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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/12/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 575/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.
IC Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 575 R.G. dell'anno 2015 tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con gli Avv.ti UMBERTO CASALE (C.F. C.F._2
) e FE GG (C.F. , C.F._3 C.F._4 giusta procura in atti;
OPPONENTI contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA ), con l'Avv. P.IVA_1
IM ZA (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._5
OPPOSTA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_2 tempore, e per essa la mandataria codice fiscale , p. IVA Parte_4 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. TOMMASO P.IVA_4
IA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._6
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. N. R.G. 2 / 8
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 86/2015 reso dal Tribunale di Lagonegro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 86/2015, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva ad e ad di pagare a Parte_2 Parte_1 [...]
la somma di Euro 15.000,00, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento delle rate relative ad un contratto di mutuo stipulato in data 28.07.2004.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 19.03.2015, (C.F. Parte_1
e (C.F. C.F._1 Parte_2 C.F._2 proponevano opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 24.04.2015, iscrivendo la causa a ruolo il 30.04.2015, e convenivano la Controparte_1
dinanzi al Tribunale Ordinario di Controparte_1
Lagonegro; a fondamento dell'opposizione, esponevano che la posizione debitoria descritta nell'aziona monitoria non corrispondeva al vero, avendo gli opposti provveduto a saldare tre rate, che era intercorso un accordo transattivo con la Banca e che, stante i vari pagamenti posti in essere anche a mezzo effetti cambiari, il debito era stato saldato;
lamentavano la nullità delle clausole contrattuali relative al computo degli interessi per usuarietà, rappresentavano altresì che la richiesta illegittima dell'intera somma erogata a fronte dell'intervenuto pagamento, l'occultamento della documentazione e l'abuso del diritto comportavano presupposti per la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Per tutte queste ragioni, gli opponenti ed così Parte_2 Parte_1 concludevano :
- “revocare il provvedimento monitorio in quanto il credito ingiunto è sfornito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per effetto della mancanza delle prove idonee stabilite dalla legge;
N. R.G. 3 / 8
- nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori alla
[...] con riguardo alla pretesa portata dal titolo opposto in ragione delle Controparte_1 considerazioni suesposte ed, in particolare, per l'intervenuto pagamento;
di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 86/2015 (ricorso R.G.1899/2014);
-sempre nel merito, rigettare la domanda, proposta dall'opposta, di condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 24.356,83 in quanto infondata e pretestuosa, nonché inammissibile;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative al computo degli interessi convenzionali e moratori, nonché del computo degli interessi come eseguito dalla con il foglio di CP_1 calcolo di cui all'allegato 10 della sua produzione;
-In via subordinata, ridurre la pretesa della nei limiti Controparte_1 dell'equo e del giusto;
- condannare l'opposta al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.;”.
L'opposta si Controparte_1 costituiva il 03.07.2015, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 15.09.2015 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, premettendo che il contratto di mutuo sottoscritto dai debitori non era contestato, sosteneva che lo stesso non era stato onerato dagli stessi, tanto che la loro posizione passava a sofferenza;
nello specifico esponeva che il debito maturato alla data del 30.06.2015 era di Euro 24.356,83 e che gli asseriti pagamenti effettuati dagli opponenti, avvenuti comunque dopo il passaggio a sofferenza, erano stati imputati come per legge prima alle spese, poi agli interessi nel frattempo maturati ed infine al capitale.
Con riguardo ai presunti tassi usurari applicati al rapporto, la eccepiva CP_1
l'infondatezza ed in ogni caso la genericità delle doglianze.
