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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 6567/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Rimessioni in pristino in materia edilizia,
promossa da
Parte_1 CodiceFiscale_1
CodiceFiscale_2
entrambi con l'avv. Dario Meneguzzo
CONTRO
Parte_2 CodiceFiscale_3
con gli avv. Luca Pangrazio e Silvano Ciscato,
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
Parte_3 CodiceFiscale_4
(contumace)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
GLI ATTORI
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1 1) Siano accertate e dichiarate le violazioni alla normativa civilistica, allo strumento urbanistico comunale ed alle statuizioni pattizie come di seguito meglio specificate e come accertate anche dalla C.T.U.:
- l'art. 38 Reg. Ed. e l'art. 1117, co. 1, n. 1 c.c., dato che l'accordo non risulta notificato o accettato dal sig. CP_1
- l'art. 38 Reg. Ed., l'art. 873 c.c. e l'accordo pattizio, dato che la costruzione non rispetta i 3,00
metri dalla costruzione del sig. e non risulta in appoggio e/o aderenza;
Parte_1
- l'art. 9 d.m. 1444/1968 e l'art. 22, lett. i del Reg. Ed., che impongono il rispetto di 10,00 metri tra pareti finestrate;
- l'art. 907 c.c., poiché la costruzione viola il diritto di veduta pari a 3,00 metri;
- l'accordo che prevede l'altezza massima della costruzione del sig. pari a Parte_2
quella della balaustra del sig. ; Parte_1
- l'art. 7 N.T.A. del P.R.G. che impone una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta pari a 5,00
metri;
- l'art. 844 c.c. che vieta le immissioni intollerabili;
- l'art. 110, co. 3 Reg. Ed. che impone il rispetto di 1,00 metro per i camini rispetto all'estradosso delle coperture;
che il sig. ha commesso nell'edificazione da lui realizzata in esecuzione del Parte_2
Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Roana (VI), n. 290/2007 (cfr. all. 1), ovvero nell'esecuzione delle opere abusive realizzate in difformità dal titolo edilizio, concernenti l'ampliamento del suo immobile al Piano terra del condominio sito in Roana (VI), via 26 giugno,
catastalmente censito al Foglio 60, mapp. n. 1397, per tutti i motivi in fatto e in diritto suesposti,
eventualmente previa disapplicazione, in toto o in parte, del Permesso di Costruire rilasciato dal
Comune di Roana (VI), n. 290/2007 nelle parti illegittime.
2 2) Per l'effetto, sia condannato il sig. , giusto il disposto dell'art. 872 c.c. e delle Parte_2
norme in esso richiamate, alla demolizione delle opere costruite in esecuzione del Permesso di
Costruire rilasciato dal Comune di Roana (VI), n. 290/2007 e/o di quelle abusive costruite in difformità dal titolo edilizio, che violano le seguenti prescrizioni del c.c., dello strumento urbanistico comunale e dell'accordo concluso con il sig. , come di seguito meglio Parte_1
specificate:
- l'art. 38 Reg. Ed., l'art. 873 c.c. e l'accordo pattizio, dato che la costruzione non rispetta i 3,00
metri dalla costruzione del sig. e non risulta in appoggio e/o aderenza;
Parte_1
- l'art. 38 Reg. Ed., l'art. 873 c.c. e l'accordo pattizio, dato che la costruzione non rispetta i 3 metri dall'costruzione e non risulta in appoggio e/o aderenza;
- l'art. 9 d.m. 1444/1968 e l'art. 22, lett. i del Reg. Ed., che impongono il rispetto di 10,00 metri tra pareti finestrate;
- l'art. 907 c.c., poiché la costruzione viola il diritto di veduta pari a 3,00 metri;
- l'accordo che prevede l'altezza massima della costruzione del sig. pari a Parte_2
quella della balaustra del sig. ; Parte_1
- l'art. 7 N.T.A. del P.R.G. che impone una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta pari a 5,00
metri;
- l'art. 844 c.c. che vieta le immissioni intollerabili;
- l'art. 110, co. 3 Reg. Ed. che impone il rispetto di 1,00 metro per i camini rispetto all'estradosso delle coperture.
3) In via consequenziale, sia accertato e dichiarato il diritto al risarcimento del danno in favore dei sig.ri e nei confronti del sig. per l'illegittima edificazione Parte_1 CP_1 Parte_2
realizzata da quest'ultimo, in spregio al diritto dominicale degli attori, per tutti i motivi in fatto e in diritto suesposti e supra richiamati, e sia condannato il convenuto in favore degli attori alla
3 corresponsione di una somma determinata dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento o, in subordine, in via equitativa, oltre agli interessi dalla condanna al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
4) Siano rigettate tutte le domande riconvenzionali proposte dal convenuto nei confronti dei sig.ri e perché inammissibili, in quanto generiche, nonché infondate in CP_1 Parte_1
fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, compresa l'eventuale accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione della proprietà del pianerottolo di cui è causa a favore del sig. ricorrendone i presupposti di legge ex art. 1158 c.c., qualora lo stesso venisse CP_1
considerato bene comune.
NEL MERITO IN VIA DI RECONVENTIO RECONVENTIONIS:
5) Sia condannato il convenuto in favore degli attori alla corresponsione di una somma a titolo di risarcimento del danno e/o di ristoro economico, come meglio risultante dagli atti di causa, relativa sia ai lavori di rifacimento delle fognature sia all'attività di pulizia della neve, ovvero ad una somma determinata dal Giudice in via equitativa secondo il suo prudente apprezzamento.
Contestualmente, sia condannato il convenuto a rimuovere tutte le opere edili che ostacolano la fruizione del contatore e delle tubazioni del gas da parte degli attori, come meglio risultante dagli atti di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Fermo restando l'opposizione all'interrogatorio formale ed all'esame testimoniale richiesto dal convenuto per le ragioni in atti, si insiste per l'interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli di prova che, all'occorrenza, potranno essere oggetto anche di esame testimoniale:
4 1)“vero che i1 contatore del gas sito all'interno del condominio in cui risiedono i sig.ri Pt_1
, e è utilizzato da decenni dai sig.ri e
[...] CP_1 Parte_2 Parte_1
per la fornitura delle loro abitazioni private”; CP_1
2) “vero che i1 contatore di cui al precedente punto 1) è stato chiuso come da sub.12 che si rammostra dal sig. senza autorizzazione dei sig.ri e Parte_2 Parte_1 CP_1
;
[...]
3) “vero che i sig.ri e , ad oggi, utilizzano bombole a gas a Parte_1 Parte_2
seguito della chiusura del contatore del gas come da sub. 12 che si rammostra da parte del sig.
per riscaldare 1e loro abitazioni e per cucinare”; Parte_2
4) “vero che il pianerottolo indicato nella planimetria sub. 13 che si rammostra consente l'accesso alla soffitta del condominio di proprietà esclusiva del sig. ; CP_1
5) “vero che i1 Sig. ha ridotto di sua iniziativa e senza alcuna autorizzazione da Parte_2
parte dei sig.ri e 1a portata degli scarichi fognari presenti all'interno del CP_1 Pt_1
”; CP_2
6) “vero che i lavori edili di cui a1 punto 5) hanno causato problemi allo scarico delle reti fognarie dell'intero , con pericolo di infiltrazioni d'acqua e di intasamento delle condutture sia CP_2
per le aree comuni sia per 1e abitazioni di proprietà esclusiva”;
7) “vero che i1 sig. è stato subitaneamente informato dai sig.ri e Parte_2 CP_1
tramite racc. a.r. sulla necessita di rifare i1 sistema fognario a causa del pericolo di Pt_1
infiltrazioni d'acqua e di intasamento delle condutture”;
8) “vero che il Sig. ha omesso di rispondere alla racc. a.r. di cui a1 punto 7)”; Parte_2
9) “vero che i signori e hanno sostenuto interamente 1e spese Parte_1 CP_1
relative alla sistemazione ed al rifacimento delle reti fognarie, svolgendo i relativi lavori in economia”;
5 10) “vero che, durante 1a stagione invernale del 2020—2021, i sig.ri e CP_1 Pt_1
, in seguito a una copiosa nevicata, sono intervenuti per spalare 1a neve dal tetto del
[...]
condominio col consenso e l'accordo del sig. ”; Parte_2
11) “vero che l'area interessata dall'accumulo di neve di cui a1 punto 10) è sprovvista di copertura mediante tettoia”;
12) “vero che i1 Sig. ha omesso di compartecipare alle spese per 1a pulizia Parte_2
della neve di cui a1 capitolo 10), nonostante fosse stato avvisato dai sig.ri e CP_1 Pt_1
sulla necessita e sull'urgenza di togliere la neve dal tetto del condominio per evitare i1 crollo
[...]
dello stesso”.
Si indicano come teste il geom. , con domicilio professionale ad Asiago (VI), Testimone_1
Via Brigata Liguria 4 da sentire anche a prova contraria su eventuali capitoli di controparte che dovessero essere ammessi.
Con precipuo riferimento alle istanze istruttorie di parte avversa, inoltre, ci si riporta alle opposizioni ed alle richieste di integrazioni di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c.
Si produce, infine, la documentazione sopravvenuta in corso di causa ed ottenuta dal Parte_4
solo con l'accesso agli atti dd. 20.11.2023, ovvero successiva all'ultima udienza del
[...]
18.10.2023. Ivi, il di Roana conferma che l'ordinanza di demolizione n. 14 del 23.02.2023 Pt_4
(cfr. all. 18) finalizzata a rimuovere le opere abusive di cui è causa non è ancora stata ottemperata dall'odierno convenuto che, difatti, aveva persino richiesto all'ente locale una proroga per la sua ottemperanza che, però, è stata respinta dall'Amministrazione comunale (all. 19).
