018, oltre che il preventivo spese termosifone 2018.
Peraltro, per come evidenziato nella pronuncia impugnata e non specificamente contestato nella presente sede, in forza dell'assemblea condominiale dell'11 dicembre 2018, l'appellato risultava debitore della complessiva cifra di euro 3.838,20.
Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate. (C.C. 4672/17).
Ne discende, in primo luogo, come non debbano essere condivise le censure dell'appellato, per come tempestivamente formulate, in ordine alla dedotta illegittimità della delibera posta a base dell'azione monitoria, anche in riferimento all'omessa, rituale, comunicazione della stessa nei suoi confronti, tenuto conto che alcuna impugnazione alla stessa risulta avanzata.
Peraltro, nell'atto di citazione originativo del giudizio di primo grado,
l'appellante evidenziava la propria possibilità di impugnare la delibera in oggetto, non essendo decorso alcun termine in tal senso, ma nessuna specifica richiesta risultava, neanche in quella sede, tempestivamente avanzata.
A ciò deve aggiungersi che la recente giurisprudenza della Suprema
Corte a Sezioni Unite ha chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (C.C. SS.UU. 9839/21). Nel caso di specie, per come chiarito, nessuna impugnazione della delibera fondante il credito azionato in sede monitoria risulta essere stata promossa da parte appellata, né alcuna domanda riconvenzionale risulta in tal senso formulata, così non dovendosi condividere le censure, per come tempestivamente formulate, di mancata registrazione dei versamenti effettuati o di erronea contabilizzazione degli stessi.
A ciò consegue come, a fronte delle contestazioni formulate e delle deduzioni svolte, debba essere riconosciuto in favore di parte appellata, opposta in primo grado, l'importo azionato in sede monitoria, con conseguente rigetto dell'avanzata opposizione.
In particolare, avuto riguardo, per un verso, all'importo complessivamente azionato, e pari ad euro 3.693,50, e, per l'altro, alla pronuncia di condanna in primo grado al pagamento della minor somma di euro 1.307,90, nella presente sede la pronuncia deve avere ad oggetto, per come richiesto, la condanna dell'appellato al versamento della differenza ancora dovuta, e pari ad euro 2.385,60.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, in parziale riforma della pronuncia impugnata,
l'appellato deve quindi essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 2.385,60, oltre interessi legali sino al saldo, dovendo per il resto la sentenza di primo grado essere confermata, anche in relazione alla ivi disposta condanna al pagamento delle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: I) In parziale riforma della pronuncia impugnata, condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 2.385,60, confermando, per il resto, la sentenza di primo grado, anche in riferimento alla ivi disposta condanna al pagamento delle spese di lite;
II) Condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in complessivi euro 1.500,00, di cui euro 400,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva ed euro 700,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2025
IL DI
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2° grado iscritta al N. 56735 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 5 novembre 2024, (con termini di legge alle parti di giorni sessanta e di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
, 00175 – Roma, in persona Parte_1
dell'amministratore in carica in persona del Parte_2
legale rappresentante Sig. elettivamente domiciliato Parte_3
in Roma, Via Germanico 101, presso lo Studio dell'Avv. Raffaella
Claroni, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
Sig. elettivamente domiciliato in Rieti, Viale C. Controparte_1
Verani 13, presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo De Fazio, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 novembre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
, 00175 – Roma, proponeva appello avverso la sentenza
[...]
resa dal Giudice di Pace di Roma n. 2637/22, depositata in data 10 febbraio 2022, e con cui era stata accolta l'opposizione presentata dal
Sig. revocato il decreto ingiuntivo emesso in data Controparte_1
28 febbraio 2019 e condannato l'opponente al pagamento della minor somma di euro 1.307,90, oltre interessi legali.
Contestava l'appellante le motivazioni della sentenza impugnata, evidenziando la vincolatività della delibera dell'11 dicembre 2018, posta a base dell'azione monitoria e in cui si era tenuto conto di tutti i versamenti effettuati da controparte;
né alcuna specifica domanda volta alla declaratoria di illegittimità della richiamata delibera era stata avanzata, in sede di opposizione, da parte del Sig. CP_1
Contestava in ogni caso i bonifici indicati da controparte, evidenziando che alcuni non erano mai entrate nelle proprie casse e che i pagamenti comunque effettuati erano stati correttamente registrati ed imputati prima della delibera dell'11 dicembre 2018.
Concludeva richiedendo, accertato l'ammontare del debito complessivo dell'appellato in euro 3.693,50, la condanna di quest'ultimo al pagamento, in suo favore, della differenza ancora dovuta di euro 2.385,60.
Si costituiva nella presente fase il Sig. che Controparte_1
richiamava l'erronea contabilizzazione degli importi pagati da parte dell'amministratore del condominio e contestava il credito azionato in sede monitoria, anche nella sua quantificazione, richiamando i versamenti effettuati;
la mancata contabilizzazione degli importi versati rendeva quindi illegittima la delibera di approvazione del bilancio, peraltro non notificata né inviata a mezzo raccomandata o trasmessa a mani.
Concludeva richiedendo il rigetto dell'appello.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 5 novembre 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare, per come emergente dalla documentazione in atti, che, a fondamento della domanda avanzata in sede monitoria, parte appellante ha posto la delibera assembleare dell'11 dicembre 2018, nella quale, come da verbale, venivano approvati i rendiconti della gestione 2017, della gestione termosifone
2016/2017 e 2017/2018, della gestione spese sostituzione rete fognante, dell'impianto pressurizzazione, della spesa riparazione canna fumaria, della ratifica quote condominiali 2018, oltre che il preventivo spese termosifone 2018.
Peraltro, per come evidenziato nella pronuncia impugnata e non specificamente contestato nella presente sede, in forza dell'assemblea condominiale dell'11 dicembre 2018, l'appellato risultava debitore della complessiva cifra di euro 3.838,20.
Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate. (C.C. 4672/17).
Ne discende, in primo luogo, come non debbano essere condivise le censure dell'appellato, per come tempestivamente formulate, in ordine alla dedotta illegittimità della delibera posta a base dell'azione monitoria, anche in riferimento all'omessa, rituale, comunicazione della stessa nei suoi confronti, tenuto conto che alcuna impugnazione alla stessa risulta avanzata.
Peraltro, nell'atto di citazione originativo del giudizio di primo grado,
l'appellante evidenziava la propria possibilità di impugnare la delibera in oggetto, non essendo decorso alcun termine in tal senso, ma nessuna specifica richiesta risultava, neanche in quella sede, tempestivamente avanzata.
A ciò deve aggiungersi che la recente giurisprudenza della Suprema
Corte a Sezioni Unite ha chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (C.C. SS.UU. 9839/21). Nel caso di specie, per come chiarito, nessuna impugnazione della delibera fondante il credito azionato in sede monitoria risulta essere stata promossa da parte appellata, né alcuna domanda riconvenzionale risulta in tal senso formulata, così non dovendosi condividere le censure, per come tempestivamente formulate, di mancata registrazione dei versamenti effettuati o di erronea contabilizzazione degli stessi.
A ciò consegue come, a fronte delle contestazioni formulate e delle deduzioni svolte, debba essere riconosciuto in favore di parte appellata, opposta in primo grado, l'importo azionato in sede monitoria, con conseguente rigetto dell'avanzata opposizione.
In particolare, avuto riguardo, per un verso, all'importo complessivamente azionato, e pari ad euro 3.693,50, e, per l'altro, alla pronuncia di condanna in primo grado al pagamento della minor somma di euro 1.307,90, nella presente sede la pronuncia deve avere ad oggetto, per come richiesto, la condanna dell'appellato al versamento della differenza ancora dovuta, e pari ad euro 2.385,60.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, in parziale riforma della pronuncia impugnata,
l'appellato deve quindi essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 2.385,60, oltre interessi legali sino al saldo, dovendo per il resto la sentenza di primo grado essere confermata, anche in relazione alla ivi disposta condanna al pagamento delle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: I) In parziale riforma della pronuncia impugnata, condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 2.385,60, confermando, per il resto, la sentenza di primo grado, anche in riferimento alla ivi disposta condanna al pagamento delle spese di lite;
II) Condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in complessivi euro 1.500,00, di cui euro 400,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva ed euro 700,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2025
IL DI