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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. IU Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile d'appello, iscritto a R.G.N. 3431/2020/CC, avverso la sentenza n. 1203/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata il 14 agosto 2020, notificata il 3 settembre 2020,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 28.03.1972, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Ammaturo (C.F.: ) e dall'avv. Salvatore Ammaturo (C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
PEC: , entrambi del foro di Nola, come da C.F._3 Email_1
procura speciale ad litem a margine del ricorso, ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., depositato il 23.11.2012;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_4
il 20.12.1980, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
IU Mungiguerra (C.F.: PEC: CodiceFiscale_5
, del foro di Nola, come da procura speciale ad litem Email_2
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_6
27.02.1945; (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_7
07.08.1977; (C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_8
il 13.02.1971; (C.F.: ), nata a [...] Parte_3 CodiceFiscale_9
NO (Na) il 23.01.1973; tutti residenti a [...] e
1 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Vecchione (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_10
, del foro di Nola, come da procura speciale ad litem Email_3
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso depositato innanzi al Tribunale di Nola il 9 gennaio 2014, ai sensi del comma 4 dell'art. 703 c.p.c., , attivando la prosecuzione del procedimento Parte_1
possessorio, già promosso, ai sensi dell'art. 1170 c.c., nei confronti di , Controparte_1 CP_2
, , ed , conclusosi mediante l'ordinanza
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_3
di rigetto del 25 luglio 2013, confermata a seguito del reclamo, respinto con l'ordinanza del 7 novembre 2013, chiedeva l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “a) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della sig.ra , nella qualità di proprietaria Controparte_4
della particella n. 1365 facente parte della stradina de qua, nata a [...] il
01.04.45 ed ivi residente alla Via Felicioni, nonché del sig. , quale proprietario delle Persona_1
particelle n. 440 e 2142 comprese nella stradina de qua, residente in [...]; b) nel merito, accertare la costituzione di una servitù pubblica di passaggio, per avvenuta usucapione, sui fondi di proprietà dei resistenti e dei chiamandi in causa, segnatamente sulla stradina larga 150 cm che, nel Comune di SA NN NO, attraverso le particelle 324
( ), 1365 ), 1198, 394, 395, 396 , Persona_2 CP_4 Controparte_2 Pt_2
, , ), collega la pubblica Via Felicioni alla Via Musiello;
[...] Parte_3 Controparte_3
c) per l'effetto, ordinare il ripristino dello stato dei luoghi mediante l'abbattimento dell'inferriata posta all'inizio della stradina, in corrispondenza di Via Felicioni, nonché di quella esistente alla fine del fondo , onde consentire l'esercizio del diritto di passaggio nella sua consistenza CP_2
originaria (150 cm); d) condannare, infine, esse resistenti al pagamento delle spese e dei compensi professionali del corrente giudizio, in uno a quelle della fase cautelare, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A., con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.”
A sostegno della propria domanda il ricorrente allegava: a) che da molti anni aveva esercitato, in modo pacifico, continuato ed ininterrotto, il passaggio pedonale, oltre che con cicli, motocicli ed attrezzi agricoli, su di una strada in terra battuta, larga circa m 1,50, esistente da tempo immemorabile nel Comune di SA NN NO (Na), alla località Felicioni, che, partendo dalla omonima Via
Felicioni, all'altezza dei civici numeri 11 e 13, attraversando le numerose porzioni di terreno ivi esistenti, conduce in Via Musiello, collegando le due strade pubbliche;
b) che l'accesso a tale strada, in passato sempre libero, dal mese di maggio dell'anno 2012 sarebbe risultato ostacolato e reso più
2 gravoso, avendo le parti resistenti, proprietarie o posseditrici di alcuni fondi, sui quali insiste la strada in questione, installato all'inizio di Via Felicioni e alla fine della proprietà , in direzione di CP_2
Via Musiello, due inferriate, dotate di varchi d'accesso di misura ridotta rispetto agli originari punti d'ingresso, oltre che di traverse di ferro, poste a circa cm 30 dal piano di calpestio, che, per loro natura, sarebbero destinate all'apposizione di cancelli, che, di fatto, restringendo l'originario imbocco di m 1,50, limiterebbero il passaggio, ora consentito solamente ai pedoni, rendendo poco agevole lo spazio di manovra in entrata ed uscita con i cicli, oltre che inaccessibile con i motocicli, i trattori e gli attrezzi agricoli.
1.2. - A seguito del provvedimento del 14 gennaio 2014 di mutamento del rito da speciale ad ordinario, con la comparsa di risposta depositata il 9 ottobre 2014 si costituiva in giudizio CP
, contestando la sussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria d'usucapione di una
[...]
servitù di uso pubblico a carico della strada de qua, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda, mirata ad accertare la costituzione della servitù pubblica di passaggio sul fondo, con la contestuale istanza di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, da distrarre in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 10 ottobre 2014 si costituivano in giudizio
, , ed , eccependo, Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
preliminarmente, l'inammissibilità della domanda attrice, perché sarebbe stata proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di reiezione del reclamo, che, peraltro, sarebbe dovuta essere impugnata mediante l'appello, contestando, nel merito, la fondatezza dell'avversa pretesa, di cui richiedevano il rigetto.
1.4. - Mediante la memoria di cui al n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., depositata il 28 novembre 2014, l'attore richiamava espressamente le deduzioni di cui al libello introduttivo del giudizio di merito, così come già riproposte in sede di reclamo, reiterando l'originaria pretesa possessoria, collegandola al preteso esercizio di una servitù di uso pubblico, ritenuta acquisita per usucapione, invocando il ripristino dello stato dei luoghi.
1.5. - Escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi;
acquisita la relazione peritale del nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1203/2020, pubblicata il 14 agosto 2020, notificata il
3 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Nola così testualmente provvedeva: “dichiaratane
l'ammissibilità, rigetta le domande del ricorrente;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del ricorrente;
compensa per il 20% le spese processuali tra il ricorrente e
i convenuti e condanna il ricorrente al pagamento del residuo in favore di questi ultimi, con CP_2 attribuzione al difensore che ha dichiarato di averle anticipate, spese che liquida, per l'intero, in
3 euro 4000,00 per compenso di avvocato, oltre iva, cpa e rimborso spese generali del 15% come per legge;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di , Persona_2
con attribuzione al difensore che ha dichiarato di averle anticipate, spese che liquida in euro 4000,00 per compenso di avvocato, oltre iva, cpa e rimborso spese generali del 15% come per legge.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali, testimoniali e peritali, decideva, come da sopra trascritto dispositivo, avendo ritenuto infondata la pretesa del possesso corrispondente all'esercizio di un uso pubblico e non riproposta la domanda petitoria volta ad accertare l'avvenuta usucapione della servitù in questione.
2. - IL GIUDIZIO D'APPELLO
2.1. - Mediante l'atto di citazione, notificato il 30 settembre 2020, Parte_1
proponeva appello avverso tale sentenza, innanzi a questa Corte, chiedendone - sulla base di cinque motivi di gravame - l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “a) in via istruttoria, rinnovare la C.T.U. affidando l'incarico ad un nuovo professionista, ovvero convocare il consulente nominato per rendere gli opportuni chiarimenti sulle circostanze denunciate al capo III) del presente atto;
b) riconoscere e dichiarare che i convenuti , , e , Controparte_2 Pt_2 Pt_3 CP_3
e , non sono proprietari della strada privata de qua e, di conseguenza, Persona_2 condannarli all'abbattimento delle inferriate ed al ripristino dello stato dei luoghi;
c) riconoscere e dichiarare la molestia e/o turbativa posta in essere dai convenuti sulla strada de qua in danno del ricorrete;
d) riconoscere e dichiarare, in ogni caso, l'assoggettamento pubblico Parte_1
della strada e, quindi, l'uso pubblico della stessa da parte della collettività; e) accogliere la domanda
e, di conseguenza, - previa revoca delle ordinanze nelle due fasi cautelari - ordinare ai convenuti
, , , e , di Persona_2 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
manutenere il ricorrente nel possesso della strada, mediante la rimozione delle cancellate ed il ripristino dello stato dei luoghi quo ante;
f) per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione, in favore dell'appellante, di tutte le somme da questi versate a titolo di spese di lite nelle fasi cautelari del giudizio;
g) condannarli altresì al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, nonché delle fasi cautelari, oltre 15% spese generali, I.v.a. e C.p.a., distraendoli
a favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
h) in via del tutto gradata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di manutenzione, riformare, in ogni caso, la condanna alle spese di lite statuita nella sentenza di primo grado, riducendola a 1.539,00€ ovvero a 1.944,00€, o altrimenti nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 22 dicembre 2020 si costituiva in giudizio
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348-bis e Controparte_1
342 c.p.c., contestando, nel merito, la fondatezza dell'appello, di cui richiedeva il rigetto, con la
4 contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. IU Mungiguerra, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 dicembre 2020 si costituivano in giudizio
, , ed , concludendo per la Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3 reiezione dell'impugnazione per la pretesa infondatezza della stessa, con la contestuale richiesta di condanna della parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase.
2.4. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 22 gennaio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 18 febbraio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 19 febbraio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a cura delle parti.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellata, , ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., Controparte_1
vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata, , ne eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena
5 di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - MOTIVI DEL GRAVAME
5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante, riportandosi “integralmente alle ragioni di diritto argomentate nel capo III) della comparsa conclusionale di primo grado”, censurava la decisione impugnata per il preteso vizio d'omessa pronuncia, che caratterizzerebbe la sua motivazione, perché, a suo dire, il primo giudice non si sarebbe pronunciato sulla domanda di manutenzione del possesso uti singuli e/o uti cives, così come proposta dal ricorrente sia nella veste privata sia nella veste di cittadino appartenente ad una comunità di persone, e non avrebbe rilevato e
6 dichiarato l'illegittimità della chiusura della strada vicinale ad opera dei resistenti, essendosi limitato a delibare in ordine alla domanda attorea, poi, respinta, d'accertamento della servitù di uso pubblico, avendo ignorato l'originaria e principale richiesta di manutenzione nel possesso, ex art. 1170 c.c., introdotta con il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 703 c.p.c.
5.2. - Con il secondo motivo d'appello l'impugnante lamentava il preteso omesso esame di circostanze rilevanti e la pretesa errata valutazione delle prove acquisite da parte del Tribunale, che, se interpretate in maniera corretta, avrebbero dovuto indurlo: 1) a dichiarare l'illegittimità della chiusura della strada vicinale ad opera dei resistenti, i quali non sarebbero neppure proprietari del tratto di strada in questione, essendo titolari di un mero diritto di passaggio sullo stesso, come risulterebbe dai loro titoli di proprietà in atti;
2) a rilevare che tale tratto stradale, che collega Via
Felicioni con Via Musiello, strade pubbliche poste a due chilometri di distanza l'una dall'altra, sarebbe stato realizzato negli anni '30 del secolo scorso da tali e nel loro reciproco Pt_4 Tes_1
interesse, per essere, poi, dopo qualche anno, usato liberamente e pacificamente, in entrambi i sensi di percorrenza, anche da tutti i cittadini residenti nelle zone limitrofe e soprattutto dai bambini, per raggiungere la scuola pubblica, senza alcun ostacolo o divieto dei predetti proprietari, a piedi, con biciclette, motocicli, carriole, trattori ed attrezzi agricoli vari, fino a metà degli anni '90, cioè per oltre sessant'anni, ovvero anche dopo il suo allargamento fino all'apposizione dei cancelli;
3) a rilevare che la servitù di uso pubblico, per usucapione e dicatio ad patriam, sarebbe già abbondantemente maturata prima ancora che i coniugi , con atti separati per notar degli anni 1991 e CP_2 Per_3
1995 acquistassero i due fondi dai;
4) ad escludere che il transito della collettività potesse Pt_4
essere giustificato da mero atto di tolleranza dei proprietari, essendo tale tolleranza successiva alla già consolidata servitù di passaggio d'uso pubblico.
5.3. - Con il terzo motivo di censura , reiterava, in via principale, l'istanza Parte_1 di rinnovazione della c.t.u. o, in subordine, di riconvocazione dell'ausiliario già nominato nel corso del primo grado del giudizio, dolendosi della acritica adesione da parte del giudice di prime cure agli esiti dell'elaborato peritale di tale tecnico, il quale avrebbe tentato artatamente di occultare, rappresentando in modo infedele la situazione dei luoghi di causa, manomettendo i rilievi aereo- fotogrammetrici allegati alla sua relazione ed interpretando malamente le informazioni scritte acquisite dal , al solo fine di escludere che la strada privata, Controparte_5
oggetto di causa, di fatto, abbia la funzione di collegamento con strade pubbliche.
5.4. - Con il quarto motivo di doglianza l'appellante criticava la sentenza impugnata per la pretesa errata interpretazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie testimoniali, avendo quest'ultimo erroneamente ritenuto contraddittorie ed inattendibili le propalazioni rese dai testi addotti dall'attore, le quali, valutate ed interpretate correttamente, corroborerebbero l'assunto
7 difensivo del medesimo, secondo il quale sulla strada in questione si sarebbe determinato da tempo immemorabile il libero transito d'uso pubblico da parte della collettività.
5.5. - Con il quinto motivo di gravame l'impugnante censurava la pretesa incongruità per eccesso delle spese di lite liquidate dal primo giudice, a suo dire, in violazione dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per cui rientrando il procedimento di primo grado nello scaglione di valore non superiore ad €
5.200,00, sulla base delle fasi eseguite, da cui andrebbe espunta quella di studio, non dovuta per essere stata già liquidata nelle precedenti fasi cautelari di prime e seconda istanza, l'importo da liquidare, dedotto del 20% per la disposta parziale compensazione, sarebbe dovuto essere di € 1.539,00, ovvero, in subordine, comprendendo la fase di studio, in ragione di € 1.944,00, e non di € 4.000,00, così come erroneamente liquidato dal Tribunale.
6. - DECISIONE
6.1. - La Corte osserva, in via preliminare ed assorbente, che - sulla base della prospettazione della domanda della parte ricorrente e delle conclusioni, di cui al ricorso depositato il 9 gennaio 2014, ai sensi del comma 4 dell'art. 703 c.p.c., così come testualmente riportate nel precedente paragrafo sub 1.1.) del presente atto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto integrare il contraddittorio non solo nei confronti di e di , proprietari di parte della stradina Controparte_4 Persona_1
in questione, sulla quale insisterebbe la servitù di passaggio d'uso pubblico, che sarebbe stata esercitata anche dalla parte istante, oggetto della domanda finalizzata alla “costituzione di una servitù pubblica di passaggio, per avvenuta usucapione sui fondi di proprietà dei resistenti e dei chiamandi in causa, segnatamente sulla stradina larga 150 cm…”, ma anche nei riguardi del
[...]
controvertendosi fra privati circa la natura pubblica o privata della strada Controparte_6
vicinale de qua.
6.2. - Invero, in tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione del diritto reale di proprietà e di servitù, nella specie, di passaggio d'uso pubblico su tale strada vicinale, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, coerentemente a quanto stabilito dal costante insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, per il quale: “In caso di domanda di accertamento dell'usucapione, ricorre il litisconsorzio necessario unicamente ove la pluralità di soggetti si collochi dal lato passivo, cioè ove siano più di uno i soggetti nei cui confronti è diretta la domanda (cosicché tutti costoro devono partecipare al processo), non anche nel caso in cui la pluralità si riscontri dal lato attivo. Infatti, in tal caso, la domanda, ove accolta, conduce all'accertamento di un diritto di cui potranno giovarsi anche gli altri soggetti che non hanno
8 partecipato al giudizio.” (Cass. civ., Sez. II, 20/12/2023, n. 35593), dovendo il contraddittorio essere integrato anche nei confronti del citato Ente territoriale locale per le ragioni innanzi richiamate, sulla base del seguente orientamento giurisprudenziale di legittimità, per il quale: “Deve essere integrato il contraddittorio nei confronti del Comune interessato, allorché si controverta fra privati circa la natura pubblica o privata di alcune strade, quando l'accertamento relativo rappresenti il fatto costitutivo della domanda proposta e, quindi, la controversia sia potenzialmente idonea a produrre effetti con riguardo al regime giuridico delle medesime.” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 26/07/2013, n.
18127).
Del resto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, secondo il quale il ricorrente avrebbe rinunciato alla domanda d'usucapione d'uso pubblico, dalla copia dei processi verbali in atti si ricava esattamente il contrario, avendo i difensori di , all'udienza del 13 Parte_1 gennaio 2020, precisato le conclusioni nei seguenti termini testuali: “… si riportano alle conclusioni formulate nei precedenti verbali di udienza ed insistono per la rinnovazione della c.t.u., previa nomina di un nuovo consulente tecnico. In via gradata e nella denegata ipotesi di reiezione della istanza istruttoria, chiedono che codesto on.le giudicante accolga, nel merito, la domanda formulata da parte attrice, con pedissequa condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. … Gli avvocati Ammaturo impugnano le avverse conclusioni, perché infondate, ed insistono per l'accoglimento delle istanze istruttorie, nonché, in via gradata per l'accoglimento della domanda, con decisione della causa …”
6.3. - Conseguentemente, sulla scorta di quanto innanzi, nella fattispecie in esame l'appello non può essere esaminato nel merito, atteso che, alla stregua della domanda attrice così come formulata in primo grado dal ricorrente - peraltro, riproposta in sede di gravame, in parte qua, in accoglimento dei primi quattro motivi di censura, veniva testualmente richiesto di “riconoscere e dichiarare, in ogni caso, l'assoggettamento pubblico della strada e, quindi, l'uso pubblico della stessa da parte della collettività” - si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, avendo i soggetti pretermessi, rispettivamente proprietari di distinte porzioni della strada in questione, come peraltro accertato nell'elaborato peritale del c.t.u., sulla quale insisterebbe la pretesa servitù di passaggio d'uso pubblico, un preciso interesse, analogo a quello del Controparte_6
a partecipare al procedimento di prime cure, ed essendo stato violato dalla sentenza
[...]
di primo grado il loro diritto di difesa, non essendo loro stato consentito di partecipare al giudizio, al fine di potersi adeguatamente difendere.
Pertanto, nella specie, il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 102 c.p.c. e, non avendolo fatto, si è determinata la nullità radicale del procedimento e della sentenza di primo grado, che ben può essere rilevata anche
9 d'ufficio e che non può essere sanata dal giudice d'appello, perché altrimenti le parti pretermesse perderebbero un grado di giudizio di merito, integrando la violazione del litisconsorzio necessario una delle tassative ipotesi di nullità, che impone, ai sensi del comma 1 dell'art. 354 c.p.c., in fase di appello, la rimessione della causa al giudice di primo grado, come da costante orientamento della
Suprema corte, secondo il quale: “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto
l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3.”
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/12/2023, n. 36586).
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - In ordine alle spese di lite, occorre tener conto dell'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 31/03/2022, n. 10485).
Ciò posto, tenuto conto delle ragioni della decisione, del concreto svolgimento della vicenda processuale e della dirimente questione processuale del litisconsorzio necessario, ignorata dal giudice di prime cure, nonostante la richiesta d'integrazione del contraddittorio avanzata dalla parte istante, concorrono gravi ed eccezionali ragioni, di cui al comma 2 dell'art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis con riferimento alla data di deposito e notificazione del libello introduttivo del primo grado, per compensare interamente tra le parti le spese ed i compensi di lite del presente grado, dovendo provvedere ex novo sulle spese del primo grado del giudizio il Tribunale a seguito dell'eventuale riassunzione del processo.
7.2. - Non sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'impugnante, previsto per le sole ipotesi di rigetto e di declaratoria d'inammissibilità e d'improcedibilità dell'appello, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , iscritto a R.G.N. 3431/2020/CC, così provvede: Parte_1
10 1) dichiara la nullità del processo di primo grado e della sentenza n. 1203/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata il 14 agosto 2020, notificata il 3 settembre 2020;
2) rimette la causa al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato;
3) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 13 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. IU Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile d'appello, iscritto a R.G.N. 3431/2020/CC, avverso la sentenza n. 1203/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata il 14 agosto 2020, notificata il 3 settembre 2020,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 28.03.1972, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Ammaturo (C.F.: ) e dall'avv. Salvatore Ammaturo (C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
PEC: , entrambi del foro di Nola, come da C.F._3 Email_1
procura speciale ad litem a margine del ricorso, ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., depositato il 23.11.2012;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_4
il 20.12.1980, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
IU Mungiguerra (C.F.: PEC: CodiceFiscale_5
, del foro di Nola, come da procura speciale ad litem Email_2
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_6
27.02.1945; (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_7
07.08.1977; (C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_8
il 13.02.1971; (C.F.: ), nata a [...] Parte_3 CodiceFiscale_9
NO (Na) il 23.01.1973; tutti residenti a [...] e
1 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Vecchione (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_10
, del foro di Nola, come da procura speciale ad litem Email_3
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso depositato innanzi al Tribunale di Nola il 9 gennaio 2014, ai sensi del comma 4 dell'art. 703 c.p.c., , attivando la prosecuzione del procedimento Parte_1
possessorio, già promosso, ai sensi dell'art. 1170 c.c., nei confronti di , Controparte_1 CP_2
, , ed , conclusosi mediante l'ordinanza
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_3
di rigetto del 25 luglio 2013, confermata a seguito del reclamo, respinto con l'ordinanza del 7 novembre 2013, chiedeva l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “a) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della sig.ra , nella qualità di proprietaria Controparte_4
della particella n. 1365 facente parte della stradina de qua, nata a [...] il
01.04.45 ed ivi residente alla Via Felicioni, nonché del sig. , quale proprietario delle Persona_1
particelle n. 440 e 2142 comprese nella stradina de qua, residente in [...]; b) nel merito, accertare la costituzione di una servitù pubblica di passaggio, per avvenuta usucapione, sui fondi di proprietà dei resistenti e dei chiamandi in causa, segnatamente sulla stradina larga 150 cm che, nel Comune di SA NN NO, attraverso le particelle 324
( ), 1365 ), 1198, 394, 395, 396 , Persona_2 CP_4 Controparte_2 Pt_2
, , ), collega la pubblica Via Felicioni alla Via Musiello;
[...] Parte_3 Controparte_3
c) per l'effetto, ordinare il ripristino dello stato dei luoghi mediante l'abbattimento dell'inferriata posta all'inizio della stradina, in corrispondenza di Via Felicioni, nonché di quella esistente alla fine del fondo , onde consentire l'esercizio del diritto di passaggio nella sua consistenza CP_2
originaria (150 cm); d) condannare, infine, esse resistenti al pagamento delle spese e dei compensi professionali del corrente giudizio, in uno a quelle della fase cautelare, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A., con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.”
A sostegno della propria domanda il ricorrente allegava: a) che da molti anni aveva esercitato, in modo pacifico, continuato ed ininterrotto, il passaggio pedonale, oltre che con cicli, motocicli ed attrezzi agricoli, su di una strada in terra battuta, larga circa m 1,50, esistente da tempo immemorabile nel Comune di SA NN NO (Na), alla località Felicioni, che, partendo dalla omonima Via
Felicioni, all'altezza dei civici numeri 11 e 13, attraversando le numerose porzioni di terreno ivi esistenti, conduce in Via Musiello, collegando le due strade pubbliche;
b) che l'accesso a tale strada, in passato sempre libero, dal mese di maggio dell'anno 2012 sarebbe risultato ostacolato e reso più
2 gravoso, avendo le parti resistenti, proprietarie o posseditrici di alcuni fondi, sui quali insiste la strada in questione, installato all'inizio di Via Felicioni e alla fine della proprietà , in direzione di CP_2
Via Musiello, due inferriate, dotate di varchi d'accesso di misura ridotta rispetto agli originari punti d'ingresso, oltre che di traverse di ferro, poste a circa cm 30 dal piano di calpestio, che, per loro natura, sarebbero destinate all'apposizione di cancelli, che, di fatto, restringendo l'originario imbocco di m 1,50, limiterebbero il passaggio, ora consentito solamente ai pedoni, rendendo poco agevole lo spazio di manovra in entrata ed uscita con i cicli, oltre che inaccessibile con i motocicli, i trattori e gli attrezzi agricoli.
1.2. - A seguito del provvedimento del 14 gennaio 2014 di mutamento del rito da speciale ad ordinario, con la comparsa di risposta depositata il 9 ottobre 2014 si costituiva in giudizio CP
, contestando la sussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria d'usucapione di una
[...]
servitù di uso pubblico a carico della strada de qua, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda, mirata ad accertare la costituzione della servitù pubblica di passaggio sul fondo, con la contestuale istanza di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, da distrarre in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 10 ottobre 2014 si costituivano in giudizio
, , ed , eccependo, Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
preliminarmente, l'inammissibilità della domanda attrice, perché sarebbe stata proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di reiezione del reclamo, che, peraltro, sarebbe dovuta essere impugnata mediante l'appello, contestando, nel merito, la fondatezza dell'avversa pretesa, di cui richiedevano il rigetto.
1.4. - Mediante la memoria di cui al n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., depositata il 28 novembre 2014, l'attore richiamava espressamente le deduzioni di cui al libello introduttivo del giudizio di merito, così come già riproposte in sede di reclamo, reiterando l'originaria pretesa possessoria, collegandola al preteso esercizio di una servitù di uso pubblico, ritenuta acquisita per usucapione, invocando il ripristino dello stato dei luoghi.
1.5. - Escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi;
acquisita la relazione peritale del nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1203/2020, pubblicata il 14 agosto 2020, notificata il
3 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Nola così testualmente provvedeva: “dichiaratane
l'ammissibilità, rigetta le domande del ricorrente;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del ricorrente;
compensa per il 20% le spese processuali tra il ricorrente e
i convenuti e condanna il ricorrente al pagamento del residuo in favore di questi ultimi, con CP_2 attribuzione al difensore che ha dichiarato di averle anticipate, spese che liquida, per l'intero, in
3 euro 4000,00 per compenso di avvocato, oltre iva, cpa e rimborso spese generali del 15% come per legge;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di , Persona_2
con attribuzione al difensore che ha dichiarato di averle anticipate, spese che liquida in euro 4000,00 per compenso di avvocato, oltre iva, cpa e rimborso spese generali del 15% come per legge.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali, testimoniali e peritali, decideva, come da sopra trascritto dispositivo, avendo ritenuto infondata la pretesa del possesso corrispondente all'esercizio di un uso pubblico e non riproposta la domanda petitoria volta ad accertare l'avvenuta usucapione della servitù in questione.
2. - IL GIUDIZIO D'APPELLO
2.1. - Mediante l'atto di citazione, notificato il 30 settembre 2020, Parte_1
proponeva appello avverso tale sentenza, innanzi a questa Corte, chiedendone - sulla base di cinque motivi di gravame - l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “a) in via istruttoria, rinnovare la C.T.U. affidando l'incarico ad un nuovo professionista, ovvero convocare il consulente nominato per rendere gli opportuni chiarimenti sulle circostanze denunciate al capo III) del presente atto;
b) riconoscere e dichiarare che i convenuti , , e , Controparte_2 Pt_2 Pt_3 CP_3
e , non sono proprietari della strada privata de qua e, di conseguenza, Persona_2 condannarli all'abbattimento delle inferriate ed al ripristino dello stato dei luoghi;
c) riconoscere e dichiarare la molestia e/o turbativa posta in essere dai convenuti sulla strada de qua in danno del ricorrete;
d) riconoscere e dichiarare, in ogni caso, l'assoggettamento pubblico Parte_1
della strada e, quindi, l'uso pubblico della stessa da parte della collettività; e) accogliere la domanda
e, di conseguenza, - previa revoca delle ordinanze nelle due fasi cautelari - ordinare ai convenuti
, , , e , di Persona_2 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
manutenere il ricorrente nel possesso della strada, mediante la rimozione delle cancellate ed il ripristino dello stato dei luoghi quo ante;
f) per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione, in favore dell'appellante, di tutte le somme da questi versate a titolo di spese di lite nelle fasi cautelari del giudizio;
g) condannarli altresì al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, nonché delle fasi cautelari, oltre 15% spese generali, I.v.a. e C.p.a., distraendoli
a favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
h) in via del tutto gradata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di manutenzione, riformare, in ogni caso, la condanna alle spese di lite statuita nella sentenza di primo grado, riducendola a 1.539,00€ ovvero a 1.944,00€, o altrimenti nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 22 dicembre 2020 si costituiva in giudizio
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348-bis e Controparte_1
342 c.p.c., contestando, nel merito, la fondatezza dell'appello, di cui richiedeva il rigetto, con la
4 contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. IU Mungiguerra, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 dicembre 2020 si costituivano in giudizio
, , ed , concludendo per la Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3 reiezione dell'impugnazione per la pretesa infondatezza della stessa, con la contestuale richiesta di condanna della parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase.
2.4. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 22 gennaio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 18 febbraio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 19 febbraio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a cura delle parti.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellata, , ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., Controparte_1
vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata, , ne eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena
5 di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - MOTIVI DEL GRAVAME
5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante, riportandosi “integralmente alle ragioni di diritto argomentate nel capo III) della comparsa conclusionale di primo grado”, censurava la decisione impugnata per il preteso vizio d'omessa pronuncia, che caratterizzerebbe la sua motivazione, perché, a suo dire, il primo giudice non si sarebbe pronunciato sulla domanda di manutenzione del possesso uti singuli e/o uti cives, così come proposta dal ricorrente sia nella veste privata sia nella veste di cittadino appartenente ad una comunità di persone, e non avrebbe rilevato e
6 dichiarato l'illegittimità della chiusura della strada vicinale ad opera dei resistenti, essendosi limitato a delibare in ordine alla domanda attorea, poi, respinta, d'accertamento della servitù di uso pubblico, avendo ignorato l'originaria e principale richiesta di manutenzione nel possesso, ex art. 1170 c.c., introdotta con il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 703 c.p.c.
