Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. M. Rosaria Elmino, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 16.1.2025, la seguente ORDINANZA nella causa iscritta al n. 2569/24 RG TRA
C.F rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Benedetto Farina, elett.te dom.to in Caserta alla Via Tazzoli n.81;
OPPONENTE E
anche quale procuratore di CP_1 [...] in persona del Presidente Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, elettivamente dom.to in Napoli via De Gasperi n. 55 OPPOSTO
Nonché
, in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Molitierno, ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPOSTA
Con ricorso depositato in data 03.2.24 parte ricorrente proponeva ricorso ex art. 615 cpc avverso l'intimazione di pagamento n. N° 071 2023 90341630 59/000 notificata il 18.1.2024 con riferimento agli avvisi di addebito rispettivamente n. 371 2018 0010545391 000, notificato in data 16/08/2018; n. 371 2018 0020283408 000, notificato in data 15/01/2019 relativi a crediti vantati dall' a titolo di per il mancato e/o ritardato versamento di CP_1 contributi previdenziali relativi agli anni 2012 - 2013 - 2014 - CP_4
2015 e 2016 - 2017 e 2018.
Deduceva la prescrizione dei crediti derivanti dalle cartelle indicate e l'omessa ed irregolare notificazione degli avvisi di addebito.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità e la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento n. 071 2023 90341630 59/000 limitatamente alle pretese creditorie contenute negli avvisi di addebito n. 371 2018 CP_1
0010545391 000 e n. 371 2018 0020283408 000 ad essa sottesi per intervenuta prescrizione e per tutte le causali di cui in premessa e conseguentemente, annullare e/o revocare gli avvisi di addebito sopra indicati.
Si costituivano l' resistente, anche per la chiedendo il rigetto CP_5 CP_2 dell'opposizione. L' eccepiva preliminarmente l'inammissibilità per CP_1 carenza di interesse ad agire, il difetto di legittimazione e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva , la quale chiedeva il rigetto Controparte_6 dell'opposizione per i motivi indicati in memoria.
La causa era fissata per la comparizione delle parti alla data odierna;
in tale occasione il Giudice faceva rilevare d'ufficio la questione di incompetenza territoriale funzionale del Tribunale adìto ai sensi dell'art. 444 comma 1 cpc, in quanto il ricorso in opposizione aveva ad oggetto una intimazione relativa a crediti per contributi lavoratori autonomi e risiedendo il ricorrente in CP_1
Giugliano in Campania. I difensori si associavano al rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale ed il giudice decideva la questione preliminare come da presente ordinanza.
Deve affermarsi la incompetenza per territorio inderogabile dell'adito Tribunale di Napoli quale Giudice del lavoro.
In punto di diritto, come affermato in molteplici decisioni, anche molto recenti, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. ord. n. 4164 del 16.2.17; Cass. civ. sez. VI ord. n. 20549 del 21.11.12; Cass. ord. n. 11646 del 2011, ord. n. 21317 del 2004), la controversia inerente gli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cpc (come modificato dall'art. 86 del dlgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma.
Tale criterio si attaglia alla fattispecie, nella quale i contributi richiesti sono contributi IVS per lavoro autonomo(cfr. in atti).
Ai sensi dell'art. 428 cpc la competenza territoriale del Giudice del Lavoro ha natura funzionale ed inderogabile e può essere – oltre che eccepita tempestivamente dalla controparte – anche rilevata dal Giudice adito entro l'udienza di discussione, come avvenuto nella fattispecie.
La norma dell'art. 444 c.p.c. al primo comma radica la competenza a conoscere delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria in capo al Tribunale nella cui circoscrizione risiede l'attore.
Poiché è dimostrato per tabulas che il ricorrente risiede nel Comune di Giugliano in Campania e, dunque, nel circondario del Tribunale di Napoli Nord, è detto Giudice - in funzione di giudice del lavoro di primo grado - chiamato per legge a conoscere della controversia.
Innanzi a detto Giudice, dunque, devono essere rimesse le parti che provvederanno alla riassunzione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione.
Le spese si compensano interamente attesa la natura processuale della pronuncia
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del Lavoro, così provvede:
1) dichiara la incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro e previdenza;
2) fissa il termine di giorni 60 per la riassunzione dinanzi al giudice competente.
Napoli, 16 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Maria Rosaria Elmino