TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del magistrato dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1066 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 vertente
TRA
in forma abbreviata “ (C. F. Parte_1 Parte_2
, con l'Avv. Roberto Emilio Conti, giusta procura in calce all'atto di citazione;
P.IVA_1
ATTRICE
E
(C. F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi dall' Avv. Paolo Viozzi, giusta procura in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione del nuovo difensore;
CONVENUTI
E
(C.F: , a mezzo della mandataria CP_3 P.IVA_2 CP_4
(cessionaria di ramo d'azienda di ), rappresentata e difesa
[...] Controparte_5 dall'Avv. Roberto Emilio Conti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del cessionario del credito;
INTERVENUTA
E
C.F. , a mezzo della mandataria Controparte_6 P.IVA_3 Controparte_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Maria Sala, giusta procura in calce alla
[...] memoria di costituzione della parte intervenuta;
INTERVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art.
2901 cod. civ. nei confronti di dell'atto del 04/05/2015 istitutivo del trust CP_5
denominato “Trust famiglia Vita”, a rogito TT.SS , Notaio in Ascoli Persona_1
Piceno, rep. 13987 racc. 6447, trascritto in data 27/5/2015 al n. 2505 reg. part. e dei
conseguenti trasferimenti immobiliari in favore del Trustee descritti nella CP_2
narrativa.
Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.
Vittoria nelle spese, competenze ed onorari di causa”.
Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni descritte in narrativa ed in accoglimento delle difese sopra
illustrate:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'azione esperita dalla nei Controparte_5
confronti del signor e della signora prescritta per decorrenza CP_1 CP_2
del termine previsto dall'art. 2903 c.c. e per l'effetto estinta. L'Atto Istitutivo di Trust, veniva trascritto in data 27/05/2015, l'atto di citazione da parte della veniva Controparte_5
notificato alle parti in data 10/07/20220; In via principale, respingere in toto le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'efficacia dell'atto pubblico istitutivo del Fondo in Trust a rogito TT.SS , Notaio in Ascoli Piceno, rep. 13987 racc. 6447, trascritto Persona_1
in data 27 maggio 2015 al n. 2505 reg. part. ed i conseguenti trasferimenti in favore del
Trustee signora . CP_2
Co Con vittoria di spese ed onorario di causa. ”.
L'intervenuta non compariva all'udienza di precisazione delle conclusioni. CP_3
Per l'intervenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrarii reiectis, accogliere le CP_6
seguenti conclusioni già formulate e rassegnate da e successivamente fatte Controparte_5
proprie dalle cessionarie e In via principale accertare Controparte_3 Controparte_6
e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. nei confronti di Controparte_3
(precedentemente e della cessionaria del credito dell'atto del Parte_2 Controparte_6
CP_ 04/05/2015 istitutivo del trust denominato “Trust famiglia ”, a rogito TT.SS Per_1
, Notaio in Ascoli Piceno, rep. 13987 racc. 6447, trascritto in data 27/5/2015 al n.
[...]
2505 reg. part. e dei conseguenti trasferimenti immobiliari in favore del Trustee Vita
descritti in atti. In via istruttoria Nella denegata ed impugnata ipotesi in cui si CP_2
ritenesse la rilevanza della entità del patrimonio del debitore principale si chiede disporsi
CTU al fine di quantificare la capienza del patrimonio della soc. . In ogni caso CP_9
munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione. Con vittoria nelle spese, competenze ed onorari di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.07.2020, in Parte_1
forma abbreviata “ conveniva in giudizio e Parte_2 CP_1 CP_2
assumendo quanto segue:
1. in data 15.12.2013 la Banca delle Marche S.p.A veniva posta in amministrazione straordinaria ex art. 70 e ss. del D.Lgs. 01 Settembre 1993 n. 385 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
2. la Banca d'Italia con provvedimento del 21.11.2015 aveva disposto la sottoposizione della Banca delle Marche S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, con conseguente chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria;
3. la Banca d'Italia, con provvedimento del 22.11.2015, aveva disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, già facenti capo alla Banca delle Marche S.p.A, alla “Nuova Banca delle
Marche”, ente ponte costituito ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 16 Novembre 2015 n.
180;
4. a seguito di modifica statutaria, pubblicata sul registro delle imprese in data 6.09.2017, la assumeva la denominazione “ Controparte_10 Controparte_11
e veniva successivamente incorporata dalla , che era
[...] Parte_1
subentrata con effetto dal 23.10.2017 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad eSS
facenti capo;
5. in virtù delle vicende sopra richiamate, era creditrice nei confronti della Parte_2
società già ”., della somma di € CP_12 Controparte_13
1.952.749,88, relativa al saldo del conto corrente n. 6088, classificato a sofferenza in data 21.2.2019 e garantito da apertura di credito transitoria conceSS in data 22.7.2010 per € 700.000, successivamente estesa ad € 1.000.000,00 e prorogata fino al 30.9.2013;
6. in data 22.7.2010 prestava fideiussione generica, limitata fino alla CP_1
concorrenza di € 1.100.000,00, successivamente estesa ad €1.500.000, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società “ ” nei confronti della banca;
CP_9
7. in data 18.12.2015 la banca notificava la costituzione in mora della società predetta, sulla base del perdurante sconfinamento, del mancato rientro dell'apertura di credito provvisoria, conceSS fino al 30.9.2013, nonché della morosità relativa a numerose rate di tre distinti mutui ipotecari;
8. in data 04.05.2015 istituiva un Trust irrevocabile, denominato “Trust CP_1
CP_ famiglia ”, con atto pubblico Rep. 13987, racc. 6447, trascritto in data 27.05.2015 al n. 2505 reg. part. Il predetto disponente nominava trustee, , alla quale CP_2
trasferiva la piena proprietà dei beni specificati in atti, al fine di assicurare e garantire un futuro certo e sereno ai suoi discendenti e alla coniuge Controparte_14
9. dichiarava altresì che il trasferimento dei beni era effettuato a titolo CP_1
gratuito, avendo esclusivamente natura temporanea e prettamente strumentale;
10. il Trust aveva durata sino alla data del decesso del disponente;
11. aveva trasferito nel Trust tutti i suoi beni, come si desumeva dal fatto che, CP_1
all'esito di una successiva indagine ipocatastale, non risultassero beni intestati a suo nome;
12. ciò premesso, l'atto istitutivo del Trust doveva ritenersi inopponibile alla banca attrice, in quanto pregiudizievole per le sue ragioni e, pertanto, inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. In effetti il disponente aveva ridotto in modo significativo, se non completamente eliminato, la garanzia generale spettante ai creditori sul suo patrimonio, per aver reso i beni aggredibili, esclusivamente, alle condizioni di cui all'atto di istituzione del Trust;
13. l'eventus damni, richiesto dalla legge per la declaratoria di inefficacia, era riscontrabile indubbiamente nella diminuzione della garanzia patrimoniale c.d. generica e, pertanto,
nella difficoltà per il creditore di soddisfare il suo credito;
14. inoltre, nel caso di specie, il Trust era un atto gratuito e risultava, di conseguenza,
irrilevante lo stato soggettivo dei beneficiari, così come previsto dall'art. 2901 n.1 c.c.
La scientia damni risiedeva invero nella circostanza che l'obbligazione fideiussoria fosse stata assunta precedentemente alla stipula del Trust. Considerata, quindi,
l'anteriorità del credito rispetto all'atto pregiudizievole e non rilevando l'intenzionalità della condotta, si desumeva la consapevolezza, in capo a del danno che CP_1
l'atto arrecava alle ragioni dell'istituto di credito;
15. doveva sottolinearsi infatti che l'esposizione debitoria gravante sul disponente e garante della società “ ” era già sussistente in data anteriore all'istituzione CP_9
del Trust;
del resto la concessione dei finanziamenti specificati in atti e il rilascio della garanzia fideiussoria risalivano all'anno 2010, lo sconfinamento all'anno 2013.
La parte attrice chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. nei confronti di dell'atto del 04/05/2015 istitutivo del trust denominato “Trust famiglia CP_5
Vita”, a rogito TT.SS , Notaio in Ascoli Piceno, rep. 13987 racc. 6447, Persona_1
trascritto in data 27/5/2015 al n. 2505 reg. part. e dei conseguenti trasferimenti immobiliari
in favore del Trustee descritti nella narrativa. CP_2
Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.
Vittoria nelle spese, competenze ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.12.2020, le parti convenute si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda e deducendo quanto segue:
1. in data 04.05.2015 istituiva un “Fondo in Trust”, denominato “Trust CP_1
Famiglia Vita”, nominando , con atto pubblico Rep. 13987, Persona_2
racc. 6447, trascritto in data 27.05.2015 al n. 2505 reg. part. L'atto era finalizzato a garantire al coniuge e ai discendenti del disponente un reddito determinato in conformità alle disposizioni dell'atto stesso, così da assicurare agli stessi un adeguato mantenimento e di far fronte ad eventuali necessità, anche impreviste;
2. in via preliminare si rilevava, ai sensi dell'art. 2903 c.c., la prescrizione dell'azione revocatoria, esercitata dalla parte attrice, per la decorrenza del termine di cinque anni dall'atto. Più specificamente, l'Atto Istitutivo di Trust, veniva trascritto in data
27.05.2015, mentre l'atto di citazione veniva notificato da alle parti Controparte_5
convenute in data 10.07.2020;
3. per quanto attiene al merito della vicenda processuale, in data 13.05.2015, la società
“ sottoscriveva con Banca delle Marche S.p.A Controparte_13 un contratto di conto corrente ordinario, n. 6088., assistito da apertura di credito transitoria, conceSS in data 22.7.2010 per € 700.000,00, successivamente estesa a €
1.000.000,00 e prorogata sino al 30.09.2013, con l'impegno della banca di estinguere l'apertura di credito mediante la pratica di mutuo ipotecario, come indicato nel contratto di conto corrente;
4. il suddetto credito era assistito da garanzie reali e personali;
più nel dettaglio, in data
22.07.2010, i soci della società prestavano Controparte_13
una fideiussione generale limitata, fino alla concorrenza di € 1.100.000,00. In data
19.12.2010, la garanzia veniva estesa ad € 1.500.000,00. Un' ulteriore garanzia veniva rilasciata dal socio che concedeva in pegno il libretto di deposito a Persona_3
Parte risparmio n. 076/D2/555 di € 418.145,80;
5. l'apertura di credito così garantita costituiva un prestito ponte, destinato a soddisfare le immediate e temporanee esigenze di liquidità della società. Tale operazione rappresentava un'anticipazione del mutuo ipotecario, in corso d'istruttoria ed era destinata ad estinguersi al momento dell'erogazione del mutuo;
6. Banca delle Marche S.p.A. non dava seguito agli impegni assunti in sede di apertura di conto corrente ordinario n. 6088. In data 18.12.2015, l'istituto di credito, dopo oltre cinque anni dall'apertura del conto corrente, metteva in mora la società ed i garanti, intimando loro il pagamento della somma complessiva pari ad € 1.783.263,77.
Successivamente, in data 19.09.2018, la incorporata dalla Controparte_11 [...]
,. recedeva dal rapporto di conto correndo, notificando nuovamente la CP_5
meSS in mora al debitore principale, nonché ai garanti;
7. dall'analisi dei documenti negoziali si evidenziava, in primo luogo, che il rapporto tra la banca e singoli soci era qualificabile nei termini di fideiussione;
in secondo luogo,
che non sussisteva alcuna deroga negoziale alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c.,
ai sensi della quale: il fideiussore rimaneva obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore avesse agito contro il debitore, entro sei mesi e avesse proseguito l'azione intrapresa con diligenza;
C
8. in data 18.12.2015, quando la banca provvedeva ad intimare alla società “ CP_12
e ai soci il pagamento della somma contabilmente dovuta, l'obbligazione
[...]
principale era scaduta. In particolare, il debito era scaduto già dal 30.09.2013. La banca era pertanto decaduta dalla garanzia personale dei singoli soci per il decorso del termine ex art. 1957 c.c. e non poteva così agire nei loro confronti;
9. in data 31.07.2020, la con Decreto Ingiuntivo n. 436/2020 emesso Controparte_5
dal Tribunale di Fermo, iscriveva ipoteca sui beni immobili della società " CP_12
per la somma complessiva di €1.648.211,51. La società e i singoli soci
[...]
proponevano opposizione avverso detto Decreto Ingiuntivo, contestando sia l'ammontare del debito sia la validità delle fideiussioni prestate dai soci;
10. dai fatti sopra esposti, risultava che Banca delle Marche S.p.A. aveva contravvenuto all'impegno di estinguere l'apertura di credito, mediante mutuo ipotecario, come previsto nel contratto di conto corrente, rinunciando volontariamente alla garanzia reale sugli immobili di proprietà del debitore principale;
11. l'istituzione del Trust non era diretta a ridurre, neppure parzialmente, le garanzie della creditrice, dato che al momento della sua costituzione esse erano inesistenti e che conferiva nel “Fondo in Trust” esclusivamente una parte del suo CP_1
patrimonio, anche gravato da ipoteca volontaria, risultando socio accomandatario della società di persone “Impresa Vita Simone S.a.s.”;
12. in relazione all'elemento soggettivo dell'atto di disposizione del patrimonio del creditore, non sussisteva la prova della scientia damni in capo il disponente, poiché
l'istituzione del “Fondo in Trust”, con atto registrato il 27.05.2015, precedeva l'intimazione di pagamento della banca creditrice, avvenuta il 18.12.2015. Sul punto, si rilevava, altresì, l'assenza di un intento frodatorio da parte di tenuto CP_1
conto che, all'epoca della costituzione del Trust, era decorso il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., entro il quale la banca avrebbe avuto il diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore. Di conseguenza quest'ultimo poteva ritenersi liberato dall'obbligazione di garanzia nei confronti della banca e disporre liberamente del suo patrimonio;
13. inoltre, era opportuno precisare che la società ”, Controparte_13
subentrava nei contratti di mutuo, stipulati dal precedente proprietario degli immobili e garantiti, oltre il loro ammontare, da garanzie reali;
14. infine, assumeva rilevanza il fatto che, successivamente, l'istituto di credito cedeva il credito alla società rinunciando di fatto alle garanzie reali e dunque Controparte_15
al completo soddisfacimento del credito.
Le parti convenute chiedevano, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni descritte in narrativa ed in accoglimento delle difese sopra illustrate:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'azione esperita dalla nei Controparte_5
confronti del signor e della signora prescritta per decorrenza CP_1 CP_2
del termine previsto dall'art. 2903 c.c. e per l'effetto estinta. L'Atto Istitutivo di Trust, veniva trascritto in data 27/05/2015, l'atto di citazione da parte della veniva Controparte_5
notificato alle parti in data 10/07/20220;
In via principale, respingere in toto le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'efficacia dell'atto pubblico istitutivo del Fondo in Trust a rogito TT.SS , Notaio in Ascoli Piceno, rep. 13987 racc. 6447, trascritto Persona_1
in data 27 maggio 2015 al n. 2505 reg. part. ed i conseguenti trasferimenti in favore del
Trustee signora . CP_2
Co Con vittoria di spese ed onorario di causa. ”.
In data 11.06.2021 interveniva nel presente giudizio, quale cessionaria del credito fatto valere dall'attrice e facendo proprie tutte le istanze e conclusioni della steSS, a Controparte_3
mezzo della mandataria cessionaria di un ramo d'azienda di Controparte_4 [...]
CP_5
In data 29.06.2023, nterveniva in giudizio, quale cessionaria del credito, Controparte_6
a mezzo della sua mandataria senza estromissione della parte Controparte_7
originaria, assumendo quanto segue:
1. in data 16.10.2017 con atto notarile, Rep. 104553, racc. 36489, la Parte_1
aveva incorporato la , subentrando con effetto
[...] Controparte_11
dal 23.10.2017 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad eSS facenti capo;
2. in data 19.02.2021 ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 “TUB” Parte_2
Parte (“UBI” o la “Cedente ) e la società Controparte_16
(“UBISS” o la “Cedente UBISS”), con atto notarile Rep. n.16046/8617,
[...]
avevano ceduto alla società (“ ” o “Cessionaria ”), Controparte_3 CP_3 CP_3
rispettivamente, la piena proprietà del ramo dell'azienda bancaria, definito come Ramo
Parte d'Azienda o “Ramo UBI”) e la piena proprietà del ramo d'azienda definito come
Ramo d'Azienda UBISS (o “Ramo UBISS”);
3. con contratto di cessione di crediti del 28.07.2021, era divenuta Controparte_6
piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore compreso quello riferito alla sofferenza n. (NDG) 5387-9106324 Controparte_3
(precedentemente anche “ ) ; Controparte_12 Controparte_13
4. la società in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_6
rappresentante, aveva nominato (“ ”), quale Controparte_7 CP_17
mandataria per la gestione ed il recupero dei crediti relativi alla suddetta cessione;
5. alla luce di quanto sopra esposto, il credito, originariamente vantato da nei Parte_2
confronti del convenuto risultava essere di titolarità di CP_1 CP_6
[...]
L'intervenuta, facendo propria la posizione processuale della originaria Controparte_6
cedente , si riportava alle conclusioni formulate da quest'ultima. Controparte_5
All'udienza del 31.10.24, le parti precisavano, come in epigrafe indicate, le conclusioni dinanzi allo scrivente magistrato cui, medio tempore, il fascicolo era stato assegnato. Nessuno
compariva per la mandataria della Controparte_18 Controparte_3
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Tanto premesso, si osserva quanto segue. La controversia oggetto del presente procedimento verte in materia di azione revocatoria ordinaria. ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione Parte_2
di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di Trust, istituito da e denominato CP_1
CP_
“Trust famiglia ”.
Negli scritti difensivi i convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria promoSS da parte attrice, per essere stata proposta oltre il termine di cinque anni decorrente, ai sensi dell'art. 2903 c.c., dalla data dell'atto di disposizione del patrimonio, pregiudizievole per le ragioni creditorie. Più nel dettaglio, ha notificato l'atto di citazione a Controparte_5
e , in data 10.07.2020, cinque anni, un mese e tredici giorni dopo CP_1 CP_2
la trascrizione dell'atto pubblico istitutivo del Fondo in Trust, effettuata in data 27.05.2015.
In relazione a tale eccezione, la parte attrice ha sostenuto che l'azione deve, viceversa, ritenersi tempestiva in quanto è applicabile alla fattispecie in esame l'art. 83 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
È neceSSrio dunque valutare l'impatto del regime di sospensione introdotto dal D.L. 18/2020, in ragione dell'emergenza pandemica, sul decorso del termine di prescrizione dell'azione revocatoria, oggetto del presente giudizio.
Più specificamente, l'art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 272, oltre a disporre, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 - termine successivamente prorogato all'11 maggio - il rinvio d'ufficio delle “udienze dei procedimenti civili e penali
[…]” a data successiva all'11 maggio 2020 (comma 1), stabilisce altresì che, nel medesimo arco temporale, “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la steSS durata, i termini stabiliti […], per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali” (comma 2).
La disposizione in esame, al comma ottavo, sancisce altresì che “per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7” (vale a dire di quelli adottati dai Capi degli Uffici
Giudiziari per l'adozione di misure organizzative neceSSrie ad evitare la diffusione del virus)
“che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.
Ebbene, dall'analisi complessiva della norma, emerge che la sospensione del termine di prescrizione, opera in riferimento alle sole ipotesi, in cui i provvedimenti dei Capi degli Uffici
Giudiziari, impedissero concretamente la proposizione della domanda giudiziale, così come sostenuto dalla difesa dei convenuti.
Di conseguenza, ai fini dell'applicazione di tale previsione normativa, occorre un'ulteriore condizione, assente nel caso di specie: l'adozione di un provvedimento del Capo dell'Ufficio giudiziario, con il quale fosse stata disposta l'impossibilità di proporre la domanda giudiziale.
Pertanto, la fattispecie in esame, non rientra nell'ambito delle ipotesi di sospensione del decorso dei termini di prescrizione, previste dal comma ottavo, dell'art. 83, D.L. 17 marzo
2020, n. 18.
Né possono essere accolte le deduzioni formulate da parte attrice, circa l'applicabilità al presente giudizio della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 83, che sancisce la sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio. Invero se, da una parte la disposizione de qua fa riferimento ai procedimenti di ogni tipo, civili, penali, pendenti o da introdurre, dall'altra, eSS prevede che la regola della sospensione vale per:
“tutti i termini procedurali”. Per i termini di natura sostanziale, come la decadenza e la prescrizione, si applica, invece, il diverso criterio previsto dal comma ottavo dell'art. 83.
Quest'ultimo, come già detto, ancora la sospensione della prescrizione e della decadenza esclusivamente alle ipotesi in cui i provvedimenti organizzativi adottatati dai Capi degli Uffici
Giudiziari impediscano materialmente l'esercizio del diritto ( Cfr. Tribunale di Torre
Annunziata, sentenza del 24 giugno 2022).
In linea con quanto affermato, la sospensione dei termini, prevista dal secondo comma dell'art. 83 e disposta per il periodo intercorrente tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, poi prorogato all'11 maggio 2020, riguarda dunque i soli termini processuali e non anche i termini di decadenza e di prescrizione, ai quali deve invece riconoscersi natura meramente sostanziale
(Tribunale di Napoli nord, 28 febbraio 2022; Tribunale di Napoli nord, 2 marzo 2023).
D'altra parte, come statuito dalla Corte Costituzionale, la disciplina sulla prescrizione, ivi compresa la sua sospensione e interruzione, costituisce un istituto di natura sostanziale (ex plurimis Corte Cost., sent. 265/2017; Corte Cost., sent. 143/2014; Corte Cost. 324/2008;
Corte Cost., sent. 393/2006). Da ciò segue che i termini di prescrizione e di decadenza non possono essere scalfiti dalla normativa processuale di tipo emergenziale, che deve essere sorretta da proporzionalità e soprattutto da temporaneità (cfr. Cass. Sent. 21367/2020).
Ciò considerato, il comma ottavo dell'art. 83 circoscrive la sospensione dei termini sostanziali di decadenza e di prescrizione al periodo di efficacia di specifici provvedimenti organizzativi, laddove essi precludano il compimento di attività materialmente volte ad impedire la prescrizione e la decadenza. Tale circostanza non deve ritenersi sussistente, con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 83, secondo comma, D. L. 17 marzo 2020, n. 18, il quale si limita esclusivamente a sospendere i termini per il compimento delle attività a rilevanza processuale, senza tuttavia impedirne tecnicamente la realizzazione.
In base al dato normativo, il meccanismo di sospensione deve intendersi perciò circoscritto ai soli termini processuali.
Peraltro, qualora si ampliasse la portata del secondo comma dell' art. 83 D. L. sino a ricomprendervi i termini di natura sostanziale, si incorrerebbe nella violazione dell'art. 14 delle preleggi, secondo cui le norme di carattere eccezionale (come quelle che prevedono la sospensione dei termini di prescrizione o di decadenza) non sono suscettibili di applicazione
“oltre i casi e i tempi in esse considerati” ( Cfr. Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del
24 giugno 2022).
In conclusione, devono ritenersi esclusi dal perimetro della sospensione dei termini processuali, disposta dal comma secondo dell'art. 83, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, i termini di decadenza e prescrizione, salvo che non sia stato disposto diversamente dai Capi dei singoli
Uffici giudiziari, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, ad essi rimessi nel periodo emergenziale.
Ne discende, che sulla base della normativa citata, non può ritenersi applicabile alcuna sospensione ai sensi dell'art. 83, comma ottavo, D.L. 18/2020, al termine quinquennale di proposizione della revocatoria ordinaria promoSS da parte attrice.
Per tali motivi, l'azione revocatoria è stata proposta tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 2903 c.c.
