Ordinanza cautelare 19 gennaio 2022
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/06/2025, n. 12296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12296 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12296/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12352/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12352 del 2021, proposto dalla società Colabeton s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Pitzolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’intimata amministrazione regionale n. 501765 del 7.6.2021, di inammissibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 38325 del 17.1.2019 (AUT167-12-2019) presentata, ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, dalla ricorrente in relazione a immobili siti nel Comune di Roma, via Portuense n. 1196, foglio 753, part. 23, con contestuale archiviazione del relativo procedimento;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere sull’istanza predetta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso, reso all'esito della trasposizione in sede giurisdizionale di un precedente ricorso straordinario, la ricorrente società ha impugnato il provvedimento n. 501765/2021, di inammissibilità della propria istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 38325/2019 in relazione a taluni immobili siti in Roma, via Portuense n. 1196, individuati in catasto al foglio n. 753, part. n. 23.
1.1. Il suddetto gravame è stato affidato ad un'unica censura, così rubricata: " 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 167, comma 4, lett. a), del D. Lg s. N. 42/2004 e ss.mm.ii. -Violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990 -Eccesso di potere per errore sui presupposti, manifesta ingiustizia, violazione dei principi di efficacia ed efficienza dell'amministrazione e illegittimo aggravamento del procedimento ".
2. Si sono costituite le intimate amministrazioni, comunale e regionale.
3. Quest'ultima, con successiva memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con memorie rese in prossimità dell'udienza camerale di discussione dell’istanza cautelare, la ricorrente e la resistente amministrazione regionale hanno insistito nelle rispettive prospettazioni.
5. Con ordinanza cautelare n. 307 del 19 gennaio 2022 è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente, con condanna di quest’ultima alla rifusione delle spese di fase in favore della resistente amministrazione regionale; le spese di fase sono state invece compensate con il Comune di Roma.
6. Con memoria del 14 aprile 2025 la resistente amministrazione regionale ha insistito per il rigetto del ricorso.
7. Il 5 maggio 2025 la ricorrente ha dato atto del provvedimento n. 194507/2023, con il quale l'intimato Comune ha affermato che gli interventi in questione non sarebbero ricaduti tra quelli soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Di talché ha ritenuto soddisfatto il proprio interesse all'accertamento della legittimità degli interventi realizzati, in quanto non assumerebbe più rilievo il provvedimento qui contestato. Parte ricorrente ha ulteriormente precisato di " rinunciare ad ogni azione risarcitoria in tesi astrattamente configurabile ".
Ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
8. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Non può invece dichiararsi, come pure richiesto da parte ricorrente, la cessazione della materia del contendere.
Si consideri che quest’ultimo istituto, disciplinato dall'art. 34, c. 5, c.p.a., presuppone la piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dalla parte resistente, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite. Tale elemento distingue la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, c. 1, lett. c) c.p.a. che, invece, si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere ( ex plurimis , Cons. St., sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6485), com'è invece avvenuto nel caso di specie.
3. A tale riguardo, è dirimente quanto dichiarato dalla parte ricorrente in prossimità dell’udienza di discussione della causa (artt. 35, c. 1, lett. c, 84, c. 4 e 85, c. 9 c.p.a.), meglio specificato in narrativa.
Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
4. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, ferme le differenti statuizioni rese sul punto in sede cautelare (cfr. art. 57, c.p.a.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, ferme le differenti statuizioni rese sul punto in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO