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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2236/2024 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
D' , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Cerrone;
Parte_1
C O N T R O
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.4.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200/2024 emesso dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.3.2024, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore dell' l'importo di € 7.950,21 a titolo di contributi e sanzioni civili per gli anni dal 2011 al CP_1
2013. A sostegno della opposizione eccepiva la prescrizione dei crediti contributivi e la conseguente illegittimità delle sanzioni, chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
In data odierna, verificata l'omessa notifica dell'atto di opposizione e, pertanto, ritenuta la sussistenza di questione preliminare idonea a definire il giudizio, la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 5.3.2025.
Deve esser dichiarata l'improcedibilità della presente opposizione.
Con la sentenza del 30-07-2008 n. 20604, le Sezioni Unite hanno autorevolmente sostenuto, con argomentazioni senz'altro condivisibili, che, nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., è applicabile al procedimento per la opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di tale autorevole insegnamento, nella specie deve, quindi essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, avendo la parte ricorrente dichiarato la omessa notifica del relativo ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (v. note del 20.2.2025) senza peraltro fornire alcuna prova di uno specifico impedimento idoneo a consentire la (pur richiesta) rimessione in termini per la notifica.
Dalla declaratoria di improcedibilità consegue l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nulla per le spese di lite, in difetto di costituzione di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
200/2024 che dichiara esecutivo;
2. nulla per le spese di lite.
Salerno, 5.3.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio