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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel . ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITVA
nella causa civile iscritta al n. 2013/2024 R.G., aventi ad oggetto “Separazione
personale dei coniugi” e vertente
TRA
nata in [...] il [...] , C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonietta De Angelis;
Ricorrente
E
nato in [...] il [...] CF, ( , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Angelo Polcaro;
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5.3.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. In data 25.7.2024 il PM in sede apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.7.2024, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Marocco il 18.9.2021; - che dall'unione nascevano 2 figlie: e CP_1 Per_1
entrambe minori di età - proponeva domanda di separazione giudiziale dal Persona_2 proprio coniuge, con addebito al medesimo, stante la sopravvenuta incompatibilità caratteriale e l'insostenibilità della convivenza causata dalle plurime violenze subite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 17.9.2024,
aderendo alla richiesta di separazione – pur con esclusione dell'addebito - e CP_1 formulando autonome istanze in ordine alle condizioni accessorie.
Assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c., all'udienza del 5.3.2025, su istanza di parte ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
***
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, sussiste la giurisdizione del giudice italiano atteso che, in base all'art. 8 del UE n.
1259/2010, in mancanza dei coniugi sulla scelta della legge applicabile al procedimento di separazione o divorzio, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale,
o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Pertanto, ancorchè il matrimonio sia stato celebrato in Marocco, sussiste la giurisdizione del giudice italiano e trova applicazione la legge italiana, avendo i coniugi stabilito la loro ultima residenza abituale in Rotondi (AV) ed essendo tuttora entrambi residenti in Italia, luogo in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, la condotta processuale delle parti, che hanno concordemente richiesto pronunciarsi la loro separazione personale sin dai rispettivi scritti difensivi iniziali, induce a ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che, in base alle risultanze processuali, ricorre, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che possa essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa con separata ordinanza dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo e la decisione alle questioni accessorie.
La regolamentazione delle spese di lite della presente fase viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Cervinara di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2022, atto n. 13, parte II – serie C- Ufficio 1 e manda la cancelleria per i relativi adempimenti;
3) dispone per il prosieguo con separata ordinanza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel . ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITVA
nella causa civile iscritta al n. 2013/2024 R.G., aventi ad oggetto “Separazione
personale dei coniugi” e vertente
TRA
nata in [...] il [...] , C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonietta De Angelis;
Ricorrente
E
nato in [...] il [...] CF, ( , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Angelo Polcaro;
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5.3.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. In data 25.7.2024 il PM in sede apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.7.2024, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Marocco il 18.9.2021; - che dall'unione nascevano 2 figlie: e CP_1 Per_1
entrambe minori di età - proponeva domanda di separazione giudiziale dal Persona_2 proprio coniuge, con addebito al medesimo, stante la sopravvenuta incompatibilità caratteriale e l'insostenibilità della convivenza causata dalle plurime violenze subite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 17.9.2024,
aderendo alla richiesta di separazione – pur con esclusione dell'addebito - e CP_1 formulando autonome istanze in ordine alle condizioni accessorie.
Assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c., all'udienza del 5.3.2025, su istanza di parte ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
***
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, sussiste la giurisdizione del giudice italiano atteso che, in base all'art. 8 del UE n.
1259/2010, in mancanza dei coniugi sulla scelta della legge applicabile al procedimento di separazione o divorzio, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale,
o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Pertanto, ancorchè il matrimonio sia stato celebrato in Marocco, sussiste la giurisdizione del giudice italiano e trova applicazione la legge italiana, avendo i coniugi stabilito la loro ultima residenza abituale in Rotondi (AV) ed essendo tuttora entrambi residenti in Italia, luogo in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, la condotta processuale delle parti, che hanno concordemente richiesto pronunciarsi la loro separazione personale sin dai rispettivi scritti difensivi iniziali, induce a ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che, in base alle risultanze processuali, ricorre, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che possa essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa con separata ordinanza dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo e la decisione alle questioni accessorie.
La regolamentazione delle spese di lite della presente fase viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Cervinara di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2022, atto n. 13, parte II – serie C- Ufficio 1 e manda la cancelleria per i relativi adempimenti;
3) dispone per il prosieguo con separata ordinanza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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