Trattando il presente giudizio di una questione connotata da novità e complessità interpretativa, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1066/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
▪ rigetta la domanda
▪ dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Fermo il 07.04.2024
IL GIUDICE
(TT. Francesco De Perna)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del magistrato dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1066 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 vertente
TRA
in forma abbreviata “ (C. F. Parte_1 Parte_2
, con l'Avv. Roberto Emilio Conti, giusta procura in calce all'atto di citazione;
P.IVA_1
ATTRICE
E
(C. F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi dall' Avv. Paolo Viozzi, giusta procura in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione del nuovo difensore;
CONVENUTI
E
(C.F: , a mezzo della mandataria CP_3 P.IVA_2 CP_4
(cessionaria di ramo d'azienda di ), rappresentata e difesa
[...] Controparte_5 dall'Avv. Roberto Emilio Conti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del cessionario del credito;
INTERVENUTA
E
C.F. , a mezzo della mandataria Controparte_6 P.IVA_3 Controparte_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Maria Sala, giusta procura in calce alla
[...] memoria di costituzione della parte intervenuta;
INTERVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art.
2901 cod. civ. nei confronti di dell'atto del 04/05/2015 istitutivo del trust CP_5
denominato “Trust famiglia Vita”, a rogito TT.SS , Notaio in Ascoli Persona_1
Piceno, rep. 13987 racc. 6447, trascritto in data 27/5/2015 al n. 2505 reg. part. e dei
conseguenti trasferimenti immobiliari in favore del Trustee descritti nella CP_2
narrativa.
Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.
Vittoria nelle spese, competenze ed onorari di causa”.
Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni descritte in narrativa ed in accoglimento delle difese sopra
illustrate:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'azione esperita dalla nei Controparte_5
confronti del signor e della signora prescritta per decorrenza CP_1 CP_2
del termine previsto dall'art. 2903 c.c. e per l'effetto estinta. L'Atto Istitutivo di Trust, veniva trascritto in data 27/05/2015, l'atto di citazione da parte della veniva Controparte_5
notificato alle parti in data 10/07/20220; In via principale, respingere in toto le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'efficacia dell'atto pubblico istitutivo del Fondo in Trust a rogito TT.SS , Notaio in Ascoli Piceno, rep. 13987 racc. 6447, trascritto Persona_1
in data 27 maggio 2015 al n. 2505 reg. part. ed i conseguenti trasferimenti in favore del
Trustee signora . CP_2
Co Con vittoria di spese ed onorario di causa. ”.
L'intervenuta non compariva all'udienza di precisazione delle conclusioni. CP_3
Per l'intervenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrarii reiectis, accogliere le CP_6
seguenti conclusioni già formulate e rassegnate da e successivamente fatte Controparte_5
proprie dalle cessionarie e In via principale accertare Controparte_3 Controparte_6
e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. nei confronti di Controparte_3
(precedentemente e della cessionaria del credito dell'atto del Parte_2 Controparte_6
CP_ 04/05/2015 istitutivo del trust denominato “Trust famiglia ”, a rogito TT.SS Per_1
, Notaio in Ascoli Piceno, rep. 13987 racc. 6447, trascritto in data 27/5/2015 al n.
[...]
2505 reg. part. e dei conseguenti trasferimenti immobiliari in favore del Trustee Vita
descritti in atti. In via istruttoria Nella denegata ed impugnata ipotesi in cui si CP_2
ritenesse la rilevanza della entità del patrimonio del debitore principale si chiede disporsi
CTU al fine di quantificare la capienza del patrimonio della soc. . In ogni caso CP_9
munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione. Con vittoria nelle spese, competenze ed onorari di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.07.2020, in Parte_1
forma abbreviata “ conveniva in giudizio e Parte_2 CP_1 CP_2
assumendo quanto segue:
1. in data 15.12.2013 la Banca delle Marche S.p.A veniva posta in amministrazione straordinaria ex art. 70 e ss. del D.Lgs. 01 Settembre 1993 n. 385 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
2. la Banca d'Italia con provvedimento del 21.11.2015 aveva disposto la sottoposizione della Banca delle Marche S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, con conseguente chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria;
3. la Banca d'Italia, con provvedimento del 22.11.2015, aveva disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, già facenti capo alla Banca delle Marche S.p.A, alla “Nuova Banca delle
Marche”, ente ponte costituito ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 16 Novembre 2015 n.
180;
4. a seguito di modifica statutaria, pubblicata sul registro delle imprese in data 6.09.2017, la assumeva la denominazione “ Controparte_10 Controparte_11
e veniva successivamente incorporata dalla , che era
[...] Parte_1
subentrata con effetto dal 23.10.2017 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad eSS
facenti capo;
5. in virtù delle vicende sopra richiamate, era creditrice nei confronti della Parte_2
società già ”., della somma di € CP_12 Controparte_13
1.952.749,88, relativa al saldo del conto corrente n. 6088, classificato a sofferenza in data 21.2.2019 e garantito da apertura di credito transitoria conceSS in data 22.7.2010 per € 700.000, successivamente estesa ad € 1.000.000,00 e prorogata fino al 30.9.2013;
6. in data 22.7.2010 prestava fideiussione generica, limitata fino alla CP_1
concorrenza di € 1.100.000,00, successivamente estesa ad €1.500.000, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società “ ” nei confronti della banca;
CP_9
7. in data 18.12.2015 la banca notificava la costituzione in mora della società predetta, sulla base del perdurante sconfinamento, del mancato rientro dell'apertura di credito provvisoria, conceSS fino al 30.9.2013, nonché della morosità relativa a numerose rate di tre distinti mutui ipotecari;
8. in data 04.05.2015 istituiva un Trust irrevocabile, denominato “Trust CP_1
CP_ famiglia ”, con atto pubblico Rep. 13987, racc. 6447, trascritto in data 27.05.2015 al n. 2505 reg. part. Il predetto disponente nominava trustee, , alla quale CP_2
trasferiva la piena proprietà dei beni specificati in atti, al fine di assicurare e garantire un futuro certo e sereno ai suoi discendenti e alla coniuge Controparte_14
9. dichiarava altresì che il trasferimento dei beni era effettuato a titolo CP_1
gratuito, avendo esclusivamente natura temporanea e prettamente strumentale;
10. il Trust aveva durata sino alla data del decesso del disponente;
11. aveva trasferito nel Trust tutti i suoi beni, come si desumeva dal fatto che, CP_1
all'esito di una successiva indagine ipocatastale, non risultassero beni intestati a suo nome;
12. ciò premesso, l'atto istitutivo del Trust doveva ritenersi inopponibile alla banca attrice, in quanto pregiudizievole per le sue ragioni e, pertanto, inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. In effetti il disponente aveva ridotto in modo significativo, se non completamente eliminato, la garanzia generale spettante ai creditori sul suo patrimonio, per aver reso i beni aggredibili, esclusivamente, alle condizioni di cui all'atto di istituzione del Trust;
13. l'eventus damni, richiesto dalla legge per la declaratoria di inefficacia, era riscontrabile indubbiamente nella diminuzione della garanzia patrimoniale c.d. generica e, pertanto,
nella difficoltà per il creditore di soddisfare il suo credito;
14. inoltre, nel caso di specie, il Trust era un atto gratuito e risultava, di conseguenza,
irrilevante lo stato soggettivo dei beneficiari, così come previsto dall'art. 2901 n.1 c.c.
La scientia damni risiedeva invero nella circostanza che l'obbligazione fideiussoria fosse stata assunta precedentemente alla stipula del Trust. Considerata, quindi,
l'anteriorità del credito rispetto all'atto pregiudizievole e non rilevando l'intenzionalità della condotta, si desumeva la consapevolezza, in capo a del danno che CP_1
l'atto arrecava alle ragioni dell'istituto di credito;
15. doveva sottolinearsi infatti che l'esposizione debitoria gravante sul disponente e garante della società “ ” era già sussistente in data anteriore all'istituzione CP_9
del Trust;
del resto la concessione dei finanziamenti specificati in atti e il rilascio della garanzia fideiussoria risalivano all'anno 2010, lo sconfinamento all'anno 2013.
La parte attrice chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. nei confronti di dell'atto del 04/05/2015 istitutivo del trust denominato “Trust famiglia CP_5
Vita”, a rogito TT.SS , Notaio in Ascoli Piceno, rep. 13987 racc. 6447, Persona_1
trascritto in data 27/5/2015 al n. 2505 reg. part. e dei conseguenti trasferimenti immobiliari
in favore del Trustee descritti nella narrativa. CP_2
Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.
Vittoria nelle spese, competenze ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.12.2020, le parti convenute si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda e deducendo quanto segue:
1. in data 04.05.2015 istituiva un “Fondo in Trust”, denominato “Trust CP_1
Famiglia Vita”, nominando , con atto pubblico Rep. 13987, Persona_2
racc. 6447, trascritto in data 27.05.2015 al n. 2505 reg. part. L'atto era finalizzato a garantire al coniuge e ai discendenti del disponente un reddito determinato in conformità alle disposizioni dell'atto stesso, così da assicurare agli stessi un adeguato mantenimento e di far fronte ad eventuali necessità, anche impreviste;
2. in via preliminare si rilevava, ai sensi dell'art. 2903 c.c., la prescrizione dell'azione revocatoria, esercitata dalla parte attrice, per la decorrenza del termine di cinque anni dall'atto. Più specificamente, l'Atto Istitutivo di Trust, veniva trascritto in data
27.05.2015, mentre l'atto di citazione veniva notificato da alle parti Controparte_5
convenute in data 10.07.2020;
3. per quanto attiene al merito della vicenda processuale, in data 13.05.2015, la società
“ sottoscriveva con Banca delle Marche S.p.A Controparte_13 un contratto di conto corrente ordinario, n. 6088., assistito da apertura di credito transitoria, conceSS in data 22.7.2010 per € 700.000,00, successivamente estesa a €
1.000.000,00 e prorogata sino al 30.09.2013, con l'impegno della banca di estinguere l'apertura di credito mediante la pratica di mutuo ipotecario, come indicato nel contratto di conto corrente;
4. il suddetto credito era assistito da garanzie reali e personali;
più nel dettaglio, in data
22.07.2010, i soci della società prestavano Controparte_13
una fideiussione generale limitata, fino alla concorrenza di € 1.100.000,00. In data
19.12.2010, la garanzia veniva estesa ad € 1.500.000,00. Un' ulteriore garanzia veniva rilasciata dal socio che concedeva in pegno il libretto di deposito a Persona_3
Parte risparmio n. 076/D2/555 di € 418.145,80;
5. l'apertura di credito così garantita costituiva un prestito ponte, destinato a soddisfare le immediate e temporanee esigenze di liquidità della società. Tale operazione rappresentava un'anticipazione del mutuo ipotecario, in corso d'istruttoria ed era destinata ad estinguersi al momento dell'erogazione del mutuo;
6. Banca delle Marche S.p.A. non dava seguito agli impegni assunti in sede di apertura di conto corrente ordinario n. 6088. In data 18.12.2015, l'istituto di credito, dopo oltre cinque anni dall'apertura del conto corrente, metteva in mora la società ed i garanti, intimando loro il pagamento della somma complessiva pari ad € 1.783.263,77.
Successivamente, in data 19.09.2018, la incorporata dalla Controparte_11 [...]
,. recedeva dal rapporto di conto correndo, notificando nuovamente la CP_5
meSS in mora al debitore principale, nonché ai garanti;
7. dall'analisi dei documenti negoziali si evidenziava, in primo luogo, che il rapporto tra la banca e singoli soci era qualificabile nei termini di fideiussione;
in secondo luogo,
che non sussisteva alcuna deroga negoziale alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c.,
ai sensi della quale: il fideiussore rimaneva obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore avesse agito contro il debitore, entro sei mesi e avesse proseguito l'azione intrapresa con diligenza;
C
8. in data 18.12.2015, quando la banca provvedeva ad intimare alla società “ CP_12
e ai soci il pagamento della somma contabilmente dovuta, l'obbligazione
[...]
principale era scaduta. In particolare, il debito era scaduto già dal 30.09.2013. La banca era pertanto decaduta dalla garanzia personale dei singoli soci per il decorso del termine ex art. 1957 c.c. e non poteva così agire nei loro confronti;
9. in data 31.07.2020, la con Decreto Ingiuntivo n. 436/2020 emesso Controparte_5
dal Tribunale di Fermo, iscriveva ipoteca sui beni immobili della società " CP_12
per la somma complessiva di €1.648.211,51. La società e i singoli soci
[...]
proponevano opposizione avverso detto Decreto Ingiuntivo, contestando sia l'ammontare del debito sia la validità delle fideiussioni prestate dai soci;
10. dai fatti sopra esposti, risultava che Banca delle Marche S.p.A. aveva contravvenuto all'impegno di estinguere l'apertura di credito, mediante mutuo ipotecario, come previsto nel contratto di conto corrente, rinunciando volontariamente alla garanzia reale sugli immobili di proprietà del debitore principale;
11. l'istituzione del Trust non era diretta a ridurre, neppure parzialmente, le garanzie della creditrice, dato che al momento della sua costituzione esse erano inesistenti e che conferiva nel “Fondo in Trust” esclusivamente una parte del suo CP_1
patrimonio, anche gravato da ipoteca volontaria, risultando socio accomandatario della società di persone “Impresa Vita Simone S.a.s.”;
12. in relazione all'elemento soggettivo dell'atto di disposizione del patrimonio del creditore, non sussisteva la prova della scientia damni in capo il disponente, poiché
l'istituzione del “Fondo in Trust”, con atto registrato il 27.05.2015, precedeva l'intimazione di pagamento della banca creditrice, avvenuta il 18.12.2015. Sul punto, si rilevava, altresì, l'assenza di un intento frodatorio da parte di tenuto CP_1
conto che, all'epoca della costituzione del Trust, era decorso il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., entro il quale la banca avrebbe avuto il diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore. Di conseguenza quest'ultimo poteva ritenersi liberato dall'obbligazione di garanzia nei confronti della banca e disporre liberamente del suo patrimonio;
13. inoltre, era opportuno precisare che la società ”, Controparte_13
subentrava nei contratti di mutuo, stipulati dal precedente proprietario degli immobili e garantiti, oltre il loro ammontare, da garanzie reali;
14. infine, assumeva rilevanza il fatto che, successivamente, l'istituto di credito cedeva il credito alla società rinunciando di fatto alle garanzie reali e dunque Controparte_15
al completo soddisfacimento del credito.
Le parti convenute chiedevano, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni descritte in narrativa ed in accoglimento delle difese sopra illustrate:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'azione esperita dalla nei Controparte_5
confronti del signor e della signora prescritta per decorrenza CP_1 CP_2
del termine previsto dall'art. 2903 c.c. e per l'effetto estinta. L'Atto Istitutivo di Trust, veniva trascritto in data 27/05/2015, l'atto di citazione da parte della veniva Controparte_5
notificato alle parti in data 10/07/20220;
In via principale, respingere in toto le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'efficacia dell'atto pubblico istitutivo del Fondo in Trust a rogito TT.SS , Notaio in Ascoli Piceno, rep. 13987 racc. 6447, trascritto Persona_1
in data 27 maggio 2015 al n. 2505 reg. part. ed i conseguenti trasferimenti in favore del
Trustee signora . CP_2
Co Con vittoria di spese ed onorario di causa. ”.
In data 11.06.2021 interveniva nel presente giudizio, quale cessionaria del credito fatto valere dall'attrice e facendo proprie tutte le istanze e conclusioni della steSS, a Controparte_3
mezzo della mandataria cessionaria di un ramo d'azienda di Controparte_4 [...]
CP_5
In data 29.06.2023, nterveniva in giudizio, quale cessionaria del credito, Controparte_6
a mezzo della sua mandataria senza estromissione della parte Controparte_7
originaria, assumendo quanto segue:
1. in data 16.10.2017 con atto notarile, Rep. 104553, racc. 36489, la Parte_1
aveva incorporato la , subentrando con effetto
[...] Controparte_11
dal 23.10.2017 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad eSS facenti capo;
2. in data 19.02.2021 ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 “TUB” Parte_2
Parte (“UBI” o la “Cedente ) e la società Controparte_16
(“UBISS” o la “Cedente UBISS”), con atto notarile Rep. n.16046/8617,
[...]
avevano ceduto alla società (“ ” o “Cessionaria ”), Controparte_3 CP_3 CP_3
rispettivamente, la piena proprietà del ramo dell'azienda bancaria, definito come Ramo
Parte d'Azienda o “Ramo UBI”) e la piena proprietà del ramo d'azienda definito come
Ramo d'Azienda UBISS (o “Ramo UBISS”);
3. con contratto di cessione di crediti del 28.07.2021, era divenuta Controparte_6
piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore compreso quello riferito alla sofferenza n. (NDG) 5387-9106324 Controparte_3
(precedentemente anche “ ) ; Controparte_12 Controparte_13
4. la società in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_6
rappresentante, aveva nominato (“ ”), quale Controparte_7 CP_17
mandataria per la gestione ed il recupero dei crediti relativi alla suddetta cessione;
5. alla luce di quanto sopra esposto, il credito, originariamente vantato da nei Parte_2
confronti del convenuto risultava essere di titolarità di CP_1 CP_6
[...]
L'intervenuta, facendo propria la posizione processuale della originaria Controparte_6
cedente , si riportava alle conclusioni formulate da quest'ultima. Controparte_5
All'udienza del 31.10.24, le parti precisavano, come in epigrafe indicate, le conclusioni dinanzi allo scrivente magistrato cui, medio tempore, il fascicolo era stato assegnato. Nessuno
compariva per la mandataria della Controparte_18 Controparte_3
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Tanto premesso, si osserva quanto segue. La controversia oggetto del presente procedimento verte in materia di azione revocatoria ordinaria. ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione Parte_2
di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di Trust, istituito da e denominato CP_1
CP_
“Trust famiglia ”.
Negli scritti difensivi i convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria promoSS da parte attrice, per essere stata proposta oltre il termine di cinque anni decorrente, ai sensi dell'art. 2903 c.c., dalla data dell'atto di disposizione del patrimonio, pregiudizievole per le ragioni creditorie. Più nel dettaglio, ha notificato l'atto di citazione a Controparte_5
e , in data 10.07.2020, cinque anni, un mese e tredici giorni dopo CP_1 CP_2
la trascrizione dell'atto pubblico istitutivo del Fondo in Trust, effettuata in data 27.05.2015.
In relazione a tale eccezione, la parte attrice ha sostenuto che l'azione deve, viceversa, ritenersi tempestiva in quanto è applicabile alla fattispecie in esame l'art. 83 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
È neceSSrio dunque valutare l'impatto del regime di sospensione introdotto dal D.L. 18/2020, in ragione dell'emergenza pandemica, sul decorso del termine di prescrizione dell'azione revocatoria, oggetto del presente giudizio.
Più specificamente, l'art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 272, oltre a disporre, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 - termine successivamente prorogato all'11 maggio - il rinvio d'ufficio delle “udienze dei procedimenti civili e penali
[…]” a data successiva all'11 maggio 2020 (comma 1), stabilisce altresì che, nel medesimo arco temporale, “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la steSS durata, i termini stabiliti […], per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali” (comma 2).
La disposizione in esame, al comma ottavo, sancisce altresì che “per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7” (vale a dire di quelli adottati dai Capi degli Uffici
Giudiziari per l'adozione di misure organizzative neceSSrie ad evitare la diffusione del virus)
“che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.
Ebbene, dall'analisi complessiva della norma, emerge che la sospensione del termine di prescrizione, opera in riferimento alle sole ipotesi, in cui i provvedimenti dei Capi degli Uffici
Giudiziari, impedissero concretamente la proposizione della domanda giudiziale, così come sostenuto dalla difesa dei convenuti.
Di conseguenza, ai fini dell'applicazione di tale previsione normativa, occorre un'ulteriore condizione, assente nel caso di specie: l'adozione di un provvedimento del Capo dell'Ufficio giudiziario, con il quale fosse stata disposta l'impossibilità di proporre la domanda giudiziale.
Pertanto, la fattispecie in esame, non rientra nell'ambito delle ipotesi di sospensione del decorso dei termini di prescrizione, previste dal comma ottavo, dell'art. 83, D.L. 17 marzo
2020, n. 18.
Né possono essere accolte le deduzioni formulate da parte attrice, circa l'applicabilità al presente giudizio della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 83, che sancisce la sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio. Invero se, da una parte la disposizione de qua fa riferimento ai procedimenti di ogni tipo, civili, penali, pendenti o da introdurre, dall'altra, eSS prevede che la regola della sospensione vale per:
“tutti i termini procedurali”. Per i termini di natura sostanziale, come la decadenza e la prescrizione, si applica, invece, il diverso criterio previsto dal comma ottavo dell'art. 83.
Quest'ultimo, come già detto, ancora la sospensione della prescrizione e della decadenza esclusivamente alle ipotesi in cui i provvedimenti organizzativi adottatati dai Capi degli Uffici
Giudiziari impediscano materialmente l'esercizio del diritto ( Cfr. Tribunale di Torre
Annunziata, sentenza del 24 giugno 2022).
In linea con quanto affermato, la sospensione dei termini, prevista dal secondo comma dell'art. 83 e disposta per il periodo intercorrente tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, poi prorogato all'11 maggio 2020, riguarda dunque i soli termini processuali e non anche i termini di decadenza e di prescrizione, ai quali deve invece riconoscersi natura meramente sostanziale
(Tribunale di Napoli nord, 28 febbraio 2022; Tribunale di Napoli nord, 2 marzo 2023).
D'altra parte, come statuito dalla Corte Costituzionale, la disciplina sulla prescrizione, ivi compresa la sua sospensione e interruzione, costituisce un istituto di natura sostanziale (ex plurimis Corte Cost., sent. 265/2017; Corte Cost., sent. 143/2014; Corte Cost. 324/2008;
Corte Cost., sent. 393/2006). Da ciò segue che i termini di prescrizione e di decadenza non possono essere scalfiti dalla normativa processuale di tipo emergenziale, che deve essere sorretta da proporzionalità e soprattutto da temporaneità (cfr. Cass. Sent. 21367/2020).
Ciò considerato, il comma ottavo dell'art. 83 circoscrive la sospensione dei termini sostanziali di decadenza e di prescrizione al periodo di efficacia di specifici provvedimenti organizzativi, laddove essi precludano il compimento di attività materialmente volte ad impedire la prescrizione e la decadenza. Tale circostanza non deve ritenersi sussistente, con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 83, secondo comma, D. L. 17 marzo 2020, n. 18, il quale si limita esclusivamente a sospendere i termini per il compimento delle attività a rilevanza processuale, senza tuttavia impedirne tecnicamente la realizzazione.
In base al dato normativo, il meccanismo di sospensione deve intendersi perciò circoscritto ai soli termini processuali.
Peraltro, qualora si ampliasse la portata del secondo comma dell' art. 83 D. L. sino a ricomprendervi i termini di natura sostanziale, si incorrerebbe nella violazione dell'art. 14 delle preleggi, secondo cui le norme di carattere eccezionale (come quelle che prevedono la sospensione dei termini di prescrizione o di decadenza) non sono suscettibili di applicazione
“oltre i casi e i tempi in esse considerati” ( Cfr. Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del
24 giugno 2022).
In conclusione, devono ritenersi esclusi dal perimetro della sospensione dei termini processuali, disposta dal comma secondo dell'art. 83, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, i termini di decadenza e prescrizione, salvo che non sia stato disposto diversamente dai Capi dei singoli
Uffici giudiziari, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, ad essi rimessi nel periodo emergenziale.
Ne discende, che sulla base della normativa citata, non può ritenersi applicabile alcuna sospensione ai sensi dell'art. 83, comma ottavo, D.L. 18/2020, al termine quinquennale di proposizione della revocatoria ordinaria promoSS da parte attrice.
Per tali motivi, l'azione revocatoria è stata proposta tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 2903 c.c.
Trattando il presente giudizio di una questione connotata da novità e complessità interpretativa, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1066/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
▪ rigetta la domanda
▪ dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Fermo il 07.04.2024
IL GIUDICE
(TT. Francesco De Perna)