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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 17/09/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.304/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.639/2022 resa dal Tribunale di
Caltanissetta il 17.9.2022 e pubblicata in data 19.9.2022, avente ad oggetto remunerazione di prestazione professionale
vertente tra
, nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Alfonso Marsala per procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo via Marchese di Villabianca 111
- appellante - contro
, nato a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Rosario Mauro per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ragusa corso vittorio Veneto 165 - appellato -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.3.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
1 Con atto di citazione notificato il 2.11.2020 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto monitorio n.396/2020 del 5.10.2020, col quale il
Tribunale di Caltanissetta le ingiungeva il pagamento di € 22.669/02 oltre interessi di mora, spese e onorari, per l'attività professionale svolta per suo conto e interesse da parte del dr. agr. . CP_1
Esponeva di aver commissionato al Professionista opposto un progetto volto a sistemare e collegare tra loro i “laghetti” esistenti nella sua azienda agricola sita in Partinico, in modo da razionalizzare la distribuzione idrica, ma che diversamente rispetto a quanto commissionato, il aveva presentato CP_1
arbitrariamente ed a sua insaputa un progetto diverso, avente ad oggetto la demolizione e la ricostruzione di un magazzino, in realtà in buone condizioni.
Aggiungeva che del contenuto di tale diverso progetto, l'opponente non aveva avuto conoscenza, poichè aveva sottoscritto gli elaborati predisposti solo nella prima pagina e non in calce, mentre solo dopo averne ottenuto la copia integrale “in data 11/5/2020 a seguito di una sua richiesta presso il
Dipartimento Regionale dell'agricoltura servizio 14 Ispettorato dell'agricoltura
di Trapani”, prendeva contezza del diverso contenuto progettuale, constatando che era stata apposta una falsa sottoscrizione sui seguenti documenti:
“A) Sostegno a investimenti alle aziende agricole – relazione tecnica
B) Calcolo dell'incidenza del costo punto vendita
C) Computo metrico estimativo”.
Per tali ragioni, dopo aver ottenuto il finanziamento di € 499.770,94 relativo al progetto presentato dal l'attrice era stata costretta a rinunciarvi per non CP_1
incorrere in un illecito penale.
2 Sulla base delle superiori premesse, perciò così concludeva:
“- disporre perizia calligrafica sulle firme “ ” apposte sui Parte_1
documenti A, B e C indicati in narrativa;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare le firme “ ” di cui Parte_1
sopra non appartenenti all'odierna opponente;
- ritenere e dichiarare che, la produzione, presso i competenti organi, dei
documenti di cui ai punti A, B e C che precedono ed a presunta firma Pt_1
, è stata determinante per l'ottenimento, da parte di , del
[...] Parte_1
contributo di Euro 499.880,93 da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana;
- pertanto, ritenere e dichiarare che l'ottenimento di Euro 499.880,93 di cui
sopra, sulla scorta dei predetti documenti con firma falsificata della IG.ra
, avrebbe costituito un illecito penale;
Pt_1
- ritenere e dichiarare non dovuto , da parte della IG.ra al Dott. Parte_1
alcun onorario professionale, in particolare la somma di Euro CP_1
22.669,02 di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Caltanissetta il
5/10/2020, per avere agito il predetto professionista a nome di Parte_1
ed in danno di questa, in mala fede e con colpa grave, falsificando, ad
insaputa della , la firma di quest'ultima e redigendo atti dai contenuti non Pt_1
veritieri, conseguentemente, creando alla un danno che si avrà modo di Pt_1
quantificare in altra sede;
- revocare pertanto il decreto ingiuntivo n.396/2020, emesso dal Tribunale di
Caltanissetta in data 5/10/2020 e notificato con plico postale in partenza il
16/10/2020”.
3 Con comparsa dell'8.3.2021 si costituiva l'opposto , allegando di CP_1
aver ricevuto con contratto del 9.1.2017 il conferimento dell'incarico per "la
redazione del progetto completo degli allegati tecnici e della documentazione
necessaria all'ottenimento delle agevolazioni previste dal Regime d'aiuto…
PSR Sicilia 2014/2020", a seguito del quale era stato concesso un contributo
Part regionale di € 499.880/93, revocato 25.2.2020 a seguito di espressa rinuncia della "per motivi di salute". Pt_1
Esponeva che "nel conferimento d'incarico del 09.01.2017 non vi sia alcun
cenno in ordine al collegamento dei fantomatici tre laghetti”, affermando di aver eseguito perfettamente l'incarico di cui alla documentazione sottoscritta dalla stessa , quali la "relazione geologica" e la "planimetria generale” Pt_1
regolarmente firmate dalla Committente in data 10.4.2017.
Evidenziava che l'opponente "era assolutamente a conoscenza del lavoro
posto in essere", avanzando "banali scuse… al solo fine di procrastinare sine
die l'adempimento della propria obbligazione".
A dimostrazione di ciò, allegava che la comunicazione di rinuncia al finanziamento era stata formalizzata dalla il 19.2.2020, quindi in periodo Pt_1
“antecedente alla data in cui controparte asserisce di aver scoperto i
fantomatici illeciti penali (maggio 2020)", perciò richiamava l'espressa clausola del contratto di incarico che prevedeva il pagamento anche in caso di rinuncia
"per cause personali ed indipendenti dalla presentazione del progetto".
Riguardo il disconoscimento di alcune firme, affermava che anche qualora fossero false, "ciò non avallerebbe, comunque, il ragionamento avversario",
poiché l'incarico fu svolto su mandato della e con esito utile, Pt_1
4 osservando che "non si tratterebbe di documentazione prodotta all'oscuro
dell'attrice".
Istruita la causa sula base della documentazione allegata e delle prove testimoniali offerte dalle parti, con sentenza n.639/2022 il Tribunale di
Caltanissetta rigettava l'opposizione, motivando che la ricostruzione dei fatti secondo cui il progetto commissionato avrebbe dovuto riguardare la sola sistemazione dei “laghetti”, non trovava riscontro né nel contratto di appalto né
nella documentazione prodotta, risultando invece dimostrato che l'oggetto dell'incarico era stata la redazione di un progetto finalizzato all'ottenimento delle agevolazioni previste dal PSR Sicilia 2014/2020, relativo a opere di ristrutturazione di un capannone e non ai laghetti, peraltro evidenziando che la rinuncia al finanziamento era stata antecedente la pretesa scoperta delle firme false e giustificata “per l'impossibilità ad attuare le opere previste dal progetto
finanziato per ragioni salute”, mentre non è stato nemmeno subordinatamente contestato l'ammontare del compenso richiesto da CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone gravame Parte_1
avanti la Corte d'appello di Caltanissetta avverso la prima statuizione,
ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
ERRATA INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELL'INCARICO
Il progetto richiesto doveva riguardare esclusivamente la “sistemazione e il collegamento dei tre laghetti aziendali” per la razionalizzazione idrica, mentre ha predisposto e presentato arbitrariamente un CP_1
progetto diverso (demolizione e ricostruzione magazzino), senza informare la Committente e senza alcuna utilità per l'azienda.
La ha apposto la propria sottoscrizione solo su alcuni documenti, senza conoscerne realmente il Pt_1
5 contenuto, mentre ha utilizzato delle false sottoscrizioni sui documenti denominati “computo metrico CP_1
estimativo”, “calcolo punto vendita” e “relazione tecnica”.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni è stato ritualmente esplicitato e il Tribunale avrebbe dovuto disporre la perizia calligrafica, così come previsto dall'art. 214 c.p.c., mentre erroneamente l'ha considerato superflua nonostante il disconoscimento formale e la rilevanza decisiva ai fini del riconoscimento del credito.
ESCLUSIONE DEL COMPENSO PER PRESTAZIONI NON RICHIESTE
Poichè il ha agito in mala fede e con colpa grave, redigendo atti diversi da quelli richiesti e falsificando CP_1
le firme, quantomeno la pretesa creditoria deve essere esclusa le prestazioni riguardanti i documenti recanti le false sottoscrizioni.
RICHIESTA DI PERIZIA CALLIGRAFICA
Quale mezzo istruttorio, si ribadisce la richiesta di disamina tecnica delle sottoscrizioni mediante perizia calligrafica, al fine di accertare l'autenticità o meno delle stesse sui documenti di progetto oggetto di contestazione.
Con comparsa di risposta si costituisce il dr. agr. , chiedendo CP_1
rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal Tribunale,
contestando l'inammissibilità ex art.345 c.p.c. della eccezione nuova circa il disconoscimento delle prestazioni inerenti i documenti suppostamente recanti delle false sottoscrizioni, con conseguente esonero dal pagamento almeno per questi.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 13.3.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Con atto di citazione propone appello avverso la sentenza Parte_1
6 n.639/2022 del Tribunale di Caltanissetta, che aveva rigettato l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n.396/2020, emesso su ricorso di CP_1
per il pagamento di € 22.669,02 oltre accessori, a titolo di compenso
[...]
professionale per l'attività di progettazione connessa alla partecipazione della al bando PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 4.1. Parte_4
L'appellante censura la decisione del primo Giudice, deducendo:
- che l'incarico conferito al convenuto riguardava esclusivamente la sistemazione e il collegamento di tre laghetti aziendali e non la demolizione e ricostruzione di un capannone, opera invece progettata e presentata dal
CP_1
- che taluni elaborati progettuali erano stati sottoscritti solo nella prima pagina o riportavano firme apocrife attribuitele, circostanza che avrebbe giustificato l'espletamento di perizia calligrafica;
- che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere superflua tale perizia, fondando la decisione su scritture private contestate e non provenienti da essa;
- che la rinuncia al contributo finanziato sarebbe stata determinata dalla scoperta delle firme false e non, come affermato dal primo Giudice, da motivi di salute;
- che, in ogni caso, si sarebbe dovuto detrarre dal compenso ingiunto l'importo relativo agli elaborati recanti le firme disconosciute.
Il contratto di appalto del 9 gennaio 2017, sottoscritto dall'appellante (all.1 del ricorso monitorio, acquisito nella fase di merito), ha per oggetto la redazione di un progetto completo degli allegati tecnici e della documentazione necessaria per ottenere le agevolazioni previste dal Regolamento (UE) n. 1305/2013
7 nell'ambito della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia.
Così, infatti, si pattuisce all'art.2:
<<il committente affida ai professionisti – che accettano l'incarico per la < i>
redazione del progetto completo, degli allegati tecnici e della documentazione
necessaria all'ottenimento delle agevolazioni previste dal Regime d'Aiuto di cui
al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013.
Al fine di attivare la richiesta per ottenere le agevolazioni previste dalla
sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, attuata sulla
base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR Sicilia
2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n.
8403 del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con
delibera n. 18 del 26/01/2016.
La prestazione deve essere eseguita e consegnata dal richiedente, con tutti i
relativi allegati e documenti, presso la sede competente per l'istruttoria per
l'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente regolamento.>>
Gli atti documentali acquisiti, tra cui la “relazione idrogeologica” del 28.2.2018,
la “planimetria generale dell'azienda con ubicazione delle colture praticate e opere realizzate post-investimento” e la “analisi prezzi” del 10.4.2017 (all.4 – 5
- 6 alla comparsa di risposta nel giudizio di merito), recano la firma non disconosciuta dell'opponente e contengono espressa indicazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione del capannone con opere accessorie.
Tali documenti - non essendo stati disconosciutin - conservano piena efficacia
8 probatoria della sottoscrizione e, in specie:
- la “relazione idrogeologica” reca la descrizione
con note ambientali a supporto dell'autorizzazione allo scarico per il Progetto
per la ristrutturazione edilizia di un capannone (demolizione e ricostruzione
con la stessa sagoma e volume), per la lavorazione e trasformazione di grano
duro e farina, impianto di stoccaggio a servizio dell'azienda agricola sita nella
C.da Salanga nell'agro di Calatafimi.>>
- la “planimetria generale dell'azienda con ubicazione delle colture praticate e opere realizzate post-investimento”, riporta nel frontespizio
manufatti aziendali con piazzale al servizio dell'azienda per lavorazione e
trasformazione di grano duro e cece in farina, impianto stoccaggio cereali,
compreso impianto fotovoltaico.
P.S.R. Sicilia 2014-2020 – sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole”. COMMITTENTE >> Parte_1
Le dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza del 21.1.2012 confermano la regolarità dell'incarico e dell'attività svolta dall'opposto, così come la coerenza della progettazione col finanziamento richiesto.
Il OG (nipote della stessa Committente) conferma che Persona_1
l'incarico era coerente con le richieste della : "Mia zia mi disse che avrei Pt_1
dovuto redigere una perizia geologica per l'azienda [...] La perizia serviva per
ottenere un finanziamento" (D.R.3, memoria convenuta).
Il dott. agr. attesta che i progetti discussi rientravano nell'ambito Parte_5
delle opere di miglioramento fondiario: "Si cominciò a parlare di lavori di
miglioramento fondiario e miglioramento dell'azienda [...] Non si parlò di lavori
9 di sistemazione idraulica" (D.R.5, memoria convenuta).
La documentazione allegata comprova che la rinuncia al finanziamento di
€499.880/93 è stata comunicata dall'appellante con nota del 19.2.2020 per motivi di salute, come riportato espressamente nel decreto di revoca del
25.2.2020 (all.2 al ricorso monitorio, acquisito nella causa di merito), ove lo stesso in questo senso motiva Parte_6
pervenuta in data 19/02/2020 prot. n.0003629 di rinuncia al contributo
[...]
concesso per l'impossibilità ad attuare le opere previste dal progetto finanziato
per motivi di salute e la contestuale richiesta di revoca del decreto di
concessione n.2277>>.
Quindi, ben prima della data dell'11.5.2020 in cui la Committente afferma di aver scoperto le presunte firme false, in conseguenza risultando smentito dalla sequenza temporale e dagli atti allegati l'assunto della . Pt_1
L'opponente non ha specificamente contestato, né in primo né in secondo grado, i criteri di determinazione del compenso richiesto espressamente dettagliato nell'apposito prospetto di calcolo ai sensi del D.M. n.140 del
20.7.2012 allegato al contratto di incarico professionale (all.1 ricorso monitorio,
acquisito nella fase di merito), per l'effetto in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così Cass. civ. n.37788/2021) “In tema di contestazione sul
quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del
combinato disposto di cui agli artt.2697 c.c. e 115 co.1 c.p.c., l'onere di
contestare in modo specifico la richiesta di compenso del Professionista nel
caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può
limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove
10 tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza
specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della
contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di
determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla
stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o
degli usi)”.
Infine, poiché parte opposta non ha manifestato la volontà di avvalersi in giudizio delle tre scritture private contestate (documenti A, B e C dell'atto di citazione in opposizione), il loro disconoscimento non comporta la necessità di verificazione, stante che il rigetto dell'opposizione è fondata su altri elementi ritenuti idonei a dimostrare sia l'an che il quantum del credito, per come sopra argomentato.
Di qui il rigetto dell'appello.
Le spese di questo grado vanno regolate secondo soccombenza e vanno liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 a € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.304/2022, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.639/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta il 17.9.2022 e pubblicata in data 19.9.2022,
appellata da . Parte_1
11 Condanna al pagamento delle spese di giudizio all'appellato Parte_1
, che liquida in € 1.984/00 per compensi, 15% per spese generali, CP_1
C.P.A. e I.V.A. se dovute, che distrae in favore dell'avv. Rosario Mauro che ha reso la dichiarazione di antistarietà ex art.93 c.p.c.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante,
se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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