Sentenza 10 settembre 2015
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- 1. Supplenza scuola: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2015, n. 17892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17892 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2015 |
Testo completo
I T T I R I 1789 2.1 5 D E T N AULA 'A' E S E - I L 10 SET. 2015 L O 1 B E T N E S REPUBBLICA ITALIANA MOTIVAZIONE E O - I Z SEMPLIFICATA A R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S I G E Oggetto R E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7705/2009 Dott. LUIGI MACIOCE Presidente Cron.17892 Rep. Dott. ENRICA D'ANTONIO Rel. Consigliere Ud. 19/06/2015 Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere PU Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7705-2009 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA in persona del Ministro pro 80185250588, RICERCA PROFESSIONALE PER I SERVIZI ISTITUTO tempore, ALBERGHIERI E RISTORAZIONE DI ROCCARASO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i 2015 cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI 2822 PORTOGHESI 12, ope legis;
- ricorrenti -
contro
AT MA ET [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DE MIRO D'AJETA, rappresentato е difeso dall'avvocato CLORINDA DELLI PAOLI, giusta delega n atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 156/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 23/02/2009 r.g.n. 535/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. R.G 7705/2009 Svolgimento del processo La Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Sulmona di accoglimento della domanda di MA TA DO volta ad accertare che il posto da essa ricoperto dal 14 maggio al 30 giugno 2002 come collaboratore scolastico presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione di Roccaraso era un posto vacante e disponibile ai sensi dell'art 4 dlgs n 124/1999 e dell'art 1 DM 430/2001 ; che detto posto doveva essere ricoperto con la supplenza annuale ai sensi dello stesso art 4 con la conseguenza che il rapporto doveva cessare il 31/8/2002 con condanna del Ministero dell'Istruzione a pagare i mesi di giugno e luglio 2002, oltre le indennità di fine rapporto. La Corte territoriale, premesso che la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto era una distinzione non contenuta in nessuna norma e che occorreva distinguere tra posto vacante e disponibile o meno al 31/12, ha rilevato che il posto occupato dalla lavoratrice era un posto vacante cioè privo di titolare, e disponibile al 31/12 come confermato dalla mancata risposta ' ' all'interrogatorio formale del dirigente scolastico dell'Istituto nonché dallo stesso atteggiamento del Ministero convenuto che non aveva dato risposta alla richiesta di informazioni inoltrate con le ordinanze della Corte del 2/10/2008 e del 18/12/2008 Ha, quindi, concluso confermando • l'accoglimento della domanda della lavoratrice_ Avverso la sentenza ricorre il MIUR con un unico motivo. Resiste la DO. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata. Motivi della decisione Il Ministero denuncia violazione dell'art 4 L n 124 /1999. Lamenta l'erronea interpretazione della nozione di vacanza, Afferma che vacante è soltanto il posto incluso nel cd organico di diritto, cioè quello permanente che diventa vacante quando sia venuto meno il titolare per quiescenza e per altra causa Tutte le altre ipotesi non determinano vacanza di organico tale da legittimare supplenza annuale bensi legittimano solo le supplenze temporanee. Formula il seguente quesito :se alla copertura di un posto per fronteggiare esigenze particolari e straordinarie dell'anno scolastico, ed in assenza di una vacanza nello organico di diritto l'Amministrazione scolastica debba provvedere mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche a norma del secondo comma della L. n. 124 del 1999, art. 4 e non mediante supplenze annuali, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 (disposizioni applicabili al personale amministrativo tecnico e ausiliario ai sensi del comma 11 della medesima normativa), dovendosi definire tale posto disponibile di fatto ma non vacante, essendo determinato sul c.d. organico di fatto e non già di diritto". Il motivo è fondato . La Corte d'appello dell'Aquila, confermando la sentenza di primo grado, pone a base della propria decisione il rilievo fondamentale secondo cui non essendovi una base legale di distinzione tra "organico di fatto" e "organico di diritto", visto che il contratto in oggetto è stato stipulato per coprire un posto vacante, sia pure di fatto la relativa disciplina non può non essere rinvenuta nella L. 3 maggio 1999, n. 124, art 4, comma 1 e nel D.M. n. 430 del 2000, in materia di supplenze annuali di posti vacanti, secondo cui il rapporto di lavoro del supplente che abbia ricoperto un posto in istituto scolastico vacante e disponibile entro il 31 dicembre, ha termine il successivo 31 agosto e non il 30 giugno, come sostiene l'Amministrazione. La decisione della Corte non è fondata per considerazioni analoghe a quelle già espresse da Cass. n. 21435/2011 e da Cass n 3062/2012 riguardante una analoga controversia. Occorre premettere che nella specie risulta accertato che il posto ricoperto dalla DO risultava istituito nell'organico di fatto ed era privo di titolare come affermato dalla stessa Corte territoriale là ove afferma che fosse pacifico che il posto in questione facesse parte dell'organico di fatto. È, altresì, incontestato che l'organico di fatto è quello che si forma all'interno dell'Istituto scolastico all'inizio dell'anno scolastico e a seguito della popolazione scolastica che risulta iscritta, mentre l'organico di diritto è costituito dall'insieme del corpo docente e/o del personale ATA che il Ministero assegna ad un determinato Istituto scolastico in base alla popolazione scolastica che istituzionalmente dovrebbe essere iscritta presso quell'istituto. La L. n. 124 del 1999, art. 4, che disciplina le "supplenze", ai primi tre commi testualmente dispone: "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 2 犬 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee". Lo stesso art. 4, al comma 11, stabilisce, poi, che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Ritiene questa Corte che l'esplicito riferimento, nei primi due commi della norma in esame, ai posti vacanti (comma 1) e non vacanti (comma 2) e, quindi, al concetto giuridico di "vacanza" del posto implica che la relativa disciplina debba essere riferita necessariamente a quei posti previsti in pianta organica - c.d. di diritto dal Ministero per un determinato Istituto scolastico ricopribili o ricoperti da un titolare. Velisposte LungNella specie, invece, non si tratta di un posto vacante ovvero non vacante, ma disponibile di fatto, previsto nella pianta organica predisposta dal Ministero, bensì di una carenza di fatto venutasi a creare in ragione della popolazione scolastica che risulta iscritta. In tale ipotesi questa Corte ritiene che sia applicabile il precitato della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, in virtù del quale "Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee". Si tratta di fattispecie residuale destinata a regolamentare tutti quei casi in cui, come quello in esame, la supplenza non sia riferibile ai posti assegnati dal Ministero - c.d. pianta organica di diritto - ad un determinato Istituto scolastico che come tali possono essere considerati vacanti e non vacanti. In continuità con quanto deciso nella citata Cass. 17 ottobre 2011, n. 21435, si deve, quindi, ribadire che per il personale della scuola, la L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 2 - che prevedono, rispettivamente, la supplenza annuale e temporanea del personale docente e (per il richiamo operato dal successivo comma 11 dello stesso art. 4) del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) si riferiscono ai soli, posti vacanti e non vacanti ma disponibili di fatto, che siano previsti - nella pianta organica formata dal Ministero. Invece, per i posti non previsti in pianta organica, perché individuati dagli organi dell'Istituto scolastico all'inizio di ciascun anno scolastico in considerazione degli iscritti, si applica l'art 4, comma 3, della stessa legge, che disciplina la supplenza temporanea. Pertanto, come si è detto, nella specie, è stata correttamente fatta applicazione della normativa sulla supplenza temporanea, visto che il posto attribuito alla DO non era previsto nella pianta organica formata dal Ministero. Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata, che si fonda su di un diverso principio di diritto, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendosi, ex art. 384 cod. proc. civ., comma 2, nel merito, la domanda della DO va respinta. 3 La natura delle questioni trattate e l'epoca recente cui risale la giurisprudenza di legittimità che ha esaminato le questioni stesse, giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di DO MA TA . Compensa, tra le parti, le spese dell'intero processo. Roma 18/6/2015 Il Presidente/ L'estensore Luigi Macioce Enrica D'Antonio* Анбий Funzionarlo Giudiziario Virgilio PALAGGI Depositato in Canceller's oggi, 1.0. SET 2015 DICA E R R P E U T R Il Funzionario GiudiziaSingVirgilio PAL O C AGO o +