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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 450 /2024 R.G.L. promossa da:
residente in [...], VIA MILANO 33, Parte_1
CF. , rappresentato e difeso in forza di C.F._1 mandato in atti dall'AVV. ROBERTO CARAPELLE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in TORINO, VIA SAN PIO V 20
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliataria in via dell'Arsenale n.21
APPELLATO
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 25.9.2024
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 12.2.2025
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2268/24, pubblicata il 19.9.2024, il Tribunale di
Torino ha riconosciuto il diritto di , , Parte_2 Parte_3
e alla carta docente per gli a.s. CP_2 Parte_1
2022/23, nel corso dei quali gli stessi aveva lavorato in forza di supplenze conferite ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 L.124/99; ha invece respinto la domanda del ricorrente per Parte_1
l'a.s.2020/2021 durante il quale il docente era stato assunto con contratti di supplenze brevi e saltuarie dall' 8 gennaio al 6 febbraio
2021 (presso Istituti scolastici diversi) e dall' 11 febbraio al 10 giugno
2021 per una supplenza breve non a copertura di assenza, non paragonabili a quelle rese con incarico fino al termine dell'attività didattica.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , il Parte_1
si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza di discussione del 13.2.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLE DECISIONE
Il Tribunale, richiamati i principi affermati in materia dalla giurisprudenza eurounitaria (C.G. UE del 18.5.2022) e di legittimità
(Cass.n.29961/2023) ha ritenuto la normativa nazionale che riserva la carta docente al solo personale in ruolo (art.1 co.121/124
L.107/2015, D.P.C.M. 23.9.2015 e 28.11.2016), in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, essendo il docente assunto per supplenze annuali (su organico di diritto o di fatto) comparabile con il docente di ruolo. Non
2 così per le supplenze brevi, come avvenuto per il ricorrente Pt_1
nell'a.s.2020/2021, durante il quale egli è stata assunto con
[...]
plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, co.3, l.
124/1999), posto che la ratio del beneficio è quella di fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica, su un piano di durata
“annuale”, prospettiva che non ricorre nel caso di docenza limitata a brevi periodi.
L'appello censura la sentenza per non essersi avveduto il primo
Giudice che nell'a.s.2020/2021 il docente ha sottoscritto un unico contratto di lavoro dal 12.11.2020 al 11.6.2021, ai sensi dell'art 231 bis dl 30/2020 (c.d. contratto Covid) comma 1 lettera b): “Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, …. sono adottate anche in deroga alle leggi vigenti misure volte ad autorizzare i dirigenti scolastici ad: b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni”), situazione equiparabile a quelle del docente che abbia svolto, in forza di contratto ex art 4 c. 1 e 2 l.
124/1999 la propria attività lavorativa per un intero anno scolastico, dalla presa di servizio (antecedente il 31 dicembre), sino al termine delle lezioni e degli scrutini (che la stessa norma al punto c prevedeva concludersi entro la fine delle lezioni) sulla stessa classe e su cattedra piena in forza di unico contratto di lavoro.
Afferma quindi che il docente ha svolto l'attività lavorativa per tutta la durata delle lezioni, pacificamente sino allo scrutinio finale, partecipando a tutta l'attività di programmazione e di valutazione
(mediante le operazioni di scrutinio) previste per i colleghi in ruolo, con i quali in definitiva deve ritenersi comparabile.
3 Il contratto risulta effettivamente indicato nello stato matricolare prodotto già in prime cure e, pertanto, occorre verificare se - sulla scorta della linea ermeneutica tracciata da Cassazione n.29961/2023 per le supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, ribadita da Cassazione n.7524/2024 - nel caso in esame la supplenza temporanea presenti gli elementi che hanno condotto la
S.C. ad affermare la spettanza della carta docente anche al personale non di ruolo ma ad esso ritenuto comparabile, in quanto incaricato di supplenza annuale.
Ritiene il Collegio che al quesito possa darsi risposta positiva.
Nel caso di specie l'attività di insegnamento non si è risolta nello svolgimento in una breve attività di didattica, espletata in via provvisoria e/o saltuaria ma, al contrario, in tale supplenza è riscontrabile la connessione temporale tra lo specifico strumento di sostegno alla formazione - costituito appunto dalla carta docente e dalla legge regolato per “anno scolastico” - e la didattica, in ragione di un analogo periodo di durata di quest'ultima che, come affermato dalla S.C. nelle sentenze citate, il legislatore ha posto nell'esercizio della scelta di discrezionalità normativa, al fine di perseguire il migliore interesse per il servizio scolastico.
Il contratto in questione non è perfettamente sovrapponibile all'annualità della didattica cui è fatto riferimento all'art.4 co.1 e 2
l.124/1999, e, tuttavia, con esso è conferita un'unica supplenza, su orario completo, presso lo stesso Istituto, per lo stesso posto di insegnamento, la cui durata predeterminata (ex ante) copre un lasso temporale che - a fronte di un'attività lavorativa protrattasi sino al termine delle lezioni, con stabile inserimento nel servizio scolastico dell'anno in questione - può dirsi sostanzialmente analogo a quello delle supplenze annuali.
4 Nella valutazione in merito al senso attribuibile all'“annualità” della
“didattica” vale rammentare che Corte di Giustizia 18.5.2022, sulla premessa che il beneficio della carta docente attenga alle “condizioni di impiego”, ha escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ritenendo rilevante ai fini della comparabilità dell'attività del docente precario con quella del collega in ruolo, la presenza di un “lavoro identico o simile” (punti 41-
44).
In proposito Cassazione n.29961/2023 - pur pronunciandosi in merito alle supplenze annuali -non ha mancato di osservare che “il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per le supplenze temporanee” (punto 7.5).
Sul solco dei principi richiamati, è dato pertanto concludere che anche nel caso di specie è riscontrabile “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la dimensione annuale della didattica e la funzionalità rispetto ai discenti” (Cass. n. 29961/2023 punto 7.6), sia in relazione alla durata dell'incarico - cessato con la chiusura delle lezioni e coprendo sostanzialmente l'intero anno scolastico - sia con riferimento alle ragioni obiettive perseguite dal legislatore, attraverso il sostegno alla formazione continua dei docenti che assicurano continuità nello svolgimento dell'attività didattica, non essendo dubitabile che tale docenza si sia realizzata con piena attuazione della programmazione didattico-educativa che fa capo a ciascun istituto scolastico e positiva funzionalità rispetto ai discenti.
Per tali ragioni sono quindi ravvisabili le condizioni che rendono l'attività lavorativa svolta dall'appellante comparabile con quella dei colleghi in ruolo, senza che a tal fine debba farsi ricorso a una mera sommatoria di giorni (secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata non utilizzabile nel caso di specie ma per istituti diversi),
5 trattandosi di situazione di fatto sostanzialmente assimilabile a quella dei docenti incaricati per supplenze su organico di diritto e di fatto, nei cui confronti la S.C. è giunta ad affermare la spettanza della carta docente.
In definitiva, l'appello è accolto come da dispositivo ove sono liquidate le spese del grado, regolate dalla soccombenza, con distrazione a favore del difensore.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c. ,
in accoglimento dell'appello,
condanna l'appellato a corrispondere all'appellante l'ulteriore importo di € 500,00 anche per l'anno scolastico 2020/2021, mediante attivazione della carta docente per il corrispondente importo;
condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 840,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA con distrazione in favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 13.02.2025
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott. Piero Rocchetti
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