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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2024, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4016/ 2022
TRA
nata il [...] a [...] Parte_1
BI (NA) rappresentata e difesa dall'avv. DI MARCO DAVIDE presso il cui studio elettivamente domicilia in via don angelo pagano 60 84018 scafati ITALIA Ricorrente E
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso dall' avv.to DEL SARTO ROSSELLA con il quale elettivamente domicilia in VIA NUOVA POGGIOREALE, 80143 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente, premesso che aveva contratto una malattia professionale e che l non aveva concesso alcun indennizzo per il danno CP_1 biologico conseguente né la relativa rendita, adiva questa Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare il proprio diritto con condanna dell al pagamento della prestazione, degli interessi maturati, CP_1 delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire al procuratore.
1 Fissata la comparizione delle parti l nel costituirsi in giudizio CP_1 chiedeva il rigetto della domanda. Con riferimento al danno biologico va evidenziato che la fattispecie ricade sotto la disciplina del Dl.vo n.38/00 essendo la malattia insorta sotto la vigenza di detta disciplina (applicabile alle fattispecie successive al 25.7.00). La nuova disciplina all'art. 13 prevede: “ (Danno biologico).
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato o al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di
2 rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione...... omissis”. A norma dell'art. 1, comma 2, del medesimo provvedimento la disposizione di cui al comma 1 si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000. Orbene dall'esame dell'istruttoria (cfr. le deposizioni di CP_2
e , emergendo l'esposizione ad agenti
[...] Testimone_1 patogeni, non possono trarsi elementi decisivi per escludere la sussistenza del nesso di causalità. Si è quindi proceduto al conferimento di un incarico al CTU, per accertare il nesso di causalità e l'eventuale percentuale invalidante. Quanto al merito va innanzitutto esaminata la questione relativa alla sussistenza del nesso di causalità fra la malattia e l'attività svolta. Preliminarmente questo giudicante precisa che la consulenza medico legale agli atti trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Orbene la domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento in ragione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico: conclusioni frutto di meditata valutazione di tutti gli elementi anamnestici e clinici, sorrette da esami strutturali e valide considerazioni medico - legali. Al riguardo, da un attento esame della consulenza in atti emerge chiaramente - conformemente a quanto emerso in sede amministrativa – che non risulta provato il nesso di causalità fra la infermità di cui risulta portatore parte ricorrente e l'attività professionale svolta dallo stesso. Al riguardo il nominato CTU evidenzia come le patologie diagnosticate nel ricorrente non presentano delle caratteristiche particolari tali che consentano di ricollegarle perlomeno come concausa e con un giudizio di tipo probabilistico all'attività professionale svolta. In altri termini le stesse presentano delle caratteristiche del tutto analoghe a quelle di origine comune. Ed allora questo giudicante - recependo le conclusioni rassegnate dal CTU- deve rigettare la domanda proposta. Dovendosi respingere la domanda per i motivi appena esposti risultano assorbite le altre argomentazioni svolte dalle parti. Il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, considerato anche il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t..
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa fra le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 11.11.2024
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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