Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Decreto cautelare 13 luglio 2024
Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
L'autotutela c.d. esterna al contratto pubblico Di Cesare Valentino Abstract Con il presente elaborato è offerta una disamina sul concreto atteggiarsi dei poteri di autotutela "esterna" al contratto pubblico. Ci si chiederà in particolare se sia ammissibile una autotutela "esterna" caducatoria nella fase successiva alla stipula di tale contratto, non sussistendo per la fase anteriore alla stipula, come si avrà modo di dimostrare, alcuna difficoltà ad ammettere i poteri de quibus. Particolare attenzione verrà inoltre dedicata ai connessi profili disciplinari e all'ammissibilità, in subiecta materia, di un'autotutela esterna di tipo "conservativo". This paper offers an analysis of the …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/01/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00422/2025REG.PROV.COLL.
N. 05721/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5721 del 2024, proposto da Keysight Technologies Italy s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A019C00F0E, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giorgia Romitelli e dall’Avvocato Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università di Pisa, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Sandra Bernardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
HO & HW IA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Stefano Rossi e dall’Avvocato Giuseppe Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza n. 825 del 3 luglio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, resa tra le parti
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università di Pisa e di HO & HW IA s.p.a.;
vista la dichiarazione del 2 dicembre 2024, con la quale la parte appellante ha comunicato di non aver più interesse al ricorso;
visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli, mentre nessun difensore è comparso per le parti costituite;
viste le conclusioni della parte appellante e della parte controinteressata come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, Keysight Technologies Italy s.r.l., ha impugnato avanti a questo Consiglio di Stato, chiedendone, previa sospensione, la riforma, la sentenza n. 825 del 3 luglio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 558/2024, proposto dalla stessa appellante contro il provvedimento di aggiudicazione, n. prot. 00034570/2024 del 15 marzo 2024 – Disp. Dirigenziali - 388/2024, con cui l’Università di Pisa ha inter alia approvato le operazioni di gara, ha approvato la nota della Commissione giudicatrice prot. n. 932 dell’8 marzo 2024 ed ha aggiudicato la “ Procedura aperta ai sensi dell''articolo 71 del D.Lgs. n.36/2023 per la fornitura di un Sistema di misura comprendente le seguenti strumentazioni: analizzatore vettoriale di reti (VNA) in grado di misurare i parametri di scattering di dispositivi (matrice S nel seguito) o antenne; generatore di segnali vettoriale; analizzatore di segnali vettoriale ” (CIG A019C00F03) a favore di OH & HW IA s.p.a.
1.1. Essa ha lamentato come il Tribunale non solo avrebbe omesso di accertare se, dal punto di vista sostanziale, l’offerta della controinteressata fosse la migliore ma, per di più, applicando in modo distorto i principi di risultato e della fiducia, avrebbe del tutto omesso di verificare se nel caso di specie vi fosse stata un’illegittima disapplicazione delle regole di gara e un vizio di motivazione, cercando, viceversa, faticosamente di trovare nei predetti principi la spiegazione e la giustificazione all’illegittimo operato della Commissione.
1.2. Nel presente grado di giudizio si sono costituite l’Università appellata e la controinteressata OH e HW IA s.p.a. per chiedere la reiezione dell’appello.
1.3. Con l’ordinanza n. 2984 del 31 luglio 2024 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
1.4. Con la dichiarazione depositata il 2 dicembre 2024 la medesima appellante ha riferito di non avere più interesse alla decisione della causa, deducendo che sia venuto meno l’interesse alla prosecuzione dell’appello posto che, a fronte della natura e delle caratteristiche del contratto come illustrate negli atti dimessi nel giudizio, sarebbe inverosimile che l’appellante possa subentrare nel contratto ove non sia stato integralmente eseguito.
1.5. L’appellante ha pertanto chiesto che venga dichiarato improcedibile l’appello, con compensazione delle spese giudiziali.
1.6. Nelle successive memorie, depositate dall’amministrazione e dalla controinteressata, nulla è stata eccepito sul punto, convenendosi sulle richieste formulate dall’appellante nel citato atto del 2 dicembre 2024.
1.7. Infine, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2025, il Collegio, non essendo comparso alcun difensore e sulle conclusioni come rassegnate dalle parti in atti, ha trattenuto la causa in decisione.
2. L’appello deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in seguito alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse da parte dell’appellante, depositata, come detto, il 2 dicembre 2024.
2.2. Le spese del presente grado del giudizio, per la complessità tecnica delle censure proposte dall’appellante e l’accordo delle altre parti che nulla hanno dedotto in ordine alla richiesta compensazione delle stesse da parte dell’appellante stessa, possono essere interamente compensate tra le stesse.
2.3. Rimane comunque definitivamente a carico di Keysight Technologies Italy s.r.l. a socio unico il contributo unificato corrisposto per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Keysight Technologies Italy s.r.l. a socio unico, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di Keysight Technologies Italy s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO