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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1850/2023
Udienza del 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1850/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Boccetti
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
l' P.IVA_1 CP_2 [...]
Controparte_3
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Controparte_4
[...]
- RESISTENTE -
[...]
E CON
Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 1850/2023
(C.F. Parte_2
P.IVA_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- LITISCONSORTE NECESSARIO -
avente ad oggetto: docente - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “preruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/08/2023, ha Parte_1 esposto:
- di aver iniziato la sua carriera lavorativa alle dipendenze del CP_1 convenuto, fin dall'anno scolastico 2007/2008, in virtù di nomine per supplenze brevi e saltuarie proseguite fino a tutto l'anno scolastico
2016/2017 (31 agosto 2017);
- che con decorrenza dal 01/09/2017 veniva assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale docente della scuola media;
- che, a seguito di emissione del decreto di ricostruzione della carriera recante il prot. n. 176 del 24/06/2019, gli veniva attribuita, però, un'anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 3 e mesi 3, ed ai soli fini economici di anni 0 mesi 0 giorni 0;
- che tale valutazione è illegittima in quanto egli avrebbe diritto al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento delle differenze stipendiali a far data dal 1° settembre 2017; Cont
- per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della sua anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come della maturazione degli
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scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto;
Cont
- condannare il a corrispondere in suo favore tutte le differenze retributive spettanti, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a suo carico da versarsi direttamente all' (ex gestione INPDAP), oltre agli interessi legali ed alla Pt_2 rivalutazione monetaria.
2. Si è costituito il che ha concluso Controparte_1 per il rigetto delle domande avverse siccome prescritte e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
3. Con verbale-ordinanza dell'11/02/2025 questo Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Pt_2
3.1. Si è quindi costituito l' che ha concluso chiedendo che il Pt_2
Tribunale voglia:
- ove nel giudizio risultino accertate, relativamente alla posizione del ricorrente, maggiori retribuzioni, emolumenti e/o erogazioni soggetti per legge ad imposizione contributiva previdenziale – in adesione alla domanda formulata dal ricorrente – accertare tutti i contributi previdenziali conseguentemente dovuti, con le relative sanzioni civili per evasione maturate e maturande dovute per legge, e dichiarare obbligato e condannare il datore di lavoro , CP_5 Controparte_1 al relativo pagamento in favore dell' ; Pt_2
- rigettare ogni altra domanda in ipotesi proposta dal ricorrente contro di esso.
4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
5. In via preliminare, è necessaria una sintetica ricostruzione del quadro normativo in tema di ricostruzione della carriera del personale docente
(antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 del decreto-legge n.
69/2023, applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo).
5.1. L'art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di
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istruzione) stabilisce, nella versione applicabile ratione temporis, che il servizio prestato, «in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».
L'art. 489, comma 1, del T.U. cit. statuisce che «ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione».
L'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, dettando una norma di interpretazione autentica, ha poi precisato che «il comma 1 dell'articolo
489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
6. Orbene, la Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina sopra illustrata è la risultante di “elementi di favore e di sfavore”, “perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio” (Cass. n. 31149/2019).
6.1. La Suprema Corte ha quindi precisato che affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento
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riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una
“discriminazione alla rovescia” rispetto al docente comparabile.
6.2. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi - prosegue la Suprema Corte - nelle sole ipotesi in cui
l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 del d.lgs.
n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
6.3. A tali fini, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito:
- che nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass.
n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
- qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il
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medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione;
- non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola
4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
6.4. Il principio di diritto conseguentemente affermato è il seguente:
l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine
a tempo indeterminato.
7. Non rileva, poi, ai fini della ricostruzione della carriera, che il servizio preruolo sia stato eventualmente prestato, in taluni anni scolastici, per un orario inferiore ad una cattedra completa.
Invero, la Suprema Corte, sebbene in un caso avente ad oggetto il diritto alla pensione, ha chiarito che «nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore all'orario pieno di lavoro, ed a prescindere dal fatto che si tratti di part-time ovvero di semplice servizio con orario ridotto, mentre risultano applicabili in via proporzionale alla prestazione lavorativa gli istituti inerenti al trattamento economico, gli ulteriori diritti e prerogative competono per intero.
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Tale conclusione è confermata anche dagli artt. 485 e 489 del d.lgs.
297/94 e dall'art. 11 co. 14 della legge n. 124/1999, che, con riferimento alla ricongiunzione dei servizi nell'ordinamento scolastico nel caso di supplenze temporanee per la copertura di ore di insegnamento, concorrano esse o meno a costituire cattedre-orario, prevede che il riconoscimento per intero riguardi i giorni o i periodi continuativi in cui
c'è stata la prestazione lavorativa e non le singole ore di prestazione.
La previsione normativa ben si spiega, peraltro, considerando che il lavoratore è stato a disposizione dell'amministrazione scolastica per tutte le attività collaterali all'insegnamento (al pari dei colleghi con orario pieno di servizio) ed ha prestato servizio con vincolo di esclusività» (Cass. n.
18973/2015).
7.1. In conclusione, anche gli anni scolastici in cui il docente ha eventualmente prestato servizio ad orario ridotto devono essere computati per intero ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio preruolo.
8. Tanto premesso, nel caso di specie, dal certificato di servizio del ricorrente (doc. n. 1 allegato al ricorso), si evince che i servizi preruolo effettivamente prestati, quale docente nella scuola secondaria, sono i seguenti:
Anno Scolastico Mesi Giorni
2007/08 9 8
2008/09 0 14
2009/10 4 11
2010/11 0 19
2011/12 1 3
2012/13 7 21
2013/14 5 7
2014/15 9 9
2015/16 3 27
2016/17 0 29
Totali 38 148
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I periodi di servizio preruolo effettivamente prestati dal ricorrente, riportati nella tabella di cui sopra (38 mesi e 148 giorni), trasformati in anni, mesi e giorni (36 mesi + 2 mesi + 4 mesi + 28 giorni, computando un mese in misura pari a 30 giorni) sono pari, in definitiva, a 3 anni, 6 mesi e 28 giorni.
8.1. Dal decreto di ricostruzione della carriera (doc. n. 2 allegato al ricorso) si evince che il ricorrente è stato immesso in ruolo, a seguito di assunzione in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2017 (anno scolastico 2017/18). Il periodo di prova è stato superato in data
31/08/2018, con conseguente conferma in ruolo in data 01/09/2018 (anno scolastico 2018/19).
8.2. Nel decreto di ricostruzione della carriera, emesso dal Dirigente scolastico del – Sede Associata CPIA di Controparte_6
, recante il prot. n. 176 del 24/06/2019 (doc. n. 2 allegato al CP_3 ricorso), viene invece riconosciuta al ricorrente (art. 2), dalla data di conferma in ruolo (01/09/2018), un'anzianità complessiva preruolo di:
- anni 2, mesi 4 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici;
- anni 0, mesi 0 e giorni 0 ai soli fini economici; per un'anzianità complessiva (compresa quella di ruolo di mesi 11) pari a anni 3, mesi 3 e giorni 0.
9. È dunque evidente che l'anzianità preruolo (calcolata con il sistema c.d. “virtuale”) complessivamente riconosciuta al ricorrente nel decreto di ricostruzione della carriera è inferiore del servizio preruolo effettivamente prestato, atteso che con il sistema di calcolo “effettivo” il ricorrente può vantare un'anzianità di anni 3, mesi 6 e giorni 28.
Il ricorrente ha quindi diritto ad una nuova ricostruzione della carriera che gli attribuisca, alla data di conferma in ruolo (01/09/2018), un'anzianità di servizio preruolo, valida sia ai fini giuridici sia ai fini economici, di anni 3, mesi 6 e giorni 28 (in luogo di quella riconosciutagli nel decreto, pari ad anni 2, mesi 4 e giorni 0).
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10. Il resistente deve essere per l'effetto condannato alla CP_1 corresponsione delle differenze retributive conseguenti alla nuova anzianità di servizio preruolo da attribuire al ricorrente.
Non è però possibile effettuare (neppure a mezzo CTU) una precisa determinazione/quantificazione delle somme effettivamente dovute (basti pensare che non è dato sapere se nel corso degli anni il ricorrente si sia, ad esempio, assentato dal servizio con congedi non retribuiti che sarebbero ricaduti nel periodo della fascia stipendiale superiore), sicché non può che procedersi ad una liquidazione in via equitativa (ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ.).
10.1. Come è noto, le attuali fasce stipendiali sono complessivamente sei (si veda la tabella allegata al CCNL riprodotta a pag. 156 del file PDF relativo al doc. n. 5 allegato al ricorso).
La prima fascia comprende i docenti con anzianità da 0-8 anni. Ne consegue che il primo scatto stipendiale sarebbe maturato solo dal 9° anno di anzianità (fascia 9-14).
Il ricorrente sarebbe stato quindi collocato sempre nella prima fascia all'atto della sua conferma in ruolo (01/09/2018) anche se nel decreto di ricostruzione della carriera gli fosse stata riconosciuta l'anzianità preruolo
(oggi accertata) di anni 3, mesi 6 e giorni 28.
Egli, tuttavia, avrebbe conseguito in anticipo (presumibilmente nel
2023, tenuto conto dell'immissione in ruolo avvenuta il 01/09/2017) la seconda fascia stipendiale (9-14) se gli fosse stata riconosciuta sin dall'inizio l'anzianità preruolo sopra accertata (il che esclude che sia maturata la prescrizione quinquennale eccepita dal , tenuto conto CP_1 della data di notifica del ricorso avvenuta il 24/09/2023).
Si può quindi ritenere, in via equitativa, che le differenze dovute siano da rapportare alla differenza tra lo stipendio annuo previsto per i docenti della scuola media collocati nella fascia 9-14 (€ 23.537,15) e quello previsto per i docenti collocati nella fascia 0-8 (€ 21.056,02), pari a €
2.481,13 (si veda la tabella allegata al CCNL riprodotta a pag. 156 del file
PDF relativo al doc. n. 5 allegato al ricorso).
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Tale somma deve essere poi rapportata alla differenza tra l'anzianità di servizio preruolo riconosciuta nel decreto di ricostruzione della carriera
(anni 2, mesi 4 e giorni 0) e quella accertata in questa sede (anni 3, mesi
6 e giorni 28). La differenza tra le predette anzianità preruolo (effettiva e riconosciuta nel decreto di ricostruzione), pari ad anni 1, mesi 2 e giorni
28, può essere, ai fini della quantificazione, sempre in via equitativa, arrotondata, per difetto, ad un anno.
In sostanza, si può ritenere che, se al ricorrente fosse stata riconosciuta l'anzianità di servizio preruolo accertata in questa sentenza nel decreto di ricostruzione della carriera, egli avrebbe percepito lo stipendio relativo alla fascia stipendiale superiore (9-14) con circa un anno di anticipo.
La somma spettante al ricorrente può quindi essere quantificata, in via equitativa, in € 2.481,13 (pari alla differenza tra la retribuzione annuale stabilita per la fascia di anzianità di servizio 9-14 e quella della fascia 0-
8).
Su detta somma, che dovrà essere corrisposta per intero al ricorrente
(ovvero al lordo delle ritenute fiscale e previdenziali), il dovrà CP_1 altresì versare i contributi previdenziali in favore dell' (compresi quelli Pt_2
a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218/1952).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei rapporti con il resistente, sulla base dello CP_1 scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile basso (da €
5.200,01 a € 26.000,00), come chiarito da Cass. n. 29821/2019.
Si deve invece disporre la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra il ricorrente e l' che riveste la mera figura di litisconsorte Pt_2 processuale, nei cui confronti non è stata avanzata domanda alcuna.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi specificati in parte motiva e, per
l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a Parte_1 vedersi riconosciuta, alla data di effettiva assunzione in servizio
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(01/09/2017) e della conseguente conferma in ruolo
(01/09/2018), una complessiva anzianità di servizio “preruolo”, valida ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 3, mesi 6 e giorni
28 (anziché anni 2, mesi 4 e giorni 0);
- per l'effetto, condanna il Controparte_1 resistente, in persona del tempore, ad emettere un CP_2 nuovo decreto di ricostruzione della carriera ed a collocare il ricorrente nel livello stipendiale Parte_1 corrispondente all'anzianità di servizio “preruolo” sopra accertata, anche ai fini del TFS, nonché a corrispondergli le differenze retributive maturate in applicazione del CCNL di comparto (e della fascia stipendiale di competenza) che si liquidano, in via equitativa, nella somma di € 2.481,13, oltre interessi legali come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali (da calcolarsi su detta somma) in favore dell' ; Pt_2
- condanna il , in persona Controparte_1 del pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che si CP_2 liquidano nelle somme di € 118,50 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Marco Boccetti;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' . Pt_2
Così deciso in Catanzaro, in data 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1850/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Boccetti
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
l' P.IVA_1 CP_2 [...]
Controparte_3
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Controparte_4
[...]
- RESISTENTE -
[...]
E CON
Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 1850/2023
(C.F. Parte_2
P.IVA_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- LITISCONSORTE NECESSARIO -
avente ad oggetto: docente - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “preruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/08/2023, ha Parte_1 esposto:
- di aver iniziato la sua carriera lavorativa alle dipendenze del CP_1 convenuto, fin dall'anno scolastico 2007/2008, in virtù di nomine per supplenze brevi e saltuarie proseguite fino a tutto l'anno scolastico
2016/2017 (31 agosto 2017);
- che con decorrenza dal 01/09/2017 veniva assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale docente della scuola media;
- che, a seguito di emissione del decreto di ricostruzione della carriera recante il prot. n. 176 del 24/06/2019, gli veniva attribuita, però, un'anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 3 e mesi 3, ed ai soli fini economici di anni 0 mesi 0 giorni 0;
- che tale valutazione è illegittima in quanto egli avrebbe diritto al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento delle differenze stipendiali a far data dal 1° settembre 2017; Cont
- per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della sua anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come della maturazione degli
Pagina 2 di 11 R.G. LAV. N. 1850/2023
scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto;
Cont
- condannare il a corrispondere in suo favore tutte le differenze retributive spettanti, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a suo carico da versarsi direttamente all' (ex gestione INPDAP), oltre agli interessi legali ed alla Pt_2 rivalutazione monetaria.
2. Si è costituito il che ha concluso Controparte_1 per il rigetto delle domande avverse siccome prescritte e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
3. Con verbale-ordinanza dell'11/02/2025 questo Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Pt_2
3.1. Si è quindi costituito l' che ha concluso chiedendo che il Pt_2
Tribunale voglia:
- ove nel giudizio risultino accertate, relativamente alla posizione del ricorrente, maggiori retribuzioni, emolumenti e/o erogazioni soggetti per legge ad imposizione contributiva previdenziale – in adesione alla domanda formulata dal ricorrente – accertare tutti i contributi previdenziali conseguentemente dovuti, con le relative sanzioni civili per evasione maturate e maturande dovute per legge, e dichiarare obbligato e condannare il datore di lavoro , CP_5 Controparte_1 al relativo pagamento in favore dell' ; Pt_2
- rigettare ogni altra domanda in ipotesi proposta dal ricorrente contro di esso.
4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
5. In via preliminare, è necessaria una sintetica ricostruzione del quadro normativo in tema di ricostruzione della carriera del personale docente
(antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 del decreto-legge n.
69/2023, applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo).
5.1. L'art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di
Pagina 3 di 11 R.G. LAV. N. 1850/2023
istruzione) stabilisce, nella versione applicabile ratione temporis, che il servizio prestato, «in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».
L'art. 489, comma 1, del T.U. cit. statuisce che «ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione».
L'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, dettando una norma di interpretazione autentica, ha poi precisato che «il comma 1 dell'articolo
489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
6. Orbene, la Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina sopra illustrata è la risultante di “elementi di favore e di sfavore”, “perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio” (Cass. n. 31149/2019).
6.1. La Suprema Corte ha quindi precisato che affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento
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riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una
“discriminazione alla rovescia” rispetto al docente comparabile.
6.2. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi - prosegue la Suprema Corte - nelle sole ipotesi in cui
l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 del d.lgs.
n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
6.3. A tali fini, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito:
- che nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass.
n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
- qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il
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medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione;
- non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola
4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
6.4. Il principio di diritto conseguentemente affermato è il seguente:
l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine
a tempo indeterminato.
7. Non rileva, poi, ai fini della ricostruzione della carriera, che il servizio preruolo sia stato eventualmente prestato, in taluni anni scolastici, per un orario inferiore ad una cattedra completa.
Invero, la Suprema Corte, sebbene in un caso avente ad oggetto il diritto alla pensione, ha chiarito che «nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore all'orario pieno di lavoro, ed a prescindere dal fatto che si tratti di part-time ovvero di semplice servizio con orario ridotto, mentre risultano applicabili in via proporzionale alla prestazione lavorativa gli istituti inerenti al trattamento economico, gli ulteriori diritti e prerogative competono per intero.
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Tale conclusione è confermata anche dagli artt. 485 e 489 del d.lgs.
297/94 e dall'art. 11 co. 14 della legge n. 124/1999, che, con riferimento alla ricongiunzione dei servizi nell'ordinamento scolastico nel caso di supplenze temporanee per la copertura di ore di insegnamento, concorrano esse o meno a costituire cattedre-orario, prevede che il riconoscimento per intero riguardi i giorni o i periodi continuativi in cui
c'è stata la prestazione lavorativa e non le singole ore di prestazione.
La previsione normativa ben si spiega, peraltro, considerando che il lavoratore è stato a disposizione dell'amministrazione scolastica per tutte le attività collaterali all'insegnamento (al pari dei colleghi con orario pieno di servizio) ed ha prestato servizio con vincolo di esclusività» (Cass. n.
18973/2015).
7.1. In conclusione, anche gli anni scolastici in cui il docente ha eventualmente prestato servizio ad orario ridotto devono essere computati per intero ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio preruolo.
8. Tanto premesso, nel caso di specie, dal certificato di servizio del ricorrente (doc. n. 1 allegato al ricorso), si evince che i servizi preruolo effettivamente prestati, quale docente nella scuola secondaria, sono i seguenti:
Anno Scolastico Mesi Giorni
2007/08 9 8
2008/09 0 14
2009/10 4 11
2010/11 0 19
2011/12 1 3
2012/13 7 21
2013/14 5 7
2014/15 9 9
2015/16 3 27
2016/17 0 29
Totali 38 148
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I periodi di servizio preruolo effettivamente prestati dal ricorrente, riportati nella tabella di cui sopra (38 mesi e 148 giorni), trasformati in anni, mesi e giorni (36 mesi + 2 mesi + 4 mesi + 28 giorni, computando un mese in misura pari a 30 giorni) sono pari, in definitiva, a 3 anni, 6 mesi e 28 giorni.
8.1. Dal decreto di ricostruzione della carriera (doc. n. 2 allegato al ricorso) si evince che il ricorrente è stato immesso in ruolo, a seguito di assunzione in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2017 (anno scolastico 2017/18). Il periodo di prova è stato superato in data
31/08/2018, con conseguente conferma in ruolo in data 01/09/2018 (anno scolastico 2018/19).
8.2. Nel decreto di ricostruzione della carriera, emesso dal Dirigente scolastico del – Sede Associata CPIA di Controparte_6
, recante il prot. n. 176 del 24/06/2019 (doc. n. 2 allegato al CP_3 ricorso), viene invece riconosciuta al ricorrente (art. 2), dalla data di conferma in ruolo (01/09/2018), un'anzianità complessiva preruolo di:
- anni 2, mesi 4 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici;
- anni 0, mesi 0 e giorni 0 ai soli fini economici; per un'anzianità complessiva (compresa quella di ruolo di mesi 11) pari a anni 3, mesi 3 e giorni 0.
9. È dunque evidente che l'anzianità preruolo (calcolata con il sistema c.d. “virtuale”) complessivamente riconosciuta al ricorrente nel decreto di ricostruzione della carriera è inferiore del servizio preruolo effettivamente prestato, atteso che con il sistema di calcolo “effettivo” il ricorrente può vantare un'anzianità di anni 3, mesi 6 e giorni 28.
Il ricorrente ha quindi diritto ad una nuova ricostruzione della carriera che gli attribuisca, alla data di conferma in ruolo (01/09/2018), un'anzianità di servizio preruolo, valida sia ai fini giuridici sia ai fini economici, di anni 3, mesi 6 e giorni 28 (in luogo di quella riconosciutagli nel decreto, pari ad anni 2, mesi 4 e giorni 0).
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10. Il resistente deve essere per l'effetto condannato alla CP_1 corresponsione delle differenze retributive conseguenti alla nuova anzianità di servizio preruolo da attribuire al ricorrente.
Non è però possibile effettuare (neppure a mezzo CTU) una precisa determinazione/quantificazione delle somme effettivamente dovute (basti pensare che non è dato sapere se nel corso degli anni il ricorrente si sia, ad esempio, assentato dal servizio con congedi non retribuiti che sarebbero ricaduti nel periodo della fascia stipendiale superiore), sicché non può che procedersi ad una liquidazione in via equitativa (ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ.).
10.1. Come è noto, le attuali fasce stipendiali sono complessivamente sei (si veda la tabella allegata al CCNL riprodotta a pag. 156 del file PDF relativo al doc. n. 5 allegato al ricorso).
La prima fascia comprende i docenti con anzianità da 0-8 anni. Ne consegue che il primo scatto stipendiale sarebbe maturato solo dal 9° anno di anzianità (fascia 9-14).
Il ricorrente sarebbe stato quindi collocato sempre nella prima fascia all'atto della sua conferma in ruolo (01/09/2018) anche se nel decreto di ricostruzione della carriera gli fosse stata riconosciuta l'anzianità preruolo
(oggi accertata) di anni 3, mesi 6 e giorni 28.
Egli, tuttavia, avrebbe conseguito in anticipo (presumibilmente nel
2023, tenuto conto dell'immissione in ruolo avvenuta il 01/09/2017) la seconda fascia stipendiale (9-14) se gli fosse stata riconosciuta sin dall'inizio l'anzianità preruolo sopra accertata (il che esclude che sia maturata la prescrizione quinquennale eccepita dal , tenuto conto CP_1 della data di notifica del ricorso avvenuta il 24/09/2023).
Si può quindi ritenere, in via equitativa, che le differenze dovute siano da rapportare alla differenza tra lo stipendio annuo previsto per i docenti della scuola media collocati nella fascia 9-14 (€ 23.537,15) e quello previsto per i docenti collocati nella fascia 0-8 (€ 21.056,02), pari a €
2.481,13 (si veda la tabella allegata al CCNL riprodotta a pag. 156 del file
PDF relativo al doc. n. 5 allegato al ricorso).
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Tale somma deve essere poi rapportata alla differenza tra l'anzianità di servizio preruolo riconosciuta nel decreto di ricostruzione della carriera
(anni 2, mesi 4 e giorni 0) e quella accertata in questa sede (anni 3, mesi
6 e giorni 28). La differenza tra le predette anzianità preruolo (effettiva e riconosciuta nel decreto di ricostruzione), pari ad anni 1, mesi 2 e giorni
28, può essere, ai fini della quantificazione, sempre in via equitativa, arrotondata, per difetto, ad un anno.
In sostanza, si può ritenere che, se al ricorrente fosse stata riconosciuta l'anzianità di servizio preruolo accertata in questa sentenza nel decreto di ricostruzione della carriera, egli avrebbe percepito lo stipendio relativo alla fascia stipendiale superiore (9-14) con circa un anno di anticipo.
La somma spettante al ricorrente può quindi essere quantificata, in via equitativa, in € 2.481,13 (pari alla differenza tra la retribuzione annuale stabilita per la fascia di anzianità di servizio 9-14 e quella della fascia 0-
8).
Su detta somma, che dovrà essere corrisposta per intero al ricorrente
(ovvero al lordo delle ritenute fiscale e previdenziali), il dovrà CP_1 altresì versare i contributi previdenziali in favore dell' (compresi quelli Pt_2
a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218/1952).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei rapporti con il resistente, sulla base dello CP_1 scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile basso (da €
5.200,01 a € 26.000,00), come chiarito da Cass. n. 29821/2019.
Si deve invece disporre la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra il ricorrente e l' che riveste la mera figura di litisconsorte Pt_2 processuale, nei cui confronti non è stata avanzata domanda alcuna.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi specificati in parte motiva e, per
l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a Parte_1 vedersi riconosciuta, alla data di effettiva assunzione in servizio
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(01/09/2017) e della conseguente conferma in ruolo
(01/09/2018), una complessiva anzianità di servizio “preruolo”, valida ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 3, mesi 6 e giorni
28 (anziché anni 2, mesi 4 e giorni 0);
- per l'effetto, condanna il Controparte_1 resistente, in persona del tempore, ad emettere un CP_2 nuovo decreto di ricostruzione della carriera ed a collocare il ricorrente nel livello stipendiale Parte_1 corrispondente all'anzianità di servizio “preruolo” sopra accertata, anche ai fini del TFS, nonché a corrispondergli le differenze retributive maturate in applicazione del CCNL di comparto (e della fascia stipendiale di competenza) che si liquidano, in via equitativa, nella somma di € 2.481,13, oltre interessi legali come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali (da calcolarsi su detta somma) in favore dell' ; Pt_2
- condanna il , in persona Controparte_1 del pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che si CP_2 liquidano nelle somme di € 118,50 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Marco Boccetti;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' . Pt_2
Così deciso in Catanzaro, in data 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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