IN OGNI CASO:
Spese e competenze come da legge, compresa la refusione del contributo unificato.
IL CONVENUTO:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
6 1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 c.p.c., in accoglimento dell'apposita istanza formulata in calce, differire l'udienza di comparizione delle parti, per i motivi esposti in narrativa,
al fine di consentire al convenuto sig. di convenire in questo procedimento Parte_2
l'ing. , c.f. con studio professionale in 36010 Cesuna di Parte_3 C.F._5
Roana, Via Armistizio, n. 116.
NEL MERITO
2. In via principale, rigettare tutte le domande proposte dagli attori nei confronti del sig. Parte_2
perché infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa.
[...]
3. Nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree e condanna del sig. Parte_2
alla demolizione, anche parziale, del manufatto ampliativo oggetto di causa, e/o al pagamento a favore degli attori, di qualsiasi somma, condannarsi l'ing. c.f. Parte_3
con studio professionale in 36010 Cesuna di Roana, Via Armistizio, n. 116, C.F._5
a mallevare e rifondere il convenuto di ogni e qualsivoglia diminuzione patrimoniale che abbia a subire, per i motivi esposti in narrativa.
4. Con vittoria di spese e rifusione dei compensi professionali per la difesa in giudizio.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
5. Condannarsi a ripristinare lo status quo ante relativo al pianerottolo posto CP_1
all'ultimo piano del fabbricato in comproprietà con in fratelli ove vive, mediante la rimozione del manufatto installato, che impedisce l'utilizzo del pianerottolo ai comproprietari.
6. Condannarsi e ad eseguire i lavori di messa in pristino delle CP_1 Parte_1
pavimentazioni condominiali e/o di proprietà esclusiva di danneggiate a seguito Parte_2
del rifacimento degli scarichi fognari.
7. Condannarsi a dover risarcire tutti i danni causati dalla neve dallo stesso CP_1
ammucchiata sulla costruzione in proprietà esclusiva di anche in forza delle Parte_2
7 infiltrazioni d'acqua causate dal disgelo della stessa che si indicano nella somma indicativa di Euro
15.000,00 (quindicimila/00) od in quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa.
8. Con vittoria di spese e rifusione dei compensi professionali per la difesa in giudizio.
- IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettarsi la richiesta CTU.
Riservata la prova testimoniale sulle circostanze dedotte in narrativa, previa opportuna capitolazione e con riserva di ulteriormente dedurre e di indicare i testi e produrre documenti.
Riservata altresì ogni istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Come da atto di citazione per la chiamata del terzo del 02.04.2021:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 c.p.c., in accoglimento dell'apposita istanza formulata in calce, differire l'udienza di comparizione delle parti, per i motivi esposti in narrativa,
al fine di consentire al convenuto sig. di convenire in questo procedimento Parte_2
l'ing. , c.f. con studio professionale in 36010 Cesuna di Parte_3 C.F._5
Roana, Via Armistizio, n. 116.
NEL MERITO
2. In via principale, rigettare tutte le domande proposte dagli attori nei confronti del sig. Parte_2
perché infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa.
[...]
3. Nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree e condanna del sig. Parte_2
alla demolizione, anche parziale, del manufatto ampliativo oggetto di causa, e/o al pagamento a favore degli attori, di qualsiasi somma, condannarsi l'ing. c.f. Parte_3
con studio professionale in 36010 Cesuna di Roana, Via Armistizio, n. 116, C.F._5
a mallevare e rifondere il convenuto di ogni e qualsivoglia diminuzione patrimoniale che abbia a subire, per i motivi esposti in narrativa.
8 4. Con vittoria di spese e rifusione dei compensi professionali per la difesa in giudizio.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
5. Condannarsi a ripristinare lo status quo ante relativo al pianerottolo posto CP_1
all'ultimo piano del fabbricato in comproprietà con in fratelli ove vive, mediante la rimozione del manufatto installato, che impedisce l'utilizzo del pianerottolo ai comproprietari.
6. Condannarsi e ad eseguire i lavori di messa in pristino delle CP_1 Parte_1
pavimentazioni condominiali e/o di proprietà esclusiva di danneggiate a seguito Parte_2
del rifacimento degli scarichi fognari.
7. Condannarsi a dover risarcire tutti i danni causati dalla neve dallo stesso CP_1
ammucchiata sulla costruzione in proprietà esclusiva di anche in forza delle Parte_2
infiltrazioni d'acqua causate dal disgelo della stessa che si indicano nella somma indicativa di Euro
15.000,00 (quindicimila/00) od in quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa.
8. Con vittoria di spese e rifusione dei compensi professionali per la difesa in giudizio.
- IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettarsi la richiesta CTU.
Riservata la prova testimoniale sulle circostanze dedotte in narrativa, previa opportuna capitolazione e con riserva di ulteriormente dedurre e di indicare i testi e produrre documenti.
Riservata altresì ogni istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In via istruttoria:
A prova diretta come da II° memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 19.11.2021 depositata in pari data.
A prova contraria come da III° memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 09.12.2021 depositata in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
9
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
A Cesuna di Roana, nell'area compresa fra la via Armistizio e la via XXVI Giugno, esiste un edificio – d'ora in poi definito la “ex CE” – che è in comunione fra i tre fratelli , Pt_1
e (l'ingresso all'edificio avviene proprio da via Armistizio). CP_1 Parte_2
Anzi, più esattamente, come si vede dal seguente disegno (che, come gli altri disegni e le altre foto,
sono tratti dalla CTU dell'arch. ), fermo restando il condominio sulle parti Per_1
“necessariamente” comuni, è proprietario dei locali posti più in basso (un magazzino Parte_2
interrato, e il piano posto a livello della strada), è proprietario del primo piano e del Pt_1 CP_1
secondo piano.
La medesima situazione può essere vista anche da un prospetto non trasversale ma frontale, in cui si apprezza anche come il garage interrato di “sporga” idealmente oltre il limite Parte_2
dell'edificio, dal versante “Sud”:
10 A fine aprile del 2008, dopo aver ottenuto apposito permesso dal Comune, Parte_2
sulla base del progetto elaborato dall'ing. (oggi, in questa causa, terzo chiamato, Parte_3
ma contumace), ha dato inizio a lavori di ampliamento della “ex CE”, in sopraelevazione rispetto al garage interrato, nel senso che, nelle intenzioni, il nuovo corpo da costruire – a fini residenziali – avrebbe dovuto erigersi esattamente sopra il tetto del garage ed in aderenza rispetto alla predetta “ex CE”.
Tutto ciò dopo aver ottenuto – ma dal solo fratello e non da – il permesso scritto di Pt_1 CP_1
portare il colmo della copertura del costruendo corpo fino all'altezza (ma non oltre l'altezza) della balaustra della loggia dell'abitazione di proprietà di , al piano primo. Pt_1
Il tutto, come reso più chiaramente dai seguenti disegni:
11 nonché dalla seguente fotografia, che mostra lo stato attuale della edificazione, e dunque il prospetto “Nord” dell'edificio, opposto a quello ove la “ex CE” ha ingresso dalla via
Armistizio:
12 Ed in effetti va precisato fin d'ora che l'intervento edilizio di cui al permesso di costruire (peraltro,
nelle more, scaduto da diverso tempo), risulta non completato, essendo anche pacifico che i lavori sono del tutto fermi allo stato di “grezzo avanzato”, e non vi è una previsione di proseguirli (si veda anche la seguente foto:)
Mancano in particolare (anche questo si ricava dalla CTU) tutte le finiture esterne, i serramenti sia interni che esterni, le pavimentazioni, i rivestimenti, i sanitari, il completamento degli impianti
13 termoidraulico ed elettrico;
nelle previsioni di progetto avrebbe dovuto ricavare Parte_2
due unità immobiliari, ciascuna su un livello, e la copertura andava realizzata (come in effetti è
avvenuto, giusta le foto) del tipo “a padiglione”.
Nel 2017, tuttavia, e segnalavano al l'esistenza di alcune difformità, Pt_1 CP_1 Pt_4
da essi notate (nella sagoma, nella copertura, nelle forometrie, in certi divisori interni, e in una rotazione dell'asse del colmo), fra il progetto e il lavoro in svolgimento;
ma il procedimento veniva archiviato in applicazione della regola della tolleranza del 2%.
Nel 2020, allora, e proponevano la presente causa, per sentir accogliere le Pt_1 CP_1
conclusioni riportate in epigrafe;
il loro fratello maggiore si costituiva e le contestava, e Parte_2
proponeva a sua volta domande riconvenzionali;
inoltre chiedeva ed otteneva di chiamare in causa,
a fini di “manleva”, il progettista e Direttore dei Lavori, vale a dire il già menzionato ing. Pt_3
che restava contumace.
[...]
Dopo essere stata istruita con prove orali, e la già citata relazione peritale dell'arch. Per_1
(precisa, coerente, ben motivata, molto dettagliata, e priva di salti e vizi logici, come sempre per questo professionista), seguita poi da una appendice integrativa, la causa è oggi in decisione.
2. LA DECISIONE – LE DOMANDE DI PARTE ATTRICE
Per chiarezza espositiva, e per logica, si inizierà la disamina dalle domande di parte attrice.
2.1. LA QUESTIONE DEL CONDÒMINO PRETERMESSO
La prima doglianza di parte attrice riguarda la presunta violazione, da parte del convenuto, dell'art. 38 del Regolamento Edilizio comunale, nonché dell'art. 1117, co. 1, n. 1 c.c., dato che l'accordo di
“costruzione in aderenza” del marzo 2008 non vide fra le sue parti firmatarie CP_1
Ora, la prima norma citata (nei commi che interessano) così recita:
14 La tesi di parte può essere così riassunta: chi vuole (presentare domanda al Comune per) costruire in aderenza deve notificare detta intenzione al proprietario confinante, per acquisire osservazioni o rilievi, da presentare poi unitamente alla domanda, per il vaglio del Comune;
nel caso concreto il solo consenso espresso da non era sufficiente perché, data la natura condominiale Parte_1
dei muri perimetrali della “ex CE”, anche il condòmino doveva essere CP_1
coinvolto nella “concertazione”.
La tesi muove da un presupposto corretto – la natura condominiale del muro perimetrale della “ex
CE” – e tuttavia la norma del Regolamento Urbanistico non pone alcuna sanzione specifica
che sia applicabile nel caso di specie: , che effettivamente è stato “pretermesso”, ha CP_1
comunque utilizzato il presente giudizio come sede per far valere quelle rimostranze che non ha
potuto svolgere precedentemente.
2.2 LA VIOLAZIONE DELL'ALTEZZA MASSIMA DEL NUOVO CORPO
Con questa doglianza si pone in evidenza la violazione dell'accordo del marzo 2008, che prevedeva l'altezza massima della costruzione del convenuto non oltre l'altezza della balaustra della proprietà
di Parte_1
La doglianza è fondata.
15 Il CTU infatti, come si vede nel seguente disegno, ha misurato l'altezza della linea del colmo del nuovo corpo di fabbrica e ha trovato un sopravanzo di 31 cm. rispetto all'altezza della balaustra della loggia dell'abitazione di mentre poco “vale”, in questo senso, la spiegazione Parte_1
del CT di parte convenuta secondo cui l'innalzamento sarebbe stato la conseguenza di dover ovviare agli spessori extra dell'isolamento del solaio di copertura.
Non si tratta, peraltro, dell'unica “invasione” notata dal CTU, il quale ha segnalato che il convenuto ha ampliato anche la falda rivolta a Sud – Ovest, fino a coprire parte della terrazza sottostante,
dando origine ad un'area porticata, con relativo incremento di superficie coperta di circa 9,00 mq e di volume di circa 38,50 mc., con l'importante precisazione che tali incrementi determinano il superamento del parametro del 40% dell'indice di copertura consentita e del volume massimo urbanistico ammissibile di 2 mq/mq previsti per le ZTO “B1”, in cui si trova l'edificio.
2.3. DIFETTO DELLA ADERENZA IN SENSO TECNICO
Con la terza doglianza gli attori indicano la violazione (nuovamente) dell'art. 38 Reg. Ed., dell'art. 873 c.c. (“Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a
distanza non minore di tre metri;
Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza
maggiore“) e del ricordato accordo pattizio, dato che non può dirsi, tecnicamente, che la costruzione sia in appoggio e/o aderenza.
16 Riguardo a ciò, spiegano gli attori che fra l'erigendo corpo e la balaustra di Parte_1
ha creato uno “smusso”, di circa 1,7 metri, che impedisce anche di ravvisare, Parte_2
tecnicamente, una “aderenza” (da qui la violazione anche dell'art. 38 del Reg. Ed.).
Diversamente, proseguono, il solo fatto che nella proprietà del convenuto vi sono delle finestre mantenute anche nel progetto edilizio poneva una secca alternativa: o prevedere una vera e propria aderenza (ed in tal caso eliminare le finestre, ciò che il progetto non prevedeva) oppure mettere l'opportuna distanza fra gli edifici (e rinunziare allora alla aderenza).
L'argomento poggia su una premessa che è vera: lo “smusso” in questione esiste effettivamente, ed
è ben evidente nel seguente disegno del CTU, seguendo la linea rossa del profilo della copertura,
laddove questa si discosta da quella che era la previsione progettuale (in colore giallo); lo
scostamento è stato misurato in 1,7 metri.
2.4. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DEL DM 1444/1968
Con la quarta doglianza gli attori deducono che sono stati violati l'art. del 9 d.m. 1444/1968 e l'art. 22, lett. i, del Reg. Ed. comunale, che impongono il rispetto della distanza di 10,00 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (e la doglianza vale anche in riferimento alla parte del corpo di
17 fabbrica del convenuto che sopravanza in altezza la balaustra di , il tutto con Parte_1
riferimento alle finestre del piano terra della ex CE (di e alle finestre Parte_2
del primo piano (di . Parte_1
Secondo gli attori, la prima delle norme citate è di natura imperativa e si applica anche quando le costruzioni interessate sono di altezze differenti.
La doglianza è fondata.
Il CTU ha spiegato, infatti, che la norma sarebbe stata rispettata se il convenuto avesse rispettato l'altezza massima del corpo stabilita nell'accordo con il fratello , e se inoltre si fosse stati in Pt_1
presenza di una “vera” costruzione in aderenza, ciò che presupponeva però la chiusura delle finestre dell'abitazione del piano terra di (lato Sud) nonché la copertura dello spazio Parte_2
segnato oggi dal menzionato “smusso”.
Per questo profilo, ha notato il CTU che, vista la presenza di tali finestre negli elaborati di progetto,
non è spiegabile come il abbia potuto rilasciare l'autorizzazione ai lavori, in virtù della Pt_4
necessità di rispettare 10 metri di distanza fra il corpo erigendo e la parte di edificio condominiale corrispondente all'altra proprietà dello stesso (in sostanza, scrive il CTU, era Parte_2
impossibile immaginare la sopraelevazione dell'autorimessa, a meno di, si ripete, chiudere le
finestre del piano terra di ). Parte_2
2.5 VIOLAZIONE DELLA DISTANZA MINIMA DALLE VEDUTE
Con la quinta doglianza, gli attori denunziano la violazione anche dell'art. 907 c.c., che recita:
“Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di
questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905; Se la
veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati
della finestra da cui la veduta obliqua si esercita;
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al
18 muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la
loro soglia.”.
Secondo gli attori, infatti, la costruzione del convenuto viola il diritto di veduta di Parte_1
pari a 3,00 metri misurati in senso radiale, e ciò sotto un duplice profilo: attraverso l'indebita parte che si erge per 31 cm al di sopra del livello della balaustra, ed anche per la parte (che pure il
inspiegabilmente, aveva autorizzato) che sta al di sotto di quella altezza. Pt_4
Anche questa doglianza è fondata.
Ha scritto infatti il CTU che a partire dalla citata balaustra esiste certamente il diritto di veduta a favore di il quale deve restare “libero” per 3 metri misurati in senso radiale, Parte_1
laddove, evidentemente, tale spazio è occupato parzialmente dal nuovo corpo di fabbrica con il suo
smusso (ma lo stesso potrebbe ripetersi anche per il diritto di veduta che spetta al medesimo convenuto dalle sue finestre del piano terra della ex CE).
La presente doglianza, e quella che precede, sono “accomunate”, per una migliore comprensione,
nel seguente disegno redatto dal CTU:
19
2.6 VIOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA MINIMA DELLE TORRETTE DI USCITA DEI FUMI
Con questa doglianza si deduce la violazione dell'art. 110, co. 3 del Reg. Ed., che impone almeno
1,00 metro di sopraelevazione della bocchetta di uscita dei fumi rispetto all'estradosso delle coperture.
La doglianza è fondata.
Il CTU riferisce che l'esaminata torretta, così come anche due sfiati delle cucine e due lucernari,
sono tutti assenti nel progetto iniziale, e precisa che la prima sborda dal tetto solo 30 cm anziché i
100 cm previsti, appunto, dal Regolamento edilizio.
2.7 ALTRE DOGLIANZE
Per la verità, parte attrice aveva formulato anche altre due doglianze: la violazione dell'art. 7 delle
N.T.A. del P.R.G. (in ordine alla fascia di rispetto di inedificabilità assoluta pari a 5,00 metri) e dell'art. 844 c.c. (in ordine al divieto di immissioni intollerabili); tuttavia queste due doglianze, di fatto, non sono state coltivate1.
2.8 LE DOMANDE RICONVENZIONALI DEL CONVENUTO (E LE “
CONTRO
-RICONVENZIONALI”)
ha formulato, a sua volta, tre richieste nei confronti di parte attrice. Parte_2
Con la prima, domanda condannarsi il fratello a ripristinare lo status quo ante relativo al CP_1
pianerottolo posto all'ultimo piano del fabbricato (ove vive proprio , mediante la rimozione CP_1
del manufatto installato, che impedisce l'utilizzo del pianerottolo ai comproprietari.
Per comprendere la situazione, occorre rifarsi, nuovamente, alla descrizione, anche fotografica,
realizzata dal CTU, ed in particolare alle seguenti immagini, in cui si vede come il pianerottolo del secondo piano è stato incapsulato e reso accessibile solo a chi ha le chiavi della porta (e cioè a
20 , e come, all'interno del pianerottolo si trovi la scala retrattile che dà accesso al CP_1
sottotetto (del livello terzo).
La domanda è fondata, in relazione alla porta che chiude il pianerottolo: il CTU infatti ha spiegato che esso, così come le rampe di scale, è comune a tutti i condòmini, e dunque deve restare di libero accesso;
diverso è il discorso per il sottotetto del terzo livello, che invece spetta solo a CP_1
[...]
