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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 39801/2024
RE PYB BLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, allo spirare dei termini per le note ex art. 127 ter cpc ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Caponetti Pietro e dall'avv. Parte_1
Caponetti Luca, che lo rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso ex
,in persona del CP_2 Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei
Portoghesi 12
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 01.11.2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto avanti l'intestato Tribunale il Controparte_1 , esponendo:
· di essere stato detenuto, dal marzo 2014 presso gli istituti penitenziari di Pistoia, Vercelli,
-
Alessandria, Livorno e Volterra con fine pena il 11.12.2030;
- di aver prestato attività lavorativa nell'anno 2014 e successivamente dal novembre 2019 al maggio 2024- con varie mansioni, presso i suddetti istituti penitenziari, precisando altresì che detto rapporto di lavoro deve ritenersi unico, sia pure con interruzioni;
- che, con riferimento al lavoro intramurario svolto, si è visto corrispondere la mercede carceraria, come da cedolini paga allegati, inferiore a quanto previsto dagli artt. 20 e 22 1. n. 354/1975 (in relazione all'adeguamento della mercede) in quanto parametrata ai livelli retributivi del CCNL applicabile vigenti al 1993 e non più adeguati da parte del CP_1
Assumendo, quindi, di aver maturato un credito per differenze retributive pari a € 1.105,13 calcolato mediante applicazione di una retribuzione oraria corrispondente alla misura non inferiore ai due terzi delle tariffe minime previste dalla contrattazione collettiva per i livelli di inquadramento corrispondenti alle mansioni svolte, secondo le determinazioni già individuate dal convenuto (come da nota 10.11.1993), ha chiesto la condannaCP_1 Controparte_1
del CP_1 al pagamento del detto ammontare, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese da distrarsi.
,tempestivamente costituitosi, ha eccepito in via preliminare la 4. Il Controparte_1
prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 c.c. per il periodo anteriore al quinquennio alla data di notifica del ricorso;
in particolare, parte resistente ha sostenuto l'interruzione del rapporto lavorativo inframurario di Pt_1 per essere stato scarcerato in data 30 maggio 2016.
In relazione al quantum ha eccepito l'assenza di prova del lavoro straordinario svolto ed il difetto di compenso raddoppiato per il lavoro festivo perché non determinato dalla competente commissione prima del 2018.
5. All'odierna udienza, celebrata con le modalità della trattazione scritta, previo scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Deve, infatti, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa resistente. Sul tema della prescrizione con riferimento al lavoro carcerario intramurario la giurisprudenza di legittimità ha anche di recente ribadito il seguente principio: "..Il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro del detenuto con l'amministrazione della giustizia, in quanto il rapporto non gode di stabilità. In particolare si è evidenziato che le oggettive caratteristiche del lavoro carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto e che non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, come può accadere nel caso del lavoro nautico, marittimo o aereo, pur non potendosi escludere nei confronti del lavoratore carcerario la configurabilità di una situazione di metus, comunque giustificativa di detta sospensione, riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere del tutto con quelle che contrassegnano il lavoro libero, in funzione della necessità di mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena e di assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Del resto..neppure la certezza della stabilità reale talvolta è stata ritenuta sufficiente alla decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto, come è avvenuto quando le dimensioni dell'impresa non fossero esattamente rilevabili dal lavoratore e presentassero oggettiva incertezza (Cass. 8 novembre 1995, n. 11615) oppure nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato da convertire in un unico contratto a tempo indeterminato ai sensi della legge numero 230 del 1962, art. 2 (Cass. 15 dicembre 1997, n. 7565). Inoltre, la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena e assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria (così Corte Cost.
n. 341 del 2006 cit.), ciò che può determinare nel lavoratore una situazione di metus giustificativa della sospensione della prescrizione.....Ne consegue, pertanto, che per ogni rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione della giustizia, deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire relativi crediti (mercede, 13, ferie e indennità sostitutiva). Pertanto, alla cessazione di ciascun rapporto, inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore". (cfr. Cass. Sez. Lav. sent. n. 2696 del giorno 11 febbraio 2015 e ordinanza n. 27340 del 24 ottobre 2019, ma anche in un caso analogo Tribunale di Roma, sentenza del 24 aprile 2019, estensore Casari, nel procedimento n. 1127/2018).
Da tali principi consegue che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione e occorre, perciò, avere riguardo al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto e neppure un eventuale richiamo alle previsioni codicistiche in materia di sospensione della prescrizione, quali per esempio gli artt. 2941, n. 6 c.c. e 2942 c.c., non applicabili in via analogica (v. Cass. ordin. 27340 del 2019 sopra richiamata).
Facendo applicazione di tali principi, nel caso di specie i crediti azionati si riferiscono ad attività lavorativa svolta dal detenuto nel 2014.
Con riferimento a tale annata, il rapporto di lavoro inframurario deve ritenersi interrotto a far data del 30.5.2016, allorché il Pt_1 è stato scarcerato (cfr. doc. 3 del Controparte_1
Successivamente, probabilmente a seguito di nuovo provvedimento di restrizione, ha intrattenuto con l'amministrazione penitenziaria un nuovo rapporto lavorativo a decorrere dal novembre 2019 al maggio 2024, come da buste paga allegate (cfr. all. 6 di parte ricorrente) Sennonchè, considerato che per ogni rapporto lavorativo instaurato con l'amministrazione della giustizia deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire relativi crediti e che dalla cessazione di ciascun rapporto inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore, deve ritenersi che, con riguardo al rapporto cessato ad ottobre 2015 in conseguenza del provvedimento di scarcerazione, il termine prescrizionale quinquennale è definitivamente spirato il 30.05.2021 in assenza di atti interruttivi intermedi.
In conclusione, la pretesa creditoria oggetto di domanda si è prescritta e perciò il ricorso va respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate tenendo conto della riduzione del 20% prevista dall'152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 4 (cfr. Cass. 2588/2020 e 9878/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
,[...] liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 28.02.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
RE PYB BLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, allo spirare dei termini per le note ex art. 127 ter cpc ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Caponetti Pietro e dall'avv. Parte_1
Caponetti Luca, che lo rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso ex
,in persona del CP_2 Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei
Portoghesi 12
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 01.11.2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto avanti l'intestato Tribunale il Controparte_1 , esponendo:
· di essere stato detenuto, dal marzo 2014 presso gli istituti penitenziari di Pistoia, Vercelli,
-
Alessandria, Livorno e Volterra con fine pena il 11.12.2030;
- di aver prestato attività lavorativa nell'anno 2014 e successivamente dal novembre 2019 al maggio 2024- con varie mansioni, presso i suddetti istituti penitenziari, precisando altresì che detto rapporto di lavoro deve ritenersi unico, sia pure con interruzioni;
- che, con riferimento al lavoro intramurario svolto, si è visto corrispondere la mercede carceraria, come da cedolini paga allegati, inferiore a quanto previsto dagli artt. 20 e 22 1. n. 354/1975 (in relazione all'adeguamento della mercede) in quanto parametrata ai livelli retributivi del CCNL applicabile vigenti al 1993 e non più adeguati da parte del CP_1
Assumendo, quindi, di aver maturato un credito per differenze retributive pari a € 1.105,13 calcolato mediante applicazione di una retribuzione oraria corrispondente alla misura non inferiore ai due terzi delle tariffe minime previste dalla contrattazione collettiva per i livelli di inquadramento corrispondenti alle mansioni svolte, secondo le determinazioni già individuate dal convenuto (come da nota 10.11.1993), ha chiesto la condannaCP_1 Controparte_1
del CP_1 al pagamento del detto ammontare, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese da distrarsi.
,tempestivamente costituitosi, ha eccepito in via preliminare la 4. Il Controparte_1
prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 c.c. per il periodo anteriore al quinquennio alla data di notifica del ricorso;
in particolare, parte resistente ha sostenuto l'interruzione del rapporto lavorativo inframurario di Pt_1 per essere stato scarcerato in data 30 maggio 2016.
In relazione al quantum ha eccepito l'assenza di prova del lavoro straordinario svolto ed il difetto di compenso raddoppiato per il lavoro festivo perché non determinato dalla competente commissione prima del 2018.
5. All'odierna udienza, celebrata con le modalità della trattazione scritta, previo scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Deve, infatti, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa resistente. Sul tema della prescrizione con riferimento al lavoro carcerario intramurario la giurisprudenza di legittimità ha anche di recente ribadito il seguente principio: "..Il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro del detenuto con l'amministrazione della giustizia, in quanto il rapporto non gode di stabilità. In particolare si è evidenziato che le oggettive caratteristiche del lavoro carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto e che non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, come può accadere nel caso del lavoro nautico, marittimo o aereo, pur non potendosi escludere nei confronti del lavoratore carcerario la configurabilità di una situazione di metus, comunque giustificativa di detta sospensione, riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere del tutto con quelle che contrassegnano il lavoro libero, in funzione della necessità di mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena e di assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Del resto..neppure la certezza della stabilità reale talvolta è stata ritenuta sufficiente alla decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto, come è avvenuto quando le dimensioni dell'impresa non fossero esattamente rilevabili dal lavoratore e presentassero oggettiva incertezza (Cass. 8 novembre 1995, n. 11615) oppure nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato da convertire in un unico contratto a tempo indeterminato ai sensi della legge numero 230 del 1962, art. 2 (Cass. 15 dicembre 1997, n. 7565). Inoltre, la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena e assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria (così Corte Cost.
n. 341 del 2006 cit.), ciò che può determinare nel lavoratore una situazione di metus giustificativa della sospensione della prescrizione.....Ne consegue, pertanto, che per ogni rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione della giustizia, deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire relativi crediti (mercede, 13, ferie e indennità sostitutiva). Pertanto, alla cessazione di ciascun rapporto, inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore". (cfr. Cass. Sez. Lav. sent. n. 2696 del giorno 11 febbraio 2015 e ordinanza n. 27340 del 24 ottobre 2019, ma anche in un caso analogo Tribunale di Roma, sentenza del 24 aprile 2019, estensore Casari, nel procedimento n. 1127/2018).
Da tali principi consegue che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione e occorre, perciò, avere riguardo al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto e neppure un eventuale richiamo alle previsioni codicistiche in materia di sospensione della prescrizione, quali per esempio gli artt. 2941, n. 6 c.c. e 2942 c.c., non applicabili in via analogica (v. Cass. ordin. 27340 del 2019 sopra richiamata).
Facendo applicazione di tali principi, nel caso di specie i crediti azionati si riferiscono ad attività lavorativa svolta dal detenuto nel 2014.
Con riferimento a tale annata, il rapporto di lavoro inframurario deve ritenersi interrotto a far data del 30.5.2016, allorché il Pt_1 è stato scarcerato (cfr. doc. 3 del Controparte_1
Successivamente, probabilmente a seguito di nuovo provvedimento di restrizione, ha intrattenuto con l'amministrazione penitenziaria un nuovo rapporto lavorativo a decorrere dal novembre 2019 al maggio 2024, come da buste paga allegate (cfr. all. 6 di parte ricorrente) Sennonchè, considerato che per ogni rapporto lavorativo instaurato con l'amministrazione della giustizia deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire relativi crediti e che dalla cessazione di ciascun rapporto inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore, deve ritenersi che, con riguardo al rapporto cessato ad ottobre 2015 in conseguenza del provvedimento di scarcerazione, il termine prescrizionale quinquennale è definitivamente spirato il 30.05.2021 in assenza di atti interruttivi intermedi.
In conclusione, la pretesa creditoria oggetto di domanda si è prescritta e perciò il ricorso va respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate tenendo conto della riduzione del 20% prevista dall'152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 4 (cfr. Cass. 2588/2020 e 9878/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
,[...] liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 28.02.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni