Articolo 13 della Legge 18 agosto 1962, n. 1357
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 ottobre 1962
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27 aprile 1991
Art. 13. ((Il collegio sindacale e' composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro.
Per ciascuno dei componenti del collegio e' nominato un membro supplente))
Tutti i sindaci debbono essere invitati alle riunioni della assemblea nazionale e quelli effettivi anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Il Collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, controllare che le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli Organi competenti, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione all'assemblea nazionale.
Il sindaco elettivo e' sostituito, in caso di decadenza, dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991