Quest'ultimo, con riferimento alla “capsula”, ha eccepito di aver usucapito la proprietà del pianerottolo per possesso ultraventennale, ma l'eccezione è certamente infondata, poiché per usucapire una proprietà condominiale è necessario un atto di interversione nei confronti degli altri condòmini, che non risulta mai essere stato realizzato.
Con la seconda domanda, il convenuto chiede condannarsi i fratelli ad eseguire i lavori di messa in pristino delle pavimentazioni condominiali e/o di sua proprietà esclusiva danneggiate a seguito del rifacimento degli scarichi fognari.
La domanda necessita una premessa: gli attori hanno effettivamente effettuato una manutenzione straordinaria delle fognature, rompendo anche la pavimentazione e il solaio del deposito/magazzino
21 di , per poi ricoprire le nuove tubazioni in modo “grossolano”, con malta di cemento, Parte_2
senza finiture e senza usare piastrelle simili a quelle divelte, come ha documentato il CTU:
Gli attori hanno replicato: che i lavori erano urgenti e indifferibili;
che comunque essi hanno sostenuto per intero la spesa, e che le piastrelle in questione sono fuori produzione e non si trovano più in vendita, ed hanno chiesto la condanna del convenuto a pagare pro quota il lavoro effettuato.
In questo caso, premesso che le prove orali hanno dimostrato la urgenza e la indifferibilità dei lavori, non si può invero accogliere né la domanda del convenuto (essendo le piastrelle del vecchio tipo fuori produzione, per cui ad impossibilia nemo tenetur) né la domanda degli attori, in quanto al di là dei preventivi prodotti ai docc. 15 e 17, nessuna prova di esborsi è stata poi presentata.
Con la terza domanda, il convenuto chiede condannarsi a risarcire tutti i danni CP_1
causati dalla neve dallo stesso ammucchiata sulla costruzione in proprietà esclusiva del convenuto,
anche in forza delle infiltrazioni d'acqua causate dal disgelo della stessa.
La premessa è che gli attori, spalando un giorno una nevicata abbondante che era caduta sul tetto comune (a detta degli attori c'era urgenza, per il pericolo che il tetto crollasse), avrebbero ammucchiato tale neve sulla proprietà esclusiva di , e che, una volta sciolta, la neve Parte_2
avrebbe provocato delle vere e proprie infiltrazioni all'interno di quella proprietà.
22 Gli attori hanno reagito negando di aver accumulato neve nella proprietà esclusiva del fratello, e chiedendo anzi il contributo economico pro quota da parte di per l'opera svolta. Parte_2
Ora, però, l'istruttoria svolta non ha fornito elementi adeguati o sufficienti per ritenere dimostrate le premesse della tesi del convenuto: in ordine all'area ove fu collocata la neve, e in ordine a un presunto nesso di causa fra lo scioglimento di quella neve e asseriti danni alla proprietà del convenuto.
D'altra parte, non è quantificabile economicamente il controvalore dell'opera di ” svolta Parte_5
dagli attori.
Una ulteriore domanda di parte attrice, poi, riguarda la realizzazione, da parte del convenuto, di una
“nicchia”, nella quale sono state “incapsulate” le tubazioni del gas al servizio delle proprietà di e a cui corrisponde la richiesta di condanna al ripristino dello status quo CP_1 Parte_1
ante.
La domanda è fondata: il CTU infatti ha confermato, con la seguente foto, la situazione descritta:
mentre le prove orali espletate hanno fatto comprendere che gli attori (che non hanno mai acconsentito, ovviamente, a tale “chiusura”), sono costretti da anni ad usare delle bombole di gas per approvvigionare le loro case.
23 Invero, il CTU ha anche precisato che i contatori in questione furono a suo tempo sigillati dall'Ente
gestore a causa di una perdita, ma ovviamente questo non è un motivo sufficiente perché gli attori siano privati del libero accesso ai propri contatori.
2.9 LE CONCLUSIONI
Va dunque accertato che quanto realizzato da è illegittimo per i profili già Parte_2
indicati nei paragrafi 2.2. (altezza eccessiva del corpo di fabbrica), 2.3 (esistenza di uno smusso e,
in ogni caso, mancata realizzazione tecnica di una “aderenza”), 2.4 (mancata distanza di 10 metri fra pareti finestrate e il nuovo edificio), 2.5 (mancata distanza di legge dalle vedute al nuovo edificio) e 2.6 (mancata altezza minima delle torrette di evacuazione dei fumi), nonché per l'incapsulamento all'interno di una nicchia dei contatori del gas dei due attori.
Certo, possono sembrare incompatibili fra loro i due “ordini” di doglianze degli attori: si lamenta,
da un lato, il mancato rispetto di distanze fra la ex CE e il nuovo corpo, e,
contemporaneamente, si lamenta che il nuovo corpo non è stato fatto in aderenza con la ex
CE, e probabilmente è per questo che il convenuto, negli scritti conclusionali, indica di essere in grado di neutralizzare il “difetto di aderenza” allorquando, semplicemente, “chiuderà le finestre del pian terreno di sua proprietà, e eliminerà lo smusso”.
E tuttavia questa “dichiarazione di intenti” resta neutra ed irrilevante in questa causa, non solo perché il Tribunale deve decidere sulla situazione concreta e non certo su mere ipotesi future, ma anche perché il convenuto non dispone, al momento, di alcun permesso di costruire valido ed efficace.
Applicando dunque l'art. 872 c.c. e potendosi ordinare (come chiedono gli attori) la demolizione
(solo) delle opere costruite in violazione delle norme sulle distanze (artt 873 e seguenti cc), pare a questo Giudice che non vi sia altro modo di ripristinare il rispetto delle distanze se non ordinando la demolizione di tutto il corpo di fabbrica fin qui eretto da ed infatti, se si Parte_2
24 osserva nuovamente il disegno del CTU che si trova alla pag 19 di questa sentenza, con particolare attenzione alla questione dei 10 metri di distanza, chiunque si accorgerà che “dentro” la distanza dei
10 metri ricade praticamente l'intera estensione di quanto realizzato dal convenuto.
In aggiunta, occorre condannare il convenuto a rimuovere la griglia metallica che impedisce agli attori di accedere ai contatori del gas.
Per tutti gli aspetti menzionati, peraltro, ad eccezione della griglia dei contatori, scatterà il meccanismo della “manleva” richiesta dal convenuto in danno del progettista e Direttore dei Lavori,
ing. , che di fatto è stata azionata per il profilo della responsabilità professionale, Parte_3
non essendo dubitabile che chi ha ricoperto tali ruoli avrebbe potuto e dovuto agire in modo da evitare che il committente giungesse a compiere tutte le violazioni che si sono dette.
* * *
Dal lato opposto, parte convenuta è vittoriosa sulla questione del pianerottolo del secondo piano dell'edificio condominiale, in relazione al quale occorre ordinare a di rimuovere CP_1
ogni manufatto che “incapsuli” detto pianerottolo, il quale deve tornare ad essere di libero accesso ai condòmini.
3. SPESE PROCESSUALI
Infine, sia per la regolamentazione delle spese processuali, sia per quella della CTU, risulta fondamentale la constatazione della soccombenza largamente prevalente, ma non totale, del convenuto;
anche in questo caso peraltro si ritiene operante il meccanismo della manleva.
PER QUESTI MOTIVI
ogni altra domanda o eccezione o deduzione respinta,
1) accerta che quanto realizzato da è illegittimo per i profili già indicati Parte_2
nei paragrafi 2.2. (altezza eccessiva del corpo di fabbrica), 2.3 (esistenza di uno smusso e, in ogni caso, mancata realizzazione tecnica di una “aderenza”), 2.4 (mancata distanza di 10
25 metri fra pareti finestrate e il nuovo edificio), 2.5 (mancata distanza di legge dalle vedute al nuovo edificio) e 2.6 (mancata altezza minima delle torrette di evacuazione dei fumi),
nonché per l'incapsulamento all'interno di una nicchia dei contatori del gas dei due attori;
2) letto l'art. 872 c.c. e gli artt. 873 e seguenti cc, ordina al convenuto la demolizione di tutto il corpo di fabbrica fin qui eretto;
3) lo condanna inoltre a rimuovere la griglia metallica che impedisce agli attori di accedere ai contatori del gas;
4) d'altro canto, ordina a di rimuovere ogni manufatto che “incapsuli” il CP_1
pianerottolo del secondo piano dell'edificio condominiale, il quale deve tornare ad essere di libero accesso ai condòmini;
5) condanna il terzo chiamato ing. a tenere indenne per Parte_3 Parte_2
tutti gli esborsi che egli dovrà sostenere per eseguire il capo 2 della sentenza;
6) liquida le spese processuali di parte attrice in euro 7.616 per compensi e 593,63 per anticipazioni, oltre IVA, cpa e spese forfettarie 15%, e condanna il convenuto a rimborsarle a parte attrice nella misura dei nove decimi, compensate per l'altro decimo;
7) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice per un decimo, e di parte convenuta per nove decimi, con obbligo degli opportuni conguagli e rifusioni;
8) condanna il terzo chiamato ing. a tenere indenne per Parte_3 Parte_2
tutti gli esborsi che egli dovrà sostenere per eseguire il capo 6 e il capo 7 della sentenza.
Vicenza, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per completezza, va detto che il CTU ha “sfiorato” la questione dell'art. 844 cc, dichiarando però di non poter esprimere alcuna opinione, poiché nessun generatore di calore, al momento, è stato installato nel corpo di fabbrica del convenuto (ed è proprio del rumore o dei fumi provenienti da un generatore di calore che gli attori – in prevenzione – si lamentavano).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 6567/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Rimessioni in pristino in materia edilizia,
promossa da
Parte_1 CodiceFiscale_1
CodiceFiscale_2
entrambi con l'avv. Dario Meneguzzo
CONTRO
Parte_2 CodiceFiscale_3
con gli avv. Luca Pangrazio e Silvano Ciscato,
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
Parte_3 CodiceFiscale_4
(contumace)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
GLI ATTORI
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1 1) Siano accertate e dichiarate le violazioni alla normativa civilistica, allo strumento urbanistico comunale ed alle statuizioni pattizie come di seguito meglio specificate e come accertate anche dalla C.T.U.:
- l'art. 38 Reg. Ed. e l'art. 1117, co. 1, n. 1 c.c., dato che l'accordo non risulta notificato o accettato dal sig. CP_1
- l'art. 38 Reg. Ed., l'art. 873 c.c. e l'accordo pattizio, dato che la costruzione non rispetta i 3,00
metri dalla costruzione del sig. e non risulta in appoggio e/o aderenza;
Parte_1
- l'art. 9 d.m. 1444/1968 e l'art. 22, lett. i del Reg. Ed., che impongono il rispetto di 10,00 metri tra pareti finestrate;
- l'art. 907 c.c., poiché la costruzione viola il diritto di veduta pari a 3,00 metri;
- l'accordo che prevede l'altezza massima della costruzione del sig. pari a Parte_2
quella della balaustra del sig. ; Parte_1
- l'art. 7 N.T.A. del P.R.G. che impone una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta pari a 5,00
metri;
- l'art. 844 c.c. che vieta le immissioni intollerabili;
- l'art. 110, co. 3 Reg. Ed. che impone il rispetto di 1,00 metro per i camini rispetto all'estradosso delle coperture;
che il sig. ha commesso nell'edificazione da lui realizzata in esecuzione del Parte_2
Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Roana (VI), n. 290/2007 (cfr. all. 1), ovvero nell'esecuzione delle opere abusive realizzate in difformità dal titolo edilizio, concernenti l'ampliamento del suo immobile al Piano terra del condominio sito in Roana (VI), via 26 giugno,
catastalmente censito al Foglio 60, mapp. n. 1397, per tutti i motivi in fatto e in diritto suesposti,
eventualmente previa disapplicazione, in toto o in parte, del Permesso di Costruire rilasciato dal
Comune di Roana (VI), n. 290/2007 nelle parti illegittime.
2 2) Per l'effetto, sia condannato il sig. , giusto il disposto dell'art. 872 c.c. e delle Parte_2
norme in esso richiamate, alla demolizione delle opere costruite in esecuzione del Permesso di
Costruire rilasciato dal Comune di Roana (VI), n. 290/2007 e/o di quelle abusive costruite in difformità dal titolo edilizio, che violano le seguenti prescrizioni del c.c., dello strumento urbanistico comunale e dell'accordo concluso con il sig. , come di seguito meglio Parte_1
specificate:
- l'art. 38 Reg. Ed., l'art. 873 c.c. e l'accordo pattizio, dato che la costruzione non rispetta i 3,00
metri dalla costruzione del sig. e non risulta in appoggio e/o aderenza;
Parte_1
- l'art. 38 Reg. Ed., l'art. 873 c.c. e l'accordo pattizio, dato che la costruzione non rispetta i 3 metri dall'costruzione e non risulta in appoggio e/o aderenza;
- l'art. 9 d.m. 1444/1968 e l'art. 22, lett. i del Reg. Ed., che impongono il rispetto di 10,00 metri tra pareti finestrate;
- l'art. 907 c.c., poiché la costruzione viola il diritto di veduta pari a 3,00 metri;
- l'accordo che prevede l'altezza massima della costruzione del sig. pari a Parte_2
quella della balaustra del sig. ; Parte_1
- l'art. 7 N.T.A. del P.R.G. che impone una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta pari a 5,00
metri;
- l'art. 844 c.c. che vieta le immissioni intollerabili;
- l'art. 110, co. 3 Reg. Ed. che impone il rispetto di 1,00 metro per i camini rispetto all'estradosso delle coperture.
3) In via consequenziale, sia accertato e dichiarato il diritto al risarcimento del danno in favore dei sig.ri e nei confronti del sig. per l'illegittima edificazione Parte_1 CP_1 Parte_2
realizzata da quest'ultimo, in spregio al diritto dominicale degli attori, per tutti i motivi in fatto e in diritto suesposti e supra richiamati, e sia condannato il convenuto in favore degli attori alla
3 corresponsione di una somma determinata dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento o, in subordine, in via equitativa, oltre agli interessi dalla condanna al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
4) Siano rigettate tutte le domande riconvenzionali proposte dal convenuto nei confronti dei sig.ri e perché inammissibili, in quanto generiche, nonché infondate in CP_1 Parte_1
fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, compresa l'eventuale accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione della proprietà del pianerottolo di cui è causa a favore del sig. ricorrendone i presupposti di legge ex art. 1158 c.c., qualora lo stesso venisse CP_1
considerato bene comune.
NEL MERITO IN VIA DI RECONVENTIO RECONVENTIONIS:
5) Sia condannato il convenuto in favore degli attori alla corresponsione di una somma a titolo di risarcimento del danno e/o di ristoro economico, come meglio risultante dagli atti di causa, relativa sia ai lavori di rifacimento delle fognature sia all'attività di pulizia della neve, ovvero ad una somma determinata dal Giudice in via equitativa secondo il suo prudente apprezzamento.
Contestualmente, sia condannato il convenuto a rimuovere tutte le opere edili che ostacolano la fruizione del contatore e delle tubazioni del gas da parte degli attori, come meglio risultante dagli atti di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Fermo restando l'opposizione all'interrogatorio formale ed all'esame testimoniale richiesto dal convenuto per le ragioni in atti, si insiste per l'interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli di prova che, all'occorrenza, potranno essere oggetto anche di esame testimoniale:
4 1)“vero che i1 contatore del gas sito all'interno del condominio in cui risiedono i sig.ri Pt_1
, e è utilizzato da decenni dai sig.ri e
[...] CP_1 Parte_2 Parte_1
per la fornitura delle loro abitazioni private”; CP_1
2) “vero che i1 contatore di cui al precedente punto 1) è stato chiuso come da sub.12 che si rammostra dal sig. senza autorizzazione dei sig.ri e Parte_2 Parte_1 CP_1
;
[...]
3) “vero che i sig.ri e , ad oggi, utilizzano bombole a gas a Parte_1 Parte_2
seguito della chiusura del contatore del gas come da sub. 12 che si rammostra da parte del sig.
per riscaldare 1e loro abitazioni e per cucinare”; Parte_2
4) “vero che il pianerottolo indicato nella planimetria sub. 13 che si rammostra consente l'accesso alla soffitta del condominio di proprietà esclusiva del sig. ; CP_1
5) “vero che i1 Sig. ha ridotto di sua iniziativa e senza alcuna autorizzazione da Parte_2
parte dei sig.ri e 1a portata degli scarichi fognari presenti all'interno del CP_1 Pt_1
”; CP_2
6) “vero che i lavori edili di cui a1 punto 5) hanno causato problemi allo scarico delle reti fognarie dell'intero , con pericolo di infiltrazioni d'acqua e di intasamento delle condutture sia CP_2
per le aree comuni sia per 1e abitazioni di proprietà esclusiva”;
7) “vero che i1 sig. è stato subitaneamente informato dai sig.ri e Parte_2 CP_1
tramite racc. a.r. sulla necessita di rifare i1 sistema fognario a causa del pericolo di Pt_1
infiltrazioni d'acqua e di intasamento delle condutture”;
8) “vero che il Sig. ha omesso di rispondere alla racc. a.r. di cui a1 punto 7)”; Parte_2
9) “vero che i signori e hanno sostenuto interamente 1e spese Parte_1 CP_1
relative alla sistemazione ed al rifacimento delle reti fognarie, svolgendo i relativi lavori in economia”;
5 10) “vero che, durante 1a stagione invernale del 2020—2021, i sig.ri e CP_1 Pt_1
, in seguito a una copiosa nevicata, sono intervenuti per spalare 1a neve dal tetto del
[...]
condominio col consenso e l'accordo del sig. ”; Parte_2
11) “vero che l'area interessata dall'accumulo di neve di cui a1 punto 10) è sprovvista di copertura mediante tettoia”;
12) “vero che i1 Sig. ha omesso di compartecipare alle spese per 1a pulizia Parte_2
della neve di cui a1 capitolo 10), nonostante fosse stato avvisato dai sig.ri e CP_1 Pt_1
sulla necessita e sull'urgenza di togliere la neve dal tetto del condominio per evitare i1 crollo
[...]
dello stesso”.
Si indicano come teste il geom. , con domicilio professionale ad Asiago (VI), Testimone_1
Via Brigata Liguria 4 da sentire anche a prova contraria su eventuali capitoli di controparte che dovessero essere ammessi.
Con precipuo riferimento alle istanze istruttorie di parte avversa, inoltre, ci si riporta alle opposizioni ed alle richieste di integrazioni di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c.
Si produce, infine, la documentazione sopravvenuta in corso di causa ed ottenuta dal Parte_4
solo con l'accesso agli atti dd. 20.11.2023, ovvero successiva all'ultima udienza del
[...]
18.10.2023. Ivi, il di Roana conferma che l'ordinanza di demolizione n. 14 del 23.02.2023 Pt_4
(cfr. all. 18) finalizzata a rimuovere le opere abusive di cui è causa non è ancora stata ottemperata dall'odierno convenuto che, difatti, aveva persino richiesto all'ente locale una proroga per la sua ottemperanza che, però, è stata respinta dall'Amministrazione comunale (all. 19).
