Versione
28 febbraio 1962
28 febbraio 1962
Art. 28. Deliberazione e pubblicazione della sentenza
Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti puo' esprimere pre iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astenzioni dal voto.
In caso di parita' di voti prevale l'opinione piu' favorevole all'accusato.
Il dispositivo della sentenza e' letto dal Presidente in pubblica udienza.
La sentenza e' depositata in cancelleria ed e' trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica.
Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti puo' esprimere pre iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astenzioni dal voto.
In caso di parita' di voti prevale l'opinione piu' favorevole all'accusato.
Il dispositivo della sentenza e' letto dal Presidente in pubblica udienza.
La sentenza e' depositata in cancelleria ed e' trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica.
Commentario • 1
- 1. La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale italiana - Profili generali (7/8)Avv. Fabio Schepis · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
1. Introduzione L'analisi dell'istituto dell'opinione dissenziente nel processo costituzionale italiano non si rivela come un'operazione particolarmente lineare, poiché si tratta di approfondire un fenomeno giuridico non ancora formalmente riconosciuto nel nostro sistema di giustizia costituzionale. Si tratta dunque di addentrarsi in un ambiente in cui, essendo sprovvisti di specifiche norme di riferimento, occorre inevitabilmente ricorrere all'ausilio delle esperienze straniere nonché – e soprattutto – ai contributi scientifici. Del resto, su questo tema pare soffermarsi con crescente attenzione la dottrina. Possiamo difatti riscontrare come la dissenting opinion, a differenza di quanto …
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