Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di licenziamento illegittimo, il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento del trattamento di fine rapporto non comporta l'improponibilità della domanda di reintegra, posto che la mera accettazione della somma a titolo di trattamento di fine rapporto, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata come tacita dichiarazione di rinuncia ai diritti derivanti dall'illegittimità del licenziamento, per assoluto difetto di concludenza.
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Le sentenze di Chicxulub: il decreto ingiuntivo contro il consumatore dopo le sentenze della Corte di giustizia dell'U.E. di Franco De Stefano, Presidente di sezione della Corte di cassazione Si propone una panoramica sulle conseguenze delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea a partire dal 17 maggio 2022 in materia di effettività della tutela del consumatore; si tratta, infatti, di sentenze di grande portata, che investono istituti tradizionali del nostro processo: se non un vero e proprio terremoto per alcune tradizioni costituzionali nazionali finora reputate consustanziali al nostro ordinamento, quali il giudicato implicito e la ricostruzione quasi centenaria del …
Leggi di più… - 3. Le sentenze di Chicxulub: il decreto ingiuntivo contro il consumatore dopo le sentenze della Corte di giustizia dell’U.E. di Franco De StefanoFranco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 24 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2010, n. 24433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24433 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15175-2007 proposto da:
SO ED, \C AM, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CVANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato FERRARA RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CASA DI CURA C.G. RUESCH S.P.A.;
- intimata -
sul ricorso 15819-2007 proposto da:
CASA CURA C.G. RUESCH S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Tacito 50, presso lo studio dell'avvocato MERILLI EMANUELE, rappresentata e difesa dall'avvocato TURRÀ SERGIO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
\C AM, SO ED;
- intimate -
avverso la sentenza n. 8320/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/02/2007 R.G.N. 4741/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2010 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI PIETRO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. NN CA e NA @T ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 8320/06 del 13 dicembre 2006/20 febbraio 2007, che accoglieva, in parte, il ricorso della Casa di cura Ruesch s.p.a. e riformava, parzialmente, la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento, ex lege n. 223 del 1991, delle medesime, condannando la datrice di lavoro alla reintegra delle stesse nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura delle retribuzioni globali maturate oltre accessori e versamento contributi previdenziali e assistenziali.
La Corte di Appello ha ritenuto improponibile la domanda di reintegra, in quanto era intervenuto il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento del trattamento di fine rapporto, affermando che le conseguenze che derivavano dall'inefficacia dei licenziamenti in questione non potevano che essere solo di natura risarcitoria.
Le ricorrenti hanno formulato un solo motivo di impugnazione.
2. La Casa di cura Ruesch s.p.a. ha proposto controricorso, nonché ricorso incidentale per la cassazione della sentenza d'appello - che riteneva correttamente dichiarata dal giudice di primo grado l'inefficacia dei licenziamenti prospettando due motivi di impugnazione. In prossimità dell'udienza ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo diretti contro la stessa sentenza.
2. Con l'unico motivo di impugnazione le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 dello Statuto lavoratori (art. 360 c.p.c., n. 3), nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), e formulano il seguente quesito di diritto:
accerti la Corte se vi è stata violazione e falsa applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nell'aver ritenuto la Corte di Appello di Napoli che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto, preclude la domanda di reintegra, ex art. 18 citato, da parte dello stesso lavoratore e se vi è stata omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove lo stesso giudice di 2^ grado non ha svolto alcuna indagine e, di conseguenza, nulla stabilisce circa il comportamento delle ricorrenti ritenuto concludente.
3. Il motivo è fondato.
La Corte di Appello ha posto alla base della propria decisione, attraverso un richiamo testuale, quanto affermato da Cass., Sezione Lavoro, sentenza n. 16306 del 2002 e cioè che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, non copre ne' preclude la questione della legittimità e meno del licenziamento, ma riguarda solo il fatto - giuridicamente rilevante in quella sede - della avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro e, dunque, del maturarsi, a quel momento, di una determinata anzianità quale condizione per l'insorgenza del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto.
Da quest'ultima considerazione, afferma la richiamata pronuncia, può trarsi l'ulteriore rilievo che, non potendosi più porre in discussione l'intervenuta risoluzione del rapporto dedotto in causa, l'area rimasta impregiudicata - anche per effetto dell'espressa riserva formulata in sede monitoria - è quella concernente la legittimità del licenziamento impugnato nonché, nel caso di accertata illegittimità, le conseguenze risarcitorie, questa volta disgiunte dalle conseguenze reintegratorie, che non sono più rispondenti all'intento del ricorrente proprio in ragione della domanda proposta in sede monitoria ed accolta con provvedimento passato in giudicato.
3.1. Tali principi, tuttavia, devono essere applicati tenendo presente la complessiva motivazione della suddetta pronuncia, nonché la giurisprudenza sulla natura del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
3.2. Come ribadito da Corte cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 22105 del 2009, la reintegrazione nel posto di lavoro è un diritto disponibile escluso dalla previsione dell'art. 2113 c.c.. A ciò consegue che, in linea di principio, le quietanze a saldo o liberatorie che il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto, accettando senza esprimere riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli alla cessazione del rapporto, non implicano di per sè l'accettazione del recesso datoriale e la rinuncia ad impugnarlo.
Tuttavia, i predetti comportamenti possono assumere tale significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti e obiettivamente concludenti, che dimostrino l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da parte del giudice di merito (cfr., Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenze n. 10193 del 12 luglio 2002 n. 1194 del 2000, n. 4542 del 1996).
3.3. La stessa sentenza di questa Corte, sopra richiamata, dalla quale la Corte territoriale ha fatto applicazione, afferma che, in via generale (richiamando Corte di cassazione n. 3345 del 2000), deve ritenersi che la percezione del trattamento di fine rapporto, pur ottenuta a seguito di iniziativa giudiziaria ma non ricollegabile all'intento di porre fine ad ogni questione comunque connessa al pregresso rapporto di lavoro, non può essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dall'illegittimità del licenziamento!
Infatti l'ambito e la portata del giudicato devono valutarsi e individuarsi in stretta relazione alla domanda dalla quale il titolo giudiziario direttamente deriva. Oltre a ciò, prosegue la suddetta pronuncia, va rilevato che l'ambito e la portata del giudicato devono valutarsi e individuarsi in stretta relazione alla domanda dalla quale il titolo giudiziario direttamente deriva.
3.3. Nella specie, un tale accertamento è del tutto carente, essendosi la Corte di Appello limitata a considerare le sole circostanze della presentazione della richiesta di trattamento di fine rapporto e del passaggio in giudicato dei relativi decreti ingiuntivi, omettendo di valutare, quindi, per ciascuna delle lavoratrici, altri significativi comportamenti, e tale carenza vale a configurare la dedotta insufficienza della motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia.
3.4. Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
4. Con il primo motivo di ricorso incidentale la Casa di cura Ruesch s.p.a. deduce violazione di legge in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, formulando i seguenti quesiti di diritto:
se, in riferimento al dettato di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, ove si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti appartenenti alla categoria alla quale appartengono i soggetti destinatari del recesso, è necessario, onde evitare l'inefficacia dello stesso, indicare con puntualità i criteri di scelta;
se, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro con tutti i lavoratori appartenenti alla medesima categoria, la insufficiente indicazione dei criteri di scelta effettuata contestualmente alla comunicazione dei recessi sia causa di inefficacia degli stessi licenziamenti operati nell'ambito della procedura di cui alla L. n.223 del 1991. 4.1. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata si è attenuta al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale, nella materia dei licenziamenti regolati dalla L. n. 223 del 1991, la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, che fa obbligo di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti.
A tal fine non è sufficiente la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, ne' la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poiché vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l'individuazione dei dipendenti da licenziare (Cass. Sezione Lavoro, sentenza n. 3603 del 2010). Correttamente, la Corte territoriale ha fatto applicazione di tale principio di diritto ritenendo viziata la comunicazione della L. n.223 del 1991, ex art. 4, comma 9, per la mancata indicazione puntuale dei criteri di scelta e delle modalità applicative degli stessi (non ritenendo sufficiente la semplice menzione delle esigenze tecnico produttive senza ulteriori precisazioni sulle modalità applicative di tale criterio), senza che tale carenza possa essere integrata dalla circostanza che l'individuazione delle lavoratrici da licenziare era stata effettuata in quanto il loro profilo professionale di appartenenza era stato soppresso.
4.2. Con il secondo motivo il ricorso incidentale deduce violazione e falsa applicazione del disposto di cui alla L. n. 300 del 1970, art.18, insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, prospettando il seguente quesito di diritto: se, in assenza di ordine di reintegra nel posto di lavoro, con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 18 è consentito al giudice condannare il datore di lavoro ad un risarcimento del danno, quantificato facendo riferimento espresso ed esclusivo alla suddetta norma. A prescindere dal rilievo che la Corte di Appello aveva affermato, con congrua motivazione, la inefficacia dei licenziamenti in questione, l'accoglimento del ricorso principale determina l'assorbimento del suddetto motivo di ricorso incidentale.
4.3. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso incidentale deve essere rigettato.
5. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, in relazione al ricorso principale accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in altra composizione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010