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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11533/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
*** La giudice, letti gli atti della causa iscritta al n. 11533/2024 R.G., trattata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., emette la seguente:
ORDINANZA lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, che qui si intendono richiamate;
CP_ rilevato che l' nelle note depositate il 10.2.2025 ha dedotto che «si è proceduto ad un riesame del verbale medico-legale di invalidità civile redatto dalla commis-sione medica del 16/05/2024. Al termine
di tale procedimento, si ritiene sussistenti i requisiti sanitari per riconoscere il sig. , Parte_1 nato il [...] invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita (l. 508/88) – indennità di accompagnamento con
decorrenza dalla data della domanda del 16/04/2024», chiedendo volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere;
rilevato che con successivo verbale di autotutela in ambito di invalidità civile PROTOCOLLO:
CP_
.8901.10/02/2025.0055521, l' ha riconosciuto la sussistenza in capo a parte ricorrente del CP_1 requisito sanitario richiesto per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16.4.2024 (cfr. documentazione prodotta dall'Ente previdenziale in data 10.2.2025); ritenuto che, sulla base di quanto documentato dall'Ente previdenziale e richiesto dalle parti all'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
ritenuto infatti che la soddisfazione del diritto fatto valere dal ricorrente determina infatti l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
rilevato infatti che parte ricorrente non si è opposto alla declaratoria della cessazione della materiale del contendere;
ritenuto che
nel caso di specie si è prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una pronuncia declaratoria della cessazione della materia del contendere;
1 osservato che sul punto consolidato è l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del
2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n.
4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009); ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere. rilevato che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004); ritenuto che, sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, alla luce dell'attività difensiva profusa nelle fasi di studio e introduttiva del giudizio, va posta a carico di parte resistente e distratta in favore del procuratore di parte ricorrente;
P.Q.M.
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA l' al pagamento, in favore di parte ricorrente ed in ragione della metà, delle CP_1 spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 639,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
compensa la restante parte.
MANDA la Cancelleria per la comunicazione.
Catania, 7.4.2025
La giudice
Federica Porcelli
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TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
*** La giudice, letti gli atti della causa iscritta al n. 11533/2024 R.G., trattata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., emette la seguente:
ORDINANZA lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, che qui si intendono richiamate;
CP_ rilevato che l' nelle note depositate il 10.2.2025 ha dedotto che «si è proceduto ad un riesame del verbale medico-legale di invalidità civile redatto dalla commis-sione medica del 16/05/2024. Al termine
di tale procedimento, si ritiene sussistenti i requisiti sanitari per riconoscere il sig. , Parte_1 nato il [...] invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita (l. 508/88) – indennità di accompagnamento con
decorrenza dalla data della domanda del 16/04/2024», chiedendo volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere;
rilevato che con successivo verbale di autotutela in ambito di invalidità civile PROTOCOLLO:
CP_
.8901.10/02/2025.0055521, l' ha riconosciuto la sussistenza in capo a parte ricorrente del CP_1 requisito sanitario richiesto per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16.4.2024 (cfr. documentazione prodotta dall'Ente previdenziale in data 10.2.2025); ritenuto che, sulla base di quanto documentato dall'Ente previdenziale e richiesto dalle parti all'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
ritenuto infatti che la soddisfazione del diritto fatto valere dal ricorrente determina infatti l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
rilevato infatti che parte ricorrente non si è opposto alla declaratoria della cessazione della materiale del contendere;
ritenuto che
nel caso di specie si è prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una pronuncia declaratoria della cessazione della materia del contendere;
1 osservato che sul punto consolidato è l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del
2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n.
4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009); ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere. rilevato che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004); ritenuto che, sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, alla luce dell'attività difensiva profusa nelle fasi di studio e introduttiva del giudizio, va posta a carico di parte resistente e distratta in favore del procuratore di parte ricorrente;
P.Q.M.
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA l' al pagamento, in favore di parte ricorrente ed in ragione della metà, delle CP_1 spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 639,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
compensa la restante parte.
MANDA la Cancelleria per la comunicazione.
Catania, 7.4.2025
La giudice
Federica Porcelli
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