Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186, secondo comma C.d.S.), così che il provvedimento prefettizio che la irroghi è legittimamente impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria, per espressa previsione del comma quinto dell'art. 223 C.d.S., nelle forme dell'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/1999, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VE CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIROLAMO FARUSI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA DI MASSA CARRARA, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 55/96 della Pretura di MASSA, depositata il 22/02/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 febbraio 1995, all'esito di controllo del tasso alcolemico, agenti della polizia stradale di Massa contestavano a MA EL la violazione dell'art.186 comma secondo Cds (guida in stato di ebbrezza) e gli ritiravano la patente di guida.
Il 16 febbraio 1995, il Prefetto di Massa, cui erano stati trasmessi gli atti, emetteva ordinanza di sospensione della patente di guida del EL per giorni quindici.
Avverso tale ordinanza, il EL proponeva opposizione innanzi al RE di Massa, ai sensi degli artt.22 e 23 legge n.689/81. All'esito del giudizio, svolto nel contraddittorio della Prefettura di Massa, con sentenza depositata il 22 febbraio 1996, l'adito RE dichiarava inammissibile l'opposizione e confermava l'opposta ordinanza, argomentando in particolare "..che nel caso in esame trattasi di sospensione della patente di guida per guida in istato di ebbrezza e pertanto avverso l'ordinanza prefettizia è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, mentre non risulta esperibile il rimedio dell'opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.216 e 205 dello stesso Codice, atteso che non si verte nell'ipotesi di sanzione amministrativa accessoria." Per la cassazione della sentenza del RE ha proposto ricorso MA EL, formulando due motivi. Con apposito controricorso si sono costituiti, resistendo alle censure avversarie, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Massa Carrara, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore. Il ricorrente ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, e d'ufficio, vertendosi in tema di regolare costituzione del rapporto processuale, va rilevato il difetto di legittimazione del controricorrente Ministero dell'Interno, appunto costituitosi in persona del rappresentante pro tempore (il Ministro), contestualmente alla costituzione con il medesimo controricorso della Prefettura di Massa Carrara, in persona del proprio rappresentante (il Prefetto).
Nella specie, infatti, caratterizzata peraltro dall'estraneità del Ministero alla sentenza impugnata, si versa in ambito di giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 legge n.689/81, che inequivocamente individua (art. 23) nell'Autorità irrogante l'ordinanza-ingiunzione, qui raffigurata nel Prefetto di Massa Carrara, la parte necessaria del giudizio ed esclusivamente legittimata dal lato passivo, con correlata legittimazione ad impugnare la decisione (v. fra le tante Cass. n. 2344/98, n. 8081/96, n. 9385/94 e n. 7608/91).
2. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 186, comma secondo, nuovo codice della strada, Dlvo 30.4.1992 n. 285 e succ. mod., in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., essendosi erroneamente negata la natura di sanzione amministrativa accessoria alla sospensione della patente di guida a lui inflitta per l'infrazione prevista dal citato art. 186. Con il secondo motivo, la sentenza è poi censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 205 e 223 nuovo codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., essendosi esclusa l'esperibilità del ricorso all'opposizione innanzi al RE avverso la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente, connessa al reato di guida in stato di ebbrezza. I motivi, che vanno contestualmente trattati per evidente connessione, logica e giuridica, sono fondati.
Le ragioni della sentenza pretorile, innanzi riportate nella narrativa dell'odierna pronuncia, risultano contrastanti con le norme di diritto applicabili, così come sottolineato dal ricorrente, lì dove appunto esse ragioni esprimono che il provvedimento prefettizio di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza non attiene a sanzione amministrativa accessoria ed è possibile oggetto esclusivamente di ricorso al Ministero dei Trasporti.
Ed invero: a) la sospensione della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186 comma secondo CdS); b) il provvedimento prefettizio di sospensione della patente, che -come nella specie- acceda a reato dal quale non sono derivati danni alle persone, si presenta opponibile innanzi all'autorità giudiziaria, per espressa previsione dell'ultima parte del comma quinto dell'art. 223 CdS, e nelle forme dell'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 legge n.689/81, per l'appunto richiamati dall'art. 205 CdS. Le contrarie affermazioni dell'impugnata sentenza, dunque, paiono il frutto di un'errata interpretazione delle disposizioni del CdS in tema di provvedimento di sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria, per la quale deve peraltro ritenersi ammesso in ogni caso il rimedio dell'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, nelle forme degli artt. 22 e 23 legge n.689/81. In particolare, nel dettare sotto il titolo VI la disciplina di raccordo tra gli illeciti e le sanzioni, il nuovo codice della strada ha in primo luogo previsto che la misura afflittiva accessoria della sospensione della patente di guida è soggetta ad opposizione ex artt. 22 e 23 legge n.689/81 allorquando acceda a sanzioni amministrative pecuniarie (art. 205, richiamato dall'art. 218 comma quinto della sezione II di quel titolo, sezione rubricata "delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie").
In secondo luogo, poi, allorquando acceda a sanzioni penali, lo stesso codice della strada, all'art. 223 comma quinto (della sezione rubricata "sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali"), prevede una disciplina che solo apparentemente, nella diversificazione dei rimedi particolari indicati, si presenta preclusiva -in determinate ipotesi- di un'opposizione ex artt. 22 e 23 legge n.689/81 avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida, e, per l'appunto, nelle ipotesi in cui quel provvedimento acceda a reato con danno alle persone (nelle altre ipotesi di reato, invece, come innanzi precisato, l'opposizione in parola è espressamente prevista dall'ultima parte del comma quinto). La Corte Costituzionale, con sentenza 12.2.1996 n. 31, ha dato convincente e compiuta ragione di siffatta apparenza di disciplina difforme. Al quesito di legittimità costituzionale postoLe con riguardo all'art. 223 comma quinto nuovo codice della strada, DLvo 30.4.1992, come modificato dal DLvo 10.9.1993 n.360, nella parte in cui si riteneva che escludesse -diversamente dalle altre ipotesi di reato- la tutela giurisdizionale degli artt. 22 e 23 legge n.689/81 in caso di lesioni od omicidio colposi per violazione delle norme del codice della strada, la Corte Costituzionale ha risposto che una esclusione siffatta "urterebbe palesemente contro la delineata omogeneità del sistema, determinando una divaricazione delle forme di ricorso al giudice...... che non troverebbe giustificazione alcuna".
"La coerenza del complessivo impianto delle garanzie costruito dal nuovo codice della strada -afferma la Corte Cost.- rimane viceversa integra ove, al contrario, si ritenga estesa anche ai provvedimenti adottati ex art. 223 comma secondo la possibilità di accesso alla indicata tutela davanti al RE. Tutela che, del resto, da nessun dato normativo risulta espressamente esclusa, e che sarebbe arbitrario considerare implicitamente non ammessa per il solo fatto che nella parte finale del successivo comma 5 si ammette invece testualmente l'opposizione ai sensi dell'art. 205 avverso il provvedimento di sospensione disposto nelle altre ipotesi di reato indicate nel comma 3." Conclusivamente, quindi, le censure formulate in ricorso vanno accolte, e, secondo le attese del ricorrente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il nuovo esame dell'opposizione ad altro magistrato della Pretura circondariale di Massa, dovendosi ritenere ammessa con riguardo al provvedimento prefettizio "de quo" la tutela giurisdizionale nelle forme dell'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 legge n.689/81, tutela che quella sentenza non ha riconosciuto (e che è riconoscibile anche nelle diverse ipotesi di provvedimento di sospensione della patente, accessorie alla violazione delle norme di circolazione stradale da cui siano derivati lesioni personali ed omicidi colposi). Al giudice del rinvio è rimessa anche la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
dichiara inammissibile il controricorso del Ministero dell'Interno; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Pretura circondariale di Massa, in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, il 26.2.1999, nella camera di consiglio della I sezione civile.