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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 201 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Romeo per procura speciale agli atti del giudizio di primo grado.
Appellante
c.f. , quale società incorporante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in forza dell'atto di fusione per incorporazione del 22.3.2018, in persona del procuratore
[...]
speciale dott.ssa , giusta procura speciale conferitale il 20 settembre 2023 con atto CP_3
a rogito della dr.ssa Notaio in Milano, Rep. n. 48129 e Racc. n. 15994, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Surdi in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
in parziale riforma dell'impugnata sentenza nr.3226/2019, pronunciata dal Tribunale di
Palermo e pubblicata il 28.06.2019
- annullare la sentenza n.3226/2019 emessa dal Tribunale di Palermo ed accogliere per intero le domande proposte nel primo grado di giudizio da contro la Parte_1
oggi Controparte_2 Controparte_4
- rigettare tutte le domande spiegate da oggi Controparte_2 Controparte_1
contro , perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
- conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutti gli interessi indebitamente corrisposti da tenendo conto che il rapporto contrattuale è stato azzerato Parte_1
e chiuso nel 2015;
- conseguentemente condannare al pagamento delle spese e Controparte_4
competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da liquidare distrattariamente in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, rinnovare la CTU contabile in funzione della verifica delle richieste di parte appellante.
2 Conclusioni di parte appellata:
in via preliminare, rigettare l'appello in quanto palesemente inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.;
nel merito, respingere ogni domanda ex adverso formulata e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Palermo n. 3226 del 30.5.2019,
pubblicata il 28.6.2020, con la rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avvero la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3226 del Parte_1
28 giugno 2019 che, accogliendone parzialmente le domande, ha accertato in € 17.707,09 a debito del correntista il saldo alla chiusura -intervenuta il 26.10.2015- del rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito acceso il 18.1.2010 presso CP_2
[...]
Più in dettaglio, il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità per difetto di forma -segnatamente per difetto di sottoscrizione del responsabile della banca- dei contratti di apertura del rapporto di conto corrente e di concessione di linea di credito, e indicati i criteri di ripartizione dell'onere probatorio gravanti sulle parti:
- ha escluso la legittimità di tutte le voci di costo non previste in contratto o applicate in misura difforme da quanto convenuto dalle parti;
3 - ha riscontrato la valida e compiuta determinazione negoziale del tasso degli interessi creditori e debitori (questi previsti sia intro, sia oltre fido) e della capitazione infrannuale,
con pari periodicità, degli interessi creditori e debitori,
- ha rilevato, sulla scorta degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico nominato in corso di causa, che: a) la CIV era stata applicata in via di fatto prima della sua pattuizione espressa;
b) dal 11 al 30 aprile 2011 la banca aveva omesso di dar seguito alla modifica
in melius del saggio degli interessi debitori disposta in favore del correntista;
c) in alcuni trimestri di svolgimento del rapporto si era verificato un fenomeno di usura sopravvenuta;
- ha escluso dal saldo finale di conto le poste illegittimamente applicate in via di mero fatto dall'istituto bancario, riconducendo entro soglia il carico economico correlato all'operazione di credito nei trimestri connotati da usura sopravvenuta;
- ha rigettato, per difetto di allegazione e prova, la domanda del correntista di risarcimento del danno non patrimoniale;
- ha rigettato altresì la domanda di ripetizione delle somme versate in eccedenza per difetto di tempestiva allegazione e, comunque, di dimostrazione dell'intervenuto azzeramento del saldo a debito;
- ha compensato in ragione di 4/5 tra le parti le spese di lite e condannato la CP_2
convenuta al pagamento della quota restante;
4 - ha posto le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido, con diritto di regresso nella misura della metà.
Denunzia l'appellante:
I) la violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. come modificato dall'art. 1 della
L. n. 108/1996 rilevando che erroneamente il Tribunale aveva: i) disposto che nella verifica di usurarietà delle condizioni del credito concesso dovesse distinguersi tra costi e commissioni concordate e costi non concordati o applicati in misura difforme da quanto convenuto, dovendo ciascuna voce a debito in concreto richiesta al correntista in relazione all'erogazione del credito trovare adeguato riflesso nell'accertamento di usurarietà; ii) suggerito al c.t.u. “di effettuare la verifica usuraria
utilizzando la formula finanziaria suggerita da Banca d'Italia che fa riferimento al
capitale accordato e non … al capitale effettivamente utilizzato” (pag. 7 dell'atto id appello); iii) ritenuto di poter distinguere tra usura originaria e usura sopravvenuta,
nozione tipica dei rapporti contrattuali statici quali il mutuo, non applicabile a un contratto flessibile e cangiante, sensibilmente influenzato dall'effettiva utilizzazione del credito da parte del correntista, qual'è l'apertura di credito in conto corrente;
II) la violazione dell'art. 1815 comma II c.c. la cui corretta applicazione avrebbe condotto
“all'azzeramento degli interessi in tutti i trimestri macchiati da usura” (pag. 10
dell'atto di appello);
5 III) la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella regolazione delle spese processuali, tradottasi in un premio per il “banchiere che ha violato i contratto di
apercredito oltre che la normativa che punisce l'applicazione di interessi usurari”
(pag. 11 dell'appello);
IV) la manifesta erroneità della disposta compensazione delle spese di consulenza tecnica.
Ha quindi insistito per l'integrale accoglimento delle domande spiegate in primo grado, ivi compresa quella di restituzione delle somme corrisposte in eccesso, evidenziando di aver dedotto sin dall'atto introduttivo del giudizio (“come si evince dal punto n. 1 dell'atto di
citazione”, pag. 3 dell'appello) che il rapporto era stato azzerato e chiuso nel 2015.
L'appello, al quale si è opposta non è meritevole di accoglimento. Controparte_4
Alla trattazione delle censure è opportuno premettere che, in assenza di rilievi a opera delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma
II c.p.c., si è formato il giudicato interno sui capi della decisione di primo grado che hanno respinto:
- la domanda di nullità per difetto di forma dei contratti intercorsi tra le parti;
- la domanda di nullità della clausola in tema di capitalizzazione periodica degli interessi;
-la domanda di risarcimento del danno.
Ancora in via preliminare deve essere segnalata la tardività dei rilievi in tema di nullità della commissione di massimo scoperto contenuti nella comparsa conclusionale d'appello, dei quali pur tuttavia non può non evidenziarsi anche la radicale infondatezza nel merito, ove solo
6 si consideri che il contratto di accensione del rapporto stipulato il 18 gennaio 2010 -
successivamente dunque all'emanazione del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla .L n. 2/2009- non prevede la commissione di massimo scoperto, contemplando piuttosto una commissione per il servizio di affidamento determinata nella misura del 2% su base annua che, nel successivo contratto del 21.6.2010 di apertura di credito di € 25.000 da utilizzare nelle fome dell'affidamento per elasticità di cassa, è analiticamente disciplinata quanto a base di computo (ovvero il “monte fidi”, inteso quale somma delle linee di credito concesse all'affidato), frequenza (trimestrale) percentuale (2% annua 0,5% al trimestre).
Del pari fuori tiro risulta la critica al metodo di rilevazione del TEG del rapporto, in vista della comparazione con il tasso soglia usura, adoperato dal consulente tecnico e condiviso dal
Giudice che, nelle allegazioni dell'appellante, si sarebbe rivelato aderente alle istruzioni nel tempo diramate dalla Banca d'Italia e non modulato, invece, sulla lettera dell'art. 644 c.p., il quale impone di considerare e “includere tutti gli esborsi riconducibili al prestito al fini della
verifica usuraria, escludendo unicamente quelli aventi carattere fiscale” (pag. 9 dell'atto di appello).
La lettura della relazione elaborata dal consulente tecnico in risposta ai quesiti posti dal
Tribunale (con i quali si richiedeva, tra l'altro, di verificare “se sia stato rispettato il tasso
soglia previsto dalla legge 108 del 1996 sulla base della formula che tenga conto della
commissione di massimo scoperto e virgola più in generale, del complessivo costo del credito
effettivamente sostenuto dal cliente, ai sensi dell'articolo 644 comma 4 c.p.”) rivela infatti che
7 il c.t.u. ha appurato l'usura “utilizzando la formula prevista dall'art.. 644 4° comma c.p. (con
inclusione di ogni commissione e spesa su base annua) come espressamente richiesto nel
quesito” (pag. 8 della relazione di consulenza), con la ragionevole eccezione dei costi addebitati pur se non contrattualmente previsti o applicati in misura difforme da quanto concordato, del tutto illegittimi proprio perché non sorretti da valida convenzione negoziale.
La formula adoperata, esplicitata a pag. 11 della risposta alle osservazioni delle parti (TEG =
Interessi + Cms + Spese/ Numeri Debitori * 365) diverge sensibilmente da quella indicata dalla Banca d'Italia con le istruzioni del 2009 (TEG= Interessi x 36.500/ Numeri debitori +
Oneri su base annua x 100/ Accordato) per le operazioni di credito a utilizzo flessibile, quale appunto le aperture di credito in conto corrente. La formula della Banca d'Italia, infatti, nella sua seconda frazione, là ove rapporta gli oneri all'accordato e non a quanto effettivamente utilizzato dal sovvenuto, prescinde sia dall'effettivo importo prelevato, sia dalla durata dell'utilizzazione. Il metodo di verifica impiegato dal c.t.u, invece, si sostanzia in una rilevazione ex post dell'incidenza degli oneri su base trimestrale, in dipendenza dalla reale utilizzazione della linea di credito da parte del correntista. Trattasi, dunque, esattamente dell'indagine auspicata dall'appellante. Di qua l'infondatezza della censura e, ancor prima,
l'assenza di un interesse concreto a questa sotteso.
Pur condotta in questi termini -in sostanziale spregio, tuttavia, del principio di simmetria tra rilevazione trimestrale del TEGM a opera degli organi a ciò deputati e appuramento del TEG
del singolo che pure permea e fonda le decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
8 n. 163030 del 20.6.2018 e n. 19597 del 18.9.2020 in tema di rilevanza, rispettivamente, della commissione di massimo scoperto e degli interessi moratori nell'applicazione della disciplina di contrasto all'usura, dalle quali è dato ricavare la necessità di attenersi, nell'indagine sull'usurarietà dei rapporti di credito, alle istruzioni della Banca d'Italia- la verifica ha evidenziato l'assenza di usura genetica, contestuale cioè all'epoca di conclusione del contratto e alle variazioni negoziali successivamente intervenute (pag. 9 della relazione di c.t.u.) e la presenza di usura c.d. sopravvenuta nel IV trimestre 2010 e nei trimestri III e IV 2011, I e II
del 2012.
Un simile risultato conforta riguardo all'assenza di usura genetica e sostiene la determinazione del primo giudice di non applicare la sanzione di gratuità comminata dall'art. 1815 comma II c.c.
Non può invero convenirsi con l'appellante quando affama che la distinzione tra usura genetica e usura sopravvenuta si attaglia ai soli “rapporti contrattuali statici come il mutuo”
e non sarebbe invece “applicabile ai rapporti dinamici come l'apertura di credito sul conto
corrente”. Se è vero, infatti che le operazioni di credito si differenziano strutturalmente a seconda che si tratti di finanziamenti a utilizzo flessibile (come appunto l'apertura di credito)
o finanziamenti con piano di ammortamento prestabilito (quale tipicamente il mutuo,
menzionato dall'appellante) atteso che in queste ultime il debito restitutorio in capo al sovvenuto è cristallizzato, certo e liquido al memento della conclusione del contratto e diviene esigibile alle scadenze rateali, mentre nelle prime l'obbligo restitutorio sorge alla chiusura del
9 rapporto, o alle sue scadenze periodiche, ed è strettamente influenzato da misura e durata dell'utilizzazione della linea di credito da parte del correntista, così che l'effettiva incidenza dei costi del credito discende dalla concreta gestione dell'affidamento, non è in ciò che si sostanzia la distinzione tra le categorie, l'una normativa, l'altra pretoria, per quanto di recente superata, dell'usura genetica e dell'usura sopravvenuta. Tale ultima espressione viene adoperata in una duplice accezione per designare il superamento delle soglie usurarie che può
verificarsi in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 108/1996 e dipanatisi oltre tale momento o in contratti che, ossequiosi del dettato normativo all'epoca della loro conclusione, rimangano invariati a cospetto di oscillazioni al ribasso del TEGM.
E' dunque intorno alla rilevanza del tempo di appuramento dell'usura -se quello della pattuizione contrattuale o quello del rimborso del credito- non tanto delle sue modalità di verifica -se ex ante, come sempre possibile per i finanziamenti il cui rimborso sia strutturato su un piano di ammortamento, o ex post per i finanziamenti a utilizzo flessibile, come auspicato dall'appellante, con criterio invece respinto dalla Banca d'Italia che, con la formula sopra riportata, in cui gli oneri sono riconnessi all'accordato e non all'utilizzato, sgancia le verifica di usurarietà dalla concrete modalità di attingimento della linea di credito da parte del correntista- che si impernia la distinzione tra usura genetica e sopravvenuta. Ed è appena il caso di rammentare che la sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 24675 del
19.10.2017, ricostruendo la portata della L. n. 108/1996 alla luce della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 1 D.L. n. 394/2000 convertito con modificazioni dalla
10 L. n. 24/2001, a tenore del quale la natura usuraria degli interessi deve essere accertata “nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento”, ha ritratto la conclusione dell'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta.
Esclusa l'usurarietà genetica delle pattuizioni contrattuali e tenuto conto che la banca non ha proposto impugnazione incidentale per la riforma della decisione del Tribunale di ricondurre entro soglia il carico economico dei trimestri per i quali il c.t.u. ha riscontrato usura c.d.
sopravvenuta, non resta che confermare la rettifica del saldo già disposta dal primo giudice.
A tale rettifica non può accompagnarsi una statuizione di condanna restitutoria a carico della banca, non avendo in termini obiettivi il correntista offerto dimostrazione dell'estinzione,
mediante pagamento, del saldo debitorio. A differenza di quanto sostenuto con l'impugnazione, la condotta adempiente non forma oggetto neppure di allegazione -e men che meno di prova-, essendosi limitato ad affermare, nel richiamato punto n. 1 Parte_1
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di aver stipulato il 18.1.2010
con “un contratto di conto corrente n. 240411 con apertura di credito, Controparte_2
poi chiuso in data 26/10/2015”, laddove è evidente che chiusura del rapporto e sua estinzione mediante pagamento non sono concetti coincidenti, ben potendo un rapporto bancario essere chiuso (e dunque non essere più operativo) anche se registri un debito.
Mentre l'equa e ragionata ripartizione delle spese di lite operata dal Tribunale, idonea a rispecchiare l'esito del giudizio di primo grado, non merita revisione, il rigetto
11 dell'impugnazione determina, in ossequio al canone della soccombenza, la condanna dell'appellante alla refusione, in favore dell'istituto di credito convenuto, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.900,00, di cui € 1.100,00 per la fase di studio, €
900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 28.1.2020 a Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3226 del Controparte_5
28.6.2019;
condanna alla refusione in favore della banca appellata delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 3.900,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 15 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 201 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Romeo per procura speciale agli atti del giudizio di primo grado.
Appellante
c.f. , quale società incorporante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in forza dell'atto di fusione per incorporazione del 22.3.2018, in persona del procuratore
[...]
speciale dott.ssa , giusta procura speciale conferitale il 20 settembre 2023 con atto CP_3
a rogito della dr.ssa Notaio in Milano, Rep. n. 48129 e Racc. n. 15994, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Surdi in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
in parziale riforma dell'impugnata sentenza nr.3226/2019, pronunciata dal Tribunale di
Palermo e pubblicata il 28.06.2019
- annullare la sentenza n.3226/2019 emessa dal Tribunale di Palermo ed accogliere per intero le domande proposte nel primo grado di giudizio da contro la Parte_1
oggi Controparte_2 Controparte_4
- rigettare tutte le domande spiegate da oggi Controparte_2 Controparte_1
contro , perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
- conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutti gli interessi indebitamente corrisposti da tenendo conto che il rapporto contrattuale è stato azzerato Parte_1
e chiuso nel 2015;
- conseguentemente condannare al pagamento delle spese e Controparte_4
competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da liquidare distrattariamente in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, rinnovare la CTU contabile in funzione della verifica delle richieste di parte appellante.
2 Conclusioni di parte appellata:
in via preliminare, rigettare l'appello in quanto palesemente inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.;
nel merito, respingere ogni domanda ex adverso formulata e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Palermo n. 3226 del 30.5.2019,
pubblicata il 28.6.2020, con la rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avvero la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3226 del Parte_1
28 giugno 2019 che, accogliendone parzialmente le domande, ha accertato in € 17.707,09 a debito del correntista il saldo alla chiusura -intervenuta il 26.10.2015- del rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito acceso il 18.1.2010 presso CP_2
[...]
Più in dettaglio, il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità per difetto di forma -segnatamente per difetto di sottoscrizione del responsabile della banca- dei contratti di apertura del rapporto di conto corrente e di concessione di linea di credito, e indicati i criteri di ripartizione dell'onere probatorio gravanti sulle parti:
- ha escluso la legittimità di tutte le voci di costo non previste in contratto o applicate in misura difforme da quanto convenuto dalle parti;
3 - ha riscontrato la valida e compiuta determinazione negoziale del tasso degli interessi creditori e debitori (questi previsti sia intro, sia oltre fido) e della capitazione infrannuale,
con pari periodicità, degli interessi creditori e debitori,
- ha rilevato, sulla scorta degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico nominato in corso di causa, che: a) la CIV era stata applicata in via di fatto prima della sua pattuizione espressa;
b) dal 11 al 30 aprile 2011 la banca aveva omesso di dar seguito alla modifica
in melius del saggio degli interessi debitori disposta in favore del correntista;
c) in alcuni trimestri di svolgimento del rapporto si era verificato un fenomeno di usura sopravvenuta;
- ha escluso dal saldo finale di conto le poste illegittimamente applicate in via di mero fatto dall'istituto bancario, riconducendo entro soglia il carico economico correlato all'operazione di credito nei trimestri connotati da usura sopravvenuta;
- ha rigettato, per difetto di allegazione e prova, la domanda del correntista di risarcimento del danno non patrimoniale;
- ha rigettato altresì la domanda di ripetizione delle somme versate in eccedenza per difetto di tempestiva allegazione e, comunque, di dimostrazione dell'intervenuto azzeramento del saldo a debito;
- ha compensato in ragione di 4/5 tra le parti le spese di lite e condannato la CP_2
convenuta al pagamento della quota restante;
4 - ha posto le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido, con diritto di regresso nella misura della metà.
Denunzia l'appellante:
I) la violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. come modificato dall'art. 1 della
L. n. 108/1996 rilevando che erroneamente il Tribunale aveva: i) disposto che nella verifica di usurarietà delle condizioni del credito concesso dovesse distinguersi tra costi e commissioni concordate e costi non concordati o applicati in misura difforme da quanto convenuto, dovendo ciascuna voce a debito in concreto richiesta al correntista in relazione all'erogazione del credito trovare adeguato riflesso nell'accertamento di usurarietà; ii) suggerito al c.t.u. “di effettuare la verifica usuraria
utilizzando la formula finanziaria suggerita da Banca d'Italia che fa riferimento al
capitale accordato e non … al capitale effettivamente utilizzato” (pag. 7 dell'atto id appello); iii) ritenuto di poter distinguere tra usura originaria e usura sopravvenuta,
nozione tipica dei rapporti contrattuali statici quali il mutuo, non applicabile a un contratto flessibile e cangiante, sensibilmente influenzato dall'effettiva utilizzazione del credito da parte del correntista, qual'è l'apertura di credito in conto corrente;
II) la violazione dell'art. 1815 comma II c.c. la cui corretta applicazione avrebbe condotto
“all'azzeramento degli interessi in tutti i trimestri macchiati da usura” (pag. 10
dell'atto di appello);
5 III) la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella regolazione delle spese processuali, tradottasi in un premio per il “banchiere che ha violato i contratto di
apercredito oltre che la normativa che punisce l'applicazione di interessi usurari”
(pag. 11 dell'appello);
IV) la manifesta erroneità della disposta compensazione delle spese di consulenza tecnica.
Ha quindi insistito per l'integrale accoglimento delle domande spiegate in primo grado, ivi compresa quella di restituzione delle somme corrisposte in eccesso, evidenziando di aver dedotto sin dall'atto introduttivo del giudizio (“come si evince dal punto n. 1 dell'atto di
citazione”, pag. 3 dell'appello) che il rapporto era stato azzerato e chiuso nel 2015.
L'appello, al quale si è opposta non è meritevole di accoglimento. Controparte_4
Alla trattazione delle censure è opportuno premettere che, in assenza di rilievi a opera delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma
II c.p.c., si è formato il giudicato interno sui capi della decisione di primo grado che hanno respinto:
- la domanda di nullità per difetto di forma dei contratti intercorsi tra le parti;
- la domanda di nullità della clausola in tema di capitalizzazione periodica degli interessi;
-la domanda di risarcimento del danno.
Ancora in via preliminare deve essere segnalata la tardività dei rilievi in tema di nullità della commissione di massimo scoperto contenuti nella comparsa conclusionale d'appello, dei quali pur tuttavia non può non evidenziarsi anche la radicale infondatezza nel merito, ove solo
6 si consideri che il contratto di accensione del rapporto stipulato il 18 gennaio 2010 -
successivamente dunque all'emanazione del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla .L n. 2/2009- non prevede la commissione di massimo scoperto, contemplando piuttosto una commissione per il servizio di affidamento determinata nella misura del 2% su base annua che, nel successivo contratto del 21.6.2010 di apertura di credito di € 25.000 da utilizzare nelle fome dell'affidamento per elasticità di cassa, è analiticamente disciplinata quanto a base di computo (ovvero il “monte fidi”, inteso quale somma delle linee di credito concesse all'affidato), frequenza (trimestrale) percentuale (2% annua 0,5% al trimestre).
Del pari fuori tiro risulta la critica al metodo di rilevazione del TEG del rapporto, in vista della comparazione con il tasso soglia usura, adoperato dal consulente tecnico e condiviso dal
Giudice che, nelle allegazioni dell'appellante, si sarebbe rivelato aderente alle istruzioni nel tempo diramate dalla Banca d'Italia e non modulato, invece, sulla lettera dell'art. 644 c.p., il quale impone di considerare e “includere tutti gli esborsi riconducibili al prestito al fini della
verifica usuraria, escludendo unicamente quelli aventi carattere fiscale” (pag. 9 dell'atto di appello).
La lettura della relazione elaborata dal consulente tecnico in risposta ai quesiti posti dal
Tribunale (con i quali si richiedeva, tra l'altro, di verificare “se sia stato rispettato il tasso
soglia previsto dalla legge 108 del 1996 sulla base della formula che tenga conto della
commissione di massimo scoperto e virgola più in generale, del complessivo costo del credito
effettivamente sostenuto dal cliente, ai sensi dell'articolo 644 comma 4 c.p.”) rivela infatti che
7 il c.t.u. ha appurato l'usura “utilizzando la formula prevista dall'art.. 644 4° comma c.p. (con
inclusione di ogni commissione e spesa su base annua) come espressamente richiesto nel
quesito” (pag. 8 della relazione di consulenza), con la ragionevole eccezione dei costi addebitati pur se non contrattualmente previsti o applicati in misura difforme da quanto concordato, del tutto illegittimi proprio perché non sorretti da valida convenzione negoziale.
La formula adoperata, esplicitata a pag. 11 della risposta alle osservazioni delle parti (TEG =
Interessi + Cms + Spese/ Numeri Debitori * 365) diverge sensibilmente da quella indicata dalla Banca d'Italia con le istruzioni del 2009 (TEG= Interessi x 36.500/ Numeri debitori +
Oneri su base annua x 100/ Accordato) per le operazioni di credito a utilizzo flessibile, quale appunto le aperture di credito in conto corrente. La formula della Banca d'Italia, infatti, nella sua seconda frazione, là ove rapporta gli oneri all'accordato e non a quanto effettivamente utilizzato dal sovvenuto, prescinde sia dall'effettivo importo prelevato, sia dalla durata dell'utilizzazione. Il metodo di verifica impiegato dal c.t.u, invece, si sostanzia in una rilevazione ex post dell'incidenza degli oneri su base trimestrale, in dipendenza dalla reale utilizzazione della linea di credito da parte del correntista. Trattasi, dunque, esattamente dell'indagine auspicata dall'appellante. Di qua l'infondatezza della censura e, ancor prima,
l'assenza di un interesse concreto a questa sotteso.
Pur condotta in questi termini -in sostanziale spregio, tuttavia, del principio di simmetria tra rilevazione trimestrale del TEGM a opera degli organi a ciò deputati e appuramento del TEG
del singolo che pure permea e fonda le decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
8 n. 163030 del 20.6.2018 e n. 19597 del 18.9.2020 in tema di rilevanza, rispettivamente, della commissione di massimo scoperto e degli interessi moratori nell'applicazione della disciplina di contrasto all'usura, dalle quali è dato ricavare la necessità di attenersi, nell'indagine sull'usurarietà dei rapporti di credito, alle istruzioni della Banca d'Italia- la verifica ha evidenziato l'assenza di usura genetica, contestuale cioè all'epoca di conclusione del contratto e alle variazioni negoziali successivamente intervenute (pag. 9 della relazione di c.t.u.) e la presenza di usura c.d. sopravvenuta nel IV trimestre 2010 e nei trimestri III e IV 2011, I e II
del 2012.
Un simile risultato conforta riguardo all'assenza di usura genetica e sostiene la determinazione del primo giudice di non applicare la sanzione di gratuità comminata dall'art. 1815 comma II c.c.
Non può invero convenirsi con l'appellante quando affama che la distinzione tra usura genetica e usura sopravvenuta si attaglia ai soli “rapporti contrattuali statici come il mutuo”
e non sarebbe invece “applicabile ai rapporti dinamici come l'apertura di credito sul conto
corrente”. Se è vero, infatti che le operazioni di credito si differenziano strutturalmente a seconda che si tratti di finanziamenti a utilizzo flessibile (come appunto l'apertura di credito)
o finanziamenti con piano di ammortamento prestabilito (quale tipicamente il mutuo,
menzionato dall'appellante) atteso che in queste ultime il debito restitutorio in capo al sovvenuto è cristallizzato, certo e liquido al memento della conclusione del contratto e diviene esigibile alle scadenze rateali, mentre nelle prime l'obbligo restitutorio sorge alla chiusura del
9 rapporto, o alle sue scadenze periodiche, ed è strettamente influenzato da misura e durata dell'utilizzazione della linea di credito da parte del correntista, così che l'effettiva incidenza dei costi del credito discende dalla concreta gestione dell'affidamento, non è in ciò che si sostanzia la distinzione tra le categorie, l'una normativa, l'altra pretoria, per quanto di recente superata, dell'usura genetica e dell'usura sopravvenuta. Tale ultima espressione viene adoperata in una duplice accezione per designare il superamento delle soglie usurarie che può
verificarsi in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 108/1996 e dipanatisi oltre tale momento o in contratti che, ossequiosi del dettato normativo all'epoca della loro conclusione, rimangano invariati a cospetto di oscillazioni al ribasso del TEGM.
E' dunque intorno alla rilevanza del tempo di appuramento dell'usura -se quello della pattuizione contrattuale o quello del rimborso del credito- non tanto delle sue modalità di verifica -se ex ante, come sempre possibile per i finanziamenti il cui rimborso sia strutturato su un piano di ammortamento, o ex post per i finanziamenti a utilizzo flessibile, come auspicato dall'appellante, con criterio invece respinto dalla Banca d'Italia che, con la formula sopra riportata, in cui gli oneri sono riconnessi all'accordato e non all'utilizzato, sgancia le verifica di usurarietà dalla concrete modalità di attingimento della linea di credito da parte del correntista- che si impernia la distinzione tra usura genetica e sopravvenuta. Ed è appena il caso di rammentare che la sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 24675 del
19.10.2017, ricostruendo la portata della L. n. 108/1996 alla luce della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 1 D.L. n. 394/2000 convertito con modificazioni dalla
10 L. n. 24/2001, a tenore del quale la natura usuraria degli interessi deve essere accertata “nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento”, ha ritratto la conclusione dell'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta.
Esclusa l'usurarietà genetica delle pattuizioni contrattuali e tenuto conto che la banca non ha proposto impugnazione incidentale per la riforma della decisione del Tribunale di ricondurre entro soglia il carico economico dei trimestri per i quali il c.t.u. ha riscontrato usura c.d.
sopravvenuta, non resta che confermare la rettifica del saldo già disposta dal primo giudice.
A tale rettifica non può accompagnarsi una statuizione di condanna restitutoria a carico della banca, non avendo in termini obiettivi il correntista offerto dimostrazione dell'estinzione,
mediante pagamento, del saldo debitorio. A differenza di quanto sostenuto con l'impugnazione, la condotta adempiente non forma oggetto neppure di allegazione -e men che meno di prova-, essendosi limitato ad affermare, nel richiamato punto n. 1 Parte_1
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di aver stipulato il 18.1.2010
con “un contratto di conto corrente n. 240411 con apertura di credito, Controparte_2
poi chiuso in data 26/10/2015”, laddove è evidente che chiusura del rapporto e sua estinzione mediante pagamento non sono concetti coincidenti, ben potendo un rapporto bancario essere chiuso (e dunque non essere più operativo) anche se registri un debito.
Mentre l'equa e ragionata ripartizione delle spese di lite operata dal Tribunale, idonea a rispecchiare l'esito del giudizio di primo grado, non merita revisione, il rigetto
11 dell'impugnazione determina, in ossequio al canone della soccombenza, la condanna dell'appellante alla refusione, in favore dell'istituto di credito convenuto, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.900,00, di cui € 1.100,00 per la fase di studio, €
900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 28.1.2020 a Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3226 del Controparte_5
28.6.2019;
condanna alla refusione in favore della banca appellata delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 3.900,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 15 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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