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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 374/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in RR (EN) alla via dello Stadio n. 3/A presso lo studio dell'Avv.
Veriana Patti (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Piazza ER (EN) alla via F. Guccio n. 11 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Leandro Alberghina (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta C.F._4
procura in atti pagina 1 di 5 -RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a RR (EN) il 05.09.1992; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al nìNumero 89, parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 1992 (cfr. all. 1 al ricorso).
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati due figli: , nato a Persona_1
Piazza ER (EN) l'01.06.1993 (C.F: , e , nato a [...] C.F._5 Persona_2
ER (EN) il 20.03.2000 (C.F. ; oggi entrambi maggiorenni ed C.F._6
economicamente autosufficienti.
La ricorrente ha dedotto e documentato che i coniugi hanno fissato la propria casa coniugale presso l'immobile sito in RR alla via R. Gregorio, di proprietà esclusiva della ricorrente in quanto ricevuto con atto di donazione.
La ricorrente ha rappresentato di svolgere l'attività di insegnante di scuola primaria mentre il sig.
è un operatore forestale e svolge anche l'attività di imbianchino. CP_1
La ricorrente ha indicato i beni dei quali i coniugi risultano comproprietari: segnatamente, un terreno e dei beni mobili registrati.
La ricorrente ha rappresentato che il coniuge nel mese di novembre 2022 ha abbandonato il tetto coniugale decidendo “arbitrariamente ed autonomamente … di andare a dimorare presso l'immobile di Contrada nonostante, …, detto immobile risulti essere di esclusiva proprietà della Parte_2 ricorrente e nonostante quest'ultima non ha mai dato al alcun tipo di autorizzazione in tal CP_1 senso” (cfr. pag. 3 del ricorso).
La ricorrente ha inoltre evidenziato che il coniuge “senza alcun titolo autorizzativo da parte della legittima proprietaria, detiene il possesso sia dell'autovettura BMW sia, in generale, della maggior parte degli altri beni oggetto di comunione legale [e] si rifiuta di riconsegnare alla legittima proprietaria le chiavi dell'immobile che risultava adibito a casa coniugale (sita in RR, Via R.
Gregorio)”.
pagina 2 di 5 In relazione ai motivi che hanno determinato la crisi coniugale, la ricorrente ha riferito, che dopo circa
27 anni di matrimonio, nel 2019 il coniuge ha iniziato a mostrare radicali cambiamenti caratteriali, indifferenza nei confronti della moglie, insofferenza nei confronti della quotidianità familiare al punto tale dal preferire di trascorrere intere giornate fuori casa, fino a che la ricorrente è venuta a conoscenza di una relazione extraconiugale, confermata dal marito.
La ricorrente ha narrato che, pur avendo ella cercato di salvare il rapporto coniugale, il periodo pandemico abbia peggiorato la crisi fino a che, nell'ottobre 2021, ha appreso di un'ulteriore relazione extraconiugale del coniuge.
In relazione ai rapporti economici fra le parti, ferma l'autosufficienza economica di ciascun coniuge, la ricorrente ha chiesto, con riferimento all'immobile adibito a casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, di ordinare al coniuge l'immediata consegna delle chiavi, riservando di incoare apposito giudizio in relazione ai beni in comproprietà.
La ricorrente ha così concluso, chiedendo di “1) In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) In relazione alla casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra , ordinare al sig. Parte_1 [...]
la restituzione delle chiavi in favore della ricorrente. 3) In relazione agli obblighi di CP_1
mantenimento tra le parti, stante il reciproco stato di occupazione ed essendo titolari di adeguati redditi propri, nessuna somma sarà disposta a carico di un coniuge ed a favore dell'altro; Pertanto, le odierne parti nulla hanno da pretendere reciprocamente per tale causale. 4) Le parti si danno reciproco consenso e autorizzazione per l'espatrio, per il rilascio di documenti d'identità e del passaporto. 5) Ordinare, infine, ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni”.
In data 25.07.2024 si è costituito il resistente il quale non si è opposto alla chiesta separazione ma ha negato le circostanze narrate dalla moglie circa le cause della crisi coniugale, chiedendo di
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni. - In relazione agli obblighi di mantenimento tra le parti, stante il reciproco stato di occupazione ed essendo titolari di adeguati redditi propri, nessuna somma sarà disposta a carico di un coniuge ed a favore dell'altro;
Pertanto le odierne parti nulla hanno da pretendere reciprocamente”.
All'udienza di comparizione del 05.02.2025, le parti, personalmente comparse e separatamente sentite, hanno confermato di voler addivenire alla separazione.
pagina 3 di 5 Alla predetta udienza, il G.I., “evidenziato che le conclusioni delle parti sono sostanzialmente coincidenti, ad esclusione che per la domanda, avanzata dalla ricorrente, di restituzione delle chiavi dell'immobile, già costituente casa familiare, di RR, Via R. Gregorio, sul presupposto che il resistente autorizzi espressamente la ricorrente a cambiare le serrature dell'appartamento e del garage e con impegno della ricorrente a consentire che il resistente recuperi i propri beni personali ancora presenti nella casa familiare”, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “pronuncia della separazione personale delle parti, alle condizioni da queste ultime richieste nei rispettivi atti di causa, con contestuale rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di restituzione delle chiavi della casa di RR, Via R. Gregorio, a fronte dell'autorizzazione del D a che la ricorrente CP_1 sostituisca le serrature dell'appartamento e del garage e che la ricorrente autorizzi il resistente a recuperare i propri beni dall'appartamento medesimo (trofei, attrezzature e documenti)”.
Le parti hanno dichiarato di accettare la proposta avanzata dal Giudice, il quale ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), alle condizioni CP_1 C.F._3 concordate in occasione dell'udienza del 05.02.2025 e trascritte in parte motiva.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RR al Numero 89, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 1992.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 7.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
pagina 4 di 5
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 374/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in RR (EN) alla via dello Stadio n. 3/A presso lo studio dell'Avv.
Veriana Patti (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Piazza ER (EN) alla via F. Guccio n. 11 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Leandro Alberghina (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta C.F._4
procura in atti pagina 1 di 5 -RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a RR (EN) il 05.09.1992; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al nìNumero 89, parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 1992 (cfr. all. 1 al ricorso).
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati due figli: , nato a Persona_1
Piazza ER (EN) l'01.06.1993 (C.F: , e , nato a [...] C.F._5 Persona_2
ER (EN) il 20.03.2000 (C.F. ; oggi entrambi maggiorenni ed C.F._6
economicamente autosufficienti.
La ricorrente ha dedotto e documentato che i coniugi hanno fissato la propria casa coniugale presso l'immobile sito in RR alla via R. Gregorio, di proprietà esclusiva della ricorrente in quanto ricevuto con atto di donazione.
La ricorrente ha rappresentato di svolgere l'attività di insegnante di scuola primaria mentre il sig.
è un operatore forestale e svolge anche l'attività di imbianchino. CP_1
La ricorrente ha indicato i beni dei quali i coniugi risultano comproprietari: segnatamente, un terreno e dei beni mobili registrati.
La ricorrente ha rappresentato che il coniuge nel mese di novembre 2022 ha abbandonato il tetto coniugale decidendo “arbitrariamente ed autonomamente … di andare a dimorare presso l'immobile di Contrada nonostante, …, detto immobile risulti essere di esclusiva proprietà della Parte_2 ricorrente e nonostante quest'ultima non ha mai dato al alcun tipo di autorizzazione in tal CP_1 senso” (cfr. pag. 3 del ricorso).
La ricorrente ha inoltre evidenziato che il coniuge “senza alcun titolo autorizzativo da parte della legittima proprietaria, detiene il possesso sia dell'autovettura BMW sia, in generale, della maggior parte degli altri beni oggetto di comunione legale [e] si rifiuta di riconsegnare alla legittima proprietaria le chiavi dell'immobile che risultava adibito a casa coniugale (sita in RR, Via R.
Gregorio)”.
pagina 2 di 5 In relazione ai motivi che hanno determinato la crisi coniugale, la ricorrente ha riferito, che dopo circa
27 anni di matrimonio, nel 2019 il coniuge ha iniziato a mostrare radicali cambiamenti caratteriali, indifferenza nei confronti della moglie, insofferenza nei confronti della quotidianità familiare al punto tale dal preferire di trascorrere intere giornate fuori casa, fino a che la ricorrente è venuta a conoscenza di una relazione extraconiugale, confermata dal marito.
La ricorrente ha narrato che, pur avendo ella cercato di salvare il rapporto coniugale, il periodo pandemico abbia peggiorato la crisi fino a che, nell'ottobre 2021, ha appreso di un'ulteriore relazione extraconiugale del coniuge.
In relazione ai rapporti economici fra le parti, ferma l'autosufficienza economica di ciascun coniuge, la ricorrente ha chiesto, con riferimento all'immobile adibito a casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, di ordinare al coniuge l'immediata consegna delle chiavi, riservando di incoare apposito giudizio in relazione ai beni in comproprietà.
La ricorrente ha così concluso, chiedendo di “1) In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) In relazione alla casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra , ordinare al sig. Parte_1 [...]
la restituzione delle chiavi in favore della ricorrente. 3) In relazione agli obblighi di CP_1
mantenimento tra le parti, stante il reciproco stato di occupazione ed essendo titolari di adeguati redditi propri, nessuna somma sarà disposta a carico di un coniuge ed a favore dell'altro; Pertanto, le odierne parti nulla hanno da pretendere reciprocamente per tale causale. 4) Le parti si danno reciproco consenso e autorizzazione per l'espatrio, per il rilascio di documenti d'identità e del passaporto. 5) Ordinare, infine, ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni”.
In data 25.07.2024 si è costituito il resistente il quale non si è opposto alla chiesta separazione ma ha negato le circostanze narrate dalla moglie circa le cause della crisi coniugale, chiedendo di
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni. - In relazione agli obblighi di mantenimento tra le parti, stante il reciproco stato di occupazione ed essendo titolari di adeguati redditi propri, nessuna somma sarà disposta a carico di un coniuge ed a favore dell'altro;
Pertanto le odierne parti nulla hanno da pretendere reciprocamente”.
All'udienza di comparizione del 05.02.2025, le parti, personalmente comparse e separatamente sentite, hanno confermato di voler addivenire alla separazione.
pagina 3 di 5 Alla predetta udienza, il G.I., “evidenziato che le conclusioni delle parti sono sostanzialmente coincidenti, ad esclusione che per la domanda, avanzata dalla ricorrente, di restituzione delle chiavi dell'immobile, già costituente casa familiare, di RR, Via R. Gregorio, sul presupposto che il resistente autorizzi espressamente la ricorrente a cambiare le serrature dell'appartamento e del garage e con impegno della ricorrente a consentire che il resistente recuperi i propri beni personali ancora presenti nella casa familiare”, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “pronuncia della separazione personale delle parti, alle condizioni da queste ultime richieste nei rispettivi atti di causa, con contestuale rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di restituzione delle chiavi della casa di RR, Via R. Gregorio, a fronte dell'autorizzazione del D a che la ricorrente CP_1 sostituisca le serrature dell'appartamento e del garage e che la ricorrente autorizzi il resistente a recuperare i propri beni dall'appartamento medesimo (trofei, attrezzature e documenti)”.
Le parti hanno dichiarato di accettare la proposta avanzata dal Giudice, il quale ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), alle condizioni CP_1 C.F._3 concordate in occasione dell'udienza del 05.02.2025 e trascritte in parte motiva.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RR al Numero 89, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 1992.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 7.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
pagina 4 di 5
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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