Per tutte queste ragioni, l'opposta Controparte_1
così concludeva: “- preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione
[...] del decreto ingiuntivo n. 86/2015, limitatamente alla somma di Euro 24.356,83, oltre interessi moratori a maturare dal 30.06.2015 al soddisfo, per le motivazioni in atti esplicitate;
- rigettare la domanda avanzata dall'opponente in quanto palesemente infondata sia in fatto che in diritto;
accertare e dichiarare la fondatezza e sussistenza del credito vantato dalla nei confronti del CP_2 CP_1 debitore, nella misura di Euro 24.356,83 alla data del 30.06.2015, oltre interessi moratori a N. R.G. 4 / 8
maturare dal 30.06.2015 al soddisfo, in virtù del contratto di mutuo e della documentazione in atti esibita;
per l'effetto confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto, nei limiti precisati, con condanna della Sig.ra debitrice principale, e Sig. fideiussore, in Parte_5 Parte_1 solido tra loro al pagamento della somma di Euro 24.356,83 alla data del 30.06.2015, oltre interessi moratori a maturare dal 30.06.2015 al soddisfo, decurtati i pagamenti effettuati dal mutuatario come da foglio di calcolo in atti allegato;
rigettare la richiesta di condanna della banca per lite temeraria in quanto palesemente sfornita di ogni fondamento, per le motivazioni in atti esplicitate e con condanna degli opponenti alle spese e competenze di giudizio''.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 16.09.2015, il Giudice, con ordinanza del 23.09.2015, non concedeva la provvisoria esecuzione richiesta.
In data 05.01.2021 si costitutiva con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. la
[...]
quale cessionaria del credito della Banca opposta, e per essa la mandataria Parte_3
facendo proprie le difese e conclusioni già rassegnate. Parte_4
La causa veniva quindi istruita documentalmente ed a mezzo consulenza ed all'udienza c.d. cartolare del 18/9/25, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato N. R.G. 5 / 8
dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
2. L'opposizione è infondata.
3. In primo luogo va chiarito che nessun accordo transattivo risulta essere stato stipulato tra la banca e gli opponenti. L'allegato n. 6) della produzione documentale N. R.G. 6 / 8
dell'opponente è infatti una mera proposta di pagamento rateale avanzata dalla mutuataria e che non risulta accettata da parte opposta, essendo il documento n. 7 solo un parere legale favorevole dell'avv. Gentile.
4. Tanto premesso, in secondo luogo, in assenza di contestazioni con riferimento al contratto di mutuo intercorso e alle relative obbligazioni dallo stesso scaturenti, a fronte della prova del credito, fornita dalla produzione in giudizio del contratto di mutuo, della situazione contabile e piano di rientro (all. nn. 6 e 8 alla comparsa di risposta della
, nonché della dichiarazione ex art. 50 T.U.B. (all. n. 4), l'eccezione di CP_1 insussistenza del credito per essere intervenuti alcuni pagamenti appare infondata, come accertato dal consulente, ipotesi sub 1, essendo onere del debitore provare il fatto estintivo, il quale concludeva correttamente che “il debito nei confronti dell'istituto di credito alla data di introduzione del ricorso per decreto ingiuntivo (02.12.2014) è pari a
Euro 17.097,05 di cui Euro 14.950,68 per capitale ed Euro 2.146,37 per interessi di mora”, non essendo in atti i giustificativi di pagamento o altra documentazione idonea a provare il pagamento delle prime tre rate.
5. Peraltro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1193 e 1194 c.c., il creditore, in questo caso la premesso che i pagamenti addotti e provati dagli opponenti CP_1 sono stati eseguiti solo a distanza di diversi anni dal passaggio a sofferenza della loro posizione avvenuta in data 28.03.2006, può imputare i predetti pagamenti, in primis, alle spese, poi agli interessi maturati ed infine al capitale. Pertanto, i pagamenti effettuati dagli opponenti sono stati imputati secondo le modalità consentite dalla normativa di riferimento e dunque l'eccezione va rigettata.
6. Infondata è, pure, l'eccezione relativa alla presunta nullità degli interessi contrattuali per superamento del tasso di soglia fissato dalla normativa anti usura, come accertato dal consulente, osservando che “TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura del 15%, rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo 01/07/2004 -
30/09/2004 per le operazioni classificate come altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche, pertanto il contratto NON è affetto da ”. Pt_6
7. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opponente va pertanto parimenti rigettata, essendo per converso corretta la richiesta di pagamento della CP_1 N. R.G. 7 / 8
8. Da ultimo, bisogna analizzare la richiesta creditoria della sotto il profilo CP_1 del quantum.
9. Invero il credito accertato risulta, anche se di poco, inferiore a quello richiesto in sede monitoria, ossia 14.950,68 per capitale e non Euro 15.000,00 per capitale per dieci rate scadute e non pagate dal 28.01.2005, “avendo la Signora effettuato un Pt_1 unico versamento, in data 31.03.2006, nel periodo compreso dalla stipula del contratto
(28/07/2004) alla scadenza dell'ultima rata (28/07/2009) (pag. 13 risp punto b)” e nello specifico un versamento di euro “1.800,00 di cui Euro 1.750,68 attribuito agli interessi di mora ed Euro 49,32 attribuito al capitale”.
10. Va poi rilevata l'inammissibilità per tardività dell'eccezione di prescrizione non presente in atto di citazione e avanzata in sede di comparsa conclusionale da parte degli opponenti (pag. 11 della comparsa del 17/11/25).
11. Considerata da un lato la necessità della revoca del d.i. per un accertato minor credito rispetto alla sorte capitale (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2024) e il rifiuto ingiustificato da parte dei soli opponenti della proposta giudiziale per euro 10.000, la cui adesione sarebbe stata per gli stessi migliorativa rispetto all'esito complessivo della lite, le spese, anche di consulenza, devono essere poste a carico degli opponenti soccombenti entro i massimi in favore della intervenuta, stante l'adesione di questa alla proposta e entro i medi in favore dell'opposta.
12. Emerge che, sebbene avvisata, gli opponenti non si siano presentati all'incontro di mediazione e non risulta dal verbale del 23 novembre 2015 (cfr all. memoria replica 7 marzo 2016) avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
13. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
14. Nel caso in esame gli opponenti hanno versato il contributo di Euro 118,50.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
- accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto opposto;
N. R.G. 8 / 8
- condanna gli opponenti al pagamento in favore della opposta della somma di €
14.950,68, oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna altresì gli opponenti, solidalmente tra loro, a rimborsare all'opposta ed all'intervenuta le spese di lite, che liquida in rispettivi € 3000 per compenso professionale in favore dell'opposta ed euro 7000 in favore dell'intervenuta, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate il 6/3/25, definitivamente a carico degli opponenti in via solidale;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 118,
50 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs. 28/2010;
Lagonegro , 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. IC Sabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.
IC Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 575 R.G. dell'anno 2015 tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con gli Avv.ti UMBERTO CASALE (C.F. C.F._2
) e FE GG (C.F. , C.F._3 C.F._4 giusta procura in atti;
OPPONENTI contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA ), con l'Avv. P.IVA_1
IM ZA (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._5
OPPOSTA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_2 tempore, e per essa la mandataria codice fiscale , p. IVA Parte_4 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. TOMMASO P.IVA_4
IA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._6
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. N. R.G. 2 / 8
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 86/2015 reso dal Tribunale di Lagonegro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 86/2015, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva ad e ad di pagare a Parte_2 Parte_1 [...]
la somma di Euro 15.000,00, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento delle rate relative ad un contratto di mutuo stipulato in data 28.07.2004.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 19.03.2015, (C.F. Parte_1
e (C.F. C.F._1 Parte_2 C.F._2 proponevano opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 24.04.2015, iscrivendo la causa a ruolo il 30.04.2015, e convenivano la Controparte_1
dinanzi al Tribunale Ordinario di Controparte_1
Lagonegro; a fondamento dell'opposizione, esponevano che la posizione debitoria descritta nell'aziona monitoria non corrispondeva al vero, avendo gli opposti provveduto a saldare tre rate, che era intercorso un accordo transattivo con la Banca e che, stante i vari pagamenti posti in essere anche a mezzo effetti cambiari, il debito era stato saldato;
lamentavano la nullità delle clausole contrattuali relative al computo degli interessi per usuarietà, rappresentavano altresì che la richiesta illegittima dell'intera somma erogata a fronte dell'intervenuto pagamento, l'occultamento della documentazione e l'abuso del diritto comportavano presupposti per la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Per tutte queste ragioni, gli opponenti ed così Parte_2 Parte_1 concludevano :
- “revocare il provvedimento monitorio in quanto il credito ingiunto è sfornito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per effetto della mancanza delle prove idonee stabilite dalla legge;
N. R.G. 3 / 8
- nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori alla
[...] con riguardo alla pretesa portata dal titolo opposto in ragione delle Controparte_1 considerazioni suesposte ed, in particolare, per l'intervenuto pagamento;
di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 86/2015 (ricorso R.G.1899/2014);
-sempre nel merito, rigettare la domanda, proposta dall'opposta, di condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 24.356,83 in quanto infondata e pretestuosa, nonché inammissibile;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative al computo degli interessi convenzionali e moratori, nonché del computo degli interessi come eseguito dalla con il foglio di CP_1 calcolo di cui all'allegato 10 della sua produzione;
-In via subordinata, ridurre la pretesa della nei limiti Controparte_1 dell'equo e del giusto;
- condannare l'opposta al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.;”.
L'opposta si Controparte_1 costituiva il 03.07.2015, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 15.09.2015 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, premettendo che il contratto di mutuo sottoscritto dai debitori non era contestato, sosteneva che lo stesso non era stato onerato dagli stessi, tanto che la loro posizione passava a sofferenza;
nello specifico esponeva che il debito maturato alla data del 30.06.2015 era di Euro 24.356,83 e che gli asseriti pagamenti effettuati dagli opponenti, avvenuti comunque dopo il passaggio a sofferenza, erano stati imputati come per legge prima alle spese, poi agli interessi nel frattempo maturati ed infine al capitale.
Con riguardo ai presunti tassi usurari applicati al rapporto, la eccepiva CP_1
l'infondatezza ed in ogni caso la genericità delle doglianze.
Per tutte queste ragioni, l'opposta Controparte_1
così concludeva: “- preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione
[...] del decreto ingiuntivo n. 86/2015, limitatamente alla somma di Euro 24.356,83, oltre interessi moratori a maturare dal 30.06.2015 al soddisfo, per le motivazioni in atti esplicitate;
- rigettare la domanda avanzata dall'opponente in quanto palesemente infondata sia in fatto che in diritto;
accertare e dichiarare la fondatezza e sussistenza del credito vantato dalla nei confronti del CP_2 CP_1 debitore, nella misura di Euro 24.356,83 alla data del 30.06.2015, oltre interessi moratori a N. R.G. 4 / 8
maturare dal 30.06.2015 al soddisfo, in virtù del contratto di mutuo e della documentazione in atti esibita;
per l'effetto confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto, nei limiti precisati, con condanna della Sig.ra debitrice principale, e Sig. fideiussore, in Parte_5 Parte_1 solido tra loro al pagamento della somma di Euro 24.356,83 alla data del 30.06.2015, oltre interessi moratori a maturare dal 30.06.2015 al soddisfo, decurtati i pagamenti effettuati dal mutuatario come da foglio di calcolo in atti allegato;
rigettare la richiesta di condanna della banca per lite temeraria in quanto palesemente sfornita di ogni fondamento, per le motivazioni in atti esplicitate e con condanna degli opponenti alle spese e competenze di giudizio''.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 16.09.2015, il Giudice, con ordinanza del 23.09.2015, non concedeva la provvisoria esecuzione richiesta.
In data 05.01.2021 si costitutiva con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. la
[...]
quale cessionaria del credito della Banca opposta, e per essa la mandataria Parte_3
facendo proprie le difese e conclusioni già rassegnate. Parte_4
La causa veniva quindi istruita documentalmente ed a mezzo consulenza ed all'udienza c.d. cartolare del 18/9/25, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato N. R.G. 5 / 8
dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
2. L'opposizione è infondata.
3. In primo luogo va chiarito che nessun accordo transattivo risulta essere stato stipulato tra la banca e gli opponenti. L'allegato n. 6) della produzione documentale N. R.G. 6 / 8
dell'opponente è infatti una mera proposta di pagamento rateale avanzata dalla mutuataria e che non risulta accettata da parte opposta, essendo il documento n. 7 solo un parere legale favorevole dell'avv. Gentile.
4. Tanto premesso, in secondo luogo, in assenza di contestazioni con riferimento al contratto di mutuo intercorso e alle relative obbligazioni dallo stesso scaturenti, a fronte della prova del credito, fornita dalla produzione in giudizio del contratto di mutuo, della situazione contabile e piano di rientro (all. nn. 6 e 8 alla comparsa di risposta della
, nonché della dichiarazione ex art. 50 T.U.B. (all. n. 4), l'eccezione di CP_1 insussistenza del credito per essere intervenuti alcuni pagamenti appare infondata, come accertato dal consulente, ipotesi sub 1, essendo onere del debitore provare il fatto estintivo, il quale concludeva correttamente che “il debito nei confronti dell'istituto di credito alla data di introduzione del ricorso per decreto ingiuntivo (02.12.2014) è pari a
Euro 17.097,05 di cui Euro 14.950,68 per capitale ed Euro 2.146,37 per interessi di mora”, non essendo in atti i giustificativi di pagamento o altra documentazione idonea a provare il pagamento delle prime tre rate.
5. Peraltro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1193 e 1194 c.c., il creditore, in questo caso la premesso che i pagamenti addotti e provati dagli opponenti CP_1 sono stati eseguiti solo a distanza di diversi anni dal passaggio a sofferenza della loro posizione avvenuta in data 28.03.2006, può imputare i predetti pagamenti, in primis, alle spese, poi agli interessi maturati ed infine al capitale. Pertanto, i pagamenti effettuati dagli opponenti sono stati imputati secondo le modalità consentite dalla normativa di riferimento e dunque l'eccezione va rigettata.
6. Infondata è, pure, l'eccezione relativa alla presunta nullità degli interessi contrattuali per superamento del tasso di soglia fissato dalla normativa anti usura, come accertato dal consulente, osservando che “TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura del 15%, rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo 01/07/2004 -
30/09/2004 per le operazioni classificate come altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche, pertanto il contratto NON è affetto da ”. Pt_6
7. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opponente va pertanto parimenti rigettata, essendo per converso corretta la richiesta di pagamento della CP_1 N. R.G. 7 / 8
8. Da ultimo, bisogna analizzare la richiesta creditoria della sotto il profilo CP_1 del quantum.
9. Invero il credito accertato risulta, anche se di poco, inferiore a quello richiesto in sede monitoria, ossia 14.950,68 per capitale e non Euro 15.000,00 per capitale per dieci rate scadute e non pagate dal 28.01.2005, “avendo la Signora effettuato un Pt_1 unico versamento, in data 31.03.2006, nel periodo compreso dalla stipula del contratto
(28/07/2004) alla scadenza dell'ultima rata (28/07/2009) (pag. 13 risp punto b)” e nello specifico un versamento di euro “1.800,00 di cui Euro 1.750,68 attribuito agli interessi di mora ed Euro 49,32 attribuito al capitale”.
10. Va poi rilevata l'inammissibilità per tardività dell'eccezione di prescrizione non presente in atto di citazione e avanzata in sede di comparsa conclusionale da parte degli opponenti (pag. 11 della comparsa del 17/11/25).
11. Considerata da un lato la necessità della revoca del d.i. per un accertato minor credito rispetto alla sorte capitale (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2024) e il rifiuto ingiustificato da parte dei soli opponenti della proposta giudiziale per euro 10.000, la cui adesione sarebbe stata per gli stessi migliorativa rispetto all'esito complessivo della lite, le spese, anche di consulenza, devono essere poste a carico degli opponenti soccombenti entro i massimi in favore della intervenuta, stante l'adesione di questa alla proposta e entro i medi in favore dell'opposta.
12. Emerge che, sebbene avvisata, gli opponenti non si siano presentati all'incontro di mediazione e non risulta dal verbale del 23 novembre 2015 (cfr all. memoria replica 7 marzo 2016) avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
13. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
14. Nel caso in esame gli opponenti hanno versato il contributo di Euro 118,50.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
- accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto opposto;
N. R.G. 8 / 8
- condanna gli opponenti al pagamento in favore della opposta della somma di €
14.950,68, oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna altresì gli opponenti, solidalmente tra loro, a rimborsare all'opposta ed all'intervenuta le spese di lite, che liquida in rispettivi € 3000 per compenso professionale in favore dell'opposta ed euro 7000 in favore dell'intervenuta, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate il 6/3/25, definitivamente a carico degli opponenti in via solidale;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 118,
50 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs. 28/2010;
Lagonegro , 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. IC Sabato