Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/05/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 336/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 336/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 169/2020 del Tribunale delle
Imprese di Campobasso in composizione collegiale pubblicata il 3.04.2020 a conclusione del giudizio n. 684/2016 R.G. avente ad oggetto: “appalto pubblico” , vertente tra
P.iva , in proprio CP_1 Parte_1 P.IVA_1
e quale mandataria dell'ATI costituita con , Controparte_2 CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche Controparte_4
disgiuntamente, dagli avv.ti Alberto Linguiti e Romana Gaito ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Carlo Cappuccilli in Campobasso, v. Umberto I n. 25 per procura in calce all'atto di appello.
CP_5
e
in l.c.a., c.f. e P.iva in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, P.IVA_2
anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vittorino Masciullo e Arturo Messere ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Campobasso v. Trombetta n. 36 per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello contenete appello incidentale.
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVA-
e c.f. , CP_7 P.IVA_3 Controparte_8
[...] Controparte_9 Controparte_10
in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici in Campobasso domiciliano ope legis v. Insorti
d'Ungheria n. 74
-APPELLATI-
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate, in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024, entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 21.11.2024, concessi i termini per memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Contr Parte Con atto di citazione del 7 marzo 2016 , in proprio e quale mandataria dell' ha convenuto in giudizio la Stazione Appaltante per accertarne e dichiararne la responsabilità nella causazione dei danni, maggiori oneri e spese causati all'ATI nell'esecuzione del contratto di appalto (e successive perizie) del 19.03.2007 (rep. 35557) con il quale l' aveva affidato all'attrice Controparte_10
la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione dell'Acquedotto Molisano Centrale ed
Interconnessioni con lo ed accertare e dichiarare la fondatezza delle richieste Controparte_9 economiche avanzate dall'ATI nelle riserve iscritte in contabilità per un importo quantificato in €
28.106.700,74.
Si costituiva in giudizio la stazione appaltante chiedendo il rigetto delle domande attoree..
Si costituiva altresì con atto di intervento volontario la in qualità di cessionaria dei Parte_1
crediti di cui alla scrittura privata autenticata del 3.06.2013, chiedendo il pagamento diretto in suo favore della quota del 34% di ogni eventuale credito derivante dalle richieste di cui alle riserve nn.
2-5-7-8-9-10 iscritte antecedentemente alla data del 3.06.2013, quantificate in un importo non inferiore ad € 5.814,471,90.
In fase istruttoria veniva disposta ed espletata una CTU con nomina quali consulenti d'ufficio del dr.
e ing. . Persona_1 Persona_2
All'esito del giudizio, con sentenza n. 169/2020 l'adito Tribunale di Campobasso, aderendo in toto
alle conclusioni dei consulenti d'ufficio, rigettava le domande e compensava le spese di lite.
Con citazione notificata il 3.12.2020 per l'udienza del 10.05.2021
[...]
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Parte_3
chiedendone la riforma integrale per i motivi di seguito precisati.
Con comparsa del 14.12.2020 si è costituita la in qualità di assuntore del Controparte_6
proponendo appello incidentale Controparte_11
affidato ai medesimi motivi dedotti dall'appellante principale.
Si sono costituiti altresì con comparsa del 19.04.2021 CP_7 CP_8 CP_8
con lo
[...] Controparte_8 CP_9
contestando gli appelli e chiedendone il rigetto.
[...] Controparte_10
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo di appello, sul mancato rinnovo e/o integrazione della ctu, va in premessa precisato che le critiche mosse dagli appellanti non sono state affatto ignorate dai periti o dal giudice di prime cure che hanno, anzi, puntualmente risposto a ciascuna delle doglianze proposte. Nel primo motivo di gravame l'appellante principale e anche l'appellante incidentale deducono,
invero, l'invalidità della perizia per mancata acquisizione/o condivisione di documenti in contraddittorio.
Al riguardo non può non riproporsi la corretta impostazione del Tribunale circa la genericità delle doglianze mosse dall'attrice e dalla intervenuta.
Si rileva, inoltre, anche che la mole dei documenti acquisiti non poteva, come non può tuttora,
giustificare la mancata puntualizzazione di quelli ritenuti in difetto di contradditorio e l'esposizione della loro incidenza causale sulle risultanze della CTU, ritenendo genericamente che molti degli atti esaminati siano stati assunti in difetto di contraddittorio e in violazione dei limiti istruttori imposti ai periti e, ancora, che questi abbiano inficiato interamente la perizia.
Si conferma quindi l'insussistenza delle condizioni per lamentare la carenza della perizia d'ufficio,
rispetto alla quale le appellanti si sono limitate a generiche e non provate asserzioni nelle proprie osservazioni alla CTU. Va poi considerato che il consulente nominato dal giudice può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli (Cass. SS.UU. 3086/2022), anche prescindendo dall'attività di allegazione delle pari, dal momento che al perito d'ufficio non si applicano le preclusioni istruttorie vigenti carico delle parti medesime, a condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento delle domande e delle eccezioni che è onere delle parti dimostrare.
Nel caso di specie si tratta senz'altro di profili corrispondenti, dal punto di vista del convenuto, a mere difese, proponibili in ogni tempo e rilevabili anche d'ufficio.
Quanto alla omessa risposta al 6°quesito integrativo, si ritiene opportuno rilevare che, al di là del dato formale della mancanza di uno specifico titolo, questa è presente e organicamente integrata nella trattazione della riserva n. 5 poiché alla stessa è integralmente riferita.
In secondo luogo, si ribadisce che le risposte alle doglianze concernenti l'espletamento dell'incarico con preciso riferimento al 6° quesito integrativo sono state puntualmente fornite dai periti e, a tal fine, si rimanda, sia per la smentita formale dell'assunto delle impugnanti, che per la trattazione del merito delle stesse, alle pagine 109 - 114 (R5 Piano di Sicurezza e di Coordinamento – P.S.C.
carente e non conforme alla legge) dell'espletata ctu.
Viene quindi in questione la circostanza sull'onere di redazione dell'ATI della perizia di variante n.
2, intesa come rilevante per la decisione circa le riserve nn. 7 “Maggiori oneri e costi correlati alla
mancata produzione in termini relativa alla ritardata consegna delle aree residue nei tempi
programmati” (quarto motivo di appello), 9 “Maggiori oneri e costi inerenti alla ritardata consegna
delle aree per la costruzione degli scarichi delle vasche di Termoli e e dei drenaggi sul tratto Pt_4
68-43 B-C-“ (sesto motivo di appello) e 11 “Anomalo andamento determinato dalla ritardata
approvazione della perizia di variante n.2” (ottavo motivo di appello).
In merito si rileva che il Tribunale ha, correttamente interpretando la perizia, disatteso le questioni derivanti dai dedotti ritardi della S.A. in quanto l'emergenza idrica rientrava tra le circostanze speciali e d'interesse pubblico di cui al 1° comma dell'art. 158 e al 2° comma dell'art. 159 del D.P.R.
207/2020 che, ai commi 4 e 5, stabilisce quanto segue: “4. Nei casi previsti dall'art. 158, comma 2,
il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione,
o le sospensioni se più di una, durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante
si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'esecutore alcun compenso o indennizzo..”.
E' di tutta evidenza che nel caso di specie l'appaltatore non ha mai richiesto lo scioglimento del contratto senza indennità, in termini seguito da opposizione della S.A.; di conseguenza, non può
essere sorto alcun diritto al risarcimento dei maggiori oneri così come invece ritenuto dalle appellanti. Si ribadisce, quindi, che le ulteriori circostanze circa la redazione della perizia n. 2, i ritardi che la
CP_1 medesima ha comportato e la corresponsabilità della ella produzione degli stessi, sono fattori ininfluenti a fronte dell'inesistenza ab origine del diritto ai risarcimenti richiesti.
Con la richiesta economica di cui alla riserva n. 2 (2° Motivo di appello), l'Impresa aveva chiesto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale subito per essere stata costretta ad acquistare i vari tubi necessari alla realizzazione dell'opera ad un prezzo superiore del 17% rispetto a quello che l'ATI si era procurato in sede di gara dalla ditta fornitrice individuale sulla cui base aveva modulato l'offerta in ribasso;
infatti la fornitrice dell'ATI in data 1.2.2007 aveva espressamente bloccato la
“validità dei prezzi dei vari tubi da fornire “fino al 31.5.2007” precisando che “oltre tale data i prezzi saranno aggiornati in base al prezzo di mercato con riferimento al prezzo base rilevato dalla
CP_1 C.C.I.C.A.A. di Milano”; che invece alla data del 31.05.2007, non solo la non aveva ancora provveduto alla consegna dei lavori, ma nemmeno aveva ancora approvato il progetto esecutivo;
che scaduta la data del 31.05.2007 pertanto era scaduta anche l'offerta della fornitrice.
Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che i maggiori costi sopportati dall'azienda appaltatrice non sono da attribuirsi ai ritardi della S.A. L'appellante, infatti, alla scadenza dell'offerta posta alla base del bando, era già assoggettata al vincolo di un contratto sottoscritto e gli stessi lavori di progettazione erano già stati largamente effettuati, residuando effettivamente solo l'approvazione del progetto esecutivo e pertanto aveva più che idonee garanzie per assicurarsi in tempo la fornitura dei materiali necessari. Quanto dedotto è ulteriormente supportato dalla circostanza per cui le modifiche effettuabili in sede di progettazione sono per lo più minori adeguamenti, salvo situazioni eccezionali che però non vi era ragione di ipotizzare.
In merito si rileva che le appellanti stesse nel loro atto di citazione, nel negare l'impossibilità delle predette modifiche, non si spingono più in là dal definirle molto improbabili, senza elementi di concretezza atti a supportare l'assunto. Si rileva, peraltro, che a fronte di tali minime possibilità,
quelle di pagare un prezzo maggiore per i materiali alla scadenza dell'offerta iniziale erano quasi certe. Come rilevato dalle stesse appellanti, infatti, i prezzi per i materiali erano già aumentati considerevolmente prima della scadenza dell'offerta e l'appaltatrice ne era consapevole, dunque la stessa ha scientemente ignorato la questione ai fini dell'elaborazione della propria offerta,
confidando nella possibilità di imputare successivamente tutti i maggiori costi, in spregio agli impegni assunti, alla stazione appaltante.
Inoltre è opportuno sottolineare che gli ulteriori costi dedotti dalle appellanti circa l'eventuale custodia dei materiali in attesa del temine della procedura di approvazione del progetto esecutivo sarebbero stati di gran lunga minori di quelli patiti per gli aumenti di prezzo dovuti alla scadenza dell'offerta, e non solo, tali costi sarebbero stati pacificamente addebitabili all'amministrazione, posto che fosse provato un ritardo imputabile alla stessa , e pertanto l'azienda appaltante aveva tutte le garanze necessarie a procedere al suddetto acquisto. Alla luce di quanto fin qui esposto si ritiene sufficientemente chiaro che la scelta sia stata operata quantomeno in violazione del principio di buona fede contrattuale.
Il terzo motivo di appello attiene alla richiesta economica di cui alla riserva 5 (PSC - Piano di
Sicurezza e Coordinamento – carente e non conforme alla legge), con la quale l'Impresa ha lamentato la mancata considerazione e stima, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatti dalla S.A.,
degli oneri di sicurezza straordinari o indiretti che la complessità dell'appalto, ed il cantiere specifico,
avrebbero necessariamente comportato.
Senonchè l'appellante omette di rilevare nella propria ricostruzione come il comportamento tenuto dalla stessa abbia contribuito profondamente alla lamentata violazione, e dunque si ritiene opportuno integrarla con i seguenti rilievi.
La normativa prevede che il progetto esecutivo debba essere redatto in base allo stato dei luoghi,
altrimenti è da ritenersi inadeguato e viziato da errori. Sono considerati errori di progettazione tutte le ipotesi di inadeguata valutazione dello stato di fatto (cfr. D.Lgs. 163/06, art. 112, 132, L. 109/95,
art, 25, comma 5 bis). Il progetto esecutivo deve attenersi al progetto definitivo ma, qualora quest'ultimo non rappresenti l'effettivo stato dei luoghi - e l'appalto è integrato come nel caso che occupa– ricade sull'aggiudicataria l'obbligo di informare tempestivamente la Stazione Appaltante, affinchè siano accertate le discordanze e adotti i provvedimenti del caso (ex art. 140, comma 4, D.P.R. 5554/99 -
art. 27, comma 4, C.S.A.)
Il P.S.C. è adeguato dal Coordinatore della Sicurezza (art. 92 D.Lgs. 81/08 - art. 61 L. 106/09), mente il POS è adeguato dall'impresa esecutrice (artt. 17, 26 e segg. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Così delineata la normativa di riferimento, con riferimento alla fattispecie va evidenziato,
innanzitutto che, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 9 del capitolato speciale di appalto l'aggiudicataria aveva l'obbligo di effettuare – durate la redazione del progetto esecutivo ricognizioni, rilievi e tracciamenti in situ, e - a fronte di riscontrate modifiche allo stato dei luoghi o di errate rappresentazioni dello stesso nel progetto definitivo – anche quello di informare la S.A. – ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. 554/1999 e dell'art. 26, comma 4, del C.S.A. L'azienda appaltatrice, pertanto doveva essere necessariamente a conoscenza di cambiamenti dello stato dei luoghi avvenuti nel periodo compreso tra la data di elaborazione dei due progetti (Definitivo, posto a base di gara e
CP_1 Esecutivo) e, benchè a conoscenza dei suddetti cambiamenti, non ha informato la prima che il progetto esecutivo fosse approvato.
L'appaltatrice era anche a conoscenza dei motivi che hanno reso necessaria la prima variante del
Progetto Esecutivo, tant'è che nel 2009, in sede di accordo bonario ex art. 239 D.Lgs.163/2006, ha preteso (tra le altre condizioni) che la predetta variante recepisse le sue proposte, ovvero le modifiche riguardanti taluni tratti dell'acquedotto; tratti che hanno interessato aree o luoghi differenti da quelli considerati dal Progetto Definivo a base di gara (infatti, il D.L.. con nota n. 0184 del 22.72009 ha accolto le soluzioni progettuali dell' relativamente al tronco di acquedotto 68/43 tratti A-B, B- Pt_2
C, C-D, D-E).
L'A.T.I. avrebbe dovuto comunque fornire, già a corredo della perizia di variante n. 1 (da essa stessa predisposta per contratto) o prima dell'inizio di lavori contemplati dalla predetta variante l'8.03.2010, un POS adeguato alla nuove norme (ex artt. 17, 26 e 28 – Allegati XIII e XV .
D.Lgs.81/08 e s.m.i.) a prescindere dalle omissioni della Stazione Appaltante.
l'Impresa, infatti, avrebbe dovuto formulare in calce ai registri contabilità n. 1 del 13.10.2009 (e in tutti quelli successivi) una domanda basata su un POS adeguato e/o revisionato, con una pretesa economica corrispondente ad una stima dei maggiori costi della sicurezza compatibile con la valutazione dei rischi e con le opere di protezione e prevenzione imposte dal D.Lgs 81/2008.
E' di tutta evidenza, valutata la ricostruzione dei fatti nel loro complesso, che le mancanze dell'azienda appaltatrice si pongono prevalentemente quali prius logici delle inadempienze della S.A.
e, pertanto, non può non condividersi la pronuncia di infondatezza quanto alla riserva n. 5.
Infine, per quanto concerne le ulteriori doglianze circa il mancato adempimento dei CC.TT.UU. ai loro obblighi concretizzatisi nella mancata definizione delle quote di responsabilità spettanti a ciascuna delle parti in causa, si rappresenta che queste non possono presentarsi come motivi di nullità
perché, come già rilevato dagli stessi, mancavano agli atti i documenti necessari ad adempiere il relativo obbligo. Si tratta pertanto di una impossibilità oggettiva dei periti di portare a compimento il lavoro assegnato in mancanza dei dati necessari, e pertanto non è inquadrabile come inadempimento degli stessi allo svolgimento dei compiti assegnati tale da determinare la nullità della CTU.
Quanto alle doglianze proposte circa le già menzionate riserve nn, 7, 9 e 11 (rispettivamente, quarto,
sesto e ottavo motivo di appello) si rimanda a quanto già argomentato nelle pag. 6 e 7 della presente sentenza a confutazione dei predetti motivi di appello onde non dilungarsi ulteriormente su questioni già trattate.
Con la riserva n. 8 – quinto motivo di appello – (Maggiori oneri e costi derivanti dalla ritardata autorizzazione da parte delle FFSS all'esecuzione di lavori di attraversamento in spingitubo della linea ferroviaria BO - AN – BA e in concreto la sospensione parziale dei lavori sul tronco 93A-56),
Parte l' a chiesto il risarcimento dei danni da ridotta produzione per la realizzazione, sul tronco 93A
- 56, di due distinti interventi di attraversamento della linea ferroviaria. Al riguardo occorre innanzitutto evidenziare che non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure ha erroneamente valutato la circostanza per cui la documentazione tecnica prodotta dall'impresa fosse carente.
Agli atti risultano le diverse istanze di integrazione e i successivi adempimenti dell'azienda appaltatrice da cui ben si deduce la riconducibilità del ritardo lamentato a dette carenze. E'
incontestato che la prima istanza è stata trasmessa dalla Federservizi s.p.a. in data 17.06.2010 e che,
a seguito di quattro diverse richieste di integrazione il procedimento per la concessione delle richieste autorizzazioni si è protratto fino al 2.02.2012, data in cui è stata trasmessa la documentazione necessaria con la richiesta documentazione. A seguito di quest'ultima richiesta la Federservizi s.p.a.
ha potuto procedere all'esame della richiesta cui poi ha dato risposta il 20.03.2013.
A fronte di un complessivo ritardo di 3 anni, dunque, si può constatare che quasi due terzi sono direttamente imputabili alle carenze documentali degli adempimenti dell'appellante e già questo non depone a favore della richiesta in esame. In aggiunta a ciò è opportuno rilevare che la S.A. ha puntualmente inviato la documentazione fornita senza ritardo alcuno tra la sua ricezione e la trasmissione, e dunque non può configurarsi alcun margine di responsabilità in capo a quest'ultima per l'ulteriore ritardo patito dell'impresa.
Da ultimo non si palesa condivisibile l'argomentazione presentata dall'appellante secondo cui questi adempimenti non fossero necessari perché le precedenti produzioni erano complete.
Innanzitutto, non si comprende come l' assunto possa implicare la responsabilità
dell'Amministrazione convenuta, stante il suo ruolo di semplice mediatore nella procedura per cui è
causa. Quand'anche la circostanza fosse vera, infatti, a fronte di tempestivi invii delle richieste di autorizzazione e della relativa documentazione, non risulta alcun margine di responsabilità residuante in capo alla S.A. che ha puntualmente rispettato i propri doveri di collegamento.
In secondo luogo non può ignorarsi che la dedotta questione non risulta effettivamente provata, dal momento che l'appellante nulla ha prodotto in merito alla ritenuta completezza dei primi tre blocchi di documentazione inviati, limitandosi, invece, a sostenere che la S.A. non avesse provato l'inadeguatezza delle stesse. Siffatta richiesta, giova sottolineare, risulta essere una indebita inversione dell'onere probatorio, dal momento che era onere principale dell'appellante provare la circostanza che le richieste avanzate dalla Federservizi s.p.a. fossero superflue e non invece onere della S.A. provare che queste non fossero adeguate.
Nel merito della questione, si ribadisce dunque che le ragioni che hanno impedito il rilascio di provvedimenti autorizzatori in tempi brevi sono di ordine prettamente tecnico, imputabili esclusivamente all'appaltatrice, tenuto conto che, per contratto, rientrava tra i suoi oneri e nelle sue responsabilità la predisposizione di lavori progettuali conformi alle norme vigenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo.
A tal riguardo si richiama il comma 53 dell'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto ”L'impresa è
tenuta a tutta sua iniziativa, cura e spese ad approntare e presentare a qualunque Ente o
Amministrazione interessata dalle opere (ad esempio FF.SS., A.N.A.S., , ENEL, CP_7
TELECOM, SNAM, CIRCOSTELL, COMANDI MILITARI, DEMANIO, AMM.NE PROV.LE, ecc)
domanda corredata di ogni disegno, calcolo, relazione ed altro – previa approvazione di tali
elaborati da parte della D.L., per ottenere, in nome e per conto dell'Amministrazione appaltante, le
autorizzazioni definitive, concessioni, permessi o licenze per eseguire i lavori”.
Pertanto, alcun risarcimento per sospensione parziale illegittima può essere riconosciuto poiché
l'anomalo rallentamento dei lavori non è dipeso dal modus operandi della stazione appaltante.
Il settimo motivo di appello riguarda la riserva n. 10 (Maggiori oneri e costi patenti per la parziale
sospensione dei lavori sul Tronco 68B - 80 a seguito della diposizione della sorveglianza
archeologica).
Quanto alla riserva in esame, non può condividersi l'assunto secondo il quale trattasi di sospensione parziale “illegittima”, perchè il rallentamento dei lavori lamentato dall' è derivato dalla Pt_2
circostanza speciale e imprevedibile, quindi non imputabile, ex art. 159, comma1, del D.P.R.
207/2020, rappresentata dal rinvenimento di reperti archeologici così come risulta agli atti dalla disposizione impartita dal Sovrintendente ex art. 28 D.Lgs. 42/2004. A tal riguardo è opportuno ricordare quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 17 del CSA:
“L'impresa è obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate
dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali che hanno giurisdizione sui luoghi in
cui debbono svolgere i lavori…”.
Non v'è dubbio, quindi, che la sospensione parziale fosse del tutto legittima.
Per quanto riguarda poi la circostanza per cui questa sarebbe esser dovuta disposta con apposito verbale, è opportuno rammentare che esso non era necessario, avendo il D.L. di fatto, come riconosciuto dalla stessa impresa, ordinato con nota del 18.10.2012 lo spostamento del fronte di scavo e posa della conduttura per 80 metri circa, consentendo quindi all'impresa di continuare le lavorazioni senza alcun pregiudizio sulla produttività. Si ribadisce, inoltre, che lo spostamento del fronte di scavo è avvenuto senza alcuna responsabilità della stazione appaltante, in ossequio a norme di legge che l'Impresa è tenuta ad osservare e, pertanto, si conferma che il preteso risarcimento non
è dovuto
Sulle riserve nn. 12, 13 e 14, menzionate nel nono motivo di appello. il Collegio si limita a rilevare la non riproposizione delle stesse, che l'appellante stessa afferma essere state oggetto di definizione tra le parti e dunque vi è sostanziale carenza di interesse ad agire.
Quanto, infine, al lamentato difetto di istruttoria, oggetto del decimo e ultimo motivo di appello, non si comprende, perchè l'appellante non ne fa menzione, per quale motivo la perizia dovesse essere disposta in un secondo momento rispetto alle ulteriori istanze: i principi processuali impongono unicamente l'assunzione dei mezzi istruttori più adatti alla risoluzione della causa secondo la regola dell' id quod plerunque accidit. E' di tutta evidenza, infatti, che qualora la causa risulti anche astrattamente risolvibile con l'assunzione di un mezzo di prova, questo debba essere esperito in via preliminare onde evitare l'assunzione di una moltitudine di mezzi istruttori superflui o, comunque,
non decisivi. Nel caso di specie, preme sottolineare che l'assunzione della contestata ctu ha effettivamente fornito compiuta risposta a tutte le questioni dedotte dalle parti, e dunque le ulteriori istanze istruttorie sono state rigettate. A sostengo poi della valutazione operata ex ante dal giudice di prime cure riguardo la priorità
concessa alla CTU rispetto ad altri mezzi istruttori è palese che, considerata la complessità della causa dedotta in giudizio, era ben più logico affidare ad un perito tecnico l'esame puntuale delle riserve contestate piuttosto che esperire i diversi mezzi istruttori richiesti dall'appellante in quanto comunque insuscettibili di risolvere prontamente la causa.
In secondo luogo si rileva anche che le richieste di esibizione sono state formulate in maniera generica e palesemente esplorativa e pertanto non sussistevano e non sussistono le basi per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
Per questi motivi
l'appello principale e l'appello incidentale adesivo vanno respinti.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza degli appellanti, e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei criteri di cui l D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al disputandum (€
28.106.700,74).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - sezione specializzata in materia di impresa - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 336/2020 R.G. sull'appello principale proposto dalla
[...]
con atto di citazione notificato il Parte_3
3.12.2020 nei confronti della , e della Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
Controparte_8 CP_9
avverso la sentenza n. 169/2020 del Tribunale delle
[...] Controparte_10
Imprese di Campobasso in composizione collegiale pubblicata il 3.04.2020 a conclusione del giudizio n. 684/2016 R.G., e sull'appello incidentale proposto dalla ogni contraria Controparte_6
domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale adesivo;
- Condanna, con vincolo solidale tra loro, l'appellante principale e l'appellante incidentale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, alla rifusione in favore delle parti appellate, delle spese processuali del grado liquidandole in € 72.832,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, del compenso, Iva e Cpa
come per legge;
- Dà atto che l'appello principale e l'appello incidentale adesivo sono integralmente rigettati ai fini dei provvedimenti di cui all'art 13, comma 1 - quater del D.P.R.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 17 aprile 2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
LA PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico