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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 17 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2624/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv.to Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv.to Celestina Costagliola;
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala CP_2 nedictis;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.04.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028762022000018 06, notificata in data 20.3.2023, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 32820130003384405, 328201400046763 73, 328201400075850 51, 32820150002130378, 32820160001470364, 328201600052706 30, 328201600055870 32, 32820170002414402, 32820180002592087, 32820180007182146, 328201900029072 60, 32820190006845713, 32820190007107426, aventi ad oggetto contributi dovuti alla CP_2 gestione Controparte_3
A sostegno della propria opposizione eccepiva la nullità della comunicazione per vizio del procedimento di riscossione, nonché l'irregolarità della notifica stessa;
deduceva, inoltre, sempre preliminarmente, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la sproporzione dell'iscrizione ipotecaria rispetto al credito in violazione dell'art. 77 co. 1 D.P.R. n.602/1973, nonché la nullità, inesistenza, irritualità della notifica degli atti ad essa prodromici. Eccepiva, da ultimo, l'intervenuta prescrizione quinquennale e la decadenza dal diritto alla riscossione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' PA
, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per
[...] ciò che attiene alla fase antecedente la trasmissione del ruolo;
nel merito, rilevava la correttezza del proprio operato assumendo che, a seguito della notifica degli avvisi di addebito da parte dell' risultavano ritualmente notificati atti interruttivi della CP_2 prescrizione. Si costituiva, altresì, l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e ON tardività dell'opposizione ex art. 24 Dlgs 46/99; nel merito, deduceva, che gli avvisi di addebito, titoli già immediatamente esecutivi, risultavano tutti correttamente notificati dall' e non opposti nei termini di legge. CP_6
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SULLA REGOLARE NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO È infondata la censura attorea volta a lamentare la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato. Alla memoria di costituzione di invero, sono allegate 13 ricevute di consegna di CP_2 altrettanti avvisi di addebito, tutte recapitate all'indirizzo di residenza del ricorrente e sottoscritte da , qualificatasi come cognata, ovvero dal ricorrente stesso. Persona_1
Le relate recano un codice a barre ed un codice numerico che le rendono agevolmente riferibili ai singoli avvisi di addebito. In ordine al disconoscimento effettuato nelle note ex art. 127 ter c.p.c., va premesso che esso è generico, immotivato e, comunque, irrituale. Invero, le sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento (in parte) non sono del ricorrente, che dunque non può disconoscerle. A ciò si aggiunga che la cartolina di ritorno compilata dall'addetto postale fa fede fino a querela di falso, sicché il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela (e non operare disconoscimento) avverso le stesse. PRESCRIZIONE È infondata anche l'eccezione di prescrizione. L'Agente della Riscossione, invero, ha documentato che il termine quinquennale è stato utilmente interrotto con la notifica delle intimazioni:
- N. 028 2018 9000920724 000 (notificata il 12.05.18 relativamente all'avviso di addebito n. 32820130003384405000);
- N. 028 2018 9005187505 000 (notificata il 1.09.18 in relazione agli avvisi n. 328 2014 00046763 73, 328 2014 00075850 51, 328 2015 00021303 78, 328 2016 00014703 64, 328 2016 00052706 30, 328 2016 00055870 32); - N. 02890201901760045000 (notificata il 25.06.19 relativamente agli avvisi di addebito nn. 328 2013 00033844 05, 328 2014 00046763 73, 328 2014 00075850 51, 328 2015 00021303 78, 328 2016 00014703 64, 328 2016 00052706 30, 328 2016 00055870 32, 328 2017 00024144 02);
- N. 028 2022 9004441106 000 (notificata il 20.03.23 per tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa). È evidente, allora, che per tutti i crediti portati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, risulta sempre utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale. DECADENZA L'eccezione di decadenza, al pari delle precedenti, è infondata, posto che l'iscrizione a ruolo risulta tempestiva per tutti i crediti. Si consideri, poi, che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui
“In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)” (cfr. da ultimo Cass. n. 24134/21). VIZI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA Non sono meritevoli di accoglimento, poi, le doglianze volte ad affermare l'invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. L'atto, invero, appare motivato in conformità al modello ministeriale e risulta ritualmente notificato, tanto da aver cagionato la presente opposizione. Risultano, poi, regolarmente notificate una serie di intimazioni di pagamento in data antecedente la notifica della comunicazione preventiva. Si richiama, ad ogni buon conto il principio affermato dalle SS.UU. n. 19667/14 secondo cui “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”. Quanto alla sproporzione tra il credito oggetto di recupero ed il valore del bene sul quale si minaccia di iscrivere ipoteca, va rilevato che l'ipoteca può essere iscritta, ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73 allorquando il credito ecceda il valore di euro 20.000, circostanza che ricorre nel caso di specie. In assenza di allegazioni attoree, inoltre, non vi sono elementi per valutare la lamentata sproporzione, posto che non è noto il valore del o dei beni su cui l'agente della riscossione andrà ad iscrivere ipoteca. Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, nei confronti di ciascuna parte convenuta costituita. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 17.02.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 17 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2624/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv.to Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv.to Celestina Costagliola;
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala CP_2 nedictis;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.04.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028762022000018 06, notificata in data 20.3.2023, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 32820130003384405, 328201400046763 73, 328201400075850 51, 32820150002130378, 32820160001470364, 328201600052706 30, 328201600055870 32, 32820170002414402, 32820180002592087, 32820180007182146, 328201900029072 60, 32820190006845713, 32820190007107426, aventi ad oggetto contributi dovuti alla CP_2 gestione Controparte_3
A sostegno della propria opposizione eccepiva la nullità della comunicazione per vizio del procedimento di riscossione, nonché l'irregolarità della notifica stessa;
deduceva, inoltre, sempre preliminarmente, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la sproporzione dell'iscrizione ipotecaria rispetto al credito in violazione dell'art. 77 co. 1 D.P.R. n.602/1973, nonché la nullità, inesistenza, irritualità della notifica degli atti ad essa prodromici. Eccepiva, da ultimo, l'intervenuta prescrizione quinquennale e la decadenza dal diritto alla riscossione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' PA
, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per
[...] ciò che attiene alla fase antecedente la trasmissione del ruolo;
nel merito, rilevava la correttezza del proprio operato assumendo che, a seguito della notifica degli avvisi di addebito da parte dell' risultavano ritualmente notificati atti interruttivi della CP_2 prescrizione. Si costituiva, altresì, l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e ON tardività dell'opposizione ex art. 24 Dlgs 46/99; nel merito, deduceva, che gli avvisi di addebito, titoli già immediatamente esecutivi, risultavano tutti correttamente notificati dall' e non opposti nei termini di legge. CP_6
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SULLA REGOLARE NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO È infondata la censura attorea volta a lamentare la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato. Alla memoria di costituzione di invero, sono allegate 13 ricevute di consegna di CP_2 altrettanti avvisi di addebito, tutte recapitate all'indirizzo di residenza del ricorrente e sottoscritte da , qualificatasi come cognata, ovvero dal ricorrente stesso. Persona_1
Le relate recano un codice a barre ed un codice numerico che le rendono agevolmente riferibili ai singoli avvisi di addebito. In ordine al disconoscimento effettuato nelle note ex art. 127 ter c.p.c., va premesso che esso è generico, immotivato e, comunque, irrituale. Invero, le sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento (in parte) non sono del ricorrente, che dunque non può disconoscerle. A ciò si aggiunga che la cartolina di ritorno compilata dall'addetto postale fa fede fino a querela di falso, sicché il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela (e non operare disconoscimento) avverso le stesse. PRESCRIZIONE È infondata anche l'eccezione di prescrizione. L'Agente della Riscossione, invero, ha documentato che il termine quinquennale è stato utilmente interrotto con la notifica delle intimazioni:
- N. 028 2018 9000920724 000 (notificata il 12.05.18 relativamente all'avviso di addebito n. 32820130003384405000);
- N. 028 2018 9005187505 000 (notificata il 1.09.18 in relazione agli avvisi n. 328 2014 00046763 73, 328 2014 00075850 51, 328 2015 00021303 78, 328 2016 00014703 64, 328 2016 00052706 30, 328 2016 00055870 32); - N. 02890201901760045000 (notificata il 25.06.19 relativamente agli avvisi di addebito nn. 328 2013 00033844 05, 328 2014 00046763 73, 328 2014 00075850 51, 328 2015 00021303 78, 328 2016 00014703 64, 328 2016 00052706 30, 328 2016 00055870 32, 328 2017 00024144 02);
- N. 028 2022 9004441106 000 (notificata il 20.03.23 per tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa). È evidente, allora, che per tutti i crediti portati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, risulta sempre utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale. DECADENZA L'eccezione di decadenza, al pari delle precedenti, è infondata, posto che l'iscrizione a ruolo risulta tempestiva per tutti i crediti. Si consideri, poi, che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui
“In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)” (cfr. da ultimo Cass. n. 24134/21). VIZI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA Non sono meritevoli di accoglimento, poi, le doglianze volte ad affermare l'invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. L'atto, invero, appare motivato in conformità al modello ministeriale e risulta ritualmente notificato, tanto da aver cagionato la presente opposizione. Risultano, poi, regolarmente notificate una serie di intimazioni di pagamento in data antecedente la notifica della comunicazione preventiva. Si richiama, ad ogni buon conto il principio affermato dalle SS.UU. n. 19667/14 secondo cui “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”. Quanto alla sproporzione tra il credito oggetto di recupero ed il valore del bene sul quale si minaccia di iscrivere ipoteca, va rilevato che l'ipoteca può essere iscritta, ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73 allorquando il credito ecceda il valore di euro 20.000, circostanza che ricorre nel caso di specie. In assenza di allegazioni attoree, inoltre, non vi sono elementi per valutare la lamentata sproporzione, posto che non è noto il valore del o dei beni su cui l'agente della riscossione andrà ad iscrivere ipoteca. Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, nei confronti di ciascuna parte convenuta costituita. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 17.02.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli