Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/1987, n. 2006
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Sentenza 25 febbraio 1987

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L'interpretazione dei negozi giuridici richiede due distinte attività logiche, quella di ricerca del fine pratico perseguito dalle parti e quella di inquadramento delle volontà dirette a tale fine nell'adeguato schema giuridico astratto. Mentre quest'ultima attività, comportando sempre la corretta applicazione di norme di diritto, è liberamente censurabile in Sede di legittimità, la prima, risolvendosi nella Determinazione di una realtà storica, quale è l'effettiva volontà negoziale delle parti, si concreta in un accertamento di fatto affidato al giudice del merito e, come tale, sottratto a Sindacato di legittimità, purché sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. ( V 846/84, mass n 433061; ( V 6935/83, mass n 431603; ( V 5528/81, mass n 416237).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/1987, n. 2006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2006
    Data del deposito : 25 febbraio 1987

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