TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3190/2022
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3190/2022
All'udienza del 5 giugno 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per parte attrice, anche in sostituzione avv. MORONI , l'avv. ASSUNTA VIOLA per parte convenuta, in sostituzione avv. PECORARO, l'avv. MICHELA COLUCCI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3190/2022 R.G. tra
(P. Iva ), in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Moroni e dall'avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Viola, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(P. Iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pecoraro, giusta procura in atti;
P.IVA_2
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“1) In via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
2) Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto per la inesistenza del credito azionato;
3) Condannare la società Controparte_1
(P. Iva in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite della presente procedura, in
[...] P.IVA_2 applicazione del principio della soccombenza, in favore della l' da distrarsi con attribuzione Parte_1 agli scriventi avvocati, che se ne dichiarano antistatari”
Per l'opposta:
“Si conclude pertanto per il rigetto dell'opposizione avanzata dalla con conferma del Parte_2
Decreto opposto, con condanna alle spese di lite e conseguente richiesta di condanna ex art 96 cpc con previsione di ulteriore condanna al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio in considerazione della temerarietà dell'opposizione stessa”
pagina 2 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.09.2022, l' ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 775/2022, emesso in data 10.08.2022 e ritualmente notificato il
17.08.2022, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore della società “
[...]
” della somma di euro 54.034,04, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1 monitorio,
Il decreto era stato chiesto dalla società in virtù del rapporto commerciale Controparte_1 intrattenuto a partire dal 2014 con l , per un credito derivante dalla Parte_1 vendita di mezzi agricoli e di pezzi di ricambi per mezzi agricoli, tra cui:
- coltivatore CLF480 a balestre dell'importo di euro 6.100,00 (fattura 1209/2016);
- trincia-rotopressa-trattore di euro 33.428,00 (fattura 31.5.2017);
- seminatrice RE OT BS 5000 di euro 17.080,00 (fattura 851/2017);
- trincia Agrimaster di euro 3965,00 (fattura 497/2019).
Dedotto che alla data di deposito del ricorso monitorio fosse maturata un'esposizione debitoria di euro 54.034,04, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scritta del credito e ha emesso l'ingiunzione di pagamento.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito:
a) l'esistenza di vizi dei mezzi e pezzi di ricambio venduti, che avevano precocemente manifestato anomalie e malfunzionamenti;
b) l'inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità del credito.
Sulla scorta delle esposte premesse, l'attrice ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
In data 4.5.2023 si è costituita l'opposta, in particolare deducendo ed eccependo:
a) la mancanza di qualsivoglia precedente contestazione scritta da parte dell'opponente in merito agli asseriti vizi e malfunzionamenti, in ogni caso non provati;
b) il riconoscimento da parte dell'opponente che la società le aveva venduto i beni CP_1 di cui alle fatture e aveva effettuato le riparazioni richieste sui mezzi dell'azienda.
Con ordinanza del 18.5.2023 l'intestato Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti, per poi essere riassegnata a questo giudice
***
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Parte opposta ha depositato nel procedimento monitorio le fatture commerciali, gli estratti autentici pagina 3 di 5 dei libri contabili contenenti l'annotazione delle fatture, nonché un prospetto riassuntivo dell'esposizione debitoria della società opponente con l'indicazione dettagliata delle fatture e degli effetti rimasti impagati.
Ha altresì prodotto una visura dei protesti a nome di , come estratta dalla Camera di Parte_1
Commercio, da cui risultano molteplici assegni impagati per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione.
Parte opponente non ha specificamente contestato il rapporto contrattuale dedotto dalla soc.
[...]
nell'ambito del quale quest'ultima ha venduto all' i mezzi CP_1 Parte_1 agricoli, i prodotti e i ricambi descritti nelle fatture allegate al ricorso monitorio. Non è stata oggetto di puntuale e circostanziata contestazione l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposta, come pure la misura del corrispettivo richiesto.
Tali fatti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., devono per ciò solo ritenersi dimostrati.
Del tutto sfornita di supporto probatorio è rimasta l'eccepita insorgenza di “anomalie e malfunzionamenti” in relazione ai mezzi ceduti e ai pezzi di ricambi venduti, desumendosi piuttosto da tale generica doglianza l'implicito riconoscimento della fornitura dei beni e, dunque, dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società Né vi è traccia di pregresse contestazioni volte a CP_1 rappresentare vizi o difetti di sorta alla società opposta.
Nel quadro asseverativo e probatorio così ricostruito, si presenta sterile l'eccezione di inidoneità della fattura a dimostrare l'esistenza del credito, risultando al riguardo condivisibile l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture prodotte ai fini della prova del credito non è sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115 c.p.c.”
(Tribunale Savona, 07/07/2020; Tribunale Milano sez. VII, 08/04/2020, n.2312). Difatti, pur non potendo dubitarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in linea di principio, gravi sul creditore l'onere probatorio del credito posto a fondamento della domanda monitoria, d'altra parte allorquando il decreto ingiuntivo viene a fondarsi su fatti circostanziati la mancata specifica contestazione di tali fatti da parte dell'opponente ne comporta l'ammissione ex art. 115 c.p.c. (cfr. Corte appello Campobasso,
04/01/2022, n.2). Dunque, è insufficiente all'assolvimento dell'onere di contestazione posto dall'art. 115
c.p.c. a carico della parte costituita la generica eccezione di mancata prova sollevata dall'opponente, dovendo rimarcarsi che da quest'ultimo non sono stati specificamente contestati i fatti costitutivi del credito come dedotti dal creditore (cfr. nella giurisprudenza di merito Tribunale Ivrea sez. I, 22/06/2022,
n.727, secondo cui “in materia di prova civile, secondo il principio di non contestazione, devono considerarsi come non contestati - e quindi provati - i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. In particolare, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all' art. 115 c.p.c.”).
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, siccome infondata. pagina 4 di 5 Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo applicando parametri prossimi ai minimi ex DM 55/2014 (scaglione corrispondente al valore della domanda), avuto riguardo all'attività processuale effettivamente espletata e alla bassa complessità delle questioni trattate, oltre accessori di legge.
Non si reputa sussistente il requisito della colpa grave ai fini dell'invocata condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3190/2022 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, pertanto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l' al pagamento in favore della soc. Parte_1 CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e
[...]
IVA (se dovuta);
Così deciso all'esito dell'udienza del 05/06/2025, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante.
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3190/2022
All'udienza del 5 giugno 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per parte attrice, anche in sostituzione avv. MORONI , l'avv. ASSUNTA VIOLA per parte convenuta, in sostituzione avv. PECORARO, l'avv. MICHELA COLUCCI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3190/2022 R.G. tra
(P. Iva ), in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Moroni e dall'avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Viola, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(P. Iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pecoraro, giusta procura in atti;
P.IVA_2
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“1) In via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
2) Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto per la inesistenza del credito azionato;
3) Condannare la società Controparte_1
(P. Iva in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite della presente procedura, in
[...] P.IVA_2 applicazione del principio della soccombenza, in favore della l' da distrarsi con attribuzione Parte_1 agli scriventi avvocati, che se ne dichiarano antistatari”
Per l'opposta:
“Si conclude pertanto per il rigetto dell'opposizione avanzata dalla con conferma del Parte_2
Decreto opposto, con condanna alle spese di lite e conseguente richiesta di condanna ex art 96 cpc con previsione di ulteriore condanna al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio in considerazione della temerarietà dell'opposizione stessa”
pagina 2 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.09.2022, l' ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 775/2022, emesso in data 10.08.2022 e ritualmente notificato il
17.08.2022, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore della società “
[...]
” della somma di euro 54.034,04, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1 monitorio,
Il decreto era stato chiesto dalla società in virtù del rapporto commerciale Controparte_1 intrattenuto a partire dal 2014 con l , per un credito derivante dalla Parte_1 vendita di mezzi agricoli e di pezzi di ricambi per mezzi agricoli, tra cui:
- coltivatore CLF480 a balestre dell'importo di euro 6.100,00 (fattura 1209/2016);
- trincia-rotopressa-trattore di euro 33.428,00 (fattura 31.5.2017);
- seminatrice RE OT BS 5000 di euro 17.080,00 (fattura 851/2017);
- trincia Agrimaster di euro 3965,00 (fattura 497/2019).
Dedotto che alla data di deposito del ricorso monitorio fosse maturata un'esposizione debitoria di euro 54.034,04, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scritta del credito e ha emesso l'ingiunzione di pagamento.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito:
a) l'esistenza di vizi dei mezzi e pezzi di ricambio venduti, che avevano precocemente manifestato anomalie e malfunzionamenti;
b) l'inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità del credito.
Sulla scorta delle esposte premesse, l'attrice ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
In data 4.5.2023 si è costituita l'opposta, in particolare deducendo ed eccependo:
a) la mancanza di qualsivoglia precedente contestazione scritta da parte dell'opponente in merito agli asseriti vizi e malfunzionamenti, in ogni caso non provati;
b) il riconoscimento da parte dell'opponente che la società le aveva venduto i beni CP_1 di cui alle fatture e aveva effettuato le riparazioni richieste sui mezzi dell'azienda.
Con ordinanza del 18.5.2023 l'intestato Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti, per poi essere riassegnata a questo giudice
***
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Parte opposta ha depositato nel procedimento monitorio le fatture commerciali, gli estratti autentici pagina 3 di 5 dei libri contabili contenenti l'annotazione delle fatture, nonché un prospetto riassuntivo dell'esposizione debitoria della società opponente con l'indicazione dettagliata delle fatture e degli effetti rimasti impagati.
Ha altresì prodotto una visura dei protesti a nome di , come estratta dalla Camera di Parte_1
Commercio, da cui risultano molteplici assegni impagati per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione.
Parte opponente non ha specificamente contestato il rapporto contrattuale dedotto dalla soc.
[...]
nell'ambito del quale quest'ultima ha venduto all' i mezzi CP_1 Parte_1 agricoli, i prodotti e i ricambi descritti nelle fatture allegate al ricorso monitorio. Non è stata oggetto di puntuale e circostanziata contestazione l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposta, come pure la misura del corrispettivo richiesto.
Tali fatti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., devono per ciò solo ritenersi dimostrati.
Del tutto sfornita di supporto probatorio è rimasta l'eccepita insorgenza di “anomalie e malfunzionamenti” in relazione ai mezzi ceduti e ai pezzi di ricambi venduti, desumendosi piuttosto da tale generica doglianza l'implicito riconoscimento della fornitura dei beni e, dunque, dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società Né vi è traccia di pregresse contestazioni volte a CP_1 rappresentare vizi o difetti di sorta alla società opposta.
Nel quadro asseverativo e probatorio così ricostruito, si presenta sterile l'eccezione di inidoneità della fattura a dimostrare l'esistenza del credito, risultando al riguardo condivisibile l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture prodotte ai fini della prova del credito non è sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115 c.p.c.”
(Tribunale Savona, 07/07/2020; Tribunale Milano sez. VII, 08/04/2020, n.2312). Difatti, pur non potendo dubitarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in linea di principio, gravi sul creditore l'onere probatorio del credito posto a fondamento della domanda monitoria, d'altra parte allorquando il decreto ingiuntivo viene a fondarsi su fatti circostanziati la mancata specifica contestazione di tali fatti da parte dell'opponente ne comporta l'ammissione ex art. 115 c.p.c. (cfr. Corte appello Campobasso,
04/01/2022, n.2). Dunque, è insufficiente all'assolvimento dell'onere di contestazione posto dall'art. 115
c.p.c. a carico della parte costituita la generica eccezione di mancata prova sollevata dall'opponente, dovendo rimarcarsi che da quest'ultimo non sono stati specificamente contestati i fatti costitutivi del credito come dedotti dal creditore (cfr. nella giurisprudenza di merito Tribunale Ivrea sez. I, 22/06/2022,
n.727, secondo cui “in materia di prova civile, secondo il principio di non contestazione, devono considerarsi come non contestati - e quindi provati - i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. In particolare, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all' art. 115 c.p.c.”).
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, siccome infondata. pagina 4 di 5 Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo applicando parametri prossimi ai minimi ex DM 55/2014 (scaglione corrispondente al valore della domanda), avuto riguardo all'attività processuale effettivamente espletata e alla bassa complessità delle questioni trattate, oltre accessori di legge.
Non si reputa sussistente il requisito della colpa grave ai fini dell'invocata condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3190/2022 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, pertanto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l' al pagamento in favore della soc. Parte_1 CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e
[...]
IVA (se dovuta);
Così deciso all'esito dell'udienza del 05/06/2025, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante.
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
pagina 5 di 5