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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2024, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 1254/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CONTI VITTORIO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. MANCINI ANTONINO e dall'avv. MANCINI
FRANCESCO
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva in via principale accertare e dichiarare che non aveva percepito tutte le somme ad ella spettanti nel periodo dicembre 2018 – febbraio
2021 a titolo di retribuzione, accertare e dichiarare che doveva ancora percepire la somma di € 8.995,83 a titolo di differenze retributive, di cui € 5.785,94 per mensilità non percepite, e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, pro quota ereditaria, i convenuti, nella loro qualità di eredi del SI. , a Persona_1
corrisponderle la somma di € 8.995,83, oltre alla somma di € 729,56 a titolo di refusione delle spese legali volte al recupero stragiudiziale del credito;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse corretti e/o dimostrati i conteggi prodotti, accertare e dichiarare che non aveva percepito tutte pagina 1 di 8 le somme ad ella spettanti nel periodo dicembre 2018 – febbraio 2021 a titolo di retribuzione, accertare e dichiarare che, a detto titolo, doveva ancora percepire la somma ritenuta di giustizia dal Tribunale e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, pro quota ereditaria, i SI.ri CP_1 Controparte_2
e nella loro qualità di eredi del SI.
[...] Controparte_3 ER
, a corrisponderle la somma così determinata. Affermava di aver prestato la
[...]
propria attività lavorativa quale badante presso l'abitazione e nell'interesse del SI.
in assenza di regolarizzazione da metà dicembre 2018 al 9 gennaio Persona_1
2019, rapporto regolarizzato dal 10 gennaio 2019, fino a settembre 2019 con contratto di lavoro domestico quale badante convivente di livello BS con orario contrattuale di 25 ore settimanali e compenso mensile pari a euro 600,00, da ottobre
2019 fino a febbraio 2020 con orario contrattuale di 40 ore settimanali e compenso mensile di euro 867,55, dal 1° marzo 2020 (con modifica formalizzata dal 10 marzo
2020) veniva nuovamente assunta dal SI. con un nuovo contratto di lavoro ER
domestico quale badante convivente di livello CS con orario contrattuale di 54 ore settimanali e compenso mensile di euro 983,22; il rapporto di lavoro cessava l'8 febbraio 2021 per il decesso del datore di lavoro;
a prescindere dall'orario di lavoro formalizzato, dal 17 al 23 dicembre 2018 prestava la propria attività lavorativa da metà mattina a metà pomeriggio, dal 24 al 30 dicembre 2018 prestava la propria attività lavorativa da metà mattina a orario di cena, festività comprese, dal 31 dicembre 2018 fino al decesso del SI. osservava sempre l'orario di 54 ore ER
settimanali, assisteva il SI. giorno e notte, tutti i giorni della settimana, ER
soltanto con due ore di riposo giornaliere. Lamentava una differenza retributiva lorda di € 3.209,89 per il periodo dicembre 2018 – ottobre 2019 (di cui € 867,55 riferiti al periodo non coperto da regolare contratto di assunzione ed € 260,26 ad integrazione delle 9 mensilità da gennaio 2019 a settembre 2019), nonché l'omessa percezione delle retribuzioni relative alle mensilità da novembre 2020 a febbraio 2021, per pagina 2 di 8 complessivi € 5.785,94, compresi ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima e
TFR;
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente sorella e nipoti del SI. , chiedevano in via Persona_1
preliminare accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, in via principale e nel merito, rigettare il ricorso, in via meramente gradata, ove mai venisse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico, dichiarare non dovute le mensilità da novembre 2020 a febbraio 2021. Affermavano la non trasmissibilità agli eredi non conviventi dei debiti contratti presuntivamente dal de cuius in ordine al dedotto rapporto di lavoro domestico;
di non aver mai frequentato personalmente l'abitazione del defunto;
il SI. era stato ricoverato ininterrottamente dal ER
05/11/2020 al 09/11/2020 all'ospedale Maria Vittoria di Torino, dal 09/11/2020 al
18/12/2020 all'ospedale Cottolengo di Torino, dal 18/12/2020 all'08/02/2021, data del decesso, nell'Istituto di Settimo Torinese;
a seguito della morte del SI. ER
apprendevano dell'avvenuta pubblicazione e richiesta di deposito, in data
05/05/2021, ad opera della SI.ra , innanzi al notaio dott.ssa Parte_1
di un testamento olografo disposto in data 20/07/2019, con cui il Persona_2
de cuius esprimeva la volontà di donare alla ricorrente “per l'assistenza ricevuta in vita (…) alloggio sito in Via Drovetti 20 Torino 5° piano composto di due camere salotto cucina doppi servizi, balconata attorno all'alloggio. I parenti non hanno nessuna prelazione su detta decisione”; non esisteva prova dell'inizio del rapporto anteriormente alla sua formalizzazione (10 gennaio 2019, come risultante dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico); l'instaurazione del rapporto di lavoro tra la SI.ra e il SI. era stato presumibilmente finalizzato Parte_1 ER
a consentirle il rinnovo annuale del permesso di soggiorno, mentre tra i due era sorto un legame sentimentale o più semplicemente affettivo (attesa la differenza di età), come desumibile dall'atto donativo della propria abitazione per l'assistenza prestata pagina 3 di 8 in vita - del valore di € 420.000,00, in favore di una persona assunta da appena cinque mesi, asseritamente pagata per il proprio lavoro - sintomatico di un diverso rapporto di collaborazione di natura affettiva non caratterizzato da vincoli e controlli tipici della subordinazione;
contestavano la prestazione di attività lavorativa nell'interesse del SI. , contestavano l'autenticità della documentazione prodotta Persona_1
ed eccepivano l'inutilizzabilità delle copie fotostatiche, chiedevano la produzione dell'originale della lettera di assunzione asseritamente sottoscritta dalla ricorrente e dal proprio congiunto (con aggiunte a penna), per consentire il giudizio di verificazione della scrittura privata, in quanto il contenuto del documento veniva contraddetto dal contratto di assunzione datato 10/01/2019, privo di alcuna sottoscrizione, allegato alla denuncia di rapporto di lavoro n. 9519010589, riportante la data di assunzione a partire dal 10/01/2019 (rispetto alla data del 09/01/2019 corretta a penna nel doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), per tali motivi, ex art. 214 c.p.c., dichiaravano di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione SIlare del loro autore apposta nella lettera di assunzione depositata dalla ricorrente e denunciavano la non autenticità della firma ovvero non di pugno da parte della persona deceduta, considerandola apocrifa;
tutti gli altri documenti prodotti dalla ricorrente erano privi della sottoscrizione di entrambe le parti (doc. 3, comunicazione di variazione dell'orario di lavoro del 7 ottobre 2019, doc. 5 comunicazione di variazione del rapporto di lavoro del 22 gennaio 2020); gli atti di denuncia e di variazione del rapporto inoltrati alla sede Inps (doc. 2, 4, 7, 8, 10 del fascicolo di parte ricorrente) non dimostravano e non garantivano la legittima provenienza del documento da parte del datore di lavoro;
la denuncia di cessazione del rapporto di lavoro domestico, eseguita in data 16/02/2021 (doc. 10), era stata trasmessa direttamente dalla ricorrente attraverso il portale telematico dell'Inps, sicché era verosimile che anche gli altri documenti richiamati in atti dalla collaboratrice, stante la mancanza di firma, da un verso, e la poca dimestichezza dell'anziano con la procedura telematica,
pagina 4 di 8 dall'altro, fossero stati gestiti personalmente dalla SI.ra nella Parte_1
totale inconsapevolezza del defunto;
in relazione alle mensilità non percepite da novembre 2020 a febbraio 2021, la ricorrente non svolgeva alcuna attività di assistenza o cura in favore e nell'interesse del SI. , poiché quest'ultimo, dal ER
05/11/2020 e sino alla data del decesso, avvenuto l'08 febbraio 2021, era stato ricoverato ininterrottamente, senza fare ritorno a casa, in tre diversi istituti ospedalieri, il rapporto, quindi, ove provato, doveva considerarsi cessato alla data del primo ricovero, in quanto il SI. non era stato assistito, durante tutto il lungo ER
periodo di ricovero, dalla SI.ra , la quale non poteva avere accesso Pt_1
all'interno dell'ospedale a causa delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica
“covid-19” (infezione che il SI. aveva contratto in quel periodo), non ER
potendosi onerare l'anziano ricoverato (intubato a causa dell'infezione polmonare da coronavirus) di provvedere alla formale comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro;
il ricorso è parzialmente fondato;
nel corso dell'interrogatorio libero la ricorrente ammetteva che il SI. ER
era stato ricoverato dal 5 novembre 2020 fino alla data del decesso, lei non
[...]
poteva entrare in ospedale, lasciava in portineria la roba pulita e ritirava quella sporca, andava due volte a trovarlo insieme al SI. all'ospedale di Settimo Per_3
Torinese; le pratiche di assunzione erano state fatte inizialmente dalla SI.ra e Pt_2
poi dal CAF di via Avigliana, andavano insieme, lei e il SI. ; ER
in corso di causa i convenuti dichiaravano di aver accettato l'eredità di ER
;
[...]
in esito all'istruttoria testimoniale emergeva che nell'autunno del 2018 il defunto era alla ricerca di una colf/badante, attraverso il Centro Caritas di piazza Benefica veniva messo in contatto con la ricorrente, che aveva lasciato il proprio nominativo, così la ricorrente cominciava a lavorare per lui (testi , ); Tes_2
pagina 5 di 8 in genere gli utenti che si avvalevano del CAF di via Avigliana 21 si recavano personalmente in sede per un primo colloquio, conferivano l'incarico e poi la struttura effettuava tutti gli incombenti, presumibilmente anche il SI. era andato ER
personalmente in via Avigliana almeno una volta, poi lo scambio di comunicazioni avveniva via mail, il CAF mandava tutto all'indirizzo mail del SI. , il Persona_1
CAF effettuava la pratica di assunzione della ricorrente attraverso uno studio di consulenza del lavoro, predisponeva le buste paga, la certificazione unica e il cedolino di fine rapporto, il CAF apprendeva della morte del SI. da un familiare o ER
dalla lavoratrice, la comunicazione avveniva forse telefonicamente, non c'erano mail con quel contenuto, il CAF ne prendeva atto e predisponeva il modello Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, dove erroneamente indicava quale causa della cessazione la morte del lavoratore;
dopo la morte del SI. il CAF di via ER
Avigliana 21 riceveva una richiesta di invio della documentazione relativa al rapporto di lavoro con la ricorrente, probabilmente prima c'era stata una telefonata con la quale il richiedente si presentava e giustificava la richiesta, il CAF inviava all'indirizzo il contratto di assunzione e l'Unilav di cessazione, era Email_1
stata richiesta anche la documentazione del rapporto anteriore al 2020, ma il CAF gestiva il rapporto solo dal 2020 e non aveva alcun documento anteriore (teste
); Tes_3
è in atti copia della denuncia di rapporto di lavoro domestico inviata all'Inps il 9 gennaio 2019 per 25 ore settimanali, con decorrenza dal 10 gennaio;
la denuncia di variazione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali presentata all'Inps il 7 ottobre
2019; la denuncia di cessazione del rapporto di lavoro presentata all'Inps il 10 marzo
2020, con fine rapporto in pari data;
la denuncia di rapporto di lavoro domestico presentata all'Inps il 16 marzo 2020, con decorrenza del rapporto dal 10 marzo precedente per 54 ore settimanali;
la denuncia di cessazione del rapporto presentata all'Inps il 16 febbraio 2021, con effetto dal 9 febbraio precedente. L'esistenza e la pagina 6 di 8 durata del rapporto di lavoro domestico con l'orario e le caratteristiche denunciate all'Inps devono ritenersi provate, non sussistendo ragioni per dubitare della volontà del de cuius di instaurare e regolarizzare un rapporto di lavoro che gli consentiva di essere aiutato nelle incombenze domestiche quotidiane. Il rapporto proseguiva durante il ricovero del datore di lavoro, periodo in cui la lavoratrice rimaneva comunque a disposizione del SI. , anche se questi poteva solo parzialmente Parte_3
fruire della prestazione lavorativa. I convenuti devono pertanto essere condannati pro quota al pagamento di € 5.785,94 a titolo di retribuzione delle mensilità da novembre 2020 a febbraio 2021, ratei di ferie e permessi non goduti, tredicesima e
TFR; la ricorrente non provava invece il diverso e superiore orario asseritamente osservato prima del 10 marzo 2020, né la prestazione di attività lavorativa in modo continuativo con decorrenza anteriore alla formalizzazione del rapporto, con conseguente reiezione delle relative domande;
le spese, liquidate in dispositivo nei limiti del decisum, seguono la soccombenza.
Deve essere respinta la domanda di condanna al pagamento della somma di € 729,56 a titolo di refusione delle spese legali volte al recupero stragiudiziale del credito, poiché il contenuto dell'attività espletata in fase stragiudiziale non possedeva autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara tenuti e condanna, pro quota ereditaria, i convenuti al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.785,94, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avvocati antistatari;
sentenza esecutiva.
pagina 7 di 8 Così deciso in Torino, il 7 novembre 2024.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 1254/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CONTI VITTORIO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. MANCINI ANTONINO e dall'avv. MANCINI
FRANCESCO
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva in via principale accertare e dichiarare che non aveva percepito tutte le somme ad ella spettanti nel periodo dicembre 2018 – febbraio
2021 a titolo di retribuzione, accertare e dichiarare che doveva ancora percepire la somma di € 8.995,83 a titolo di differenze retributive, di cui € 5.785,94 per mensilità non percepite, e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, pro quota ereditaria, i convenuti, nella loro qualità di eredi del SI. , a Persona_1
corrisponderle la somma di € 8.995,83, oltre alla somma di € 729,56 a titolo di refusione delle spese legali volte al recupero stragiudiziale del credito;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse corretti e/o dimostrati i conteggi prodotti, accertare e dichiarare che non aveva percepito tutte pagina 1 di 8 le somme ad ella spettanti nel periodo dicembre 2018 – febbraio 2021 a titolo di retribuzione, accertare e dichiarare che, a detto titolo, doveva ancora percepire la somma ritenuta di giustizia dal Tribunale e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, pro quota ereditaria, i SI.ri CP_1 Controparte_2
e nella loro qualità di eredi del SI.
[...] Controparte_3 ER
, a corrisponderle la somma così determinata. Affermava di aver prestato la
[...]
propria attività lavorativa quale badante presso l'abitazione e nell'interesse del SI.
in assenza di regolarizzazione da metà dicembre 2018 al 9 gennaio Persona_1
2019, rapporto regolarizzato dal 10 gennaio 2019, fino a settembre 2019 con contratto di lavoro domestico quale badante convivente di livello BS con orario contrattuale di 25 ore settimanali e compenso mensile pari a euro 600,00, da ottobre
2019 fino a febbraio 2020 con orario contrattuale di 40 ore settimanali e compenso mensile di euro 867,55, dal 1° marzo 2020 (con modifica formalizzata dal 10 marzo
2020) veniva nuovamente assunta dal SI. con un nuovo contratto di lavoro ER
domestico quale badante convivente di livello CS con orario contrattuale di 54 ore settimanali e compenso mensile di euro 983,22; il rapporto di lavoro cessava l'8 febbraio 2021 per il decesso del datore di lavoro;
a prescindere dall'orario di lavoro formalizzato, dal 17 al 23 dicembre 2018 prestava la propria attività lavorativa da metà mattina a metà pomeriggio, dal 24 al 30 dicembre 2018 prestava la propria attività lavorativa da metà mattina a orario di cena, festività comprese, dal 31 dicembre 2018 fino al decesso del SI. osservava sempre l'orario di 54 ore ER
settimanali, assisteva il SI. giorno e notte, tutti i giorni della settimana, ER
soltanto con due ore di riposo giornaliere. Lamentava una differenza retributiva lorda di € 3.209,89 per il periodo dicembre 2018 – ottobre 2019 (di cui € 867,55 riferiti al periodo non coperto da regolare contratto di assunzione ed € 260,26 ad integrazione delle 9 mensilità da gennaio 2019 a settembre 2019), nonché l'omessa percezione delle retribuzioni relative alle mensilità da novembre 2020 a febbraio 2021, per pagina 2 di 8 complessivi € 5.785,94, compresi ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima e
TFR;
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente sorella e nipoti del SI. , chiedevano in via Persona_1
preliminare accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, in via principale e nel merito, rigettare il ricorso, in via meramente gradata, ove mai venisse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico, dichiarare non dovute le mensilità da novembre 2020 a febbraio 2021. Affermavano la non trasmissibilità agli eredi non conviventi dei debiti contratti presuntivamente dal de cuius in ordine al dedotto rapporto di lavoro domestico;
di non aver mai frequentato personalmente l'abitazione del defunto;
il SI. era stato ricoverato ininterrottamente dal ER
05/11/2020 al 09/11/2020 all'ospedale Maria Vittoria di Torino, dal 09/11/2020 al
18/12/2020 all'ospedale Cottolengo di Torino, dal 18/12/2020 all'08/02/2021, data del decesso, nell'Istituto di Settimo Torinese;
a seguito della morte del SI. ER
apprendevano dell'avvenuta pubblicazione e richiesta di deposito, in data
05/05/2021, ad opera della SI.ra , innanzi al notaio dott.ssa Parte_1
di un testamento olografo disposto in data 20/07/2019, con cui il Persona_2
de cuius esprimeva la volontà di donare alla ricorrente “per l'assistenza ricevuta in vita (…) alloggio sito in Via Drovetti 20 Torino 5° piano composto di due camere salotto cucina doppi servizi, balconata attorno all'alloggio. I parenti non hanno nessuna prelazione su detta decisione”; non esisteva prova dell'inizio del rapporto anteriormente alla sua formalizzazione (10 gennaio 2019, come risultante dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico); l'instaurazione del rapporto di lavoro tra la SI.ra e il SI. era stato presumibilmente finalizzato Parte_1 ER
a consentirle il rinnovo annuale del permesso di soggiorno, mentre tra i due era sorto un legame sentimentale o più semplicemente affettivo (attesa la differenza di età), come desumibile dall'atto donativo della propria abitazione per l'assistenza prestata pagina 3 di 8 in vita - del valore di € 420.000,00, in favore di una persona assunta da appena cinque mesi, asseritamente pagata per il proprio lavoro - sintomatico di un diverso rapporto di collaborazione di natura affettiva non caratterizzato da vincoli e controlli tipici della subordinazione;
contestavano la prestazione di attività lavorativa nell'interesse del SI. , contestavano l'autenticità della documentazione prodotta Persona_1
ed eccepivano l'inutilizzabilità delle copie fotostatiche, chiedevano la produzione dell'originale della lettera di assunzione asseritamente sottoscritta dalla ricorrente e dal proprio congiunto (con aggiunte a penna), per consentire il giudizio di verificazione della scrittura privata, in quanto il contenuto del documento veniva contraddetto dal contratto di assunzione datato 10/01/2019, privo di alcuna sottoscrizione, allegato alla denuncia di rapporto di lavoro n. 9519010589, riportante la data di assunzione a partire dal 10/01/2019 (rispetto alla data del 09/01/2019 corretta a penna nel doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), per tali motivi, ex art. 214 c.p.c., dichiaravano di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione SIlare del loro autore apposta nella lettera di assunzione depositata dalla ricorrente e denunciavano la non autenticità della firma ovvero non di pugno da parte della persona deceduta, considerandola apocrifa;
tutti gli altri documenti prodotti dalla ricorrente erano privi della sottoscrizione di entrambe le parti (doc. 3, comunicazione di variazione dell'orario di lavoro del 7 ottobre 2019, doc. 5 comunicazione di variazione del rapporto di lavoro del 22 gennaio 2020); gli atti di denuncia e di variazione del rapporto inoltrati alla sede Inps (doc. 2, 4, 7, 8, 10 del fascicolo di parte ricorrente) non dimostravano e non garantivano la legittima provenienza del documento da parte del datore di lavoro;
la denuncia di cessazione del rapporto di lavoro domestico, eseguita in data 16/02/2021 (doc. 10), era stata trasmessa direttamente dalla ricorrente attraverso il portale telematico dell'Inps, sicché era verosimile che anche gli altri documenti richiamati in atti dalla collaboratrice, stante la mancanza di firma, da un verso, e la poca dimestichezza dell'anziano con la procedura telematica,
pagina 4 di 8 dall'altro, fossero stati gestiti personalmente dalla SI.ra nella Parte_1
totale inconsapevolezza del defunto;
in relazione alle mensilità non percepite da novembre 2020 a febbraio 2021, la ricorrente non svolgeva alcuna attività di assistenza o cura in favore e nell'interesse del SI. , poiché quest'ultimo, dal ER
05/11/2020 e sino alla data del decesso, avvenuto l'08 febbraio 2021, era stato ricoverato ininterrottamente, senza fare ritorno a casa, in tre diversi istituti ospedalieri, il rapporto, quindi, ove provato, doveva considerarsi cessato alla data del primo ricovero, in quanto il SI. non era stato assistito, durante tutto il lungo ER
periodo di ricovero, dalla SI.ra , la quale non poteva avere accesso Pt_1
all'interno dell'ospedale a causa delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica
“covid-19” (infezione che il SI. aveva contratto in quel periodo), non ER
potendosi onerare l'anziano ricoverato (intubato a causa dell'infezione polmonare da coronavirus) di provvedere alla formale comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro;
il ricorso è parzialmente fondato;
nel corso dell'interrogatorio libero la ricorrente ammetteva che il SI. ER
era stato ricoverato dal 5 novembre 2020 fino alla data del decesso, lei non
[...]
poteva entrare in ospedale, lasciava in portineria la roba pulita e ritirava quella sporca, andava due volte a trovarlo insieme al SI. all'ospedale di Settimo Per_3
Torinese; le pratiche di assunzione erano state fatte inizialmente dalla SI.ra e Pt_2
poi dal CAF di via Avigliana, andavano insieme, lei e il SI. ; ER
in corso di causa i convenuti dichiaravano di aver accettato l'eredità di ER
;
[...]
in esito all'istruttoria testimoniale emergeva che nell'autunno del 2018 il defunto era alla ricerca di una colf/badante, attraverso il Centro Caritas di piazza Benefica veniva messo in contatto con la ricorrente, che aveva lasciato il proprio nominativo, così la ricorrente cominciava a lavorare per lui (testi , ); Tes_2
pagina 5 di 8 in genere gli utenti che si avvalevano del CAF di via Avigliana 21 si recavano personalmente in sede per un primo colloquio, conferivano l'incarico e poi la struttura effettuava tutti gli incombenti, presumibilmente anche il SI. era andato ER
personalmente in via Avigliana almeno una volta, poi lo scambio di comunicazioni avveniva via mail, il CAF mandava tutto all'indirizzo mail del SI. , il Persona_1
CAF effettuava la pratica di assunzione della ricorrente attraverso uno studio di consulenza del lavoro, predisponeva le buste paga, la certificazione unica e il cedolino di fine rapporto, il CAF apprendeva della morte del SI. da un familiare o ER
dalla lavoratrice, la comunicazione avveniva forse telefonicamente, non c'erano mail con quel contenuto, il CAF ne prendeva atto e predisponeva il modello Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, dove erroneamente indicava quale causa della cessazione la morte del lavoratore;
dopo la morte del SI. il CAF di via ER
Avigliana 21 riceveva una richiesta di invio della documentazione relativa al rapporto di lavoro con la ricorrente, probabilmente prima c'era stata una telefonata con la quale il richiedente si presentava e giustificava la richiesta, il CAF inviava all'indirizzo il contratto di assunzione e l'Unilav di cessazione, era Email_1
stata richiesta anche la documentazione del rapporto anteriore al 2020, ma il CAF gestiva il rapporto solo dal 2020 e non aveva alcun documento anteriore (teste
); Tes_3
è in atti copia della denuncia di rapporto di lavoro domestico inviata all'Inps il 9 gennaio 2019 per 25 ore settimanali, con decorrenza dal 10 gennaio;
la denuncia di variazione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali presentata all'Inps il 7 ottobre
2019; la denuncia di cessazione del rapporto di lavoro presentata all'Inps il 10 marzo
2020, con fine rapporto in pari data;
la denuncia di rapporto di lavoro domestico presentata all'Inps il 16 marzo 2020, con decorrenza del rapporto dal 10 marzo precedente per 54 ore settimanali;
la denuncia di cessazione del rapporto presentata all'Inps il 16 febbraio 2021, con effetto dal 9 febbraio precedente. L'esistenza e la pagina 6 di 8 durata del rapporto di lavoro domestico con l'orario e le caratteristiche denunciate all'Inps devono ritenersi provate, non sussistendo ragioni per dubitare della volontà del de cuius di instaurare e regolarizzare un rapporto di lavoro che gli consentiva di essere aiutato nelle incombenze domestiche quotidiane. Il rapporto proseguiva durante il ricovero del datore di lavoro, periodo in cui la lavoratrice rimaneva comunque a disposizione del SI. , anche se questi poteva solo parzialmente Parte_3
fruire della prestazione lavorativa. I convenuti devono pertanto essere condannati pro quota al pagamento di € 5.785,94 a titolo di retribuzione delle mensilità da novembre 2020 a febbraio 2021, ratei di ferie e permessi non goduti, tredicesima e
TFR; la ricorrente non provava invece il diverso e superiore orario asseritamente osservato prima del 10 marzo 2020, né la prestazione di attività lavorativa in modo continuativo con decorrenza anteriore alla formalizzazione del rapporto, con conseguente reiezione delle relative domande;
le spese, liquidate in dispositivo nei limiti del decisum, seguono la soccombenza.
Deve essere respinta la domanda di condanna al pagamento della somma di € 729,56 a titolo di refusione delle spese legali volte al recupero stragiudiziale del credito, poiché il contenuto dell'attività espletata in fase stragiudiziale non possedeva autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara tenuti e condanna, pro quota ereditaria, i convenuti al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.785,94, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avvocati antistatari;
sentenza esecutiva.
pagina 7 di 8 Così deciso in Torino, il 7 novembre 2024.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 8 di 8