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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/07/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG Trib. n. 492/2020 portante riuniti i procedimenti RG 1230/2020, RG 1239/2020 e RG 1059/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 13/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA a) nella causa RG 492/2020 promossa da: con sede a Gela, Via Franco Franchi n. 1 (P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore SI. , P.IVA_1 CP_2 nato in [...] il [...] (c.f. ) e dallo stesso SI. C.F._1 CP_2
in proprio, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Catra (
[...] C.F._2
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
[...]
Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_3 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_
, S.C.C.I. , rappresentata e difesa dagli avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_3
) e RUSSO CARMELO (CF , in C.F._3 C.F._4 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_1 di Roma, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC E
e ; Email_2 Email_3
- convenuto - E di Controparte_5 CALTANISSETTA – Via Cavour n. 116 (P.IVA )), in persona del P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanisetta, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_5
- convenuto -
* * * b) nella causa RG 1230/2020 promossa da: (c.f.: ), in persona del dott. , Parte_1 P.IVA_4 Parte_2 nato a [...] il 1° gennaio 1980, in qualità di procuratore di Parte_1 con sede a Torino, Largo Regio Parco 9, codice fiscale , società P.IVA_4 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Società con Unico Parte_1 Socio, munito degli opportuni poteri in forza di procura del 20 maggio 2019 n. 10048/6323 di rep. per autentica notaio di Torino, Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Abati (Cod. Fisc: ), C.F._5
1 con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: ; Email_6
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_3 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_
, S.C.C.I. , rappresentata e difesa dagli avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_3
) e RUSSO CARMELO (CF , in C.F._3 C.F._4 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_1 di Roma, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC E
e ; Email_2 Email_3
- convenuto - E con sede a Gela, Via Franco Franchi n. 1 (P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore SI. , P.IVA_1 CP_2 nato in [...] il [...] (c.f. ) e dallo stesso SI. C.F._1 CP_2
in proprio, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Catra (
[...] C.F._2
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
[...]
Email_1
- convenuto - E
, con sede a Caltanissetta, via Controparte_5 Cavour n. 116 (P.IVA )), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore;
- convenuto contumace –
* * * c) nella causa RG 1239/2020 promossa da: (p.iva ) in persona della Executive Vice Parte_3 P.IVA_5 President HRO, dott.ssa giusta procura per atto del Notaio Parte_4 [...] di Milano del 10 gennaio 2019, rep. n. 5040, racc. n. 3533, Persona_3 con sede a San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Abati, (Cod. Fisc: ), ; fax n. C.F._5 06/32655123; pec: ), con domicilio digitale Email_6 presso l'indirizzo PEC: ; Email_6
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_3 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, , rappresentata e difesa dagli avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_3 CP_6
) e RUSSO CARMELO (CF , in C.F._3 C.F._4 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_1 di Roma, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC E
e ; Email_2 Email_3
- convenuto - E con sede a Gela, Via Franco Franchi n. 1 (P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore SI. , P.IVA_1 CP_2 nato in [...] il [...] (c.f. ) e dallo stesso SI. C.F._1 CP_2
in proprio, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Catra (
[...] C.F._6
[...
[...] ), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
[...]
Email_1
- convenuto - E di Controparte_5 CALTANISSETTA – Via Cavour n. 116 (P.IVA )), in persona del P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanisetta, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_5
- convenuto –
* * * d) nella causa RG 1059/2020 promossa da: con sede a Gela, Via Franco Franchi n. 1 (P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore SI. , P.IVA_1 CP_2 nato in [...] il [...] (c.f. ) e dallo stesso SI. C.F._1 CP_2
in proprio, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Catra (
[...] C.F._2
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
[...]
Email_1 CONTRO Controparte_7 con sede a Roma – via IV Novembre n.
[...] 144, codice fiscale: in persona del Direttore Regionale della Sicilia P.IVA_6 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Alessi (C.F.
per procura generale alle liti a rogito Notaio C.F._7 Persona_4 di Palermo in data 18.12.2018, Rep. n. 711 – Racc. n. 551, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC: Email_7
CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 03/04/2020, la soc.
[...]
(d'ora in poi, ”) ha esercitato un'azione di Controparte_1 CP_8 accertamento negativo nei confronti del credito contributivo racchiuso nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018013717/DDL del 16/01/2020, pari ad € 1.268.613,16. A sostegno dell'iniziativa, la società ricorrente ha esposto:
- di essere stata costituita il 13/12/2013 e di svolgere attività di progettazione, costruzione e manutenzione di gasdotti ed impianti urbani di metanizzazione in ambito nazionale [in particolare, nel Friuli-Venezia Giulia ed in Sardegna];
- di essere titolare di unità locali a UL (Nu), NO (PN) e EN (UD)
[cfr. visura camera doc. 2 ric.];
- che, all'epoca dell'accertamento (dicembre 2018), le proprie maestranze ammontavano a 28 unità di personale, di cui 16 operai e 12 impiegati amministrativi;
- che l'attività dei dipendenti si svolge spesso in trasferta;
- che la dipendente dott.ssa è stata correttamente inquadrata Parte_5 nel V livello del CCNL Metalmeccanici-Industria;
- che il verbale contestato ha rilevato, per il periodo dal 01/12/2014 al 31/07/2019, le seguenti irregolarità:
➢ indebito utilizzo della trasferta e dei rimborsi kilometrici;
3 ➢ erroneo inquadramento della dipendente Parte_5
a cui, in realtà, avrebbe dovuto essere assegnato il livello
“quadro” del ccnl “metalmeccanica industria”;
- che, nei giudizi di accertamento negativo come quello odierno, l'onere della prova degli elementi costitutivi della pretesa contributiva grava su nonostante CP_3 la posizione processuale di parte convenuta;
- che i verbali ispettivi, in quanto provenienti da pubblico ufficiale, fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del verbale dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti (sotto il profilo dell'attribuibilità̀ e della rispondenza di quanto trascritto con quanto dichiarato); tale efficacia, invece, non può estendersi alla verità sostanziale delle dichiarazioni e agli gli apprezzamenti del verbalizzante [pag. 5 ricorso];
- che la pretesa contributiva non è eSIibile stante la violazione del termine decadenziale ex art. 14 L. 689/1981;
- che le somme erogate a titolo di trasferta non sono state assoggettate a contribuzione <in ragione della effettiva temporanea dislocazione dei lavoratori in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro>> [pag. 9 ricorso];
- che <il lavoratore è comunque in trasferta quando è soggetto alle direttive e alle indicazioni impartite dai responsabili della sede originaria e per soddisfare le eSIenze di quest'ultima>> [pag. 9 ricorso]; inoltre, <la normativa non richiede affatto che la trasferta sia occasionale, ben potendo essere riconosciuta al dipendente che, per le specifiche eSIenze del tipo di attività svolta dal datore di lavoro, debba anche frequentemente recarsi in trasferta e cioè svolgere la propria attività in uno luogo diverso dalla sede e/o stabilimento da cui dipende. Dall'altro, il CCNL applicato nella specie (Contratto Metalmeccanico -Industria) non prevede affatto quale elemento della trasferta l'occasionalità, disponendo, all'art. 7, che “Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro” senza alcun riferimento alla frequenza degli spostamenti>> [pag. 10 ricorso];
- che <nei contratti di lavoro dei dipendenti … (confr. copie contratti – all.3) viene indicata la sede di lavoro coincidente con una delle varie unità operative … dislocate in tutto il territorio nazionale ed in relazione ai cantieri ed alle commesse da eseguire>> [pag. 11 ricorso]; in particolare:
▪ commessa (contratti Controparte_9
311400026- 311400030 – 580000586): l'art. 3 di tali contratti ha previsto che i lavori appaltati dovessero svolgersi in “61 comuni” della regione;
trattandosi di un'area molto estesa, i lavoratori erano costretti a spostarsi da un comune all'altro anche nella stessa giornata <a seconda della tipologia di lavori e degli OdA (ordini di lavori) emessi dalla committente>>; invero, <ogni giorno la committente provvede[va n.d.r.] ad inviare una serie di Pt_1 OdA alla con l'indicazione degli interventi da Controparte_1 effettuare (confr OdA allegati a campione per anno e mese di attività dal 2014 al 2019- all. 6,7,8,9,10,11)>>. [pag. 12 ricorso]; per eseguire tali interventi, <le squadre ven[ivano n.d.r.] organizzate dal Capo cantiere in modo tale che, una volta terminato un primo lavoro, si passi all'altro così da chiudere, prima possibile, tutte le richieste della committente>> [pag. 13
4 ricorso]; <lo svolgimento di attività lavorativa in trasferta da parte dei dipendenti della ricorrente, trova conferma nei piani operativi di sicurezza (POS), predisposti per ciascun intervento, con l'indicazione del luogo di svolgimento e dei lavoratori impiegati (all. 14)>> [pag. 14 ricorso];
▪ commessa (contratto n. Controparte_10
7000000279 - all. 16): <anche con riferimento a tale contratto
… i dipendenti impiegati (ed indicati nei PdL) hanno svolto attività in trasferta, dovendosi spostare giornalmente dalla sede operativa della ricorrente (C.da Bucari 91026 Mazara del Vallo) ai cantieri dislocati lungo la linea di costruzione del metanodotto>> [pag. 15 ricorso];
▪ commessa Controparte_11
(contratto n. 7300003295 - all. 18): <Come risulta … dai Permessi di Lavoro (PdL -all 19), ogni giorno vengono previsti più fronti di lavoro col personale che si sposta da un posto ad un altro per eseguire le lavorazioni stabilite durante la specifica giornata lavorativa>> [analogo discorso viene scandito per le seguenti commesse: Controparte_12 (contratto n. 7000000394 - all. 20; commessa Parte_6 (contratto n. 7000000445 – vedi pagg. 16 e 17 ricorso];
- che il quadro ora raffigurato lascia trasparire come la tipologia di attività svolta dalla imponesse lo spostamento e quindi la trasferta dei Controparte_1 lavoratori assunti dalle varie sedi locali ai vari cantieri dislocati nella zona oggetto di affidamento;
- che anche i dipendenti amministrativi ( Per_5 CP_13 CP_14 e hanno svolto attività in trasferta;
invero:
[...] Persona_6
❖ la SI.ra impiegata amministrativa di V livello, svolgeva Per_5 le proprie mansioni prevalentemente presso la sede di Gela;
la stessa, tuttavia, si reca pure in trasferta, a Ragusa e Palermo, per il disbrigo di pratiche con gli istituti di credito ovvero presso le sedi secondarie per controllare e rendicontare lo stato dei cantieri [non rileva pertanto la circostanza <che il IG. Controparte_15 abbia dichiarato di non avere mai visto in cantiere la IG.ra
… l'attività di rendicontazione e controllo della Per_5 contabilità viene svolta da quest'ultima dipendente presso le sedi secondarie della ricorrente e non certo “in cantiere>> pag. 19 ricorso];
❖ il SI. svolgeva <… attività di responsabile del personale Per_6
e degli acquisti e dei rapporti con i fornitori e tali attività vengono svolte spesso in trasferta. In particolare, il dipendente in questione si reca, mensilmente, presso i fornitori (spesso a Catania e Palermo) per concordare gli acquisti di attrezzature e/o merci. Inoltre, il Dott. cura gli acquisti anche per i cantieri del Per_6 Nord Italia, recandosi spesso e con cadenza mensile in per CP_9 seguire i rapporti con i fornitori e gli approvvigionamenti di quanto necessario. Infine, il predetto dipendente in qualità di responsabile del personale, cura i rapporti con il consulente del lavoro Dott. recandosi presso lo studio del Persona_7
5 predetto (in Ragusa, Viale dei Platani n. 91), per quanto all'uopo necessario>>;
❖ la SI.ra La IG.ra svolgeva <attività Parte_7 Parte_7 lavorativa in trasferta, avendo, in particolare, mansioni di coordinamento e collegamento tra i professionisti esterni, di cui la si avvale in materia di qualità, sicurezza e Controparte_1 ambiente ( Ing. ed Ing. ) … In Tes_1 Persona_8 particolare, la IG.ra ha il compito di fare in modo che Parte_7 le istruzioni e/o direttive impartite dai predetti consulenti vengano comunicate al personale della ed effettivamente Controparte_1 recepite ed applicate nei vari cantieri. In relazione alle dette mansioni, la IG.ra partecipa mensilmente ad incontri Parte_7 e corsi di formazione con gli Ing. e , finalizzati Tes_1 Per_8 al continuo miglioramento dei sistemi di gestione aziendali, recandosi, poi, presso i vari cantieri per la consegna e l'esplicazione della documentazione di sicurezza allo staff preposto ed ai responsabil>>.
- di aver erogato i rimborsi chilometrici ai dipendenti , Controparte_15
, , , e Controparte_16 CP_17 Persona_9 Parte_5 [...] sulla base delle schede mensili predisposte all'uopo dai predetti Persona_6 per ciascun mese e con la specifica indicazione della vettura utilizzata, delle località di partenza e di arrivo e dei chilometri percorsi (confr. schede – all 25)>> [pag. 21 e 22 ricorso ove si richiama Cass. 2419/2012 secondo cui < L'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori, è assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi>>];
- che <la … ha inteso … corrispondere al dipendente, Controparte_1 che utilizza la propria vettura per ragioni di lavoro, un rimborso forfettario ed omnicomprensivo d[el] costo sostenuto>> sicché appare irrilevante il fatto che le schede non indicassero <i rimborsi per i pedaggi autostradali e/o il costo del trasferimenti in traghetto da e per la Sicilia>>;
- che appare non pertinente l'affermazione riportata nel verbale secondo cui
<i dipendenti avrebbero potuto raggiungere i luoghi “più facilmente e con una drastica riduzione dei costi aziendali con un aereo>>; invero, l' non ha il potere CP_3 di sindacare l'organizzazione aziendale e la necessità dell'utilizzo della vettura anche per lunghe tratte si giustificava <sia in relazione alla possibilità ed utilità di fare delle tappe intermedie per adempienti ed attività da svolgere sui cantieri dislocati lungo il percorso e sia perché, anche a destinazione, l'auto è necessaria per raggiungere i vari cantieri e/o fornitori siti spesso in diversi comuni della stessa regione>>;
- che, quanto al contestato inquadramento della dott.ssa , la Parte_5 stessa è stata ed è adibita allo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello contrattuale di assunzione (livello V); in particolare costei <gestisce sulla base delle direttive dell'Amministrazione, dal punto di vista amministrativo, le commesse ed i
6 contratti, elabora in relazione alle direttive del responsabile tecnico e dell'Amministratore i programmi lavoro ed emette le corrispondenti direttive ai dipendenti, presta assistenza all'Amministratore ed ai responsabili tecnici e della sicurezza nei sopralluoghi presso i cantieri per accertare l'esecuzione dei lavori come da programma e secondo le direttive delle committenti e la normativa sul sicurezza del lavori, partecipa alle riunioni operative con le D.L. sulle modalità di svolgimento dei lavori e sul rispetto del relativo programma nonché sugli eventuali problemi riscontrati;
riferisce dell'esito degli incontri all'Amministratore ed esegue le direttive dello stesso;
intrattiene, sempre secondo le direttive dell'Amministratore, rapporti commerciali con futuri possibili clienti ed in relazione ai contratti conclusi dal predetto, lo coadiuva nella stesura delle offerte;
effettua, coadiuvata dal personale tecnico della i sopralluoghi preventivi e prodromici alla Controparte_1 presentazione delle offerte e/o alla conclusione dei contratti>> [pag. 25 ricorso]; si tratta di mansioni coerenti con la descrizione della declaratoria del livello V offerta dal CCNL il quale vi riconduce <i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza>>; in relazione a ciò, <la circostanza che la stessa dipendente si definisca come “direttore generale”, non può, di per sé, fare ritenere erroneo l'inquadramento contrattuale riconosciutole, atteso che, per come sembra risultare dal verbale impugnato, la predetta non ha affatto specificato né indicato mansioni incompatibili con il profilo contrattuale assegnato In ogni caso, le pretese mansioni superiori, ove occasionalmente svolte, non hanno mai avuto carattere prevalente rispetto a quelle contrattuali>> [pag. 26 ricorso];
- che, <nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, deve essere dimostrato che l'esercizio di quelle connotanti la qualifica superiore sia prevalente, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante (Cass., sez. lav., 2.1.2001, n. 9; Cass., sez. lav., 22.4.1995, n. 4561). Nel caso di specie, non risulta affatto provato non solo che la lavoratrice abbia svolto mansioni superiori ma anche che le pretese mansioni superiori sarebbero state, in ogni caso, svolte con frequenza tale da farle ritenere prevalenti>> [pag. 27 ricorso];
- che, in ordine alle trasferte della dott.ssa le attività dalla stessa CP_2 disimpegnate implicavano uno continuo spostamento presso tutti i cantieri aperti sul territorio nazionale.
- che, in via subordinata, le sanzioni sono state quantificate erroneamente, facendo riferimento alla previsione di cui all'art. 116, c. 8 lett. b) L. 388/2000; quest'ultima norma, in realtà, non è applicabile poiché <non vi è stata alcuna omessa registrazione e/o denuncia obbligatoria o non conforme al vero né tanto meno … la ha occultato rapporti di lavoro>> [pag. 28 ricorso]; in Controparte_1 assenza di omesse o infedeli dichiarazioni, anche la sanzione irrogata ai sensi
7 dell'artt. 1 e 2 dl 112/2008 nei confronti del legale rappresentante deve reputarsi illegittima. La ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <PIACCIA ALL'ON. CP_1 TRIBUNALE ADITO previa fissazione dell'udienza di comparizione, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito, ritenere l'insussistenza delle pretese violazioni e quindi l'insussistenza del credito contributo vantato dalla in CP_3 quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
accertare, in particolare, che le somme corrisposte dalla ricorrente a titolo di trasferta e rimborsi non vanno assoggettate a contribuzione;
accertare, in ogni caso, che nulla è dovuto dai ricorrenti in relazione al verbale unico di accertamento n. 2018013717 del 16.1.2020 da dichiararsi privo di effetti giuridici unitamente agli atti presupposti e conseguenti;
in via subordinata, ritenere, per i motivi di cui in narrativa, non dovute le sanzioni comminate;
con vittoria di spese e compensi difensivi. Salvo ogni altro diritto>>. Con Fissata l'udienza di comparizione, si sono costituiti in giudizio l' e l' . CP_3 L'Ente previdenziale ha censurato la ricostruzione avversaria, osservando:
- che l'art. 14 L. 689/1981 si riferisce esclusivamente alla materia sanzionatoria e non a quella contributiva;
- che l'onere di provare le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo o che ne comportano una riduzione spetta al soggetto, cioè il datore di lavoro, che intende avvalersene [in tal senso, Cass. 18160/18; id. 16579/18; id. 22901/11];
- che <secondo la costante giurisprudenza, la trasferta è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale. Di conseguenza, non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica la propria attività in maniera fissa e continuativa presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in un luogo diverso e anche se il lavoratore sia in ipotesi residente in un luogo diverso da quello della prestazione lavorativa;
inoltre, non ha nessun rilievo il luogo di formale assunzione del lavoratore (fra le tante, Cass. 8136/08; id. 12301/03; id. 94/03; id. 16812/02; id. 11508/00; id. 12225/99; id., 8048/98; id. 8004/98; id. 7386/96). Con la precisazione che anche qualora, nel corso del rapporto, si verifichi effettivamente uno
“spostamento” del lavoratore, esso costituisce trasferta soltanto se è determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro;
al contrario, la prolungata permanenza in una sede di cantiere costituisce un aspetto strutturale della prestazione e il relativo compenso ha natura retributiva: v., ad es., Cass. 8468/05>> [pag. 3 comparsa ]; peraltro, <l'occasionalità CP_3 costituisce proprio uno degli elementi indefettibili dell'istituto della trasferta mentre, al contrario, il fatto che un dipendente sia soggetto a continui spostamenti costituisce un aspetto strutturale della prestazione lavorativa (fra le tante, oltre a quelle già cit., Cass. 5289/14; id. 8468/05; Corte di appello Milano, 1567/18)>> [sempre pag. 3 comparsa ]; CP_3
- che, nella vicenda odierna, l'assenza dell'occasionalità traspare non solo dagli accertamenti ispettivi ma anche dalle allegazioni attoree;
è proprio la ricorrente a confermare che la trasferta <costituiva in realtà una modalità ordinaria o strutturale della prestazione lavorativa dei propri dipendenti>> [sempre pag. 3 comparsa ]; CP_3
- che i rimborsi chilometrici possono essere sottratti all'obbligo contributivo purché ne sia dimostrata l'effettività attraverso documentazione che contempli, mese per mese, <il riferimento dei percorsi effettuati; i chilometri percorsi da ciascun dipendente e il tipo di automezzo utilizzato;
l'importo del rimborso del costo
8 chilometrico sulla base delle tariffe ACI. Appare evidente, invece, che la società ricorrente non abbia in alcun modo assolto al proprio onere probatorio… le schede dei rimborsi chilometrici indicati al n. 25 dell'elencazione dei documenti appaiono non soltanto prive dei sopra descritti requisiti, ma anche prive di qualsiasi data certa, nel senso che manca la prova che tali schede fossero state compilate proprio in occasione del pagamento dei rimborsi e che corrispondano alle annotazioni sul LUL>> [pag. 5 comparsa ]; CP_3
- che con riguardo alla dipendente è sufficiente rinviare alle risultanze CP_2 ispettive;
- che l'ipotesi di cui all'art. 116 c. 8 lett. b) l. 388/2000 abbraccia anche le situazione come quella odierna in cui sono state riportate nel LUL registrazioni non veritiere in ordine alle trasferte e ai rimborsi chilometrici. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, ritenere e dichiarare la sussistenza dell'obbligo contributivo accertato con il verbale unico di accertamento e notificazione del 16-01-2020 (in tutto o, in subordine e senza recesso, in parte). Di conseguenza, rigettare il ricorso avversario e, per l'effetto, mandare assolto l'Istituto dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa>>. Con Dal canto suo l' ha rilevato la propria estraneità alla lite poiché il giudizio instaurato dalla soc. si risolve in una controversia di tipo previdenziale che CP_1
<che involge esclusivamente la corretta applicazione di norme previdenziali e di assistenza obbligatoria e che comporta per il solo ente titolare la legittimazione al recupero delle somme dovute, delle quali lo stesso è l'unico beneficiario…pertanto, unico legittimato passivo, nella causa in oggetto, risulta essere l'Ente previdenziale, Con con conseguente difetto di legittimazione passiva dell' >> [pag. 4 ]. CP_5 Con L' ha quindi così concluso: <Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione, 1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ;
2. Con vittoria di spese>>. CP_5
Con ordinanza del 06/12/2021, i giudizi RG 1230/2020 e 1239/2020 sono stati riuniti al presente procedimento. Il giudizio RG 1230/2020 è stato instaurato dalla soc. Parte_1 (d'ora in poi anche “ ) che, sempre per il tramite di un'azione di Pt_1 accertamento negativo, ha censurato i verbali unici di accertamento e notificazione n. 2018013717/S01 e n. 2018013717/S03. Il verbale n. 2018013717/S03 ha ascritto in capo alla la Pt_1 responsabilità solidale per la contribuzione non versata dalla soc. sulla quota CP_1 di retribuzione corrisposta a titolo di “indennità di trasferta” nel periodo 01/05/2018- 31/07/2019. La solidarietà è stata correlata all'art. 29 c. 2 d.lgs. 276/2003 in ragione del contratto di appalto n. 5800000586 stipulato tra la (in qualità di Pt_1 committente) e la (in qualità di appaltatrice) in data 26/04/2018. CP_1 Il verbale n. 2018013717/S01 ha ascritto in capo alla la Pt_1 responsabilità solidale per la contribuzione non versata dalla soc. sulla quota CP_1 di retribuzione corrisposta a titolo di “indennità di trasferta” nel periodo 01/08/2015- 31/07/2019. Anche in questo caso, la solidarietà è stata ricondotta all'art. 29 c. 2 d.lgs. 276/2003 in ragione del contratto di appalto n. 3115000030 stipulato tra la (in qualità di committente) e la (in qualità di appaltatrice) in data Pt_1 CP_1 30/07/2015. Avverso i suddetti atti ispettivi, la ha articolato le seguenti Pt_1 doglianze:
9 - violazione dell'art. 14 L. 689/1981 non essendo stato rispettato il termine decadenziale ivi previsto;
- carenza motivazionale: le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta sono state disconosciute nei confronti di <tutti i lavoratori dipendenti della
[...] senza alcuna specificazione in ordine ai rapporti di lavoro Controparte_1 impiegati sull'appalto Italgas Reti S.p.A…>> [pag. 14 comparsa e in Pt_1 ordine <ai periodi di occupazione…>>; in particolare, la SI.ra non ha mai CP_2 operato nell'appalto e la stessa non è ricompresa nell'elenco dei lavoratori impiegati dalla [pag. 29 comparsa e doc. 11]; la SI. è <la Direttrice CP_1 Pt_1 CP_2 Generale della Meic Costruzioni S.r.l….. in tale veste gestisce non solo tutta l'organizzazione … ma anche tutta l'attività e le iniziative economiche…>> [pag. 29 comparsa;
<gli unici lavoratori della che Pt_1 Controparte_1 risultano impiegati su appalto della e di Parte_1 luglio 2019, sono esclusivamente i SInori: , CP_19 CP_20 CP_21
, , ,
[...] Persona_9 CP_22 CP_23 CP_24
, CP_25 CP_26 Controparte_27 CP_28 Controparte_29
, , CP_30 CP_31 CP_32 Controparte_33 CP_34 CP_35
, , ,
[...] CP_36 CP_37 CP_38 CP_39 CP_40
, , , CP_41 CP_42 CP_43 CP_44 CP_21 CP_45
, , , ,
[...] CP_46 CP_47 Controparte_48 CP_49 Controparte_50
, , , , CP_51 CP_52 CP_53 Controparte_54 CP_55
, (cfr. doc. n. 11). 56. Ne deriva che, semmai, la Controparte_56 CP_57 [...] potrà rispondere in solido con la solo per gli Parte_1 Controparte_1 importi relativi alla posizione di tali soggetti, e non già nei confronti degli altri dipendenti, che non hanno mai lavorato in appalti commissionati da quest'ultima>>
[pag. 30 comparsa;
Pt_1
- legittima applicazione della “trasferta”: sia la normativa primaria sia quella contrattuale non prevedono il requisito dell'occasionalità sicché tale istituto può operare anche nei confronti di quei dipendenti che <per specifiche eSIenze di lavoro, debbano giornalmente recarsi in trasferta e cioè svolgere la propria attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede di lavoro contrattualizzata, come avviene per i c.d. trasfertisti Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che nella nozione di “trasfertisti” rientrano i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori della sede aziendale, sempre in luoghi diversi, senza alcuna sede lavorativa fissa e predeterminata” Cass. Sez. Lav., 11 dicembre 2013 n. 27643).>> [pag. 23 ; Pt_1
- inesistenza della responsabilità solidale: l'art. 29 dlgs 276/2003 pone a carico del committente <l'unico>> obbligo di verifica e controllo dell'operato dell'appaltatore; siffatto obbligo va adempiuto sulla base della <documentazione fornita dall'appaltatore…>> mentre <non può estendersi al merito gestionale dei rapporti di lavoro>> [pag. 25 comparsa;
la responsabilità, in ogni caso, Pt_1 non sussiste oltre il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto;
- illegittimità anche del verbale ispettivo n. 2018013717/S01; pure in questo caso il debito contributivo è stato addossato in via solidale con riguardo a tutti i dipendenti e non già in relazione a quelli impiegati nell'appalto n. 3115000030; in relazione a quest'ultimo, gli operai che vi hanno lavorato dall'agosto 2015 all'agosto 2016 sono <i SInori: , , CP_19 CP_20 CP_21 Per_9
, , , , ,
[...] CP_58 CP_59 CP_37 Persona_10 CP_34
, , ,
[...] CP_22 CP_49 CP_23 Persona_11 CP_42
10 , , , CP_24 CP_43 CP_35 CP_60 CP_25 CP_26
[...] Controparte_27 CP_28 Controparte_61 CP_30 CP_31
, , (cfr.
[...] CP_32 Controparte_33 Controparte_62 CP_63 doc. n. 11)>>; quelli che vi hanno lavorato dal settembre 2016 al 30/04/2018 sono
, , , CP_19 CP_20 CP_21 Persona_9 [...]
, , , , , CP_58 CP_59 CP_37 Persona_10 CP_34 CP_22
, ,
[...] CP_49 CP_23 Persona_11 CP_42 [...]
, , , CP_24 CP_43 CP_35 CP_60 CP_25 CP_26
, Controparte_27 CP_28 Controparte_61 CP_30 CP_31
, , CP_32 Controparte_33 Controparte_50 CP_64 CP_62
, , , ,
[...] Controparte_65 CP_36 CP_66 CP_38 [...]
, , , , (cfr. doc. n. Per_12 CP_39 CP_40 Persona_13 CP_41 11)>> [pag. 31 e 32 comparsa;
nella denegata ipotesi in cui dovesse Pt_1 ritenersi la legittimità dei verbali ispettivi, quindi, la componente contributiva addebitale <ammonterebbe a poco più del 21% , pari alla somma di euro 137.295,01>>. Da ultimo, la ha rivendicato il proprio diritto ad essere manlevata Pt_1 dalla alla luce degli obblighi pattizi da quest'ultima assunti e ha rassegnato le CP_1 seguenti conclusioni: <…voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità dei verbali unici di accertamento e notificazione n. 2018013717/S01 e n. 2018013717/S03 del 16 gennaio 2020, notificati in pari data, nonché ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, inerente, connesso o consequenziale, in quanto nulli, illegittimi e comunque infondati in fatto ed in diritto. Conseguentemente, si chiede che codesto Tribunale voglia accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 1.045.409,67 e/o comunque la somma maggiore o minore che verrà eventualmente accertata in corso di causa per tutte le motivazioni esposte nella narrativa di cui al presente atto. In via subordinata e condizionata, voglia condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a tenere indenne, o comunque, a manlevare la
[...]
e conseguentemente al pagamento in favore di quest'ultima dalle somma Parte_1 corrispondente all'importo che verrà accertato come dovuto all' per effetto dei CP_3 verbali ispettivi impugnati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>. Il giudizio RG 1239/2020 è stato instaurato dalla soc. Parte_3 (d'ora in poi anche ”) che, sempre per il tramite di un'azione di
[...] Pt_3 accertamento negativo, ha censurato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018013717/S02. Il verbale n. 2018013717/S02 ha ascritto in capo alla la responsabilità Pt_3 solidale per la contribuzione non versata dalla soc. sulla quota di retribuzione CP_1 corrisposta a titolo di “indennità di trasferta” nel periodo 04/11/2015-31/07/2019. La solidarietà è stata correlata all'art. 29 d.lgs. 276/2003 in ragione dei contratti di appalto n. 7300003295 [doc. 2], n. 7000000394 [doc. 3] e n. 7000000394 [doc. 4] stipulati tra la (in qualità di committente) e la (in qualità di Pt_3 CP_1 appaltatrice), rispettivamente, nelle date del 04/11/2015, 22/12/2016 e 22/09/2017. Quest'ultimo verbale è stato investito dalla medesima prospettazione critica avanzata dalla con l'unica differenza legata all'elencazione dei lavoratori Pt_1 impiegati nelle commesse [tale elencazione è riportata alle pagine 28 e 29 della comparsa ]. Pt_3 A fronte dei ricorsi proposti dalla e , si sono costituiti in Pt_1 Pt_3 Con giudizio l' , la e l' [quest'ultimo soltanto nel giudizio RG 1239/2020 CP_3 CP_1 e non in quello RG 1230/2020].
11 L' ha ribadito l'irrilevanza dei vizi di nullità dedotti nei confronti dei CP_3 verbali e l'inapplicabilità dell'art. 14 L. 689/1981. Nel merito, ha richiamato i passaggi argomentativi svolti nella comparsa predisposta per il giudizio RG 492/2020. Rispetto alla tematica della responsabilità solidale, ha osservato:
- che secondo la pronuncia di legittimità n. 27382/2019 ex adverso citata l'art. 29 dlgs n. 276/2003 si traduce <in un'obbligazione di garanzia incentrata sulla previsione di un vincolo tra committente e appaltatore, la cui finalità, prosegue la Corte, è quella di indurre il committente a selezionare appaltatori più affidabili, onde non dovere rispondere delle evasioni contributive di questi ultimi. Tanto che la medesima Corte afferma che la responsabilità solidale del committente sussiste anche in caso di subappalto vietato. Senza dire, poi, che la corte di appello la cui sentenza è stata confermata dalla Cassazione con la ridetta Sentenza n. 27382/19 aveva esplicitamente affermato, come si legge nella pronuncia della Cassazione, che la responsabilità solidale del committente ha natura oggettiva. Da ciò deriva, come detto, la totale infondatezza dell'assunto avversario. A ciò va aggiunto, per mera completezza di esposizione e sebbene non via siano contestazioni sul punto, che secondo l'ormai costante giurisprudenza il termine biennale di cui al più volte citato art. 29 non vale per i contributi previdenziali (fra le più recenti, Cass. 22110/19; id. 18004/19)>> [pag. 7 di entrambe le comparse RG 1230/2020 e RG 1239/2020]. CP_3
- che <i dipendenti e i periodi interessati dall'obbligo solidale della ricorrente sono quelli nominativamente indicati negli allegati al verbale ispettivo, contenente anche l'indicazione analitica dei contributi dovuti, mentre l'assunto avversario risulta essere privo di prova>> [pag. 7 comparsa 1230/2020 e RG CP_3 12390/2020]. L'Ente previdenziale ha quindi formulato le seguenti conclusioni: < Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, previa riunione della presente causa a quella iscritta al 492/20 Rg, promossa dalla
[...]
stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con il Controparte_1 presente giudizio, ritenere e dichiarare la sussistenza dell'obbligo contributivo accertato con il verbale unico di accertamento e notificazione del 16-01-2020 (in tutto o, in subordine e senza recesso, in parte), con la conseguente obbligazione solidale di [di nel giudizi RG 1239/2020 n.d.r.] Parte_1 Parte_3 ai sensi dell'art. 29, comma 2, Decr. Leg.vo 276/03. Di conseguenza, rigettare il ricorso avversario e, per l'effetto, mandare assolto l'Istituto dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa>>. La soc. ha riproposto i rilievi difensivi già articolati nel ricorso Rg CP_1 Con 492/2020 mentre l' ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Successivamente, in occasione dell'udienza del 22/06/2022, è stato riunito al giudizio odierno quello portante RG 1059/2020. Si tratta del procedimento instaurato dalla contro la diffida n. 68664 CP_1 adottata dall' ex art. 16 DPR 1124/1965 ed avente ad oggetto i premi sulle CP_7 differenze retributive non dichiarate da dicembre 2014 a luglio 2019. La richiesta di trova fondamento nelle risultanze ispettive delineate in CP_7 seno al verbale n. 2018013717/DDL contestato dalla con il ricorso 492/2020. CP_1 Per tale ragione, il ricorso RG 1059/2020 si sostanzia nella riproduzione di quello che ha dato luogo alla causa RG 492/2020. L' , dal canto suo, ha evidenziato di non aver <mai richiesto alla società CP_7 ricorrente alcun premio>> ma di aver <<…soltanto inviato la diffida ex art. 16 D.P.R. n. 1124/65 a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018013717/DDL del 16.1.2020 emesso dall' Nella menzionata diffida CP_3
12 l'Istituto ha invitato la a produrre idonea denuncia per Controparte_1 regolarizzare le omissioni retributive per i lavoratori indicati nel verbale dell' > [pagine 3 e 4 comparsa ]. CP_3 CP_7 L' ha concluso nei seguenti termini: <in via preliminare, ove ritenuto, CP_7 disporre la riunione del presente procedimento con quello portante in numero 492/2020 di R.G. pendente davanti a codesto Ill.mo Tribunale;
nel merito, respingere il ricorso in opposizione proposto da perché infondato in Controparte_1 fatto e diritto, confermando il provvedimento opposto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in favore dell' o, se richiesto, con integrale compensazione CP_7 delle spese processuali tra le parti costituite>>. A seguito della riunione, alcune tematiche di causa sono state oggetto di approfondimento mediante prova orale [vedi ordinanza del 07/06/2023]. Il procedimento è stato così rinviato per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 13/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Nella sua fisionomia attuale, la controversia odierna disvela una architettura complessa, assunta in virtù della confluenza di quattro distinti ricorsi in un'unica sede processuale. Il perno principale va intravisto nella causa portante Rg 492/2020, originata dall'azione di accertamento negativo promossa dalla soc. nei confronti degli CP_1 esiti dell'indagine amministrativa condotta a suo carico, compendiate nel verbale n. 2018013717/DDL del 16/01/2020. Alla predetta iniziativa giudiziale, si sono agganciante due “costole” rappresentate dai giudizi RG 1230/2020 e RG 1239/2020. Il primo ha origine dalla “impugnazione” interposta dalla soc. nei Pt_1 confronti di due verbali:
➢ il n. 2018013717/S01 che le ha addebitato, ai sensi dell'art. 29 c. 2, la contribuzione non versata dalla soc. sulla quota di retribuzione CP_1 corrisposta a titolo di “indennità di trasferta” nel periodo 01/05/2018- 31/07/2019 in ragione del contratto di appalto n. 5800000586 del 26/04/2018;
➢ il n. 2018013717/S03 che le ha ascritto, sempre quale responsabile solidale ex art. 29 c. 2 dlgs 276/2003, il debito contributivo maturato dalla soc. sulle somme corrisposte a titolo di “indennità di CP_1 trasferta” nel periodo 01/08/2015-31/07/2019 in ragione del contratto di appalto n. 3115000030 del 30/07/2015. Il secondo, invece, trae impulso dall'azione con cui la soc. ha censurato Pt_3 il verbale n. 2018013717/S02 che l'ha ritenuta solidalmente responsabile per i contributi non versati dalla soc. sulla quota di retribuzione corrisposta a titolo CP_1 di “indennità di trasferta” nel periodo 04/11/2015-31/07/2019 in ragione dei contratti di appalto n. 7300003295, n. 7000000394 e n. 7000000394 stipulati, rispettivamente, nelle date del 04/11/2015, 22/12/2016 e 22/09/2017. Accanto a questo troncone, si colloca il segmento contenzioso di cui al giudizio RG 1059/2020 incentrato sulla contestazione da parte della soc. della diffida CP_1
con cui la stessa è stata invitata, ai sensi dell'art. 16 DPR 1124/1965, a CP_7
13 regolarizzare la propria posizione assicurativa rispetto alle omissioni retributive riscontrate dall' . CP_3 Dal punto di vista soggettivo, il quadro sopra tratteggiato si connota per la presenza di una eterogeneità di rapporti processuali (la riunione, come noto, non priva di autonomia le cause riunite); in breve, essi risultano così strutturati: i) nel procedimento RG 492/2020, il contraddittorio abbraccia le posizioni della Con soc. come parte ricorrente, quelle di e dell' come parti convenute;
CP_1 CP_3 ii) nel procedimento RG 1230/2020, le parti costituite corrispondono alla soc. come parte ricorrente, all' e alla come parti convenute (tale Pt_1 CP_3 CP_1 veste si correla alla domanda di manleva azionata in via subordinata e condizionata); Con l' , pur ricompreso tra i destinatari della notifica, è rimasto intimato;
iii) il procedimento RG 1239/2020 ha come litisconsorti, dal lato attivo la soc.
, dal lato passivo gli stessi del giudizio RG 1230/2020 con l'unica differenza Pt_3 Con che l' è costituito in giudizio;
iv) infine, nel procedimento RG 1059/2020 la dialettica processuale è circoscritta alla soc. come ricorrente, all' come convenuto. CP_1 CP_7
3. Rispetto alla platea dei soggetti evocati in giudizio, va focalizzata la Con posizione dell' . Nell'ambito dei procedimenti ove è costituito (si ripete, RG 492/2020 e RG 1239/2020), l' ha invocato il proprio difetto di difetto di legittimazione CP_5 passiva. Con Effettivamente, l' è estraneo alla materia del contendere e la sua vocatio in jus appare errata. Come affermato dalla Suprema Corte, in relazione ad un caso di notificazione, tramite verbale ispettivo, di un illecito amministrativo relativo all'irregolare occupazione di personale dipendente, <<… il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n. 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007).
4. Già le Sezioni Unite di questa Corte, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sezioni Unite n. 16 del 2007; conf. Cass. n. 18320 del 2007).
14
5. Tale regola di giudizio è stata anche ribadita in una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 32886 del 2018), con cui è stata decisa una controversia analoga a quella in esame in cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'azione di accertamento negativo della avverso il Parte_8 verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Questa Corte ha affermato che, rispetto alla menzionata autorità amministrativa, l'unico interesse ad agire può in astratto riguardare la valenza del verbale al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative in esso accertate.
6. Non è pertinente il richiamo… all'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124 del 2004, secondo cui "i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova (...) per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili". Tale norma individua nel verbale di accertamento soltanto una fonte di prova. Sono i fatti attraverso essi dimostrati - e non i verbali in quanto atti - a fondare le pretese della Pubblica Amministrazione esercitate su tale base.
6.1. Pur in presenza di una comune radice degli accertamenti ispettivi, tra le cause inerenti il rapporto contributivo dell da un lato, e le sanzioni CP_3 amministrative, dall'altro, vi è un rapporto di autonomia. Le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro all'applicazione di determinate sanzioni (cfr. Cass. n. 23045 del 2018, che ha negato tra l'una e l'altra azione un rapporto di pregiudizialità/dipendenza, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno e dell'altro rapporto).
[…]
7.2. Il principio per cui tra la potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e gli obblighi derivanti al datore di lavoro in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia è stato anche di recente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 23045 del 2018, che ha qualificato come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto)>> (Cass. ord. 11369/20). Con Dunque, le domande proposte nei confronti dell' e comunque relative ad aspetti sanzionatori ex l. n. 689/1981, sono inammissibili e debbono essere rigettate.
4. Sempre in via preliminare, tanto la soc. quanto le coobbligate solidali CP_1 e hanno eccepito l'illegittimità dell'accertamento ispettivo per Pt_1 Pt_3 violazione dell'art. 14 L. 689/1981. Il citato art. 14, tuttavia, non pare applicabile nella vicenda in esame;
il perimetro applicativo di tale disposizione intercetta la materia sanzionatoria mentre non annovera al suo interno quella contributiva. Giova rammentare che, per quanto concerne la riscossione dei contributi previdenziali, il panorama normativo non include alcuna norma che condizioni la validità della riscossione ad atti prodromici;
si tratta di un aspetto che traccia una netta linea di demarcazione tra le vicende sanzionatorie, per le quali vige e va rispettato il suddetto art. 14 L. 689/1981, e le vicende contributive, per le quali invece non si rintraccia un nesso di presupposizione necessaria tra accertamento e successiva riscossione. Pur in difetto di un accertamento antecedente, l'Ente previdenziale avrebbe comunque la possibilità di procedere con l'iscrizione a ruolo dell'obbligazione contributiva.
15 L'impostazione esegetica sopra ricordata è accolta dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha chiarito che <Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto>> [Cass., ord. 4225/2018 (Rv. 647449 - 01)]. All'ipotesi di radicale carenza può equipararsi quella di un accertamento viziato e illegittimo [cfr. Cass. 6753/2020]. Converge in questa direzione il fatto che la notifica di una cartella di pagamento (o avviso di addebito), intervenuta in pendenza di un procedimento instaurato contro il verbale di accertamento, determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di accertamento negativo del credito [cfr. Cass. 6199/2024 (Rv. 671652
- 01) <La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito - nella specie opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale (cd. p.a.t.) - perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza>>]. Infine, va comunque ricordato che, <nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.>> [Cass. ord. 5851/2024 (Rv. 670240 - 01)]. I superiori dettami interpretativi evidenziano l'irrilevanza dell'eccezione sollevata con riguardo all'art. 14 L. 689/1981.
5. Venendo alle questioni di merito, occorre innanzitutto tratteggiare in modo sintetico le conclusioni raggiunte dagli ispettori all'esito della verifica amministrativa attuata nei confronti della soc. . CP_1 Ciò si rende necessario perché gli esiti ispettivi costituiscono l'architrave degli addebiti contributivi posti a carico della società ispezionata, in via principale e delle società committenti ( e ), in via solidale;
a tali esiti, inoltre, è Pt_1 Pt_3 ancorata la diffida formulata da volta a stimolare la regolarizzazione CP_7 assicurativa da parte della soc. . CP_1 L'atto di riferimento è rappresentato dal verbale n. 2018013717/DDL; i verbali n. 2018013717/S01, n. 2018013717/S03 e n. 2018013717/S02 sono infatti delle mere riproduzioni del primo, predisposti al solo fine di quantificare gli insoluti contributivi di cui le società e sono state chiamate a rispondere ai sensi dell'art. Pt_1 Pt_3 29 c. 2 dlgs 276/2003. Le risultanze della verifica amministrativa sono così sintetizzabili:
16 I. indebito utilizzo della “trasferta”: ad avviso degli ispettori, la soc.
avrebbe fatto ricorso a tale istituto in modo sistematico e CP_1 continuativo sicché le somme riconosciute in busta paga con tale causale costituirebbero una “mera maggiorazione retributiva”. L'attività asseritamente svolta “in trasferta”, in realtà, non sarebbe occasionale ma assistita dai caratteri della abitualità e prevalenza tenuto conto che <la società non ha un'officina situata all'interno del territorio di Gela, e, conseguentemente, nessuna attività lavorativa può essere ipotizzata presso tale territorio;
2) La società stipula i contratti di appalto, ed in relazione alla commessa ricevuta assume i dipendenti necessari, direttamente all'uopo; 3) I lavoratori vengono direttamente assegnati presso la sede individuata nel contratto di appalto>>; II. indebito utilizzo dei rimborsi chilometrici: la corresponsione di tali rimborsi sarebbe avvenuta sulla scorta di documentazione (la “nota spese”) priva dell'indicazione del “costo del casello autostradale” e del
“costo del carburante”, elementi necessari per comprovare l'effettività e le modalità dello spostamento;
III. erroneo inquadramento della dipendente : la posizione Parte_5 contrattuale della lavoratrice, in virtù delle mansioni disimpegnate di
“Direttore Generale”, avrebbe dovuto sussunta nella categoria
“quadro” del CCNL Meccanica Industria.
6. È possibile ora procedere all'esame del rilievo sub I) concernente - come detto - la tematica della “trasferta”. Tra le voci retributive che godono di una esenzione contributiva (totale o parziale, a seconda della fattispecie) vi è la “trasferta”. In linea generale, la trasferta si configura allorché il lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività in un luogo diverso da quello abituale, così da subire l'onere di spese ulteriori (per pasti, pernottamento, mezzi di trasporto e altro). A seconda delle modalità di estrinsecazione, è possibile isolare due diverse figure di trasferta, occasionale o abituale, a cui corrispondono due diversi regimi contributivi. Nella variante “occasionale”, la trasferta è caratterizzata dallo svolgimento temporaneo delle mansioni in un luogo diverso da quello abituale, a seguito di un ordine del datore di lavoro, essendo irrilevante in proposito che sia acquisito il consenso del datore di lavoro. In questa situazione, è previsto l'assoggettamento a contribuzione solo delle somme che superano un dato limite prefissato, ma variabile, a seconda che il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa sia all'interno del territorio comunale o all'esterno ovvero all'estero [art. 51 c. 5 dpr 917/1986]. Nella variante “abituale”, l'elemento qualificante è dato dalla sistematica esecuzione della prestazione lavorativa in luoghi sempre diversi, dimodoché siffatta modalità di svolgimento della prestazione diviene un aspetto intimamente collegato alla causa tipica del contratto, a cui accede l'erogazione, in aggiunta alla normale retribuzione, di una indennità o maggiorazione [art. 51 c. 6 dpr 917/1986]. Appare opportuno riportare, per la parte che qui interessa, il testo dell'art. 51, commi 5 e 6, dpr n. 916/1987:
<
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (...).
17
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, (...) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare (...)>>. In materia, è poi intervenuto l'art. 7-quinquies d.l. 193/2016 (conv. in l. 225/2016) il quale, nel dettare disposizioni di “Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti”, ha disposto che:
<
1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è volta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51>>. La norma, che contiene un'interpretazione autentica del concetto di trasferta, stabilisce le specifiche condizioni in presenza delle quali è possibile distinguere, ai fini fiscali e previdenziali, il regime a cui sono sottoposti i "trasfertisti abituali" da quello a cui sono sottoposti i "trasfertisti occasionali". Sul punto, le SS.UU., con la sentenza n. 27093/2017, hanno puntualizzato i seguenti principi di diritto:
<<…"la predetta disposizione, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica, è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un SInificato compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito"; b) "in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico - sistematica e teleologica, l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità"
- presente sia nell'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467 sia nel vigente art. 51, comma 6, del t.u.i.r. (così come nel comma 6 dell'art. 48 del t.u.i.r., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) - deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale)
18 meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni>>. Alla luce dei suddetti criteri, pertanto, soltanto in caso di contestuale presenza delle tre condizioni richiamate dall'art. 7-quinquies d.l. n. 193/2016, applicabile anche ai giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa, il lavoratore, inquadrabile nella categoria del "trasfertista", deve essere assoggettato al regime fiscale previsto dal c. 6° dell'art. 51 dpr 917/1986, ossia alla tassazione del 50% per cento delle somme riconosciute a titolo di trasferta;
qualora, invece, anche una sola di tali condizioni sia carente, deve trovare applicazione il regime contributivo previsto per le indennità di trasferta dal c. 5° del medesimo art. 51, e cioè la tassazione soltanto delle somme che superano il valore di € 46,48 al giorno, per le trasferte (fuori dal territorio comunale) in ambito nazionale, e di € 77,47, in caso di trasferte all'estero.
6.1. Sotto il profilo qualificatorio, la fattispecie in esame non pare di facile lettura;
gli aspetti sotto puntualizzati, in ogni caso, lasciano propendere per la riconducibilità nel perimetro dell'art. 51 c. 5 dpr 917/1986. Ora, è indubbio che i dipendenti operativi della soc. (ossia gli operai CP_1 adibiti al settore metalmeccanico) fossero impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa caratterizzata da continua mobilità. È proprio la soc. che, nell'atto introduttivo, sottolinea come: CP_1
- gli operai fossero assunti con sede di lavoro presso le varie unità secondarie attivate negli ambiti territoriali a cui facevano riferimento le commesse aggiudicate (ad es. NO, Vicenza, Mazzara del Vallo, Messina);
- tali operai dovessero spostarsi quotidianamente presso i molteplici fronti di lavoro, corrispondenti ai cantieri dislocati nei diversi comuni in cui avrebbero dovuto essere eseguite le lavorazioni appaltate. Da questa angolatura, quindi, l'elemento c.d. sostanziale del “trasfertismo” sembra rintracciabile. Ciò che difetta, tuttavia, è l'elemento c.d. retributivo ossia <la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta>>. Non vi sono, infatti, evidenze che comprovino la sussistenza di pagamenti in misura fissa e di importo non variabile. Per porre ricavare il dato in questione, il compendio documentale avrebbe dovuto restituire elementi funzionali ad indagare sia il concreto andamento dei pagamenti attuati o pattuiti dalle parti sia gli obblighi imposti dal CCNL [cfr. Cass. 21410/2019]. In assenza di tali elementi, non è possibile addivenire ad un riscontro positivo di uno degli indici di ricorrenza del “trasfertismo” che postula – si ripete - una attribuzione patrimoniale di ammontare costante. Non sarebbe sufficiente la sola continuatività. Come puntualizzato dalle già citate Sezioni Unite n. 27093/2017, l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile. La fattispecie in esame, dunque, va sussunta nell'alveo della previsione di cui al comma 5° dell'art. 51 dpr 916/1987.
19
6.2. A questo punto va ricordato che, nel giudizio di accertamento negativo, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice. Spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità ai destinatari della contestazione, mentre compete all'attore, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi. Valgono, tuttavia, i principi, affermati nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, quando si tratti di sgravi e agevolazioni contributive e di fiscalizzazione degli oneri sociali, colui che assume di averne diritto ha l'onere di provarne i fatti costitutivi (v. Cass. n. 5137/2006, n. 16351/2007, ord. n. 1157/2018).
<Ed infatti, non essendovi dubbio che il pagamento dei contributi sia obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento, giusta il principio, enunciato da ultimo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto… non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Fa carico, quindi, al datore di lavoro che contesti la pretesa dell CP_3 deducendo di aver diritto a una riduzione contributiva per sgravi o fiscalizzazione degli oneri sociali, dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge per poter fruire del beneficio, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata>> (Cass. n. 5137/2006). Con Onde l' (o altro soggetto che svolga funzioni previdenziali, o l' che CP_3 proceda, a sensi di legge, a contestazioni in relazione ad illeciti connessi all'inadempimento nei confronti di o di altro soggetto) <… deve provare che CP_3 il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma” (Cass. n. 461/2011).
<<la presunzione generale di assoggettamento a contribuzione quanto < i>
percepito a titolo di retribuzione di cui all'art. 12, comma 1, della l. n. 153 del 1969, può essere vinta solo dalla dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, che l'erogazione appartenga ad una delle categorie che, in base al comma 2 dello stesso articolo, sono espressamente escluse>> (Cass. n. 23051/2017). I superiori principi vanno calati nella vicenda de qua.
6.3. Vagliando innanzitutto il versante dei c.d. dipendenti operativi (cioè, gli operai), è pacifico e non contestato che la soc. : CP_1
- non è dotata di una officina in territorio gelese, dove è situata soltanto la sua sede legale ed amministrativa;
20 - dopo aver ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto, effettua l'assunzione delle maestranze necessarie per eseguire il contratto;
- destina i dipendenti direttamente presso la sede locale aperta nel luogo dove realizzare le opere appaltate [si tratta di circostanze ammesse, vedi pag. 18 del ricorso]. Al fine di supportare la tesi della genuinità di quanto erogato a titolo di
“trasferta, costei ha fatto leva sulla seguente prospettazione:
- <nei contratti di lavoro dei dipendenti … (confr. copie contratti – all.3) viene indicata la sede di lavoro coincidente con una delle varie unità operative … dislocate in tutto il territorio nazionale ed in relazione ai cantieri ed alle commesse da eseguire>> [pag. 11 ricorso];
- <<…Da tali sedi secondarie i predetti hanno svolto e svolgono tutt'ora l'attività giornaliera spesso in trasferta e ciò in luoghi e comuni differenti rispetto alla sede operativa cui sono stati assegnati>> [pag. 18 ricorso]1. La tesi patrocinata non persuade. La dinamica illustrata dalla soc. si muove lungo due assi principali: CP_1
- gli operai erano assunti con sede di lavoro presso le varie unità secondarie attivate negli ambiti territoriali a cui facevano riferimento le commesse aggiudicate (ad es. NO, Vicenza, Mazzara del Vallo, Messina);
- gli operai dovevano spostarsi quotidianamente (talvolta anche giornalmente) presso i molteplici fronti di lavoro, corrispondenti ai cantieri dislocati nei diversi comuni in cui avrebbero dovuto essere eseguite le lavorazioni appaltate. Così ricostruita, il dato che viene in risalto è lo svolgimento di un'attività lavorativa in continua mobilità. 1 Per far comprendere l'articolazione lavorativa, la soc. ha richiamato quanto verificatosi per CP_1 le commesse conseguite nel periodo oggetto di causa;
➢ commessa (contratti 311400026- 311400030 – Controparte_9 580000586): l'art. 3 di tali contratti ha previsto che i lavori appaltati dovessero svolgersi in
“61 comuni” della regione;
trattandosi di un'area molto estesa, i lavoratori erano costretti a spostarsi da un comune all'altro anche nella stessa giornata <a seconda della tipologia di lavori e degli OdA (ordini di lavori) emessi dalla committente>>; invero, <ogni giorno la committente provvede[va n.d.r.] ad inviare una serie di OdA alla Pt_1 Controparte_1 con l'indicazione degli interventi da effettuare (confr OdA allegati a campione per anno e mese di attività dal 2014 al 2019- all. 6,7,8,9,10,11)>>. [pag. 12 ricorso]; per eseguire tali interventi, <le squadre ven[ivano n.d.r.] organizzate dal Capo cantiere in modo tale che, una volta terminato un primo lavoro, si passi all'altro così da chiudere, prima possibile, tutte le richieste della committente>> [pag. 13 ricorso]; <lo svolgimento di attività lavorativa in trasferta da parte dei dipendenti della ricorrente, trova conferma nei piani operativi di sicurezza (POS), predisposti per ciascun intervento, con l'indicazione del luogo di svolgimento e dei lavoratori impiegati (all. 14)>> [pag. 14 ricorso];
➢ commessa (contratto n. 7000000279 - all. 16): <anche con Controparte_10 riferimento a tale contratto … i dipendenti impiegati (ed indicati nei PdL) hanno svolto attività in trasferta, dovendosi spostare giornalmente dalla sede operativa della ricorrente (C.da Bucari 91026 Mazara del Vallo) ai cantieri dislocati lungo la linea di costruzione del metanodotto>> [pag. 15 ricorso];
➢ commessa (contratto n. 7300003295 - all. Controparte_11 18): <Come risulta … dai Permessi di Lavoro (PdL -all 19), ogni giorno vengono previsti più fronti di lavoro col personale che si sposta da un posto ad un altro per eseguire le lavorazioni stabilite durante la specifica giornata lavorativa>> [analogo discorso viene scandito per le seguenti commesse: (contratto Controparte_12 n. 7000000394 - all. 20; commessa (contratto n. 7000000445 – vedi pagg. Parte_6 16 e 17 ricorso];
21 Contrariamente a quanto sostenuto in ordine all'irrilevanza del requisito della
“occasionalità”, la situazione fotografata non pare possedere i caratteri della
“trasferta”, la quale implica necessariamente la dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla sede di lavoro in modo temporaneo e sporadico. Nel caso di specie, invece, si è di fronte a spostamenti continui, sistematici, previamente pianificati sulla base dei cd “ordini di lavori (OdA)” inviati dal committente. Lo testimoniano gli stessi capitolati testimoniali costruiti facendo riferimento proprio allo spostamento giornaliero <della forza lavoro da un comune all'altro o, addirittura, in più comuni sempre nell'arco della stessa giornata>> [vedi capitolato sub 2) pag. 33 ricorso soc. ; dello stesso tenore, capitolato sub 5): <Vero o no CP_1 che, in dette occasioni e normalmente per i contratti di manutenzione, le squadre dei dipendenti vengono organizzate dal Capo cantiere in modo tale che, una volta terminato un primo lavoro, si passi all'altro così da chiudere, prima possibile, tutte le richieste della committente?>> e capitolato sub 8): <Vero o no che, per ciascuna settimana lavorativa i capi cantieri della Società ricorrente predispongono i programmi di lavoro, in cui sono indicati il luogo e la tipologia dell'intervento ed i nominativi dei dipendenti da impiegare>>, sempre a pagina 33 e 34 del ricorso soc.
]. CP_1
Per aversi “trasferta”, lo spostamento avrebbe dovuto essere determinato da una eSIenza occasionale e non persistente, volto a dare attuazione ad una decisione contingente del datore di lavoro. Dalla ricostruzione offerta dalla soc. , per contro, la trasferta è stata CP_1 ininterrotta e senza soluzione di continuità, elevandosi dunque a modalità strutturale della prestazione lavorativa degli operai. Non solo. Nel riassumere i tratti definitori dell'istituto, si è puntualizzato che la trasferta si sostanzia un allontanamento temporaneo del lavoratore dalla consueta sede di lavoro. L'integrazione della fattispecie eSIe, anzitutto, l'identificazione di un luogo fisico in cui i lavoratori siano chiamati ad esplicare le mansioni lavorative in via ordinaria. Ad avviso della soc. , le sedi secondarie presso cui erano assegnati i CP_1 propri dipendenti operativi sarebbero state “sedi operative”. In realtà, la qualificazione proposta non convince. Dall'impostazione attorea emerge come le sedi indicate nei contratti di assunzione non fossero deputate a raccogliere le prestazioni di lavoro ma rappresentassero unicamente l'unità aziendale da cui indirizzare le squadre di lavoro presso i vari cantieri distribuiti in zone differenti. Confortano tale assunto:
- le allegazioni sviluppate in ricorso, ove si sottolinea come <la tipologia di attività svolta dalla impone lo spostamento e quindi la trasferta dei Controparte_1 lavoratori assunti dalle varie sedi locali ai luoghi, a volte distanti anche diverse decine di km, ove occorre prestare l'attività lavorativa>> [pag. 17 ricorso];
- gli “ordini di lavori OdA” prodotti sub docc. 6), 7), 8), 9), 19, 11), 12), 13), il piano operativo di sicurezza sub doc. 14), i “programmi lavori” sub doc. 15) che evidenziano inequivocabilmente la necessità, per i dipendenti, di spostarsi costantemente tra i diversi siti (anche in una stessa giornata). Come certificato anche dalla visura camerale, l'attività della si traduce CP_1 nella realizzazione di scavi e nella posa in opera di gasdotti ed impianti urbani di
22 metanizzazione (oltre a lavori di natura manutentiva) che comporta lo spostamento di operai e tecnici in cantieri di lavoro sempre diversi, presso le sedi dei vari committenti. Le sedi “secondarie”, invece, fungono da mero punto di riferimento aziendale ma non sono suscettibili di essere qualificate e considerate alla stregua di stabilimenti di produzione. In casi come quello di specie, la Suprema Corte ha precisato come la “trasferta” non spetti a chi esplica la propria attività in varie sedi di cantere, con ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede;
in tali casi la trasferta diviene una modalità di lavoro immanente, un aspetto strutturale della prestazione, tale da colorare la causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese bensì si pone come elemento organico della retribuzione, assumendone la relativa natura (in questo senso Cass. 8468/2005).
6.4. Passando a trattare il versante dei dipendenti c.d. amministrativi (nelle persone di , , e Persona_14 Persona_15 Persona_6
) anche in questo caso l'attività ispettiva ha disconosciuto la Parte_5 correttezza delle scritturazioni sul LUL a titolo di “trasferta”. Nell'ottica di contrastare l'accertamento amministrativo, la soc. ha CP_1 allegato: A. che la SI.ra si reca diverse volte al mese sia a Persona_14 Ragusa che a Palermo (presso le filiali Intesa e Controparte_67 BNL di Palermo) per incombenze legate ai rapporti intrattenuti con tali istituti bancari <(ad esempio per ritiro e/o consegna titoli, rilascio carnet assegni, rilascio fidi e/o anticipazioni su fatture, ecc….)>> [pag. 19 ricorso]; la stessa, inoltre, è solita spostarsi presso i vari cantieri per controllare e rendicontare i lavori ivi compiuti;
B. che il SI. in qualità di responsabile degli Persona_6 acquisti, svolge attività in trasferta presso le sedi dei fornitori al fine di
<concordare gli acquisti di attrezzature e/o merci>> [pag. 20 ricorso]; in qualità di responsabile del personale, è tenuto a recarsi presso lo studio del consulente del lavoro dott. per il disbrigo delle Per_7 pratiche lavoristiche;
C. che la SI.ra in quanto preposta <al Parte_9 coordinamento e collegamento tra professionisti esterni>> in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, provvede a spostarsi tra i vari cantieri per <la consegna e l'esplicazione della documentazione di sicurezza>>, in modo da garantire l'effettivo recepimento delle direttive aziendali [pag. 21 ricorso]. Il compendio allegatorio delineato dalla difesa della soc. è stato oggetto CP_1 di un approfondimento istruttorio espletato mediante l'assunzione di prova orale (ud. 07/06/2023). L'apporto cognitivo ottenuto dalle testimonianze è del seguente tenore: i) per quanto concerne la posizione della SI.ra Persona_14
➢ il teste ha rammentato che <la faceva delle Parte_7 Per_5 trasferte per la mansione che svolgeva>> ma di non sapere riferire <per quali incarichi…con quale frequenza>>; ha ricordato soltanto che <gli spostamenti erano legati ai rapporti con le banche e i consulenti>> e che <la SI.ra Per_5 nell'ambito delle sue mansioni, svolgesse anche attività di
23 controllo e rendicontazione dei cantieri>>; in relazione a quest'ultima attività, ha evidenziato che <ogni tanto, si recava presso i cantieri>> ma di non poter specificare <l'attività che ivi svolgesse, che tipo di rendicontazione operasse>>;
➢ il teste , marito della SI.ra ha riferito che <La Per_6 Per_5
IG.ra si occupa sia della contabilità interna che di Per_5 quella esterna relativa alla gestione finanziaria dei cantieri (prima nota di cassa e, in genere, qualsiasi attività finanziaria che si deve fare)>>; ha confermato che la stessa <intrattiene anche rapporti con le banche legati alle pratiche bancarie da curare per la società>>, ricordando che <la sua sede di lavoro era a Gela ma per svolgere tali attività posso dire che andava in trasferta, per esempio si recava presso l'Intesa di Ragusa, la BNL di Palermo>> e che <andava una decina di volte al mese in trasferta>>; ha dichiarato che <la SI.ra svolgeva Per_5 anche attività di controllo e rendicontazione amministrativa legata alla contabilità esterna di cui ho parlato>> e che
<Anche per queste attività andava in trasferta anche in Nord Italia presso l'unità di NO>>;
➢ la teste infine, ha confermato di occuparsi <sia di Per_5 attività amministrativo- contabile che della gestione finanziaria>> e di recarsi <a Palermo, a Ragusa per curare tutto ciò che ruotava attorno ai rapporti bancari, come emissione titoli, anticipi fatture>>, tutte attività per le quali aveva delega espressa;
ha confermato inoltre di svolgere
<anche attività di rendicontazione dei cantieri>> e di dover andare <presso questi per richiedere le fatture e rendicontare le carte ricaricabili che erano in uso ai capo cantieri, …carte che venivano utilizzate per attività lavorative come piccoli acquisti>>, compresi i <cantieri del Nord Italia come quello di NO>>; sul punto, ha precisato di andarci, nell'arco di un mese, <15-20 volte>>. ii) per quanto concerne la posizione del SI. Persona_6
➢ il teste ha dichiarato che il SI. era Parte_7 Per_6
<responsabile del personale e degli acquisti>>; ha confermato che <il SI. si recava in trasferta vista la Per_6 funzione di responsabile che ricopriva>>, ricordando che costui <andava presso i fornitori per concordare gli approvvigionamenti>>, senza conoscere che cosa trattasse in questa attività in trasferta>>; ha ammesso che <il Dott.
curava gli acquisti anche per l'area del Nord Italia, e Per_6 per questa ragione era necessario che andasse in in CP_9 relazione al cantiere di NO>>, ma di non conoscere con quale cadenza;
ha da ultimo rammento che il SI. Per_6 curava <i rapporti con il Dott. cioè il consulente Per_7 del lavoro dell'azienda sia all'epoca per cui è causa sia tutt'oggi>> ma di non ricordare <dove avesse lo studio di preciso>>;
➢ il teste ha dichiarato che il SI. rappresentava Per_5 Per_6
<l'Ufficio acquisti della Società>> e si occupava dei fornitori
24 e dei rapporti di lavoro, curando l'acquisto dei materiali dei cantieri;
ha ammesso <che per adempiere a tali compiti, si recava anche in trasferta, presso le unità di NO, di EN, per concordare gli approvvigionamenti necessari ai cantieri>> e che ci andava spesso;
oltre a ciò, <Si interfacciava anche con il consulente del Lavoro, il Dott. che aveva studio a Ragusa, in cui ci andava Per_7 fisicamente e con una certa frequenza>>;
➢ il teste ha confermato di essere <responsabile del Per_6 personale e degli acquisti>>, di svolgere <questa attività fin dal 2014>> e di recarsi <in trasferta in particolare per quanto riguarda i rapporti con i fornitori>> poiché <è necessario andare presso le loro sedi (ricordo Terranova in Sicilia o la sede della a NO) per poter CP_68 instaurare un rapporto più stretto al fine di ottenere le migliori condizioni per gli acquisti di attrezzature e mezzi come escavatori>>; ha aggiunto di recarsi <anche nei cantieri del Nord Italia, circa una dozzina di volte al mese>>; a tal proposito ha chiarito che <Inizialmente avevamo un cantiere a Torino>> ma di essere <andato anche nei cantieri di NO, Messina, Vicenza, Mazzara del Vallo>> per curare
<anche i rapporti con il Consulente del Lavoro della Società, fino al 2016 era poi siamo passati con un consulente Pt_10 di Gela e alla fine l'incarico è stato dato al Dott. Per_7 di Ragusa>>; in riferimento a quest'ultimo, ha ricordato <di essere andato presso il suo studio a Ragusa anche per fare attività di formazione relativa, per esempio, ad aspetti legati all'elaborazione delle buste paga o al corretto svolgimento dei procedimenti disciplinari>>; iii) per quanto concerne la posizione della SI.ra : Parte_9
➢ il teste ha riferito che la SI.ra era Per_5 Parte_7
<responsabile dei settori Qualità, Sicurezza ed Ambiente>> e in tale veste <interloquiva con i professionisti esterni incaricati dalla Società>>, andando <nei cantieri a coordinare gli aspetti della Qualità, Sicurezza ed Ambiente per fare in modo che fosse data corretta attuazione alla normativa in materia>>; ha puntualizzato di non ricordare se <la abbia fatto o meno corsi di formazione>>; Parte_7
➢ il teste ha riferito che la SI.ra dipendente Per_6 Parte_7 dal 2014, si occupava dell'Area Ambiente, Qualità e Sicurezza
<che per la società è un settore particolarmente SInificativo in quanto si occupa di costruzione e manutenzione di metanodotti>>; ha chiarito <che la SI.ra era Parte_7 adibita al coordinamento con i professionisti esterni, in particolare era colei che si accertava che i dipendenti usassero i DPI, seguissero le procedure previste in materia di sicurezza anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti>>, sottolineando che <per lo svolgimento di tali attività si recava nei cantieri e negli studi dei professionisti esterni come il Dott. con studio a Messina, e l'Ingegnere Tes_1
25 con studio a Gela… mediamente una settimana al Per_8 mese>>; la stessa inoltre <era colei che curava che le direttive aziendali fossero messe in atto nei vari cantieri, anche per esempio in ordine alla scadenza delle date di revisione delle attrezzature>>; non ha saputo riferire sull'eventuale svolgimento di corsi di formazione;
➢ il teste ha confermato di essere <responsabile dei Parte_7 sistemi di gestione integrata>>, di occuparsi <anche del coordinamento tra professionisti>>, che in ragione di tale attività era necessario recarsi in trasferta <presso i cantieri al fine di far conoscere le procedure ai dipendenti>>; al riguardo ha ricordato di essere andata presso i cantieri di NO, Messina, ; ha ricordato anche di essere andata presso Pt_6 lo studio dell'ing. a Messina <per definire il contenuto Tes_1 delle certificazioni relative ai settori Sicurezza, Qualità ed Ambiente in modo tale da poter poi informare i dipendenti del cantiere sulle procedure aziendali da attuare in relazione alle suddette certificazioni>>; tra i professioni esterni, ha menzionato pure <l'Ingegnere il cui Persona_8 studio si trovava a Gela>>; ha riferito di <aver fatto alcuni corsi di formazione…, come quello relativo all'Accordo Stato- Regioni>>, senza rammentare se <se tra i corsi di formazione vi fosse qualcuno relativo alla sicurezza, anche perché l'attuazione concreta degli obblighi sulla sicurezza era rimessa ai vari responsabili di cantiere>>; ha messo in luce di occuparsi soltanto delle certificazioni;
iv) per quanto concerne la posizione della SI.ra : Parte_5
➢ il teste ha ricordato che la SI.ra <aveva una Parte_7 CP_2 mansione importante perché seguiva le direttive del Datore di lavoro>>; sul punto ha fatto cenno al ruolo di <project manager>>; ha dichiarato che <Per svolgere tali mansioni si recava in trasferta anche in Nord Italia e ricordo che utilizzava la sua autovettura, mi sembra una Mercedes grigia>>;
➢ il teste ha riferito che la SI.ra era il project Per_5 CP_2 manager>> e che <Per svolgere tali attività la dott.ssa CP_2 si recava in trasferta, posso dire che operativamente la sua attività era svolta in cantiere, si recava anche nel Nord Italia presso l'Unità di NO, mi ricordo che utilizzava anche la propria autovettura>>; ha precisato che <andava in trasferta quasi tutto il mese, molto più di me>>;
➢ il teste ha rappresentato che <Per recarsi in trasferta Per_6 nei cantieri la dott.ssa usava anche la propria CP_2 autovettura, questa attività in trasferta era svolta molto frequentemente posso dire quasi tutti i mesi almeno tre settimane al mese>>. Le emergenze testimoniali, per quanto convergenti con gli assunti articolati in ricorso, non appaiono sufficienti per corroborare la tesi della genuinità della
“trasferta”.
26 Per poter dimostrare ciò, sarebbero dovuti risultare elementi gravi, precisi e concordati del reale ed effettivo svolgimento delle trasferte denunciate, tramite prova specifica, concernente:
▪ le giornate e le ore effettuate in trasferta;
▪ i periodi in cui si collocano le trasferte;
▪ le modalità e la frequenza puntuale degli spostamenti;
▪ l'indicazione delle spese sostenute;
▪ la precisa indicazione delle destinazioni raggiunte:
▪ l'assolvimento del debito contributivo in relazione alle somme sopra soglia. La portata delle dichiarazioni testimoniali non restituisce riscontri sufficienti in relazione alla platea degli aspetti sopra focalizzati;
le stesse risultano particolarmente lacunose sul piano della collocazione temporale delle trasferte e della loro articolazione. Alla luce delle coordinate esegetiche ora sviluppate, la pretesa contributiva calibrata sulle somme erogate a titolo di “trasferta” non può ritenersi scalfita dai rilievi della soc. . CP_1
7. Va condotto un discorso diverso, invece, rispetto alla tematica dei rimborsi chilometrici. Secondo gli ispettori , la corresponsione di tali rimborsi sarebbe avvenuta sulla scorta di documentazione (la “nota spese”) priva dell'indicazione del “costo del casello autostradale” e del “costo del carburante”, elementi necessari per comprovare l'effettività e le modalità dello spostamento. La tesi ispettiva non persuade. Non convincono neppure le considerazioni espresse dall' in seno alla CP_3 comparsa di costituzione;
l'Ente ritiene che le schede prodotte dalla sub doc. CP_1 25) siano sprovviste di portata probatoria in quanto non munite di data certa e prive di elementi in grado di attestarne la corrispondenza con le registrazioni sul LUL. Giova rammentare che ai sensi dell'art. 51 dlgs 917/1986, <in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero>>. I rimborsi chilometrici versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasione delle trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati. La Suprema Corte ha affrontato funditus la questione in esame nell'ambito della pronuncia n. 2419/2012 di cui si riportano i seguenti frammenti motivazionali:
<11. Innanzitutto la L. n. 153 del 1969, art. 12, che, sostituendo il D.L. 1 agosto 1945, n. 692, artt. 1 e 2, recepiti negli artt. 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. n. 797 del 1955, e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124 del 1964), definisce, al comma 2, la retribuzione imponibile ("Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro") ed elenca, nel comma successivo, le somme escluse dalla
27 retribuzione imponibile, nel cui novero pone le somme corrisposte al lavoratore ad alcuni titoli, fra i quali "i rimborsi a pie di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro" (L. n. 153 cit., art. 12, comma 3, n.2).
12. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile, per espressa disposizione recata dal citato art. 12, penultimo capoverso, ha carattere tassativo, onde non possono darsi altre situazioni di esonero contributivo, in via interpretativa, estensiva o analogica.
13. Il rapporto di regola ad eccezione delle due previsioni introdotte dal citato art. 12 (la retribuzione imponibile, definita come ogni emolumento erogato in dipendenza del rapporto di lavoro e le tassative eccezioni escluse dall'imponibile) è stato confermato anche dai successivi interventi normativi di interpretazione autentica delle norme in esame, in relazione a specifici settori, ad esempio, in materia di contribuzione versata al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;
indennità di trasferta estero;
somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori;
fondi previdenziali integrativi;
diaria o indennità di trasferta dei c.d. trasfertisti;
indennità di mensa (v., rispettivamente, L. n. 155 del 1985, art. 1; L. n. 786 del 1986, art. 1; L. n. 398 del 1987, art. 5; L. n. 291 del 1988, art. 4, comma 2 bis;
L. n. 166 del 1991, artt. 9 bis e 9 ter;
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 17; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 24).
14. Tutti gli interventi normativi successivi hanno, pertanto, escluso dall'imponibile contributivo determinati emolumenti, pur erogati dal datore di lavoro ai lavoratori, destinati a realizzare funzioni diverse da quelle tipicamente retributive.
15. Nè il delineato quadro normativo è stato apprezzabilmente mutato con il D.Lgs. n. 314 del 1997, che, in esecuzione della potestà legislativa conferita al governo dalla Legge di Delegazione n. 662 del 1996, art. 3, comma 19, recante "delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", ha per l'appunto armonizzato l'imposizione contributiva dei redditi da lavoro dipendente alle disposizioni in tema di imposte sui redditi, rendendo omogenea, nei diversi ambiti impositivi, la definizione di reddito di lavoro dipendente.
16. Così risulta, pertanto, la definizione dei predetti redditi, a norma del D.Lgs. n. 314 cit., art. 6, che richiama, espressamente, l'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi: "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri...".
17. Anche per il calcolo dei contributi, il D.Lgs. n. 314 cit., art. 6, comma 2, rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, articolo contestualmente modificato, dal citato D.Lgs. n. 314, art. 3, comma 1, con disposizione che recita: "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". CP_6
18. La citata disposizione del , nella prima versione, definiva reddito di lavoro dipendente "tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali".
28 19. Il D.Lgs. n. 314 cit., art. 3, comma 1, ha altresì contestualmente modificato l'art. 48, comma 5, del TUIR, con disposizione del seguente tenore: "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la | parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito".
20. Dal delineato quadro normativo emerge che il legislatore, nell'evoluzione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi, ha prescritto, affinchè l'eccezione alla regola non assurgesse a mero espediente elusivo, che si trattasse di rimborsi spese documentati "a pie di lista", a norma dell'originaria formulazione dell'art. 12 voluta dal legislatore del 1992, e "documentate, relativamente al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto", a norma delle modifiche introdotte dal legislatore del 1997.
21. Dal dettato normativo testualmente richiamato, in un arco temporale di interventi legislativi piuttosto lunghi, non si evince in alcun modo la voluntas legis di corredare la documentazione sottesa ai predetti rimborsi chilometrici, al fine dell'esclusione dall'imponibile contributivo, di peculiari contenuti analitici e specifici che ridondino, a fortiori, sull'onere probatorio del datore di lavoro che detta esclusione invochi, correlando il vaglio della pretesa, in via amministrativa, prima, e giudiziale in seguito, all'allegazione della sola documentazione qualificata, perchè analitica e specifica.
22. Diversamente da quanto statuito dalla Corte territoriale, nel sistema normativo dianzi delineato, l'assolvimento dell'onere probatorio del datore di lavoro in ordine all'effettiva natura delle erogazioni (nella specie assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI) non può correlarsi alla documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi>> [i medesimi principi sono stati ripresi successivamente da Cass. 16579/2018 così massimata: <Ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro è assolto con la prova documentale delle spese sostenute per tali voci, con valutazione rimessa al giudice di merito>> (Rv. 649395 - 02)]. Quindi, l'esclusione dalla base imponibile dell'indennità erogata a titolo di rimborsi chilometrici, può avvenire solo a condizione che il datore di lavoro provi documentalmente l'importo erogato per detta voce.
29 La prova deve essere analitica, dovendo essere data per ciascun mese di riferimento, per i chilometri percorsi in detta unità di tempo, per il tipo di automezzo adoperato e per il rimborso corrisposto per ciascun chilometro in base alla tariffa Aci. Non occorre tuttavia produrre documentazione riguardante la scheda mensile di ciascun dipendente, la capillare indicazione dei viaggi compiuti, delle località di partenza e di destinazione, di coloro nei cui confronti sono state eseguite le prestazioni nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi. Nella vicenda odierna, l'onere probatorio può ritenersi soddisfatto. Innanzitutto, la soc. ha depositato le “schede rimborsi chilometrici” sub CP_1 doc. 25) per ciascun mese delle annualità oggetto del periodo ispezionato;
Visionando il loro contenuto, è possibile riscontrare tutti i dati richiesti;
infatti, esse riportano:
o la distanza chilometrica complessivamente percorsa nel mese, accompagnata anche dal riepilogo giornaliero dei chilometri effettuati dal dipendente;
o la località di destinazione in rapporto a ciascuna giornata di viaggio;
o l'oggetto della missione;
o la tipologia di vettura utilizzata e la targa;
o l'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico, ossia il valore “RIMBORSO EURO/KM”;
o la data di rilascio della lettera di autorizzazione;
o la sottoscrizione del lavoratore richiedente il rimborso;
o l'importo totale del rimborso. A fronte di documentazione suscettibile di comprovare le spese di viaggio secondo i requisiti prescritti dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta degli ispettori appare censurabile: le somme corrisposte a titolo di rimborsi chilometrici non avrebbero potuto essere trattate come imponibile contributivo, sicché l'addebito della contribuzione si rivela errato. In parte qua il ricorso è meritevole di accoglimento e pertanto va esclusa la debenza della contribuzione addebitata con il verbale n. 2018013717/DDL in relazione alle somme erogate dalla soc. a titolo di “rimborsi chilometrici” nel CP_1 periodo oggetto di accertamento.
8. L'ultimo rilievo da scrutinare investe la dipendente . Parte_5 Al termine della verifica amministrativa, gli ispettori hanno formulato due contestazioni al riguardo:
- con la prima è stato rimproverato alla soc. di aver sotto-inquadrato la CP_1 suddetta lavoratrice, formalmente assunta come impiegata di V livello del CCNL Metalmeccanica Industria ma, in realtà, espletante mansioni di “Direttore Generale” sussumibili nel livello “Quadro”;
- con la seconda sono stati disconosciuti i rimborsi chilometrici alla stessa erogati per assenza di idonea documentazione a supporto [nelle richieste di rimborso, in particolare, non sarebbe stato segnalato il <costo del pedaggio autostradale e/o dell'utilizzo della nave per effettuare il passaggio dello stretto di Messina e/o di ogni altro mezzo necessario a percorrere i rilevanti percorsi autostradali denunciati>> - cfr. pag. 5 del verbale n. 2018013717/DDL]. Ad avviso della soc. , l' non avrebbe esibito alcun CP_1 Controparte_70 elemento da cui desumere l'effettivo svolgimento di mansioni superiori né la prevalenza del loro esercizio rispetto a quelle pattuite al momento dell'assunzione.
30 Costituisce indirizzo consolidato quello secondo cui il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti:
1) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2) nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda [cfr. Cass. 8589/2015; in termini, Cass. 30580/2019 (Rv. 655877 - 01) secondo cui <Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001…>>]. L'osservanza del criterio “trifasico” postula in prima battuta la necessità di dare conto degli esiti dell'escussione testimoniale. Nello schema procedimentale sopra scandito, il momento inziale su cui concentrare l'attenzione è infatti quello dell'accertamento dell'attività lavorativa concretamente svolta. Nell'intento di comprendere quale fossero le mansioni effettivamente disimpegnate dalla SI.ra si è proceduto con la prova orale che ha restituito i CP_2 seguenti dati: i) teste < Non so la mansione specifica svolta dalla Dott.ssa Parte_7 [...]
mi ricordo che aveva una mansione importante perché seguiva le direttive Parte_5 del Datore di lavoro;
mi sembra che fosse project manager e ritengo che nell'ambito di questa sua attività svolgeva tutte le mansioni che mi sono state indicate>>; ii) teste <<conosco la dott.ssa , era project manager, per_5 parte_5 colei che attuava le direttive indicate dall'amministratore, l'anello di congiunzione tra l'amministrazione e i dipendenti dei cantieri nel senso curava dell'amministratore fossero attuate nella gestione operativa del cantiere. mi ricordo rendicontava l'attività svolta all'amministratore. probabilmente intratteneva anche rapporti commerciali con possibili clienti ma non so dirlo precisione<>>>; <Ricordo che la dott.ssa faceva delle riunioni con CP_2 l'amministratore, mi sembra anche per predisporre le offerte di gara>>; iii) teste : <Conosco la dott.ssa in quanto dipendente della Per_6 CP_2
, confermo tutte le attività che mi ha indicato, in particolare mi ricordo che la CP_1 dott.ssa ha una profonda conoscenza di tutto ciò che concerne la CP_2 predisposizione delle offerte di gara, sia a livello documentale che operativo. Posso dire che per esempio faceva sopralluoghi nei cantieri (andava in tutti i cantieri come NO, Vicenza, Torino, Messina, Mazzara del Vallo) e questi sopralluoghi erano funzionali alla predisposizione dell'offerta di gara e all'attività lavorativa che si svolgeva giornalmente, mi ricordo anche che la dott.ssa andava alle riunioni CP_2 di sicurezza e coordinamento che si tenevano presso i cantieri con gli enti committenti e la direzione lavori che fa da intermediario tra noi e i clienti. Le attività della dott.ssa si svolgevano sotto la direzione e la supervisione CP_2 dell'amministratore al quale doveva rendicontare le mansioni espletate. Facevano
31 anche degli incontri di aggiornamento sull'andamento dei lavori>>. <Ricordo che andava anche alle riunioni che si tenevano per l'apertura dei cantieri che si chiamavano kick Off Meating durante le quali si tracciavano le linee di condotta del cantiere e si consegnava tutta la documentazione di sicurezza richiesta dalla normativa>>. Lo “step” successivo sarebbe costituito dal segmento ricognitivo. Qui però si annidano le criticità riscontrabili nell'impostazione dell'Ente previdenziale. Non può dimenticarsi che, nel giudizio di accertamento negativo, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice. Spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità ai destinatari della contestazione, mentre compete all'attore, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi. Ebbene, l'onere di dimostrare che la dipendente in base alla concreta CP_2 attività svolta, avrebbe meritato un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente assegnato grava integralmente su . CP_3 Diversamente da quanto puntualizzato in tema di trasferta, in questo caso non si è di fronte ad una ipotesi di riduzione o esenzione contributiva ma alla rivendicazione di differenze contributive. L' dunque avrebbe dovuto produrre in giudizio il testo del CCNL di CP_7 settore applicabile al rapporto ed operare un raffronto tra la declaratoria di assunzione e quella superiore addebitata dagli ispettori. Al contrario, l' : CP_3
- nella propria comparsa si è limitato a richiamare il contenuto del verbale;
- non ha depositato il testo della disciplina collettiva indispensabile per poter prendere conoscenza del sistema di classificazione del personale. In questa situazione, non vi sono i necessari supporti documentali:
- per procedere alla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria [si è edotti, unicamente, della declaratoria del V° livello in quanto riportata a pag. 26 del ricorso mentre è rimasta indimostrata CP_1 quella afferente al livello “Quadro”];
- per operare il raffronto e la comparazione tra le mansioni astrattamente previste per la qualifica superiore e quelle svolte in concreto dalla dipendente CP_2 Sebbene la Suprema Corte escluda che il giudice debba attenersi pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni imposte dal meccanismo “trifasico” [vedi Cass. n. 18943/2016], ai fini dell'osservanza di tale procedimento è però necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio. A causa delle carenze sopra segnalate, risulta impossibile portate a conclusione l'iter di verifica delle mansioni superiori reclamate da;
per tale ragione, gli CP_3 incombenti probatori su quest'ultimo gravanti non possono ritenersi adempiuti. Non solo. In mancanza delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, non è possibile nemmeno constatare quanto riferito dalla SI.ra e appurare se la stessa si sia CP_2 effettivamente auto-qualificata “Direttore Generale”. Circa il disconoscimento dei rimborsi chilometrici, l'erroneità dello stesso traspare dalle considerazioni sviluppate supra al paragrafo n. 7).
32 Ne consegue l'accoglimento, pure per questa parte, del ricorso proposto dalla soc. ; va negata, pertanto, la debenza degli importi contributivi calcolati nel CP_1 verbale n. 2018013717/DDL in forza dell'inquadramento della SI.ra con la CP_2 qualifica di “Quadro” del CCNL “Metalmeccanica Industria” ed in relazione alle somme alla stessa erogate a titolo di “rimborsi chilometrici”.
9. Le soluzioni raggiunte ai paragrafi 7) e 8) vanno ad impattare anche sul piano delle sanzioni civili. Essendo stata esclusa la configurabilità degli inadempimenti correlati alle erogazioni chilometriche e alla categoria di inquadramento della lavoratrice CP_2 le somme aggiuntive computate dagli ispettori per le suddette ipotesi non sono consequenzialmente dovute. Rimane invece da vagliare la legittimità degli importi sanzionatori ascritti a carico della soc. per la non conforme registrazione della voce “trasferta” sul CP_1
LUL. La soc. ha contestato la quantificazione delle sanzioni in quanto operata CP_1 applicando il disposto dell'art. 116 c. 8 lett. b) L. 388/2000; a suo avviso, la norma corretta a cui fare riferimento risiederebbe nella lett. a) della citata disposizione. L'assunto difensivo è privo di fondamento. L'art. 116, co. 8, lett. a) e b), l. n. 388/2000 detta la seguente disciplina: <
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni
o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge>>. Rispetto all'infedele scritturazione sul LUL delle “trasferte”, la fattispecie che viene in rilievo è quella dell'evasione contributiva e non della semplice omissione. Come osservato dai giudici di legittimità, <<…. È ormai consolidato il principio secondo il quale perché ricorra l'ipotesi dell'evasione contributiva, secondo la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) [rectius b)], è necessario che vi sia a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato;
il primo requisito sussiste non solo quando vi sia
33 l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (ex multis, Cass. n. 6405 del 2017, relativa alla stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge: la Corte ha ritenuto che una tale situazione implicasse occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi, con presunzione dell'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salva la prova, a carico del datore di lavoro, dell'insussistenza dell'intento elusivo)>> (Cass. n. 24364/2019). Secondo la Suprema Corte, dunque, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi <<… fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata>>. In presenza, come nel caso che ci occupa, di registrazione di dati non veritieri a titolo di “trasferta”, sarebbe spettato alla soc. l'onere di provare la mancanza CP_1 dell'intento fraudolento (cioè, quello di non versare i contributi). Tuttavia, detta prova non è stata né chiesta né offerta per cui il regime sanzionatorio applicabile è quello del citato art. 116, comma 8, lett. b).
10. Proseguendo nello scrutino giudiziale, la cognizione va ora focalizzata sulle azioni promosse dalle coobbligate solidali ( e , Pt_1 Pt_3 rispettivamente RG 1230/2020 e RG 1239/2020). È possibile procedere ad una trattazione congiunta poiché le censure veicolate nei confronti delle indagini amministrative sono pienamente sovrapponibili. Per prima cosa, le suddette società hanno eccepito la tardività dell'accertamento ispettivo per violazione dell'art. 14 l. 689/1981. Su questo profilo è sufficiente richiamare le argomentazioni contenute nel paragrafo 4) della presente motivazione. Le stesse, poi, hanno negato in radice la possibilità di configurare la responsabilità solidale ex art. 29 c. 2 dlgs 276/2003 per due ordini di ragioni: a) la solidarietà datoriale abbraccia unicamente i crediti aventi natura strettamente retributiva, situazione non riscontrabile rispetto all'indennità di trasferta e ai rimborsi chilometrici;
b) il controllo del committente è limitato alla documentazione fornita dall'appaltatore mentre non può estendersi al merito gestionale dei rapporti di lavoro e alle modalità di organizzazione e utilizzo della forza lavoro;
opinare diversamente, vorrebbe dire addossare al committente una responsabilità oggettiva contraria alla ratio dell'art. 29 sopra menzionato. Entrambi i rilievi non appaiono persuasivi. Iniziando dal rilievo sub a), effettivamente, la Suprema Corte ha perimetrato l'ambito operativo della responsabilità solidale alle poste creditore aventi natura
34 natura strettamente retributiva [può essere richiamata l'ordinanza citata dalla difesa di e n. 31109/2021]. Pt_1 Pt_3 Facendo leva su questo principio, è stato escluso per esempio che il vincolo solidale investa l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti poiché emolumenti caratterizzati da una natura ambivalente, in parte risarcitoria in parte retributiva [anche qui vale il richiamo alla giurisprudenza indicata dalla difesa di e Cass. 5247/2022]. Pt_3 Pt_1 Ad avviso delle società, ciò varrebbe a maggior ragione per l'indennità di trasferta, la quale ha una duplice funzione: “restitutoria delle maggiori spese sopportate dal lavoratore” e “retributiva del maggior disagio” [si fa rinvio a Cass. 14047/2020]. L'argomentazione risulterebbe corretta se il caso di specie ruotasse attorno ad una ipotesi genuina di erogazioni a titolo di trasferta. È stato accertato, però, che le registrazioni operate dalla con tale causale CP_1 non possono reputarsi conformi a legge. L'obbligazione solidale, quindi, non è volta ad assicurare il pagamento dell'indennità di trasferta bensì il pagamento della contribuzione su somme erogate ai lavoratori e qualificate illegittimamente dalla società a titolo di indennità di trasferta. Per quanto attiene al rilievo sub b), giova considerare come <a responsabilità delineata dall'art. 29 sia di tipo legale, in quanto prevista ex lege. Essa, cioè, sorge al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa: richiede solo l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti>> [cfr. Cass., ord. n. 24609/2023 (Rv. 668614 - 01); v. anche Cass. nr. 24981/2022, in motiv. punto 2]. L'assetto in questione è stato tratteggiato in maniera ancora più esaustiva in seno alla pronuncia della Suprema Corte n. 2169/2022 ove è stato evidenziato che
<l'art 29, comma 2, d. Igs. n. 276/2003 stabilisce in caso di appalto di servizi la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori da quest'ultimo dipendenti;
si tratta di una speciale responsabilità prevista in capo al committente - che presuppone un'operazione economica del tutto lecita e genuina - la quale trova secondo la gran parte dei commentatori la sua giustificazione nel fatto che il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte delle committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestone debitoria del rapporto di lavoro in quanto in definitiva l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi.
5.2. il Giudice delle leggi, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i r.g. n.36594/2018 crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha chiarito che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica l'esclusione (contraria al precetto dell'art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del
35 soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell'impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza ( Corte cost. n. 254/2017).
5.3. I richiamati approdi in ordine alle finalità ed alla portata della previsione di cui al comma 2 dell'art. 29 d. Igs n. 276/2003, in disparte i numerosi interventi modificativi relativi a profili non direttamente rilevanti nella concreta fattispecie, inducono ad escludere, in coerenza con il chiaro dato testuale del comma 2 dell'art. 29 d. Igs cit. - che nulla dispone sul punto - la configurabilità di un esonero dalla responsabilità solidale in funzione della possibilità o meno di conoscenza da parte del committente della esistenza dello specifico rapporto di lavoro del quale gli si chiede di rispondere in via solidale sul piano retributivo e contributivo>>. In questa prospettiva, il profilo della condotta diligente del committente risulta irrilevante ai fini della responsabilità in parola.
10.1. Alla luce dei chiarimenti scanditi dalla Suprema Corte circa i presupposti genetici della solidarietà ex art. 29 c. 2 dlgs 276/2003, le iniziative delle committenti vanno accolte per quanto attiene:
- all'addebito contributivo connesso ai rimborsi chilometrici;
- alle differenze contributive conteggiate assumendo che la dipendente CP_2 fosse da inquadrare al livello “Quadro”. In entrambi i casi, le violazioni contestate dagli ispettori si sono rivelate infondate ed è stata eliso il relativo debito contributivo. Venendo meno gli inadempimenti a carico dell'appaltatrice (la soc. ), CP_1 viene conseguentemente meno la responsabilità solidale delle committenti ( e ). Pt_1 Pt_3 La lente del discorso deve essere ora posta sull'obbligazione contributiva insorta a seguito delle infedeli registrazioni sul LUL delle trasferte. Si è visto che, sotto questo profilo, non ha trovato positivo apprezzamento la prospettazione della soc. . CP_1
In relazione a questo aspetto, le obbligate in solido hanno messo in luce come le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta siano state disconosciute nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti della senza alcuna Controparte_1 specificazione in ordine ai rapporti di lavoro impiegati sull'appalto. La censura coglie nel segno. Analizzando i verbali n. 2018013717/S01, n. 2018013717/S03 e n. 2018013717/S02, si nota che:
▪ il recupero contributivo a carico delle committenti è stato rapportato anche ai dipendenti amministrativi della soc. CP_1
, Persona_14 Persona_15 Persona_6 e sebbene non vi siano elementi (né
[...] Parte_5 l' gli ha forniti in giudizio) sintomatici del loro fattivo CP_3 coinvolgimento negli appalti con e;
piuttosto è Pt_1 Pt_3 emerso che gli stessi fossero adibiti ad attività propedeutiche, prodromiche o collaterali a quelli costituenti l'oggetto delle commesse aggiudicate;
▪ i dipendenti operativi inglobati nel computo della contribuzione coincidono con l'intera forza lavoro della soc. , senza alcuna CP_1 puntualizzazione su quali lavoratori fossero effettivamente adibiti agli appalti con e;
Pt_1 Pt_3
36 ▪ nelle annualità sovrapposte [il periodo che combacia va dall'agosto 2015 al luglio 2019], l'elencazione dei lavoratori riportata nei “prospetti di regolarizzazione contributiva” a carico di [verbali n. 2018013717/S01 e n. 2018013717/S03] Pt_1 è la medesima di quella tratteggiata nel “prospetto di regolarizzazione contributiva” a carico di [verbale n. Pt_3 2018013717/S02]; ciò appare di difficile comprensione tenuto conto che né gli ispettori né l' hanno specificato quale fosse CP_3 la percentuale di impiego dei lavori in ciascuno dei suddetti appalti. In questa situazione, il perimetro della solidarietà datoriale va circoscritto unicamente ai lavoratori dell'appaltatrice che risultano essere stati impiegati nei contratti sottoscritti con e : Pt_1 Pt_3
➢ per quanto concerne l'appalto intervenuto dal Parte_1
01/05/2018 al 31/07/2019 (verbale n. 2018013717/S03) si tratta dei SInori , , CP_19 CP_20 CP_21 Per_9
, ,
[...] CP_22 CP_23 CP_24 CP_25
,
[...] CP_26 Controparte_27 CP_28 CP_29
,
[...] CP_30 CP_31 CP_32 Controparte_33
, , , CP_34 CP_35 CP_36 CP_37 CP_38
, , , CP_39 CP_40 CP_41 CP_42 CP_43
, , , CP_44 CP_21 Controparte_45 CP_46 CP_47
, , , , Controparte_48 CP_49 Controparte_50 CP_51
, , , CP_52 CP_53 Controparte_54 CP_55
, >> [cfr. doc. 11 – RG Controparte_56 CP_57 Pt_1 1230/2020];
➢ per quanto concerne l'appalto Controparte_71
(verbale n. 2018013717/S01)
[...]
o gli operai della soc. MEIC che vi hanno lavorato dall'agosto 2015 all'agosto 2016 sono stati <i SInori: CP_19
, , , CP_20 CP_21 Persona_9 [...]
, , , , CP_58 CP_59 CP_37 Persona_10 CP_34
,
[...] CP_22 CP_49 CP_23 Per_11
, ,
[...] CP_42 CP_24 CP_43 CP_35
, , CP_60 CP_25 CP_26 Controparte_27
, CP_28 Controparte_61 CP_30 CP_31
, CP_32 Controparte_33 Controparte_62 (cfr. doc. n. 11)>>; CP_63
o quelli che vi hanno lavorato dal settembre 2016 al 30/04/2018 sono stati i SInori , CP_19 CP_20 CP_21
,
[...] Persona_9 CP_58 [...]
, , , , CP_59 CP_37 Persona_10 CP_34 CP_22
,
[...] CP_49 CP_23 Persona_11 CP_42
, ,
[...] CP_24 CP_43 CP_35 CP_60
, CP_25 CP_26 Controparte_27 CP_28
, Controparte_61 CP_30 CP_31 CP_32
, ,
[...] Controparte_33 Controparte_50 CP_64 [...]
, , , CP_62 Controparte_65 CP_36 CP_66
, ,
[...] CP_38 Persona_12 CP_39 CP_40
37 , , > [cfr. sempre doc. 11 CP_40 Persona_13 CP_41
– RG 1230/2020]; Pt_1
o quelli che vi hanno lavorato dall'08/09/2016 al 30/04/2018
[atteso che dal 1° maggio 2018 in poi il contratto di appalto è quello contrassegnato con il numero 5800000586, stipulato da sono stati i SInori Parte_1 CP_19
, , , CP_20 CP_21 Persona_9 [...]
, , , , CP_58 CP_59 CP_37 Persona_10 CP_34
,
[...] CP_22 CP_49 CP_23 Per_11
, ,
[...] CP_42 CP_24 CP_43 CP_35
, , CP_60 CP_25 CP_26 Controparte_27
, CP_28 Controparte_61 CP_30 CP_31
, CP_32 Controparte_33 Controparte_50 CP_64
, , ,
[...] Controparte_62 Controparte_65 CP_36
, , ,
[...] CP_66 CP_38 Persona_12 CP_39
, , , > [cfr.
[...] CP_40 Persona_13 CP_41 sempre doc. 11 – RG 1230/2020]; Pt_1
➢ per quanto concerne l'appalto (verbale n. 2018013717/S02) Pt_3
o gli operai della soc. che vi hanno lavorato nel periodo CP_1 febbraio-giugno 2016 sono stati i SInori: , CP_20
, , Controparte_15 Controparte_72 Controparte_73
, , , Controparte_16 CP_22 Controparte_74
, , , CP_35 Controparte_75 Persona_11 CP_76
, ,
[...] Controparte_77 Controparte_78 [...]
, , , CP_79 CP_31 Controparte_80 CP_81
, , , Controparte_82 Controparte_83 Controparte_84
, Controparte_85 Controparte_86 CP_87
, , , ,
[...] CP_88 CP_89 CP_90
, , , CP_91 Controparte_92 CP_93 CP_94
, ,
[...] Controparte_95 Controparte_80 CP_96
, , ,
[...] Persona_10 Controparte_97 CP_98
, , , Controparte_99 CP_100 Controparte_101
, ; CP_102 CP_103
o quelli impiegati nel periodo luglio-dicembre 2016 sono stati i SInori , , , Controparte_80 Controparte_77 CP_81
, , , Controparte_96 Controparte_82 Controparte_83
, , Controparte_15 Controparte_72 Controparte_73
, , , Controparte_16 Controparte_84 CP_101 CP_101
, Parte_11 Parte_12 Controparte_85 CP_78
, , ,
[...] Controparte_74 Controparte_75 [...]
, , , Parte_13 Controparte_97 Controparte_87
, , CP_88 Controparte_104 CP_98 [...]
, , , CP_105 Controparte_79 Controparte_99 CP_106
, , ,
[...] CP_89 CP_90 CP_91
, , , Controparte_92 CP_102 CP_93 CP_94
, ,
[...] CP_107 CP_76 Controparte_95
, CP_108 CP_20 CP_109 CP_110
, , , ,
[...] Controparte_111 CP_31 CP_112
, , , CP_113 CP_114 CP_100 CP_115
, , Artur
[...] Controparte_79 Parte_14 Parte_15
38 , , , Per_16 Parte_16 CP_35 CP_103 [...] ; Pt_17
o quelli occupati nel periodo gennaio-novembre 2017 sono stati i SInori , Controparte_74 CP_76 CP_95
, ,
[...] Controparte_80 Controparte_15 CP_72
, ,
[...] Controparte_16 Parte_18 [...]
, CP_88 Controparte_83 Controparte_85 CP_110
, , ,
[...] Controparte_86 Controparte_87 Pt_19
, ,
[...] CP_106 CP_89 CP_31
, , , CP_102 CP_93 Parte_20 [...] ; CP_101
o quelli occupati nel febbraio 2018 sono i SInori CP_16
e ;
[...] Controparte_74 CP_61
o quelli impegnati per il periodo maggio-ottobre 2018 sono stati i SInori , e Controparte_15 Controparte_16 Pt_21 ;
[...]
o infine, quelli adibiti per il periodo novembre 2018-febbraio 2019 sono stati i SInori , Controparte_15 CP_16 e >> [cfr. per tutti doc. 10 –
[...] Parte_21 Pt_3
RG 1239/2020]. L'elencazione sopra richiamata e la documentazione posta a supporto non sono state investite da alcuna considerazione critica ad opera di . CP_3 Pertanto, le committenti sono tenute a rispondere in solido con l'appaltatrice per l'obbligazione contributiva ricollegata alle erogazioni a titolo di “trasferta” CP_1 limitatamente alla posizione dei soggetti sopra indicati.
11. Per completezza di esposizione, va respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa delle committenti. È stato chiarito che <In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione>> [Cass. n. 18004/2019 (Rv. 654482 - 01); Cass. ord. n. 41373//2021 (Rv. 663383 - 01)]. La tesi della inapplicabilità del termine decadenziale alle pretese contributive degli enti previdenziali era già stata affermata nel vigore della precedente normativa di cui alla L. 1369/1960: <L'art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis"), che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti - pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali - limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale>> [Cass. n. 6532/2014 (Rv. 629901 - 01)].
39 12. In via condizionata e subordinata, la e la hanno fatto Pt_1 Pt_3 valere la clausola di manleva inserita nel regolamento negoziale che caratterizza i contratti conclusi con la soc. . CP_1 Le domande di manleva sono fondate. Trova riscontro documentale la circostanza che la soc. , in occasione CP_1 della stipula dei contratti di appalto, si è obbligata a manlevare le committenti da qualsivoglia <richiesta e/o pretesa e/o azione, avente contenuto o effetto economico, avanzata nei confronti del Committente da parte di dipendenti e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o subfornitori e/o collaboratori e/o consulenti dell'Appaltatore stesso e/o dagli Enti previdenziali, che dovesse derivare dal mancato assolvimento ovvero degli obblighi di natura retributiva e/o contributiva o comunque quale conseguenza delle attività prestate>> [cfr. docc. 3 e 4 – Pt_1 RG 1230/2020 e docc. 2, 3, 4 – RG 1239/2020] Pt_3 Di conseguenza:
- va accertato e dichiarato il diritto di e ad essere manlevate Pt_1 Pt_3 e tenute indenni dalla soc. per tutto quanto dovuto ed eventualmente pagato in CP_1 forza della presente sentenza con riferimento ai contributi e alle sanzioni pretesi da con i verbali, rispettivamente, n. 2018013717/S01 e 2018013717/S03 (relativi CP_3 a e n. 2018013717/S02 (relativo a Parte_1 Parte_3
sulle somme erogate a titolo di “trasferta” limitatamente alla posizione dei
[...] soggetti elencati nel paragrafo 10.1. della motivazione;
- per l'effetto la soc. va condannata a manlevare e tenere indenni le CP_1 società e da tutto quanto dovuto ed eventualmente pagato in forza Pt_1 Pt_3 della presente sentenza con riferimento ai contributi e alle sanzioni pretesi da CP_3 con i verbali, rispettivamente, n. 2018013717/S01 e 2018013717/S03 (relativi a e n. 2018013717/S02 (relativo a Parte_1 Parte_3 sulle somme erogate a titolo di “trasferta” limitatamente alla posizione dei soggetti elencati nel paragrafo 10.1. della motivazione;
Peraltro, secondo le regole codicistiche in tema di obbligazioni solidali, l'obbligato in solido che ha pagato il debito è pur sempre titolare di un diritto di regresso nei confronti del condebitore.
13. Rimane da sindacare il ricorso RG 1059/2020. Si tratta del procedimento instaurato dalla soc. contro la diffida n. 68664 CP_1 del 16/09/2020 adottata dall' ex art. 16 DPR 1124/1965. CP_7 La richiesta di trova fondamento nelle risultanze ispettive delineate in CP_7 seno al verbale n. 2018013717/DDL contestato dalla con il ricorso 492/2020. CP_1 Per tale ragione, il ricorso RG 1059/2020 si sostanzia nella riproduzione di quello che ha dato luogo alla causa RG 492/2020. Tenuto conto di quanto accertato, la regolarizzazione oggetto di diffida:
- risulta dovuta limitatamente alle omissioni contributive riscontrate sulle erogazioni avvenute a titolo di “trasferta”;
- non dovrà essere attuata, invece, in rapporto agli addebiti contributivi contestati per i “rimborsi chilometrici” e per i maggiori imponibili retributivi calcolati in ragione dell'asserito superiore inquadramento della dipendente CP_2 Alla luce di ciò, il ricorso RG 1059/2020 è suscettibile di parziale accoglimento.
40 14. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, dato l'esito complessivo della lite, possono essere integralmente compensate in tutti i giudizi riuniti e tra tutte le parti.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Con i) respinge le domande proposte nei confronti dell' e comunque relative ad aspetti sanzionatori ex l. n. 689/1981; ii) in parziale accoglimento del ricorso RG 492/2020, dichiara che la società non è obbligata al pagamento della contribuzione Controparte_1 addebitata nel verbale n. 2018013717/DDL in relazione:
➢ alle somme erogate ai propri dipendenti a titolo di “rimborsi chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
➢ alle differenze retributive quantificate nei confronti della dipendente SI.ra assumendo che la stessa Parte_5 dovesse essere inquadrata nel livello “Quadro” CCNL Metalmeccanica Industria”, superiore a quello di formale assunzione;
➢ alle somme corrisposte alla dipendente a titolo Parte_5 di “rimborsi chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
iii) in via conseguenziale, dichiara che la società CP_1 Controparte_1 non è debitrice delle sanzioni civili ex art. 116 c. 8 lett. b) L. 388/2000 rispetto agli addebiti contributivi indicati supra al punto ii); iv) in parziale accoglimento della domanda principale del ricorso RG 1230/2020, dichiara che la società non è solidalmente Parte_1 responsabile con la società x art. 29 c. 2 dlgs 276/2003 Controparte_1 per gli addebiti contributivi ascritti a suo carico nei verbali n. 2018013717/S01 e n. 2018013717/S03 in relazione:
➢ alle somme erogate dalla società Controparte_1 ai suoi dipendenti a titolo di “rimborsi chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
➢ alle differenze retributive quantificate nei confronti della dipendente della società SI.ra Controparte_1 assumendo che la stessa dovesse essere Parte_5 inquadrata nel livello “Quadro” CCNL Metalmeccanica Industria”, superiore a quello di formale assunzione;
➢ alle somme corrisposte dalla società Controparte_1 alla dipendente SI.ra a titolo di “rimborsi
[...] Parte_5 chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
v) in parziale accoglimento della domanda principale del ricorso RG 1239/2020, dichiara che la società non è solidalmente Parte_3 responsabile con la società x art. 29 c. 2 dlgs 276/2003 Controparte_1 per gli addebiti contributivi ascritti a suo carico nel verbale n. 2018013717/S02 in relazione:
➢ alle somme erogate dalla società Controparte_1 ai suoi dipendenti a titolo di “rimborsi chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
➢ alle differenze retributive quantificate nei confronti della dipendente della società SI.ra Controparte_1
41 assumendo che la stessa dovesse essere Parte_5 inquadrata nel livello “Quadro” CCNL Metalmeccanica Industria”, superiore a quello di formale assunzione;
➢ alle somme corrisposte dalla società Controparte_1 alla dipendente SI.ra a titolo di “rimborsi
[...] Parte_5 chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
vi) accerta e dichiara che la società è solidalmente Parte_1 responsabile con la società x art. 29 c. 2 dlgs 276/2003 Controparte_1 per gli addebiti contributivi ascritti a suo carico nei verbali n. 2018013717/S01 e n. 2018013717/S03 in relazione agli importi erogati dalla società
[...] a titolo di “trasferta” nel periodo oggetto di accertamento Controparte_1 limitatamente alla posizione dei soggetti elencati nel paragrafo 10.1. della motivazione;
vii) accerta e dichiara che la società è solidalmente Parte_3 responsabile con la società x art. 29 c. 2 dlgs 276/2003 Controparte_1 per gli addebiti contributivi ascritti a suo carico nel verbale n. 2018013717/S02 in relazione agli importi erogati dalla società a titolo di Controparte_1
“trasferta” nel periodo oggetto di accertamento limitatamente alla posizione dei soggetti elencati nel paragrafo 10.1. della motivazione;
viii) in accoglimento della domanda di manleva fatta valere in via subordinata e condizionata nei ricorsi RG 1230/2020 e RG 1239/2020, accerta e dichiara il diritto delle società e ad essere manlevate Parte_1 Parte_3 e tenute indenni dalla società per tutto quanto dovuto Controparte_1 ed eventualmente pagato in forza della presente sentenza con riferimento ai contributi e alle sanzioni pretesi da con i verbali, rispettivamente, n. 2018013717/S01 e CP_3 2018013717/S03 (relativi a e n. 2018013717/S02 (relativo Parte_1 a sulle somme erogate a titolo di “trasferta” limitatamente Parte_3 alla posizione dei soggetti elencati nel paragrafo 10.1. della motivazione;
ix) per l'effetto, condanna la società manlevare Controparte_1
e tenere indenni le società e da Parte_1 Parte_3 tutto quanto dovuto ed eventualmente pagato in forza della presente sentenza con riferimento ai contributi e alle sanzioni pretesi da con i verbali, rispettivamente, CP_3 n. 2018013717/S01 e 2018013717/S03 (relativi a e n. Parte_1 2018013717/S02 (relativo a sulle somme erogate a titolo Parte_3 di “trasferta” limitatamente alla posizione dei soggetti elencati nel paragrafo 10.1. della motivazione;
x) in parziale accoglimento del ricorso RG 1059/2020, dichiara che la società non è tenuta a regolarizzare quanto richiesto con la Controparte_1 diffida n. 68664 del 16/09/2020 adottata da ex art. 16 DPR 1124/1965 in CP_7 rapporto agli addebiti contributivi contestati nel verbale n. 2018013717/DDL per quanto concerne:
➢ le somme erogate dalla società ai Controparte_1 suoi dipendenti a titolo di “rimborsi chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
➢ le differenze retributive quantificate nei confronti della dipendente della società SI.ra Controparte_1 assumendo che la stessa dovesse essere Parte_5 inquadrata nel livello “Quadro” CCNL Metalmeccanica Industria”, superiore a quello di formale assunzione;
42 ➢ le somme corrisposte dalla società Controparte_1 alla dipendente SI.ra a titolo di “rimborsi Parte_5 chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
xi) respinge in tutto il resto i ricorsi RG 492/2020, RG 1230/2020, RG 1239/2020 ed RG 1059/2020; xii) compensa integralmente le spese di lite in tutti i giudizi riuniti e tra tutte le parti.
Caltanissetta, 04/07/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 13/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA a) nella causa RG 492/2020 promossa da: con sede a Gela, Via Franco Franchi n. 1 (P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore SI. , P.IVA_1 CP_2 nato in [...] il [...] (c.f. ) e dallo stesso SI. C.F._1 CP_2
in proprio, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Catra (
[...] C.F._2
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
[...]
Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_3 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_
, S.C.C.I. , rappresentata e difesa dagli avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_3
) e RUSSO CARMELO (CF , in C.F._3 C.F._4 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_1 di Roma, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC E
e ; Email_2 Email_3
- convenuto - E di Controparte_5 CALTANISSETTA – Via Cavour n. 116 (P.IVA )), in persona del P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanisetta, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_5
- convenuto -
* * * b) nella causa RG 1230/2020 promossa da: (c.f.: ), in persona del dott. , Parte_1 P.IVA_4 Parte_2 nato a [...] il 1° gennaio 1980, in qualità di procuratore di Parte_1 con sede a Torino, Largo Regio Parco 9, codice fiscale , società P.IVA_4 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Società con Unico Parte_1 Socio, munito degli opportuni poteri in forza di procura del 20 maggio 2019 n. 10048/6323 di rep. per autentica notaio di Torino, Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Abati (Cod. Fisc: ), C.F._5
1 con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: ; Email_6
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_3 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_
, S.C.C.I. , rappresentata e difesa dagli avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_3
) e RUSSO CARMELO (CF , in C.F._3 C.F._4 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_1 di Roma, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC E
e ; Email_2 Email_3
- convenuto - E con sede a Gela, Via Franco Franchi n. 1 (P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore SI. , P.IVA_1 CP_2 nato in [...] il [...] (c.f. ) e dallo stesso SI. C.F._1 CP_2
in proprio, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Catra (
[...] C.F._2
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
[...]
Email_1
- convenuto - E
, con sede a Caltanissetta, via Controparte_5 Cavour n. 116 (P.IVA )), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore;
- convenuto contumace –
* * * c) nella causa RG 1239/2020 promossa da: (p.iva ) in persona della Executive Vice Parte_3 P.IVA_5 President HRO, dott.ssa giusta procura per atto del Notaio Parte_4 [...] di Milano del 10 gennaio 2019, rep. n. 5040, racc. n. 3533, Persona_3 con sede a San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Abati, (Cod. Fisc: ), ; fax n. C.F._5 06/32655123; pec: ), con domicilio digitale Email_6 presso l'indirizzo PEC: ; Email_6
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_3 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, , rappresentata e difesa dagli avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_3 CP_6
) e RUSSO CARMELO (CF , in C.F._3 C.F._4 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_1 di Roma, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC E
e ; Email_2 Email_3
- convenuto - E con sede a Gela, Via Franco Franchi n. 1 (P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore SI. , P.IVA_1 CP_2 nato in [...] il [...] (c.f. ) e dallo stesso SI. C.F._1 CP_2
in proprio, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Catra (
[...] C.F._6
[...
[...] ), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
[...]
Email_1
- convenuto - E di Controparte_5 CALTANISSETTA – Via Cavour n. 116 (P.IVA )), in persona del P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanisetta, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_5
- convenuto –
* * * d) nella causa RG 1059/2020 promossa da: con sede a Gela, Via Franco Franchi n. 1 (P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore SI. , P.IVA_1 CP_2 nato in [...] il [...] (c.f. ) e dallo stesso SI. C.F._1 CP_2
in proprio, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Catra (
[...] C.F._2
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
[...]
Email_1 CONTRO Controparte_7 con sede a Roma – via IV Novembre n.
[...] 144, codice fiscale: in persona del Direttore Regionale della Sicilia P.IVA_6 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Alessi (C.F.
per procura generale alle liti a rogito Notaio C.F._7 Persona_4 di Palermo in data 18.12.2018, Rep. n. 711 – Racc. n. 551, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC: Email_7
CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 03/04/2020, la soc.
[...]
(d'ora in poi, ”) ha esercitato un'azione di Controparte_1 CP_8 accertamento negativo nei confronti del credito contributivo racchiuso nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018013717/DDL del 16/01/2020, pari ad € 1.268.613,16. A sostegno dell'iniziativa, la società ricorrente ha esposto:
- di essere stata costituita il 13/12/2013 e di svolgere attività di progettazione, costruzione e manutenzione di gasdotti ed impianti urbani di metanizzazione in ambito nazionale [in particolare, nel Friuli-Venezia Giulia ed in Sardegna];
- di essere titolare di unità locali a UL (Nu), NO (PN) e EN (UD)
[cfr. visura camera doc. 2 ric.];
- che, all'epoca dell'accertamento (dicembre 2018), le proprie maestranze ammontavano a 28 unità di personale, di cui 16 operai e 12 impiegati amministrativi;
- che l'attività dei dipendenti si svolge spesso in trasferta;
- che la dipendente dott.ssa è stata correttamente inquadrata Parte_5 nel V livello del CCNL Metalmeccanici-Industria;
- che il verbale contestato ha rilevato, per il periodo dal 01/12/2014 al 31/07/2019, le seguenti irregolarità:
➢ indebito utilizzo della trasferta e dei rimborsi kilometrici;
3 ➢ erroneo inquadramento della dipendente Parte_5
a cui, in realtà, avrebbe dovuto essere assegnato il livello
“quadro” del ccnl “metalmeccanica industria”;
- che, nei giudizi di accertamento negativo come quello odierno, l'onere della prova degli elementi costitutivi della pretesa contributiva grava su nonostante CP_3 la posizione processuale di parte convenuta;
- che i verbali ispettivi, in quanto provenienti da pubblico ufficiale, fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del verbale dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti (sotto il profilo dell'attribuibilità̀ e della rispondenza di quanto trascritto con quanto dichiarato); tale efficacia, invece, non può estendersi alla verità sostanziale delle dichiarazioni e agli gli apprezzamenti del verbalizzante [pag. 5 ricorso];
- che la pretesa contributiva non è eSIibile stante la violazione del termine decadenziale ex art. 14 L. 689/1981;
- che le somme erogate a titolo di trasferta non sono state assoggettate a contribuzione <in ragione della effettiva temporanea dislocazione dei lavoratori in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro>> [pag. 9 ricorso];
- che <il lavoratore è comunque in trasferta quando è soggetto alle direttive e alle indicazioni impartite dai responsabili della sede originaria e per soddisfare le eSIenze di quest'ultima>> [pag. 9 ricorso]; inoltre, <la normativa non richiede affatto che la trasferta sia occasionale, ben potendo essere riconosciuta al dipendente che, per le specifiche eSIenze del tipo di attività svolta dal datore di lavoro, debba anche frequentemente recarsi in trasferta e cioè svolgere la propria attività in uno luogo diverso dalla sede e/o stabilimento da cui dipende. Dall'altro, il CCNL applicato nella specie (Contratto Metalmeccanico -Industria) non prevede affatto quale elemento della trasferta l'occasionalità, disponendo, all'art. 7, che “Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro” senza alcun riferimento alla frequenza degli spostamenti>> [pag. 10 ricorso];
- che <nei contratti di lavoro dei dipendenti … (confr. copie contratti – all.3) viene indicata la sede di lavoro coincidente con una delle varie unità operative … dislocate in tutto il territorio nazionale ed in relazione ai cantieri ed alle commesse da eseguire>> [pag. 11 ricorso]; in particolare:
▪ commessa (contratti Controparte_9
311400026- 311400030 – 580000586): l'art. 3 di tali contratti ha previsto che i lavori appaltati dovessero svolgersi in “61 comuni” della regione;
trattandosi di un'area molto estesa, i lavoratori erano costretti a spostarsi da un comune all'altro anche nella stessa giornata <a seconda della tipologia di lavori e degli OdA (ordini di lavori) emessi dalla committente>>; invero, <ogni giorno la committente provvede[va n.d.r.] ad inviare una serie di Pt_1 OdA alla con l'indicazione degli interventi da Controparte_1 effettuare (confr OdA allegati a campione per anno e mese di attività dal 2014 al 2019- all. 6,7,8,9,10,11)>>. [pag. 12 ricorso]; per eseguire tali interventi, <le squadre ven[ivano n.d.r.] organizzate dal Capo cantiere in modo tale che, una volta terminato un primo lavoro, si passi all'altro così da chiudere, prima possibile, tutte le richieste della committente>> [pag. 13
4 ricorso]; <lo svolgimento di attività lavorativa in trasferta da parte dei dipendenti della ricorrente, trova conferma nei piani operativi di sicurezza (POS), predisposti per ciascun intervento, con l'indicazione del luogo di svolgimento e dei lavoratori impiegati (all. 14)>> [pag. 14 ricorso];
▪ commessa (contratto n. Controparte_10
7000000279 - all. 16): <anche con riferimento a tale contratto
… i dipendenti impiegati (ed indicati nei PdL) hanno svolto attività in trasferta, dovendosi spostare giornalmente dalla sede operativa della ricorrente (C.da Bucari 91026 Mazara del Vallo) ai cantieri dislocati lungo la linea di costruzione del metanodotto>> [pag. 15 ricorso];
▪ commessa Controparte_11
(contratto n. 7300003295 - all. 18): <Come risulta … dai Permessi di Lavoro (PdL -all 19), ogni giorno vengono previsti più fronti di lavoro col personale che si sposta da un posto ad un altro per eseguire le lavorazioni stabilite durante la specifica giornata lavorativa>> [analogo discorso viene scandito per le seguenti commesse: Controparte_12 (contratto n. 7000000394 - all. 20; commessa Parte_6 (contratto n. 7000000445 – vedi pagg. 16 e 17 ricorso];
- che il quadro ora raffigurato lascia trasparire come la tipologia di attività svolta dalla imponesse lo spostamento e quindi la trasferta dei Controparte_1 lavoratori assunti dalle varie sedi locali ai vari cantieri dislocati nella zona oggetto di affidamento;
- che anche i dipendenti amministrativi ( Per_5 CP_13 CP_14 e hanno svolto attività in trasferta;
invero:
[...] Persona_6
❖ la SI.ra impiegata amministrativa di V livello, svolgeva Per_5 le proprie mansioni prevalentemente presso la sede di Gela;
la stessa, tuttavia, si reca pure in trasferta, a Ragusa e Palermo, per il disbrigo di pratiche con gli istituti di credito ovvero presso le sedi secondarie per controllare e rendicontare lo stato dei cantieri [non rileva pertanto la circostanza <che il IG. Controparte_15 abbia dichiarato di non avere mai visto in cantiere la IG.ra
… l'attività di rendicontazione e controllo della Per_5 contabilità viene svolta da quest'ultima dipendente presso le sedi secondarie della ricorrente e non certo “in cantiere>> pag. 19 ricorso];
❖ il SI. svolgeva <… attività di responsabile del personale Per_6
e degli acquisti e dei rapporti con i fornitori e tali attività vengono svolte spesso in trasferta. In particolare, il dipendente in questione si reca, mensilmente, presso i fornitori (spesso a Catania e Palermo) per concordare gli acquisti di attrezzature e/o merci. Inoltre, il Dott. cura gli acquisti anche per i cantieri del Per_6 Nord Italia, recandosi spesso e con cadenza mensile in per CP_9 seguire i rapporti con i fornitori e gli approvvigionamenti di quanto necessario. Infine, il predetto dipendente in qualità di responsabile del personale, cura i rapporti con il consulente del lavoro Dott. recandosi presso lo studio del Persona_7
5 predetto (in Ragusa, Viale dei Platani n. 91), per quanto all'uopo necessario>>;
❖ la SI.ra La IG.ra svolgeva <attività Parte_7 Parte_7 lavorativa in trasferta, avendo, in particolare, mansioni di coordinamento e collegamento tra i professionisti esterni, di cui la si avvale in materia di qualità, sicurezza e Controparte_1 ambiente ( Ing. ed Ing. ) … In Tes_1 Persona_8 particolare, la IG.ra ha il compito di fare in modo che Parte_7 le istruzioni e/o direttive impartite dai predetti consulenti vengano comunicate al personale della ed effettivamente Controparte_1 recepite ed applicate nei vari cantieri. In relazione alle dette mansioni, la IG.ra partecipa mensilmente ad incontri Parte_7 e corsi di formazione con gli Ing. e , finalizzati Tes_1 Per_8 al continuo miglioramento dei sistemi di gestione aziendali, recandosi, poi, presso i vari cantieri per la consegna e l'esplicazione della documentazione di sicurezza allo staff preposto ed ai responsabil>>.
- di aver erogato i rimborsi chilometrici ai dipendenti , Controparte_15
, , , e Controparte_16 CP_17 Persona_9 Parte_5 [...] sulla base delle schede mensili predisposte all'uopo dai predetti Persona_6 per ciascun mese e con la specifica indicazione della vettura utilizzata, delle località di partenza e di arrivo e dei chilometri percorsi (confr. schede – all 25)>> [pag. 21 e 22 ricorso ove si richiama Cass. 2419/2012 secondo cui < L'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori, è assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi>>];
- che <la … ha inteso … corrispondere al dipendente, Controparte_1 che utilizza la propria vettura per ragioni di lavoro, un rimborso forfettario ed omnicomprensivo d[el] costo sostenuto>> sicché appare irrilevante il fatto che le schede non indicassero <i rimborsi per i pedaggi autostradali e/o il costo del trasferimenti in traghetto da e per la Sicilia>>;
- che appare non pertinente l'affermazione riportata nel verbale secondo cui
<i dipendenti avrebbero potuto raggiungere i luoghi “più facilmente e con una drastica riduzione dei costi aziendali con un aereo>>; invero, l' non ha il potere CP_3 di sindacare l'organizzazione aziendale e la necessità dell'utilizzo della vettura anche per lunghe tratte si giustificava <sia in relazione alla possibilità ed utilità di fare delle tappe intermedie per adempienti ed attività da svolgere sui cantieri dislocati lungo il percorso e sia perché, anche a destinazione, l'auto è necessaria per raggiungere i vari cantieri e/o fornitori siti spesso in diversi comuni della stessa regione>>;
- che, quanto al contestato inquadramento della dott.ssa , la Parte_5 stessa è stata ed è adibita allo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello contrattuale di assunzione (livello V); in particolare costei <gestisce sulla base delle direttive dell'Amministrazione, dal punto di vista amministrativo, le commesse ed i
6 contratti, elabora in relazione alle direttive del responsabile tecnico e dell'Amministratore i programmi lavoro ed emette le corrispondenti direttive ai dipendenti, presta assistenza all'Amministratore ed ai responsabili tecnici e della sicurezza nei sopralluoghi presso i cantieri per accertare l'esecuzione dei lavori come da programma e secondo le direttive delle committenti e la normativa sul sicurezza del lavori, partecipa alle riunioni operative con le D.L. sulle modalità di svolgimento dei lavori e sul rispetto del relativo programma nonché sugli eventuali problemi riscontrati;
riferisce dell'esito degli incontri all'Amministratore ed esegue le direttive dello stesso;
intrattiene, sempre secondo le direttive dell'Amministratore, rapporti commerciali con futuri possibili clienti ed in relazione ai contratti conclusi dal predetto, lo coadiuva nella stesura delle offerte;
effettua, coadiuvata dal personale tecnico della i sopralluoghi preventivi e prodromici alla Controparte_1 presentazione delle offerte e/o alla conclusione dei contratti>> [pag. 25 ricorso]; si tratta di mansioni coerenti con la descrizione della declaratoria del livello V offerta dal CCNL il quale vi riconduce <i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza>>; in relazione a ciò, <la circostanza che la stessa dipendente si definisca come “direttore generale”, non può, di per sé, fare ritenere erroneo l'inquadramento contrattuale riconosciutole, atteso che, per come sembra risultare dal verbale impugnato, la predetta non ha affatto specificato né indicato mansioni incompatibili con il profilo contrattuale assegnato In ogni caso, le pretese mansioni superiori, ove occasionalmente svolte, non hanno mai avuto carattere prevalente rispetto a quelle contrattuali>> [pag. 26 ricorso];
- che, <nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, deve essere dimostrato che l'esercizio di quelle connotanti la qualifica superiore sia prevalente, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante (Cass., sez. lav., 2.1.2001, n. 9; Cass., sez. lav., 22.4.1995, n. 4561). Nel caso di specie, non risulta affatto provato non solo che la lavoratrice abbia svolto mansioni superiori ma anche che le pretese mansioni superiori sarebbero state, in ogni caso, svolte con frequenza tale da farle ritenere prevalenti>> [pag. 27 ricorso];
- che, in ordine alle trasferte della dott.ssa le attività dalla stessa CP_2 disimpegnate implicavano uno continuo spostamento presso tutti i cantieri aperti sul territorio nazionale.
- che, in via subordinata, le sanzioni sono state quantificate erroneamente, facendo riferimento alla previsione di cui all'art. 116, c. 8 lett. b) L. 388/2000; quest'ultima norma, in realtà, non è applicabile poiché <non vi è stata alcuna omessa registrazione e/o denuncia obbligatoria o non conforme al vero né tanto meno … la ha occultato rapporti di lavoro>> [pag. 28 ricorso]; in Controparte_1 assenza di omesse o infedeli dichiarazioni, anche la sanzione irrogata ai sensi
7 dell'artt. 1 e 2 dl 112/2008 nei confronti del legale rappresentante deve reputarsi illegittima. La ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <PIACCIA ALL'ON. CP_1 TRIBUNALE ADITO previa fissazione dell'udienza di comparizione, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito, ritenere l'insussistenza delle pretese violazioni e quindi l'insussistenza del credito contributo vantato dalla in CP_3 quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
accertare, in particolare, che le somme corrisposte dalla ricorrente a titolo di trasferta e rimborsi non vanno assoggettate a contribuzione;
accertare, in ogni caso, che nulla è dovuto dai ricorrenti in relazione al verbale unico di accertamento n. 2018013717 del 16.1.2020 da dichiararsi privo di effetti giuridici unitamente agli atti presupposti e conseguenti;
in via subordinata, ritenere, per i motivi di cui in narrativa, non dovute le sanzioni comminate;
con vittoria di spese e compensi difensivi. Salvo ogni altro diritto>>. Con Fissata l'udienza di comparizione, si sono costituiti in giudizio l' e l' . CP_3 L'Ente previdenziale ha censurato la ricostruzione avversaria, osservando:
- che l'art. 14 L. 689/1981 si riferisce esclusivamente alla materia sanzionatoria e non a quella contributiva;
- che l'onere di provare le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo o che ne comportano una riduzione spetta al soggetto, cioè il datore di lavoro, che intende avvalersene [in tal senso, Cass. 18160/18; id. 16579/18; id. 22901/11];
- che <secondo la costante giurisprudenza, la trasferta è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale. Di conseguenza, non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica la propria attività in maniera fissa e continuativa presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in un luogo diverso e anche se il lavoratore sia in ipotesi residente in un luogo diverso da quello della prestazione lavorativa;
inoltre, non ha nessun rilievo il luogo di formale assunzione del lavoratore (fra le tante, Cass. 8136/08; id. 12301/03; id. 94/03; id. 16812/02; id. 11508/00; id. 12225/99; id., 8048/98; id. 8004/98; id. 7386/96). Con la precisazione che anche qualora, nel corso del rapporto, si verifichi effettivamente uno
“spostamento” del lavoratore, esso costituisce trasferta soltanto se è determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro;
al contrario, la prolungata permanenza in una sede di cantiere costituisce un aspetto strutturale della prestazione e il relativo compenso ha natura retributiva: v., ad es., Cass. 8468/05>> [pag. 3 comparsa ]; peraltro, <l'occasionalità CP_3 costituisce proprio uno degli elementi indefettibili dell'istituto della trasferta mentre, al contrario, il fatto che un dipendente sia soggetto a continui spostamenti costituisce un aspetto strutturale della prestazione lavorativa (fra le tante, oltre a quelle già cit., Cass. 5289/14; id. 8468/05; Corte di appello Milano, 1567/18)>> [sempre pag. 3 comparsa ]; CP_3
- che, nella vicenda odierna, l'assenza dell'occasionalità traspare non solo dagli accertamenti ispettivi ma anche dalle allegazioni attoree;
è proprio la ricorrente a confermare che la trasferta <costituiva in realtà una modalità ordinaria o strutturale della prestazione lavorativa dei propri dipendenti>> [sempre pag. 3 comparsa ]; CP_3
- che i rimborsi chilometrici possono essere sottratti all'obbligo contributivo purché ne sia dimostrata l'effettività attraverso documentazione che contempli, mese per mese, <il riferimento dei percorsi effettuati; i chilometri percorsi da ciascun dipendente e il tipo di automezzo utilizzato;
l'importo del rimborso del costo
8 chilometrico sulla base delle tariffe ACI. Appare evidente, invece, che la società ricorrente non abbia in alcun modo assolto al proprio onere probatorio… le schede dei rimborsi chilometrici indicati al n. 25 dell'elencazione dei documenti appaiono non soltanto prive dei sopra descritti requisiti, ma anche prive di qualsiasi data certa, nel senso che manca la prova che tali schede fossero state compilate proprio in occasione del pagamento dei rimborsi e che corrispondano alle annotazioni sul LUL>> [pag. 5 comparsa ]; CP_3
- che con riguardo alla dipendente è sufficiente rinviare alle risultanze CP_2 ispettive;
- che l'ipotesi di cui all'art. 116 c. 8 lett. b) l. 388/2000 abbraccia anche le situazione come quella odierna in cui sono state riportate nel LUL registrazioni non veritiere in ordine alle trasferte e ai rimborsi chilometrici. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, ritenere e dichiarare la sussistenza dell'obbligo contributivo accertato con il verbale unico di accertamento e notificazione del 16-01-2020 (in tutto o, in subordine e senza recesso, in parte). Di conseguenza, rigettare il ricorso avversario e, per l'effetto, mandare assolto l'Istituto dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa>>. Con Dal canto suo l' ha rilevato la propria estraneità alla lite poiché il giudizio instaurato dalla soc. si risolve in una controversia di tipo previdenziale che CP_1
<che involge esclusivamente la corretta applicazione di norme previdenziali e di assistenza obbligatoria e che comporta per il solo ente titolare la legittimazione al recupero delle somme dovute, delle quali lo stesso è l'unico beneficiario…pertanto, unico legittimato passivo, nella causa in oggetto, risulta essere l'Ente previdenziale, Con con conseguente difetto di legittimazione passiva dell' >> [pag. 4 ]. CP_5 Con L' ha quindi così concluso: <Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione, 1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ;
2. Con vittoria di spese>>. CP_5
Con ordinanza del 06/12/2021, i giudizi RG 1230/2020 e 1239/2020 sono stati riuniti al presente procedimento. Il giudizio RG 1230/2020 è stato instaurato dalla soc. Parte_1 (d'ora in poi anche “ ) che, sempre per il tramite di un'azione di Pt_1 accertamento negativo, ha censurato i verbali unici di accertamento e notificazione n. 2018013717/S01 e n. 2018013717/S03. Il verbale n. 2018013717/S03 ha ascritto in capo alla la Pt_1 responsabilità solidale per la contribuzione non versata dalla soc. sulla quota CP_1 di retribuzione corrisposta a titolo di “indennità di trasferta” nel periodo 01/05/2018- 31/07/2019. La solidarietà è stata correlata all'art. 29 c. 2 d.lgs. 276/2003 in ragione del contratto di appalto n. 5800000586 stipulato tra la (in qualità di Pt_1 committente) e la (in qualità di appaltatrice) in data 26/04/2018. CP_1 Il verbale n. 2018013717/S01 ha ascritto in capo alla la Pt_1 responsabilità solidale per la contribuzione non versata dalla soc. sulla quota CP_1 di retribuzione corrisposta a titolo di “indennità di trasferta” nel periodo 01/08/2015- 31/07/2019. Anche in questo caso, la solidarietà è stata ricondotta all'art. 29 c. 2 d.lgs. 276/2003 in ragione del contratto di appalto n. 3115000030 stipulato tra la (in qualità di committente) e la (in qualità di appaltatrice) in data Pt_1 CP_1 30/07/2015. Avverso i suddetti atti ispettivi, la ha articolato le seguenti Pt_1 doglianze:
9 - violazione dell'art. 14 L. 689/1981 non essendo stato rispettato il termine decadenziale ivi previsto;
- carenza motivazionale: le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta sono state disconosciute nei confronti di <tutti i lavoratori dipendenti della
[...] senza alcuna specificazione in ordine ai rapporti di lavoro Controparte_1 impiegati sull'appalto Italgas Reti S.p.A…>> [pag. 14 comparsa e in Pt_1 ordine <ai periodi di occupazione…>>; in particolare, la SI.ra non ha mai CP_2 operato nell'appalto e la stessa non è ricompresa nell'elenco dei lavoratori impiegati dalla [pag. 29 comparsa e doc. 11]; la SI. è <la Direttrice CP_1 Pt_1 CP_2 Generale della Meic Costruzioni S.r.l….. in tale veste gestisce non solo tutta l'organizzazione … ma anche tutta l'attività e le iniziative economiche…>> [pag. 29 comparsa;
<gli unici lavoratori della che Pt_1 Controparte_1 risultano impiegati su appalto della e di Parte_1 luglio 2019, sono esclusivamente i SInori: , CP_19 CP_20 CP_21
, , ,
[...] Persona_9 CP_22 CP_23 CP_24
, CP_25 CP_26 Controparte_27 CP_28 Controparte_29
, , CP_30 CP_31 CP_32 Controparte_33 CP_34 CP_35
, , ,
[...] CP_36 CP_37 CP_38 CP_39 CP_40
, , , CP_41 CP_42 CP_43 CP_44 CP_21 CP_45
, , , ,
[...] CP_46 CP_47 Controparte_48 CP_49 Controparte_50
, , , , CP_51 CP_52 CP_53 Controparte_54 CP_55
, (cfr. doc. n. 11). 56. Ne deriva che, semmai, la Controparte_56 CP_57 [...] potrà rispondere in solido con la solo per gli Parte_1 Controparte_1 importi relativi alla posizione di tali soggetti, e non già nei confronti degli altri dipendenti, che non hanno mai lavorato in appalti commissionati da quest'ultima>>
[pag. 30 comparsa;
Pt_1
- legittima applicazione della “trasferta”: sia la normativa primaria sia quella contrattuale non prevedono il requisito dell'occasionalità sicché tale istituto può operare anche nei confronti di quei dipendenti che <per specifiche eSIenze di lavoro, debbano giornalmente recarsi in trasferta e cioè svolgere la propria attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede di lavoro contrattualizzata, come avviene per i c.d. trasfertisti Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che nella nozione di “trasfertisti” rientrano i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori della sede aziendale, sempre in luoghi diversi, senza alcuna sede lavorativa fissa e predeterminata” Cass. Sez. Lav., 11 dicembre 2013 n. 27643).>> [pag. 23 ; Pt_1
- inesistenza della responsabilità solidale: l'art. 29 dlgs 276/2003 pone a carico del committente <l'unico>> obbligo di verifica e controllo dell'operato dell'appaltatore; siffatto obbligo va adempiuto sulla base della <documentazione fornita dall'appaltatore…>> mentre <non può estendersi al merito gestionale dei rapporti di lavoro>> [pag. 25 comparsa;
la responsabilità, in ogni caso, Pt_1 non sussiste oltre il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto;
- illegittimità anche del verbale ispettivo n. 2018013717/S01; pure in questo caso il debito contributivo è stato addossato in via solidale con riguardo a tutti i dipendenti e non già in relazione a quelli impiegati nell'appalto n. 3115000030; in relazione a quest'ultimo, gli operai che vi hanno lavorato dall'agosto 2015 all'agosto 2016 sono <i SInori: , , CP_19 CP_20 CP_21 Per_9
, , , , ,
[...] CP_58 CP_59 CP_37 Persona_10 CP_34
, , ,
[...] CP_22 CP_49 CP_23 Persona_11 CP_42
10 , , , CP_24 CP_43 CP_35 CP_60 CP_25 CP_26
[...] Controparte_27 CP_28 Controparte_61 CP_30 CP_31
, , (cfr.
[...] CP_32 Controparte_33 Controparte_62 CP_63 doc. n. 11)>>; quelli che vi hanno lavorato dal settembre 2016 al 30/04/2018 sono
, , , CP_19 CP_20 CP_21 Persona_9 [...]
, , , , , CP_58 CP_59 CP_37 Persona_10 CP_34 CP_22
, ,
[...] CP_49 CP_23 Persona_11 CP_42 [...]
, , , CP_24 CP_43 CP_35 CP_60 CP_25 CP_26
, Controparte_27 CP_28 Controparte_61 CP_30 CP_31
, , CP_32 Controparte_33 Controparte_50 CP_64 CP_62
, , , ,
[...] Controparte_65 CP_36 CP_66 CP_38 [...]
, , , , (cfr. doc. n. Per_12 CP_39 CP_40 Persona_13 CP_41 11)>> [pag. 31 e 32 comparsa;
nella denegata ipotesi in cui dovesse Pt_1 ritenersi la legittimità dei verbali ispettivi, quindi, la componente contributiva addebitale <ammonterebbe a poco più del 21% , pari alla somma di euro 137.295,01>>. Da ultimo, la ha rivendicato il proprio diritto ad essere manlevata Pt_1 dalla alla luce degli obblighi pattizi da quest'ultima assunti e ha rassegnato le CP_1 seguenti conclusioni: <…voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità dei verbali unici di accertamento e notificazione n. 2018013717/S01 e n. 2018013717/S03 del 16 gennaio 2020, notificati in pari data, nonché ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, inerente, connesso o consequenziale, in quanto nulli, illegittimi e comunque infondati in fatto ed in diritto. Conseguentemente, si chiede che codesto Tribunale voglia accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 1.045.409,67 e/o comunque la somma maggiore o minore che verrà eventualmente accertata in corso di causa per tutte le motivazioni esposte nella narrativa di cui al presente atto. In via subordinata e condizionata, voglia condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a tenere indenne, o comunque, a manlevare la
[...]
e conseguentemente al pagamento in favore di quest'ultima dalle somma Parte_1 corrispondente all'importo che verrà accertato come dovuto all' per effetto dei CP_3 verbali ispettivi impugnati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>. Il giudizio RG 1239/2020 è stato instaurato dalla soc. Parte_3 (d'ora in poi anche ”) che, sempre per il tramite di un'azione di
[...] Pt_3 accertamento negativo, ha censurato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018013717/S02. Il verbale n. 2018013717/S02 ha ascritto in capo alla la responsabilità Pt_3 solidale per la contribuzione non versata dalla soc. sulla quota di retribuzione CP_1 corrisposta a titolo di “indennità di trasferta” nel periodo 04/11/2015-31/07/2019. La solidarietà è stata correlata all'art. 29 d.lgs. 276/2003 in ragione dei contratti di appalto n. 7300003295 [doc. 2], n. 7000000394 [doc. 3] e n. 7000000394 [doc. 4] stipulati tra la (in qualità di committente) e la (in qualità di Pt_3 CP_1 appaltatrice), rispettivamente, nelle date del 04/11/2015, 22/12/2016 e 22/09/2017. Quest'ultimo verbale è stato investito dalla medesima prospettazione critica avanzata dalla con l'unica differenza legata all'elencazione dei lavoratori Pt_1 impiegati nelle commesse [tale elencazione è riportata alle pagine 28 e 29 della comparsa ]. Pt_3 A fronte dei ricorsi proposti dalla e , si sono costituiti in Pt_1 Pt_3 Con giudizio l' , la e l' [quest'ultimo soltanto nel giudizio RG 1239/2020 CP_3 CP_1 e non in quello RG 1230/2020].
11 L' ha ribadito l'irrilevanza dei vizi di nullità dedotti nei confronti dei CP_3 verbali e l'inapplicabilità dell'art. 14 L. 689/1981. Nel merito, ha richiamato i passaggi argomentativi svolti nella comparsa predisposta per il giudizio RG 492/2020. Rispetto alla tematica della responsabilità solidale, ha osservato:
- che secondo la pronuncia di legittimità n. 27382/2019 ex adverso citata l'art. 29 dlgs n. 276/2003 si traduce <in un'obbligazione di garanzia incentrata sulla previsione di un vincolo tra committente e appaltatore, la cui finalità, prosegue la Corte, è quella di indurre il committente a selezionare appaltatori più affidabili, onde non dovere rispondere delle evasioni contributive di questi ultimi. Tanto che la medesima Corte afferma che la responsabilità solidale del committente sussiste anche in caso di subappalto vietato. Senza dire, poi, che la corte di appello la cui sentenza è stata confermata dalla Cassazione con la ridetta Sentenza n. 27382/19 aveva esplicitamente affermato, come si legge nella pronuncia della Cassazione, che la responsabilità solidale del committente ha natura oggettiva. Da ciò deriva, come detto, la totale infondatezza dell'assunto avversario. A ciò va aggiunto, per mera completezza di esposizione e sebbene non via siano contestazioni sul punto, che secondo l'ormai costante giurisprudenza il termine biennale di cui al più volte citato art. 29 non vale per i contributi previdenziali (fra le più recenti, Cass. 22110/19; id. 18004/19)>> [pag. 7 di entrambe le comparse RG 1230/2020 e RG 1239/2020]. CP_3
- che <i dipendenti e i periodi interessati dall'obbligo solidale della ricorrente sono quelli nominativamente indicati negli allegati al verbale ispettivo, contenente anche l'indicazione analitica dei contributi dovuti, mentre l'assunto avversario risulta essere privo di prova>> [pag. 7 comparsa 1230/2020 e RG CP_3 12390/2020]. L'Ente previdenziale ha quindi formulato le seguenti conclusioni: < Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, previa riunione della presente causa a quella iscritta al 492/20 Rg, promossa dalla
[...]
stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con il Controparte_1 presente giudizio, ritenere e dichiarare la sussistenza dell'obbligo contributivo accertato con il verbale unico di accertamento e notificazione del 16-01-2020 (in tutto o, in subordine e senza recesso, in parte), con la conseguente obbligazione solidale di [di nel giudizi RG 1239/2020 n.d.r.] Parte_1 Parte_3 ai sensi dell'art. 29, comma 2, Decr. Leg.vo 276/03. Di conseguenza, rigettare il ricorso avversario e, per l'effetto, mandare assolto l'Istituto dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa>>. La soc. ha riproposto i rilievi difensivi già articolati nel ricorso Rg CP_1 Con 492/2020 mentre l' ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Successivamente, in occasione dell'udienza del 22/06/2022, è stato riunito al giudizio odierno quello portante RG 1059/2020. Si tratta del procedimento instaurato dalla contro la diffida n. 68664 CP_1 adottata dall' ex art. 16 DPR 1124/1965 ed avente ad oggetto i premi sulle CP_7 differenze retributive non dichiarate da dicembre 2014 a luglio 2019. La richiesta di trova fondamento nelle risultanze ispettive delineate in CP_7 seno al verbale n. 2018013717/DDL contestato dalla con il ricorso 492/2020. CP_1 Per tale ragione, il ricorso RG 1059/2020 si sostanzia nella riproduzione di quello che ha dato luogo alla causa RG 492/2020. L' , dal canto suo, ha evidenziato di non aver <mai richiesto alla società CP_7 ricorrente alcun premio>> ma di aver <<…soltanto inviato la diffida ex art. 16 D.P.R. n. 1124/65 a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018013717/DDL del 16.1.2020 emesso dall' Nella menzionata diffida CP_3
12 l'Istituto ha invitato la a produrre idonea denuncia per Controparte_1 regolarizzare le omissioni retributive per i lavoratori indicati nel verbale dell' > [pagine 3 e 4 comparsa ]. CP_3 CP_7 L' ha concluso nei seguenti termini: <in via preliminare, ove ritenuto, CP_7 disporre la riunione del presente procedimento con quello portante in numero 492/2020 di R.G. pendente davanti a codesto Ill.mo Tribunale;
nel merito, respingere il ricorso in opposizione proposto da perché infondato in Controparte_1 fatto e diritto, confermando il provvedimento opposto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in favore dell' o, se richiesto, con integrale compensazione CP_7 delle spese processuali tra le parti costituite>>. A seguito della riunione, alcune tematiche di causa sono state oggetto di approfondimento mediante prova orale [vedi ordinanza del 07/06/2023]. Il procedimento è stato così rinviato per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 13/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Nella sua fisionomia attuale, la controversia odierna disvela una architettura complessa, assunta in virtù della confluenza di quattro distinti ricorsi in un'unica sede processuale. Il perno principale va intravisto nella causa portante Rg 492/2020, originata dall'azione di accertamento negativo promossa dalla soc. nei confronti degli CP_1 esiti dell'indagine amministrativa condotta a suo carico, compendiate nel verbale n. 2018013717/DDL del 16/01/2020. Alla predetta iniziativa giudiziale, si sono agganciante due “costole” rappresentate dai giudizi RG 1230/2020 e RG 1239/2020. Il primo ha origine dalla “impugnazione” interposta dalla soc. nei Pt_1 confronti di due verbali:
➢ il n. 2018013717/S01 che le ha addebitato, ai sensi dell'art. 29 c. 2, la contribuzione non versata dalla soc. sulla quota di retribuzione CP_1 corrisposta a titolo di “indennità di trasferta” nel periodo 01/05/2018- 31/07/2019 in ragione del contratto di appalto n. 5800000586 del 26/04/2018;
➢ il n. 2018013717/S03 che le ha ascritto, sempre quale responsabile solidale ex art. 29 c. 2 dlgs 276/2003, il debito contributivo maturato dalla soc. sulle somme corrisposte a titolo di “indennità di CP_1 trasferta” nel periodo 01/08/2015-31/07/2019 in ragione del contratto di appalto n. 3115000030 del 30/07/2015. Il secondo, invece, trae impulso dall'azione con cui la soc. ha censurato Pt_3 il verbale n. 2018013717/S02 che l'ha ritenuta solidalmente responsabile per i contributi non versati dalla soc. sulla quota di retribuzione corrisposta a titolo CP_1 di “indennità di trasferta” nel periodo 04/11/2015-31/07/2019 in ragione dei contratti di appalto n. 7300003295, n. 7000000394 e n. 7000000394 stipulati, rispettivamente, nelle date del 04/11/2015, 22/12/2016 e 22/09/2017. Accanto a questo troncone, si colloca il segmento contenzioso di cui al giudizio RG 1059/2020 incentrato sulla contestazione da parte della soc. della diffida CP_1
con cui la stessa è stata invitata, ai sensi dell'art. 16 DPR 1124/1965, a CP_7
13 regolarizzare la propria posizione assicurativa rispetto alle omissioni retributive riscontrate dall' . CP_3 Dal punto di vista soggettivo, il quadro sopra tratteggiato si connota per la presenza di una eterogeneità di rapporti processuali (la riunione, come noto, non priva di autonomia le cause riunite); in breve, essi risultano così strutturati: i) nel procedimento RG 492/2020, il contraddittorio abbraccia le posizioni della Con soc. come parte ricorrente, quelle di e dell' come parti convenute;
CP_1 CP_3 ii) nel procedimento RG 1230/2020, le parti costituite corrispondono alla soc. come parte ricorrente, all' e alla come parti convenute (tale Pt_1 CP_3 CP_1 veste si correla alla domanda di manleva azionata in via subordinata e condizionata); Con l' , pur ricompreso tra i destinatari della notifica, è rimasto intimato;
iii) il procedimento RG 1239/2020 ha come litisconsorti, dal lato attivo la soc.
, dal lato passivo gli stessi del giudizio RG 1230/2020 con l'unica differenza Pt_3 Con che l' è costituito in giudizio;
iv) infine, nel procedimento RG 1059/2020 la dialettica processuale è circoscritta alla soc. come ricorrente, all' come convenuto. CP_1 CP_7
3. Rispetto alla platea dei soggetti evocati in giudizio, va focalizzata la Con posizione dell' . Nell'ambito dei procedimenti ove è costituito (si ripete, RG 492/2020 e RG 1239/2020), l' ha invocato il proprio difetto di difetto di legittimazione CP_5 passiva. Con Effettivamente, l' è estraneo alla materia del contendere e la sua vocatio in jus appare errata. Come affermato dalla Suprema Corte, in relazione ad un caso di notificazione, tramite verbale ispettivo, di un illecito amministrativo relativo all'irregolare occupazione di personale dipendente, <<… il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n. 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007).
4. Già le Sezioni Unite di questa Corte, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sezioni Unite n. 16 del 2007; conf. Cass. n. 18320 del 2007).
14
5. Tale regola di giudizio è stata anche ribadita in una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 32886 del 2018), con cui è stata decisa una controversia analoga a quella in esame in cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'azione di accertamento negativo della avverso il Parte_8 verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Questa Corte ha affermato che, rispetto alla menzionata autorità amministrativa, l'unico interesse ad agire può in astratto riguardare la valenza del verbale al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative in esso accertate.
6. Non è pertinente il richiamo… all'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124 del 2004, secondo cui "i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova (...) per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili". Tale norma individua nel verbale di accertamento soltanto una fonte di prova. Sono i fatti attraverso essi dimostrati - e non i verbali in quanto atti - a fondare le pretese della Pubblica Amministrazione esercitate su tale base.
6.1. Pur in presenza di una comune radice degli accertamenti ispettivi, tra le cause inerenti il rapporto contributivo dell da un lato, e le sanzioni CP_3 amministrative, dall'altro, vi è un rapporto di autonomia. Le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro all'applicazione di determinate sanzioni (cfr. Cass. n. 23045 del 2018, che ha negato tra l'una e l'altra azione un rapporto di pregiudizialità/dipendenza, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno e dell'altro rapporto).
[…]
7.2. Il principio per cui tra la potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e gli obblighi derivanti al datore di lavoro in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia è stato anche di recente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 23045 del 2018, che ha qualificato come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto)>> (Cass. ord. 11369/20). Con Dunque, le domande proposte nei confronti dell' e comunque relative ad aspetti sanzionatori ex l. n. 689/1981, sono inammissibili e debbono essere rigettate.
4. Sempre in via preliminare, tanto la soc. quanto le coobbligate solidali CP_1 e hanno eccepito l'illegittimità dell'accertamento ispettivo per Pt_1 Pt_3 violazione dell'art. 14 L. 689/1981. Il citato art. 14, tuttavia, non pare applicabile nella vicenda in esame;
il perimetro applicativo di tale disposizione intercetta la materia sanzionatoria mentre non annovera al suo interno quella contributiva. Giova rammentare che, per quanto concerne la riscossione dei contributi previdenziali, il panorama normativo non include alcuna norma che condizioni la validità della riscossione ad atti prodromici;
si tratta di un aspetto che traccia una netta linea di demarcazione tra le vicende sanzionatorie, per le quali vige e va rispettato il suddetto art. 14 L. 689/1981, e le vicende contributive, per le quali invece non si rintraccia un nesso di presupposizione necessaria tra accertamento e successiva riscossione. Pur in difetto di un accertamento antecedente, l'Ente previdenziale avrebbe comunque la possibilità di procedere con l'iscrizione a ruolo dell'obbligazione contributiva.
15 L'impostazione esegetica sopra ricordata è accolta dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha chiarito che <Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto>> [Cass., ord. 4225/2018 (Rv. 647449 - 01)]. All'ipotesi di radicale carenza può equipararsi quella di un accertamento viziato e illegittimo [cfr. Cass. 6753/2020]. Converge in questa direzione il fatto che la notifica di una cartella di pagamento (o avviso di addebito), intervenuta in pendenza di un procedimento instaurato contro il verbale di accertamento, determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di accertamento negativo del credito [cfr. Cass. 6199/2024 (Rv. 671652
- 01) <La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito - nella specie opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale (cd. p.a.t.) - perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza>>]. Infine, va comunque ricordato che, <nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.>> [Cass. ord. 5851/2024 (Rv. 670240 - 01)]. I superiori dettami interpretativi evidenziano l'irrilevanza dell'eccezione sollevata con riguardo all'art. 14 L. 689/1981.
5. Venendo alle questioni di merito, occorre innanzitutto tratteggiare in modo sintetico le conclusioni raggiunte dagli ispettori all'esito della verifica amministrativa attuata nei confronti della soc. . CP_1 Ciò si rende necessario perché gli esiti ispettivi costituiscono l'architrave degli addebiti contributivi posti a carico della società ispezionata, in via principale e delle società committenti ( e ), in via solidale;
a tali esiti, inoltre, è Pt_1 Pt_3 ancorata la diffida formulata da volta a stimolare la regolarizzazione CP_7 assicurativa da parte della soc. . CP_1 L'atto di riferimento è rappresentato dal verbale n. 2018013717/DDL; i verbali n. 2018013717/S01, n. 2018013717/S03 e n. 2018013717/S02 sono infatti delle mere riproduzioni del primo, predisposti al solo fine di quantificare gli insoluti contributivi di cui le società e sono state chiamate a rispondere ai sensi dell'art. Pt_1 Pt_3 29 c. 2 dlgs 276/2003. Le risultanze della verifica amministrativa sono così sintetizzabili:
16 I. indebito utilizzo della “trasferta”: ad avviso degli ispettori, la soc.
avrebbe fatto ricorso a tale istituto in modo sistematico e CP_1 continuativo sicché le somme riconosciute in busta paga con tale causale costituirebbero una “mera maggiorazione retributiva”. L'attività asseritamente svolta “in trasferta”, in realtà, non sarebbe occasionale ma assistita dai caratteri della abitualità e prevalenza tenuto conto che <la società non ha un'officina situata all'interno del territorio di Gela, e, conseguentemente, nessuna attività lavorativa può essere ipotizzata presso tale territorio;
2) La società stipula i contratti di appalto, ed in relazione alla commessa ricevuta assume i dipendenti necessari, direttamente all'uopo; 3) I lavoratori vengono direttamente assegnati presso la sede individuata nel contratto di appalto>>; II. indebito utilizzo dei rimborsi chilometrici: la corresponsione di tali rimborsi sarebbe avvenuta sulla scorta di documentazione (la “nota spese”) priva dell'indicazione del “costo del casello autostradale” e del
“costo del carburante”, elementi necessari per comprovare l'effettività e le modalità dello spostamento;
III. erroneo inquadramento della dipendente : la posizione Parte_5 contrattuale della lavoratrice, in virtù delle mansioni disimpegnate di
“Direttore Generale”, avrebbe dovuto sussunta nella categoria
“quadro” del CCNL Meccanica Industria.
6. È possibile ora procedere all'esame del rilievo sub I) concernente - come detto - la tematica della “trasferta”. Tra le voci retributive che godono di una esenzione contributiva (totale o parziale, a seconda della fattispecie) vi è la “trasferta”. In linea generale, la trasferta si configura allorché il lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività in un luogo diverso da quello abituale, così da subire l'onere di spese ulteriori (per pasti, pernottamento, mezzi di trasporto e altro). A seconda delle modalità di estrinsecazione, è possibile isolare due diverse figure di trasferta, occasionale o abituale, a cui corrispondono due diversi regimi contributivi. Nella variante “occasionale”, la trasferta è caratterizzata dallo svolgimento temporaneo delle mansioni in un luogo diverso da quello abituale, a seguito di un ordine del datore di lavoro, essendo irrilevante in proposito che sia acquisito il consenso del datore di lavoro. In questa situazione, è previsto l'assoggettamento a contribuzione solo delle somme che superano un dato limite prefissato, ma variabile, a seconda che il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa sia all'interno del territorio comunale o all'esterno ovvero all'estero [art. 51 c. 5 dpr 917/1986]. Nella variante “abituale”, l'elemento qualificante è dato dalla sistematica esecuzione della prestazione lavorativa in luoghi sempre diversi, dimodoché siffatta modalità di svolgimento della prestazione diviene un aspetto intimamente collegato alla causa tipica del contratto, a cui accede l'erogazione, in aggiunta alla normale retribuzione, di una indennità o maggiorazione [art. 51 c. 6 dpr 917/1986]. Appare opportuno riportare, per la parte che qui interessa, il testo dell'art. 51, commi 5 e 6, dpr n. 916/1987:
<
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (...).
17
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, (...) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare (...)>>. In materia, è poi intervenuto l'art. 7-quinquies d.l. 193/2016 (conv. in l. 225/2016) il quale, nel dettare disposizioni di “Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti”, ha disposto che:
<
1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è volta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51>>. La norma, che contiene un'interpretazione autentica del concetto di trasferta, stabilisce le specifiche condizioni in presenza delle quali è possibile distinguere, ai fini fiscali e previdenziali, il regime a cui sono sottoposti i "trasfertisti abituali" da quello a cui sono sottoposti i "trasfertisti occasionali". Sul punto, le SS.UU., con la sentenza n. 27093/2017, hanno puntualizzato i seguenti principi di diritto:
<<…"la predetta disposizione, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica, è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un SInificato compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito"; b) "in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico - sistematica e teleologica, l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità"
- presente sia nell'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467 sia nel vigente art. 51, comma 6, del t.u.i.r. (così come nel comma 6 dell'art. 48 del t.u.i.r., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) - deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale)
18 meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni>>. Alla luce dei suddetti criteri, pertanto, soltanto in caso di contestuale presenza delle tre condizioni richiamate dall'art. 7-quinquies d.l. n. 193/2016, applicabile anche ai giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa, il lavoratore, inquadrabile nella categoria del "trasfertista", deve essere assoggettato al regime fiscale previsto dal c. 6° dell'art. 51 dpr 917/1986, ossia alla tassazione del 50% per cento delle somme riconosciute a titolo di trasferta;
qualora, invece, anche una sola di tali condizioni sia carente, deve trovare applicazione il regime contributivo previsto per le indennità di trasferta dal c. 5° del medesimo art. 51, e cioè la tassazione soltanto delle somme che superano il valore di € 46,48 al giorno, per le trasferte (fuori dal territorio comunale) in ambito nazionale, e di € 77,47, in caso di trasferte all'estero.
6.1. Sotto il profilo qualificatorio, la fattispecie in esame non pare di facile lettura;
gli aspetti sotto puntualizzati, in ogni caso, lasciano propendere per la riconducibilità nel perimetro dell'art. 51 c. 5 dpr 917/1986. Ora, è indubbio che i dipendenti operativi della soc. (ossia gli operai CP_1 adibiti al settore metalmeccanico) fossero impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa caratterizzata da continua mobilità. È proprio la soc. che, nell'atto introduttivo, sottolinea come: CP_1
- gli operai fossero assunti con sede di lavoro presso le varie unità secondarie attivate negli ambiti territoriali a cui facevano riferimento le commesse aggiudicate (ad es. NO, Vicenza, Mazzara del Vallo, Messina);
- tali operai dovessero spostarsi quotidianamente presso i molteplici fronti di lavoro, corrispondenti ai cantieri dislocati nei diversi comuni in cui avrebbero dovuto essere eseguite le lavorazioni appaltate. Da questa angolatura, quindi, l'elemento c.d. sostanziale del “trasfertismo” sembra rintracciabile. Ciò che difetta, tuttavia, è l'elemento c.d. retributivo ossia <la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta>>. Non vi sono, infatti, evidenze che comprovino la sussistenza di pagamenti in misura fissa e di importo non variabile. Per porre ricavare il dato in questione, il compendio documentale avrebbe dovuto restituire elementi funzionali ad indagare sia il concreto andamento dei pagamenti attuati o pattuiti dalle parti sia gli obblighi imposti dal CCNL [cfr. Cass. 21410/2019]. In assenza di tali elementi, non è possibile addivenire ad un riscontro positivo di uno degli indici di ricorrenza del “trasfertismo” che postula – si ripete - una attribuzione patrimoniale di ammontare costante. Non sarebbe sufficiente la sola continuatività. Come puntualizzato dalle già citate Sezioni Unite n. 27093/2017, l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile. La fattispecie in esame, dunque, va sussunta nell'alveo della previsione di cui al comma 5° dell'art. 51 dpr 916/1987.
19
6.2. A questo punto va ricordato che, nel giudizio di accertamento negativo, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice. Spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità ai destinatari della contestazione, mentre compete all'attore, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi. Valgono, tuttavia, i principi, affermati nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, quando si tratti di sgravi e agevolazioni contributive e di fiscalizzazione degli oneri sociali, colui che assume di averne diritto ha l'onere di provarne i fatti costitutivi (v. Cass. n. 5137/2006, n. 16351/2007, ord. n. 1157/2018).
<Ed infatti, non essendovi dubbio che il pagamento dei contributi sia obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento, giusta il principio, enunciato da ultimo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto… non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Fa carico, quindi, al datore di lavoro che contesti la pretesa dell CP_3 deducendo di aver diritto a una riduzione contributiva per sgravi o fiscalizzazione degli oneri sociali, dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge per poter fruire del beneficio, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata>> (Cass. n. 5137/2006). Con Onde l' (o altro soggetto che svolga funzioni previdenziali, o l' che CP_3 proceda, a sensi di legge, a contestazioni in relazione ad illeciti connessi all'inadempimento nei confronti di o di altro soggetto) <… deve provare che CP_3 il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma” (Cass. n. 461/2011).
<<la presunzione generale di assoggettamento a contribuzione quanto < i>
percepito a titolo di retribuzione di cui all'art. 12, comma 1, della l. n. 153 del 1969, può essere vinta solo dalla dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, che l'erogazione appartenga ad una delle categorie che, in base al comma 2 dello stesso articolo, sono espressamente escluse>> (Cass. n. 23051/2017). I superiori principi vanno calati nella vicenda de qua.
6.3. Vagliando innanzitutto il versante dei c.d. dipendenti operativi (cioè, gli operai), è pacifico e non contestato che la soc. : CP_1
- non è dotata di una officina in territorio gelese, dove è situata soltanto la sua sede legale ed amministrativa;
20 - dopo aver ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto, effettua l'assunzione delle maestranze necessarie per eseguire il contratto;
- destina i dipendenti direttamente presso la sede locale aperta nel luogo dove realizzare le opere appaltate [si tratta di circostanze ammesse, vedi pag. 18 del ricorso]. Al fine di supportare la tesi della genuinità di quanto erogato a titolo di
“trasferta, costei ha fatto leva sulla seguente prospettazione:
- <nei contratti di lavoro dei dipendenti … (confr. copie contratti – all.3) viene indicata la sede di lavoro coincidente con una delle varie unità operative … dislocate in tutto il territorio nazionale ed in relazione ai cantieri ed alle commesse da eseguire>> [pag. 11 ricorso];
- <<…Da tali sedi secondarie i predetti hanno svolto e svolgono tutt'ora l'attività giornaliera spesso in trasferta e ciò in luoghi e comuni differenti rispetto alla sede operativa cui sono stati assegnati>> [pag. 18 ricorso]1. La tesi patrocinata non persuade. La dinamica illustrata dalla soc. si muove lungo due assi principali: CP_1
- gli operai erano assunti con sede di lavoro presso le varie unità secondarie attivate negli ambiti territoriali a cui facevano riferimento le commesse aggiudicate (ad es. NO, Vicenza, Mazzara del Vallo, Messina);
- gli operai dovevano spostarsi quotidianamente (talvolta anche giornalmente) presso i molteplici fronti di lavoro, corrispondenti ai cantieri dislocati nei diversi comuni in cui avrebbero dovuto essere eseguite le lavorazioni appaltate. Così ricostruita, il dato che viene in risalto è lo svolgimento di un'attività lavorativa in continua mobilità. 1 Per far comprendere l'articolazione lavorativa, la soc. ha richiamato quanto verificatosi per CP_1 le commesse conseguite nel periodo oggetto di causa;
➢ commessa (contratti 311400026- 311400030 – Controparte_9 580000586): l'art. 3 di tali contratti ha previsto che i lavori appaltati dovessero svolgersi in
“61 comuni” della regione;
trattandosi di un'area molto estesa, i lavoratori erano costretti a spostarsi da un comune all'altro anche nella stessa giornata <a seconda della tipologia di lavori e degli OdA (ordini di lavori) emessi dalla committente>>; invero, <ogni giorno la committente provvede[va n.d.r.] ad inviare una serie di OdA alla Pt_1 Controparte_1 con l'indicazione degli interventi da effettuare (confr OdA allegati a campione per anno e mese di attività dal 2014 al 2019- all. 6,7,8,9,10,11)>>. [pag. 12 ricorso]; per eseguire tali interventi, <le squadre ven[ivano n.d.r.] organizzate dal Capo cantiere in modo tale che, una volta terminato un primo lavoro, si passi all'altro così da chiudere, prima possibile, tutte le richieste della committente>> [pag. 13 ricorso]; <lo svolgimento di attività lavorativa in trasferta da parte dei dipendenti della ricorrente, trova conferma nei piani operativi di sicurezza (POS), predisposti per ciascun intervento, con l'indicazione del luogo di svolgimento e dei lavoratori impiegati (all. 14)>> [pag. 14 ricorso];
➢ commessa (contratto n. 7000000279 - all. 16): <anche con Controparte_10 riferimento a tale contratto … i dipendenti impiegati (ed indicati nei PdL) hanno svolto attività in trasferta, dovendosi spostare giornalmente dalla sede operativa della ricorrente (C.da Bucari 91026 Mazara del Vallo) ai cantieri dislocati lungo la linea di costruzione del metanodotto>> [pag. 15 ricorso];
➢ commessa (contratto n. 7300003295 - all. Controparte_11 18): <Come risulta … dai Permessi di Lavoro (PdL -all 19), ogni giorno vengono previsti più fronti di lavoro col personale che si sposta da un posto ad un altro per eseguire le lavorazioni stabilite durante la specifica giornata lavorativa>> [analogo discorso viene scandito per le seguenti commesse: (contratto Controparte_12 n. 7000000394 - all. 20; commessa (contratto n. 7000000445 – vedi pagg. Parte_6 16 e 17 ricorso];
21 Contrariamente a quanto sostenuto in ordine all'irrilevanza del requisito della
“occasionalità”, la situazione fotografata non pare possedere i caratteri della
“trasferta”, la quale implica necessariamente la dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla sede di lavoro in modo temporaneo e sporadico. Nel caso di specie, invece, si è di fronte a spostamenti continui, sistematici, previamente pianificati sulla base dei cd “ordini di lavori (OdA)” inviati dal committente. Lo testimoniano gli stessi capitolati testimoniali costruiti facendo riferimento proprio allo spostamento giornaliero <della forza lavoro da un comune all'altro o, addirittura, in più comuni sempre nell'arco della stessa giornata>> [vedi capitolato sub 2) pag. 33 ricorso soc. ; dello stesso tenore, capitolato sub 5): <Vero o no CP_1 che, in dette occasioni e normalmente per i contratti di manutenzione, le squadre dei dipendenti vengono organizzate dal Capo cantiere in modo tale che, una volta terminato un primo lavoro, si passi all'altro così da chiudere, prima possibile, tutte le richieste della committente?>> e capitolato sub 8): <Vero o no che, per ciascuna settimana lavorativa i capi cantieri della Società ricorrente predispongono i programmi di lavoro, in cui sono indicati il luogo e la tipologia dell'intervento ed i nominativi dei dipendenti da impiegare>>, sempre a pagina 33 e 34 del ricorso soc.
]. CP_1
Per aversi “trasferta”, lo spostamento avrebbe dovuto essere determinato da una eSIenza occasionale e non persistente, volto a dare attuazione ad una decisione contingente del datore di lavoro. Dalla ricostruzione offerta dalla soc. , per contro, la trasferta è stata CP_1 ininterrotta e senza soluzione di continuità, elevandosi dunque a modalità strutturale della prestazione lavorativa degli operai. Non solo. Nel riassumere i tratti definitori dell'istituto, si è puntualizzato che la trasferta si sostanzia un allontanamento temporaneo del lavoratore dalla consueta sede di lavoro. L'integrazione della fattispecie eSIe, anzitutto, l'identificazione di un luogo fisico in cui i lavoratori siano chiamati ad esplicare le mansioni lavorative in via ordinaria. Ad avviso della soc. , le sedi secondarie presso cui erano assegnati i CP_1 propri dipendenti operativi sarebbero state “sedi operative”. In realtà, la qualificazione proposta non convince. Dall'impostazione attorea emerge come le sedi indicate nei contratti di assunzione non fossero deputate a raccogliere le prestazioni di lavoro ma rappresentassero unicamente l'unità aziendale da cui indirizzare le squadre di lavoro presso i vari cantieri distribuiti in zone differenti. Confortano tale assunto:
- le allegazioni sviluppate in ricorso, ove si sottolinea come <la tipologia di attività svolta dalla impone lo spostamento e quindi la trasferta dei Controparte_1 lavoratori assunti dalle varie sedi locali ai luoghi, a volte distanti anche diverse decine di km, ove occorre prestare l'attività lavorativa>> [pag. 17 ricorso];
- gli “ordini di lavori OdA” prodotti sub docc. 6), 7), 8), 9), 19, 11), 12), 13), il piano operativo di sicurezza sub doc. 14), i “programmi lavori” sub doc. 15) che evidenziano inequivocabilmente la necessità, per i dipendenti, di spostarsi costantemente tra i diversi siti (anche in una stessa giornata). Come certificato anche dalla visura camerale, l'attività della si traduce CP_1 nella realizzazione di scavi e nella posa in opera di gasdotti ed impianti urbani di
22 metanizzazione (oltre a lavori di natura manutentiva) che comporta lo spostamento di operai e tecnici in cantieri di lavoro sempre diversi, presso le sedi dei vari committenti. Le sedi “secondarie”, invece, fungono da mero punto di riferimento aziendale ma non sono suscettibili di essere qualificate e considerate alla stregua di stabilimenti di produzione. In casi come quello di specie, la Suprema Corte ha precisato come la “trasferta” non spetti a chi esplica la propria attività in varie sedi di cantere, con ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede;
in tali casi la trasferta diviene una modalità di lavoro immanente, un aspetto strutturale della prestazione, tale da colorare la causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese bensì si pone come elemento organico della retribuzione, assumendone la relativa natura (in questo senso Cass. 8468/2005).
6.4. Passando a trattare il versante dei dipendenti c.d. amministrativi (nelle persone di , , e Persona_14 Persona_15 Persona_6
) anche in questo caso l'attività ispettiva ha disconosciuto la Parte_5 correttezza delle scritturazioni sul LUL a titolo di “trasferta”. Nell'ottica di contrastare l'accertamento amministrativo, la soc. ha CP_1 allegato: A. che la SI.ra si reca diverse volte al mese sia a Persona_14 Ragusa che a Palermo (presso le filiali Intesa e Controparte_67 BNL di Palermo) per incombenze legate ai rapporti intrattenuti con tali istituti bancari <(ad esempio per ritiro e/o consegna titoli, rilascio carnet assegni, rilascio fidi e/o anticipazioni su fatture, ecc….)>> [pag. 19 ricorso]; la stessa, inoltre, è solita spostarsi presso i vari cantieri per controllare e rendicontare i lavori ivi compiuti;
B. che il SI. in qualità di responsabile degli Persona_6 acquisti, svolge attività in trasferta presso le sedi dei fornitori al fine di
<concordare gli acquisti di attrezzature e/o merci>> [pag. 20 ricorso]; in qualità di responsabile del personale, è tenuto a recarsi presso lo studio del consulente del lavoro dott. per il disbrigo delle Per_7 pratiche lavoristiche;
C. che la SI.ra in quanto preposta <al Parte_9 coordinamento e collegamento tra professionisti esterni>> in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, provvede a spostarsi tra i vari cantieri per <la consegna e l'esplicazione della documentazione di sicurezza>>, in modo da garantire l'effettivo recepimento delle direttive aziendali [pag. 21 ricorso]. Il compendio allegatorio delineato dalla difesa della soc. è stato oggetto CP_1 di un approfondimento istruttorio espletato mediante l'assunzione di prova orale (ud. 07/06/2023). L'apporto cognitivo ottenuto dalle testimonianze è del seguente tenore: i) per quanto concerne la posizione della SI.ra Persona_14
➢ il teste ha rammentato che <la faceva delle Parte_7 Per_5 trasferte per la mansione che svolgeva>> ma di non sapere riferire <per quali incarichi…con quale frequenza>>; ha ricordato soltanto che <gli spostamenti erano legati ai rapporti con le banche e i consulenti>> e che <la SI.ra Per_5 nell'ambito delle sue mansioni, svolgesse anche attività di
23 controllo e rendicontazione dei cantieri>>; in relazione a quest'ultima attività, ha evidenziato che <ogni tanto, si recava presso i cantieri>> ma di non poter specificare <l'attività che ivi svolgesse, che tipo di rendicontazione operasse>>;
➢ il teste , marito della SI.ra ha riferito che <La Per_6 Per_5
IG.ra si occupa sia della contabilità interna che di Per_5 quella esterna relativa alla gestione finanziaria dei cantieri (prima nota di cassa e, in genere, qualsiasi attività finanziaria che si deve fare)>>; ha confermato che la stessa <intrattiene anche rapporti con le banche legati alle pratiche bancarie da curare per la società>>, ricordando che <la sua sede di lavoro era a Gela ma per svolgere tali attività posso dire che andava in trasferta, per esempio si recava presso l'Intesa di Ragusa, la BNL di Palermo>> e che <andava una decina di volte al mese in trasferta>>; ha dichiarato che <la SI.ra svolgeva Per_5 anche attività di controllo e rendicontazione amministrativa legata alla contabilità esterna di cui ho parlato>> e che
<Anche per queste attività andava in trasferta anche in Nord Italia presso l'unità di NO>>;
➢ la teste infine, ha confermato di occuparsi <sia di Per_5 attività amministrativo- contabile che della gestione finanziaria>> e di recarsi <a Palermo, a Ragusa per curare tutto ciò che ruotava attorno ai rapporti bancari, come emissione titoli, anticipi fatture>>, tutte attività per le quali aveva delega espressa;
ha confermato inoltre di svolgere
<anche attività di rendicontazione dei cantieri>> e di dover andare <presso questi per richiedere le fatture e rendicontare le carte ricaricabili che erano in uso ai capo cantieri, …carte che venivano utilizzate per attività lavorative come piccoli acquisti>>, compresi i <cantieri del Nord Italia come quello di NO>>; sul punto, ha precisato di andarci, nell'arco di un mese, <15-20 volte>>. ii) per quanto concerne la posizione del SI. Persona_6
➢ il teste ha dichiarato che il SI. era Parte_7 Per_6
<responsabile del personale e degli acquisti>>; ha confermato che <il SI. si recava in trasferta vista la Per_6 funzione di responsabile che ricopriva>>, ricordando che costui <andava presso i fornitori per concordare gli approvvigionamenti>>, senza conoscere che cosa trattasse in questa attività in trasferta>>; ha ammesso che <il Dott.
curava gli acquisti anche per l'area del Nord Italia, e Per_6 per questa ragione era necessario che andasse in in CP_9 relazione al cantiere di NO>>, ma di non conoscere con quale cadenza;
ha da ultimo rammento che il SI. Per_6 curava <i rapporti con il Dott. cioè il consulente Per_7 del lavoro dell'azienda sia all'epoca per cui è causa sia tutt'oggi>> ma di non ricordare <dove avesse lo studio di preciso>>;
➢ il teste ha dichiarato che il SI. rappresentava Per_5 Per_6
<l'Ufficio acquisti della Società>> e si occupava dei fornitori
24 e dei rapporti di lavoro, curando l'acquisto dei materiali dei cantieri;
ha ammesso <che per adempiere a tali compiti, si recava anche in trasferta, presso le unità di NO, di EN, per concordare gli approvvigionamenti necessari ai cantieri>> e che ci andava spesso;
oltre a ciò, <Si interfacciava anche con il consulente del Lavoro, il Dott. che aveva studio a Ragusa, in cui ci andava Per_7 fisicamente e con una certa frequenza>>;
➢ il teste ha confermato di essere <responsabile del Per_6 personale e degli acquisti>>, di svolgere <questa attività fin dal 2014>> e di recarsi <in trasferta in particolare per quanto riguarda i rapporti con i fornitori>> poiché <è necessario andare presso le loro sedi (ricordo Terranova in Sicilia o la sede della a NO) per poter CP_68 instaurare un rapporto più stretto al fine di ottenere le migliori condizioni per gli acquisti di attrezzature e mezzi come escavatori>>; ha aggiunto di recarsi <anche nei cantieri del Nord Italia, circa una dozzina di volte al mese>>; a tal proposito ha chiarito che <Inizialmente avevamo un cantiere a Torino>> ma di essere <andato anche nei cantieri di NO, Messina, Vicenza, Mazzara del Vallo>> per curare
<anche i rapporti con il Consulente del Lavoro della Società, fino al 2016 era poi siamo passati con un consulente Pt_10 di Gela e alla fine l'incarico è stato dato al Dott. Per_7 di Ragusa>>; in riferimento a quest'ultimo, ha ricordato <di essere andato presso il suo studio a Ragusa anche per fare attività di formazione relativa, per esempio, ad aspetti legati all'elaborazione delle buste paga o al corretto svolgimento dei procedimenti disciplinari>>; iii) per quanto concerne la posizione della SI.ra : Parte_9
➢ il teste ha riferito che la SI.ra era Per_5 Parte_7
<responsabile dei settori Qualità, Sicurezza ed Ambiente>> e in tale veste <interloquiva con i professionisti esterni incaricati dalla Società>>, andando <nei cantieri a coordinare gli aspetti della Qualità, Sicurezza ed Ambiente per fare in modo che fosse data corretta attuazione alla normativa in materia>>; ha puntualizzato di non ricordare se <la abbia fatto o meno corsi di formazione>>; Parte_7
➢ il teste ha riferito che la SI.ra dipendente Per_6 Parte_7 dal 2014, si occupava dell'Area Ambiente, Qualità e Sicurezza
<che per la società è un settore particolarmente SInificativo in quanto si occupa di costruzione e manutenzione di metanodotti>>; ha chiarito <che la SI.ra era Parte_7 adibita al coordinamento con i professionisti esterni, in particolare era colei che si accertava che i dipendenti usassero i DPI, seguissero le procedure previste in materia di sicurezza anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti>>, sottolineando che <per lo svolgimento di tali attività si recava nei cantieri e negli studi dei professionisti esterni come il Dott. con studio a Messina, e l'Ingegnere Tes_1
25 con studio a Gela… mediamente una settimana al Per_8 mese>>; la stessa inoltre <era colei che curava che le direttive aziendali fossero messe in atto nei vari cantieri, anche per esempio in ordine alla scadenza delle date di revisione delle attrezzature>>; non ha saputo riferire sull'eventuale svolgimento di corsi di formazione;
➢ il teste ha confermato di essere <responsabile dei Parte_7 sistemi di gestione integrata>>, di occuparsi <anche del coordinamento tra professionisti>>, che in ragione di tale attività era necessario recarsi in trasferta <presso i cantieri al fine di far conoscere le procedure ai dipendenti>>; al riguardo ha ricordato di essere andata presso i cantieri di NO, Messina, ; ha ricordato anche di essere andata presso Pt_6 lo studio dell'ing. a Messina <per definire il contenuto Tes_1 delle certificazioni relative ai settori Sicurezza, Qualità ed Ambiente in modo tale da poter poi informare i dipendenti del cantiere sulle procedure aziendali da attuare in relazione alle suddette certificazioni>>; tra i professioni esterni, ha menzionato pure <l'Ingegnere il cui Persona_8 studio si trovava a Gela>>; ha riferito di <aver fatto alcuni corsi di formazione…, come quello relativo all'Accordo Stato- Regioni>>, senza rammentare se <se tra i corsi di formazione vi fosse qualcuno relativo alla sicurezza, anche perché l'attuazione concreta degli obblighi sulla sicurezza era rimessa ai vari responsabili di cantiere>>; ha messo in luce di occuparsi soltanto delle certificazioni;
iv) per quanto concerne la posizione della SI.ra : Parte_5
➢ il teste ha ricordato che la SI.ra <aveva una Parte_7 CP_2 mansione importante perché seguiva le direttive del Datore di lavoro>>; sul punto ha fatto cenno al ruolo di <project manager>>; ha dichiarato che <Per svolgere tali mansioni si recava in trasferta anche in Nord Italia e ricordo che utilizzava la sua autovettura, mi sembra una Mercedes grigia>>;
➢ il teste ha riferito che la SI.ra era il project Per_5 CP_2 manager>> e che <Per svolgere tali attività la dott.ssa CP_2 si recava in trasferta, posso dire che operativamente la sua attività era svolta in cantiere, si recava anche nel Nord Italia presso l'Unità di NO, mi ricordo che utilizzava anche la propria autovettura>>; ha precisato che <andava in trasferta quasi tutto il mese, molto più di me>>;
➢ il teste ha rappresentato che <Per recarsi in trasferta Per_6 nei cantieri la dott.ssa usava anche la propria CP_2 autovettura, questa attività in trasferta era svolta molto frequentemente posso dire quasi tutti i mesi almeno tre settimane al mese>>. Le emergenze testimoniali, per quanto convergenti con gli assunti articolati in ricorso, non appaiono sufficienti per corroborare la tesi della genuinità della
“trasferta”.
26 Per poter dimostrare ciò, sarebbero dovuti risultare elementi gravi, precisi e concordati del reale ed effettivo svolgimento delle trasferte denunciate, tramite prova specifica, concernente:
▪ le giornate e le ore effettuate in trasferta;
▪ i periodi in cui si collocano le trasferte;
▪ le modalità e la frequenza puntuale degli spostamenti;
▪ l'indicazione delle spese sostenute;
▪ la precisa indicazione delle destinazioni raggiunte:
▪ l'assolvimento del debito contributivo in relazione alle somme sopra soglia. La portata delle dichiarazioni testimoniali non restituisce riscontri sufficienti in relazione alla platea degli aspetti sopra focalizzati;
le stesse risultano particolarmente lacunose sul piano della collocazione temporale delle trasferte e della loro articolazione. Alla luce delle coordinate esegetiche ora sviluppate, la pretesa contributiva calibrata sulle somme erogate a titolo di “trasferta” non può ritenersi scalfita dai rilievi della soc. . CP_1
7. Va condotto un discorso diverso, invece, rispetto alla tematica dei rimborsi chilometrici. Secondo gli ispettori , la corresponsione di tali rimborsi sarebbe avvenuta sulla scorta di documentazione (la “nota spese”) priva dell'indicazione del “costo del casello autostradale” e del “costo del carburante”, elementi necessari per comprovare l'effettività e le modalità dello spostamento. La tesi ispettiva non persuade. Non convincono neppure le considerazioni espresse dall' in seno alla CP_3 comparsa di costituzione;
l'Ente ritiene che le schede prodotte dalla sub doc. CP_1 25) siano sprovviste di portata probatoria in quanto non munite di data certa e prive di elementi in grado di attestarne la corrispondenza con le registrazioni sul LUL. Giova rammentare che ai sensi dell'art. 51 dlgs 917/1986, <in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero>>. I rimborsi chilometrici versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasione delle trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati. La Suprema Corte ha affrontato funditus la questione in esame nell'ambito della pronuncia n. 2419/2012 di cui si riportano i seguenti frammenti motivazionali:
<11. Innanzitutto la L. n. 153 del 1969, art. 12, che, sostituendo il D.L. 1 agosto 1945, n. 692, artt. 1 e 2, recepiti negli artt. 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. n. 797 del 1955, e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124 del 1964), definisce, al comma 2, la retribuzione imponibile ("Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro") ed elenca, nel comma successivo, le somme escluse dalla
27 retribuzione imponibile, nel cui novero pone le somme corrisposte al lavoratore ad alcuni titoli, fra i quali "i rimborsi a pie di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro" (L. n. 153 cit., art. 12, comma 3, n.2).
12. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile, per espressa disposizione recata dal citato art. 12, penultimo capoverso, ha carattere tassativo, onde non possono darsi altre situazioni di esonero contributivo, in via interpretativa, estensiva o analogica.
13. Il rapporto di regola ad eccezione delle due previsioni introdotte dal citato art. 12 (la retribuzione imponibile, definita come ogni emolumento erogato in dipendenza del rapporto di lavoro e le tassative eccezioni escluse dall'imponibile) è stato confermato anche dai successivi interventi normativi di interpretazione autentica delle norme in esame, in relazione a specifici settori, ad esempio, in materia di contribuzione versata al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;
indennità di trasferta estero;
somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori;
fondi previdenziali integrativi;
diaria o indennità di trasferta dei c.d. trasfertisti;
indennità di mensa (v., rispettivamente, L. n. 155 del 1985, art. 1; L. n. 786 del 1986, art. 1; L. n. 398 del 1987, art. 5; L. n. 291 del 1988, art. 4, comma 2 bis;
L. n. 166 del 1991, artt. 9 bis e 9 ter;
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 17; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 24).
14. Tutti gli interventi normativi successivi hanno, pertanto, escluso dall'imponibile contributivo determinati emolumenti, pur erogati dal datore di lavoro ai lavoratori, destinati a realizzare funzioni diverse da quelle tipicamente retributive.
15. Nè il delineato quadro normativo è stato apprezzabilmente mutato con il D.Lgs. n. 314 del 1997, che, in esecuzione della potestà legislativa conferita al governo dalla Legge di Delegazione n. 662 del 1996, art. 3, comma 19, recante "delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", ha per l'appunto armonizzato l'imposizione contributiva dei redditi da lavoro dipendente alle disposizioni in tema di imposte sui redditi, rendendo omogenea, nei diversi ambiti impositivi, la definizione di reddito di lavoro dipendente.
16. Così risulta, pertanto, la definizione dei predetti redditi, a norma del D.Lgs. n. 314 cit., art. 6, che richiama, espressamente, l'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi: "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri...".
17. Anche per il calcolo dei contributi, il D.Lgs. n. 314 cit., art. 6, comma 2, rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, articolo contestualmente modificato, dal citato D.Lgs. n. 314, art. 3, comma 1, con disposizione che recita: "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". CP_6
18. La citata disposizione del , nella prima versione, definiva reddito di lavoro dipendente "tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali".
28 19. Il D.Lgs. n. 314 cit., art. 3, comma 1, ha altresì contestualmente modificato l'art. 48, comma 5, del TUIR, con disposizione del seguente tenore: "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la | parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito".
20. Dal delineato quadro normativo emerge che il legislatore, nell'evoluzione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi, ha prescritto, affinchè l'eccezione alla regola non assurgesse a mero espediente elusivo, che si trattasse di rimborsi spese documentati "a pie di lista", a norma dell'originaria formulazione dell'art. 12 voluta dal legislatore del 1992, e "documentate, relativamente al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto", a norma delle modifiche introdotte dal legislatore del 1997.
21. Dal dettato normativo testualmente richiamato, in un arco temporale di interventi legislativi piuttosto lunghi, non si evince in alcun modo la voluntas legis di corredare la documentazione sottesa ai predetti rimborsi chilometrici, al fine dell'esclusione dall'imponibile contributivo, di peculiari contenuti analitici e specifici che ridondino, a fortiori, sull'onere probatorio del datore di lavoro che detta esclusione invochi, correlando il vaglio della pretesa, in via amministrativa, prima, e giudiziale in seguito, all'allegazione della sola documentazione qualificata, perchè analitica e specifica.
22. Diversamente da quanto statuito dalla Corte territoriale, nel sistema normativo dianzi delineato, l'assolvimento dell'onere probatorio del datore di lavoro in ordine all'effettiva natura delle erogazioni (nella specie assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI) non può correlarsi alla documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi>> [i medesimi principi sono stati ripresi successivamente da Cass. 16579/2018 così massimata: <Ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro è assolto con la prova documentale delle spese sostenute per tali voci, con valutazione rimessa al giudice di merito>> (Rv. 649395 - 02)]. Quindi, l'esclusione dalla base imponibile dell'indennità erogata a titolo di rimborsi chilometrici, può avvenire solo a condizione che il datore di lavoro provi documentalmente l'importo erogato per detta voce.
29 La prova deve essere analitica, dovendo essere data per ciascun mese di riferimento, per i chilometri percorsi in detta unità di tempo, per il tipo di automezzo adoperato e per il rimborso corrisposto per ciascun chilometro in base alla tariffa Aci. Non occorre tuttavia produrre documentazione riguardante la scheda mensile di ciascun dipendente, la capillare indicazione dei viaggi compiuti, delle località di partenza e di destinazione, di coloro nei cui confronti sono state eseguite le prestazioni nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi. Nella vicenda odierna, l'onere probatorio può ritenersi soddisfatto. Innanzitutto, la soc. ha depositato le “schede rimborsi chilometrici” sub CP_1 doc. 25) per ciascun mese delle annualità oggetto del periodo ispezionato;
Visionando il loro contenuto, è possibile riscontrare tutti i dati richiesti;
infatti, esse riportano:
o la distanza chilometrica complessivamente percorsa nel mese, accompagnata anche dal riepilogo giornaliero dei chilometri effettuati dal dipendente;
o la località di destinazione in rapporto a ciascuna giornata di viaggio;
o l'oggetto della missione;
o la tipologia di vettura utilizzata e la targa;
o l'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico, ossia il valore “RIMBORSO EURO/KM”;
o la data di rilascio della lettera di autorizzazione;
o la sottoscrizione del lavoratore richiedente il rimborso;
o l'importo totale del rimborso. A fronte di documentazione suscettibile di comprovare le spese di viaggio secondo i requisiti prescritti dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta degli ispettori appare censurabile: le somme corrisposte a titolo di rimborsi chilometrici non avrebbero potuto essere trattate come imponibile contributivo, sicché l'addebito della contribuzione si rivela errato. In parte qua il ricorso è meritevole di accoglimento e pertanto va esclusa la debenza della contribuzione addebitata con il verbale n. 2018013717/DDL in relazione alle somme erogate dalla soc. a titolo di “rimborsi chilometrici” nel CP_1 periodo oggetto di accertamento.
8. L'ultimo rilievo da scrutinare investe la dipendente . Parte_5 Al termine della verifica amministrativa, gli ispettori hanno formulato due contestazioni al riguardo:
- con la prima è stato rimproverato alla soc. di aver sotto-inquadrato la CP_1 suddetta lavoratrice, formalmente assunta come impiegata di V livello del CCNL Metalmeccanica Industria ma, in realtà, espletante mansioni di “Direttore Generale” sussumibili nel livello “Quadro”;
- con la seconda sono stati disconosciuti i rimborsi chilometrici alla stessa erogati per assenza di idonea documentazione a supporto [nelle richieste di rimborso, in particolare, non sarebbe stato segnalato il <costo del pedaggio autostradale e/o dell'utilizzo della nave per effettuare il passaggio dello stretto di Messina e/o di ogni altro mezzo necessario a percorrere i rilevanti percorsi autostradali denunciati>> - cfr. pag. 5 del verbale n. 2018013717/DDL]. Ad avviso della soc. , l' non avrebbe esibito alcun CP_1 Controparte_70 elemento da cui desumere l'effettivo svolgimento di mansioni superiori né la prevalenza del loro esercizio rispetto a quelle pattuite al momento dell'assunzione.
30 Costituisce indirizzo consolidato quello secondo cui il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti:
1) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2) nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda [cfr. Cass. 8589/2015; in termini, Cass. 30580/2019 (Rv. 655877 - 01) secondo cui <Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001…>>]. L'osservanza del criterio “trifasico” postula in prima battuta la necessità di dare conto degli esiti dell'escussione testimoniale. Nello schema procedimentale sopra scandito, il momento inziale su cui concentrare l'attenzione è infatti quello dell'accertamento dell'attività lavorativa concretamente svolta. Nell'intento di comprendere quale fossero le mansioni effettivamente disimpegnate dalla SI.ra si è proceduto con la prova orale che ha restituito i CP_2 seguenti dati: i) teste < Non so la mansione specifica svolta dalla Dott.ssa Parte_7 [...]
mi ricordo che aveva una mansione importante perché seguiva le direttive Parte_5 del Datore di lavoro;
mi sembra che fosse project manager e ritengo che nell'ambito di questa sua attività svolgeva tutte le mansioni che mi sono state indicate>>; ii) teste <<conosco la dott.ssa , era project manager, per_5 parte_5 colei che attuava le direttive indicate dall'amministratore, l'anello di congiunzione tra l'amministrazione e i dipendenti dei cantieri nel senso curava dell'amministratore fossero attuate nella gestione operativa del cantiere. mi ricordo rendicontava l'attività svolta all'amministratore. probabilmente intratteneva anche rapporti commerciali con possibili clienti ma non so dirlo precisione<>>>; <Ricordo che la dott.ssa faceva delle riunioni con CP_2 l'amministratore, mi sembra anche per predisporre le offerte di gara>>; iii) teste : <Conosco la dott.ssa in quanto dipendente della Per_6 CP_2
, confermo tutte le attività che mi ha indicato, in particolare mi ricordo che la CP_1 dott.ssa ha una profonda conoscenza di tutto ciò che concerne la CP_2 predisposizione delle offerte di gara, sia a livello documentale che operativo. Posso dire che per esempio faceva sopralluoghi nei cantieri (andava in tutti i cantieri come NO, Vicenza, Torino, Messina, Mazzara del Vallo) e questi sopralluoghi erano funzionali alla predisposizione dell'offerta di gara e all'attività lavorativa che si svolgeva giornalmente, mi ricordo anche che la dott.ssa andava alle riunioni CP_2 di sicurezza e coordinamento che si tenevano presso i cantieri con gli enti committenti e la direzione lavori che fa da intermediario tra noi e i clienti. Le attività della dott.ssa si svolgevano sotto la direzione e la supervisione CP_2 dell'amministratore al quale doveva rendicontare le mansioni espletate. Facevano
31 anche degli incontri di aggiornamento sull'andamento dei lavori>>. <Ricordo che andava anche alle riunioni che si tenevano per l'apertura dei cantieri che si chiamavano kick Off Meating durante le quali si tracciavano le linee di condotta del cantiere e si consegnava tutta la documentazione di sicurezza richiesta dalla normativa>>. Lo “step” successivo sarebbe costituito dal segmento ricognitivo. Qui però si annidano le criticità riscontrabili nell'impostazione dell'Ente previdenziale. Non può dimenticarsi che, nel giudizio di accertamento negativo, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice. Spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità ai destinatari della contestazione, mentre compete all'attore, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi. Ebbene, l'onere di dimostrare che la dipendente in base alla concreta CP_2 attività svolta, avrebbe meritato un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente assegnato grava integralmente su . CP_3 Diversamente da quanto puntualizzato in tema di trasferta, in questo caso non si è di fronte ad una ipotesi di riduzione o esenzione contributiva ma alla rivendicazione di differenze contributive. L' dunque avrebbe dovuto produrre in giudizio il testo del CCNL di CP_7 settore applicabile al rapporto ed operare un raffronto tra la declaratoria di assunzione e quella superiore addebitata dagli ispettori. Al contrario, l' : CP_3
- nella propria comparsa si è limitato a richiamare il contenuto del verbale;
- non ha depositato il testo della disciplina collettiva indispensabile per poter prendere conoscenza del sistema di classificazione del personale. In questa situazione, non vi sono i necessari supporti documentali:
- per procedere alla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria [si è edotti, unicamente, della declaratoria del V° livello in quanto riportata a pag. 26 del ricorso mentre è rimasta indimostrata CP_1 quella afferente al livello “Quadro”];
- per operare il raffronto e la comparazione tra le mansioni astrattamente previste per la qualifica superiore e quelle svolte in concreto dalla dipendente CP_2 Sebbene la Suprema Corte escluda che il giudice debba attenersi pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni imposte dal meccanismo “trifasico” [vedi Cass. n. 18943/2016], ai fini dell'osservanza di tale procedimento è però necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio. A causa delle carenze sopra segnalate, risulta impossibile portate a conclusione l'iter di verifica delle mansioni superiori reclamate da;
per tale ragione, gli CP_3 incombenti probatori su quest'ultimo gravanti non possono ritenersi adempiuti. Non solo. In mancanza delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, non è possibile nemmeno constatare quanto riferito dalla SI.ra e appurare se la stessa si sia CP_2 effettivamente auto-qualificata “Direttore Generale”. Circa il disconoscimento dei rimborsi chilometrici, l'erroneità dello stesso traspare dalle considerazioni sviluppate supra al paragrafo n. 7).
32 Ne consegue l'accoglimento, pure per questa parte, del ricorso proposto dalla soc. ; va negata, pertanto, la debenza degli importi contributivi calcolati nel CP_1 verbale n. 2018013717/DDL in forza dell'inquadramento della SI.ra con la CP_2 qualifica di “Quadro” del CCNL “Metalmeccanica Industria” ed in relazione alle somme alla stessa erogate a titolo di “rimborsi chilometrici”.
9. Le soluzioni raggiunte ai paragrafi 7) e 8) vanno ad impattare anche sul piano delle sanzioni civili. Essendo stata esclusa la configurabilità degli inadempimenti correlati alle erogazioni chilometriche e alla categoria di inquadramento della lavoratrice CP_2 le somme aggiuntive computate dagli ispettori per le suddette ipotesi non sono consequenzialmente dovute. Rimane invece da vagliare la legittimità degli importi sanzionatori ascritti a carico della soc. per la non conforme registrazione della voce “trasferta” sul CP_1
LUL. La soc. ha contestato la quantificazione delle sanzioni in quanto operata CP_1 applicando il disposto dell'art. 116 c. 8 lett. b) L. 388/2000; a suo avviso, la norma corretta a cui fare riferimento risiederebbe nella lett. a) della citata disposizione. L'assunto difensivo è privo di fondamento. L'art. 116, co. 8, lett. a) e b), l. n. 388/2000 detta la seguente disciplina: <
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni
o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge>>. Rispetto all'infedele scritturazione sul LUL delle “trasferte”, la fattispecie che viene in rilievo è quella dell'evasione contributiva e non della semplice omissione. Come osservato dai giudici di legittimità, <<…. È ormai consolidato il principio secondo il quale perché ricorra l'ipotesi dell'evasione contributiva, secondo la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) [rectius b)], è necessario che vi sia a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato;
il primo requisito sussiste non solo quando vi sia
33 l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (ex multis, Cass. n. 6405 del 2017, relativa alla stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge: la Corte ha ritenuto che una tale situazione implicasse occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi, con presunzione dell'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salva la prova, a carico del datore di lavoro, dell'insussistenza dell'intento elusivo)>> (Cass. n. 24364/2019). Secondo la Suprema Corte, dunque, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi <<… fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata>>. In presenza, come nel caso che ci occupa, di registrazione di dati non veritieri a titolo di “trasferta”, sarebbe spettato alla soc. l'onere di provare la mancanza CP_1 dell'intento fraudolento (cioè, quello di non versare i contributi). Tuttavia, detta prova non è stata né chiesta né offerta per cui il regime sanzionatorio applicabile è quello del citato art. 116, comma 8, lett. b).
10. Proseguendo nello scrutino giudiziale, la cognizione va ora focalizzata sulle azioni promosse dalle coobbligate solidali ( e , Pt_1 Pt_3 rispettivamente RG 1230/2020 e RG 1239/2020). È possibile procedere ad una trattazione congiunta poiché le censure veicolate nei confronti delle indagini amministrative sono pienamente sovrapponibili. Per prima cosa, le suddette società hanno eccepito la tardività dell'accertamento ispettivo per violazione dell'art. 14 l. 689/1981. Su questo profilo è sufficiente richiamare le argomentazioni contenute nel paragrafo 4) della presente motivazione. Le stesse, poi, hanno negato in radice la possibilità di configurare la responsabilità solidale ex art. 29 c. 2 dlgs 276/2003 per due ordini di ragioni: a) la solidarietà datoriale abbraccia unicamente i crediti aventi natura strettamente retributiva, situazione non riscontrabile rispetto all'indennità di trasferta e ai rimborsi chilometrici;
b) il controllo del committente è limitato alla documentazione fornita dall'appaltatore mentre non può estendersi al merito gestionale dei rapporti di lavoro e alle modalità di organizzazione e utilizzo della forza lavoro;
opinare diversamente, vorrebbe dire addossare al committente una responsabilità oggettiva contraria alla ratio dell'art. 29 sopra menzionato. Entrambi i rilievi non appaiono persuasivi. Iniziando dal rilievo sub a), effettivamente, la Suprema Corte ha perimetrato l'ambito operativo della responsabilità solidale alle poste creditore aventi natura
34 natura strettamente retributiva [può essere richiamata l'ordinanza citata dalla difesa di e n. 31109/2021]. Pt_1 Pt_3 Facendo leva su questo principio, è stato escluso per esempio che il vincolo solidale investa l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti poiché emolumenti caratterizzati da una natura ambivalente, in parte risarcitoria in parte retributiva [anche qui vale il richiamo alla giurisprudenza indicata dalla difesa di e Cass. 5247/2022]. Pt_3 Pt_1 Ad avviso delle società, ciò varrebbe a maggior ragione per l'indennità di trasferta, la quale ha una duplice funzione: “restitutoria delle maggiori spese sopportate dal lavoratore” e “retributiva del maggior disagio” [si fa rinvio a Cass. 14047/2020]. L'argomentazione risulterebbe corretta se il caso di specie ruotasse attorno ad una ipotesi genuina di erogazioni a titolo di trasferta. È stato accertato, però, che le registrazioni operate dalla con tale causale CP_1 non possono reputarsi conformi a legge. L'obbligazione solidale, quindi, non è volta ad assicurare il pagamento dell'indennità di trasferta bensì il pagamento della contribuzione su somme erogate ai lavoratori e qualificate illegittimamente dalla società a titolo di indennità di trasferta. Per quanto attiene al rilievo sub b), giova considerare come <a responsabilità delineata dall'art. 29 sia di tipo legale, in quanto prevista ex lege. Essa, cioè, sorge al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa: richiede solo l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti>> [cfr. Cass., ord. n. 24609/2023 (Rv. 668614 - 01); v. anche Cass. nr. 24981/2022, in motiv. punto 2]. L'assetto in questione è stato tratteggiato in maniera ancora più esaustiva in seno alla pronuncia della Suprema Corte n. 2169/2022 ove è stato evidenziato che
<l'art 29, comma 2, d. Igs. n. 276/2003 stabilisce in caso di appalto di servizi la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori da quest'ultimo dipendenti;
si tratta di una speciale responsabilità prevista in capo al committente - che presuppone un'operazione economica del tutto lecita e genuina - la quale trova secondo la gran parte dei commentatori la sua giustificazione nel fatto che il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte delle committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestone debitoria del rapporto di lavoro in quanto in definitiva l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi.
5.2. il Giudice delle leggi, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i r.g. n.36594/2018 crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha chiarito che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica l'esclusione (contraria al precetto dell'art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del
35 soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell'impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza ( Corte cost. n. 254/2017).
5.3. I richiamati approdi in ordine alle finalità ed alla portata della previsione di cui al comma 2 dell'art. 29 d. Igs n. 276/2003, in disparte i numerosi interventi modificativi relativi a profili non direttamente rilevanti nella concreta fattispecie, inducono ad escludere, in coerenza con il chiaro dato testuale del comma 2 dell'art. 29 d. Igs cit. - che nulla dispone sul punto - la configurabilità di un esonero dalla responsabilità solidale in funzione della possibilità o meno di conoscenza da parte del committente della esistenza dello specifico rapporto di lavoro del quale gli si chiede di rispondere in via solidale sul piano retributivo e contributivo>>. In questa prospettiva, il profilo della condotta diligente del committente risulta irrilevante ai fini della responsabilità in parola.
10.1. Alla luce dei chiarimenti scanditi dalla Suprema Corte circa i presupposti genetici della solidarietà ex art. 29 c. 2 dlgs 276/2003, le iniziative delle committenti vanno accolte per quanto attiene:
- all'addebito contributivo connesso ai rimborsi chilometrici;
- alle differenze contributive conteggiate assumendo che la dipendente CP_2 fosse da inquadrare al livello “Quadro”. In entrambi i casi, le violazioni contestate dagli ispettori si sono rivelate infondate ed è stata eliso il relativo debito contributivo. Venendo meno gli inadempimenti a carico dell'appaltatrice (la soc. ), CP_1 viene conseguentemente meno la responsabilità solidale delle committenti ( e ). Pt_1 Pt_3 La lente del discorso deve essere ora posta sull'obbligazione contributiva insorta a seguito delle infedeli registrazioni sul LUL delle trasferte. Si è visto che, sotto questo profilo, non ha trovato positivo apprezzamento la prospettazione della soc. . CP_1
In relazione a questo aspetto, le obbligate in solido hanno messo in luce come le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta siano state disconosciute nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti della senza alcuna Controparte_1 specificazione in ordine ai rapporti di lavoro impiegati sull'appalto. La censura coglie nel segno. Analizzando i verbali n. 2018013717/S01, n. 2018013717/S03 e n. 2018013717/S02, si nota che:
▪ il recupero contributivo a carico delle committenti è stato rapportato anche ai dipendenti amministrativi della soc. CP_1
, Persona_14 Persona_15 Persona_6 e sebbene non vi siano elementi (né
[...] Parte_5 l' gli ha forniti in giudizio) sintomatici del loro fattivo CP_3 coinvolgimento negli appalti con e;
piuttosto è Pt_1 Pt_3 emerso che gli stessi fossero adibiti ad attività propedeutiche, prodromiche o collaterali a quelli costituenti l'oggetto delle commesse aggiudicate;
▪ i dipendenti operativi inglobati nel computo della contribuzione coincidono con l'intera forza lavoro della soc. , senza alcuna CP_1 puntualizzazione su quali lavoratori fossero effettivamente adibiti agli appalti con e;
Pt_1 Pt_3
36 ▪ nelle annualità sovrapposte [il periodo che combacia va dall'agosto 2015 al luglio 2019], l'elencazione dei lavoratori riportata nei “prospetti di regolarizzazione contributiva” a carico di [verbali n. 2018013717/S01 e n. 2018013717/S03] Pt_1 è la medesima di quella tratteggiata nel “prospetto di regolarizzazione contributiva” a carico di [verbale n. Pt_3 2018013717/S02]; ciò appare di difficile comprensione tenuto conto che né gli ispettori né l' hanno specificato quale fosse CP_3 la percentuale di impiego dei lavori in ciascuno dei suddetti appalti. In questa situazione, il perimetro della solidarietà datoriale va circoscritto unicamente ai lavoratori dell'appaltatrice che risultano essere stati impiegati nei contratti sottoscritti con e : Pt_1 Pt_3
➢ per quanto concerne l'appalto intervenuto dal Parte_1
01/05/2018 al 31/07/2019 (verbale n. 2018013717/S03) si tratta dei SInori , , CP_19 CP_20 CP_21 Per_9
, ,
[...] CP_22 CP_23 CP_24 CP_25
,
[...] CP_26 Controparte_27 CP_28 CP_29
,
[...] CP_30 CP_31 CP_32 Controparte_33
, , , CP_34 CP_35 CP_36 CP_37 CP_38
, , , CP_39 CP_40 CP_41 CP_42 CP_43
, , , CP_44 CP_21 Controparte_45 CP_46 CP_47
, , , , Controparte_48 CP_49 Controparte_50 CP_51
, , , CP_52 CP_53 Controparte_54 CP_55
, >> [cfr. doc. 11 – RG Controparte_56 CP_57 Pt_1 1230/2020];
➢ per quanto concerne l'appalto Controparte_71
(verbale n. 2018013717/S01)
[...]
o gli operai della soc. MEIC che vi hanno lavorato dall'agosto 2015 all'agosto 2016 sono stati <i SInori: CP_19
, , , CP_20 CP_21 Persona_9 [...]
, , , , CP_58 CP_59 CP_37 Persona_10 CP_34
,
[...] CP_22 CP_49 CP_23 Per_11
, ,
[...] CP_42 CP_24 CP_43 CP_35
, , CP_60 CP_25 CP_26 Controparte_27
, CP_28 Controparte_61 CP_30 CP_31
, CP_32 Controparte_33 Controparte_62 (cfr. doc. n. 11)>>; CP_63
o quelli che vi hanno lavorato dal settembre 2016 al 30/04/2018 sono stati i SInori , CP_19 CP_20 CP_21
,
[...] Persona_9 CP_58 [...]
, , , , CP_59 CP_37 Persona_10 CP_34 CP_22
,
[...] CP_49 CP_23 Persona_11 CP_42
, ,
[...] CP_24 CP_43 CP_35 CP_60
, CP_25 CP_26 Controparte_27 CP_28
, Controparte_61 CP_30 CP_31 CP_32
, ,
[...] Controparte_33 Controparte_50 CP_64 [...]
, , , CP_62 Controparte_65 CP_36 CP_66
, ,
[...] CP_38 Persona_12 CP_39 CP_40
37 , , > [cfr. sempre doc. 11 CP_40 Persona_13 CP_41
– RG 1230/2020]; Pt_1
o quelli che vi hanno lavorato dall'08/09/2016 al 30/04/2018
[atteso che dal 1° maggio 2018 in poi il contratto di appalto è quello contrassegnato con il numero 5800000586, stipulato da sono stati i SInori Parte_1 CP_19
, , , CP_20 CP_21 Persona_9 [...]
, , , , CP_58 CP_59 CP_37 Persona_10 CP_34
,
[...] CP_22 CP_49 CP_23 Per_11
, ,
[...] CP_42 CP_24 CP_43 CP_35
, , CP_60 CP_25 CP_26 Controparte_27
, CP_28 Controparte_61 CP_30 CP_31
, CP_32 Controparte_33 Controparte_50 CP_64
, , ,
[...] Controparte_62 Controparte_65 CP_36
, , ,
[...] CP_66 CP_38 Persona_12 CP_39
, , , > [cfr.
[...] CP_40 Persona_13 CP_41 sempre doc. 11 – RG 1230/2020]; Pt_1
➢ per quanto concerne l'appalto (verbale n. 2018013717/S02) Pt_3
o gli operai della soc. che vi hanno lavorato nel periodo CP_1 febbraio-giugno 2016 sono stati i SInori: , CP_20
, , Controparte_15 Controparte_72 Controparte_73
, , , Controparte_16 CP_22 Controparte_74
, , , CP_35 Controparte_75 Persona_11 CP_76
, ,
[...] Controparte_77 Controparte_78 [...]
, , , CP_79 CP_31 Controparte_80 CP_81
, , , Controparte_82 Controparte_83 Controparte_84
, Controparte_85 Controparte_86 CP_87
, , , ,
[...] CP_88 CP_89 CP_90
, , , CP_91 Controparte_92 CP_93 CP_94
, ,
[...] Controparte_95 Controparte_80 CP_96
, , ,
[...] Persona_10 Controparte_97 CP_98
, , , Controparte_99 CP_100 Controparte_101
, ; CP_102 CP_103
o quelli impiegati nel periodo luglio-dicembre 2016 sono stati i SInori , , , Controparte_80 Controparte_77 CP_81
, , , Controparte_96 Controparte_82 Controparte_83
, , Controparte_15 Controparte_72 Controparte_73
, , , Controparte_16 Controparte_84 CP_101 CP_101
, Parte_11 Parte_12 Controparte_85 CP_78
, , ,
[...] Controparte_74 Controparte_75 [...]
, , , Parte_13 Controparte_97 Controparte_87
, , CP_88 Controparte_104 CP_98 [...]
, , , CP_105 Controparte_79 Controparte_99 CP_106
, , ,
[...] CP_89 CP_90 CP_91
, , , Controparte_92 CP_102 CP_93 CP_94
, ,
[...] CP_107 CP_76 Controparte_95
, CP_108 CP_20 CP_109 CP_110
, , , ,
[...] Controparte_111 CP_31 CP_112
, , , CP_113 CP_114 CP_100 CP_115
, , Artur
[...] Controparte_79 Parte_14 Parte_15
38 , , , Per_16 Parte_16 CP_35 CP_103 [...] ; Pt_17
o quelli occupati nel periodo gennaio-novembre 2017 sono stati i SInori , Controparte_74 CP_76 CP_95
, ,
[...] Controparte_80 Controparte_15 CP_72
, ,
[...] Controparte_16 Parte_18 [...]
, CP_88 Controparte_83 Controparte_85 CP_110
, , ,
[...] Controparte_86 Controparte_87 Pt_19
, ,
[...] CP_106 CP_89 CP_31
, , , CP_102 CP_93 Parte_20 [...] ; CP_101
o quelli occupati nel febbraio 2018 sono i SInori CP_16
e ;
[...] Controparte_74 CP_61
o quelli impegnati per il periodo maggio-ottobre 2018 sono stati i SInori , e Controparte_15 Controparte_16 Pt_21 ;
[...]
o infine, quelli adibiti per il periodo novembre 2018-febbraio 2019 sono stati i SInori , Controparte_15 CP_16 e >> [cfr. per tutti doc. 10 –
[...] Parte_21 Pt_3
RG 1239/2020]. L'elencazione sopra richiamata e la documentazione posta a supporto non sono state investite da alcuna considerazione critica ad opera di . CP_3 Pertanto, le committenti sono tenute a rispondere in solido con l'appaltatrice per l'obbligazione contributiva ricollegata alle erogazioni a titolo di “trasferta” CP_1 limitatamente alla posizione dei soggetti sopra indicati.
11. Per completezza di esposizione, va respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa delle committenti. È stato chiarito che <In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione>> [Cass. n. 18004/2019 (Rv. 654482 - 01); Cass. ord. n. 41373//2021 (Rv. 663383 - 01)]. La tesi della inapplicabilità del termine decadenziale alle pretese contributive degli enti previdenziali era già stata affermata nel vigore della precedente normativa di cui alla L. 1369/1960: <L'art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis"), che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti - pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali - limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale>> [Cass. n. 6532/2014 (Rv. 629901 - 01)].
39 12. In via condizionata e subordinata, la e la hanno fatto Pt_1 Pt_3 valere la clausola di manleva inserita nel regolamento negoziale che caratterizza i contratti conclusi con la soc. . CP_1 Le domande di manleva sono fondate. Trova riscontro documentale la circostanza che la soc. , in occasione CP_1 della stipula dei contratti di appalto, si è obbligata a manlevare le committenti da qualsivoglia <richiesta e/o pretesa e/o azione, avente contenuto o effetto economico, avanzata nei confronti del Committente da parte di dipendenti e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o subfornitori e/o collaboratori e/o consulenti dell'Appaltatore stesso e/o dagli Enti previdenziali, che dovesse derivare dal mancato assolvimento ovvero degli obblighi di natura retributiva e/o contributiva o comunque quale conseguenza delle attività prestate>> [cfr. docc. 3 e 4 – Pt_1 RG 1230/2020 e docc. 2, 3, 4 – RG 1239/2020] Pt_3 Di conseguenza:
- va accertato e dichiarato il diritto di e ad essere manlevate Pt_1 Pt_3 e tenute indenni dalla soc. per tutto quanto dovuto ed eventualmente pagato in CP_1 forza della presente sentenza con riferimento ai contributi e alle sanzioni pretesi da con i verbali, rispettivamente, n. 2018013717/S01 e 2018013717/S03 (relativi CP_3 a e n. 2018013717/S02 (relativo a Parte_1 Parte_3
sulle somme erogate a titolo di “trasferta” limitatamente alla posizione dei
[...] soggetti elencati nel paragrafo 10.1. della motivazione;
- per l'effetto la soc. va condannata a manlevare e tenere indenni le CP_1 società e da tutto quanto dovuto ed eventualmente pagato in forza Pt_1 Pt_3 della presente sentenza con riferimento ai contributi e alle sanzioni pretesi da CP_3 con i verbali, rispettivamente, n. 2018013717/S01 e 2018013717/S03 (relativi a e n. 2018013717/S02 (relativo a Parte_1 Parte_3 sulle somme erogate a titolo di “trasferta” limitatamente alla posizione dei soggetti elencati nel paragrafo 10.1. della motivazione;
Peraltro, secondo le regole codicistiche in tema di obbligazioni solidali, l'obbligato in solido che ha pagato il debito è pur sempre titolare di un diritto di regresso nei confronti del condebitore.
13. Rimane da sindacare il ricorso RG 1059/2020. Si tratta del procedimento instaurato dalla soc. contro la diffida n. 68664 CP_1 del 16/09/2020 adottata dall' ex art. 16 DPR 1124/1965. CP_7 La richiesta di trova fondamento nelle risultanze ispettive delineate in CP_7 seno al verbale n. 2018013717/DDL contestato dalla con il ricorso 492/2020. CP_1 Per tale ragione, il ricorso RG 1059/2020 si sostanzia nella riproduzione di quello che ha dato luogo alla causa RG 492/2020. Tenuto conto di quanto accertato, la regolarizzazione oggetto di diffida:
- risulta dovuta limitatamente alle omissioni contributive riscontrate sulle erogazioni avvenute a titolo di “trasferta”;
- non dovrà essere attuata, invece, in rapporto agli addebiti contributivi contestati per i “rimborsi chilometrici” e per i maggiori imponibili retributivi calcolati in ragione dell'asserito superiore inquadramento della dipendente CP_2 Alla luce di ciò, il ricorso RG 1059/2020 è suscettibile di parziale accoglimento.
40 14. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, dato l'esito complessivo della lite, possono essere integralmente compensate in tutti i giudizi riuniti e tra tutte le parti.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Con i) respinge le domande proposte nei confronti dell' e comunque relative ad aspetti sanzionatori ex l. n. 689/1981; ii) in parziale accoglimento del ricorso RG 492/2020, dichiara che la società non è obbligata al pagamento della contribuzione Controparte_1 addebitata nel verbale n. 2018013717/DDL in relazione:
➢ alle somme erogate ai propri dipendenti a titolo di “rimborsi chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
➢ alle differenze retributive quantificate nei confronti della dipendente SI.ra assumendo che la stessa Parte_5 dovesse essere inquadrata nel livello “Quadro” CCNL Metalmeccanica Industria”, superiore a quello di formale assunzione;
➢ alle somme corrisposte alla dipendente a titolo Parte_5 di “rimborsi chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
iii) in via conseguenziale, dichiara che la società CP_1 Controparte_1 non è debitrice delle sanzioni civili ex art. 116 c. 8 lett. b) L. 388/2000 rispetto agli addebiti contributivi indicati supra al punto ii); iv) in parziale accoglimento della domanda principale del ricorso RG 1230/2020, dichiara che la società non è solidalmente Parte_1 responsabile con la società x art. 29 c. 2 dlgs 276/2003 Controparte_1 per gli addebiti contributivi ascritti a suo carico nei verbali n. 2018013717/S01 e n. 2018013717/S03 in relazione:
➢ alle somme erogate dalla società Controparte_1 ai suoi dipendenti a titolo di “rimborsi chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
➢ alle differenze retributive quantificate nei confronti della dipendente della società SI.ra Controparte_1 assumendo che la stessa dovesse essere Parte_5 inquadrata nel livello “Quadro” CCNL Metalmeccanica Industria”, superiore a quello di formale assunzione;
➢ alle somme corrisposte dalla società Controparte_1 alla dipendente SI.ra a titolo di “rimborsi
[...] Parte_5 chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
v) in parziale accoglimento della domanda principale del ricorso RG 1239/2020, dichiara che la società non è solidalmente Parte_3 responsabile con la società x art. 29 c. 2 dlgs 276/2003 Controparte_1 per gli addebiti contributivi ascritti a suo carico nel verbale n. 2018013717/S02 in relazione:
➢ alle somme erogate dalla società Controparte_1 ai suoi dipendenti a titolo di “rimborsi chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
➢ alle differenze retributive quantificate nei confronti della dipendente della società SI.ra Controparte_1
41 assumendo che la stessa dovesse essere Parte_5 inquadrata nel livello “Quadro” CCNL Metalmeccanica Industria”, superiore a quello di formale assunzione;
➢ alle somme corrisposte dalla società Controparte_1 alla dipendente SI.ra a titolo di “rimborsi
[...] Parte_5 chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
vi) accerta e dichiara che la società è solidalmente Parte_1 responsabile con la società x art. 29 c. 2 dlgs 276/2003 Controparte_1 per gli addebiti contributivi ascritti a suo carico nei verbali n. 2018013717/S01 e n. 2018013717/S03 in relazione agli importi erogati dalla società
[...] a titolo di “trasferta” nel periodo oggetto di accertamento Controparte_1 limitatamente alla posizione dei soggetti elencati nel paragrafo 10.1. della motivazione;
vii) accerta e dichiara che la società è solidalmente Parte_3 responsabile con la società x art. 29 c. 2 dlgs 276/2003 Controparte_1 per gli addebiti contributivi ascritti a suo carico nel verbale n. 2018013717/S02 in relazione agli importi erogati dalla società a titolo di Controparte_1
“trasferta” nel periodo oggetto di accertamento limitatamente alla posizione dei soggetti elencati nel paragrafo 10.1. della motivazione;
viii) in accoglimento della domanda di manleva fatta valere in via subordinata e condizionata nei ricorsi RG 1230/2020 e RG 1239/2020, accerta e dichiara il diritto delle società e ad essere manlevate Parte_1 Parte_3 e tenute indenni dalla società per tutto quanto dovuto Controparte_1 ed eventualmente pagato in forza della presente sentenza con riferimento ai contributi e alle sanzioni pretesi da con i verbali, rispettivamente, n. 2018013717/S01 e CP_3 2018013717/S03 (relativi a e n. 2018013717/S02 (relativo Parte_1 a sulle somme erogate a titolo di “trasferta” limitatamente Parte_3 alla posizione dei soggetti elencati nel paragrafo 10.1. della motivazione;
ix) per l'effetto, condanna la società manlevare Controparte_1
e tenere indenni le società e da Parte_1 Parte_3 tutto quanto dovuto ed eventualmente pagato in forza della presente sentenza con riferimento ai contributi e alle sanzioni pretesi da con i verbali, rispettivamente, CP_3 n. 2018013717/S01 e 2018013717/S03 (relativi a e n. Parte_1 2018013717/S02 (relativo a sulle somme erogate a titolo Parte_3 di “trasferta” limitatamente alla posizione dei soggetti elencati nel paragrafo 10.1. della motivazione;
x) in parziale accoglimento del ricorso RG 1059/2020, dichiara che la società non è tenuta a regolarizzare quanto richiesto con la Controparte_1 diffida n. 68664 del 16/09/2020 adottata da ex art. 16 DPR 1124/1965 in CP_7 rapporto agli addebiti contributivi contestati nel verbale n. 2018013717/DDL per quanto concerne:
➢ le somme erogate dalla società ai Controparte_1 suoi dipendenti a titolo di “rimborsi chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
➢ le differenze retributive quantificate nei confronti della dipendente della società SI.ra Controparte_1 assumendo che la stessa dovesse essere Parte_5 inquadrata nel livello “Quadro” CCNL Metalmeccanica Industria”, superiore a quello di formale assunzione;
42 ➢ le somme corrisposte dalla società Controparte_1 alla dipendente SI.ra a titolo di “rimborsi Parte_5 chilometrici” nel periodo oggetto di accertamento;
xi) respinge in tutto il resto i ricorsi RG 492/2020, RG 1230/2020, RG 1239/2020 ed RG 1059/2020; xii) compensa integralmente le spese di lite in tutti i giudizi riuniti e tra tutte le parti.
Caltanissetta, 04/07/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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