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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 514/2020 RG vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Samanta Paoli ed elettivamente domiciliata in Prato, presso lo studio legale del difensore,
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Antonio S. Zaccara ed elettivamente domiciliato in Latronico, presso lo studio del difensore,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 188/2020 del Tribunale di Lagonegro;
azione di adempimento di contratto d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Lagonegro, deducendo: Controparte_1
-di avere svolto in favore di prestazioni di consulenza professionale Controparte_1
consistenti: a) nella difesa stragiudiziale concernente un sinistro avvenuto in data
17.1.2003, in cui era deceduta la coniuge del sig. ; b) nell'aver seguito il CP_1
processo penale pendente innanzi il Tribunale di Rimini contro l'autore del sinistro in questione, definito con l'archiviazione; c) nella difesa giudiziale concernente il procedimento civile dinanzi al Tribunale di Rimini, n. 1180/2004 R. G., e dinanzi alla
Corte d'Appello di Bologna, n. 1970/2008 R. G., definito con sentenza n. 429/2013; d) nella redazione del ricorso per Cassazione avverso quest'ultima sentenza;
-di avere ricevuto un acconto di € 6.000,00 per le prestazioni professionali rese, a fronte di attività eseguita per ulteriori € 30.000,00, non pagati dal . CP_1
Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di detta somma, vinte le spese del giudizio.
non si costituiva. Controparte_1
Con sentenza n. 188/2020, pubblicata in data 11.5.2020, il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda, nulla disponendo sulle spese in ragione della contumacia del convenuto.
Il primo giudice, nella già menzionata sentenza, osservava che:
-i compensi professionali degli avvocati andavano liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall'incarico, secondo un calcolo da rapportarsi ai singoli gradi in cui si era svolto il giudizio, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti;
in altri termini, nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita occorreva applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa era stata compiuta;
-l'attore aveva depositato la seguente documentazione: a) sentenza n. 836/2007 del
Tribunale di Rimini emessa a definizione del giudizio n. 1180/2014, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_1 [...]
– in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Pt_2 Per_1
- e tutti in qualità di eredi di
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
deceduta a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 17.1.2003 (doc. 1 fasc. att.);
b) sentenza della Corte d'Appello di Bologna, sezione seconda civile, n. 429/2013, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 1970/2008, che aveva parzialmente accolto l'appello proposto dai congiunti di avverso la sentenza di primo Persona_4
grado (doc. 2 fasc. att.); c) fattura resa per la prestazione della trattativa stragiudiziale relativa alla causa civile e acconto onorari, della somma di € 6.000,00, che lo stesso attore aveva ammesso essere stati pagati dal convenuto (doc. 3 fasc. att.); d) richiesta di pagamento prestazioni del 27.2.2015, con cui l'avv. richiedeva al sig. Parte_1
il pagamento della somma residua relativa alle proprie spettanze Controparte_1
professionali, quantificata in € 140.000,00 complessivi (doc. 4 fasc. att.);
-difettando radicalmente la prova dell'attività professionale prestata –non avendo l'attore prodotto alcun atto di parte redatto per conto del sig. né specifica per CP_1
diritti relative a corrispondenza, o altra documentazione da cui potesse desumersi l'entità delle prestazioni effettivamente rese– la domanda non poteva che essere rigettata per carenza di prova.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo posta con raccomandata spedita in data
16.10.2020, l'avv. proponeva appello avverso detta sentenza, Parte_1
sostenendo:
che il giudice di primo grado non aveva esaminato la documentazione depositata dall'attore in primo grado unitamente alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (atti di citazione in primo e secondo grado, notule del primo e secondo grado di giudizio, copia del ricorso per cassazione) dalla quale emergeva la prova dello svolgimento dell'attività professionale dell'avv. che aveva introdotto e portato avanti il Parte_1 giudizio in sede civile e per ben due gradi (ovvero presso il Tribunale e presso la Corte di Appello);
che la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria rispetto al dispositivo, poiché il giudice aveva in motivazione affermato che “la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono” e in dispositivo rigettato la domanda.
Chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellato al pagamento della somma di Euro 30.000,00 o della maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora sino al soddisfo e con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
4. Con comparsa di risposta depositata in data 11.4.2021 si costituiva CP_1
il quale si opponeva all'accoglimento dell'appello, chiedendone il rigetto.
[...]
All'udienza del 4.3.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto, nei termini di seguito precisati.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'avv. in primo Parte_1
grado e allegata anche in sede di appello, emerge quanto segue.
L'avv. ha assistito in relazione ad una controversia Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto una richiesta risarcitoria a seguito di un sinistro stradale, espletando attività stragiudiziale, nonché attività giudiziale presso il Tribunale civile di Rimini e presso la Corte di Appello civile di Bologna. Il valore da attribuire alla detta controversia è pari ad Euro 55.513,61 -tale essendo la somma riconosciuta, a titolo risarcitorio, in favore di dalla Corte di Appello di Bologna-. Controparte_1
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue. Quanto all'attività stragiudiziale svolta dal difensore nell'interesse di CP_1
l'avv. ha prodotto -unitamente alla memoria depositata in primo
[...] Parte_1
grado ai sensi dell'art. 183 n. 2 c.p.c. depositata il 17.3.2016- un fax spedito alla compagnia di assicurazioni il 12.8.2003, due raccomandate recanti la data del
4.11.2003, una raccomandata recante la data del 26.1.2004, una raccomandata recante la data del 19.3.2004, altre due missive datate 23.3.2004 e 6.5.2004; la parte appellata, costituendosi in secondo grado, ha peraltro dato atto che l'attività difensiva stragiudiziale si è svolta “a partire da agosto del 2003 sino a maggio del 2004”.
In applicazione delle tariffe professionali forensi ratione temporis vigenti e tenuto conto dell'attività stragiudiziale svolta dal difensore, ritiene congruo la Corte il riconoscimento di un compenso pari ad Euro 783,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e, quindi, pari a complessivi Euro 1.142,49.
Quanto all'attività giudiziale svoltasi innanzi al Tribunale di Rimini, risulta che l'avv.
abbia assistito a partire dalla redazione Parte_1 Controparte_1
dell'atto introduttivo del giudizio RG 1180/2004 sino alla fase decisoria, conclusasi con la sentenza n. 836/2007 del Tribunale di Rimini;
ed infatti, detta circostanza risulta provata dall'avvenuta produzione in giudizio -unitamente alla già citata memoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183 n. 2 c.p.c.- dell'atto di citazione introduttivo del procedimento civile svoltosi innanzi al Tribunale di Rimini, con procura rilasciata da a margine dell'atto, nonché dall'avvenuta Controparte_1
produzione -unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado- della sentenza n. 836/2007 emessa dal Tribunale di Rimini a conclusione del giudizio;
nessuna prova è stata tuttavia fornita in ordine alla partecipazione del difensore alle udienze, né in ordine alla redazione di memorie autorizzate, di memorie istruttorie, di memorie istruttorie di replica, di comparse conclusionali o al deposito di nota spese - non avendo l'avv. prodotto copia dei verbali d'udienza, né copia delle dette Parte_1
memorie e comparse ed essendosi il predetto limitato a produrre copia di una nota spese priva del timbro del cancelliere attestante l'avvenuto deposito della stessa in cancelleria-; né risulta provato che l'avv. abbia svolto l'attività di esame Parte_1 delle memorie e comparse di controparte -non risultando provato che controparte abbia depositato memorie ulteriori rispetto a quella di costituzione, della quale si dà atto in sentenza-; neanche risulta provato l'espletamento di attività istruttoria -espletamento contestato dall'appellato-, risultando anzi dalla lettura della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado che l'unica attività istruttoria svolta è consistita nella produzione di un documento -copia di una pagina di un quotidiano- che, a ben vedere, risulta essere stato allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio –copia del giornale “Il resto del Carlino” del 18 gennaio 2003-; essendosi l'attività difensiva di primo grado esaurita prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1/2012, occorre applicare le tariffe professionali forensi ratione temporis vigenti, liquidando in favore del difensore, in relazione al predetto giudizio, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dal difensore, l'importo di Euro 740,00 per diritti ed Euro 1.080,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e, quindi, il complessivo importo di Euro 2.655,60.
Quanto all'attività giudiziale svoltasi innanzi alla Corte di Appello di Bologna, l'avv.
ha assistito a partire dalla redazione dell'atto Parte_1 Controparte_1
introduttivo del giudizio di appello RG 1970/2008 sino alla fase decisoria, conclusasi con la sentenza n. 429/2013 della Corte di Appello di Bologna;
ed infatti, detta circostanza risulta provata dall'avvenuta produzione in giudizio -unitamente alla memoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183 n. 2 c.p.c., innanzi già richiamata- dell'atto di citazione in appello notificato alle parti appellate, nonché dell'avvenuta produzione -unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado- della sentenza n. 429/2013 emessa dalla Corte di Appello di Bologna a conclusione del giudizio;
nessuna attività istruttoria e/o di trattazione risulta svolta nel corso del giudizio di appello -come peraltro eccepito dall'appellato-, non avendo l'avv. prodotto verbali di udienza dai quali poter desumere lo svolgimento della Parte_1
detta attività, che dalla lettura della sentenza conclusiva del giudizio risulta peraltro non essersi svolta;
considerato che
il giudizio di appello si è concluso nel 2013, occorre applicare i parametri di cui al D.M. 140/2012, tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base del decisum, rientrante nello scaglione compreso tra € 50.000,01 ed € 100.000,00), delle fasi del giudizio risultanti espletate (fasi di studio, introduttiva e decisoria) e dei parametri minimi (tenuto conto della concreta attività svolta dal difensore)-; ne consegue che si debbano liquidare i compensi maturati in favore del difensore, in relazione al predetto giudizio, nell'importo di Euro 3.300,00, oltre iva e cpa come per legge e, quindi, nel complessivo importo di Euro 4.187,04.
Quanto all'attività difensiva svolta con riferimento alla predisposizione del ricorso in
Cassazione, l'avv. si è limitato a produrre una copia del ricorso in Parte_1
cassazione, dalla quale risulta che il difensore ha agito in forza di procura a margine del ricorso e, tuttavia, la procura speciale non è stata prodotta, con la conseguenza che nessun compenso può essere riconosciuto in relazione al detto procedimento, peraltro mai formalizzato mediante la notifica e il deposito del ricorso introduttivo -come pacificamente ammesso dall'attore avv. in primo grado nella memoria Parte_1
depositata ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c.-.
Ne consegue che si debba liquidare in favore dell'avv. il Parte_1
complessivo compenso di Euro 7.985,13 (Euro 1.142,49 più Euro 2.655,60 più Euro
4.187,04).
Tenuto conto della circostanza che lo stesso avv. nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio di primo grado, ha ammesso di aver ricevuto da l'importo Controparte_1
di Euro 6.000,00, di cui alla fattura n. 45 emessa dal difensore il 26.5.2004, si deve concludere che è tenuto al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
dell'importo di Euro 1.985,13 (Euro 7.985,13 meno Euro 6.000,00). Parte_1
Occorre da ultimo precisare che la documentazione prodotta per la prima volta in appello dalla parte appellata -assegno di Euro 30.000,00 emesso da Controparte_1
in favore dell'avv. risulta tardiva;
ed infatti, l'ingresso di nuove Parte_1
prove in appello risulta precluso dall'art. 345 co. 3 c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile al presente giudizio ovverosia quella risultante dal d.l. 83/2012 conv. con mod. nella legge 134/2012, essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata dopo l'11.9.2012-, che pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi e ferma per la parte soltanto la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile;
né la parte appellata ha deferito alla controparte giuramento decisorio sul punto, pur avendone fatto riserva nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello.
Stante l'inutilizzabilità del detto documento, l'eccezione di pagamento formulata dall'appellato non risulta meritevole di accoglimento. Ed invero, sebbene l'eccezione di pagamento sia una eccezione in senso lato, con la conseguenza che non occorre che essa sia oggetto di una espressa e tempestiva attività assertiva, si deve tuttavia ricordare che le eccezioni in senso lato sono quelle che “non sono precluse, ancorché nuove, in appello, perché non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345 co.2 cod. proc. civ., alla condizione che siano proposte con riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo” (Cass. Civ., n.
3155/2025), mentre nel caso di specie il fatto asseritamente estintivo del credito è un fatto dedotto per la prima volta in appello, non risultante da alcun documento o altra prova tempestivamente acquisita in giudizio.
6. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado -con la quale la domanda formulata dall'avv. è Parte_1
stata rigettata, pur rinvenendosi, nella motivazione della sentenza, un refuso nella parte in cui risulta scritto che “la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono”- deve essere riformata, e, per l'effetto, deve essere condannato al Controparte_1
pagamento, in favore dell'avv. , dell'importo di Euro 1.985,13, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della lettera di messa in mora -27.2.2015- sino al soddisfo.
7. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue che il soccombente deve essere condannato alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte per il doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche -tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base del decisum, rientrante nello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00) e dei parametri minimi-.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 188/2020 emessa dal Tribunale di
Lagonegro in data 11.5.2020, così provvede:
a) riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore dell'avv. , della somma di Euro 1.985,13 Parte_1
oltre interessi legali dal 27.2.2015 sino al soddisfo;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'avv. Controparte_1
per entrambi i gradi di giudizio, così liquidate: Parte_1
• per il primo grado di giudizio: € 545,00 per esborsi ed € 1.378,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado di giudizio: € 804,00 per esborsi ed € 1.577,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 29.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 514/2020 RG vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Samanta Paoli ed elettivamente domiciliata in Prato, presso lo studio legale del difensore,
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Antonio S. Zaccara ed elettivamente domiciliato in Latronico, presso lo studio del difensore,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 188/2020 del Tribunale di Lagonegro;
azione di adempimento di contratto d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Lagonegro, deducendo: Controparte_1
-di avere svolto in favore di prestazioni di consulenza professionale Controparte_1
consistenti: a) nella difesa stragiudiziale concernente un sinistro avvenuto in data
17.1.2003, in cui era deceduta la coniuge del sig. ; b) nell'aver seguito il CP_1
processo penale pendente innanzi il Tribunale di Rimini contro l'autore del sinistro in questione, definito con l'archiviazione; c) nella difesa giudiziale concernente il procedimento civile dinanzi al Tribunale di Rimini, n. 1180/2004 R. G., e dinanzi alla
Corte d'Appello di Bologna, n. 1970/2008 R. G., definito con sentenza n. 429/2013; d) nella redazione del ricorso per Cassazione avverso quest'ultima sentenza;
-di avere ricevuto un acconto di € 6.000,00 per le prestazioni professionali rese, a fronte di attività eseguita per ulteriori € 30.000,00, non pagati dal . CP_1
Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di detta somma, vinte le spese del giudizio.
non si costituiva. Controparte_1
Con sentenza n. 188/2020, pubblicata in data 11.5.2020, il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda, nulla disponendo sulle spese in ragione della contumacia del convenuto.
Il primo giudice, nella già menzionata sentenza, osservava che:
-i compensi professionali degli avvocati andavano liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall'incarico, secondo un calcolo da rapportarsi ai singoli gradi in cui si era svolto il giudizio, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti;
in altri termini, nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita occorreva applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa era stata compiuta;
-l'attore aveva depositato la seguente documentazione: a) sentenza n. 836/2007 del
Tribunale di Rimini emessa a definizione del giudizio n. 1180/2014, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_1 [...]
– in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Pt_2 Per_1
- e tutti in qualità di eredi di
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
deceduta a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 17.1.2003 (doc. 1 fasc. att.);
b) sentenza della Corte d'Appello di Bologna, sezione seconda civile, n. 429/2013, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 1970/2008, che aveva parzialmente accolto l'appello proposto dai congiunti di avverso la sentenza di primo Persona_4
grado (doc. 2 fasc. att.); c) fattura resa per la prestazione della trattativa stragiudiziale relativa alla causa civile e acconto onorari, della somma di € 6.000,00, che lo stesso attore aveva ammesso essere stati pagati dal convenuto (doc. 3 fasc. att.); d) richiesta di pagamento prestazioni del 27.2.2015, con cui l'avv. richiedeva al sig. Parte_1
il pagamento della somma residua relativa alle proprie spettanze Controparte_1
professionali, quantificata in € 140.000,00 complessivi (doc. 4 fasc. att.);
-difettando radicalmente la prova dell'attività professionale prestata –non avendo l'attore prodotto alcun atto di parte redatto per conto del sig. né specifica per CP_1
diritti relative a corrispondenza, o altra documentazione da cui potesse desumersi l'entità delle prestazioni effettivamente rese– la domanda non poteva che essere rigettata per carenza di prova.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo posta con raccomandata spedita in data
16.10.2020, l'avv. proponeva appello avverso detta sentenza, Parte_1
sostenendo:
che il giudice di primo grado non aveva esaminato la documentazione depositata dall'attore in primo grado unitamente alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (atti di citazione in primo e secondo grado, notule del primo e secondo grado di giudizio, copia del ricorso per cassazione) dalla quale emergeva la prova dello svolgimento dell'attività professionale dell'avv. che aveva introdotto e portato avanti il Parte_1 giudizio in sede civile e per ben due gradi (ovvero presso il Tribunale e presso la Corte di Appello);
che la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria rispetto al dispositivo, poiché il giudice aveva in motivazione affermato che “la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono” e in dispositivo rigettato la domanda.
Chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellato al pagamento della somma di Euro 30.000,00 o della maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora sino al soddisfo e con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
4. Con comparsa di risposta depositata in data 11.4.2021 si costituiva CP_1
il quale si opponeva all'accoglimento dell'appello, chiedendone il rigetto.
[...]
All'udienza del 4.3.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto, nei termini di seguito precisati.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'avv. in primo Parte_1
grado e allegata anche in sede di appello, emerge quanto segue.
L'avv. ha assistito in relazione ad una controversia Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto una richiesta risarcitoria a seguito di un sinistro stradale, espletando attività stragiudiziale, nonché attività giudiziale presso il Tribunale civile di Rimini e presso la Corte di Appello civile di Bologna. Il valore da attribuire alla detta controversia è pari ad Euro 55.513,61 -tale essendo la somma riconosciuta, a titolo risarcitorio, in favore di dalla Corte di Appello di Bologna-. Controparte_1
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue. Quanto all'attività stragiudiziale svolta dal difensore nell'interesse di CP_1
l'avv. ha prodotto -unitamente alla memoria depositata in primo
[...] Parte_1
grado ai sensi dell'art. 183 n. 2 c.p.c. depositata il 17.3.2016- un fax spedito alla compagnia di assicurazioni il 12.8.2003, due raccomandate recanti la data del
4.11.2003, una raccomandata recante la data del 26.1.2004, una raccomandata recante la data del 19.3.2004, altre due missive datate 23.3.2004 e 6.5.2004; la parte appellata, costituendosi in secondo grado, ha peraltro dato atto che l'attività difensiva stragiudiziale si è svolta “a partire da agosto del 2003 sino a maggio del 2004”.
In applicazione delle tariffe professionali forensi ratione temporis vigenti e tenuto conto dell'attività stragiudiziale svolta dal difensore, ritiene congruo la Corte il riconoscimento di un compenso pari ad Euro 783,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e, quindi, pari a complessivi Euro 1.142,49.