5.2. - Con il secondo motivo d'appello l'impugnante lamentava il preteso omesso esame di circostanze rilevanti e la pretesa errata valutazione delle prove acquisite da parte del Tribunale, che, se interpretate in maniera corretta, avrebbero dovuto indurlo: 1) a dichiarare l'illegittimità della chiusura della strada vicinale ad opera dei resistenti, i quali non sarebbero neppure proprietari del tratto di strada in questione, essendo titolari di un mero diritto di passaggio sullo stesso, come risulterebbe dai loro titoli di proprietà in atti;
2) a rilevare che tale tratto stradale, che collega Via
Felicioni con Via Musiello, strade pubbliche poste a due chilometri di distanza l'una dall'altra, sarebbe stato realizzato negli anni '30 del secolo scorso da tali e nel loro reciproco Pt_4 Tes_1
interesse, per essere, poi, dopo qualche anno, usato liberamente e pacificamente, in entrambi i sensi di percorrenza, anche da tutti i cittadini residenti nelle zone limitrofe e soprattutto dai bambini, per raggiungere la scuola pubblica, senza alcun ostacolo o divieto dei predetti proprietari, a piedi, con biciclette, motocicli, carriole, trattori ed attrezzi agricoli vari, fino a metà degli anni '90, cioè per oltre sessant'anni, ovvero anche dopo il suo allargamento fino all'apposizione dei cancelli;
3) a rilevare che la servitù di uso pubblico, per usucapione e dicatio ad patriam, sarebbe già abbondantemente maturata prima ancora che i coniugi , con atti separati per notar degli anni 1991 e CP_2 Per_3
1995 acquistassero i due fondi dai;
4) ad escludere che il transito della collettività potesse Pt_4
essere giustificato da mero atto di tolleranza dei proprietari, essendo tale tolleranza successiva alla già consolidata servitù di passaggio d'uso pubblico.
5.3. - Con il terzo motivo di censura , reiterava, in via principale, l'istanza Parte_1 di rinnovazione della c.t.u. o, in subordine, di riconvocazione dell'ausiliario già nominato nel corso del primo grado del giudizio, dolendosi della acritica adesione da parte del giudice di prime cure agli esiti dell'elaborato peritale di tale tecnico, il quale avrebbe tentato artatamente di occultare, rappresentando in modo infedele la situazione dei luoghi di causa, manomettendo i rilievi aereo- fotogrammetrici allegati alla sua relazione ed interpretando malamente le informazioni scritte acquisite dal , al solo fine di escludere che la strada privata, Controparte_5
oggetto di causa, di fatto, abbia la funzione di collegamento con strade pubbliche.
5.4. - Con il quarto motivo di doglianza l'appellante criticava la sentenza impugnata per la pretesa errata interpretazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie testimoniali, avendo quest'ultimo erroneamente ritenuto contraddittorie ed inattendibili le propalazioni rese dai testi addotti dall'attore, le quali, valutate ed interpretate correttamente, corroborerebbero l'assunto
7 difensivo del medesimo, secondo il quale sulla strada in questione si sarebbe determinato da tempo immemorabile il libero transito d'uso pubblico da parte della collettività.
5.5. - Con il quinto motivo di gravame l'impugnante censurava la pretesa incongruità per eccesso delle spese di lite liquidate dal primo giudice, a suo dire, in violazione dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per cui rientrando il procedimento di primo grado nello scaglione di valore non superiore ad €
5.200,00, sulla base delle fasi eseguite, da cui andrebbe espunta quella di studio, non dovuta per essere stata già liquidata nelle precedenti fasi cautelari di prime e seconda istanza, l'importo da liquidare, dedotto del 20% per la disposta parziale compensazione, sarebbe dovuto essere di € 1.539,00, ovvero, in subordine, comprendendo la fase di studio, in ragione di € 1.944,00, e non di € 4.000,00, così come erroneamente liquidato dal Tribunale.
6. - DECISIONE
6.1. - La Corte osserva, in via preliminare ed assorbente, che - sulla base della prospettazione della domanda della parte ricorrente e delle conclusioni, di cui al ricorso depositato il 9 gennaio 2014, ai sensi del comma 4 dell'art. 703 c.p.c., così come testualmente riportate nel precedente paragrafo sub 1.1.) del presente atto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto integrare il contraddittorio non solo nei confronti di e di , proprietari di parte della stradina Controparte_4 Persona_1
in questione, sulla quale insisterebbe la servitù di passaggio d'uso pubblico, che sarebbe stata esercitata anche dalla parte istante, oggetto della domanda finalizzata alla “costituzione di una servitù pubblica di passaggio, per avvenuta usucapione sui fondi di proprietà dei resistenti e dei chiamandi in causa, segnatamente sulla stradina larga 150 cm…”, ma anche nei riguardi del
[...]
controvertendosi fra privati circa la natura pubblica o privata della strada Controparte_6
vicinale de qua.
6.2. - Invero, in tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione del diritto reale di proprietà e di servitù, nella specie, di passaggio d'uso pubblico su tale strada vicinale, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, coerentemente a quanto stabilito dal costante insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, per il quale: “In caso di domanda di accertamento dell'usucapione, ricorre il litisconsorzio necessario unicamente ove la pluralità di soggetti si collochi dal lato passivo, cioè ove siano più di uno i soggetti nei cui confronti è diretta la domanda (cosicché tutti costoro devono partecipare al processo), non anche nel caso in cui la pluralità si riscontri dal lato attivo. Infatti, in tal caso, la domanda, ove accolta, conduce all'accertamento di un diritto di cui potranno giovarsi anche gli altri soggetti che non hanno
8 partecipato al giudizio.” (Cass. civ., Sez. II, 20/12/2023, n. 35593), dovendo il contraddittorio essere integrato anche nei confronti del citato Ente territoriale locale per le ragioni innanzi richiamate, sulla base del seguente orientamento giurisprudenziale di legittimità, per il quale: “Deve essere integrato il contraddittorio nei confronti del Comune interessato, allorché si controverta fra privati circa la natura pubblica o privata di alcune strade, quando l'accertamento relativo rappresenti il fatto costitutivo della domanda proposta e, quindi, la controversia sia potenzialmente idonea a produrre effetti con riguardo al regime giuridico delle medesime.” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 26/07/2013, n.
18127).
Del resto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, secondo il quale il ricorrente avrebbe rinunciato alla domanda d'usucapione d'uso pubblico, dalla copia dei processi verbali in atti si ricava esattamente il contrario, avendo i difensori di , all'udienza del 13 Parte_1 gennaio 2020, precisato le conclusioni nei seguenti termini testuali: “… si riportano alle conclusioni formulate nei precedenti verbali di udienza ed insistono per la rinnovazione della c.t.u., previa nomina di un nuovo consulente tecnico. In via gradata e nella denegata ipotesi di reiezione della istanza istruttoria, chiedono che codesto on.le giudicante accolga, nel merito, la domanda formulata da parte attrice, con pedissequa condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. … Gli avvocati Ammaturo impugnano le avverse conclusioni, perché infondate, ed insistono per l'accoglimento delle istanze istruttorie, nonché, in via gradata per l'accoglimento della domanda, con decisione della causa …”
6.3. - Conseguentemente, sulla scorta di quanto innanzi, nella fattispecie in esame l'appello non può essere esaminato nel merito, atteso che, alla stregua della domanda attrice così come formulata in primo grado dal ricorrente - peraltro, riproposta in sede di gravame, in parte qua, in accoglimento dei primi quattro motivi di censura, veniva testualmente richiesto di “riconoscere e dichiarare, in ogni caso, l'assoggettamento pubblico della strada e, quindi, l'uso pubblico della stessa da parte della collettività” - si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, avendo i soggetti pretermessi, rispettivamente proprietari di distinte porzioni della strada in questione, come peraltro accertato nell'elaborato peritale del c.t.u., sulla quale insisterebbe la pretesa servitù di passaggio d'uso pubblico, un preciso interesse, analogo a quello del Controparte_6
a partecipare al procedimento di prime cure, ed essendo stato violato dalla sentenza
[...]
di primo grado il loro diritto di difesa, non essendo loro stato consentito di partecipare al giudizio, al fine di potersi adeguatamente difendere.
Pertanto, nella specie, il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 102 c.p.c. e, non avendolo fatto, si è determinata la nullità radicale del procedimento e della sentenza di primo grado, che ben può essere rilevata anche
9 d'ufficio e che non può essere sanata dal giudice d'appello, perché altrimenti le parti pretermesse perderebbero un grado di giudizio di merito, integrando la violazione del litisconsorzio necessario una delle tassative ipotesi di nullità, che impone, ai sensi del comma 1 dell'art. 354 c.p.c., in fase di appello, la rimessione della causa al giudice di primo grado, come da costante orientamento della
Suprema corte, secondo il quale: “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto
l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3.”
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/12/2023, n. 36586).
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - In ordine alle spese di lite, occorre tener conto dell'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 31/03/2022, n. 10485).
Ciò posto, tenuto conto delle ragioni della decisione, del concreto svolgimento della vicenda processuale e della dirimente questione processuale del litisconsorzio necessario, ignorata dal giudice di prime cure, nonostante la richiesta d'integrazione del contraddittorio avanzata dalla parte istante, concorrono gravi ed eccezionali ragioni, di cui al comma 2 dell'art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis con riferimento alla data di deposito e notificazione del libello introduttivo del primo grado, per compensare interamente tra le parti le spese ed i compensi di lite del presente grado, dovendo provvedere ex novo sulle spese del primo grado del giudizio il Tribunale a seguito dell'eventuale riassunzione del processo.
7.2. - Non sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'impugnante, previsto per le sole ipotesi di rigetto e di declaratoria d'inammissibilità e d'improcedibilità dell'appello, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , iscritto a R.G.N. 3431/2020/CC, così provvede: Parte_1
10 1) dichiara la nullità del processo di primo grado e della sentenza n. 1203/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata il 14 agosto 2020, notificata il 3 settembre 2020;
2) rimette la causa al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato;
3) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 13 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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