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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.13645/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI GHIDONI A., TOCCALLI E. E BIANCHI L.
RICORRENTE
CONTRO
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 22/11/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) accertare e dichiarare l'inesistenza / inefficacia/ nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 03/04/2024 e per l'effetto
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 03/04/2024 o diversa data ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del rapporto di lavoro part time in assenza di forma scritta prevista dall'art. 5 del D.lgs. 81/2015 e, per l'effetto
4) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro full time con conseguente diritto del sig. di percepire l'importo di Euro 1.174,64 lordi a titolo di Parte_1
differenze retributive per il mese di maggio 2024; per l'effetto 5) condannare (c.f. - p.i.v.a. Controparte_1 C.F._3
), in persona del titolare: P.IVA_1
a) al pagamento ex art. 28 Dlgs 81/2015 di un'indennità economica pari a 12 mensilità (=22.241,52 euro) e in misura non inferiore a 2,5 (=4.633,65), sulla base della retribuzione indicata in atti, utile al calcolo del TFR (=1.853,46 euro) o diverso importo ritenuto di giustizia;
b) al pagamento degli importi di cui al punto 4 per i titoli ivi previsti, o delle diverse somme ritenute di giustizia;
6) in via subordinata rispetto al punto 5: nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro full time, condannare (c.f. Controparte_1
- p.i.v.a. ), in persona del titolare, al pagamento ex art. 28 Dlgs C.F._3 P.IVA_1
81/2015 di un'indennità economica pari a 12 mensilità (=11.120,76 euro) e in misura non inferiore
a 2,5 (=2.316,82), sulla base della retribuzione indicata in atti, utile al calcolo del TFR (=1.853,46 euro) commisurata ad un rapporto di lavoro part time al 50% (=926,73 euro) o diverso importo ritenuto di giustizia;
7) per tutte le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284,
4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
All'udienza odierna, parte ricorrente, per economia processuale al fine di evitare attività istruttoria, ha dichiarato di rinunciare alla domanda riguardante le differenze retributive calcolate sul tempo pieno del mese di maggio (punto n. 4 conclusioni ricorso).
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta, all'odierna udienza dopo la discussione ha deciso la causa pronunciando sentenza ex articolo 429 c.p.c.
2. Il ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di a CP_1
partire dal 2 aprile 2024 senza sottoscrizione né consegna di alcun contratto di lavoro, puntualizzando di aver più volte richiesto – in corso di rapporto – la documentazione lavorativa, ricevendo solamente la comunicazione , da cui si evince la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo parziale CP_2
e a termine dal 3 aprile 2024 al 2 giugno 2024, con inquadramento formale al 1° livello CCNL Edilizia
Artigianato e con mansioni di manovale edile. Contrariamente a quanto risultante nella predetta comunicazione, il ricorrente ha dato atto di aver sempre lavorato a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 con un'ora di pausa pranzo. Ciò fino alla scadenza del contratto.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Secondo la prospettazione attorea, il rapporto lavorativo intercorso tra Parte_1
e la ha avuto luogo senza la sussistenza di un valido contratto. A fronte
[...] CP_1 dell'allegazione di parte attrice, gravava sulla convenuta l'onere di allegare e provare la sottoscrizione di un contratto in forma scritta.
Tanto precisato in punto di fatto, occorre ora soffermarsi sulle conseguenze giuridiche della mancanza di un contratto in forma scritta, sia con riguardo alla previsione di un termine di scadeza, sia con riguardo alla previsione di una riduzione dell'orario di lavoro rispetto al tempo pieno.
4.Con riguardo al primo profilo, l'art. 19, comma 4, D.lgs. 81/2015 prevede: “con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”. La ratio della norma è proprio quella di esplicitare le condizioni e termini apposti al contratto, rispondendo ad esigenze di certezza dell'atto.
La norma stessa, a tal fine, prevede un termine pari a cinque giorni al fine di tale adempimento.
Invero, l'unico documento di cui è in possesso il ricorrente risulta essere la comunicazione CP_2 contenente l'indicazione di un rapporto di lavoro a termine e a tempo parziale, con decorrenza dal 3 aprile 2024 al 2 giugno 2024.
La violazione della forma scritta – prevista ab substantiam – determina l'inefficacia del termine con la conseguenza che il contratto deve essere considerato ab origine a tempo indeterminato. Infatti, “in tema di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 19, comma 4, D.Lgs 81/2015, salvo che per i rapporti di durata non superiore ai 12 giorni, l'apposizione del termine ad un contratto è priva di effetti laddove non risulti per atto scritto. Si precisa, altresì, che il requisito della forma non può dirsi soddisfatto dalla mera comunicazione al centro per l'impiego, trattandosi di adempimento che deve essere assolto dal datore di lavoro, ma che non esprime una volontà negoziale bilaterale come è il contratto. Dunque, in assenza della forma scritta, la clausola relativa al termine è tamquam non esset ed il rapporto deve ritenersi, sin dalla sua costituzione, a tempo indeterminato” (Tribunale Milano,
Sez. lavoro, Sentenza, 09/10/2023, n. 3240).
Per tali ragioni, accertata la nullità del termine, va dichiara la sussistenza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 3 aprile 2024 e, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 28/2condanna del datore di lavoro al pagamento di un indennizzo economico compreso tra 2,5 e 12 mensilità, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della legge 604 del 1966, in aggiunta al ripristino del rapporto di lavoro.
5.Quanto al part time, va osservato che il legislatore ha imposto anche per tali pattuizioni precisi requisiti formali.
Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 81/2015, “il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata
della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (…)”.
L'assenza di contratto contenente i requisiti previsti dalla legge e la mera consegna al dipendente della comunicazione integra violazione della norma sopra richiamata CP_2
La forma scritta ad probationem preclude che la prova del contratto part time possa fornita con prova orale
(art. 2725 c.c). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che “il contratto di lavoro part-time deve (…) contenere, in aggiunta agli elementi richiesti dalla legge per qualsiasi tipologia di contratto, la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. L'esigenza di una precisa collocazione
oraria riguarda sia le prestazioni part-time di tipo orizzontale che quelle di tipo verticale, perché la rigida
collocazione temporale della prestazione ha lo scopo di permettere al lavoratore la migliore organizzazione e programmazione del proprio tempo” (Trib. Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 02/03/2023,
n. 296).
Le conseguenze della violazione dell'art. 5 sopra richiamato sono previste dall'art. 10 D.Lgs 81/2015 “in difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del
lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando,
per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese (…)”.
Con la sentenza n. 14797/2019 la Corte di Cassazione, nel richiamare principi espressi dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 283/2005, ha chiarito che la nullità della clausola di riduzione e distribuzione dell'orario “non implica l'invalidità dell'intero contratto ..e comporta per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno”. In conseguenza della nullità della clausola relativa al tempo parziale per difetto di forma scritta prevista per legge, , dovrà accertarsi l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella misura di 40 ore settimanali come previsto dal CCNL applicato al rapporto (v. doc. 7, CCNL)
Per il periodo pregresso, ovverosia fino al maggio 2025 il ricorrente avrebbe diritto unicamente alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese. Quest'ultimo ha dedotto che, in effetti, a dispetto della previsione del part time comunicata al centro per l'impiego, avrebbe in realtà prestato attività lavorativa a tempo pieno, ha però rinunciato alla relativa domanda e non resta pertanto al Tribunale che dare atto di tale rinuncia..
6. In conclusione, in accoglimento della domanda principale, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del 3 aprile 2024, il ricorrente ha altresì un'indennità risarcitoria che, in ragione della brevità del rapporto, si ritiene equo quantificare nella misura di 2,5 mensilità.
La retribuzione cui avere riguardo è utile al calcolo del TFR per un rapporto di lavoro a tempo pieno
è pari ad Euro 1.853,46 lordi [(Euro 987,30 a titolo di paga base prevista dal CCNL per il livello 1 +
Euro 512,58 a titolo di contingenza + Euro 10,33 a titolo di EDR + Euro 200,68 a titolo di indennità territoriale di settore1) x 13 mensilità/12 mesi = 1.853,46 lordi] (doc. 7: CCNL Edilizia Artigianato
e doc. 8: tabelle).
Su tale importo si cumulano interessi e rivalutazione monetaria, mentre va rigettata la domanda relativa al pagamento dei cd. super interessi di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. ritenuti non applicabile alle cause di lavoro.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro tra le parti e, per l'effetto dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno del ricorrente alle dipendenze di a far data dal Controparte_1
03/04/2024;
2) dichiara tenuta e condanna , in persona del titolare, al Controparte_1
pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 2,5 mensilità sulla base della retribuzione utile al calcolo del TFR nella misura complessiva di euro 4.633,65 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 nella misura € 2.109,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sentenza esecutiva.
Milano,
25/03/2025 Il Giudice
Camilla Stefanizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI GHIDONI A., TOCCALLI E. E BIANCHI L.
RICORRENTE
CONTRO
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 22/11/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) accertare e dichiarare l'inesistenza / inefficacia/ nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 03/04/2024 e per l'effetto
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 03/04/2024 o diversa data ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del rapporto di lavoro part time in assenza di forma scritta prevista dall'art. 5 del D.lgs. 81/2015 e, per l'effetto
4) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro full time con conseguente diritto del sig. di percepire l'importo di Euro 1.174,64 lordi a titolo di Parte_1
differenze retributive per il mese di maggio 2024; per l'effetto 5) condannare (c.f. - p.i.v.a. Controparte_1 C.F._3
), in persona del titolare: P.IVA_1
a) al pagamento ex art. 28 Dlgs 81/2015 di un'indennità economica pari a 12 mensilità (=22.241,52 euro) e in misura non inferiore a 2,5 (=4.633,65), sulla base della retribuzione indicata in atti, utile al calcolo del TFR (=1.853,46 euro) o diverso importo ritenuto di giustizia;
b) al pagamento degli importi di cui al punto 4 per i titoli ivi previsti, o delle diverse somme ritenute di giustizia;
6) in via subordinata rispetto al punto 5: nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro full time, condannare (c.f. Controparte_1
- p.i.v.a. ), in persona del titolare, al pagamento ex art. 28 Dlgs C.F._3 P.IVA_1
81/2015 di un'indennità economica pari a 12 mensilità (=11.120,76 euro) e in misura non inferiore
a 2,5 (=2.316,82), sulla base della retribuzione indicata in atti, utile al calcolo del TFR (=1.853,46 euro) commisurata ad un rapporto di lavoro part time al 50% (=926,73 euro) o diverso importo ritenuto di giustizia;
7) per tutte le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284,
4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
All'udienza odierna, parte ricorrente, per economia processuale al fine di evitare attività istruttoria, ha dichiarato di rinunciare alla domanda riguardante le differenze retributive calcolate sul tempo pieno del mese di maggio (punto n. 4 conclusioni ricorso).
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta, all'odierna udienza dopo la discussione ha deciso la causa pronunciando sentenza ex articolo 429 c.p.c.
2. Il ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di a CP_1
partire dal 2 aprile 2024 senza sottoscrizione né consegna di alcun contratto di lavoro, puntualizzando di aver più volte richiesto – in corso di rapporto – la documentazione lavorativa, ricevendo solamente la comunicazione , da cui si evince la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo parziale CP_2
e a termine dal 3 aprile 2024 al 2 giugno 2024, con inquadramento formale al 1° livello CCNL Edilizia
Artigianato e con mansioni di manovale edile. Contrariamente a quanto risultante nella predetta comunicazione, il ricorrente ha dato atto di aver sempre lavorato a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 con un'ora di pausa pranzo. Ciò fino alla scadenza del contratto.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Secondo la prospettazione attorea, il rapporto lavorativo intercorso tra Parte_1
e la ha avuto luogo senza la sussistenza di un valido contratto. A fronte
[...] CP_1 dell'allegazione di parte attrice, gravava sulla convenuta l'onere di allegare e provare la sottoscrizione di un contratto in forma scritta.
Tanto precisato in punto di fatto, occorre ora soffermarsi sulle conseguenze giuridiche della mancanza di un contratto in forma scritta, sia con riguardo alla previsione di un termine di scadeza, sia con riguardo alla previsione di una riduzione dell'orario di lavoro rispetto al tempo pieno.
4.Con riguardo al primo profilo, l'art. 19, comma 4, D.lgs. 81/2015 prevede: “con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”. La ratio della norma è proprio quella di esplicitare le condizioni e termini apposti al contratto, rispondendo ad esigenze di certezza dell'atto.
La norma stessa, a tal fine, prevede un termine pari a cinque giorni al fine di tale adempimento.
Invero, l'unico documento di cui è in possesso il ricorrente risulta essere la comunicazione CP_2 contenente l'indicazione di un rapporto di lavoro a termine e a tempo parziale, con decorrenza dal 3 aprile 2024 al 2 giugno 2024.
La violazione della forma scritta – prevista ab substantiam – determina l'inefficacia del termine con la conseguenza che il contratto deve essere considerato ab origine a tempo indeterminato. Infatti, “in tema di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 19, comma 4, D.Lgs 81/2015, salvo che per i rapporti di durata non superiore ai 12 giorni, l'apposizione del termine ad un contratto è priva di effetti laddove non risulti per atto scritto. Si precisa, altresì, che il requisito della forma non può dirsi soddisfatto dalla mera comunicazione al centro per l'impiego, trattandosi di adempimento che deve essere assolto dal datore di lavoro, ma che non esprime una volontà negoziale bilaterale come è il contratto. Dunque, in assenza della forma scritta, la clausola relativa al termine è tamquam non esset ed il rapporto deve ritenersi, sin dalla sua costituzione, a tempo indeterminato” (Tribunale Milano,
Sez. lavoro, Sentenza, 09/10/2023, n. 3240).
Per tali ragioni, accertata la nullità del termine, va dichiara la sussistenza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 3 aprile 2024 e, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 28/2condanna del datore di lavoro al pagamento di un indennizzo economico compreso tra 2,5 e 12 mensilità, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della legge 604 del 1966, in aggiunta al ripristino del rapporto di lavoro.
5.Quanto al part time, va osservato che il legislatore ha imposto anche per tali pattuizioni precisi requisiti formali.
Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 81/2015, “il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata
della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (…)”.
L'assenza di contratto contenente i requisiti previsti dalla legge e la mera consegna al dipendente della comunicazione integra violazione della norma sopra richiamata CP_2
La forma scritta ad probationem preclude che la prova del contratto part time possa fornita con prova orale
(art. 2725 c.c). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che “il contratto di lavoro part-time deve (…) contenere, in aggiunta agli elementi richiesti dalla legge per qualsiasi tipologia di contratto, la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. L'esigenza di una precisa collocazione
oraria riguarda sia le prestazioni part-time di tipo orizzontale che quelle di tipo verticale, perché la rigida
collocazione temporale della prestazione ha lo scopo di permettere al lavoratore la migliore organizzazione e programmazione del proprio tempo” (Trib. Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 02/03/2023,
n. 296).
Le conseguenze della violazione dell'art. 5 sopra richiamato sono previste dall'art. 10 D.Lgs 81/2015 “in difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del
lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando,
per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese (…)”.
Con la sentenza n. 14797/2019 la Corte di Cassazione, nel richiamare principi espressi dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 283/2005, ha chiarito che la nullità della clausola di riduzione e distribuzione dell'orario “non implica l'invalidità dell'intero contratto ..e comporta per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno”. In conseguenza della nullità della clausola relativa al tempo parziale per difetto di forma scritta prevista per legge, , dovrà accertarsi l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella misura di 40 ore settimanali come previsto dal CCNL applicato al rapporto (v. doc. 7, CCNL)
Per il periodo pregresso, ovverosia fino al maggio 2025 il ricorrente avrebbe diritto unicamente alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese. Quest'ultimo ha dedotto che, in effetti, a dispetto della previsione del part time comunicata al centro per l'impiego, avrebbe in realtà prestato attività lavorativa a tempo pieno, ha però rinunciato alla relativa domanda e non resta pertanto al Tribunale che dare atto di tale rinuncia..
6. In conclusione, in accoglimento della domanda principale, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del 3 aprile 2024, il ricorrente ha altresì un'indennità risarcitoria che, in ragione della brevità del rapporto, si ritiene equo quantificare nella misura di 2,5 mensilità.
La retribuzione cui avere riguardo è utile al calcolo del TFR per un rapporto di lavoro a tempo pieno
è pari ad Euro 1.853,46 lordi [(Euro 987,30 a titolo di paga base prevista dal CCNL per il livello 1 +
Euro 512,58 a titolo di contingenza + Euro 10,33 a titolo di EDR + Euro 200,68 a titolo di indennità territoriale di settore1) x 13 mensilità/12 mesi = 1.853,46 lordi] (doc. 7: CCNL Edilizia Artigianato
e doc. 8: tabelle).
Su tale importo si cumulano interessi e rivalutazione monetaria, mentre va rigettata la domanda relativa al pagamento dei cd. super interessi di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. ritenuti non applicabile alle cause di lavoro.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro tra le parti e, per l'effetto dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno del ricorrente alle dipendenze di a far data dal Controparte_1
03/04/2024;
2) dichiara tenuta e condanna , in persona del titolare, al Controparte_1
pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 2,5 mensilità sulla base della retribuzione utile al calcolo del TFR nella misura complessiva di euro 4.633,65 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 nella misura € 2.109,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sentenza esecutiva.
Milano,
25/03/2025 Il Giudice
Camilla Stefanizzi