IN OGNI CASO:
Spese e competenze come da legge, compresa la refusione del contributo unificato.
IL CONVENUTO:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
6 1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 c.p.c., in accoglimento dell'apposita istanza formulata in calce, differire l'udienza di comparizione delle parti, per i motivi esposti in narrativa,
al fine di consentire al convenuto sig. di convenire in questo procedimento Parte_2
l'ing. , c.f. con studio professionale in 36010 Cesuna di Parte_3 C.F._5
Roana, Via Armistizio, n. 116.
NEL MERITO
2. In via principale, rigettare tutte le domande proposte dagli attori nei confronti del sig. Parte_2
perché infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa.
[...]
3. Nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree e condanna del sig. Parte_2
alla demolizione, anche parziale, del manufatto ampliativo oggetto di causa, e/o al pagamento a favore degli attori, di qualsiasi somma, condannarsi l'ing. c.f. Parte_3
con studio professionale in 36010 Cesuna di Roana, Via Armistizio, n. 116, C.F._5
a mallevare e rifondere il convenuto di ogni e qualsivoglia diminuzione patrimoniale che abbia a subire, per i motivi esposti in narrativa.
4. Con vittoria di spese e rifusione dei compensi professionali per la difesa in giudizio.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
5. Condannarsi a ripristinare lo status quo ante relativo al pianerottolo posto CP_1
all'ultimo piano del fabbricato in comproprietà con in fratelli ove vive, mediante la rimozione del manufatto installato, che impedisce l'utilizzo del pianerottolo ai comproprietari.
6. Condannarsi e ad eseguire i lavori di messa in pristino delle CP_1 Parte_1
pavimentazioni condominiali e/o di proprietà esclusiva di danneggiate a seguito Parte_2
del rifacimento degli scarichi fognari.
7. Condannarsi a dover risarcire tutti i danni causati dalla neve dallo stesso CP_1
ammucchiata sulla costruzione in proprietà esclusiva di anche in forza delle Parte_2
7 infiltrazioni d'acqua causate dal disgelo della stessa che si indicano nella somma indicativa di Euro
15.000,00 (quindicimila/00) od in quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa.
8. Con vittoria di spese e rifusione dei compensi professionali per la difesa in giudizio.
- IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettarsi la richiesta CTU.
Riservata la prova testimoniale sulle circostanze dedotte in narrativa, previa opportuna capitolazione e con riserva di ulteriormente dedurre e di indicare i testi e produrre documenti.
Riservata altresì ogni istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Come da atto di citazione per la chiamata del terzo del 02.04.2021:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 c.p.c., in accoglimento dell'apposita istanza formulata in calce, differire l'udienza di comparizione delle parti, per i motivi esposti in narrativa,
al fine di consentire al convenuto sig. di convenire in questo procedimento Parte_2
l'ing. , c.f. con studio professionale in 36010 Cesuna di Parte_3 C.F._5
Roana, Via Armistizio, n. 116.
NEL MERITO
2. In via principale, rigettare tutte le domande proposte dagli attori nei confronti del sig. Parte_2
perché infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa.
[...]
3. Nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree e condanna del sig. Parte_2
alla demolizione, anche parziale, del manufatto ampliativo oggetto di causa, e/o al pagamento a favore degli attori, di qualsiasi somma, condannarsi l'ing. c.f. Parte_3
con studio professionale in 36010 Cesuna di Roana, Via Armistizio, n. 116, C.F._5
a mallevare e rifondere il convenuto di ogni e qualsivoglia diminuzione patrimoniale che abbia a subire, per i motivi esposti in narrativa.
8 4. Con vittoria di spese e rifusione dei compensi professionali per la difesa in giudizio.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
5. Condannarsi a ripristinare lo status quo ante relativo al pianerottolo posto CP_1
all'ultimo piano del fabbricato in comproprietà con in fratelli ove vive, mediante la rimozione del manufatto installato, che impedisce l'utilizzo del pianerottolo ai comproprietari.
6. Condannarsi e ad eseguire i lavori di messa in pristino delle CP_1 Parte_1
pavimentazioni condominiali e/o di proprietà esclusiva di danneggiate a seguito Parte_2
del rifacimento degli scarichi fognari.
7. Condannarsi a dover risarcire tutti i danni causati dalla neve dallo stesso CP_1
ammucchiata sulla costruzione in proprietà esclusiva di anche in forza delle Parte_2
infiltrazioni d'acqua causate dal disgelo della stessa che si indicano nella somma indicativa di Euro
15.000,00 (quindicimila/00) od in quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa.
8. Con vittoria di spese e rifusione dei compensi professionali per la difesa in giudizio.
- IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettarsi la richiesta CTU.
Riservata la prova testimoniale sulle circostanze dedotte in narrativa, previa opportuna capitolazione e con riserva di ulteriormente dedurre e di indicare i testi e produrre documenti.
Riservata altresì ogni istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In via istruttoria:
A prova diretta come da II° memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 19.11.2021 depositata in pari data.
A prova contraria come da III° memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 09.12.2021 depositata in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
9
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
A Cesuna di Roana, nell'area compresa fra la via Armistizio e la via XXVI Giugno, esiste un edificio – d'ora in poi definito la “ex CE” – che è in comunione fra i tre fratelli , Pt_1
e (l'ingresso all'edificio avviene proprio da via Armistizio). CP_1 Parte_2
Anzi, più esattamente, come si vede dal seguente disegno (che, come gli altri disegni e le altre foto,
sono tratti dalla CTU dell'arch. ), fermo restando il condominio sulle parti Per_1
“necessariamente” comuni, è proprietario dei locali posti più in basso (un magazzino Parte_2
interrato, e il piano posto a livello della strada), è proprietario del primo piano e del Pt_1 CP_1
secondo piano.
La medesima situazione può essere vista anche da un prospetto non trasversale ma frontale, in cui si apprezza anche come il garage interrato di “sporga” idealmente oltre il limite Parte_2
dell'edificio, dal versante “Sud”:
10 A fine aprile del 2008, dopo aver ottenuto apposito permesso dal Comune, Parte_2
sulla base del progetto elaborato dall'ing. (oggi, in questa causa, terzo chiamato, Parte_3
ma contumace), ha dato inizio a lavori di ampliamento della “ex CE”, in sopraelevazione rispetto al garage interrato, nel senso che, nelle intenzioni, il nuovo corpo da costruire – a fini residenziali – avrebbe dovuto erigersi esattamente sopra il tetto del garage ed in aderenza rispetto alla predetta “ex CE”.
Tutto ciò dopo aver ottenuto – ma dal solo fratello e non da – il permesso scritto di Pt_1 CP_1
portare il colmo della copertura del costruendo corpo fino all'altezza (ma non oltre l'altezza) della balaustra della loggia dell'abitazione di proprietà di , al piano primo. Pt_1
Il tutto, come reso più chiaramente dai seguenti disegni:
11 nonché dalla seguente fotografia, che mostra lo stato attuale della edificazione, e dunque il prospetto “Nord” dell'edificio, opposto a quello ove la “ex CE” ha ingresso dalla via
Armistizio:
12 Ed in effetti va precisato fin d'ora che l'intervento edilizio di cui al permesso di costruire (peraltro,
nelle more, scaduto da diverso tempo), risulta non completato, essendo anche pacifico che i lavori sono del tutto fermi allo stato di “grezzo avanzato”, e non vi è una previsione di proseguirli (si veda anche la seguente foto:)
Mancano in particolare (anche questo si ricava dalla CTU) tutte le finiture esterne, i serramenti sia interni che esterni, le pavimentazioni, i rivestimenti, i sanitari, il completamento degli impianti
13 termoidraulico ed elettrico;
nelle previsioni di progetto avrebbe dovuto ricavare Parte_2
due unità immobiliari, ciascuna su un livello, e la copertura andava realizzata (come in effetti è
avvenuto, giusta le foto) del tipo “a padiglione”.
Nel 2017, tuttavia, e segnalavano al l'esistenza di alcune difformità, Pt_1 CP_1 Pt_4
da essi notate (nella sagoma, nella copertura, nelle forometrie, in certi divisori interni, e in una rotazione dell'asse del colmo), fra il progetto e il lavoro in svolgimento;
ma il procedimento veniva archiviato in applicazione della regola della tolleranza del 2%.
Nel 2020, allora, e proponevano la presente causa, per sentir accogliere le Pt_1 CP_1
conclusioni riportate in epigrafe;
il loro fratello maggiore si costituiva e le contestava, e Parte_2
proponeva a sua volta domande riconvenzionali;
inoltre chiedeva ed otteneva di chiamare in causa,
a fini di “manleva”, il progettista e Direttore dei Lavori, vale a dire il già menzionato ing. Pt_3
che restava contumace.
[...]
Dopo essere stata istruita con prove orali, e la già citata relazione peritale dell'arch. Per_1
(precisa, coerente, ben motivata, molto dettagliata, e priva di salti e vizi logici, come sempre per questo professionista), seguita poi da una appendice integrativa, la causa è oggi in decisione.
2. LA DECISIONE – LE DOMANDE DI PARTE ATTRICE
Per chiarezza espositiva, e per logica, si inizierà la disamina dalle domande di parte attrice.
2.1. LA QUESTIONE DEL CONDÒMINO PRETERMESSO
La prima doglianza di parte attrice riguarda la presunta violazione, da parte del convenuto, dell'art. 38 del Regolamento Edilizio comunale, nonché dell'art. 1117, co. 1, n. 1 c.c., dato che l'accordo di
“costruzione in aderenza” del marzo 2008 non vide fra le sue parti firmatarie CP_1
Ora, la prima norma citata (nei commi che interessano) così recita:
14 La tesi di parte può essere così riassunta: chi vuole (presentare domanda al Comune per) costruire in aderenza deve notificare detta intenzione al proprietario confinante, per acquisire osservazioni o rilievi, da presentare poi unitamente alla domanda, per il vaglio del Comune;
nel caso concreto il solo consenso espresso da non era sufficiente perché, data la natura condominiale Parte_1
dei muri perimetrali della “ex CE”, anche il condòmino doveva essere CP_1
coinvolto nella “concertazione”.
La tesi muove da un presupposto corretto – la natura condominiale del muro perimetrale della “ex
CE” – e tuttavia la norma del Regolamento Urbanistico non pone alcuna sanzione specifica
che sia applicabile nel caso di specie: , che effettivamente è stato “pretermesso”, ha CP_1
comunque utilizzato il presente giudizio come sede per far valere quelle rimostranze che non ha
potuto svolgere precedentemente.
2.2 LA VIOLAZIONE DELL'ALTEZZA MASSIMA DEL NUOVO CORPO
Con questa doglianza si pone in evidenza la violazione dell'accordo del marzo 2008, che prevedeva l'altezza massima della costruzione del convenuto non oltre l'altezza della balaustra della proprietà
di Parte_1
La doglianza è fondata.
15 Il CTU infatti, come si vede nel seguente disegno, ha misurato l'altezza della linea del colmo del nuovo corpo di fabbrica e ha trovato un sopravanzo di 31 cm. rispetto all'altezza della balaustra della loggia dell'abitazione di mentre poco “vale”, in questo senso, la spiegazione Parte_1
del CT di parte convenuta secondo cui l'innalzamento sarebbe stato la conseguenza di dover ovviare agli spessori extra dell'isolamento del solaio di copertura.
Non si tratta, peraltro, dell'unica “invasione” notata dal CTU, il quale ha segnalato che il convenuto ha ampliato anche la falda rivolta a Sud – Ovest, fino a coprire parte della terrazza sottostante,
dando origine ad un'area porticata, con relativo incremento di superficie coperta di circa 9,00 mq e di volume di circa 38,50 mc., con l'importante precisazione che tali incrementi determinano il superamento del parametro del 40% dell'indice di copertura consentita e del volume massimo urbanistico ammissibile di 2 mq/mq previsti per le ZTO “B1”, in cui si trova l'edificio.
2.3. DIFETTO DELLA ADERENZA IN SENSO TECNICO
Con la terza doglianza gli attori indicano la violazione (nuovamente) dell'art. 38 Reg. Ed., dell'art. 873 c.c. (“Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a
distanza non minore di tre metri;
Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza
maggiore“) e del ricordato accordo pattizio, dato che non può dirsi, tecnicamente, che la costruzione sia in appoggio e/o aderenza.
16 Riguardo a ciò, spiegano gli attori che fra l'erigendo corpo e la balaustra di Parte_1
ha creato uno “smusso”, di circa 1,7 metri, che impedisce anche di ravvisare, Parte_2
tecnicamente, una “aderenza” (da qui la violazione anche dell'art. 38 del Reg. Ed.).
Diversamente, proseguono, il solo fatto che nella proprietà del convenuto vi sono delle finestre mantenute anche nel progetto edilizio poneva una secca alternativa: o prevedere una vera e propria aderenza (ed in tal caso eliminare le finestre, ciò che il progetto non prevedeva) oppure mettere l'opportuna distanza fra gli edifici (e rinunziare allora alla aderenza).
L'argomento poggia su una premessa che è vera: lo “smusso” in questione esiste effettivamente, ed
è ben evidente nel seguente disegno del CTU, seguendo la linea rossa del profilo della copertura,
laddove questa si discosta da quella che era la previsione progettuale (in colore giallo); lo
scostamento è stato misurato in 1,7 metri.
2.4. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DEL DM 1444/1968
Con la quarta doglianza gli attori deducono che sono stati violati l'art. del 9 d.m. 1444/1968 e l'art. 22, lett. i, del Reg. Ed. comunale, che impongono il rispetto della distanza di 10,00 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (e la doglianza vale anche in riferimento alla parte del corpo di
17 fabbrica del convenuto che sopravanza in altezza la balaustra di , il tutto con Parte_1
riferimento alle finestre del piano terra della ex CE (di e alle finestre Parte_2
del primo piano (di . Parte_1
Secondo gli attori, la prima delle norme citate è di natura imperativa e si applica anche quando le costruzioni interessate sono di altezze differenti.
La doglianza è fondata.
Il CTU ha spiegato, infatti, che la norma sarebbe stata rispettata se il convenuto avesse rispettato l'altezza massima del corpo stabilita nell'accordo con il fratello , e se inoltre si fosse stati in Pt_1
presenza di una “vera” costruzione in aderenza, ciò che presupponeva però la chiusura delle finestre dell'abitazione del piano terra di (lato Sud) nonché la copertura dello spazio Parte_2
segnato oggi dal menzionato “smusso”.
Per questo profilo, ha notato il CTU che, vista la presenza di tali finestre negli elaborati di progetto,
non è spiegabile come il abbia potuto rilasciare l'autorizzazione ai lavori, in virtù della Pt_4
necessità di rispettare 10 metri di distanza fra il corpo erigendo e la parte di edificio condominiale corrispondente all'altra proprietà dello stesso (in sostanza, scrive il CTU, era Parte_2
impossibile immaginare la sopraelevazione dell'autorimessa, a meno di, si ripete, chiudere le
finestre del piano terra di ). Parte_2
2.5 VIOLAZIONE DELLA DISTANZA MINIMA DALLE VEDUTE
Con la quinta doglianza, gli attori denunziano la violazione anche dell'art. 907 c.c., che recita:
“Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di
questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905; Se la
veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati
della finestra da cui la veduta obliqua si esercita;
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al
18 muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la
loro soglia.”.
Secondo gli attori, infatti, la costruzione del convenuto viola il diritto di veduta di Parte_1
pari a 3,00 metri misurati in senso radiale, e ciò sotto un duplice profilo: attraverso l'indebita parte che si erge per 31 cm al di sopra del livello della balaustra, ed anche per la parte (che pure il
inspiegabilmente, aveva autorizzato) che sta al di sotto di quella altezza. Pt_4
Anche questa doglianza è fondata.
Ha scritto infatti il CTU che a partire dalla citata balaustra esiste certamente il diritto di veduta a favore di il quale deve restare “libero” per 3 metri misurati in senso radiale, Parte_1
laddove, evidentemente, tale spazio è occupato parzialmente dal nuovo corpo di fabbrica con il suo
smusso (ma lo stesso potrebbe ripetersi anche per il diritto di veduta che spetta al medesimo convenuto dalle sue finestre del piano terra della ex CE).
La presente doglianza, e quella che precede, sono “accomunate”, per una migliore comprensione,
nel seguente disegno redatto dal CTU:
19
2.6 VIOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA MINIMA DELLE TORRETTE DI USCITA DEI FUMI
Con questa doglianza si deduce la violazione dell'art. 110, co. 3 del Reg. Ed., che impone almeno
1,00 metro di sopraelevazione della bocchetta di uscita dei fumi rispetto all'estradosso delle coperture.
La doglianza è fondata.
Il CTU riferisce che l'esaminata torretta, così come anche due sfiati delle cucine e due lucernari,
sono tutti assenti nel progetto iniziale, e precisa che la prima sborda dal tetto solo 30 cm anziché i
100 cm previsti, appunto, dal Regolamento edilizio.
2.7 ALTRE DOGLIANZE
Per la verità, parte attrice aveva formulato anche altre due doglianze: la violazione dell'art. 7 delle
N.T.A. del P.R.G. (in ordine alla fascia di rispetto di inedificabilità assoluta pari a 5,00 metri) e dell'art. 844 c.c. (in ordine al divieto di immissioni intollerabili); tuttavia queste due doglianze, di fatto, non sono state coltivate1.
2.8 LE DOMANDE RICONVENZIONALI DEL CONVENUTO (E LE “
CONTRO
-RICONVENZIONALI”)
ha formulato, a sua volta, tre richieste nei confronti di parte attrice. Parte_2
Con la prima, domanda condannarsi il fratello a ripristinare lo status quo ante relativo al CP_1
pianerottolo posto all'ultimo piano del fabbricato (ove vive proprio , mediante la rimozione CP_1
del manufatto installato, che impedisce l'utilizzo del pianerottolo ai comproprietari.
Per comprendere la situazione, occorre rifarsi, nuovamente, alla descrizione, anche fotografica,
realizzata dal CTU, ed in particolare alle seguenti immagini, in cui si vede come il pianerottolo del secondo piano è stato incapsulato e reso accessibile solo a chi ha le chiavi della porta (e cioè a
20 , e come, all'interno del pianerottolo si trovi la scala retrattile che dà accesso al CP_1
sottotetto (del livello terzo).
La domanda è fondata, in relazione alla porta che chiude il pianerottolo: il CTU infatti ha spiegato che esso, così come le rampe di scale, è comune a tutti i condòmini, e dunque deve restare di libero accesso;
diverso è il discorso per il sottotetto del terzo livello, che invece spetta solo a CP_1
[...]
Quest'ultimo, con riferimento alla “capsula”, ha eccepito di aver usucapito la proprietà del pianerottolo per possesso ultraventennale, ma l'eccezione è certamente infondata, poiché per usucapire una proprietà condominiale è necessario un atto di interversione nei confronti degli altri condòmini, che non risulta mai essere stato realizzato.
Con la seconda domanda, il convenuto chiede condannarsi i fratelli ad eseguire i lavori di messa in pristino delle pavimentazioni condominiali e/o di sua proprietà esclusiva danneggiate a seguito del rifacimento degli scarichi fognari.
La domanda necessita una premessa: gli attori hanno effettivamente effettuato una manutenzione straordinaria delle fognature, rompendo anche la pavimentazione e il solaio del deposito/magazzino
21 di , per poi ricoprire le nuove tubazioni in modo “grossolano”, con malta di cemento, Parte_2
senza finiture e senza usare piastrelle simili a quelle divelte, come ha documentato il CTU:
Gli attori hanno replicato: che i lavori erano urgenti e indifferibili;
che comunque essi hanno sostenuto per intero la spesa, e che le piastrelle in questione sono fuori produzione e non si trovano più in vendita, ed hanno chiesto la condanna del convenuto a pagare pro quota il lavoro effettuato.
In questo caso, premesso che le prove orali hanno dimostrato la urgenza e la indifferibilità dei lavori, non si può invero accogliere né la domanda del convenuto (essendo le piastrelle del vecchio tipo fuori produzione, per cui ad impossibilia nemo tenetur) né la domanda degli attori, in quanto al di là dei preventivi prodotti ai docc. 15 e 17, nessuna prova di esborsi è stata poi presentata.
Con la terza domanda, il convenuto chiede condannarsi a risarcire tutti i danni CP_1
causati dalla neve dallo stesso ammucchiata sulla costruzione in proprietà esclusiva del convenuto,
anche in forza delle infiltrazioni d'acqua causate dal disgelo della stessa.
La premessa è che gli attori, spalando un giorno una nevicata abbondante che era caduta sul tetto comune (a detta degli attori c'era urgenza, per il pericolo che il tetto crollasse), avrebbero ammucchiato tale neve sulla proprietà esclusiva di , e che, una volta sciolta, la neve Parte_2
avrebbe provocato delle vere e proprie infiltrazioni all'interno di quella proprietà.
22 Gli attori hanno reagito negando di aver accumulato neve nella proprietà esclusiva del fratello, e chiedendo anzi il contributo economico pro quota da parte di per l'opera svolta. Parte_2
Ora, però, l'istruttoria svolta non ha fornito elementi adeguati o sufficienti per ritenere dimostrate le premesse della tesi del convenuto: in ordine all'area ove fu collocata la neve, e in ordine a un presunto nesso di causa fra lo scioglimento di quella neve e asseriti danni alla proprietà del convenuto.
D'altra parte, non è quantificabile economicamente il controvalore dell'opera di ” svolta Parte_5
dagli attori.
Una ulteriore domanda di parte attrice, poi, riguarda la realizzazione, da parte del convenuto, di una
“nicchia”, nella quale sono state “incapsulate” le tubazioni del gas al servizio delle proprietà di e a cui corrisponde la richiesta di condanna al ripristino dello status quo CP_1 Parte_1
ante.
La domanda è fondata: il CTU infatti ha confermato, con la seguente foto, la situazione descritta:
mentre le prove orali espletate hanno fatto comprendere che gli attori (che non hanno mai acconsentito, ovviamente, a tale “chiusura”), sono costretti da anni ad usare delle bombole di gas per approvvigionare le loro case.
23 Invero, il CTU ha anche precisato che i contatori in questione furono a suo tempo sigillati dall'Ente
gestore a causa di una perdita, ma ovviamente questo non è un motivo sufficiente perché gli attori siano privati del libero accesso ai propri contatori.
2.9 LE CONCLUSIONI
Va dunque accertato che quanto realizzato da è illegittimo per i profili già Parte_2
indicati nei paragrafi 2.2. (altezza eccessiva del corpo di fabbrica), 2.3 (esistenza di uno smusso e,
in ogni caso, mancata realizzazione tecnica di una “aderenza”), 2.4 (mancata distanza di 10 metri fra pareti finestrate e il nuovo edificio), 2.5 (mancata distanza di legge dalle vedute al nuovo edificio) e 2.6 (mancata altezza minima delle torrette di evacuazione dei fumi), nonché per l'incapsulamento all'interno di una nicchia dei contatori del gas dei due attori.
Certo, possono sembrare incompatibili fra loro i due “ordini” di doglianze degli attori: si lamenta,
da un lato, il mancato rispetto di distanze fra la ex CE e il nuovo corpo, e,
contemporaneamente, si lamenta che il nuovo corpo non è stato fatto in aderenza con la ex
CE, e probabilmente è per questo che il convenuto, negli scritti conclusionali, indica di essere in grado di neutralizzare il “difetto di aderenza” allorquando, semplicemente, “chiuderà le finestre del pian terreno di sua proprietà, e eliminerà lo smusso”.
E tuttavia questa “dichiarazione di intenti” resta neutra ed irrilevante in questa causa, non solo perché il Tribunale deve decidere sulla situazione concreta e non certo su mere ipotesi future, ma anche perché il convenuto non dispone, al momento, di alcun permesso di costruire valido ed efficace.
Applicando dunque l'art. 872 c.c. e potendosi ordinare (come chiedono gli attori) la demolizione
(solo) delle opere costruite in violazione delle norme sulle distanze (artt 873 e seguenti cc), pare a questo Giudice che non vi sia altro modo di ripristinare il rispetto delle distanze se non ordinando la demolizione di tutto il corpo di fabbrica fin qui eretto da ed infatti, se si Parte_2
24 osserva nuovamente il disegno del CTU che si trova alla pag 19 di questa sentenza, con particolare attenzione alla questione dei 10 metri di distanza, chiunque si accorgerà che “dentro” la distanza dei
10 metri ricade praticamente l'intera estensione di quanto realizzato dal convenuto.
In aggiunta, occorre condannare il convenuto a rimuovere la griglia metallica che impedisce agli attori di accedere ai contatori del gas.
Per tutti gli aspetti menzionati, peraltro, ad eccezione della griglia dei contatori, scatterà il meccanismo della “manleva” richiesta dal convenuto in danno del progettista e Direttore dei Lavori,
ing. , che di fatto è stata azionata per il profilo della responsabilità professionale, Parte_3
non essendo dubitabile che chi ha ricoperto tali ruoli avrebbe potuto e dovuto agire in modo da evitare che il committente giungesse a compiere tutte le violazioni che si sono dette.
* * *
Dal lato opposto, parte convenuta è vittoriosa sulla questione del pianerottolo del secondo piano dell'edificio condominiale, in relazione al quale occorre ordinare a di rimuovere CP_1
ogni manufatto che “incapsuli” detto pianerottolo, il quale deve tornare ad essere di libero accesso ai condòmini.
3. SPESE PROCESSUALI
Infine, sia per la regolamentazione delle spese processuali, sia per quella della CTU, risulta fondamentale la constatazione della soccombenza largamente prevalente, ma non totale, del convenuto;
anche in questo caso peraltro si ritiene operante il meccanismo della manleva.
PER QUESTI MOTIVI
ogni altra domanda o eccezione o deduzione respinta,
1) accerta che quanto realizzato da è illegittimo per i profili già indicati Parte_2
nei paragrafi 2.2. (altezza eccessiva del corpo di fabbrica), 2.3 (esistenza di uno smusso e, in ogni caso, mancata realizzazione tecnica di una “aderenza”), 2.4 (mancata distanza di 10
25 metri fra pareti finestrate e il nuovo edificio), 2.5 (mancata distanza di legge dalle vedute al nuovo edificio) e 2.6 (mancata altezza minima delle torrette di evacuazione dei fumi),
nonché per l'incapsulamento all'interno di una nicchia dei contatori del gas dei due attori;
2) letto l'art. 872 c.c. e gli artt. 873 e seguenti cc, ordina al convenuto la demolizione di tutto il corpo di fabbrica fin qui eretto;
3) lo condanna inoltre a rimuovere la griglia metallica che impedisce agli attori di accedere ai contatori del gas;
4) d'altro canto, ordina a di rimuovere ogni manufatto che “incapsuli” il CP_1
pianerottolo del secondo piano dell'edificio condominiale, il quale deve tornare ad essere di libero accesso ai condòmini;
5) condanna il terzo chiamato ing. a tenere indenne per Parte_3 Parte_2
tutti gli esborsi che egli dovrà sostenere per eseguire il capo 2 della sentenza;
6) liquida le spese processuali di parte attrice in euro 7.616 per compensi e 593,63 per anticipazioni, oltre IVA, cpa e spese forfettarie 15%, e condanna il convenuto a rimborsarle a parte attrice nella misura dei nove decimi, compensate per l'altro decimo;
7) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice per un decimo, e di parte convenuta per nove decimi, con obbligo degli opportuni conguagli e rifusioni;
8) condanna il terzo chiamato ing. a tenere indenne per Parte_3 Parte_2
tutti gli esborsi che egli dovrà sostenere per eseguire il capo 6 e il capo 7 della sentenza.
Vicenza, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per completezza, va detto che il CTU ha “sfiorato” la questione dell'art. 844 cc, dichiarando però di non poter esprimere alcuna opinione, poiché nessun generatore di calore, al momento, è stato installato nel corpo di fabbrica del convenuto (ed è proprio del rumore o dei fumi provenienti da un generatore di calore che gli attori – in prevenzione – si lamentavano).