Art. 6.
Il diritto al computo delle campagne di guerra e' riconosciuto, indipendentemente dai cicli operativi, ai militari delle Forze armate dello Stato ed ai militarizzati di cui all'art. 2 della presente legge impiegati in rastrellamenti e dragaggio bombe, mine ed ordigni esplosivi in genere.
Tale diritto e' altresi' riconosciuto ai militari e militarizzati suddetti impiegati nello stesso servizio dopo la data dell'8 maggio 1945 e fino al 16 aprile 1946.
Il periodo minimo richiesto per il riconoscimento di una campagna e', per ogni anno solare, di tre mesi di servizio, anche non continuativo, nello speciale incarico. Per il computo di questo periodo valgono le norme del secondo comma dell'art. 3.
Il diritto al computo delle campagne di guerra e' riconosciuto, indipendentemente dai cicli operativi, ai militari delle Forze armate dello Stato ed ai militarizzati di cui all'art. 2 della presente legge impiegati in rastrellamenti e dragaggio bombe, mine ed ordigni esplosivi in genere.
Tale diritto e' altresi' riconosciuto ai militari e militarizzati suddetti impiegati nello stesso servizio dopo la data dell'8 maggio 1945 e fino al 16 aprile 1946.
Il periodo minimo richiesto per il riconoscimento di una campagna e', per ogni anno solare, di tre mesi di servizio, anche non continuativo, nello speciale incarico. Per il computo di questo periodo valgono le norme del secondo comma dell'art. 3.