Quanto all'attività giudiziale svoltasi innanzi al Tribunale di Rimini, risulta che l'avv.
abbia assistito a partire dalla redazione Parte_1 Controparte_1
dell'atto introduttivo del giudizio RG 1180/2004 sino alla fase decisoria, conclusasi con la sentenza n. 836/2007 del Tribunale di Rimini;
ed infatti, detta circostanza risulta provata dall'avvenuta produzione in giudizio -unitamente alla già citata memoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183 n. 2 c.p.c.- dell'atto di citazione introduttivo del procedimento civile svoltosi innanzi al Tribunale di Rimini, con procura rilasciata da a margine dell'atto, nonché dall'avvenuta Controparte_1
produzione -unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado- della sentenza n. 836/2007 emessa dal Tribunale di Rimini a conclusione del giudizio;
nessuna prova è stata tuttavia fornita in ordine alla partecipazione del difensore alle udienze, né in ordine alla redazione di memorie autorizzate, di memorie istruttorie, di memorie istruttorie di replica, di comparse conclusionali o al deposito di nota spese - non avendo l'avv. prodotto copia dei verbali d'udienza, né copia delle dette Parte_1
memorie e comparse ed essendosi il predetto limitato a produrre copia di una nota spese priva del timbro del cancelliere attestante l'avvenuto deposito della stessa in cancelleria-; né risulta provato che l'avv. abbia svolto l'attività di esame Parte_1 delle memorie e comparse di controparte -non risultando provato che controparte abbia depositato memorie ulteriori rispetto a quella di costituzione, della quale si dà atto in sentenza-; neanche risulta provato l'espletamento di attività istruttoria -espletamento contestato dall'appellato-, risultando anzi dalla lettura della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado che l'unica attività istruttoria svolta è consistita nella produzione di un documento -copia di una pagina di un quotidiano- che, a ben vedere, risulta essere stato allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio –copia del giornale “Il resto del Carlino” del 18 gennaio 2003-; essendosi l'attività difensiva di primo grado esaurita prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1/2012, occorre applicare le tariffe professionali forensi ratione temporis vigenti, liquidando in favore del difensore, in relazione al predetto giudizio, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dal difensore, l'importo di Euro 740,00 per diritti ed Euro 1.080,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e, quindi, il complessivo importo di Euro 2.655,60.
Quanto all'attività giudiziale svoltasi innanzi alla Corte di Appello di Bologna, l'avv.
ha assistito a partire dalla redazione dell'atto Parte_1 Controparte_1
introduttivo del giudizio di appello RG 1970/2008 sino alla fase decisoria, conclusasi con la sentenza n. 429/2013 della Corte di Appello di Bologna;
ed infatti, detta circostanza risulta provata dall'avvenuta produzione in giudizio -unitamente alla memoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183 n. 2 c.p.c., innanzi già richiamata- dell'atto di citazione in appello notificato alle parti appellate, nonché dell'avvenuta produzione -unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado- della sentenza n. 429/2013 emessa dalla Corte di Appello di Bologna a conclusione del giudizio;
nessuna attività istruttoria e/o di trattazione risulta svolta nel corso del giudizio di appello -come peraltro eccepito dall'appellato-, non avendo l'avv. prodotto verbali di udienza dai quali poter desumere lo svolgimento della Parte_1
detta attività, che dalla lettura della sentenza conclusiva del giudizio risulta peraltro non essersi svolta;
considerato che
il giudizio di appello si è concluso nel 2013, occorre applicare i parametri di cui al D.M. 140/2012, tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base del decisum, rientrante nello scaglione compreso tra € 50.000,01 ed € 100.000,00), delle fasi del giudizio risultanti espletate (fasi di studio, introduttiva e decisoria) e dei parametri minimi (tenuto conto della concreta attività svolta dal difensore)-; ne consegue che si debbano liquidare i compensi maturati in favore del difensore, in relazione al predetto giudizio, nell'importo di Euro 3.300,00, oltre iva e cpa come per legge e, quindi, nel complessivo importo di Euro 4.187,04.
Quanto all'attività difensiva svolta con riferimento alla predisposizione del ricorso in
Cassazione, l'avv. si è limitato a produrre una copia del ricorso in Parte_1
cassazione, dalla quale risulta che il difensore ha agito in forza di procura a margine del ricorso e, tuttavia, la procura speciale non è stata prodotta, con la conseguenza che nessun compenso può essere riconosciuto in relazione al detto procedimento, peraltro mai formalizzato mediante la notifica e il deposito del ricorso introduttivo -come pacificamente ammesso dall'attore avv. in primo grado nella memoria Parte_1
depositata ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c.-.
Ne consegue che si debba liquidare in favore dell'avv. il Parte_1
complessivo compenso di Euro 7.985,13 (Euro 1.142,49 più Euro 2.655,60 più Euro
4.187,04).
Tenuto conto della circostanza che lo stesso avv. nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio di primo grado, ha ammesso di aver ricevuto da l'importo Controparte_1
di Euro 6.000,00, di cui alla fattura n. 45 emessa dal difensore il 26.5.2004, si deve concludere che è tenuto al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
dell'importo di Euro 1.985,13 (Euro 7.985,13 meno Euro 6.000,00). Parte_1
Occorre da ultimo precisare che la documentazione prodotta per la prima volta in appello dalla parte appellata -assegno di Euro 30.000,00 emesso da Controparte_1
in favore dell'avv. risulta tardiva;
ed infatti, l'ingresso di nuove Parte_1
prove in appello risulta precluso dall'art. 345 co. 3 c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile al presente giudizio ovverosia quella risultante dal d.l. 83/2012 conv. con mod. nella legge 134/2012, essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata dopo l'11.9.2012-, che pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi e ferma per la parte soltanto la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile;
né la parte appellata ha deferito alla controparte giuramento decisorio sul punto, pur avendone fatto riserva nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello.
Stante l'inutilizzabilità del detto documento, l'eccezione di pagamento formulata dall'appellato non risulta meritevole di accoglimento. Ed invero, sebbene l'eccezione di pagamento sia una eccezione in senso lato, con la conseguenza che non occorre che essa sia oggetto di una espressa e tempestiva attività assertiva, si deve tuttavia ricordare che le eccezioni in senso lato sono quelle che “non sono precluse, ancorché nuove, in appello, perché non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345 co.2 cod. proc. civ., alla condizione che siano proposte con riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo” (Cass. Civ., n.
3155/2025), mentre nel caso di specie il fatto asseritamente estintivo del credito è un fatto dedotto per la prima volta in appello, non risultante da alcun documento o altra prova tempestivamente acquisita in giudizio.
6. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado -con la quale la domanda formulata dall'avv. è Parte_1
stata rigettata, pur rinvenendosi, nella motivazione della sentenza, un refuso nella parte in cui risulta scritto che “la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono”- deve essere riformata, e, per l'effetto, deve essere condannato al Controparte_1
pagamento, in favore dell'avv. , dell'importo di Euro 1.985,13, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della lettera di messa in mora -27.2.2015- sino al soddisfo.
7. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue che il soccombente deve essere condannato alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte per il doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche -tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base del decisum, rientrante nello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00) e dei parametri minimi-.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 188/2020 emessa dal Tribunale di
Lagonegro in data 11.5.2020, così provvede:
a) riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore dell'avv. , della somma di Euro 1.985,13 Parte_1
oltre interessi legali dal 27.2.2015 sino al soddisfo;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'avv. Controparte_1
per entrambi i gradi di giudizio, così liquidate: Parte_1
• per il primo grado di giudizio: € 545,00 per esborsi ed € 1.378,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado di giudizio: € 804,00 per esborsi ed € 1.577,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 29.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria